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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/10/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2186/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. AU OT Presidente dott. EL DE BO Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2186/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Correzzana (MB), Via Principale n. 11, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Gazzotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bergamo, Via XX Settembre n.70, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Arcore (MB) in via Sebastiano D'Imme' n. 221, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra
Provenzano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano Via Settala n. 6, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione in data 07.10.2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente in data 30.09.2025:
“- Pronunciare la separazione personale tra e sposati a Monza Parte_1 Parte_2
(MB) il 24 Aprile 2019 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Monza (MB) (Atto n. 41 -P1- anno 2019);
- Con rinunzia ai termini per le memorie conclusive e con rinunzia all'appello della sentenza;
- Spese legali compensate;
** ** ** ** **
Gli esponenti chiedono altresì di rimettere la causa sul ruolo con fissazione d'udienza in trattazione scritta, affinché, trascorsi i termini di legge con prosecuzione del giudizio giuste le modalità di rito,
VOGLIA IL TRIBUNALE
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2 il 24 Aprile 2019 in Monza (MB), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Monza (MB) (Atto n. 41 -P1- anno 2019); - Con rinunzia ai termini per le memorie conclusive e con rinunzia all'appello della sentenza;
- Spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese di giudizio saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
IV. La causa viene rimessa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio richiesta dalle parti.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 26.03.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la separazione di e in data 24 aprile 2019 (atto n. Parte_1 Parte_2
41 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, dopo il suo passaggio in giudicato;
III. Spese di lite al definitivo;
IV. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9 ottobre 2025
Il Giudice est.
EL DE BO
Il Presidente
AU OT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. AU OT Presidente dott. EL DE BO Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2186/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Correzzana (MB), Via Principale n. 11, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Gazzotti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bergamo, Via XX Settembre n.70, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Arcore (MB) in via Sebastiano D'Imme' n. 221, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra
Provenzano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano Via Settala n. 6, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Causa trattenuta in decisione in data 07.10.2025 sulle seguenti conclusioni, depositate dalle parti in via congiunta e sottoscritte dalle parti personalmente in data 30.09.2025:
“- Pronunciare la separazione personale tra e sposati a Monza Parte_1 Parte_2
(MB) il 24 Aprile 2019 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Monza (MB) (Atto n. 41 -P1- anno 2019);
- Con rinunzia ai termini per le memorie conclusive e con rinunzia all'appello della sentenza;
- Spese legali compensate;
** ** ** ** **
Gli esponenti chiedono altresì di rimettere la causa sul ruolo con fissazione d'udienza in trattazione scritta, affinché, trascorsi i termini di legge con prosecuzione del giudizio giuste le modalità di rito,
VOGLIA IL TRIBUNALE
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 Parte_2 il 24 Aprile 2019 in Monza (MB), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Monza (MB) (Atto n. 41 -P1- anno 2019); - Con rinunzia ai termini per le memorie conclusive e con rinunzia all'appello della sentenza;
- Spese legali compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi all'udienza del possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese di giudizio saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
IV. La causa viene rimessa sul ruolo per la successiva pronuncia di divorzio richiesta dalle parti.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 26.03.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la separazione di e in data 24 aprile 2019 (atto n. Parte_1 Parte_2
41 parte I del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, dopo il suo passaggio in giudicato;
III. Spese di lite al definitivo;
IV. Rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9 ottobre 2025
Il Giudice est.
EL DE BO
Il Presidente
AU OT