Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 93/2024 r.g. vertente fra:
(cf: ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
n il PI I e C.F._2 dell'Avv. ALESSIO BRACALI;
PARTE APPELLANTE contro
(cf/PI: , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ETTORE BECHINI;
PARTE APPELLATA
e nei confronti di
(cf: ), non costituito;
CP_2 C.F._3
(cf: ), non costituita;
Parte_3 C.F._4
INTIMATI
alla quale sono state riunite ex art. 335 c.p.c.:
la causa d'appello n.: N. R.G. 111/2024 r.g. vertente fra:
(cf: ), con l'Avv. GIORGIO NAZZI;
Parte_3 C.F._4
PARTE APPELLANTE contro
(cf/PI: , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ETTORE BECHINI;
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 22
(cf: ), con l'Avv. GIORGIO NAZZI;
CP_2 C.F._3
PARTE APPELLANTE contro
(cf/PI: , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ETTORE BECHINI;
PARTE APPELLATA
*
Oggi 15/01/2025, alle ore 12. 27, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all'UPP Lavinia Panerai, nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi:
Per parte appellante in causa principale , l'Avv. Bracali e l'avv. Parte_4
Bettarini.
Per parte appellante in causa riunita n. 111/24 r.g. , l'Avv. Nazzi. Parte_3
Per parte appellante in causa riunita n. 113/24 r.g. l'Avv. Nazzi. CP_2
Per parte appellata l'Avv. Bechini. _1
Le parti si riportano agli atti. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente alle ore 12.29.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA
pagina 2 di 22 N. R.G. 93/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 93/2024 promossa da:
(cf: ) e (cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'Avv. PIETRO GIUSEPPE BETTARINI e C.F._2 dell'Avv. ALESSIO BRACALI;
PARTE APPELLANTE contro
(cf/PI: , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ETTORE BECHINI;
PARTE APPELLATA
e nei confronti di
(cf: ), non costituito;
CP_2 C.F._3
), non costituita;
Parte_3 C.F._4
INTIMATI
alla quale sono state riunite ex art. 335 c.p.c.:
la causa d'appello n.: N. R.G. 111/2024 r.g. vertente fra:
(cf: ), con l'Avv. Giorgio Nazzi;
Parte_3 C.F._4
PARTE APPELLANTE contro pagina 3 di 22 (cf/PI: , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ETTORE BECHINI;
PARTE APPELLATA
la causa d'appello n.: N. R.G. 113/2024 r.g. vertente fra:
(cf: ), con l'Avv. ALESSANDRO BRINI;
CP_2 C.F._3
PARTE APPELLANTE contro
(cf/PI: , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ETTORE BECHINI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 944/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/07/2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante : Parte_4
nel merito rigettare tutte le domande formulate dalla Controparte_3
in quanto inammissibili e/o comunque, i
[...] tutti di cui in narrativa. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti e non ammessi, come già formulati nelle memorie istruttorie di primo grado.
Con totale vittoria di spese e competenze sia del giudizio di primo grado sia del giudizio di appello.
Per la parte appellante e Parte_3 CP_2
si insiste per l'integrale riforma della sentenza impugnata e, in via istruttoria, come da atto d'appello.
Con totale vittoria di spese e competenze sia del giudizio di primo grado sia del giudizio di appello.
Per la parte appallata _1
Tutto ciò premesso la ut supra Controparte_3 rappresentata e difesa, richiamato ogni argomento, tesi, eccezione ed istanza anche istruttoria, conclude come in atti , con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
[comparsa di costituzione]
pagina 4 di 22 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
Nel merito, in tesi: dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale per i motivi tutti di cui in narrativa, l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 944/2023 del Tribunale di Pisa, conferm l'i
[...]
Nel merito, in ipotesi, nel caso di riforma anche parziale della impugnata sentenza n° 944/2023 del Tribunale di Pisa, in accoglimento della domanda svolta in subordine in primo grado e previa se del caso ammissione dell'istanza di esibizione delle scritture contabili della Imm.re Il Pesco Srl e di CTU valutativa del valore della quota ceduta di cui alle memorie istruttorie di primo grado, voglia “Accertare e dichiarare, alla luce delle allegazioni formulate nel presente giudizio, la simulazione assoluta ex artt. 1414 primo comma, 1415 secondo comma e 1416 secondo comma Codice Civile dell'atto di cessione di quote societarie del capitale della Immobiliare il Pesco Srl stipulato in data 27 aprile 2016 e trascritto presso il competente registro delle Imprese di Pisa in data 13 maggio 2016, tra i convenuti Sigg.ri e nonché tra Parte_1 Parte_2 CP_2
e avente ad oggetto la i apitale soc
[...] Parte_3 conseguentemente accertarne e dichiarane la nullità e l'inefficacia nei confronti di parte attrice, dichiarando altresì che dette quote sono tuttora di proprietà dei simulati alienanti, rispettivamente per il 25% del Sig.
e per il 25% del Sig. . Parte_1 CP_2
In ulteriore subordine e sempre nel merito: accertare e dichiarare, sempre alla luce delle allegazioni formulate nel presente giudizio, la simulazione relativa e la reale natura di atto gratuito ex artt. 1414 secondo comma C.C., 1415 secondo comma C.C. e 1416 secondo comma C.C. nonché la nullità per mancanza di forma ex art. 1325 e 782 Codice Civile dell'atto di cessione di quote societarie del capitale della Immobiliare il Pesco Srl stipulato in data 27 aprile 2016 e trascritto presso il competente registro delle Imprese di Pisa in data 13 maggio 2016, tra i convenuti Sigg.ri e nonché tra e , avente ad Parte_1 Parte_2 CP_2 Parte_3 oggetto la cessione complessiva del 50% del capitale sociale e per l'effetto dichiararne la integrale inopponibilità alla Curatela attrice ovvero, quantomeno, accertarne e dichiararne la simulazione relativa e la reale natura di atto gratuito e dunque la sua inopponibilità alla Curatela Attrice per la parte costituita dalla differenza di valore tra il prezzo effettivamente pagato ed il valore delle quote di partecipazione sociale all'epoca dell'intervenuto atto di cessione e condannare le parti alle restituzioni reciproche;
Con tutti i conseguenziali provvedimenti in ordine alla pubblicità e trascrizione del suddetto presso il competente Registro delle Imprese nonché con condanna dei convenuti Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 nonché e , in solido tra di loro, al pagam m CP_2 Parte_3 procedi n
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 944/2023 pubblicata il 18/07/2023, ha così statuito: accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti della parte attrice R.G. 19/2017 (C.F. e P.I. Controparte_3
, corrente in Santa Maria a Monte (Pisa), Via Usciana n°50 dell'atto di P.IVA_1 cessione del 50% delle quote del capitale sociale della Immobiliare il Pesco Srl (C.F. e P.I.
intervenuto per scrittura privata tra i Sigg.ri P.IVA_2 Parte_1
( ) e ( , moglie convivente del C.F._1 Parte_2 C.F._2 primo da un lato e Sig. ( ) e CP_2 C.F._3 Parte_3
pagina 5 di 22 ( , moglie convivente del secondo dall'altro, stipulato in data 27 aprile C.F._4
2016 e trascritto presso il competente registro delle Imprese di Pisa in data 13 maggio 2016, con cui i Sigg.ri e cedevano alle rispettive consorti -al valore nominale- la Parte_1 CP_2 proprietà delle rispettive partecipazioni (ciascuna pari al 25%, per un totale complessivo del
50%) al capitale sociale della Immobiliare Il Pesco Srl.
Dispone l'annotazione del presente provvedimento a margine dell'atto revocato.
Condanna i convenuti alla refusione in favore della parte attrice delle spese di lite, che liquida, in assenza di notula, in € 4835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
1.1 È stata così accolta una azione revocatoria ordinaria (assorbita la subordinata azione di simulazione) proposta dal curatore del nei Controparte_1 confronti dei coniugi e nonché Parte_1 Parte_2 CP_2
e .
[...] Parte_3
1.1.a Il credito dedotto era un credito risarcitorio vantato dal nei confronti di _1
e , i quali, nella qualità dapprima di amministratori Parte_1 CP_2
(e soci al 50%) e poi di liquidatori della liquidazione, avrebbero: _1
(-) continuato l'attività dopo la perdita del capitale sociale avvenuta al 31.12.2010, e
(-) distratto beni dell'impresa, cagionando un danno di oltre 1,4milioni di euro, il tutto come da azione di responsabilità incardinata dinanzi al Tribunale delle Imprese di Firenze.
1.1.b L'atto impugnato è il contratto di cessione di quote sociali stipulato per scrittura privata datata 27.4.2016 (doc. 3 Curatela) fra i due soci e e le rispettive mogli CP_2 Parte_1 conviventi e , con il quale: Parte_3 Parte_2
(-) ha ceduto alla moglie la propria partecipazione sociale CP_2 Parte_2 nella società Il Pesco srl (pari al 25% del capitale) al prezzo del valore nominale (€ 7.500,00);
(-) ha ceduto alla moglie la propria partecipazione sociale nella Parte_1 Parte_3 società Il Pesco srl (pari al 25% del capitale) al prezzo del valore nominale (€ 7.500,00);
Le mogli e erano già titolari del 25% ciascuna delle Parte_3 Parte_2 quote sociali de Il Pesco srl, la quale, pertanto, all'esito del contratto, è restata divisa fra Pt_3
e al 50% ciascuna. Parte_2
pagina 6 di 22 1.2 Il aveva dedotto che: _1
(-) svolgeva attività d'impresa nei locali di proprietà di _1 Controparte_4
poi divenuta Il Pesco srl.
[...]
(-) Il capitale sociale di sino all'11.6.2016, era CP_4 Controparte_4 suddiviso in quattro quote di pari importo, ciascuna del valore nominale € 5.164,57 e sottoscritto dai soci , e;
CP_2 Parte_1 Parte_3 Parte_2
e erano soci accomandatari e amministratori, mentre le erano socie CP_2 Parte_1 Parte_2 accomandanti.
(-) Il 27.5.2015 aveva affittato il ramo d'azienda riguardante l'attività di _1 fabbricazione di suole, solette e prodotti per calzature e abbigliamento, alla società CP_5
amministrata da
[...] Persona_1
(-) Il 3.6.2015, con rogito Notaio , la Persona_2 _1
(=) era stata posta anticipatamente in liquidazione (e e erano stati CP_2 Parte_1 nominati liquidatori);
(=) aveva deliberato di proporre ai creditori sociali un concordato preventivo o un piano di ristrutturazione.
(-) Il 9.6.2015 aveva presentato al Tribunale di Pisa domanda di Controparte_1 concordato preventivo.
(-) Già il 3.6.2015 la aveva presentato domanda di Controparte_4 concordato in bianco, rinunciato nel febbraio 2016.
(-) L'11.6.2016, mediante rogito del Notaio , Persona_2 Controparte_4 si era trasformata in Immobiliare Il Pesco srl, il capitale sociale era stato aumentato a
[...]
30mila euro, suddiviso in quattro quote del valore di € 7.500,00 fra i soci , CP_2
e ; ed era stata nominata Parte_1 Parte_3 Parte_2 amministratrice sostituita in data 22.9.2016 dalle socie e Persona_1 Pt_3 Parte_2
.
[...]
(-) Il 27.4.2016 era stato posto in essere il contratto di cessione di quote impugnato.
L'eventus damni consisteva nella minore garanzia che il creditore aveva dopo la dismissione delle quote. Si legge nell'atto di citazione di primo grado (pag. 9: «[…] Dall'analisi della documentazione sociale acquisita è emerso pertanto che, con l'atto di cessione del 13
pagina 7 di 22 maggio 2016 gli amministratori Sigg.ri e hanno inteso CP_2 Parte_1 rendersi, di fatto, nullatenenti cedendo a valore nominale alle proprie mogli Sigg.re
e le quote da essi detenute del capitale sociale della Parte_3 Parte_5
Immobiliare il Pesco Srl […]»).
La scientia damni derivava dai rapporti familiari col terzo acquirente (mogli conviventi e socie nella complessiva attività di impresa posta in essere tramite le persone giuridiche già rammentate).
1.3 Tutti i convenuti si erano costituiti per resistere, contestando l'esistenza del credito e gli altri requisiti per l'accoglimento della domanda revocatoria.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1
hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, il Parte_2
, e , Controparte_1 CP_2 Parte_3 proponendo gravame (iscritto al n. 93/2024 r.g.) avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “1) Errata valutazione dei presupposti per lo svolgimento dell'azione revocatoria
(errata e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.)”
È un motivo unico che si articola in vari profili:
2.1.a Ad avviso degli appellanti, non esiste il credito a tutela del quale l'azione revocatoria è stata esperita, dal momento che la causa di responsabilità contro e CP_2 era in corso. Parte_1
2.1.b Essi, poi, contestano l'eventus damni, dolendosi che il Tribunale abbia fatto ricorso a presunzioni, «[…] senza dar conto della documentazione offerta da parte convenuta, odierna appellante, dalla quale si evince che nessun depauperamento delle risorse patrimoniali è stato operato dagli ex amministratori della soprattutto che _1 le ragioni della cessione quote sono da imputarsi a scelte aziendali e strategie di mercato che avrebbero assicurato alla società immobiliare il Pesco srl unitarietà di gestione e continuità dell'attività d'impresa. […]».
In particolare, sostengono che:
(-) il prezzo esiguo delle quote (pari a quello nominale) dipendeva dal fatto che Il Pesco
pagina 8 di 22 Co «[…] si trovava in grosse difficoltà economiche tanto da spingere gli stessi amministratori a presentare una domanda di concordato. […]» (appello, pag. 8);
(-) in ogni caso il prezzo era stato pagato, sicché il patrimonio di era restato CP_2 invariato.
2.1.c Non esiste l'elemento soggettivo, perché all'epoca della cessione non Parte_1 aveva altri debiti;
mentre era in perfetta buona fede, tenuto anche conto Parte_2 che «[…] la successiva cessione delle quote sociali dei Sigg.ri e alle rispettive Parte_1 CP_2 consorti è dovuta alla necessità di assicurare quanto prima uniformità di gestione alla nuova società immobiliare, atteso che le due sorelle avrebbero conseguito l'intera proprietà della società in questione. Società che era stata formata inizialmente proprio con il capitale e le risorse della successione ereditaria del padre delle sig.re , come evidenziato Parte_2 anche dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e non opportunamente valutata dal giudice. […]» (ivi, pag. 9).
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalla parte APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, e non si sono CP_2 Parte_3 costituiti, mentre il , nel costituirsi in Controparte_1 giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
In subordine, ha riproposto la domanda di simulazione restata assorbita in prime cure.
4. e hanno proposto, separatamente, appello CP_2 Parte_3 principale avverso la medesima sentenza, convenendo il Controparte_1
.
[...]
4.1 , in causa n. 111/2024 r.g., ha articolato i seguenti motivi: Parte_3
4.1.a “
1. Primo motivo di impugnazione, Inammissibilità dell'azione revocatoria”
Sostiene che la fu creata nel 1992 da lei e dalla sorella , assieme ai CP_4 Parte_2
pagina 9 di 22 rispettivi mariti ( e . CP_2 Parte_1
Il capitale fu sottoscritto per sé, ma anche per il marito, con denari propri, sicché: «[…]
Quello, dunque, che viene identificato dalla Curatela come un atto dispositivo di mera cessione di quote (del 27.4.2016), compiuto da in favore della consorte, è invece CP_2 stato un semplice atto di restituzione della quota che, una volta trasformata la CP_4 in Il Pesco S.r.l. (il 22.3.2016), e dunque venuta meno la natura accomandataria della società ed il relativo ruolo gestorio dei mariti, non aveva più alcuna ragione di essere. […]»
(appello, pag. 4).
Ha reiterato sul punto istanze istruttorie non accolte.
4.1.b “
2. Secondo motivo di impugnazione, Insussistenza dell'elemento psicologico della scientia damni”
Sostiene che, siccome la trasformazione di in società di capitali (Il Pesco srl) CP_4 aveva reso aggredibili le quote degli (ex) accomandatarî (altrimenti, sin quando accomandatarî, impignorabili, era provata la buona fede di e «[…] Se, CP_2 Parte_1 dunque, i Signori e avessero avuto l'intenzione di sottrarre alla garanzia CP_2 Parte_1 patrimoniale ex art.2740 cc le loro quote di partecipazione nella sarebbe stato CP_4 per costoro sufficiente non dar corso alla trasformazione di quella società nella attuale
Società a Responsabilità Limitata Il Pesco, e rimanerne proprietari senza tema di vedersi assoggettare a pignoramento la quota. […]» (appello, pagg. 4-5).
4.1.c “
3. Terzo motivo di impugnazione, Pretesa idoneità lesiva del negozio fatto oggetto di revocatoria”
Contesta l'eventus damni, deducendo che sin dal 2015 versava in cattive CP_4 condizioni (fu chiesto il concordato e fu rinunciato perché non aveva alcuna possibilità).
Sarà facilmente dimostrato che
- Il prezzo di cessione delle quote corrisposto alla comparente era perfettamente congruo rispetto all'effettivo valore della società
- Nessuna lesione, con la cessione di tali quote, è stata arrecata al ceto creditorio del
Signor (appello, pag. 6). CP_2
Si duole che il Tribunale abbia sottovalutato che la quota del 25% de Il Pesco srl non valeva nulla.
pagina 10 di 22 Ha riproposto le istanze istruttorie.
, in causa n. 113/2024 r.g., ha articolato i seguenti motivi: Parte_6
4.2.a “
1. primo motivo di impugnazione, Insussistenza dell'elemento psicologico della scientia damni”
Il mezzo è pressoché identico al primo motivo dell'appello della moglie
[...]
. Parte_3
4.2.b “
2. secondo motivo di impugnazione, Pretesa idoneità lesiva del negozio fatto oggetto di revocatoria””
Il mezzo è pressoché identico al terzo motivo dell'appello della moglie
[...]
. Parte_3
4.3 Il si è costituito in entrambi i Controparte_1 processi, chiedendo il rigetto delle impugnazioni;
e riproponendo, in subordine, la domanda di simulazione assorbita.
5. Il Consigliere Istruttore, all'udienza di prima comparizione del 9.10.2024, dopo avere provveduto alla riunione delle cause ex art. 335 c.p.c., ha preso atto dell'esibizione, da parte delle difese appellanti, della sentenza n. 2633/2024 pubblicata il 19.8.2024, con la quale il
Tribunale per le Imprese di Firenze aveva accolto la domanda di responsabilità di e CP_2 in misura irrisoria (liquidando, cioè, un risarcimento di mille euro); concedendo Parte_1 dunque termine alla Curatela per effettuare le sue valutazioni.
Il C.I., alla successiva udienza del 13.11.2024, dato atto che il insisteva nelle _1 proprie domande, ha fatto precisare le conclusioni, rimettendo le parti dinanzi al collegio per discussione orale, con termine per note conclusionali, depositate in atti.
All'odierna udienza si è svolta la discussione, come da retroestesa parte di verbale.
***
pagina 11 di 22 La sentenza va riformata, con declaratoria d'inammissibilità della domanda revocatoria, per sopravvenuta carenza di legittimazione;
e di inammissibilità delle domande di simulazione, per sopravvenuta carenza di interesse.
6. Va in via preliminare rilevata la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva del a coltivare l'azione revocatoria: tema insorto in prima udienza, a seguito del _1 deposito da parte degli appellanti, della sentenza del Tribunale per le Imprese;
e che ha determinato il C.I. ha rinviare la causa ad altra udienza, affinché il potesse valutare _1 gli eventuali riflessi di quella pronuncia su questa causa.
6.1 Il credito per il quale l'azione revocatoria è stata proposta è stato oggetto della causa di responsabilità promossa dal contro gli ex amministratori e _1 CP_2 Parte_1 svoltasi dinanzi al Tribunale di Firenze (sezione specializzata imprese).
In quella sede, il Curatore aveva chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 1.381.027,44.
Il Tribunale, con sentenza n. 2633/2024 pubblicata il 19.8.2024, successivamente alla conclusione del primo grado di questo processo, ha così stabilito: condanna i sigg.ri e , in solido tra loro, alla Parte_1 CP_2 corresponsione, in favore della Curatela del Fallimento della somma di Controparte_1 euro 1.000, oltre rivalutazione dalla data del 03/06/15; rigetta le altre domande;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
pone in via definitiva a carico solidale delle parti le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
La sentenza, secondo quanto dedotto, incontestato, dal difensore del (ud. _1
13.11.2024), è stata impugnata (in causa d'appello n. 2022/2024 r.g., pendente).
6.2 Assumono allora rilievo i rapporti, pur non di pregiudizialità, fra causa ove si accerta il credito e causa revocatoria.
6.2.a Questa Corte ha già avuto modo, partendo dall'autorità di Cass. SSUU 9440/2004
(che ha fissato il principio di autonomia fra causa revocatoria e causa avente a oggetto il pagina 12 di 22 relativo credito), di affermare (App. FI, III, sentenza n. 936/2023 pubblicata il 10.5.2023) che si possono ricavare dalla giurisprudenza di legittimità in materia i seguenti criteri:
1) il credito litigioso è sufficiente per legittimare, in rito, e fondare, nel merito, l'azione pauliana;
2) non v'è, per così dire, comunicazione fra l'accertamento giudiziale del credito nella sua sede naturale e il suo accertamento incidentale a fini di revocatoria, appunto perché non
c'è rapporto di pregiudizialità (in senso tecnico giuridico) e non c'è neppure in astratto possibilità di conflitto di giudicati;
3) se il credito fosse escluso nella sua sede naturale in modo irrevocabile (con formazione di giudicato), nella causa ex art. 2901 c.c. sopravverrebbe carenza di interesse, poiché, prendendo le mosse dall'affermazione delle SSUU del 2004 che la sentenza che accoglie la domanda revocatoria diverrebbe inutile (quantunque non contraddittoria) se il credito fosse negato nella causa in cui lo si deve accertare, è conseguente che, nel caso inverso (se cioè l'accertamento irrevocabile dell'inesistenza del credito nella sua sede propria preceda la decisione sull'azione ex art. 2901 c.c.), l'attore in revocatoria perde qualsiasi interesse, non avendo più alcuna utilità a ottenere l'inefficacia dell'atto impugnato;
4) sin quando l'inesistenza del credito non sia irrevocabile, il giudice della causa di revocatoria, pur sciolto da qualsiasi vincolo di pregiudizialità rispetto alla causa ove il credito è accertato, non perde comunque il potere/dovere di controllare, in via meramente incidentale, se il credito esista, quanto meno nella forma litigiosa, perché il credito litigioso non è solo condizione dell'azione ex art. 2901 c.c., ma anche elemento costitutivo della relativa domanda.
6.2.b Il punto dirimente, dunque, consiste nello stabilire sin quando un credito possa dirsi esistente, pur se nella forma eventuale (e, nella specie, in quella peculiare forma del credito litigioso).
Si potrebbe affermare – ed è quello che la difesa appellata, ancora ora, dà per scontato
(comparsa conclusionale, pag. 2) - che il credito litigioso, in quanto credito eventuale, esiste sin quando non sia negato da un accertamento dotato della forza del giudicato sostanziale e che, dunque, non risenta della pronuncia giudiziale contraria che non sia anche irrevocabile.
Si è osservato in quel proprio precedente e si intende qui confermare che due ordini di ragioni militano in senso contrario:
pagina 13 di 22 (-) Una delle conseguenze dell'ipotesi formulata è che la mera pretesa di parte del creditore resterebbe assolutamente insensibile all'accertamento della sua infondatezza contenuto in una sentenza, la quale, pur se non irrevocabile o addirittura gravata, costituisce pur sempre un accertamento giudiziale, ossia, innegabilmente, qualcosa di più della mera contestazione della controparte.
È vero che, per il principio di separatezza fra il giudizio sul credito e quello revocatorio, nei termini delineati dalle SSUU del 2004, nessuno dei due giudizi fa stato, in senso tecnico- giuridico, rispetto all'altro (di qui l'illegittimità della sospensione ex art. 295 c.p.c.); ma, siccome il giudice della revocatoria ha comunque il compito di accertare, quale elemento di legittimazione della domanda, l'esistenza del credito, pur solo nella forma litigiosa, appare francamente insostenibile che la sentenza che nega il credito resti, nel giudizio revocatorio, tamquam non esset; ossia, valga né più né meno della mera contestazione del credito a opera della parte.
Utile, sotto tale limitato profilo, il richiamo a Cass. SSUU 10027/2012, che, pur avendo altro oggetto, ha avuto modo di soffermarsi sul valore da riconoscersi alla sentenza di primo grado dopo che la riforma dell'originario art. 282 c.p.c. l'ha resa naturalmente esecutiva. La
S.C., in particolare, ha invitato a considerare che «[…] Il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato originario di lite e giustifica sia l'esecuzione provvisoria, quando a quel diritto si tratti di adeguare la realtà materiale, sia l'autorità della sentenza di primo grado nell'ambito della relazione tra lite sulla causa pregiudiziale e lite sulla causa pregiudicata. […]» (in motivazione, § 8).
Questo principio travalica il tema ivi trattato e può senz'altro essere generalizzato, con la conseguenza che la sentenza di primo grado, proprio per essere la decisione emessa da un giudice all'esito di un giudizio svoltosi nel contraddittorio, ha, rispetto all'oggetto controverso della causa, un valore che, se certo non è quello del giudicato, nondimeno sopravanza e supera quello dell'originaria mera contrapposizione delle parti.
Lo status della sentenza di primo grado, ancorché cresciuto per l'attribuzione a essa dell'esecutività quale accessorio naturale, non si identifica, né si risolve tutto in essa, tanto che la S.C. ha cura di distinguere e tenere sullo stesso piano, da un lato, l'esecuzione provvisoria, dall'altro l'autorità in sé della pronuncia (giustifica sia l'esecuzione provvisoria
… sia l'autorità della sentenza di primo grado).
pagina 14 di 22 In definitiva, la sentenza di primo grado opera, rispetto alla situazione anteriore (di mera contrapposizione di tesi di parte antagoniste), un mutamento nella posizione dei contendenti relativa all'oggetto della causa, che non dipende dalla sua esecutività, sì che del tutto irrilevante è che essa sia stata sospesa dal giudice dell'appello: ciò attiene alla mera possibilità di agire in executivis, non all'autorità intrinseca della sentenza.
Questa modificazione, inoltre, è intrinseca alla sentenza e se ne deve dunque tener conto non perché quella pronuncia faccia stato (poiché non è irrevocabile), né perché esista un rapporto di pregiudizialità tecnica (che non esiste), ma perché l'effetto minimo connaturato alla sua natura è proprio di sostituirsi (poco importa se non stabilmente, né irrevocabilmente) alla mera contrapposizione delle tesi delle parti.
(-) La sentenza non irrevocabile, invero, è per sua natura portatrice di un accertamento svoltosi nel contraddittorio e può costituire fonte per desumere elementi di valutazione: «Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.»
(così, fra altre, Cass. sez. 3^ civ. 20.1.2015 n. 840 rv 633913-01).
Del resto, la S.C., laddove ha elaborato, ai fini dell'art. 2901 c.c., la nozione di credito eventuale (litigioso), ha sempre avuto riguardo a fattispecie in cui il credito o non era oggetto di autonomo accertamento giudiziale (a es., Cass. sez. 6^-3 ord. 19.2.2020 n. 4212) o, comunque, era stato giudicato esistente con provvedimento non ancora irrevocabile;
o, infine, era sub iudice, senza che alcuna pronuncia fosse stata ancora emessa, (cfr, a es., Cass. sez. 3^ civ.
5.3.2009 n. 5359, che, nel ricomprendere nel concetto di credito le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, era riferita a un credito riconosciuto con sentenza di primo grado, pur se non definitiva).
Analogamente, laddove la S.C. (sempre sviluppando profili già presenti alle SSUU del
2004) ha fatto riferimento, quale limite del concetto di credito eventuale, a un credito che non appaia prima facie pretestuoso, ha giudicato di casi in cui nessun giudice aveva negato il credito (a es., Cass. sez. 3^ civ. 15.5.2018 n. 11755, in tema di credito risarcitorio da fatto illecito tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. a fronte della proposizione di denunce-querele per pagina 15 di 22 i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali che avevano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali nei quali la persona offesa non si era costituita parte civile;
Cass. sez. 2^ civ. 18.7.2008 n. 20002, in tema di credito per restituzione di una somma pagata in conto prezzo dal promissario acquirente di una vendita immobiliare non seguita da contratto definitivo per intervenuta cessione a terzi).
6.3 Allo stato, dunque, il credito, nella sua forma litigiosa, sussiste, ma solo nella misura di “euro 1.000, oltre rivalutazione dalla data del 03/06/15”: e ciò, si ribadisce, onde evitare fraintendimenti, non perché la sentenza del Tribunale delle Imprese faccia stato in questo processo, ma perché essa, essendo frutto dell'accertamento di un giudice in esito a un processo svoltosi nel contraddittorio delle parti, non può che sostituirsi e sopravanzare la mera prospettazione del creditore e costituire, al contempo, il più efficace accertamento, ancorché provvisorio, dei rispettivi diritti.
Il collegio ritiene che, agli specifici fini che qui interessano, un credito che, dedotto per oltre un milione di euro, sia da considerare nella minor misura di mille euro, è un credito insussistente: per l'irrisorietà dell'importo che - anche in valore assoluto, oltre che in proporzione alla pretesa, lo esprime;
e per l'impossibilità di considerare priva di garanzia generica una simile posta, appunto perché di misura trascurabile.
6.4 Le conseguenze della sopravvenuta esclusione del credito (o, come in questo caso, della sopravvenuta riduzione di esso a misura irrisoria) sono state pure già valutate da questa
Corte, i cui argomenti qui possono essere ripetuti (App FI, III, sentenza n. 2495/2023 pubblicata il 13.12.2023, in motivazione al § 6.3):
Sopravviene, per tal via, la carenza di legittimazione della parte, la quale, non potendosi più affermare titolare di un credito, neppure eventuale, non è legittimata ad agire ex art. 2901 c.c.-
S'è infatti già rammentato che la S.C. (SSUU 2004 e successive) individua nel credito eventuale, prima di tutto, la posizione minima soggettiva che legittima all'azione revocatoria: al di fuori di essa, l'ordinamento non attribuisce il diritto di azione previsto dall'art. 2901 c.c.-
La legittimazione, in quanto condizione dell'azione, può mancare all'inizio della causa, ma deve inderogabilmente sussistere al momento della decisione, sicché la sua sopravvenuta carenza impedisce una pronuncia di merito;
con la conseguenza – preme puntualizzare, onde non ne seguano malintesi - che l'eventuale giudicato sarà qui solo formale, come per pagina 16 di 22 tutte le pronunce di rito;
e che, ove in futuro la parte asseritamente creditrice riacquisti la legittimazione, ben potrà tutelarsi con una nuova azione revocatoria.
In definitiva, in totale riforma della sentenza impugnata, la domanda va dichiarata inammissibile, per carenza di legittimazione a coltivarla ulteriormente.
6.5 Ne segue che la sentenza di primo grado va riformata e la domanda revocatoria dichiarata inammissibile, per la sopravvenuta carenza di legittimazione del , _1 assorbito il merito delle impugnazioni.
7. Residua l'esame delle domande, assorbite in prime cure e riproposte dal , _1 di simulazione.
In particolare, ad avviso dell'appellata procedura, l'atto di cessione delle quote, ove non possa essere dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c.:
(-) in linea principale, sarebbe affetto da simulazione assoluta e, dunque, nullo;
(-) in linea subordinata, sarebbe relativamente simulato, dissimulando un atto di liberalità (dai mariti alle mogli), nullo per difetto di forma (art. 782 c.c.).
Manca l'interesse ad agire.
7.1 Si premette che le domande revocatoria e di simulazione possono ben essere proposte in unico processo, sia in rapporto di subordinazione, nel qual caso il giudice dovrà esaminare la seconda domanda, solo se la prima sia infondata;
sia di alternatività, nel qual caso spetta al giudice valutare la giusta qualificazione (ancora da ultimo Cass. sez. 3^ civ. ord.
15.3.2024 n. 7121 rv 670386-01).
Nel presente caso, il ha graduato le domande, proponendo la revocatoria in _1 tesi e l'azione di simulazione (a sua volta, nelle due ipotesi fra sé subordinate, di simulazione assoluta e relativa).
Il Tribunale, giudicando nel merito, ha accertato i fatti che integrano la fattispecie dell'art. 2901 c.c., assorbite le domande di simulazione.
7.2 Se, dunque, il ha, sotto tale profilo, tutto il diritto di riproporre entrambe _1 le domande di simulazione assorbite, non per questo la sentenza di primo grado non ha, sul punto, un suo riflesso, anche in questo caso decisivo.
pagina 17 di 22 Infatti, quanto si è motivato in merito alla sussistenza del credito, vale, con le dovute precisazioni, anche per la simulazione, influendo sull'interesse ad agire.
L'art. 1415 co. 2^ c.c., nella interpretazione unanime della giurisprudenza di legittimità, nega l'interesse ad agire per la simulazione (assoluta o relativa), fra l'altro, di quei terzi il cui diritto non è pregiudicato dall'atto (Cass. sez. 3^ civ.
5.11.1997 n. 10848 rv 509504; Cass. sez.
3^ civ. 13.2.2002 n. 2085 rv 552258; Cass. sez. 6^-3 civ. ord. 14.11.2018 n. 29271 rv 651506).
Uno dei termini di paragone per verificare il pregiudizio è il credito e la sua entità, rispetto alla quale deve giudicarsi se l'atto dispositivo asseritamente simulato abbia prodotto nocumento.
Pertanto, il credito, a sua volta, deve essere accertato, pur se solo incidentalmente.
Nella presente fattispecie, il collegio, al fine di stabilire se e in qual misura il _1 sia creditore di e non dispone di elementi diversi più specifici se non la Parte_1 CP_2 sentenza di primo grado del Tribunale per le Imprese, la quale, come già ricordato, è, pur se gravata, elemento prevalente per formare il convincimento (Cass. 840/2015, citata); nulla di più e di meglio si potrebbe trarre dal materiale istruttorio ulteriore (del quale neppure fa parte l'atto di appello interposto dal a quella sentenza). _1
Sicché, nel migliore dei casi per il , si deve ritenere che, in questa sede, esso _1 sia creditore di e per mille euro, così che l'atto impugnato sicuramente non ha Parte_1 CP_2 recato alcun pregiudizio, posto che il recupero di una simile somma è senz'altro attuabile senza necessità di escutere i cespiti oggetto del contratto controverso;
è, anzi, appena il caso di rammentare che è documentato che ha fatto prontezza di immediato pagamento di Parte_1 quanto stabilito dal Tribunale di Firenze (pec del 18.9.2024, depositata assieme alla copia della sentenza).
Ne discende, sotto questa via, l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse.
8. Resta la regolazione delle spese.
8.1 Poiché la ragione della riforma della sentenza consiste in una circostanza sopravvenuta al primo grado, si rende necessario delibare virtualmente i mezzi di appello, al fine di disporre dei necessarî complessivi elementi di giudizio.
I motivi di tutti gli appelli sono infondati.
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8.1.a Il primo profilo del primo motivo dell'appello di e Parte_1 Parte_2
(supra, § 2.1.a), che attiene alla impossibilità di promuovere la domanda revocatoria in pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale delle Imprese (concluso solo in seguito) è manifestamente infondato, per i principî già passati in rassegna, che discendono da quanto a suo tempo stabilito dalla S.C. (SSUU 9440/2004 e succ.).
È stata, per l'appunto, la sopravvenuta sentenza di primo grado a incidere sulla legittimazione del;
ma sin quando l'affermazione del credito è stata contradetta _1 solamente dalla negazione dei convenuti (e, dunque, per tutto il primo grado), persisteva un credito eventuale nella forma del credito litigioso, situazione più che sufficiente per la legittimazione ex art. 2901 c.c.-
8.1.b Il secondo profilo del primo motivo dell'appello di e Parte_1 Parte_2
(supra, § 2.1.b) è, del pari, manifestamente infondato.
Nell'atto di citazione di primo grado, il fallimento aveva dedotto che: «[…] la perizia di stima di trasformazione della società con riferito della situazione contabile CP_4 della società alla data del 31/12/2015, giurata in data 26 febbraio 2016, quantifica il valore complessivo della società al netto delle passività in € 653.783,63. […]» (pag. 4); CP_4 il che è documentato (doc. 11, Relazione di stima per trasformazione redatta dal commercialista Rag. . Persona_3
Il prezzo delle quote, dunque, è stato macroscopicamente ridotto a quello nominale, impoverendo il patrimonio del che ha deprezzato la sua quota pressoché a un valore Parte_1 vile.
8.1.c Anche il terzo profilo del primo motivo dell'appello di e Parte_1 Parte_2
(supra, § 2.1.c) è manifestamente infondato.
[...]
Infatti, la somma pagata di € 7.500,00 (fermo restando che non corrispondono al valore reale della quota, ma solo quello nominale) è un elemento patrimoniale assai più volatile che non le quote sociali, sicché sussiste quella variazione qualitativa del patrimonio del debitore che integra eventus damni.
8.1.d Il secondo motivo dell'appello di e , inerente Parte_1 Parte_2
l'elemento soggettivo, è infondato, in quanto:
(-) il credito era sorto già alla fine del 2010, quando è stato commesso il primo atto dannoso (ossia la continuazione società pur dopo erosione completa del capitale), sicché è
pagina 19 di 22 venuto a esistenza prima dell'atto dispositivo, con la conseguenza che è richiesta qui la mera scientia damni, che può essere così definita: «In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore
("scientia damni"), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che
l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.» (Cass. 7262/00, massima n.
537106; conf.: sez. 3^ civ. 29.7.2004 n. 14489, rv. 575091);
(-) le ragioni addotte dalla , dunque, sono del tutto irrilevanti, essendo Parte_2 sufficiente notare che ella, come moglie di un amministratore e socia (pur non amministratrice), non poteva che comprendere benissimo che il marito (a sua volta consapevole del reale stato della società) era esposto a future pretese e, pertanto, qualsiasi suo atto dispositivo era potenzialmente idoneo a nuocere al ceto creditorio.
8.1.e Il primo motivo dell'appello di è infondato. Parte_3
Esso, nella sostanza, mira a dimostrare che il contratto di cessione di quote è stato simulato nella causa e dissimula la restituzione di un mutuo, perché in tal modo il marito le avrebbe restituito il denaro avuto in prestito per sottoscrivere, a suo tempo, le quote di mediante datio in solutum, ossia, anziché restituendo il denaro, alienando la CP_4 quota.
Tuttavia, , parte del contratto relativamente simulato, non può opporre la Parte_3 simulazione al , terzo rispetto a esso;
men che meno può darne prova mediante _1 prove orali o d'altro tipo, risultando quindi inammissibili anche le istanze istruttorie riproposte.
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8.1.f Il secondo motivo di impugnazione di , coincidente con il primo Parte_3 motivo dell'appello del marito , è infondato. CP_2
La scientia damni va valutata con riferimento all'atto impugnato, che è la cessione delle quote de Il Pesco srl e consiste nella sola consapevolezza di pregiudicare, anche solo in termini di danno potenziale, il creditore. Al momento della cessione, sia il marito ( che la CP_2 moglie convivente ( ) erano perfettamente consapevoli che non solo Parte_3 CP_2 stava svendendo la sua quota, ma che stava anche cambiando una quota sociale con denaro liquido.
8.1.g Il terzo motivo di impugnazione di , coincidente con il primo Parte_3 motivo dell'appello del marito , è infondato per le stesse ragioni già esposte in CP_2 merito al secondo profilo del primo motivo dell'appello di e Parte_1 Parte_2
(supra, § 8.1.b): la perizia a torto, non viene neppure considerata nel ragionamento Per_3 difensivo, che ne risulta fuorviato.
8.1.h Le istanze istruttorie di , diverse da quelle orali già esaminate, sono Parte_3 le seguenti:
Si rinnova la richiesta che sia ordinato alla Curatela di produrre in giudizio:
Copia delle relazioni periodiche sull'attività svolta,
Copia delle relazioni del Curatore al GD per la risoluzione del contratto di affitto di ramo di azienda
Copia delle relazioni e delle istanze del Curatore al GD per l'autorizzazione alla stipula del contratto di compravendita d'azienda a e copia del provvedimento CP_5 autorizzativo
Esse sono a ben vedere irrilevanti, perché non incidono su nessuno dei punti nodali della motivazione.
8.2 Resta fermo, dunque, che solo la sopravvenuta decisione del Tribunale per le
Imprese ha determinato il venir meno della legittimazione per l'azione revocatoria (e l'interesse per quella di simulazione), altrimenti sussistente sino alla pronuncia del Tribunale;
e che, nel merito, la sentenza avrebbe meritato piena conferma.
pagina 21 di 22 Si ritiene, dunque, che vengano meno, sul piano di causalità della lite, le ragioni per considerare soccombente il , così che le spese di entrambi i gradi devono essere _1 integralmente compensate.
8.3 Non sussistono nei confronti di alcuno degli appellanti della cause riunite le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede sui riuniti appelli principali proposti, rispettivamente, da e contro il Parte_1 Parte_2
e nei confronti di e Controparte_1 CP_2 [...]
; nonché da contro il Parte_3 Parte_3 Controparte_1
e da contro il
[...] CP_2 Controparte_1
:
[...]
1. in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 944/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 18/07/2023:
1.a) dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di legittimazione, la domanda revocatoria proposta dal;
Controparte_1
1.b) dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la domanda revocatoria proposta dal;
Controparte_1
2. compensa integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi.
Firenze, 15 gennaio 2024.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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