Articolo 1 della Legge 24 febbraio 1975, n. 66
Articolo 2
Versione
17 aprile 1975
Art. 1.

Il contributo annuo di L. 12.500.000 a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa, di cui alla legge 13 ottobre 1965, n. 1187 , e' elevato a L. 24.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio
Entrata in vigore il 17 aprile 1975
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