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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1769/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente
D'AN FABRIZIO, Relatore
FIORENZA GIORGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 11025/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7043503777 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7043503777 IRAP
a seguito di discussione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Atteso che, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione in via cautelare, l'avviso di accertamento n. TK7043503777/2024, per l'anno di imposta 2018, in materia di IRES
e IRAP, per maggiori imposte complessivamente pari a € 10.799,00, oltre sanzione e interessi dovuti, emesso nei confronti della “Associazione_1” e alla stessa notificato in quanto coobbligata in solido con l'associazione ex art. 38 del codice civile;
Visto che l'avviso di accertamento trae origine dal Processo Verbale di Constatazione del 3.12.2019, redatto dalla GdF di Ladispoli nei confronti della predetta associazione, secondo cui la GdF, per l'anno 2018 ha accertato movimenti bancari non giustificati sul conto corrente bancario dell'Associazione ed esteso le indagini bancarie anche sui conti correnti dei singoli associati, ivi rilevando versamenti non giustificati che,
a seguito delle successive verifiche eseguite dall'Ufficio, hanno dato luogo all'accertamento di un maggior reddito imponibile ai fini IRES e di un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP.
Rilevato che parte ricorrente ha dedotto:
- di essere socio fondatore della predetta associazione ma di non aver assunto, né svolto di fatto, ricoperto compiti di rappresentanza nell'associazione e che, inoltre, che i movimenti, né, infine, le indagini bancarie hanno evidenziato, a differenza che nel caso di altri soci, alcun movimento ingiustificato da parte dell'associazione sui conti intestati all'odierna ricorrente;
- che sulla scorta del medesimo Processo Verbale di Contestazione del 3.12.2019, l'Agenzia delle Entrate aveva in precedenza notificato analoghi Avvisi di Accertamento all'odierna ricorrente, per l'anno 2016 e per l'anno 2017, che sono stati annullati da queta Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, con sentenze passate in giudicato;
Visto che l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
Ritenuto sussistano le condizioni per la sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47-ter del Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546, sentita sul punto la parte ricorrente, unica presente in udienza;
Considerato che non vi è prova che la ricorrente abbia svolto funzioni di rappresentanza, né comunque abbia agito in nome e per conto dell'indicata associazione;
Atteso che dal Processo Verbale di Contestazione e dalla documentazione versata in atti, non risultano esservi stati movimenti ingiustificati sui conti intestati all'odierna ricorrente riguardanti l'associazione, che hanno interessato altri soci;
Considerato che il Collegio ritiene di dare continuità alle sentenze n. 7988/2023 del 22 marzo 2023 e n.
11268/2024 del 13 settembre 2024 di questa Corte, che hanno accolto i ricorsi avverso atti impositivi riguardanti la stessa ricorrente per le precedenti annualità 2016 e 2017, sussistendo analogia di fattispecie e identità delle questioni giuridiche sollevate;
Ritenuto di dover accogliere il ricorso, annullando l'atto gravato, e condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza, nella somma quantificata in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione III, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 900,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMELI MARIA TERESA, Presidente
D'AN FABRIZIO, Relatore
FIORENZA GIORGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 11025/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7043503777 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7043503777 IRAP
a seguito di discussione
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Atteso che, con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione in via cautelare, l'avviso di accertamento n. TK7043503777/2024, per l'anno di imposta 2018, in materia di IRES
e IRAP, per maggiori imposte complessivamente pari a € 10.799,00, oltre sanzione e interessi dovuti, emesso nei confronti della “Associazione_1” e alla stessa notificato in quanto coobbligata in solido con l'associazione ex art. 38 del codice civile;
Visto che l'avviso di accertamento trae origine dal Processo Verbale di Constatazione del 3.12.2019, redatto dalla GdF di Ladispoli nei confronti della predetta associazione, secondo cui la GdF, per l'anno 2018 ha accertato movimenti bancari non giustificati sul conto corrente bancario dell'Associazione ed esteso le indagini bancarie anche sui conti correnti dei singoli associati, ivi rilevando versamenti non giustificati che,
a seguito delle successive verifiche eseguite dall'Ufficio, hanno dato luogo all'accertamento di un maggior reddito imponibile ai fini IRES e di un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP.
Rilevato che parte ricorrente ha dedotto:
- di essere socio fondatore della predetta associazione ma di non aver assunto, né svolto di fatto, ricoperto compiti di rappresentanza nell'associazione e che, inoltre, che i movimenti, né, infine, le indagini bancarie hanno evidenziato, a differenza che nel caso di altri soci, alcun movimento ingiustificato da parte dell'associazione sui conti intestati all'odierna ricorrente;
- che sulla scorta del medesimo Processo Verbale di Contestazione del 3.12.2019, l'Agenzia delle Entrate aveva in precedenza notificato analoghi Avvisi di Accertamento all'odierna ricorrente, per l'anno 2016 e per l'anno 2017, che sono stati annullati da queta Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma, con sentenze passate in giudicato;
Visto che l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
Ritenuto sussistano le condizioni per la sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 47-ter del Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546, sentita sul punto la parte ricorrente, unica presente in udienza;
Considerato che non vi è prova che la ricorrente abbia svolto funzioni di rappresentanza, né comunque abbia agito in nome e per conto dell'indicata associazione;
Atteso che dal Processo Verbale di Contestazione e dalla documentazione versata in atti, non risultano esservi stati movimenti ingiustificati sui conti intestati all'odierna ricorrente riguardanti l'associazione, che hanno interessato altri soci;
Considerato che il Collegio ritiene di dare continuità alle sentenze n. 7988/2023 del 22 marzo 2023 e n.
11268/2024 del 13 settembre 2024 di questa Corte, che hanno accolto i ricorsi avverso atti impositivi riguardanti la stessa ricorrente per le precedenti annualità 2016 e 2017, sussistendo analogia di fattispecie e identità delle questioni giuridiche sollevate;
Ritenuto di dover accogliere il ricorso, annullando l'atto gravato, e condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite, applicando il criterio della soccombenza, nella somma quantificata in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione III, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 900,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.