Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2023, n. 21311
CASS
Sentenza 19 luglio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con numero di registro generale 3957/2023, pubblicata il 19 luglio 2023. La ricorrente, un avvocato, contestava la decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva confermato la sua responsabilità disciplinare per violazioni deontologiche, infliggendole una sospensione di due anni dall'esercizio della professione. Le richieste delle parti vertevano sulla legittimità della sanzione e sulla corretta applicazione delle norme deontologiche, con la ricorrente che sosteneva l'applicazione di una normativa più favorevole rispetto a quella in vigore al momento dei fatti contestati.

Il giudice ha rigettato il ricorso, affermando che il Consiglio Nazionale Forense aveva correttamente applicato il principio del "favor rei", ritenendo che la nuova disciplina deontologica fosse più favorevole per l'incolpata. La Corte ha sottolineato che la sanzione della sospensione, pur essendo più severa rispetto a quella prevista dalla normativa precedente, era giustificata dalla gravità delle violazioni accertate, in particolare per conflitto di interessi e violazione del dovere di verità. Inoltre, il giudice ha evidenziato che la modifica della qualificazione giuridica dell'incolpazione non aveva leso il diritto di difesa della ricorrente, poiché gli elementi essenziali del fatto contestato erano rimasti invariati. La decisione ha quindi confermato l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, ribadendo l'importanza della responsabilità professionale degli avvocati.

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Massime1

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, recepito il criterio del "favor rei", in luogo di quello del "tempus regit actum", con la conseguenza che la sanzione della cancellazione dall'albo, in quanto non più prevista, è inapplicabile e, in luogo di essa, deve essere comminata la sospensione dall'albo nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, anche ove in concreto superiore rispetto a quella dettata dal precedente, poiché, nel caso di successione di leggi, non si può procedere ad una combinazione delle disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della vecchia, in quanto ciò comporterebbe la creazione di una terza legge, diversa sia da quella abrogata, sia da quella in vigore, ma occorre applicare integralmente quella delle due che, nel suo complesso, risulti, in relazione alla vicenda concreta oggetto di giudizio, più vantaggiosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2023, n. 21311
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21311
    Data del deposito : 19 luglio 2023

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