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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/10/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore est.
Dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4778/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cathy La Torre ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in Bologna, Controparte_1
Via Cairoli, 9, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA.
Oggetto: rettificazione del sesso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con Ricorso ex art. 473 bis e ss. c.p.c., depositato il 26.11.2024, parte ricorrente chiedeva la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei registri dello Stato Civile, con rettifica dell'atto di nascita e con autorizzazione a cambiare il nominativo da ” a Pt_1 Per_1
nonché declaratoria di non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per il trattamento
[...] chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
pagina 1 di 7 La ricorrente deduceva di avere da sempre manifestato una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità, ravvisandosi, pertanto, i tratti di una Disforia di identità di genere. Rappresentava che a causa dell'insofferenza e del disagio causati dall'incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello percepito e vissuto, a partire dal 2021 la ricorrente si rivolgeva al CEST – Centro di Salute Trans e Gender Variant per intraprendere un percorso di psicoterapia individuale per la valutazione della condizione disforica e per ottenere sostegno durante l'iter di transizione. In quel contesto, alla ricorrente veniva diagnosticato un quadro di Disforia di genere e, a partire dal marzo 2022, cominciava ad assumere terapia androgenica sotto la guida della specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. All'attualità, quindi, presentava una consistente modificazione dei tratti fenotipici, avendo assunto l'aspetto esteriore di un uomo e tali cambiamenti avevano incrementato la determinazione nel proseguire il percorso di adeguamento, favorendo una migliore condizione di benessere a livello psicologico.
Parte ricorrente, quindi chiedeva all'On.le Tribunale adito: “NEL MERITO E IN VIA
PRINCIPALE:
1.DISPORRE la rettifica dei dati anagrafici di nata il [...] in Parte_1
LATINA (LT), C.F. , con modifica del genere anagrafico da femminile in C.F._1 maschile e del prenome da ” in;
e per l'effetto, ORDINARE Pt_1 Persona_1 all'Ufficiale dello Stato Civile Competente la rettifica dell'atto di nascita di nata il Parte_1
29/07/2003 in LATINA (LT), C.F. , con modifica del genere anagrafico da C.F._2 femminile in maschile e del prenome da ” in .
2. ACCERTARE, alla Pt_1 Persona_1 luce della sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale, la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione agli interventi chirurgici di conferma di genere da parte di Pt_1 nata il [...] in [...], C.F. , alla luce della definitività e
[...] C.F._1 irreversibilità del percorso di transizione finora svolto, PRECISANDO che la stessa potrà liberamente accedere agli interventi chirurgici di conferma di genere. IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenga necessaria una pronuncia autorizzativa,
AUTORIZZARE nata il [...] in [...], C.F. , agli Parte_1 C.F._1 interventi chirurgici di affermazione di genere da femminile in maschile”.
L'atto di citazione è stato notificato al PM che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza è stata ascoltata personalmente parte ricorrente che ha espresso la propria convinzione nel portare a termine il percorso di transizione iniziato da tre anni.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 30.12.2025 ex art. 473 bis
22 c.p.c., disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
pagina 2 di 7 In seguito all'istanza di anticipazione di udienza della ricorrente, depositata il 25.09.2025, il Giudice disponeva in conformità e fissava l'udienza del 21.10.2025, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
La domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha depositato, in allegato al Ricorso introduttivo (doc. 4), la relazione psicologica del
CEST -Centro Salute Persone Trans e Gender Variant- di Taranto, del 22.10.2024, ove si attesta l'avvio, già nel marzo 2022, di un percorso di affermazione di genere, l'utilizzo del nome Per_1
e la presentazione personale al maschile. In particolare, nella suddetta relazione si legge che
[...]
“Questi elementi evidenziano una corrispondenza tra i criteri diagnostici con i quali il DSM-V
(Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) descrive la Disforia di Genere (codice 302.85) e la condizione della persona, osservata e raccontata da lei stessa….. Sulla base della valutazione psicologica e di personalità effettuata nel corso dei colloqui effettuati, alla luce delle terapie ormonali in corso, il ricorso ad interventi chirurgici di riassegnazione del genere e il cambiamento dell'identità anagrafica cui la persona intende sottoporsi, sono considerati, allo stato attuale, urgenti e Pt_1 indispensabili alla risoluzione della componente disforica del genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale e perdurante miglioramento del grado di benessere psicologico. E' possibile affermare che la persona in questione presenta un'identità di genere psicosessuale maschile, stabile nel tempo e ad oggi valutabile come definitiva e irreversibile”.
Nella medesima relazione si dà atto dell'avvio, nel marzo 2022, di una terapia ormonale mascolinizzante, intrapresa sotto la supervisione della dott.ssa specialista in Persona_2
Endocrinologia e malattie del ricambio, nonché referente del GATH.
Parte ricorrente, infatti, con la nota di deposito del 27 giugno 2025, ha prodotto il certificato del
18.06.2025 rilasciato dalla dott.ssa in cui si rileva che “in base alla visita da me effettuata e Per_2 alla valutazione della suddetta documentazione, al fine di favorire una mascolinizzazione binaria in totale sicurezza, si iniziava, in data 30.03.2022, terapia con testosterone intramuscolo….Attualmente il paziente è al III anno di terapia ormonale di affermazione di genere mascolinizzante, presenta un ottimo grado di mascolinizzazione fenotipica, ad oggi assenza di effetti collaterali”.
è stata altresì sentita personalmente dal Giudice relatore, e ha così riferito: “Sono circa Parte_1 dieci anni che vivo come e tre anni che ho iniziato il percorso. Mi riconosco nel sesso maschile, Per_1 sto in terapia dal 30 marzo 2022, sono andato in privato e non al SIFIP a Roma in quanto non me ne avevano parlato molto bene, Adesso da quando ho iniziato il testosterone mi sento molto meglio, avevo pagina 3 di 7 una voce molto alta, e la gente capiva subito che ero donna, ora mi sento me stesso, a livello di orientamento sessuale sono sempre stato attratto dalle donne.”
Ciò premesso, va accolta la domanda di rettificazione immediata dei dati anagrafici.
Sul tema vanno richiamati gli insegnamenti della Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15) e della Corte costituzionale (sent. n.221/2015, sent. n. 180 del 2017, sent. n. 185 del 2017).
Con tali sentenze, del tutto condivise da questo Collegio, è stato chiarito come debbano essere interpretati, per essere conformi alla Costituzione e alla giurisprudenza C.E.D.U. (v. in particolare pronuncia del 10 marzo 2015 “ Affaire YY c. Turquie”), l'art. 1 comma 1 della l. 164 del 1982, che recita: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, senza fare specificazione alcuna sui caratteri sessuali modificati di tipo primario o secondario, e l'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150 del 2011 per cui “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.”.
In particolare, le disposizioni normative in materia devono essere interpretate nel senso che, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è richiesto in modo obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Ciò in quanto il diritto alla rettifica del sesso in presenza di disforia di genere, finalizzato all'acquisizione del genere con cui la persona ha realizzato la propria identificazione, costituisce un diritto inviolabile della persona, che non può essere subordinato a trattamenti chirurgici potenzialmente lesivi della salute, da considerarsi strumenti funzionali al conseguimento di un pieno benessere psicofisico per chi intende modificare il proprio sesso, ma non prerequisiti necessari per ottenere la rettifica anagrafica.
Il diritto all'identità personale e quello alla salute non possono essere considerati recessivi neppure rispetto all'esigenza pubblicistica “alla esatta differenziazione dei generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale” (così Cass. sent. n. 15138/2015).
Nello stesso senso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 221 del 2015, ha precisato che nella
“sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha affermato, infatti, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso». Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, sottolinea la Corte di cassazione, pagina 4 di 7 «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche». / Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.
Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Ed ancora, con la sentenza n. 180 del 2017 la Corte costituzionale ha ribadito che: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione. / In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. / Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.”
Tanto premesso, sulla base della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene accertata in modo rigoroso l'avvenuta transizione dal genere femminile a quello maschile.
Tale transizione risulta infatti evidente, come attestato dalle relazioni specialistiche e dagli elementi documentali acquisiti, in quanto: a) è emersa in modo certo la serietà e volontà dell'intento di parte attorea di conseguire l'identità psicosessuale maschile, che a livello psicologico già si riconosce nel sesso maschile e parla di sé al maschile;
b) è emersa anche a livello oggettivo, in virtù di protratto pagina 5 di 7 trattamento ormonale, l'intervenuta transizione di genere di parte attorea dal femminile al maschile, avendo compiutamente modificato i propri caratteri sessuali secondari in senso maschile;
c) dal certificato anagrafico cumulativo in atti parte attorea risulta di stato libero;
con ciò ritenendo il Collegio la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 della l. 164 del 1982 e 31 del d.lgs. 150 del 2011, applicati in conformità alle su richiamate pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile a parte attorea.
Il prenome ” si ritiene possa essere sostituito con il prenome , nome ormai Pt_1 Persona_1 utilizzato da molto tempo da parte ricorrente come certificato anche nelle relazioni ospedaliere in atti.
L'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150 del 2011, poi, prevede che la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, ordini all'Ufficiale di stato Civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Su quest'ultimo punto, vale richiamare anche Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, n. 3877, per la quale
“il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato”.
Parte ricorrente chiede, inoltre che venga accertata la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Sul punto, giova segnalare che la Corte Costituzionale con sentenza n.143/2024 ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n.ro 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale, come nel caso in esame, sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso.
In particolare, con detta pronuncia, i giudici costituzionali hanno sottolineato l'irragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., del regime autorizzatorio alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, come sopra richiamata, che esclude che le modificazioni sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica del sesso debbano essere necessariamente ottenute attraverso un trattamento medico- chirurgico di adeguamento ritenendo, invece, necessario e sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2017), percorso che può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, tanto che pagina 6 di 7 l'autorizzazione in questione “mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024).
Ed allora, sulla scorta della dichiarazione di incostituzionalità sopra richiamata e considerato che il
Tribunale ha accertato l'avvenuta modificazione dei caratteri sessuali secondari, elemento che giustifica l'accoglimento della domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso, nonché la definitività e irreversibilità del percorso di transizione intrapreso, può dichiararsi la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale al trattamento chirurgico. Ne consegue che l'interessato può liberamente accedere agli interventi chirurgici di conferma del genere.
Le spese sono irripetibili, considerata la particolare natura della causa e la non configurabilità di una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa R.G. n. 4778/2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (Atto n. 499, parte I, serie A, anno 2003, Parte_1
Comune di Latina), nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in ” il prenome debba invece Pt_1 intendersi scritto e leggersi . Persona_1
Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile di Latina provveda alle suindicate rettifiche.
Dichiara non necessaria l'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali;
Spese irripetibili.
Latina, 23 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore est.
Dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4778/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Cathy La Torre ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale in Bologna, Controparte_1
Via Cairoli, 9, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA.
Oggetto: rettificazione del sesso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con Ricorso ex art. 473 bis e ss. c.p.c., depositato il 26.11.2024, parte ricorrente chiedeva la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile nei registri dello Stato Civile, con rettifica dell'atto di nascita e con autorizzazione a cambiare il nominativo da ” a Pt_1 Per_1
nonché declaratoria di non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per il trattamento
[...] chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
pagina 1 di 7 La ricorrente deduceva di avere da sempre manifestato una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità, ravvisandosi, pertanto, i tratti di una Disforia di identità di genere. Rappresentava che a causa dell'insofferenza e del disagio causati dall'incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello percepito e vissuto, a partire dal 2021 la ricorrente si rivolgeva al CEST – Centro di Salute Trans e Gender Variant per intraprendere un percorso di psicoterapia individuale per la valutazione della condizione disforica e per ottenere sostegno durante l'iter di transizione. In quel contesto, alla ricorrente veniva diagnosticato un quadro di Disforia di genere e, a partire dal marzo 2022, cominciava ad assumere terapia androgenica sotto la guida della specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo. All'attualità, quindi, presentava una consistente modificazione dei tratti fenotipici, avendo assunto l'aspetto esteriore di un uomo e tali cambiamenti avevano incrementato la determinazione nel proseguire il percorso di adeguamento, favorendo una migliore condizione di benessere a livello psicologico.
Parte ricorrente, quindi chiedeva all'On.le Tribunale adito: “NEL MERITO E IN VIA
PRINCIPALE:
1.DISPORRE la rettifica dei dati anagrafici di nata il [...] in Parte_1
LATINA (LT), C.F. , con modifica del genere anagrafico da femminile in C.F._1 maschile e del prenome da ” in;
e per l'effetto, ORDINARE Pt_1 Persona_1 all'Ufficiale dello Stato Civile Competente la rettifica dell'atto di nascita di nata il Parte_1
29/07/2003 in LATINA (LT), C.F. , con modifica del genere anagrafico da C.F._2 femminile in maschile e del prenome da ” in .
2. ACCERTARE, alla Pt_1 Persona_1 luce della sentenza n. 143/2024 della Corte costituzionale, la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione agli interventi chirurgici di conferma di genere da parte di Pt_1 nata il [...] in [...], C.F. , alla luce della definitività e
[...] C.F._1 irreversibilità del percorso di transizione finora svolto, PRECISANDO che la stessa potrà liberamente accedere agli interventi chirurgici di conferma di genere. IN SUBORDINE Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestato Tribunale ritenga necessaria una pronuncia autorizzativa,
AUTORIZZARE nata il [...] in [...], C.F. , agli Parte_1 C.F._1 interventi chirurgici di affermazione di genere da femminile in maschile”.
L'atto di citazione è stato notificato al PM che non ha formulato osservazioni.
In sede di prima udienza è stata ascoltata personalmente parte ricorrente che ha espresso la propria convinzione nel portare a termine il percorso di transizione iniziato da tre anni.
Quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 30.12.2025 ex art. 473 bis
22 c.p.c., disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
pagina 2 di 7 In seguito all'istanza di anticipazione di udienza della ricorrente, depositata il 25.09.2025, il Giudice disponeva in conformità e fissava l'udienza del 21.10.2025, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. All'esito di tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione e il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
La domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso è fondata e va accolta.
Parte ricorrente ha depositato, in allegato al Ricorso introduttivo (doc. 4), la relazione psicologica del
CEST -Centro Salute Persone Trans e Gender Variant- di Taranto, del 22.10.2024, ove si attesta l'avvio, già nel marzo 2022, di un percorso di affermazione di genere, l'utilizzo del nome Per_1
e la presentazione personale al maschile. In particolare, nella suddetta relazione si legge che
[...]
“Questi elementi evidenziano una corrispondenza tra i criteri diagnostici con i quali il DSM-V
(Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) descrive la Disforia di Genere (codice 302.85) e la condizione della persona, osservata e raccontata da lei stessa….. Sulla base della valutazione psicologica e di personalità effettuata nel corso dei colloqui effettuati, alla luce delle terapie ormonali in corso, il ricorso ad interventi chirurgici di riassegnazione del genere e il cambiamento dell'identità anagrafica cui la persona intende sottoporsi, sono considerati, allo stato attuale, urgenti e Pt_1 indispensabili alla risoluzione della componente disforica del genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale e perdurante miglioramento del grado di benessere psicologico. E' possibile affermare che la persona in questione presenta un'identità di genere psicosessuale maschile, stabile nel tempo e ad oggi valutabile come definitiva e irreversibile”.
Nella medesima relazione si dà atto dell'avvio, nel marzo 2022, di una terapia ormonale mascolinizzante, intrapresa sotto la supervisione della dott.ssa specialista in Persona_2
Endocrinologia e malattie del ricambio, nonché referente del GATH.
Parte ricorrente, infatti, con la nota di deposito del 27 giugno 2025, ha prodotto il certificato del
18.06.2025 rilasciato dalla dott.ssa in cui si rileva che “in base alla visita da me effettuata e Per_2 alla valutazione della suddetta documentazione, al fine di favorire una mascolinizzazione binaria in totale sicurezza, si iniziava, in data 30.03.2022, terapia con testosterone intramuscolo….Attualmente il paziente è al III anno di terapia ormonale di affermazione di genere mascolinizzante, presenta un ottimo grado di mascolinizzazione fenotipica, ad oggi assenza di effetti collaterali”.
è stata altresì sentita personalmente dal Giudice relatore, e ha così riferito: “Sono circa Parte_1 dieci anni che vivo come e tre anni che ho iniziato il percorso. Mi riconosco nel sesso maschile, Per_1 sto in terapia dal 30 marzo 2022, sono andato in privato e non al SIFIP a Roma in quanto non me ne avevano parlato molto bene, Adesso da quando ho iniziato il testosterone mi sento molto meglio, avevo pagina 3 di 7 una voce molto alta, e la gente capiva subito che ero donna, ora mi sento me stesso, a livello di orientamento sessuale sono sempre stato attratto dalle donne.”
Ciò premesso, va accolta la domanda di rettificazione immediata dei dati anagrafici.
Sul tema vanno richiamati gli insegnamenti della Corte di Cassazione (sent. n. 15138/15) e della Corte costituzionale (sent. n.221/2015, sent. n. 180 del 2017, sent. n. 185 del 2017).
Con tali sentenze, del tutto condivise da questo Collegio, è stato chiarito come debbano essere interpretati, per essere conformi alla Costituzione e alla giurisprudenza C.E.D.U. (v. in particolare pronuncia del 10 marzo 2015 “ Affaire YY c. Turquie”), l'art. 1 comma 1 della l. 164 del 1982, che recita: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, senza fare specificazione alcuna sui caratteri sessuali modificati di tipo primario o secondario, e l'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150 del 2011 per cui “Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.”.
In particolare, le disposizioni normative in materia devono essere interpretate nel senso che, ai fini della rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non è richiesto in modo obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
Ciò in quanto il diritto alla rettifica del sesso in presenza di disforia di genere, finalizzato all'acquisizione del genere con cui la persona ha realizzato la propria identificazione, costituisce un diritto inviolabile della persona, che non può essere subordinato a trattamenti chirurgici potenzialmente lesivi della salute, da considerarsi strumenti funzionali al conseguimento di un pieno benessere psicofisico per chi intende modificare il proprio sesso, ma non prerequisiti necessari per ottenere la rettifica anagrafica.
Il diritto all'identità personale e quello alla salute non possono essere considerati recessivi neppure rispetto all'esigenza pubblicistica “alla esatta differenziazione dei generi in modo da non creare situazioni relazionali (unioni coniugali o rapporti di filiazione) non previste attualmente dal nostro sistema di diritto familiare e filiale” (così Cass. sent. n. 15138/2015).
Nello stesso senso, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 221 del 2015, ha precisato che nella
“sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha affermato, infatti, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso». Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, sottolinea la Corte di cassazione, pagina 4 di 7 «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche». / Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.
Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.
Ed ancora, con la sentenza n. 180 del 2017 la Corte costituzionale ha ribadito che: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normoconformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione. / In coerenza con quanto affermato nella sentenza richiamata, va ancora una volta rilevato come l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere. Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. / Il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato, infatti, individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere.”
Tanto premesso, sulla base della documentazione versata in atti, il Collegio ritiene accertata in modo rigoroso l'avvenuta transizione dal genere femminile a quello maschile.
Tale transizione risulta infatti evidente, come attestato dalle relazioni specialistiche e dagli elementi documentali acquisiti, in quanto: a) è emersa in modo certo la serietà e volontà dell'intento di parte attorea di conseguire l'identità psicosessuale maschile, che a livello psicologico già si riconosce nel sesso maschile e parla di sé al maschile;
b) è emersa anche a livello oggettivo, in virtù di protratto pagina 5 di 7 trattamento ormonale, l'intervenuta transizione di genere di parte attorea dal femminile al maschile, avendo compiutamente modificato i propri caratteri sessuali secondari in senso maschile;
c) dal certificato anagrafico cumulativo in atti parte attorea risulta di stato libero;
con ciò ritenendo il Collegio la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 della l. 164 del 1982 e 31 del d.lgs. 150 del 2011, applicati in conformità alle su richiamate pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso maschile a parte attorea.
Il prenome ” si ritiene possa essere sostituito con il prenome , nome ormai Pt_1 Persona_1 utilizzato da molto tempo da parte ricorrente come certificato anche nelle relazioni ospedaliere in atti.
L'art. 31 comma 5 del d.lgs. 150 del 2011, poi, prevede che la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione del sesso, ordini all'Ufficiale di stato Civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Su quest'ultimo punto, vale richiamare anche Cassazione civile sez. I, 17/02/2020, n. 3877, per la quale
“il riconoscimento del primario diritto all'identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende conseguenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tenere conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato”.
Parte ricorrente chiede, inoltre che venga accertata la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale per la sottoposizione a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Sul punto, giova segnalare che la Corte Costituzionale con sentenza n.143/2024 ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d.lgs. n.ro 150 del 2011 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico – chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale, come nel caso in esame, sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di sesso.
In particolare, con detta pronuncia, i giudici costituzionali hanno sottolineato l'irragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., del regime autorizzatorio alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, come sopra richiamata, che esclude che le modificazioni sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica del sesso debbano essere necessariamente ottenute attraverso un trattamento medico- chirurgico di adeguamento ritenendo, invece, necessario e sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata.” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 2017), percorso che può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, tanto che pagina 6 di 7 l'autorizzazione in questione “mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2024).
Ed allora, sulla scorta della dichiarazione di incostituzionalità sopra richiamata e considerato che il
Tribunale ha accertato l'avvenuta modificazione dei caratteri sessuali secondari, elemento che giustifica l'accoglimento della domanda di rettifica dell'attribuzione di sesso, nonché la definitività e irreversibilità del percorso di transizione intrapreso, può dichiararsi la non necessarietà dell'autorizzazione giudiziale al trattamento chirurgico. Ne consegue che l'interessato può liberamente accedere agli interventi chirurgici di conferma del genere.
Le spese sono irripetibili, considerata la particolare natura della causa e la non configurabilità di una parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, sulla causa R.G. n. 4778/2024, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (Atto n. 499, parte I, serie A, anno 2003, Parte_1
Comune di Latina), nel senso che laddove è scritto “sesso femminile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso maschile” e laddove è indicato in ” il prenome debba invece Pt_1 intendersi scritto e leggersi . Persona_1
Dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile di Latina provveda alle suindicate rettifiche.
Dichiara non necessaria l'autorizzazione giudiziale all'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali;
Spese irripetibili.
Latina, 23 ottobre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Vendemiale dott.ssa Concetta Serino
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