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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11655/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2 Pt_1
2
[...] Controparte_3
3 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 26.02.2025 alle ore 14,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la discendenza CP_2 è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,20
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11655/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11655 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_6
2 Controparte_3
3 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 26.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 13.08.2023
1 , nata a [...] – Stato di PR (Brasile) il 20.12.1989 Controparte_1 cfn. residente in [...]– Stato di PR (Brasile), Rua Braganca, 345, C.F._1 apto 345 Zona 7 Cep: 87020-220,
2. nata a [...] – Stato di PR (Brasile) il 16.04.1995 Controparte_3 cfn. residente in [...]– Stato di PR (Brasile), Rua Ave do C.F._2
Paraiso, 113 Villa Nova Cep: P.IVA_1
Dott. 2 Email_1
3. , nata a [...] – Stato di PR (Brasile) il 29.06.1993 Controparte_4 cfn. residente in [...]du Iguacu – Stato di PR (Brasile), Avenida C.F._3
Juscelino Kubitscheck, 1011
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
a) Accertare e dichiarare signor , nata a [...] – Stato Controparte_1 di PR (Brasile) il 20.12.1989 cfn. , il signor C.F._1 Controparte_3
nata a [...] – Stato di PR (Brasile) il 16.04.1995 cfn.
[...]
e il signor , nata a [...] – C.F._2 Controparte_4
Stato di PR (Brasile) il 29.06.1993 cfn. sono cittadini italiani dalla C.F._3 nascita;
2) Ordinare al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di Controparte_5 provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello stato civile.
3) Con vittoria di spese di lite
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...]à di Piave (VE) il Persona_1
16.10.1876 da e il quale emigrava in Brasile dove Persona_2 Persona_3 conyraeva matrimonio nel Comune di Botucatu con la sig.ra anch'essa Persona_4 italiana, in data 21.07.1894. Da detto matrimonio nasceva:
• a Botucatu – Stato di San PA (Brasile) in data 11.06.1908 , il Persona_5 quale in data 15.02.1930 si coniugava con la sig.ra e dall'unione Controparte_7 nasceva:
➢ in Pirajù – Stato di San PA (Brasile ) in data 20.02.1939 Mercedes Davanso la quale in data 26.09.1958 si coniugava in Peabiru – Stato di
Paranà con il signor e da dal loro matrimonio nasceva in Persona_6
– Stato di Paranà: Per_7
✓ in data 06.01.1962 il quale contraeva Persona_8 matrimonio con la sig.ra Parte_2
– Stato di Paranà in data 17.08.1989 e dall'unione nascevano gli odierni ricorrenti.:
❖ in data 20.12.1989 in Rolandia – Stato di PR
[...]
che in data 07.07.2016 si coniugava con la CP_1 signora Persona_9
❖ in data 29.06.1993 in Arapongas – Stato di PR
[...]
CP_4
❖ in data 16.04.1995 in Arapongas – Stato di PR
[...]
CP_3
T
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 3
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a [...]à Persona_1 di Piave (VE) il 16.10.1876 da e Persona_2 Persona_3
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5
Dott. Giovanni Calasso 4
in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
15,20
Lecce-Venezia, 26.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11655/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 CP_2 Pt_1
2
[...] Controparte_3
3 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Verbale di causa Udienza 26.02.2025 alle ore 14,00 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente che la discendenza CP_2 è paterna e post Unità D'Italia. Esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 15,20
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11655/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11655 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_6
2 Controparte_3
3 Controparte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_5
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 26.02.2025
I. Con ricorso depositato in data 13.08.2023
1 , nata a [...] – Stato di PR (Brasile) il 20.12.1989 Controparte_1 cfn. residente in [...]– Stato di PR (Brasile), Rua Braganca, 345, C.F._1 apto 345 Zona 7 Cep: 87020-220,
2. nata a [...] – Stato di PR (Brasile) il 16.04.1995 Controparte_3 cfn. residente in [...]– Stato di PR (Brasile), Rua Ave do C.F._2
Paraiso, 113 Villa Nova Cep: P.IVA_1
Dott. 2 Email_1
3. , nata a [...] – Stato di PR (Brasile) il 29.06.1993 Controparte_4 cfn. residente in [...]du Iguacu – Stato di PR (Brasile), Avenida C.F._3
Juscelino Kubitscheck, 1011
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_5 formulando le seguenti conclusioni:
a) Accertare e dichiarare signor , nata a [...] – Stato Controparte_1 di PR (Brasile) il 20.12.1989 cfn. , il signor C.F._1 Controparte_3
nata a [...] – Stato di PR (Brasile) il 16.04.1995 cfn.
[...]
e il signor , nata a [...] – C.F._2 Controparte_4
Stato di PR (Brasile) il 29.06.1993 cfn. sono cittadini italiani dalla C.F._3 nascita;
2) Ordinare al e per esso all'ufficiale dello stato civile competente di Controparte_5 provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri dello stato civile.
3) Con vittoria di spese di lite
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato a [...]à di Piave (VE) il Persona_1
16.10.1876 da e il quale emigrava in Brasile dove Persona_2 Persona_3 conyraeva matrimonio nel Comune di Botucatu con la sig.ra anch'essa Persona_4 italiana, in data 21.07.1894. Da detto matrimonio nasceva:
• a Botucatu – Stato di San PA (Brasile) in data 11.06.1908 , il Persona_5 quale in data 15.02.1930 si coniugava con la sig.ra e dall'unione Controparte_7 nasceva:
➢ in Pirajù – Stato di San PA (Brasile ) in data 20.02.1939 Mercedes Davanso la quale in data 26.09.1958 si coniugava in Peabiru – Stato di
Paranà con il signor e da dal loro matrimonio nasceva in Persona_6
– Stato di Paranà: Per_7
✓ in data 06.01.1962 il quale contraeva Persona_8 matrimonio con la sig.ra Parte_2
– Stato di Paranà in data 17.08.1989 e dall'unione nascevano gli odierni ricorrenti.:
❖ in data 20.12.1989 in Rolandia – Stato di PR
[...]
che in data 07.07.2016 si coniugava con la CP_1 signora Persona_9
❖ in data 29.06.1993 in Arapongas – Stato di PR
[...]
CP_4
❖ in data 16.04.1995 in Arapongas – Stato di PR
[...]
CP_3
T
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 3
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_5 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a [...]à Persona_1 di Piave (VE) il 16.10.1876 da e Persona_2 Persona_3
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_5 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_5
Dott. Giovanni Calasso 4
in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_5 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
15,20
Lecce-Venezia, 26.02.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5