Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1296 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anan Lucia Fanelli Presidente dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore dott.ssa Sabrina Cicero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 06/05/2024
da nata il [...] a [...], residente a [...]della Parte_1
Valle (TS), Pesek Est 60/13, C.F. , C.F._1
e nato il [...] a [...], residente a [...]della Valle Parte_2
(TS), Pesek Est 60/13, C.F. C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Livia Rinaldi (C.F. ), C.F._3
presso il cui studio in Trieste, Largo Don Bonifacio n. 1, eleggono domicilio, (per le comunicazioni a mezzo fax inviare al n. 040/2419345, per le comunicazioni a mezzo e
– mail inviare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Email_1
posta pec: Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: separazione personale dei coniugi
1
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2. Le figlie minori e vengono affidate in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con residenza e collocamento presso la madre e facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé a piacimento, compatibilmente con le loro esigenze extra scolastiche e comunque non meno di due week end al mese dal venerdì al lunedì mattina;
i genitori terranno le figlie con sé per una settimana ciascuno durante le vacanze natalizie, prevedendo che trascorrano almeno una festa natalizia (24, 25 e 26 dicembre) con il genitore cui non sono affidate in quel periodo, Natale e Capodanno ad anni alterni, 15 giorni durante le vacanze estive, da comunicare all'altro genitore entro il giorno 30 maggio di ciascun anno;
Pasqua e Lunedì dell'Angelo ad anni alterni.
3.Il signor nato il [...] a [...], residente a [...]della Parte_2
Valle (TS), Pesek est 60/13, C.F. cede e trasferisce alla signora C.F._2
nata il [...] a [...], residente a [...]della Valle Parte_1
(TS), Pesek est 60/13, C.F. , che accetta, il diritto di proprietà C.F._1 sulla metà quota p.i. dell'immobile sito a San Dorligo della Valle (Trieste), al secondo piano (tavolarmente: primo piano) della casa di località Pesek Esterno n. 60/13
(catastalmente: località Pesek di Grozzana n. 14), con box auto e cantina al piano seminterrato, il tutto così censito:
ALL'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
Partita Tavolare 436 (quattrocentotrentasei), Comune Censuario di Draga Sant'Elia, corpo tavolare 1°, costituito dall'alloggio sito al primo piano della Controparte_1
casa eretta sulla particella catastale 184/58 (centottantaquattro/cinquantotto) censita nel corpo tavolare primo della P.T. 404 (quattrocentoquattro), subalterno “72” in grigio nel piano archiviato in atti tavolari sub Giornal Numero 13786/2002, con le congiunte:
2 a) 528/10.000 (cinquecentoventotto/decimillesime) parti indivise della sopracitata particella catastale nuova 184/58 (fondo e parti comuni dell'edificio);
b) ½ (una/metà) parte indivisa della Partita Tavolare 434 (quattrocentotrentaquattro), corpo tavolare primo, Ente Indipendente costituito dalla rampa scale esterne della stessa casa, subalterno “65” in grigio nel piano sopracitato, cui sono congiunte
14/10.000 (quattordici/decimillesime) parti indivise della sopracitata particella catastale nuova 184/58; alla Partita Tavolare 452 (quattrocentocinquantadue), Comune Censuario di Draga
Sant'Elia, corpo tavolare primo, Ente indipendente costituito dal box auto sito al piano seminterrato della stessa casa, subalterno “30” in azzurro nel piano sopracitato, con le congiunte 87/10.000 (ottantasette/decimillesime) parti indivise della sopracitata particella catastale nuova 184/58; alla Partita Tavolare 472 (quattrocentosettantadue), Comune Censuario di Draga
Sant'Elia, corpo tavolare primo, Ente Indipendente costituito dalla cantina sita al piano seminterrato della stessa casa, subalterno “51” in verde nel piano sopracitato, con le congiunte 4/10.000 (quattro/decimillesime) parti indivise della sopracitata particella catastale nuova 184/58;
AL CATASTO FABBRICATI DI TRIESTE – COMUNE SAN DORLIGO DELLA
VALLE: alloggio: foglio C/1, particella 184/58, subalterno 72, località Pesek di Grozzana n.
14, piano 2, categoria A/2, classe 2, vani 6, rendita catastale € 712,71 e per le utilità comuni: foglio C/1, particella 184/58, subalterno 65, località Pesek di Grozzana, piano T, senza rendita (rampa scale esterne); box auto: foglio C/1, particella 184/58, subalterno 30, località Pesek di Grozzana, piano T, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 21, rendita catastale € 59,65; cantina: foglio C/1, particella 184/58, subalterno 51, località Pesek di Grozzana, piano T, categoria C/2, classe 1, metri quadrati 3, rendita catastale € 3,25.
- La parte cedente dichiara di rinunciare, come effettivamente rinuncia, ad ogni diritto di ipoteca legale ed esonera il competente Ufficio Tavolare da ogni responsabilità a riguardo, autorizzando la parte cessionaria, signora Pt_1
3 a conseguire la voltura catastale e l'intavolazione del diritto di proprietà Pt_1
dedotto al punto 3 del presente atto.
- La parte cedente, ai sensi del secondo comma dell'art. 40 della Legge 28 febbraio
1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara che la costruzione del complesso edilizio di cui sono parte gli immobili di cui al presente atto è avvenuta sulla base della licenza di costruzione rilasciata dal Comune di San Dorligo della
Valle in data 17 marzo 1969 protocollo n. 354/69 Registro Costruzioni n. 13/69 (cui ha fatto seguito il nulla osta per l'utilizzazione con provvedimento di data 11 luglio
1972 protocollo n. 2652/72 Registro Costruzioni n. 13/69), della licenza per la recinzione rilasciata in data 18 ottobre 1979 protocollo n. 4575/79 Registro
Costruzioni n. 121/79, dell'autorizzazione per modifiche interne rilasciata in data 18 febbraio 1975 protocollo n. 7264/74 Registro Costruzioni n. 9/75 e della licenza per l'installazione di un serbatoio rilasciata in data 2 novembre 1995 protocollo n.
12732/95 Registro Generale n. 259/95 e che per l'immobile stesso è stata rilasciata dal
Comune di San Dorligo della Valle la concessione in sanatoria per le opere eseguite in difformità con provvedimento di data 20 maggio 1991 protocollo n. 7576/86
Registro Condono n. 538/86 e che il complesso edilizio medesimo è stato ristrutturato sulla base dei seguenti provvedimenti rilasciati dal predetto Comune di San Dorligo della Valle:
- concessione edilizia di data 11 agosto 2000 protocollo n. 12253/2000 Registro
Generale n. 195/2000/Conc.;
- concessione edilizia a variare di data 22 agosto 2001 protocollo n. 13637/01 Registro
Generale n. 217/2001/Conc.;
- denuncia di inizio attività presentata in data 17 settembre 2002 Registro Generale n.
209/2002;
cui ha fatto seguito l'emissione del certificato di abitabilità e agibilità con provvedimento del medesimo Comune di data 15 maggio 2003 protocollo n. 8026/03.
La parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare il contenuto delle concessioni di cui sopra rilasciate al dante causa dell'odierna parte cedente, con particolare riferimento alla destinazione urbanistica dei beni oggetto del presente atto
(turistico – alberghiera),
4 La parte cedente dichiara inoltre, ai fini di cui all'art. 41 della L. 47/1985, per quanto a sua conoscenza:
- che in relazione alle porzioni di fabbricato oggetto del presente atto non sono intervenuti i provvedimenti sanzionatori citati nel predetto articolo riguardanti opere abusive,
- che, comunque, non sono state realizzate opere o modifiche non debitamente autorizzate o regolarizzate.
La parte cedente dichiara altresì:
- che il reddito fondiario della quota dell'immobile oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione
è scaduto alla data del presente atto;
- nonché, ai sensi dell'art. 29 della Legge 27/2/1985 n. 52, recentemente novellata, che la situazione in natura corrisponde alla planimetria depositata al Catasto corrisponde ai dati catastali (doc. n. 17).
- Con riferimento alla disciplina introdotta dal D.M. 22/01/08 n. 37 e D.L. 112/2008 dd. 25/06/2008, le parti evidenziano che gli impianti della casa sono a norma, con espressa rinuncia della parte acquirente alle garanzie di legge ed alla consegna degli elaborati progettuali e/o di certificazione, di cui non fosse eventualmente già in possesso in qualità di comproprietario.
- Si dà atto che l'immobile è munito di attestato di certificazione energetica ai sensi delle vigenti leggi che si allega al presente ricorso (doc. n. 18.
Successivamente, tutte le variazioni tavolari e catastali relative al diritto di proprietà saranno fatte ad onere esclusivo della signora Parte_1
4. La signora si accolla interamente il mutuo residuo gravante Parte_1
sull'immobile sopra descritto, liberando con ciò il signor da ogni Parte_2
obbligo ad esso inerente.
5. Il signor si obbliga a provvedere al mantenimento delle figlie minori Parte_2
e e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_1 Per_2 Per_3
nella misura di € 200,00 mensili per ciascuna figlia, e quindi di complessivi € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT, da versare alla madre, signora
5 entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre a contribuire in ragione Parte_1
del 50 % alle spese straordinarie così come previste dal Protocollo del Tribunale di
Trieste di data 18.05.2015.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla reciprocamente a pretendere a titolo di assegno di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
7. L'autovettura Nissan Juke, targata GL 557 VT, rimane nell'esclusiva proprietà della signora mentre l'autovettura VW Touran, targata DJ 581 MF, e Parte_1 lo scooter, targato EH 85405, rimangono nell'esclusiva proprietà del signor Pt_2
[...]
8. Si dà atto che il trasferimento immobiliare di cui al presente ricorso trova la sua causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla separazione coniugale e pertanto, gode della totale esenzione da ogni imposta o tassa, ex art. 19 della Legge 74/1987, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della
Corte Costituzionale (sent. 154 del 10.05.99).
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione delle figlie minori, nonché al rilascio e/o rinnovo dei documenti autonomi per le figlie minori stesse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 6 maggio 2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo poi precisate con nota depositata il 19 maggio 2025 e sopra riportate.
A tal fine hanno esposto e documentato di aver contratto matrimonio con rito civile in
Trieste in data 23.07.2005, trascritto al n. 241 parte 1^ anno 2005 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Trieste, optando per il regime della separazione legale dei beni;
6 − dall'unione tra i coniugi sono nate le figlie in data 4.10.2006, in data Per_3 Per_1
Per_ 12.11.2009 e in data 29.07.2012;
che la loro la convivenza era divenuta insostenibile ed era venuta a mancare la necessaria unione spirituale e materiale degli stessi.
Comparsi personalmente all'udeinza del 19 maggio 2025 hanno ribadito di non volersi riconciliare.
2. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio,
rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti che hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
ritenuto che le condizioni concordate esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente le figlie, una delle quali oramai maggiorenne sebbene nessuna di loro sia ancora autosufficiente;
che, quanto ai profili economici, hanno saputo regolarle nel rispetto delle esigenze e delle risorse proprie e delle figlie,
ritiene di accogliere le condizioni di separazione e ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste definitivamente pronunciando così decide:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi sopra riportate e a da aversi qui integralmente trascritte;
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
7 Così deciso in Trieste, 22/05/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Gloria Carlesso La Presidente
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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