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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1811/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Saverio Di Sevo e Annarita Ferrara, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/12/2021 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1085/2020R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che l'istante è invalida civile nella misura del 100%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L.
508/88 con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, a fa data dalla presentazione della domanda amministrativa (16.03.2020)”;.2) “condannare chi di dovere al pagamento, in favore della sig.ra , dell'indennità Parte_1
di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16.03.2020) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
29/05/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” ESITI DI
ICTUS CEREBRI CON ST MI ST E LIEVE PARESI
DEL VII PAIO NERVI CRANICI A SINISTRA;
Controparte_2
IPERTENSIVA IN ESITO A PREGRESSI IMA 2010-2020 TRATTATI CON
PTCA ; INSULINO DIPENDENTE SCOMPENSATO E Controparte_3
DISPROTIDEMIA ARTROSI GENERALIZZATA OSTEOPOROSI”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “è da considerarsi soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzione ed i compiti della sua età difficoltà gravi al 100 % senza diritto all'indennità di accompagnament” aggiungendo che “pur presentando difficolta gravi nei compiti e funzioni della propria età, non ha mai versato in condizioni tali da essere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, a sua volta correlato alla riduzione della autonomia personale dalla data della domanda amministrativa.”
Si impone pertanto il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_3 una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detto elaborato.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per
Pag. 2 di 3 legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte OS , stante il deposito in CP_1 entrambe le fasi del procedimento di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo, pertanto, le spese relative alle CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo CP_1 tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Parte_1 Controparte_4 provvede:
1) rigetta la domanda e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che
[nata il [...] a [...]], non si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento, né nella condizione di disabile in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 Legge 104/92;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte resistente;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_4
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1811/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Saverio Di Sevo e Annarita Ferrara, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Bove in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Persona_1
Rep./Racc. ; P.IVA_2 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 15/12/2021 , dopo aver Parte_1 contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n.
1085/2020R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “dichiarare che l'istante è invalida civile nella misura del 100%, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L.
508/88 con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92, a fa data dalla presentazione della domanda amministrativa (16.03.2020)”;.2) “condannare chi di dovere al pagamento, in favore della sig.ra , dell'indennità Parte_1
di accompagnamento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16.03.2020) o, in subordine, dalla data successiva dalla quale dovesse risultare dovuta la detta provvidenza, unitamente agli interessi legali e sino al soddisfo”
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la Persona_2 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
29/05/2024, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:” ESITI DI
ICTUS CEREBRI CON ST MI ST E LIEVE PARESI
DEL VII PAIO NERVI CRANICI A SINISTRA;
Controparte_2
IPERTENSIVA IN ESITO A PREGRESSI IMA 2010-2020 TRATTATI CON
PTCA ; INSULINO DIPENDENTE SCOMPENSATO E Controparte_3
DISPROTIDEMIA ARTROSI GENERALIZZATA OSTEOPOROSI”
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente “è da considerarsi soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzione ed i compiti della sua età difficoltà gravi al 100 % senza diritto all'indennità di accompagnament” aggiungendo che “pur presentando difficolta gravi nei compiti e funzioni della propria età, non ha mai versato in condizioni tali da essere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, a sua volta correlato alla riduzione della autonomia personale dalla data della domanda amministrativa.”
Si impone pertanto il rigetto della domanda alla stregua delle valutazioni rese dal dott. a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono origine da Per_3 una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detto elaborato.
2.2 La domanda di condanna, formulata in danno dell' , al pagamento della CP_1 provvidenza economica richiesta è inammissibile (stante l'oggetto, fissato per
Pag. 2 di 3 legge, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.).
3.1 Le spese di lite sono sopportate da parte OS , stante il deposito in CP_1 entrambe le fasi del procedimento di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo, pertanto, le spese relative alle CTU espletate in entrambe le fasi vanno poste invece a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo CP_1 tenuto conto del deposito tardivo dell'elaborato peritale in sede di accertamento tecnico preventivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' , così Parte_1 Controparte_4 provvede:
1) rigetta la domanda e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di accertamento tecnico preventivo, dichiarando che
[nata il [...] a [...]], non si trova nelle Parte_1 condizioni sanitarie proprie del riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento, né nella condizione di disabile in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3 co. 3 Legge 104/92;
2) nulla per le spese di lite, sopportate da parte resistente;
CP_1
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. Persona_4
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori CP_1 di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 10/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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