Sentenza 19 luglio 2023
Massime • 1
In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, recepito il criterio del "favor rei", in luogo di quello del "tempus regit actum", con la conseguenza che la sanzione della cancellazione dall'albo, in quanto non più prevista, è inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere comminata la sospensione dall'albo nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, anche ove in concreto superiore rispetto a quella dettata dal precedente, poiché, nel caso di successione di leggi, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2023, n. 21311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21311 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
- ricorrente -
contro CONSIGLIO ORDINE VV CC, elettivamente domiciliato in CC, PIAZZA DEGLI AFFARI, 12, presso lo studio dell'avvocato LI CAMPANIELLI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
nonché contro TRIBUNALE DI CC, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE CASSAZIONE, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO MILANO, PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 257/2022 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE di ROMA, depositata il 20/12/2022; Lette le memorie della ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2023 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato Generale, dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -2- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 Uditi l'avvocato LI DI MATTEO per la ricorrente e l'avvocato LI AM per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco;
FATTI DI CAUSA 1. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 257 del 20 dicembre 2022, in accoglimento del ricorso del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Lecco, ha dichiarato l'avv. IA BI responsabile per tutti i capi di imputazione ascrittile, e le ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione di anni due dall'esercizio della professione. In fatto, emergeva che con esposto del 26 giugno 2012 MA FE aveva segnalato al COA di Lecco comportamenti deontologicamente rilevanti posti in essere dall'Avv. IA BI, nello svolgimento del proprio incarico di amministratore di sostegno di ER IN, madre della denunciante. Disposta l'apertura del procedimento disciplinare, nelle more perveniva copia della richiesta di rinvio a giudizio della ricorrente da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, per il reato di tentato abuso d'ufficio, per i medesimi fatti di cui all'esposto, e per l'effetto era disposta la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale;
infine, nel 2015 il COA trasferiva l'intero procedimento al neocostituito CDD (Consiglio Distrettuale di Disciplina) di Milano. A seguito di comunicazione della conferma da parte della Corte di Cassazione della sentenza di condanna dell'avv. Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -3- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 BI per il reato tentato di abuso di ufficio, in concorso con il magistrato incaricato delle funzioni di giudice tutelare, il CDD formulava richiesta di incolpazione per i seguenti addebiti: “1) per avere leso la dignità e il decoro della professione in quanto, in violazione degli artt. 9, 10, 12, 24 del CD, in qualità di Amministratore di sostegno della sig. ER IN (persona affetta dal morbo di Alzheimer, incapace di intendere e volere), a tale incarico nominata dal Giudice Tutelare di Lecco con decreto del 26.11.2010 n.1320/2010 r. a. sost., si faceva autorizzare dal Giudice Tutelare con decreto 30.09.2011 all'acquisto, per il prezzo di €. 320.000,00, di un appartamento e di un box, siti nel comune di Abbadia Lariana e rispettivamente identificati nel competente NCEU al foglio 5 con i mappali 711 sub 36 e 711 sub 27, rappresentando nel ricorso per l'autorizzazione all'acquisto dell'immobile ex artt. 327, 374 e 411 c.c.741 c.p.c. del 26.09.2011, depositato in cancelleria il 27.09.2011, che i predetti immobili erano di proprietà dell'Avv. Francesco Casile, coniuge dell'Amministrazione di Sostegno, e per tale motivo richiedendo ed ottenendo la nomina di un Curatore speciale, ma sottacendo in tale ricorso e, comunque, in ogni altro atto depositato nella procedura n. 1320/2010 r.g. ADS: a) Che l'appartamento identificato con il mappale 711 sub 36 era gravato da ipoteca volontaria di primo grado per il complessivo importo di € 518.500,00 iscritta all'Agenzia del Territorio di Lecco in data 14.07.20109 ai nn.10395/1968, a Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -4- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 garanzia di un mutuo fondiario, concesso dalla Banca Popolare di Sondrio sca all'Avv. IA BI per € 305.000,00, oltre interessi in misura variabile, con atto notarile 30.06.2009, registrato a Lecco il 13.07.2009 al n. 1555 serie 1T, mutuo da rimborsarsi in 234 mesi, pari a 19 anni e 6 mesi;
b) Che la società BB + Architetti s.r.l. (società di cui il Giudice Tutelare con decreto 5.07.2011 aveva autorizzato l'Amministratore di Sostegno ad avvalersi quale "consulente" per questioni attinenti al patrimonio immobiliare della sig. IN), aveva quali soci al 50% e quali amministratori, oltre all'Arch. Paolo Berto, autore della perizia estimativa giurata degli immobili allegata al ricorso per l'autorizzazione all'acquisto dell'immobile 26.09.2011 (anch'essa priva di riferimento alcuno alla sopra citata iscrizione ipotecaria), anche l'Arch. Ladislao BI, fratello dell'Amministratore di Sostegno. Con la precisazione che l'atto notarile di compravendita, da rogarsi in Mandello del Lario in data 27.10.2011 a ministero del notaio O. Nuzzo di Colico, non si perfezionava per il mancato intervento del venditore Avv. Francesco Casile, che aveva comunicato la propria irrevocabile decisione di non alienare le unità immobiliari, essendo invece regolarmente intervenuti l'Avv. IA BI, quale Amministratore di Sostegno di ER IN, il curatore speciale nominato Avv. Laura Torri e il funzionario della mutuante Banca Popolare di Sondrio, quest'ultimo allo scopo di incassare l'importo necessario per l'estinzione del mutuo e di rilasciare Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -5- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 la dichiarazione necessaria per la cancellazione dell'ipoteca, ai sensi della legge Bersani". In Lecco - Mandello del Lario, dal 26.09.2011 al 27.10.2011." Il CDD di Milano con provvedimento emesso in data 11 maggio 2021 ha dichiarato "non esservi luogo a provvedimento disciplinare" nei confronti dell'avv. BI per la violazione deontologica a lei ascritta, essendo prescritta l'azione disciplinare. A seguito di appello del COA di Lecco, il CNF ha emesso la menzionata sentenza con la quale ha, in primo luogo, escluso la prescrizione, in quanto per la stessa opera il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile, a fatti antecedenti, lo jus superveniens introdotto con l'art. 56 della legge n. 247 del 2012, entrata in vigore in data 2 febbraio 2013. Nella specie doveva trovare applicazione la previgente disciplina di cui all'art. 51 del RDL n. 1578 del 1933 in quanto i fatti risalenti alla data del 27 ottobre 2011, sono antecedenti la data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 (2 febbraio 2013). Poiché per i medesimi fatti era stata anche esercitata l'azione penale, opera il principio secondo cui in tal caso il termine di prescrizione decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale che, nel caso di specie, è avvenuto in data 2 novembre 2018. Ma la sentenza penale, non pronunciandosi sulla fondatezza delle contestazioni, aveva dichiarato il non luogo a procedere Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -6- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 per prescrizione degli illeciti contestati e quindi occorreva verificare se la prescrizione non fosse già interamente decorsa prima della contestazione dell'illecito disciplinare. Tale verifica era però di segno negativo in quanto, pur tenendo conto della data inziale del 27 ottobre 2011, il procedimento aveva ricevuto un primo impulso dal COA di Lecco con l'apertura del procedimento disciplinare in data 29 luglio 2013; in data 12 dicembre 2013 il COA provvedeva in ordine alla sospensione in ragione della pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti;
in data 27 maggio 2015 il CDD di Milano disponeva l'apertura del procedimento disciplinare;
in data 31 dicembre 2018 il CDD comunicava l'avvio della fase istruttoria preliminare;
in data 27 maggio 2019 veniva formulato il capo di incolpazione, cui seguiva la citazione a giudizio ed infine, in data 11 maggio 2021 la decisione disciplinare. Prima della scadenza del termine quinquennale, pertanto, erano stati compiuti dal giudice disciplinare o dall'incolpato diversi atti, tutti idonei, in base alla previgente disciplina, ad interrompere il termine ed a determinare, successivamente ad ogni interruzione, la decorrenza ex novo di un termine della medesima durata quinquennale. Inoltre, la sospensione del procedimento per pregiudizialità penale, disposta dal COA di Lecco in data 12 dicembre 2013, aveva comportato la sospensione anche del termine prescrizionale sino al 31 dicembre 2014. Pertanto, solo a partire dall'1 gennaio 2015, data di entrata in funzione dei Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -7- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 CDD, aveva operato la nuova disciplina, che prevede una sospensione per pregiudizialità penale di carattere facoltativo, e non più necessario. Di conseguenza, dal momento della disposta sospensione a quello di apertura del procedimento, avvenuta in data 27 maggio 2015, così come a quello di comunicazione della fase istruttoria preliminare avvenuta il successivo 31 dicembre 2018, non risultava decorso il termine di cinque anni dovendosi, appunto, tenere conto della intervenuta sospensione. Il CNF ricordava poi che ai sensi della disciplina dettata dall'art. 54 L. 247/12, il procedimento disciplinare «si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti», e che quindi la nuova legge professionale, a differenza della disciplina previgente che prevedeva una sospensione di carattere obbligatorio, ha rimarcato questa autonomia prevedendo una sospensione di carattere facoltativo. Il COA di Lecco aveva disposto la sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale. Dal canto suo il CDD di Milano, pur non avendo espressamente deliberato sul punto, aveva inviato la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare solo dopo aver ricevuto comunicazione dall'incolpata che le vicende penali risultavano ormai concluse, con sentenza passata in giudicato. L'art. 653 c.p.p. prevede che la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -8- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 circostanza che l'imputato l'ha commesso, dovendosi nel caso in esame ravvisare la “medesimezza” del fatto contestato in sede disciplinare con quello oggetto del processo penale. Ciò consentiva di affermare l'efficacia del giudicato penale nei confronti dell'incolpata, sebbene ai sensi della nuova disciplina dettata dall'art. 54 della legge n. 247 del 2012, il procedimento disciplinare si svolga e sia definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti, quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l'imputato l'ha commesso, dovendosi inoltre escludere la dedotta violazione del diritto di difesa dell'incolpata. A seguito degli accertamenti avvenuti in sede penale, l'avv. BI non poteva censurare le statuizioni ormai definitive del giudice penale, bensì contraddire in relazione all'efficacia di queste nel giudizio disciplinare, come effettivamente accaduto nel caso concreto, al fine di orientare un'autonoma valutazione del CDD in ordine alla diversa responsabilità in esame, con riferimento al medesimo fatto storico accertato in sede penale. Quanto al merito degli illeciti contestati il CNF, in ordine alla violazione di cui all'art. 24 CD, per avere agito l'incolpata in conflitto di interessi, riteneva che la fattispecie in esame, sebbene dai contorni non del tutto precisi, risultava pienamente integrata nel caso in esame, stante l'esistenza di un interesse della professionista, non solo contrapposto ma anche concorrente rispetto a quello della parte assistita, Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -9- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 potenzialmente confliggente, in quanto tale interesse poteva comunque interferire con lo svolgimento dell'incarico professionale e la cura degli interessi della parte assistita. Quanto alla violazione del dovere di verità di cui all'art. 50 CD, la sentenza rilevava che, sebbene la norma deontologica non risultasse espressamente indicata, la contestazione descriveva, in maniera precisa, il comportamento addebitato, così che, se è vero che la contestazione dell'addebito richiede una chiara contestazione dei fatti addebitati, al tempo stesso, deve escludersi una difformità tra contestato e pronunciato, in quanto la mancata corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare ricorre solo nell'ipotesi di decisioni “a sorpresa”, ove venga riconosciuta la responsabilità deontologica in ordine a fatto diverso, al di là di una semplice riqualificazione giuridica del medesimo fatto, in modo che la condotta non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell'originaria contestazione. La sentenza riscontrava anche l'elemento psicologico necessario ad integrare la violazione deontologica, essendo a tal fine sufficiente la suitas della condotta, intesa come volontà consapevole dell'atto che si compie che è altrettanto comprovata nel caso di specie. Il CNF, circa la censura del COA in ordine alla mancata valutazione da parte del CDD della contestata violazione degli artt. 9 CD (doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza), 10 CD (dovere di fedeltà) e 12 CD (dovere di diligenza), riteneva di poter apportare alla decisione le integrazioni che Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -10- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 riteneva necessarie, sopperendo così ad una motivazione inadeguata ed incompleta;
poiché la contestazione descriveva, in maniera del tutto precisa, il comportamento addebitato che costituisce nel suo complesso illecito disciplinare per non avere la stessa svolto la professione con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della particolare delicatezza della funzione di amministratore di sostegno, anche tale doglianza era meritevole di accoglimento. Era poi applicata la sanzione della sospensione per anni 2 dall'esercizio della professione, in quanto commisurata alla gravità del fatto, al comportamento dell'incolpata, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione, alla particolare intensità della compromissione dell'immagine della professione forense, tenuto anche conto del fatto che non vi era stato pregiudizio per la parte assistita, e della vita professionale dell'incolpata fino al momento del fatto. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione dall'avvocato BI sulla base di tre motivi, illustrato da memorie. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -11- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 3. La ricorrente formulava istanza di sospensione dell'esecutività della decisione del Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell'art. 36, comma VI, della legge n. 247/2012. 4. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 40, comma 1, n. 3, R.D.L. n. 1578/1933 ed all'art. 65, comma 5, L. n. 247/2012) avendo il CNF non applicato la normativa vigente alla data del fatto/atto contestato favorevole all'incolpata, bensì la normativa sopravvenuta in corso di causa sfavorevole all'incolpata. Se, infatti, è stata affermata l'impossibilità di applicare la legge n. 247/2012 per la prescrizione, il CNF ha ritenuto illegittimamente di applicare la normativa prevista dal Codice Deontologico entrato in vigore nel 2014, ma ad un fatto avvenuto il 26.09.2011, nella vigenza della precedente disciplina deontologica. Ciò imponeva al CNF di valutare fra la normativa vigente al momento del fatto e quella entrata in vigore successivamente al medesimo fatto, quale fosse più favorevole all'incolpata; se fosse stata compiuta tale valutazione, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 40 del R.D.L. 1578/1933 che prevede per la sanzione della sospensione “un tempo non inferiore a mesi due e non maggiore di un anno”, essendo il fatto contestato Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -12- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 avvenuto prima dell'entrata in vigore della nuova normativa professionale. 1.1 Il motivo è evidentemente privo di fondamento. Questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art.65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, che ha recepito il criterio del "favor rei" in luogo di quello del "tempus regit actum", le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato; ne consegue che l'individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto, ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare, tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall'integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie;
tuttavia, all'esito dell'individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l'utilizzo e l'applicazione di parti dell'una e parti dell'altra (Cass. S.U. n. 9546 del 12/04/2021). Pertanto, poiché il nuovo codice deontologico forense non prevede più la sanzione della cancellazione dall'albo, trattandosi di disciplina più favorevole per l'incolpato rispetto al regime previgente, quella sanzione è inapplicabile, giusta l'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, anche nei Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -13- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (Cass. S.U. n. 18394). Circa i rapporti tra l'abrogata cancellazione e la sospensione, risulta pienamente applicabile anche alla fattispecie il principio affermato da Cass. S.U. n. 30993 del 27/12/2017, che ha chiarito che, attesi i richiamati principi in tema di favor rei, la sanzione della cancellazione dall'albo, in quanto non più prevista, è inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere irrogata la sospensione dall'albo nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, anche ove in concreto superiore rispetto a quella dettata dal precedente, poiché, nel caso di successione di leggi, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, nell'applicare all'incolpato, in forza delle nuove previsioni, la sospensione in luogo della cancellazione dall'albo, determinava detta sanzione in tre anni, sebbene la disciplina precedente limitasse la durata della stessa da due mesi ad un anno, tenendo conto dell'attuale possibilità di irrogare tale sanzione sino a cinque anni). Nella motivazione è stato sottolineato che secondo l'art. 22 cod. deont. e l'art. 53 legge n. 247/2012, le sanzioni Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -14- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 disciplinari sono l'avvertimento, la censura, la sospensione e la radiazione (art. 30, reg. 21/02/2014, n.2). Manca, invece, la cancellazione, e che, con riferimento alla reiscrizione all'albo degli avvocati di chi aveva subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trovava applicazione l'art. 47 r.d.l. n. 1578/1933, secondo cui l'avvocato radiato dall'albo non poteva esservi nuovamente iscritto prima che fossero trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, essendo la cancellazione meno grave della radiazione (con la conseguenza che la durata del tempo decorso dalla cancellazione poteva essere autonomamente valutata ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata" che l'art. 17 del medesimo r.d.l. richiedeva per l'iscrizione all'albo; Cass. S.U. 12/05/2008, n. 11653). A seguito della novella del 2012, la radiazione comporta l'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro, impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro ed è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco o registro (art. 22, lett. d), cod. deont.; conf. art. 53, comma 4, legge n. 247/2012; v. art. 30 reg.). Deve quindi reputarsi che, una volta scomparsa dal catalogo delle sanzioni la cancellazione dall'albo per effetto della sopravvenuta lex mitior, non resta che applicare al caso di specie integralmente lo jus superveniens. Esso, in luogo della cancellazione, prevede la sanzione meno afflittiva della Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -15- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 sospensione, attualmente consistente nell'esclusione temporanea, ampliata sino a cinque anni, dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura (art. 22, lett. d), cod. deont.; conf. art. 53, comma 4, legge n. 247/2012; v. art. 30, reg.). Se vale, dunque, il principio che la disposizione più favorevole non può risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa, non se ne può ricavare arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell'una e dell'altra, come invece vorrebbe parte ricorrente. Poiché, l'art. 22 del nuovo codice deontologico forense, l'art. 53 del nuovo ordinamento della professione forense (legge n. 247/2012) e l'art. 30 dell'attuale regolamento disciplinare prevedono le sanzioni crescenti dell'avvertimento, della censura, della sospensione da due mesi a cinque anni e della radiazione, mancando la sanzione della cancellazione, è stato creato nuovo assetto che, entrato in vigore il 16 dicembre 2014, è globalmente più favorevole per l'avv. BI rispetto all'art. 40 r.d.l. n. 1578/1933, che all'epoca dei fatti prevedeva l'avvertimento, la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, la cancellazione dall'albo, la radiazione dall'albo. In tal senso rileva che la cancellazione dava luogo a conseguenze meno gravi rispetto alla radiazione e più gravi Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -16- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 rispetto alla sospensione dall'albo. Perciò, una volta appurata la più favorevole graduazione delle sanzioni - che, oltre alla più grave radiazione, oggi non contempla più la cancellazione, ma una sospensione dall'albo, sebbene più ampia - è la nuova lex mitior a trovare nel caso di specie integrale applicazione, nei nuovi limiti edittali da due mesi a cinque anni di sospensione. Essi, introdotti per coprire anche quegli illeciti di maggior gravità una volta sanzionati con la cancellazione, sono stati rispettati dal Consiglio nazionale forense. Trattasi peraltro di conseguenza che deriva dal riscontro, con riferimento al caso concreto, della disciplina più favorevole, che va applicata per intero (Cass. pen., 28/03/1985, n. 2861), e secondo una valutazione che non può essere fatta in astratto (conf. Cass. pen., 22/06/1994, n. 2336; 28/11/1997, n. 10919). L'assenza nella nuova disciplina dell'istituto della cancellazione induce a reputare che la novella sia in concreto più favorevole per l'incolpata, ma ciò implica altresì che l'applicazione della sospensione (che d'altronde la stessa ricorrente invoca come suscettibile di applicazione) rechi con sé anche il riferimento ad ambiti temporali più ampi rispetto all'istituto come disciplinato per il passato, occorrendo peraltro tenere conto che nella fattispecie la sospensione è stata concretamente circoscritta al periodo di due anni, in ogni caso inferiore al massimo edittale di cinque anni (in senso conforme si veda anche Cass. S.U. n. 16296 del 10/06/2021). Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -17- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 2. Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c. in relazione all'art. 50 Codice Deontologico Forense), avendo il CNF di propria iniziativa aggiunto in sentenza la violazione dell'art. 50 CD, non presente nel verbale di sezione del CDD 25.05.2019 e nonostante la decisione disciplinare del CDD di Milano era stata fondata sull'art. 24 CD. Si sostiene che la ricorrente si era difesa solo in ordine alla contestazione di cui all'art. 24 CD presente nel verbale di sezione del CDD di Milano del 25.05.2019 e sul quale il CDD di Milano aveva, poi, fondato la decisione disciplinare del 11.05.2021, e che invece la condanna è stata emessa anche ai sensi dell'art. 50 CD, solo e soltanto su richiesta del COA di Lecco, richiesta, oltre che illegittima, anche tardiva, irricevibile e improcedibile, perché formulata dal COA di Lecco solo in sede di appello avverso la decisione del CDD di Milano. 2.1 Il motivo è manifestamente infondato. E' costante nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, la necessaria correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non rileva in termini puramente formali, rispondendo tale regola all'esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell'accusa e ad evitare che l'incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare il diritto di difesa. Ne consegue che la modifica, ad opera del giudice, della Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -18- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 qualificazione giuridica dell'incolpazione (nella specie, sussumendo la condotta contestata di conflitto di interessi nella previsione di cui all'art. 51 del codice deontologico anziché in quella di cui all'art. 37 del medesimo codice) non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato (Cass. S.U. n. 11024 del 20/05/2014; Cass. S.U. n. 31572/2021 che - in relazione all'operato dell'avvocato, che aveva tra l'altro presentato, per conto di soggetto interdetto, un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché ulteriore istanza volta alla sostituzione del tutore, autenticandone la firma - ha individuato le norme di riferimento nell'art. 3, comma 2, della l. n. 247 del 2012, nonché nell'art. 9 del codice deontologico forense, secondo cui la professione forense deve essere esercitata, tra l'altro, con lealtà e probità, anziché nell'art. 23, comma 6, dello stesso codice deontologico, che fa divieto di suggerire atti nulli o illeciti, come invece ritenuto dal Consiglio distrettuale di disciplina;
Cass. S.U. n. 13456/2017, secondo cui, ai fini della contestazione, si deve aver riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione della norma violata;
Cass. S.U. n. 8313/2019, che afferma che, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare che venga intrapreso a carico di un iscritto al relativo albo forense è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il "nomen juris" o la rubrica della Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -19- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 ritenuta infrazione;
Cass. S.U. n. 21585/2011; Cass. S.U. n. 25795/2013; Cass. S.U. n. 7891/2003). Poste tali premesse in punto di diritto, si rileva che l'art. 50 del codice deontologico forense, nel richiamare il dovere di verità, prevede che: “1. L'avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. 2. L'avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che sappia o apprenda essere falsi. 3. L'avvocato che apprenda, anche successivamente, dell'introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti falsi, provenienti dalla parte assistita, non può utilizzarli o deve rinunciare al mandato. 4. L'avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. 5. L'avvocato, nel procedimento, non deve rendere false dichiarazioni sull'esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato. 6. L'avvocato, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto. 7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -20- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 tre anni. La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.“. La lettura delle contestazioni disciplinari, come sopra riportate, permette di rilevare che la stessa addebitava all'incolpata il fatto che, nel ricorso presentato per l'autorizzazione all'acquisto dell'immobile da parte dell'amministrata, avesse specificamente sottaciuto le circostanze di cui alle lett. a) e b) (e, quindi, che uno degli immobili era gravato da ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di un mutuo del quale era beneficiaria e che la società BB + Architetti s.r.l., che era stata autorizzata a fungere quale "consulente" per questioni attinenti al patrimonio immobiliare dell'amministrata, aveva quale socio ed amministratore anche il fratello della ricorrente). La puntuale e inequivoca formulazione del capo di contestazione dell'illecito disciplinare, pur in assenza del formale richiamo al citato art. 50, permette però di individuare la contestazione delle condotte sostanziali giustificatrici dell'applicazione della sanzione disciplinare prevista proprio dall'art. 50, risultando quindi insussistente la dedotta violazione di legge. 3. Il terzo motivo denuncia l'omesso esame di fatti/atti decisivi per il giudizio (art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.), avendo il CNF omesso di valutare tutta la situazione personale e professionale dell'incolpata sia ante sia post factum. In particolare, non si è tenuto conto dei precedenti trentasette Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -21- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 anni di vita professionale dell'incolpata, svoltisi in modo lineare. Si sostiene che, anche in relazione al fatto contestato, la condotta tenuta dalla ricorrente è stata, comunque, supportata dalla volontà di agire in modo trasparente attraverso la richiesta della nomina di un curatore speciale al fine di demandare ad altro soggetto la valutazione della opportunità e bontà dell'operazione. Ciò denota, sotto il profilo professionale, la volontà di mantenere un comportamento dignitoso e decoroso, spogliandosi della decisione finale circa l'operazione proposta nonché la volontà di non nuocere ad alcuno. Ancorché tale comportamento sia stato ritenuto ininfluente in ambito penale, il giudice disciplinare, in ossequio al principio dell'autonomia dei giudizi, deve valutare in un'ottica diversa da quella penale la posizione dell'incolpato, tenendo conto anche dell'attività professionale complessiva e di tutto quanto possa risultare favorevole al giudicando, nel mentre il CNF si è limitato a valutare l'episodio del settembre 2011, pur disponendo di tutta la documentazione necessaria per svolgere la valutazione dei trentacinque anni di professione. 3.1 Il motivo è inammissibile. Costituisce principio reiteratamente affermato da queste Sezioni Unite quello secondo cui, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione, adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale, è riservato agli Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -22- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 organi disciplinari;
pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata (Cass. S.U. n. 1229/2004; Cass. S.U. n. 12140/2004; Cass. S.U. n. 13975/2004; Cass. S.U. n. 11564/2011; Cass. S.U. n. 13791/2012). Peraltro, la decisione impugnata ha esplicitamente affermato che la determinazione della sanzione era commisurata alla gravità del fatto, al comportamento dell'incolpata, precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto è avvenuta la violazione, alla particolare intensità della compromissione dell'immagine della professione forense, tenuto anche conto del fatto che non vi è stato pregiudizio per la parte assistita e della vita professionale dell'incolpata fino al momento del fatto, motivazione che tiene quindi conto proprio dell'elemento della pregressa vita professionale, che la ricorrente invoca, e che soddisfa in maniera adeguata il principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014). 4. Il ricorso è quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza quanto al controricorrente, provvedendosi alla liquidazione come da dispositivo che segue. Nulla a disporre quanto alle altre parti rimaste intimate. Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -23- Numero registro generale 3957/2023 Numero sezionale 246/2023 Numero di raccolta generale 21311/2023 Data pubblicazione 19/07/2023 5. La decisione del ricorso determina poi l'assorbimento della richiesta della ricorrente di disporre la sospensione dell'esecutività della decisione gravata.
6. Poiché il ricorso è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 maggio 2023. Il Consigliere Estensore Il Presidente Ric. 2023 n. 03957 sez. SU - ud. 23-05-2023 -24-