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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/03/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2260/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato
S E N T E N Z A
in grado d'appello
nel giudizio civile iscritto al n. 2260/2023 R.G., vertente
TRA
, e , tutte elettivamente TE Parte_2 Parte_3 domiciliate in Caserta, alla Via Tescione n.14, presso lo studio degli avvocati Giulio Montano,
Matilde Pannone, Marco Pannone che, congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono, in virtù di procura in atti
APPELLANTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliata in Verona, alla via Garibaldi, n.17, presso lo studio dell'avvocato Matteo Castioni, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti.
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 6143/2022 del
25.11.2022.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e TE Parte_2 Pt_3 convenivano in giudizio la compagnia aerea , onde sentir accogliere
[...] CP_2 le seguenti conclusioni: “accertare l'esclusiva responsabilità della compagnia aerea per l'evento in premessa e, per l'effetto, condannarla alla Controparte_1 corresponsione, in favore di esse istanti, della somma di euro 750,00 per la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento UE 261/2004, oltre interessi legali sino al dì del soddisfo, oltre le spese, con attribuzione.
A tal fine, premettevano di aver acquistato dalla convenuta tre biglietti a/r con n. prenotazione K22T52X comprendente il volo n. EJU1661 con partenza in data 31.7.2021 da Nizza alle ore 19:45 e arrivo a Napoli alle ore 21:10. In particolare, esse deducevano che, giunte all'aeroporto di Nizza, senza avere informazioni e senza la necessaria assistenza da parte della compagnia, apprendevano che il volo prenotato sarebbe partito alle ore 23:30 del giorno 31 luglio 2021; conseguentemente sarebbero atterrate a Napoli, a notte fonda, dopo le ore 00.30 del giorno successivo, con oltre 3 ore di ritardo. In data
5.8.2021 esse inviavano alla convenuta una diffida a mezzo pec, richiedendo il riconoscimento dell'indennizzo monetario previsto dal Regolamento UE 261/2004 e stabilito in euro 250,00 per passeggero per un totale di euro 750,00.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 6143/2022, rigettava la domanda, ritenendo non dovuta la compensazione pecuniaria richiesta dalle attrici, sull'assunto che, dalla documentazione esibita dalla convenuta, sarebbe emerso che la partenza in ritardo del volo sarebbe stata causata da forza maggiore, causata dalla restrizione degli slot e, conseguentemente, ad un ritardo imposto dai controllori di volo francesi, non imputabile alla convenuta. Pertanto, alcun rimborso sarebbe spettato agli attori.
Avverso la sentenza, con atto notificato in data 20.4.2023, , TE
e proponevano appello con cui chiedevano: accertare Parte_2 Parte_3
l'esclusiva responsabilità della compagnia aerea e, per l'effetto, condannarla alla CP_2 corresponsione, in favore degli attori, della somma di euro 750,00, di cui euro 250,00 per passeggero a titolo di compensazione pecuniaria di cui al Regolamento 261/2004, oltre gli interessi legali, oltre le spese, con attribuzione.
In particolare, con un unico motivo d'appello, le appellanti pongono a fondamento dell'impugnazione la circostanza secondo cui non avrebbe dimostrato di aver CP_1 adottato ogni misura per arginare gli effetti impeditivi della circostanza e riuscire a contenere il ritardo entro i termini previsti dal regolamento. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente valutato quanto indicato e prodotto dalla compagnia in merito alla circostanza eccezionale che avrebbe impedito la regolare partenza del volo;
ciò, in quanto la compagnia appellata non avrebbe provato alcuna circostanza eccezionale che potesse
2 impedire il decollo in orario del volo prenotato, né avrebbe mai indicato in quale giorno ed in quale orario si sarebbe verificata detta circostanza.
Si costituiva in giudizio , la quale chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria CP_2 di spese, sulla base della circostanza secondo cui le appellanti, nel giudizio di primo grado, non avrebbero specificamente contestato né la documentazione prodotta in giudizio da né che il volo EJU1661 del 31.07.2021 fosse stato ritardato a causa della CP_1 restrizione degli slot operata da CP_3
In particolare, nel documento denominato “Initial Network Plan” redatto da CP_3 per il giorno 31.07.2023, emergeva che lo spazio aereo di AR sarebbe stato interessato da importanti ritardi (“significant delays”). In tali casi, il centro di controllo del traffico aereo europeo, gestito da sarebbe intervenuto posticipando l'orario di CP_3 partenza degli aerei quando ancora si trovano fermi nelle piazzole di sosta.
Il gravame è fondato e va accolto, per i motivi di seguito precisati.
In primo luogo, va precisato che, nel caso di specie, non risulta essere in contestazione l'instaurazione del rapporto contrattuale, atteso che, già in primo grado, le appellanti hanno fornito prova dello stesso mediante la produzione in atti del titolo di viaggio per il volo n. EJU1661 (con prenotazione n. K22T52X) operato dalla compagnia aerea CP_2
[...]
Ciò posto, il Regolamento CE n. 261/2004, pur ponendo a carico dei vettori una presunzione di responsabilità circa i danni subiti dai passeggeri conseguenti al ritardo o alla cancellazione dei voli, ammette che le compagnie aeree possano andare esenti da responsabilità provando il caso fortuito o la forza maggiore;
invero, ai sensi del considerando n. 14 del suddetto Regolamento, “come previsto dalla Convenzione di
Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo”.
Sul punto, la Corte di Giustizia, con la pronuncia Wallentin-Herman nella causa C-
549/072, ha stabilito che, per ritenere integrata una “circostanza eccezionale”, per cui il vettore aereo operativo non è tenuto all'obbligo di pagare la compensazione pecuniaria, è necessaria la sussistenza di due condizioni, tra di esse cumulative, ossia che si tratti di circostanza che: a) per sua natura o origine non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo;
b) sfugge all'effettivo controllo del vettore aereo;
inoltre, con sentenza
C-12/11 la stessa Corte di Giustizia ha precisato che sono circostanze Per_1 eccezionali tutte quelle che “sfuggono al controllo del vettore aereo, indipendentemente dalla loro natura o gravità”.
In particolare, nel settore del trasporto aereo le circostanze eccezionali designano un evento che non è inerente al normale esercizio dell'attività del vettore in questione e sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine (sentenza Per_2 nella causa C-549/072); in altri termini, sono tali tutte le circostanze che
[...] sfuggono al controllo del vettore aereo, indipendentemente dalla loro natura e gravità.
3 Nondimeno, è altresì noto che l'art. 5, comma 3, reg. 264/2004 pone a carico della compagnia aerea la dimostrazione “che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”; è altresì noto, che, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si afferma la necessità di interpretare dette circostanze in modo restrittivo, in quanto esse introducono una deroga al dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria.
In termini generali, dunque, si può affermare che la compagnia aerea, al momento della pianificazione del volo, deve ragionevolmente tener conto del rischio di ritardo connesso all'eventuale verificarsi delle circostanze eccezionali e, di conseguenza, deve prevedere un determinato margine di tempo che le consenta, se possibile, di effettuare il volo interamente una volta che dette circostanze siano venute meno;
tralasciando, allora, le ipotesi di impedimenti macroscopici al decollo ( ad impossibilia nemo tenetur), il vettore ha il dovere di adoperarsi per evitare la cancellazione del volo, ma sempre con il limite e nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
Tutto ciò premesso, va detto che una recente pronuncia della Corte di giustizia (causa C-
159/18) ha ulteriormente chiarito la portata dell'art.
5.3 del regolamento 261/2004, nella parte in cui dispone che la compensazione pecuniaria a carico del vettore aereo per la cancellazione del volo (estesa dalla Corte anche all'ipotesi di ritardo rilevante;
cfr. causa
C-402/09) non è dovuta in presenza di «circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso»; in detta pronuncia, infatti, la Corte ribadisce come, per poter escludere l'obbligo di compensazione, il vettore aereo debba altresì dimostrare che, anche avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, non avrebbe palesemente potuto comunque evitare – se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione – che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione o un ritardo del volo, in linea con quanto già affermato nella precedente causa C-501/17.
È evidente, peraltro, che il concetto di «misure del caso» accolto dalla Corte è flessibile e demanda al giudice interno il compito di valutare se nel caso concreto il vettore abbia adottato tutte le iniziative esigibili in funzione della situazione, nei limiti di quanto di sua competenza e sotto il suo controllo;
ad esempio, nel caso specifico sottoposto all'attenzione della Corte, si evidenziava come la scelta da parte dei gestori dell'aeroporto di chiudere una pista di decollo non aveva lasciato alcun margine di manovra al vettore, che poteva solamente conformarsi alla decisione delle autorità competenti e attendere la riapertura della pista.
Ciò detto, venendo al caso che ci occupa, ritiene chi scrive che, contrariamente a quanto concluso dal giudice di pace, la convenuta Compagnia non abbia, nel caso di specie, fornito la prova non già della sussistenza di circostanze eccezionali ( id est, una restrizione dello spazio aereo imposto dai controllori di volo, tale da determinare il ritardo nel volo), bensì, il che pure era suo specifico onere, anche di aver adottato tutte le misure del caso,
e cioè che, pur avendo adottato tutte le misure volte a scongiurare il ritardo, avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, non avrebbe comunque potuto evitare il non esatto adempimento della propria prestazione, se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.
4 È siffatta prova che, ad avviso dello scrivente Giudice d'appello, difetta, finanche in via di allegazione, nell'odierno giudizio, di tal che la convenuta Compagnia non può ritenersi esentata dall'obbligo di indennizzo, così come invocato dalle istanti;
a ben vedere, infatti, la mera allegazione, in atti, del documento “Initial Network Plan” è prova della circostanza oggettiva per cui, in data 31.7.2021, lo spazio aereo di AR (denominato LFMM dove
è collocato l'aeroporto di Nizza) sarebbe stato interessato da importanti ritardi (“significant delays”), ma nulla dice in ordine al contegno, tenuto dalla Compagnia, volto a scongiurare e/o limitare le conseguenze della cennata condizione impeditiva.
In ragione di quanto detto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, la convenuta va condannata al pagamento, in favore delle attrici odierne appellanti, della somma di euro 250,00 cadauna, oltre interessi al tasso legale codicistico decorrenti dal
5.8.2021 ( data di ricezione del primo atto di messa in mora) sino al soddisfo.
La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003,
13485/2000).
Alla luce di tali principi, le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, in quanto norma applicabile ratione temporis ( stante l'esaurimento dell'attività difensiva alla data del 5.4.2022), nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, cause di valore fino a € 1.101,00).
Le spese di lite di secondo grado seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, cause di valore fino a € 1.100,00), sulla base dei valori medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria non svoltasi, da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da TE
, e , nei confronti di , in
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t. ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 6143/2022 del 25.11.2022, condanna la
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore di e della TE Parte_2 Parte_3
5 somma di euro 250,00 cadauna, oltre interessi al tasso legale codicistico decorrenti dal
5.8.2021 sino al soddisfo;
b) Condanna la , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di e TE Parte_2
, delle spese processuali di primo grado, che liquida, unitariamente, in € Parte_3
43,00 per esborsi e € 330,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie,
i.v.a e c.p.a., se dovute, con attribuzione;
c) Condanna la , in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore di e TE Parte_2
delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, Parte_3 unitariamente, in € 91,50 per esborsi e € 462,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con attribuzione.
Torre Annunziata, 21.3.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
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