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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1991/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1991/2020 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SIMONE COSTANZO;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCA Controparte_1 P.IVA_2
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
MARCO BALDESI;
PARTI APPELLATE APPELLANTI INCIDENTALI
avverso la sentenza n. 204/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 25/02/2020
CONCLUSIONI
In data 3.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 33 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma dell'appellata sentenza:
1) In via preliminare: ammettere la prova per testi articolata e dedotta dalla compagine nella memoria 183, co. VI, c.p.c. n 2, che in questa sede si intende integralmente Parte_1 riproposta, disponendo l'esame dei testi ivi indicati;
2) Dichiarare inammissibile la domanda introduttiva del giudizio di primo grado e, conseguentemente, l'appello incidentale di per sopravvenuta carenza di CP_1 interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
3) Dichiarare, in ogni caso, inammissibile la nuova domanda di accertamento sulla proprietà dei titoli, avanzata da , in quanto proposta per la prima volta in CP_1 appello;
4) In tesi: a parziale modifica della Sentenza impugnata, riconoscere e dichiarare che, per l'effetto della intervenuta usucapione, la con sede Parte_2 legale in Roma, alla Via Nicotera n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, è divenuta proprietaria della porzione di terreno posta nel Comune di Monte EN, al foglio 59 e alla particella così come individuata in corso di causa mediante frazionamento della particella 441; Ordinando contestualmente al Conservatore presso l'Ufficio del Territorio di Grosseto la relativa trascrizione, ed all'Ufficio erariale di Grosseto di eseguire la voltura di accatastamento, con esonero da ogni responsabilità;
5) Rigettare integralmente gli appelli incidentali formalizzati da e CP_1 CP_2
in quanto infondati sia in fatto che in diritto.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di entrambe i giudizi”.
Per la parte appellata : CP_1
“l'Ecc.ma Corte adita, respinga l'appello principale proposto da ( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore, perché infondato in fatto ed in diritto;
in accoglimento del presente appello incidentale, riformi la Sentenza n.204/2020 del Tribunale di Grosseto e, previa rinnovazione e/o integrazione della Ctu ed acquisizione della documentazione oggetto delle osservazioni ex art.195 III cod. proc. civ. e di quella allegata alle memorie conclusive ex art.190, accolga le conclusioni formulate in di cui Parte_3 sopra in nota 1; con vittoria di spese e di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
[nota 1 della comparsa di costituzione] in tesi:
a) rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione svolta da parte convenuta, perché inammissibile, infondata e comunque non provata;
b) accertare e dichiarare il fatto dell'occupazione illegittima e ingiustificata da parte della Società convenuta di porzioni di area demaniale validamente ed effettivamente concessa alla Società attrice con il titolo 21.07.10 n.17, del Comune di Monte EN;
c) ordinare conseguentemente alla Società convenuta l'immediato rilascio in favore della Società attrice di ogni porzione di area demaniale concessa a e occupata da Marina di CP_1 Parte_1
d) determinare la misura dell'indennità di occupazione annuale dovuta da a per Parte_1 CP_1 CP_ il fatto dell'occupazione di area demaniale di cui ai capi a) e b), riferendosi anche all'utile economico che pagina 2 di 33 avrebbe potuto conseguire ove avesse effettivamente disposto delle porzioni occupate da CP_1 Parte_1
[...]
e) condannare alla corresponsione di tale indennità per il tempo decorrente dall'inizio Parte_1 dell'occupazione lamentata fino al giorno dell'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione;
f) accertare e dichiarare il fatto dell'occupazione illegittima e ingiustificata da parte della Società convenuta di porzioni di proprietà privata di;
CP_1
g) ordinare conseguentemente alla Società convenuta l'immediato rilascio in favore della Società attrice di ogni porzione di proprietà di occupata da CP_1 Parte_1
h) determinare la misura dell'indennità di occupazione annuale dovuta da a per Parte_1 CP_1 il fatto dell'occupazione della proprietà privata di cui ai capi e) e f), riferendosi anche all'utile economico che
[...]
avrebbe potuto conseguire ove avesse effettivamente disposto delle porzioni occupate da CP_1 Parte_1
[...]
i) condannare alla corresponsione di tale indennità per il tempo decorrente dall'inizio Parte_1 dell'occupazio rno dell'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione;
per la sola denegata ipotesi di accoglimento della riconvenzionale di usucapione svolta dalla convenuta:
j) dichiarare il fatto dell'evizione, perciò, patito dalla comparente e accertare la relativa responsabilità della venditrice stante la violazione delle obbligazioni naturalmente assunte con la CP_2 Parte_4 comprave k) condannare quindi la venditrice alla restituzione della determinanda porzione di prezzo corrispettiva dei suoli evitti, oltreché al risarcimento del danno patito in ragione della denegata evizione, nella misura che sarà di diritto ovvero di equità; in ogni caso:
l) con vittoria di onorari, diritti, spese documentate e forfettarie, oneri di consulenza tecnica d'ufficio e di parte e del procedimento di mediazione, da porsi a carico di parte convenuta ovvero – occorrendo in ragione della soccombenza – di parte terza chiamata.
Per la parte appellata : Controparte_2
“-rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto,
-riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce sulla compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare la parte da individuarsi secondo giustizia al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio,
-con vittoria delle spese di lite del grado di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 204/2020 pubblicata il 25/02/2020, ha così deciso:
• Respinge tutte le domande proposte da parte attrice;
• Respinge la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
• Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite;
• Pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di tutte le parti in pari misura tra loro. pagina 3 di 33 1.1 (anche solo ), con atto di citazione notificato l'11.5.2012, Controparte_1 CP_1 aveva convenuto in giudizio (anche solo e, Parte_1 Parte_1
deducendo che:
(-) era concessionaria di area demaniale marittima estesa mq 2628,97 in Monte
EN; ed era proprietaria di adiacenti aree private (in catasto al fg 59, p.lla 441) comprate il 24.12.2004;
(-) aveva occupato senza alcun titolo parte delle aree (sia oggetto di Parte_1 concessione sia di proprietà) di , come da perizia di parte del Geom. CP_1 Per_1
[...]
aveva chiesto:
a) accertare e dichiarare il fatto dell'occupazione illegittima e ingiustificata da parte della Società convenuta di porzioni di area demaniale validamente ed effettivamente concessa alla Società attrice con il titolo 21.07.10 n.17, del Comune di Monte EN;
b) ordinare conseguentemente alla Società convenuta l'immediato rilascio in favore della Società attrice di ogni porzione di area demaniale concessa a e occupata CP_1 da Marina di Parte_1
c) determinare la misura dell'indennità di occupazione annuale dovuta da Pt_1 [...]
a per il fatto dell'occupazione di area demaniale di cui ai capi a) e b), Parte_1 CP_1 riferendosi anche all'utile economico che avrebbe potuto conseguire ove avesse CP_1 effettivamente disposto delle porzioni occupate da Pt_1 Parte_1
d) condannare alla corresponsione di tale indennità per il tempo Parte_1 decorrente dall'inizio dell'occupazione lamentata fino al giorno dell'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione;
e) accertare e dichiarare il fatto dell'occupazione illegittima e ingiustificata da parte della Società convenuta di porzioni di proprietà privata di;
CP_1
f) ordinare conseguentemente alla Società convenuta l'immediato rilascio in favore della Società attrice di ogni porzione di proprietà di occupata da Marina CP_1 [...]
Parte_1
g) determinare la misura dell'indennità di occupazione annuale dovuta da Parte_1
a per il fatto dell'occupazione della proprietà privata di cui ai capi e)
[...] CP_1
pagina 4 di 33 e f), riferendosi anche all'utile economico che avrebbe potuto conseguire ove CP_1 avesse effettivamente disposto delle porzioni occupate da Parte_1
h) condannare alla corresponsione di tale indennità per il tempo Parte_1 decorrente dall'inizio dell'occupazione lamentata fino al giorno dell'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione;
1.2 Si era costituita : CP_1
1.2.a per resistere, sostenendo di avere essa la concessione sulle aree demaniali de quibus; e
1.2.b per svolgere domanda riconvenzionale, intesa alla declaratoria d'avvenuta usucapione dell'area privata pretesa dalla controparte, che essa usava da quaranta anni come scala di accesso alle piazzole demaniali, nonostante che risultasse formalmente intestata all'attrice.
1.3 Su rituale istanza di , era stata chiamata in causa CP_1 Controparte_2
(anche solo , venditrice della chiamante, affinché, per il caso
[...] CP_2
d'accoglimento della domanda d'usucapione, garantisse per l'evizione la attrice. si era costituita contestando le pretese di e, comunque, CP_2 Parte_1 qualsiasi domanda contro sé rivolta.
1.4 Il Tribunale di Grosseto, sulla scorta dei documenti e di una c.t.u. redatta dal Geom.
ha così motivato le sue decisioni: Controparte_3
1.4.a Sull'area demaniale si era avuta una situazione di sovrapposizione di titoli concessorî, che non permetteva di accogliere le correlate domande.
In particolare, in base a determina dirigenziale del 4.2.2016, la concessione era in capo a
; e il 17.11.2016 era stato comunicato il preavviso di revoca della medesima CP_1 concessione demaniale presentata da per essere stata riscontrata la Parte_1 presenza nella medesima aria di manufatti privi di legittimazione.
L'Ufficio del Demanio aveva poi riconosciuto, con provvedimento del 18.1.2019, la validità e la prevalenza, con riguardo alle aree in cui v'era stata sovrapposizione di titoli, della concessione in favore di Parte_1
Infine, il TAR Toscana, con sentenza del 4.12.2019 (prodotta da entrambe le parti con gli scritti finali), aveva annullato – ma solo per motivi formali - il provvedimento dell'ufficio del pagina 5 di 33 demanio del 18.01.2019 nella parte in cui ha disposto la 'revoca parziale' della concessione marittima n° 17710 rilasciata in favore dell'attrice limitatamente alla parte sovrapposta individuata nella planimetria allegata alla concessione 895/1974.
Pertanto (pag. 3):
Da quanto sopra se ne deve far discendere l'infondatezza della domanda di occupazione abusiva proposta da parte attrice con riferimento all'area demaniale, che si comprende essere stata oggetto di sovrapposizione di titoli concessori, tale dunque da fornire ad entrambe le parti un titolo per occupare l'area, così facendo venire meno
l'elemento soggettivo richiesto per l'illecito di cui all'art. 2043 c.c. Né all'evidenza la situazione di godimento dell'area da parte dell'attrice potrà essere in questa sede oggetto di autonomo accertamento a prescindere dalle risultanze amministrative, ovvero dalla sussistenza di valido titolo amministrativo, proprio in considerazione del fatto che la stessa legittimazione dell'attrice a rivendicare un'area demaniale è stata fondata proprio sulla sussistenza di un titolo concessorio in suo favore, la cui legittimità è demandata al giudice amministrativo. Peraltro in situazione in cui la stessa area demaniale – dunque per definizione non usucapibile – risulta concessa a più parti dalla stessa amministrazione, neppure risulta configurabile l'illecito civile della parte che abbia ottenuto il provvedimento amministrativo per seconda, a meno che tale provvedimento non venga annullato dal GA, solo così potendosi configurare una occupazione senza titolo e come tale astrattamente rientrante nella previsione dell'art. 2043 c.c.
1.4.b Quanto all'area privata, né l'attrice, né la convenuta l'avevano adeguatamente descritta, quantunque fosse pacifico che l'avesse in parte occupata, svolgendo in Parte_1 relazione a essa domanda di usucapione.
Il c.t.u. l'aveva infine individuata in «[…] una porzione di terreno caratterizzato da scala in pietra, pedane, aiuole, secondo una superficie di alcune decine di metri quadrati in tutto, senza che alcuna delle parti abbia esattamente individuato i relativi confini […]» (ivi).
Il possesso ad usucapionem non era stato dimostrato.
1.4.c Il rigetto della domanda di usucapione determinava anche quello della domanda di evizione (pag. 4: «[…]
4. La domanda di evizione – Il rigetto della domanda di usucapione della convenuta comporta il rigetto anche della domanda di evizione che l'attrice ha spiegato nei confronti della sua dante causa. […]»; dispositivo: «[…] Respinge tutte le domande proposte da parte attrice;
[…]»). pagina 6 di 33
1.4.d Infine, erano da rigettare le domande attoree relative all'area privata (ivi, pagg. 4-
5):
La medesima incertezza che si ritiene caratterizzi la richiesta usucapione, denota come detto anche la porzione di terreno dell'attrice che sarebbe stata occupata dalla convenuta, nonché la durata dell'occupazione dell'area ai fini della liquidazione del richiesto indennizzo.
In atto di citazione infatti parte attrice si è limitata a denunciare l'occupazione da parte di capa piatti di alcune non meglio precisate porzioni di particella 441, senza indicare neppure se le stesse parti siano o meno contigue e come si manifestino le condotte di occupazione.
Non risulta neppure provato il tipo di utilizzo e dunque di incremento economico che in mancanza dell'occupazione vi sarebbe stato per l'attrice. La domanda di pagamento dell'indennizzo deve per quanto detto essere respinta.
1.4.e Le spese erano da compensare per reciproca soccombenza.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
e (di seguito anche appellate), Controparte_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello, intesi a riproporre la domanda di usucapione:
2.1 Col primo e unico mezzo, intitolato “1) VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA E
OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1158 E SS. C.C. – VIOLAZIONE DI LEGGE PER
ERRATA E OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115, 116 E 209 C.P.C. NONCHE
DELL'ART. 2967 C.C. – ERROR IN PROCEDENDO - VIZIO PER MANCATA AMMISSIONE
DELLA PROVA PER TESTI - ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ALLEGATE DALLA
CONVENUTA – VIZIO DI MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO.”, l'appellante si duole che:
2.1.a non siano state ammesse le proprie prove per testi, articolate nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.;
2.1.b le prove comunque acquisite siano state erroneamente apprezzate, anche perché la controparte non aveva contestato la materiale occupazione ultraventennale dell'area contesa;
occupazione manifestatasi, addirittura, con la realizzazione di opere fisse a uso esclusivo di pagina 7 di 33 (pag. 16: «[…] scale di accesso alle piazzole demaniali: alle quali si accede solo Parte_1 dalla proprietà e attraverso le quali si raggiungono le sola piazzole demaniali in Parte_1 uso a […]»). Parte_1
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, ha chiesto il rigetto della Controparte_1 impugnazione e, a sua volta, ha proposto appello incidentale per reiterare tutte le domande respinte, sulla scorta dei seguenti motivi:
3.1 In primo luogo, si duole che il Tribunale abbia acriticamente recepito la CP_1
c.t.u. senza tener conto delle aspre critiche che erano state mosse alla relazione, sin dal contraddittorio tecnico dell'art. 195 co. 3^ c.p.c.-
Con le rituali osservazioni critiche era stato obiettato che:
3.1.a il consulente aveva proceduto ad acquisizioni documentali in difetto di una espressa delega del giudice e senza dare conto delle interlocuzioni e dei modi di acquisizione;
3.1.b la concessione di era valida ed efficace. CP_1
Il Tribunale avrebbe dunque dovuto valutare e recepire le critiche alla c.t.u. e avrebbe dovuto rinnovare il mezzo istruttorio, «[…] affinché la perizia sia:
- integrata con le acquisizioni documentali allegate alle osservazioni (cfr. All.7-17, sopra descritti in Nota 7) e con quelle suggerite (i documenti oggetto dell'istanza di accesso
All.15);
- corretta nelle sue conclusioni alla luce del portato della Sentenza TAR e delle stesse acquisizioni documentali tutte;
- completata in parte qua essa non risponde ai quesiti diretti alla quantificazione del danno, ovvero dell'indennizzo chiesto. […]» (pag. 13).
3.2 In secondo luogo, l'appellante incidentale critica il Tribunale per avere omesso, senza peraltro dichiararsi carente di giurisdizione, di accertare e risolvere, ai fini di causa, il problema della sovrapposizione delle concessioni, in quanto, a suo dire, questione che solo il giudice amministrativo potrebbe sindacare. pagina 8 di 33 In realtà, il TAR ha sostenuto che la controversia, sul punto, appartiene all e che CP_4 va risolta, ex art. 1380 c.c., in base alla priorità nella detenzione del bene (prior in tempore, potior in iure).
E poiché è fatto acclarato che è stata la prima società a occupare le aree (è CP_1 richiamato l'all. 3 costituito da nota emessa dalla Capitaneria di Porto di Livorno il 5/X/1972, prot.9772), e essa che deve prevalere nella presente causa.
Inoltre, il titolo concessorio di in ogni caso, era scaduto al 31.12.2002. Parte_1
3.3 In terzo luogo, la c.t.u. – sul punto corretta – aveva ben individuato l'oggetto del contendere, sicché del tutto prive di fondamento sono le considerazioni che il Tribunale ha fatto in merito alla asserita indeterminatezza della domanda di rilascio e di risarcimento.
Ha pertanto rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
4. nel costituirsi in giudizio, ha contestato, Controparte_2 perché infondate, le censure mosse alla sentenza impugnata, dolendosi unicamente, mediante appello incidentale, della mancata condanna delle controparti (o di quella ritenuta di giustizia) alla refusione delle spese da lei sostenute.
5. La causa, doppo alcuni rinvii chiesti dalle parti per la pendenza di trattative, è stata trattenuta in decisione in data 3.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale va respinto;
quello incidentale di parzialmente accolto;
CP_1
e quello di integralmente accolto. CP_2
6. Meritano esame prioritario la prima parte del motivo dell'appello principale
(supra, § 2.1.a), che concerne la mancata ammissione delle prove orali di e la Parte_1
pagina 9 di 33 prima parte del primo motivo dell'appello incidentale di (supra, § CP_1
3.1.a), che verte, in sostanza, sulla necessità di rinnovare (o integrare) la c.t.u., che costituisce l'unico mezzo istruttorio (ulteriore rispetto ai documenti delle parti) sul quale il Tribunale si è basato: tali critiche, infatti, condizionano la definizione del materiale istruttorio utilizzabile e, quindi, devono essere analizzate prima di poter sindacare il merito.
I mezzi, sul punto, sono entrambi infondati.
6.1 Appello principale (prima parte del motivo)
6.1.a Le prove orali reiterate dall'appellante principale (con rinvio a quelle articolate nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.) sono in primo luogo inammissibili perché abbandonate in prime cure.
Esse furono motivatamente rigettate (per la genericità dei capitoli e per la presenza di giudizi) con ordinanza riservata depositata il 30.3.2019.
La difesa di all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2019, così Parte_1 concluse: «[…] E' presente altresì l'avv. Costanzo che conclude come da comparsa di costituzione e risposta […]» (dal verbale).
I capitoli articolati nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., dunque, non furono richiamati neppure per relationem; si può affermare, anzi, che essi furono espressamente esclusi dalle conclusioni finali perché la parte, anziché richiamare tutti i propri atti precedenti, si limitò alla comparsa di costituzione, senza in alcun modo formulare specifiche conclusioni istruttorie.
Né la questione delle prove orali ebbe spazio nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica di Parte_1
Va dunque applicato il seguente principio: «La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.» (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n.
16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ.
30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
pagina 10 di 33 Poco importa che il Tribunale, in sentenza, abbia motivato: «[…] Né tale carenza si ritiene possa essere colmata rimettendone l'accertamento a tecnici o meglio al CTU;
la verifica tecnica dei confini del terreno si pone infatti come elemento di verifica successivo all'accertamento dello specifico possesso di area espressamente caratterizzata, non potendo esso stesso assurgere ad elemento di prova del possesso, come invece emerge dalle richieste istruttorie della convenuta, di cui in questa sede si reitera la reiezione […]» (sent., pag. 4).
Questo passaggio, infatti, se rettamente inteso, non sta a rivalutare, in difetto di esplicita reiterazione della parte, le prove orali (che, del resto, non sono specificatamente menzionate dal primo giudice), ma a rimarcare, quale ragione addotta ad abundantiam, che la prospettazione stessa della parte, come desumibile anche dal compendio probatorio addotto, era sin dall'inizio intrinsecamente insufficiente a conseguire l'usucapione.
6.1.b Sotto autonomo profilo, è vero che le prove articolate, come a suo tempo ritenuto nell'ordinanza istruttoria, sono troppo generiche e spesso inframezzate a giudizi, per essere demandate a testimoni.
L'appello, sul punto, è generico, perché si limita a dedurre: «[…] è sufficiente leggere i capitoli articolati dal numero 6) al numero 13) della memoria 183 cpc n 2 di Parte_1 per convenire sul fatto che le circostanze domandante si limitano unicamente a
[...] sollecitare una risposta sull'utilizzo dell'area oggetto di usucapione, sulle modalità e il tempo di utilizzo di detta area, sulla realizzazione di opere da parte della comparente e sull'utilizzo di dette opere. Affermare che le prove così articolate siano irrilevanti ai fini di un giudizio sull'accoglimento o il rigetto di una domanda di usucapione, appare francamente una forzatura logica, prima ancora che giuridica. […]» (pag. 12); senza, però, esaminare i singoli capitoli, a ben vedere neppure riportati (adempimento che, ovviamente, non era necessario ai fini della ammissibilità del mezzo di gravame, ma la cui omissione depotenzia la critica, perché rende manifesto che la stessa parte interessata non è in grado di illustrare in dettaglio la rilevanza e l'ammissibilità dei capitoli), che, se letti, confermano invece quanto il Tribunale ha a suo tempo giudicato.
6.1.c D'altra parte, si può e deve aggiungere che le attività che si vorrebbero provare coi testi resterebbero su di un piano di sostanziale inidoneità probatoria rispetto alla dimostrazione del possesso utile per la usucapione.
Esse, nel complesso, porterebbero, nel migliore dei casi per a dimostrare che Parte_1 la società ha fatto uso dell'area (oggetto di domanda di usucapione) proprio come avrebbe pagina 11 di 33 potuto fare non solo un proprietario, ma anche solo un conduttore o altro titolare di diritto personale di godimento.
L'uso di quella porzione di area in funzione di uno stabilimento balneare, come ovvio, non indica all'esterno il proprietario, più di quanto non indichi il conduttore: si tratta, insomma, di condotte e attività che non sono esclusivamente riservate al proprietario, ma possono, con pari grado di possibilità, essere poste in essere dal conduttore (o, più in generale, da chi abbia il godimento in forza di un titolo personale, a es., il comodatario;
o di un diritto reale minore, come l'usufrutto).
Le prove, dunque, potrebbero solo dimostrare l'uso dell'area (fatto di per sé già acquisito in base ad altre emergenze, come si mostrerà esaminando la restante parte del motivo: infra,
§ 7.2), non anche che tale uso fosse posto in essere quale estrinsecazione del diritto di proprietà.
6.2 Appello incidentale (prima parte del primo motivo)
Osserva il collegio che, a tacere della significativa intermittenza con la quale la difesa di qualifica l'attività del c.t.u. (che sbaglierebbe tutto quando rende risposte sgradite CP_1 alla parte, mentre sarebbe nel giusto quando è utile ai suoi interessi, come rivela il terzo motivo di ), il c.t.u. ha acquisito i documenti reputati necessari per rispondere al CP_1 quesito in modo del tutto cristallino, restando le contestazioni mosse su di un piano di genericità ed eccessivo e vuoto formalismo.
I documenti sono poi stati messi a disposizione delle parti, che hanno potuto svolgere le loro difese in modo pieno già nell'ambito del contraddittorio tecnico dell'art. 195 co. 3^ c.p.c.-
Il consulente, dunque, ha operato entro i limiti a lui concessi (Cass. SSUU 3086/2022 e
5624/2022).
7. L'esame del merito può proseguire affrontando intanto le domande che concernono l'area privata.
Secondo il Tribunale ha errato a non accogliere la sua domanda di usucapione Parte_1
(seconda parte del motivo unico: supra, § 2.1.b); mentre, secondo , fermo il CP_1 rigetto di quella domanda, il Tribunale avrebbe dovuto condannare al rilascio, CP_1 nonché al risarcimento del danno (terzo motivo: supra, § 3.3).
pagina 12 di 33 7.1 Premessa sulla individuazione del bene
Il collegio rileva che sul punto entrambe le difese ( e colgono nel CP_1 Parte_1 segno laddove si dolgono che il primo giudice abbia reputato, a monte, indeterminato l'oggetto delle antitetiche domande.
A tacer d'altro, infatti, l'area è stata individuata in esito alla c.t.u.; il quale, in sostanza, ha rilevato che le contrapposte perizie di parte erano da recepire, fatta eccezione per una lieve discrasia che egli ha poi risolto.
Scrive il Geom. (rel., pagg.
9-10 e 13-14): CP_3
Per ciò che concerne le opere presenti e le caratteristiche del fondo per la parte di controversia relativa a beni privati, le stesse consistono in una scala in pietra, aiuole e area con calpestio allo stato naturale e in minima parte pedane lignee;
il tutto, secondo il Geom.
per una superficie occupata di circa mq. 35, mentre dalle misurazioni del Geom. Per_1 risulterebbero di circa mq. 43. Per_2
La differenza fra i due risultati ha fatto sì che lo scrivente approfondisse le misurazioni con rilievo grafico estratto da entrambe la cartografie, da cui risulterebbe un occupazione di un primo corpo da parte della scala per mq. 11 circa, delle aiuole per mq. 9,00 circa, delle piazzole per mq. 4,00 circa, il tutto per un totale di mq. 24,00 circa;
a cui aggiungere mq. 11 circa di un'area costituente un secondo corpo unito al primo (adiacente) con uno spigolo, interamente lasciata allo stato naturale.
[…]
g) accertare con esattezza i termini in fatto della porzione di proprietà privata dell'attrice occupata dalla società convenuta: anche per tale definizione lo scrivente si riconduce agli elaborati dei Geom. e Per_1
ampiamente trattati nelle parti che precedono. Per_2
L'area, quindi, non è mai stata indeterminata, perché ciascuna parte, per mezzo dei rispettivi periti di parte, l'aveva indicata sin dall'inizio della causa in modo sostanzialmente convergente, come il c.t.u. ha dato atto.
Vero è che le due prospettazioni non coincidevano in modo preciso: ma tale conflitto non metteva in luce alcuna indeterminatezza delle domande (di usucapione e di rilascio), posto che ciascuna parte aveva una sua rappresentazione precisa;
e costituiva solo un aspetto pagina 13 di 33 ulteriore della controversia da dirimere, che, in base al confronto effettuato dal c.t.u. e sopra riportato, è stato anche risolto.
Co
AP (seconda parte del primo motivo dell'appello principale).
Il rigetto pronunciato dal Tribunale deve essere pienamente confermato.
Il collegio, richiamato quanto si è già argomentato in merito alle prove orali di Parte_1
(supra, § 6.1), osserva che, se anche si recepisca la prospettazione della parte, la prova del possesso utile per l'usucapione non è stata raggiunta.
7.2.a Si può senz'altro concedere che l'area de qua è stata usata da nei termini Parte_1 indicati dal suo tecnico di parte Geom. (doc. 3 in particolare, allegato 2, Per_2 Parte_1 planimetria, e all. 3, fotografie), ossia: «[…] La zona in uso esclusivo ha una superficie di mq
43,00 ed è adibita in parte a scala di collegamento tra le piazzole dello stabilimento balneare ed in parte è occupata dalle piazzole stesse. Essa è stata realizzata in muratura tradizionale, completamente recintata ed è posta sulla particella n. 441 del Foglio di mappa
n. 59 del Comune di Monte EN. […]» (perizia di parte pag. 2). Per_2
Del resto, la contrapposta domanda di rilascio avanzata da dà la controva di CP_1 tale occupazione, in difetto della quale essa non sarebbe stata necessaria;
e la “corografia” redatta dal tecnico di parte Geom. (doc. 3 , richiamata nell'atto di Persona_1 CP_1 citazione introduttivo del giudizio, § 1, per la descrizione e la individuazione dei luoghi) riscontra la situazione, salvo lieve differenza sulla estensione.
7.2.b Tuttavia, la presenza di una scala o di altri manufatti che sono funzionali allo stabilimento balneare di così come l'uso in sé dell'area ai medesimi fini, ha il limite, Parte_1 già posto in luce (supra, § 6.1.c), di non configurare un possesso ad usucapionem, per la intrinseca equivocità di tale uso.
Chi gestisce uno stabilimento balneare, infatti, può disporre dell'area sulla quale esso insiste, anche istallandovi elementi di servizio stabili (come una scala di collegamento), in forza di titoli anche diversi dalla proprietà: affitto d'azienda, locazione commerciale, concessione di bene demaniale, comodato, usufrutto.
Il potere di fatto che si estrinseca nella gestione dell'area in funzione del proprio stabilimento balneare, pertanto, non corrisponde al diritto di proprietà, più di quanto non corrisponda al diritto di godimento che spetta a un conduttore, a un affittuario di azienda, ecc.-
pagina 14 di 33 Chi all'esterno percepisca tali attività, non avrà restituita necessariamente l'immagine del proprietario, potendo al pari pensare a un conduttore o, insomma, a un gestore dello stabilimento a qualsiasi titolo diverso da quello dominicale;
o, persino, a un uso meramente tollerato dal vero proprietario.
I manufatti in questione (scala verso il mare, aiole, ecc.), almeno per quanto può apprezzarsi dalle fotografie depositate e dagli altri elementi, non fanno sì che l'area contesa sia inglobata nello stabilimento dell'una società in modo pieno, ossia con una materiale e assoluta esclusione dell'altra, la cui attività è limitrofa.
Occorreva, quindi, un quid pluris – che non c'è e non vi sarebbe neppure ammettendo i capitoli di prova orale - per dimostrare che l'uso fosse posto in essere dall'occupante uti dominus.
7.2.c Si può aggiungere che la stessa è ben consapevole che l'area ricadente Parte_1 sulla particella 441 appartiene a;
e, del resto, è documentato che ha CP_1 CP_1 comprato anche quell'area da con contratto reso per atto pubblico rogato il CP_2
24.12.2004 dal Notaio (doc. 2 ); nel quale si dà atto che il Persona_3 CP_1 bene (che qui interessa, p.lla 441) era pervenuto alla venditrice a seguito di compravendita del
2.10.1992 (rogito Notaio ), contratto quest'ultimo prodotto da Persona_4 CP_6 suo doc. 14 in allegato alla 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.).
[...]
L'appellante principale, dal canto suo, non chiarisce più di tanto l'origine della sua occupazione. Si legge: «[…] La stessa installazione delle scale di accesso, prova evidente dell'utilizzo esclusivo dell'area, viene descritta e provata dalla comparente come un'opera realizzata dalla prima concessionaria nel 1974, all'epoca della costruzione dello stabilimento balneare e poi pervenuta nello stato di fatto attuale all'odierna compagine. Porzione e relative scale sempre curate dalla comparente mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria, rendendone altresì esclusivo l'utilizzo in ragione della evidente recinzione.
[…]» (appello, pag. 17).
In realtà, premesso che le fotografie delle scale e della recinzione (che altro non è se non un corrimano delle scale degradanti verso il mare: foto in perizia citata) non Per_2 attestano in alcun modo l'esclusione di terzi dall'accesso all'area, si constata che Parte_1 deduce, in modo massimamente generico (poi pervenuta), di avere acquisito l'area in via derivativa dalla prima concessionaria nel 1974.
pagina 15 di 33 In difetto della specifica richiesta di voler unire al proprio il possesso del dante causa
(art. 1146 c.c.), ma anche se tale richiesta si consideri implicita nella prospettazione d'un possesso decorrente dal 1974, spettava comunque a dimostrare un possesso Parte_1 risalente a venti anni prima del 2012, data in cui ha esercitato l'azione di rilascio. CP_7
L'attuale conformazione dei luoghi, fra l'altro, non ha data certa in causa e nulla depone nel senso che la si possa automaticamente far risalire al 1974 o ad altra data utile ai fini del ventennio;
neppure la perizia di parte contiene una qualche indicazione in tal senso. Per_2
Anzi, nel costituirsi in primo grado, ha specificatamente dedotto e CP_2 contestato: «[…] Ed allorquando nel 1989, poi ebbe a vendere CP_8 CP_9 all'allora neocostituita Marina di una consistente parte della sua proprietà, non Parte_1 esisteva alcuna recinzione a delimitare la porzione della particella 441 pretesa e reclamata in usucapione da tale ultima società. Ergo, nel 2004, anno in cui la scrivente vendette a
[...]
non poteva essere maturato il ventennio necessario a determinare la prospettata CP_1 prescrizione acquisitiva […]» (pag. 2): contestazione che alcuna valida prova dell'attrice in usucapione ha smentito.
Inoltre, è evidente che occorreva anche la prova di un atto di interversione da parte di
(o del suo dante causa) posta in essere contro la proprietaria: interversione che, per Parte_1
l'equivocità dei suoi atti di potere diretto sulla cosa, non può essere desunta né dalle opere de quibus, né dall'utilizzo a servizio dell'accesso al suo stabilimento.
7.2.d Il richiamo del principio di non contestazione è, ad avviso del collegio, fuori bersaglio.
Esso si applica solo a fatti storici, non a questioni giuridiche (Cass. sez. 6^ civ. ord.
21.12.2017 n. 30744 rv 647006-01; Cass. sez. 3^ civ.
5.3.2020 n. 6172 rv 657154-01; Cass. sez.
3^ civ. ord. 17.11.2021 n. 35037), quale è l'accertamento di tutti i requisiti della usucapione.
L'unica cosa che complessivamente ha ammesso è che occupa una CP_1 Parte_1 sua area;
e che su tale area insistono quei manufatti che sono anche documentati. Ma in merito alla valutazione del loro significato ai fini che qui interessano e, in particolare, alla loro idoneità a configurare un possesso ad usucapionem, nulla avrebbe potuto “non CP_1 contestare” ex art. 115 c.p.c., trattandosi di questione giuridica;
né, comunque, ha in concreto prestato acquiescenza, avendo da sempre negato che l'occupazione materiale avesse i caratteri del possesso utile ex art. 1158 c.c. (vds, a es., 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. Cala Piccola,
§ e). pagina 16 di 33
7.2.e Per connessione logica si constata qui che la domanda di garanzia per evizione, rigettata (e non reputata assorbita: supra, § 1.4.c) dal Tribunale e meramente riproposta da
(per la sola denegata ipotesi di accoglimento della riconvenzionale di usucapione svolta dalla CP_1 convenuta: j) dichiarare il fatto dell'evizione, perciò, patito dalla comparente e accertare la relativa responsabilità della venditrice stante la violazione delle obbligazioni naturalmente assunte con Controparte_10 la compravendita 24.12.04; k) condannare quindi la venditrice alla restituzione della determinanda porzione di prezzo corrispettiva dei suoli evitti, oltreché al risarcimento del danno patito in ragione della denegata evizione, nella misura che sarà di diritto ovvero di equità;), è assorbita dalla conferma del rigetto della domanda d'usucapione, perché, per l'appunto, riproposta solo nella denegata ipotesi di accoglimento della riconvenzionale di usucapione.
L'assorbimento prevale su qualsiasi altra valutazione, ivi compresa quella altrimenti preliminare sulla ammissibilità della domanda in difetto di appello incidentale (si ribadisce, infatti, che il Tribunale ha espressamente rigettato la domanda di garanzia e non l'ha reputata assorbita, e che l'impugnazione incidentale è priva di qualsiasi critica a tale decisione, ma si limita alla riproposizione).
7.3 Rilascio e risarcimento dei danni (terzo motivo dell'appello incidentale di
[...]
). CP_1
Il mezzo va, per quanto di ragione, accolto, nei termini che seguono.
7.3.a È appena il caso di premettere che sin dalle note scritte ex art. 127 ter Parte_1
c.p.c. depositate il 28.1.2022 in vista dell'udienza di prima comparizione, ha sollevato, con riguardo indistintamente a tutto l'appello incidentale di , due eccezioni: una CP_1 afferente alla sopravvenuta carenza di interesse ad agire, l'altra concernente alla novità della domanda relativa alla priorità dei titoli (punti 2 e 3 delle conclusioni trascritte in epigrafe).
Tali eccezioni, tuttavia, riguardano non già l'appello incidentale nel suo complesso, ma solo la parte che sorregge la riproposizione delle domande inerenti l'area demaniale.
Esse, dunque, saranno trattate nella sede opportuna (infra, § 8), essendo qui irrilevanti.
7.3.b Si è già dato atto che sull'area privata contesa ha un titolo (rogito CP_1
Baldassarri 2004), dal quale si ricava ulteriormente che la venditrice l'aveva CP_2 acquistata per atto del 1992 (doc. 14 , dati questi, peraltro, incontestati. CP_2
Si constata allora che con il contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato il 2.10.1992 dal Notaio (doc. 14 , alienò a Persona_5 CP_2 CP_9
fra l'altro, anche la particella 441; si diede atto in quel contratto che i beni CP_2 pagina 17 di 33 erano prevenuti alla venditrice «[…] quando ancora era denominata CP_9 CP_11
con sede in Roma, in forza di due acquisti effettuati ai rogiti di Roma
[...] Persona_6 del 24 novembre 1983 e del 13 giugno 1985 […] La ha modificato la Controparte_11 propria denominazione sociale in e ha trasferito la propria sede in CP_12
Scandicci in forza di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di cui al verbale ai rogiti del Notaio di Rome del 16 ottobre 1989 […]» (pag. 4). Persona_7
Risulta, poi, che l'odierna appellante principale ha Parte_5 acquistato «[…] l'azienda consistente nello stabilimento balneare in Comune di Monte
EN … il tutto insistente su terreno di pertinenza di proprietà della società venditrice della superficie di circa mq 4765 … Distinto in Catasto Terreni … al foglio 59, con le particelle 1704 (ex 441/b) … e 1713 … 1705… I manufatti risultano censiti al N.C.E.U. … foglio
59 particella 440. Il terreno di pertinenza su cui insiste lo stabilimento come sopra descritto viene ceduto (con l'azienda di cui fa parte a corpo e non a misura […]»dalla medesima con contratto stipulato per atto pubblico rogato il 4.5.1989 dal Notaio Parte_1 [...]
(doc. 5 . Per_7 Parte_1
In origine, dunque, l'intero compendio (di aree private) era di (dal CP_8
16.10.1989 , la quale: CP_9
(-) col rogito del 1992, vendette la particella 441 a che, a sua Per_5 CP_2 volta,
(=) lo vendette a con il rogito del 2004; CP_1 Persona_3
(-) col rogito del 1989, vendette a l'azienda costituita dallo Per_7 Parte_1 stabilimento e dai terreni limitrofi.
Marina di iniziò a occupare le aree contese (p.lla 441) non prima del 1989, Parte_1 ossia quando comprò il suo compendio, essendo, prima di allora, senz'altro estranea alla zona;
è da escludere che la sua dante causa ( le abbia trasmesso il possesso della Parte_1 CP_9
p.lla 441, perché, per quanto si ricava dagli atti esaminati, lo aveva già espressamente trasmesso, assieme alla proprietà, a che l'ha poi trasmesso a . CP_2 CP_1
In una simile peculiare situazione, accertato che l'occupazione della odierna appellante principale sulla particella 441 (e quella eventualmente attribuibile ai suoi danti causa) non ha mai avuto i caratteri del possesso ad usucapionem, si può senz'altro concludere, sulla scorta dei contratti che si sono esaminati e del loro contenuto (che nessuno ha contestato in causa),
pagina 18 di 33 che la proprietà sulla particella 441 va riconosciuta, nel conflitto fra e CP_1 Parte_1
alla prima di tali società.
[...]
Ne segue che deve rilasciare l'area a . Parte_1 CP_1
L'oggetto del rilascio deve essere individuato nell'area che il Geom. nel già CP_3 richiamato passo della sua relazione, ha accertato, risolvendo le minime discrasie esistenti fra la prospettazione dell'una e dell'altra parte.
7.3.c Va accolta, per quanto di ragione, anche la domanda risarcitoria.
Sin dall'atto di citazione di primo grado (al § 4), ha espressamente allegato CP_1 che le aree a lei sottratte hanno una spiccata attitudine economica, perché si tratta di suoli prossimi al mare e collegati a stabilimenti balneari, natura questa che, del resto, emerge ampiamente in causa, trattandosi addirittura di un dato che può darsi per pacifico, considerato che la stessa ha adibito quelle zone a corredo del suo stabilimento. Parte_1
Applicati i principî in materia fissati dalla S.C. (Cass. SSUU 33645/2022), sussiste senz'altro un danno patito da , poiché la presunzione che può trarsi dalla CP_1 vocazione turistico recettiva delle aree in questione, non contraddetta da individua Parte_1 un nocumento (ulteriore rispetto alla perdita del mero non uso, che costituisce ipotesi non risarcibile) ristorabile anche ricorrendo al criterio equitativo (in particolare, massima n.
666193-02: «In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.»).
Per orientare il potere equitativo, d'altra parte, scarsa è stata l'attività assertiva e probatoria di : sia nella indicazione del quantum, lasciato illiquido sino alle CP_1 conclusioni definitive di secondo grado (determinare la misura dell'indennità di occupazione annuale dovuta da a per il fatto dell'occupazione della proprietà privata di cui ai capi e) e Parte_1 CP_1
f), riferendosi anche all'utile economico che avrebbe potuto conseguire ove avesse effettivamente CP_1 disposto delle porzioni occupate da , sia nella indicazione di utili elementi Parte_1 probatorî (è stato depositato, al doc. 5 allegato alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., il prezziario per affitto di ombrelloni e sdraio dello stabilimento balneare nel 2011).
Il c.t.u., a sua volta, ha declinato la competenza tecnica a stimare il possibile lucro cessante (rel., punto h di pag. 13: «[…] trattandosi di attività commerciale, che oltretutto investe un'area di ben più vaste proporzioni e su cui insistono vari tipi di manufatti e pagina 19 di 33 attrezzature, lo scrivente non è nelle condizioni di poter dare una risposta a tale parte del quesito, di competenza di altra figura professionale (dottore o ragioniere commercialista).
[…]»); lacuna che non potrebbe certo essere colmata con una ulteriore attività dell'ufficio, che sarebbe indebita, perché andrebbe a sanare una inerzia assertiva e probatoria che è integralmente della parte attrice.
Il c.t.u. ha però fornito comunque elementi utili qui utilizzabili, sia descrivendo e misurando l'area, sia stimandone nel modo che segue il controvalore economico del suolo
(rel., da pag. 13):
- considerando che la maggior parte dell'area è occupata dalla scala e dalle aiuole (mq.
20,00 circa per il primo corpo + mq. 11,00 circa per il secondo corpo), con solo una piccola porzione destinata all'alloggio di ombrelloni (mq. 4,00 circa), estensione quest'ultima che può essere considerata incidente nella misura del 40% di un intero stallo (considerato equo nelle dimensioni di mq. 9,00 circa);
- che un intero stallo può fornire un reddito annuo di €. 2.000,00, da cui defalcare il
50% per spese, sfittanze, assicurazione, ecc., quindi con un redito complessivo annuale di €.
1.000,00;
- che il saggio di interesse da utilizzare in simili casi è pari al 4%;
- si ottiene un valore pari a €. 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00), dato da [(€.
1.000,00 x 40%) : 0,04].
A tale cifra si deve aggiungere quella derivata dall'incidenza delle aiuole, dell'area grezza e della scala, considerati elementi accessori, che si può quantificare nel 30% della somma sopra considerata: €. 10.000,00 x 30% = €. 3.000,00 (diconsi euro tremila/00), corrispondenti a circa 100,00 €/mq.).
Ne consegue che il valore finale della porzione di terreno occupato dalla
[...] sulla proprietà privata della , viene individuato Parte_2 Parte_6 equo nella cifra di €. 13.000,00 (diconsi euro tredicimila/00), derivato dalla somma di €.
10.000,00 + €. 3.000,00.
La affermazione del c.t.u. secondo la quale un intero stallo [i.e.: l'area utile per ospitare un posto ombrellone] può fornire un reddito annuo di €. 2.000,00, da cui defalcare il 50% per spese, sfittanze, assicurazione, ecc., quindi con un redito complessivo annuale di €.
1.000,00 va corretta, dal momento che, dal prezziario depositato da (doc. 5, CP_1
pagina 20 di 33 citato), risulta che per un ombrellone e due sdraio il ricavo giornaliero era di € 45,00, che, su un periodo medio utile di 92 giorni (dal 15.6 al 15.9), ascende a € 4.140,00, che, opportunamente dimezzato per tener conto dei costi complessivi e del rischio di mancato affitto per i più svariati possibili motivi (condizioni climatiche, stato del mercato, ecc.), porta a una somma di € 2.070,00 per ciascuna stagione balneare.
D'altra parte, l'area in concreto destinabile a ospitare clientela (mq 4) era minore di uno stallo (stimato in mq 9), e pari al 40% di esso, così che la predetta somma deve essere ridotta in proporzione a quella di € 828,00.
Tale somma, per tener conto del vantaggio complessivo, in termini di abbellimento e di maggiore funzionalità dei servizi derivanti dalle altre aree che compongono la porzione occupata, nonché per tenere conto che il nocumento si è dislocato su una linea temporale di vari anni, si arrotonda a € 1.000,00.
In definitiva, esercitando il potere di cui all'art. 1226 c.c. sulla scorta degli elementi disponibili, il danno risarcibile deve considerarsi pari a mille euro per ciascun anno, inteso quale stagione balneare. La somma capitale resta fissa nel corso del tempo, perché essa, per l'appunto, è il frutto di una valutazione equitativa, nell'operare la quale, come poco sopra indicato, si è tenuto opportunamente conto anche del fattore tempo;
non si tratta invece della stima del lucro cessante in senso stretto, rispetto al quale ha certo omesso di CP_1 fornire elementi sufficienti, sol che si pensi che non ha fornito altro prezziario se non quello del 2011; né ha quanto meno allegato, per determinare il guadagno, l'ammontare dei costi da detrarre dai ricavi.
Va a questo punto ulteriormente rimarcato che la difesa non ha mai preso CP_1 una precisa posizione sulla esatta quantificazione del danno, neppure sotto il profilo della decorrenza dell'occupazione, così che non si può che ritenere, prudenzialmente, che essa sia stata chiesta a far data dalla citazione del 2012.
Il danno passato, ossia quello determinatosi dal 2012 all'odierna data di liquidazione
(che copre sino all'estate 2024), è dunque dato da un capitale di € (1.000,00 x 13=)
13.000,00.
Trattandosi di un debito di valore, spettano su ciascuna somma di € 1.000,00, sia la rivalutazione monetaria dall'anno di riferimento a oggi, sia gli interessi compensativi (da computarsi al saggio legale annuo) per lo stesso periodo, da calcolarsi come segue:
pagina 21 di 33 anno rivalutazione interessi capitale maggiorato
2012 210,00 167,65 1.377,65
2013 201,00 141,34 1.342,34
2014 202,00 127,07 1.329,07
2015 203,00 120,72 1.323,72
2016 202,00 117,72 1.319,72
2017 189,00 115,15 1.304,15
2018 174,00 111,27 1.285,27
2019 173,00 104,65 1.277,65
2020 180,00 102,59 1.282,59
2021 150,00 99,80 1.249,80
2022 59,00 82,99 1.141,99
2023 8,00 39,99 1.047,99
2024 2,00 7,34 1.009,34
Per un totale di € 16.291,28.
La liquidazione giudiziale trasforma l'originario debito di valore in un debito di valuta, così che sulla predetta somma decorrono, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, interessi di pieno diritto al saggio legale annuo.
Inoltre, a ristoro del danno futuro, spetta a , per ciascuna stagione estiva a CP_1 partire da quella del 2025 e sino al rilascio effettivo dell'area, la somma di € 1.000,00, che dovrà maggiorarsi - dal 15 settembre di ciascun anno (data in cui deve considerarsi cristallizzato il danno della singola annata) sino al saldo - di rivalutazione monetaria e interessi legali.
8. Resta l'esame delle domande di che concernono le aree soggette a CP_1 concessione, che sono trattate nella seconda parte del primo motivo e nel secondo motivo dell'appello incidentale di , che, per intima connessione, meritano CP_1 analisi congiunta.
pagina 22 di 33 8.1 Il collegio, riprendendo un tema lasciato in sospeso (supra, § 7.3.a), deve farsi prioritario carico delle eccezioni sollevate da in merito alla sopravvenuta carenza di Parte_1 interesse ad agire di e alla asserita inammissibilità della sua domanda intesa a CP_1 valutare la priorità dei titoli.
La prima eccezione è fondata, limitatamente alla domanda di rilascio;
mentre la seconda
è infondata.
8.1.a Carenza di interesse
Così ha dedotto AT nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 28.1.2022
(§ 1):
La concessione demaniale n. 17/2010, sulla quale si fondava la domanda attorea, non è più valida ed efficacie. Detto titolo, come facilmente verificabile, aveva una durata fissata al dicembre 2015 e, alla sua scadenza, non è stato rinnovato e/o prorogato. Peraltro, come espressamente statuito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e
18 del 9.11.2021, le eventuali proroghe sarebbero state comunque illegittime perché in contrasto con il diritto eurounitario (all 1 - si produce per economia la Sentenza n. 17/2021 del CdS).
La società in sostanza, non è più titolare di alcuna concessione Controparte_1 demaniale marittima che ne legittimi l'occupazione dell'area oggetto del presente giudizio.
Ne consegue, inevitabilmente, che è spoglia di qualsivoglia legittimazione ad CP_1 agire in giudizio in quanto priva di interesse ex art. 100 c.p.c.
Ha replicato , con note depositate il 1.2.2022 (pagg. 1-2): CP_1
permane indiscusso in capo a l'interesse ex art. 100 Cod. Proc. Civ. ad CP_13 agire e ad appellare: si ricorda che la nota Cons. Stato Ad. Plen. n.17/2021 ha anche statuito che “…in tema di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga ùa riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico- ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno
pagina 23 di 33 di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E…”;
Nel dibattito processuale successivo il tema non è stato ulteriormente trattato.
8.1.a.i La domanda di rilascio è inammissibile per sopravvenuta carenza di legittimazione e di interesse ad agire, le quali, in quanto condizioni dell'azione, devono necessariamente sussistere al momento della decisione.
Non risulta infatti contestato che la concessione n. 17/2010 di , scaduta a CP_1 dicembre 2015, non è stata rinnovata;
, infatti, si è limitata replicare che la CP_1 concessione scaduta, in ogni caso, avrebbe continuato a essere efficace sino al 31.12.2023.
Ne segue che, per quanto allegato e documentato dalle parti, già alla data in cui la causa
è stata assunta in decisione (3.4.2024), non era più titolare di concessione, il che CP_1 implica che essa, non avendo più alcun titolo di godimento dell'immobile, ha perduto la legittimazione a chiedere il rilascio e anche l'interesse a una pronuncia in tal senso dal giudice.
8.1.a.ii Non altrettanto può dirsi in relazione all'azione di danni.
Il nocumento lamentato, infatti, si sarebbe prodotto per tutto il tempo in cui, vigendo un titolo concessorio, il diritto di godimento di sia stato, in ipotesi, indebitamente CP_1 impedito dall'occupazione di l'unica conseguenza del sopravvenuto venir meno Parte_1 della concessione, quindi, sarebbe quello di restringere il danno, non più configurabile, neppure in astratto, dopo quella perdita.
Resterebbe quindi del tutto fermo il diritto di al risarcimento per il periodo CP_1 anteriore, così che essa mantiene, in quanto in quei limiti temporali danneggiata, legittimazione e interesse per l'azione.
8.1.b Inammissibilità della domanda ex art. 1380 c.c.
Costituisce dato pacifico e accertato anche dal c.t.u. che entrambe le contendenti hanno, in parte, ottenuto concessioni sulle medesime aree demaniali;
che, insomma, si è verificata una situazione, per quanto davvero anomala, di sovrapposizione di titoli concessorî su identici beni.
, traendo spunto da un obiter dictum della già citata sentenza del TAR (ove, CP_1
a pag. 8, si legge: «[…] La presente controversia, costruita nel ricorso introduttivo come
pagina 24 di 33 giudizio sull'atto di annullamento d'ufficio, deve essere risolta con l'accoglimento del ricorso stesso, stante il mancato rispetto del termine di adozione dell'atto di autotutela. Ma
l'accoglimento del ricorso in trattazione comporta che si avrà la compresenza di due titoli concessori in patte incompatibili ed entrambi validi;
non rientra nell'oggetto di questo giudizio stabilire la prevalenza dell''uno o dell'altro titolo concessorio;
quella che residua
(consumato il potere amministrativo in materia) risulta invero controversia tra privati, sulla prevalenza dell'una o dell'altra concessione (in base alla priorità di rilascio o alla priorità di acquisizione del possesso ex 1380 cod. civ), che appare fuoriuscire dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrate nell'ambito di quella del giudice ordinario, come rapporto paritetico. […]»), ha sostenuto il proprio appello sostenendo di avere diritto a essere preferita a perché, ai fini dell'art. 1380 c.c., essa aveva Parte_1 conseguito il possesso del bene prima di . Parte_1
Quest'ultima ha eccepito la novità di tale domanda.
Si dissente.
In primo grado, ha chiesto il rilascio delle aree demaniali facendo valere la CP_1 sua concessione;
e, dinanzi alla difesa di d'essere anch'essa titolare di concessione, Parte_1 ha comunque insistito per far prevalere il suo titolo.
Pertanto, l'invocazione della regola dell'art. 1380 c.c. – peraltro, si nota incidentalmente, suggerita da una sentenza del TAR che è stata anche a voler depositare in questo Parte_1 processo, allegandola alla propria comparsa conclusionale di primo grado, così che la denuncia di una violazione del contraddittorio inibente il tema pare francamente fuori luogo – costituisce non già una domanda nuova, ma solo una più esatta qualificazione o, ancor meglio, un diverso argomento di diritto addotto a sostegno di una domanda che è sempre restata la medesima.
8.2 Nel merito, può essere utile prendere le mosse dalla sentenza del TAR, che, nell'individuare l'oggetto di quel giudizio, offre un punto di partenza valido anche per la presente disamina:
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la impugna Parte_7 il provvedimento del di Monte EN del 18 gennaio 2019 che ha disposto la CP_14 revoca parziale della concessione demaniale di cui la società è intestataria, cioè “revoca parziale di una parte della concessione demaniale marittima n. 17/2010, limitatamente alla parte sovrapposta all'area individuata nella planimetria allegata alla concessione 895/1974”, pagina 25 di 33 rilasciata al Sig. dante causa di Parte_8 Controparte_15
e che ha altresì previsto che sia presentata una nuova istanza per le restanti zone
[...] demaniali, con inesatta rappresentazione dell'esatto stato dei luoghi.
2 - Secondo la tesi comunale l'area oggetto di revoca parziale, che è una porzione dell'area sulla quale è allestito lo stabilimento balneare della ricorrente e che è tuttora in suo possesso, risultava già data in concessione al Sig. dante causa della Parte_8 [...]
l'11.11.1974 (con la concessione demaniale marittima Controparte_15
n. 895/1974), mentre veniva poi data in concessione anche alla Società Fin House, dante causa di , ovvero l'8.11.1983, con la concessione demaniale marittima n. CP_1
986/1983. La circostanza secondo cui una medesima porzione di demanio risulterebbe data in concessione a due diversi soggetti giustificherebbe la revoca, in parte qua, del titolo successivamente rilasciato.
3 - La ricorrente, nel contrastare in sede di partecipazione procedimentale tale tesi, aveva rilevato che la concessione n. 60 del 2002, rilasciata a era scaduta, come Parte_1 rilevato dalla stessa Amministrazione in altri atti. Ma il aveva Controparte_16 poi adottato il provvedimento qui gravato, ribadendo che area in questione era stata prioritariamente affidata alla con la concessione n. 895/74, divenuta poi la n. Parte_1
60/2002.
Nel resto, il TAR, riqualificato l'atto impugnato, anziché come revoca, come annullamento d'ufficio, l'ha annullato per motivi formali (mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 octies L. 241/1990), non senza aggiungere, con il già trascritto obiter, che l'ulteriore conflitto fra privati sulla prevalenza dell'una o dell'altra concessione non rientrava nel suo sindacato, ma avrebbe potuto essere risolta dal giudice ordinario in base all'art. 1380 c.c.-
8.3 , nel sostenere l'applicazione del principio prior in tempore, potior in CP_1 iure, così fonda, in concreto, le sue pretese (appello incidentale, pag. 16):
Se, dunque, si deve seguire il criterio civilistico poc'anzi enunciato, risulterà chiaro che, in fatto, ha già fornito prova della sua prioritaria presenza nelle aree di CP_13
Causa.
A tal riguardo, è dirimente l'All.3 alla Citazione introduttiva: si tratta della nota emessa dalla Capitaneria di Porto di Livorno il 5/X/1972, prot. 9772, dalla quale risulta inequivocabilmente che, all'epoca, “… l' unico…” stabilimento balneare del “…promontorio dell'EN compreso nel tratto da Porto Santo Stefano a Porto Ercole…” era quello pagina 26 di 33 gestito dalla Soc. a r.l. ” (indicata in oggetto), cui sono poi Parte_9 subentrate, senza soluzione di continuità, le Soc. Finhouse, Camerol e infine la Parte_10
che, già nel 1968, aveva fatto richiesta di concessione demaniale marittima
[...] per complesso balneare ottenendo tutti i pareri favorevoli delle Autorità all'epoca competenti per il rilascio.
Passo pressoché identico è riportato anche nella comparsa conclusionale (pagg. 14-15), senza ulteriori indicazioni o integrazioni degne di nota.
Nelle già citate note scritte depositate il 28.1.2022, ha replicato: Parte_1
La realtà storica, e le emergenze probatorie non lasciano dubbi, è un'altra. Marina di
infatti, non solo è titolare di concessione demaniale marittima, al pari di Parte_1 [...]
, ma è la compagine che per prima ne ha ottenuto il rilascio. Proprio la priorità CP_1 temporale del rilascio della concessione a rispetto a aveva portato Parte_1 CP_1
l'Amministrazione comunale a revocare parzialmente la concessione di . CP_1
8.4 A questo punto, il giudice civile, recependo quanto deduce in appello , CP_1 può ben fare proprio, condividendolo, il riferimento all'art. 1380 c.c., il quale, a ben vedere, può ben essere interpretato estensivamente anche al caso in cui il diritto di godimento sia stato dato a soggetti diversi, anziché con successivi contratti, con successivi atti concessorî.
Tuttavia, l'All.3 alla Citazione introduttiva non è la nota emessa dalla Capitaneria di
Porto di Livorno il 5/X/1972, prot. 9772, ma, come risulta dall'indice atti a firma dell'Avv.
Gulina, iniziale difensore di , attrice in primo grado, la già citata corografia del CP_1
Geom. Per_1
risulta avere prodotto, al suo doc. n. 1, la concessione n. 17/2010; nonché, in CP_1 allegato (n. 10) alle osservazioni ex art. 195 co. 3^ c.p.c. redatte dal procuratore e difensore della parte Avv. Luca Montemaggi e inviate al c.t.u., una precedente concessione del 1979 (n.
679) della Capitaneria di Porto di Livorno alla società Camerol srl e una successiva del 1983
(n. 986) rilasciata a Fin-House.
A tacere che quest'ultima produzione dovrebbe considerarsi inammissibile, perché, pur costituendo prova documentale diretta a supportare in via immediata e diretta la domanda, è stata prodotta dalla parte in sede di c.t.u., ossia dopo lo scadere delle preclusioni istruttorie
(né si tratta di documento autonomamente acquisito dal c.t.u., coi suoi più ampi poteri), nessuno dei documenti indicati richiama la nota emessa dalla Capitaneria di Porto di
pagina 27 di 33 Livorno il 5/X/1972, prot. 9772; né, comunque, contiene riferimenti o attestazioni che possano dimostrare un titolo e un godimento di (o suoi danti causa) anteriori al CP_1
1974, epoca del rilascio della concessione a dante causa di (doc. 2 Parte_8 Parte_1
. Parte_1
La nota del 1972 non si rinviene nel materiale probatorio disponibile, né la difesa di
[...]
ha fornito indicazioni specifiche sul momento processuale in cui essa è stata acquisita CP_1 al processo o l'atto al quale era allegata, fatta eccezione, appunto, per l'allegazione che si tratterebbe dell'All.3 alla Citazione introduttiva, ciò che però risulta senz'altro inesatto, dal momento che all'atto di citazione introduttivo risultano allegati: 1) la concessione del 2010; 2)
l'atto di compravendita del 2004; 3) la corografia del Geom. 4) atti del procedimento Per_1 di mediazione (per completezza si dà atto che nessun allegato aveva la 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. dell'attrice; mentre alla 2^ memoria era accluso un prezziario delle prestazioni offerte da ). CP_1
Si può, anzi, rimarcare che il TAR, nella sentenza citata (brano già trascritto), ha dato atto che in base all'atto amministrativo in quella sede sottoposto a vaglio (e annullato per vizi formali che non ne inficiavano il contenuto d'accertamento) la prima concessione in qualche modo riferibile a danti causa di era quella rilasciata a Fin-House l'8.11.1983, ossia CP_1 successivamente a quella del 1974.
A tutto concedere, la più remota epoca di concessione e godimento in capo a
[...]
, potrebbe essere retrodatato ulteriormente al 1977, perché di ciò ha dato atto, con CP_1 effetto di sostanziale riconoscimento, la difesa di nella sua comparsa conclusionale Parte_1 di primo grado (pag. 7).
Seguendo, dunque, il criterio dell'art. 1380 c.c., dunque, la preferenza (sulle aree oggetto di duplice concessione) va data, in base alle prove disponibili, a Parte_1
8.5 Profilo autonomo, all'interno dell'appello incidentale, ha sul punto la dedotta scadenza della concessione di «[…] Tale ricostruzione [del c.t.u., fatta propria dal Parte_1
Tribunale], tuttavia, trascura un dato di fatto determinante: e cioè che le ultime concessioni che attribuivano ad entrambe le Società l'area in oggetto, come risulta dalla relazione dell'Amministrazione Comunale, sono scadute entrambe il 31 dicembre del 2002. Tuttavia, mentre ha ottenuto in data 20 luglio 2010 una nuova concessione, portante CP_13 il n.16, valevole per il periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2008 (in atti), e quindi il 21 luglio 2010 una nuova concessione portante il n.17 valevole dal 1 gennaio 2009 al 31 pagina 28 di 33 dicembre 2014 (in atti), la quale per effetto delle proroghe legali verrà a scadere il 1 gennaio
2034 (cfr. la Nota 7 della conclusionale di questa Difesa, riproducente il contenuto delle
Osservazioni alla Ctu), dopo la predetta scadenza del 31 dicembre 2002 si è Parte_1 limitata a presentare, in data 3 giugno 2003, il modello D1 necessario alla localizzazione della concessione (in atti) senza ricevere alcun provvedimento di accoglimento, ma, al contrario, un preavviso di diniego. È un dato di fatto che il titolo concessorio che legittimerebbe il possesso delle aree demaniali di è la Concessione n.60/2002, Parte_1 valevole per un solo quadriennio (dall'1^/I/1999 appunto al 31/XII/2002): dal momento della sua scadenza essa è rimasta ed è tuttora priva di titolo. […]» (comparsa con appello incidentale, pag. 18).
Questa tesi è manifestamente infondata, sol che si consideri che la stessa sentenza del
TAR, al quale era pur stata avanzata difesa analoga da parte di (scadenza della CP_1 concessione quadriennale del 2002), ha dato atto che, a seguito della sua sentenza Parte_1 caducatoria della revoca, si sarebbe effettivamente venuta a creare una situazione di coesistenza di titoli concessorî sulle stesse aree a soggetti diversi, il che implica la sopravvivenza di un titolo in capo a Parte_1
Per di più, ha depositato con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28.1.2022, Parte_1 quale prova formatasi dopo il giudizio di primo grado (e dopo l'introduzione dell'appello, risalente al 2020), la concessione n. 26/2021 del 12.10.2021 ottenuta da Parte_1
8.6 In definitiva, la prova, che doveva fornire , in quanto attrice per l'azione CP_1 di danni, di avere diritto all'utilizzo di aree demaniali indebitamente occupate da è, Parte_1 quanto meno, insufficiente, potendosi più facilmente, semmai, sostenere che il godimento sia stato legittimo in capo a Parte_1
9. Resta l'appello incidentale di che è manifestamente fondato. CP_2
La società è stata chiamata in causa, in garanzia, da , per il caso subordinato CP_1 in cui fosse stata accolta la domanda di usucapione svolta da Parte_1
La chiamata era del tutto legittima e tutt'altro che arbitraria o manifestamente infondata, dal momento che, in effetti, se fosse risultato che aveva venduto a CP_2
un immobile in realtà menomato per la già intervenuta usucapione di terzi, la CP_1 venditrice avrebbe dovuto rispondere alla sua compratrice;
tanto è vero che, in concreto, le pagina 29 di 33 difese di sono state tutte dirette a negare, a monte, la fondatezza della domanda CP_2 di usucapione.
Poiché, allora, si è rivelata infondata la domanda di usucapione, le spese processuali sostenute da per il giudizio di primo grado devono essere sostenuti, secondo il CP_2 principio di causalità della lite, da la cui indebita domanda ha determinato il Parte_1 coinvolgimento del terzo (Cass. 31889/2019; Cass. sez. 2^ civ. 25.9.2019 n. 23948 rv 655358-
02; Cass. sez. 2^ civ. 17.9.2019 n. 23123 rv 655244-01; Cass. sez. 6^ civ. ord.
1.7.2021 n.
18710; Cass. sez. 1^ civ. ord. 18.4.2023 n. 10364 rv 667650-01).
Per il giudizio dinanzi al Tribunale, in difetto di nota, gli oneri si liquidano in base al
D.NM. 55/2014, § 12, parametri medi, valore di causa (di garanzia) indeterminabile basso.
Pertanto: € 1.620,00 fase 1, € 1.147,00 fase 2, € 1.720,00 fase 3 ed € 2.767,00 fase 4, in tutto € 7.254,00 oltre accessori di legge.
ovviamente, va esclusa da qualsiasi onere correlato alla c.t.u.- CP_2
10. Per mera completezza, si ribadisce il rigetto della richiesta di rinnovazione della c.t.u. o di un supplemento di indagine peritale.
Il collegio, richiamati i motivi già ampiamente spesi sul tema, non può che aggiungere che la consulenza del Geom. nei limiti e nei termini in cui è stata qui utilizzata ai CP_3 fini della decisione, è, per quanto già esposto, assolutamente corretta e condivisibile.
Ulteriori temi di indagine rientravano nell'onere probatorio delle parti, che non può essere supplito con una c.t.u.-
11. Resta la regolazione delle spese del grado.
11.1 Fra e si registra, all'esito del processo, reciproca CP_1 Parte_1 soccombenza.
Nondimeno, prevale senz'altro, sul piano della causalità della lite, , che, per CP_1 quanto concerne il tema delle aree private di sua proprietà, consegue una importante vittoria, anche patrimoniale.
Il profilo di soccombenza che la riguarda, che attiene alla questione delle aree sotto concessione, d'altra parte, ha non poco impegnato il contraddittorio, come è facile constatare. pagina 30 di 33 Pertanto, il collegio, soppesata nei termini che precedono la reciproca soccombenza ai fini dell'art. 92 co. 2^ c.p.c., reputa congruo compensare fra le parti metà degli oneri dei due gradi, ponendo la residua metà a carico di e porre definitivamente a carico di Parte_1 entrambe le parti, in ragione di metà ciascuna, i costi di c.t.u.-
La liquidazione degli oneri si opera – per l'intero, sul quale le parti calcoleranno le frazioni effettivamente dovute - in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022,
§§ 2 e 25 bis per il primo grado;
nonché 12 per il secondo grado, parametri medi.
Il valore della causa va determinato sommando il valore delle domande accolte a
[...]
. CP_1
Quella risarcitoria, secondo il principio del decisum, è di circa 16mila euro;
mentre quella attinente al rilascio, con rigetto della domanda d'usucapione, vale, anche ai sensi dell'art. 15 c.p.c., 13mila euro, tale essendo il valore di stima del c.t.u.-
Si ha quindi a questi fini un valore di 29mila euro, che si colloca nello scaglione sino a
52mila euro.
Pertanto:
1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3, € 2.905,00 fase 4, €
536,00 fase dell'attivazione ed € 1.071,00 fase della negoziazione, in tutto € 9.223,00, oltre accessori e spese vive documentate, pari a € 193,60 per mediazione (doc. 4 ), € CP_1
210,65 per registrazione della sentenza di primo grado (allegato alla memoria di replica d'appello).
2^ grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 3.045,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, oltre accessori e spese vive pari a € 777,00 (c.u.). deve rimborsare a per le medesime ragioni già esposte CP_17 CP_2
(supra, § 9), le spese del grado.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa commisurato su quello dell'appello incidentale delle parte vittoriosa, ossia alla misura dei compensi di primo grado che sono stati liquidati (scaglione sino a 26mile euro).
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 5.809,00, oltre accessori e spese vive pari a € 148,50 (c.u.)
pagina 31 di 33 11.3 Sussistono nei confronti della sola le condizioni processuali per il Parte_1 raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, in parziale Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale di nonché in accoglimento Controparte_1 dell'appello incidentale di avverso la sentenza n. Controparte_2
204/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 25/02/2020, in sua parziale riforma e con conferma nel resto:
1.a) condanna a rilasciare in favore di Parte_1 [...]
libera da persone e cose, l'area di proprietà di quest'ultima sita in Comune Controparte_1 di Monte EN, in catasto al foglio 59, particella 441, limitatamente alla porzione così meglio descritta a pagina 10 della c.t.u. del Geom. depositata il 6.3.2019: Controparte_3
«[…] un primo corpo da parte della scala per mq. 11 circa, delle aiuole per mq. 9,00 circa, delle piazzole per mq. 4,00 circa, il tutto per un totale di mq. 24,00 circa;
a cui aggiungere mq. 11 circa di un'area costituente un secondo corpo unito al primo (adiacente) con uno spigolo, interamente lasciata allo stato naturale […]»;
1.b) condanna a pagare a Parte_1 CP_1
a titolo di risarcimento del danno cagionato per l'indebita occupazione della predetta
[...] area, le somme di:
(-) € 16.291,28, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, nonché di
(-) € 1.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali dal
15 settembre di ciascun anno al saldo effettivo, per ciascuna ulteriore stagione estiva successiva alla pubblicazione della presente sentenza e fino al rilascio effettivo;
1.c) dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire, la domanda proposta da contro Controparte_1 Parte_1
pagina 32 di 33 er il rilascio delle aree demaniali in concessione;
Parte_1
1.d) condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1 la metà delle spese processuali di primo grado e compensa la residua metà,
[...] liquidando l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 9.627,25, di cui €
404,25 per esborsi ed € 9.223,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
1.e) condanna a rimborsare a Parte_1 [...] le spese processuali di primo grado, che liquida in complessivi € Controparte_2
7.254,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
1.f) pone definitivamente a carico delle sole e Parte_1
in ragione di metà ciascuna, i costi di c.t.u.; Controparte_1
2. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 la metà delle spese processuali del presente grado e compensa la residua metà, liquidando l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 10.768,00, di cui € 777,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_2 le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi €
[...]
5.957,50, di cui € 148,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. dà atto che ricorrono nei confronti di le condizioni Parte_1 per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 33 di 33
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1991/2020 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SIMONE COSTANZO;
PARTE APPELLANTE APPELLATA INCIDENTALE nei confronti di
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. LUCA Controparte_1 P.IVA_2
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_3
MARCO BALDESI;
PARTI APPELLATE APPELLANTI INCIDENTALI
avverso la sentenza n. 204/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 25/02/2020
CONCLUSIONI
In data 3.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
pagina 1 di 33 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in parziale riforma dell'appellata sentenza:
1) In via preliminare: ammettere la prova per testi articolata e dedotta dalla compagine nella memoria 183, co. VI, c.p.c. n 2, che in questa sede si intende integralmente Parte_1 riproposta, disponendo l'esame dei testi ivi indicati;
2) Dichiarare inammissibile la domanda introduttiva del giudizio di primo grado e, conseguentemente, l'appello incidentale di per sopravvenuta carenza di CP_1 interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
3) Dichiarare, in ogni caso, inammissibile la nuova domanda di accertamento sulla proprietà dei titoli, avanzata da , in quanto proposta per la prima volta in CP_1 appello;
4) In tesi: a parziale modifica della Sentenza impugnata, riconoscere e dichiarare che, per l'effetto della intervenuta usucapione, la con sede Parte_2 legale in Roma, alla Via Nicotera n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, è divenuta proprietaria della porzione di terreno posta nel Comune di Monte EN, al foglio 59 e alla particella così come individuata in corso di causa mediante frazionamento della particella 441; Ordinando contestualmente al Conservatore presso l'Ufficio del Territorio di Grosseto la relativa trascrizione, ed all'Ufficio erariale di Grosseto di eseguire la voltura di accatastamento, con esonero da ogni responsabilità;
5) Rigettare integralmente gli appelli incidentali formalizzati da e CP_1 CP_2
in quanto infondati sia in fatto che in diritto.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di entrambe i giudizi”.
Per la parte appellata : CP_1
“l'Ecc.ma Corte adita, respinga l'appello principale proposto da ( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante pro tempore, perché infondato in fatto ed in diritto;
in accoglimento del presente appello incidentale, riformi la Sentenza n.204/2020 del Tribunale di Grosseto e, previa rinnovazione e/o integrazione della Ctu ed acquisizione della documentazione oggetto delle osservazioni ex art.195 III cod. proc. civ. e di quella allegata alle memorie conclusive ex art.190, accolga le conclusioni formulate in di cui Parte_3 sopra in nota 1; con vittoria di spese e di compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”
[nota 1 della comparsa di costituzione] in tesi:
a) rigettare la domanda riconvenzionale di usucapione svolta da parte convenuta, perché inammissibile, infondata e comunque non provata;
b) accertare e dichiarare il fatto dell'occupazione illegittima e ingiustificata da parte della Società convenuta di porzioni di area demaniale validamente ed effettivamente concessa alla Società attrice con il titolo 21.07.10 n.17, del Comune di Monte EN;
c) ordinare conseguentemente alla Società convenuta l'immediato rilascio in favore della Società attrice di ogni porzione di area demaniale concessa a e occupata da Marina di CP_1 Parte_1
d) determinare la misura dell'indennità di occupazione annuale dovuta da a per Parte_1 CP_1 CP_ il fatto dell'occupazione di area demaniale di cui ai capi a) e b), riferendosi anche all'utile economico che pagina 2 di 33 avrebbe potuto conseguire ove avesse effettivamente disposto delle porzioni occupate da CP_1 Parte_1
[...]
e) condannare alla corresponsione di tale indennità per il tempo decorrente dall'inizio Parte_1 dell'occupazione lamentata fino al giorno dell'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione;
f) accertare e dichiarare il fatto dell'occupazione illegittima e ingiustificata da parte della Società convenuta di porzioni di proprietà privata di;
CP_1
g) ordinare conseguentemente alla Società convenuta l'immediato rilascio in favore della Società attrice di ogni porzione di proprietà di occupata da CP_1 Parte_1
h) determinare la misura dell'indennità di occupazione annuale dovuta da a per Parte_1 CP_1 il fatto dell'occupazione della proprietà privata di cui ai capi e) e f), riferendosi anche all'utile economico che
[...]
avrebbe potuto conseguire ove avesse effettivamente disposto delle porzioni occupate da CP_1 Parte_1
[...]
i) condannare alla corresponsione di tale indennità per il tempo decorrente dall'inizio Parte_1 dell'occupazio rno dell'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione;
per la sola denegata ipotesi di accoglimento della riconvenzionale di usucapione svolta dalla convenuta:
j) dichiarare il fatto dell'evizione, perciò, patito dalla comparente e accertare la relativa responsabilità della venditrice stante la violazione delle obbligazioni naturalmente assunte con la CP_2 Parte_4 comprave k) condannare quindi la venditrice alla restituzione della determinanda porzione di prezzo corrispettiva dei suoli evitti, oltreché al risarcimento del danno patito in ragione della denegata evizione, nella misura che sarà di diritto ovvero di equità; in ogni caso:
l) con vittoria di onorari, diritti, spese documentate e forfettarie, oneri di consulenza tecnica d'ufficio e di parte e del procedimento di mediazione, da porsi a carico di parte convenuta ovvero – occorrendo in ragione della soccombenza – di parte terza chiamata.
Per la parte appellata : Controparte_2
“-rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto,
-riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce sulla compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare la parte da individuarsi secondo giustizia al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio,
-con vittoria delle spese di lite del grado di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 204/2020 pubblicata il 25/02/2020, ha così deciso:
• Respinge tutte le domande proposte da parte attrice;
• Respinge la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
• Dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese di lite;
• Pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di tutte le parti in pari misura tra loro. pagina 3 di 33 1.1 (anche solo ), con atto di citazione notificato l'11.5.2012, Controparte_1 CP_1 aveva convenuto in giudizio (anche solo e, Parte_1 Parte_1
deducendo che:
(-) era concessionaria di area demaniale marittima estesa mq 2628,97 in Monte
EN; ed era proprietaria di adiacenti aree private (in catasto al fg 59, p.lla 441) comprate il 24.12.2004;
(-) aveva occupato senza alcun titolo parte delle aree (sia oggetto di Parte_1 concessione sia di proprietà) di , come da perizia di parte del Geom. CP_1 Per_1
[...]
aveva chiesto:
a) accertare e dichiarare il fatto dell'occupazione illegittima e ingiustificata da parte della Società convenuta di porzioni di area demaniale validamente ed effettivamente concessa alla Società attrice con il titolo 21.07.10 n.17, del Comune di Monte EN;
b) ordinare conseguentemente alla Società convenuta l'immediato rilascio in favore della Società attrice di ogni porzione di area demaniale concessa a e occupata CP_1 da Marina di Parte_1
c) determinare la misura dell'indennità di occupazione annuale dovuta da Pt_1 [...]
a per il fatto dell'occupazione di area demaniale di cui ai capi a) e b), Parte_1 CP_1 riferendosi anche all'utile economico che avrebbe potuto conseguire ove avesse CP_1 effettivamente disposto delle porzioni occupate da Pt_1 Parte_1
d) condannare alla corresponsione di tale indennità per il tempo Parte_1 decorrente dall'inizio dell'occupazione lamentata fino al giorno dell'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione;
e) accertare e dichiarare il fatto dell'occupazione illegittima e ingiustificata da parte della Società convenuta di porzioni di proprietà privata di;
CP_1
f) ordinare conseguentemente alla Società convenuta l'immediato rilascio in favore della Società attrice di ogni porzione di proprietà di occupata da Marina CP_1 [...]
Parte_1
g) determinare la misura dell'indennità di occupazione annuale dovuta da Parte_1
a per il fatto dell'occupazione della proprietà privata di cui ai capi e)
[...] CP_1
pagina 4 di 33 e f), riferendosi anche all'utile economico che avrebbe potuto conseguire ove CP_1 avesse effettivamente disposto delle porzioni occupate da Parte_1
h) condannare alla corresponsione di tale indennità per il tempo Parte_1 decorrente dall'inizio dell'occupazione lamentata fino al giorno dell'effettivo rilascio, oltre interessi e rivalutazione;
1.2 Si era costituita : CP_1
1.2.a per resistere, sostenendo di avere essa la concessione sulle aree demaniali de quibus; e
1.2.b per svolgere domanda riconvenzionale, intesa alla declaratoria d'avvenuta usucapione dell'area privata pretesa dalla controparte, che essa usava da quaranta anni come scala di accesso alle piazzole demaniali, nonostante che risultasse formalmente intestata all'attrice.
1.3 Su rituale istanza di , era stata chiamata in causa CP_1 Controparte_2
(anche solo , venditrice della chiamante, affinché, per il caso
[...] CP_2
d'accoglimento della domanda d'usucapione, garantisse per l'evizione la attrice. si era costituita contestando le pretese di e, comunque, CP_2 Parte_1 qualsiasi domanda contro sé rivolta.
1.4 Il Tribunale di Grosseto, sulla scorta dei documenti e di una c.t.u. redatta dal Geom.
ha così motivato le sue decisioni: Controparte_3
1.4.a Sull'area demaniale si era avuta una situazione di sovrapposizione di titoli concessorî, che non permetteva di accogliere le correlate domande.
In particolare, in base a determina dirigenziale del 4.2.2016, la concessione era in capo a
; e il 17.11.2016 era stato comunicato il preavviso di revoca della medesima CP_1 concessione demaniale presentata da per essere stata riscontrata la Parte_1 presenza nella medesima aria di manufatti privi di legittimazione.
L'Ufficio del Demanio aveva poi riconosciuto, con provvedimento del 18.1.2019, la validità e la prevalenza, con riguardo alle aree in cui v'era stata sovrapposizione di titoli, della concessione in favore di Parte_1
Infine, il TAR Toscana, con sentenza del 4.12.2019 (prodotta da entrambe le parti con gli scritti finali), aveva annullato – ma solo per motivi formali - il provvedimento dell'ufficio del pagina 5 di 33 demanio del 18.01.2019 nella parte in cui ha disposto la 'revoca parziale' della concessione marittima n° 17710 rilasciata in favore dell'attrice limitatamente alla parte sovrapposta individuata nella planimetria allegata alla concessione 895/1974.
Pertanto (pag. 3):
Da quanto sopra se ne deve far discendere l'infondatezza della domanda di occupazione abusiva proposta da parte attrice con riferimento all'area demaniale, che si comprende essere stata oggetto di sovrapposizione di titoli concessori, tale dunque da fornire ad entrambe le parti un titolo per occupare l'area, così facendo venire meno
l'elemento soggettivo richiesto per l'illecito di cui all'art. 2043 c.c. Né all'evidenza la situazione di godimento dell'area da parte dell'attrice potrà essere in questa sede oggetto di autonomo accertamento a prescindere dalle risultanze amministrative, ovvero dalla sussistenza di valido titolo amministrativo, proprio in considerazione del fatto che la stessa legittimazione dell'attrice a rivendicare un'area demaniale è stata fondata proprio sulla sussistenza di un titolo concessorio in suo favore, la cui legittimità è demandata al giudice amministrativo. Peraltro in situazione in cui la stessa area demaniale – dunque per definizione non usucapibile – risulta concessa a più parti dalla stessa amministrazione, neppure risulta configurabile l'illecito civile della parte che abbia ottenuto il provvedimento amministrativo per seconda, a meno che tale provvedimento non venga annullato dal GA, solo così potendosi configurare una occupazione senza titolo e come tale astrattamente rientrante nella previsione dell'art. 2043 c.c.
1.4.b Quanto all'area privata, né l'attrice, né la convenuta l'avevano adeguatamente descritta, quantunque fosse pacifico che l'avesse in parte occupata, svolgendo in Parte_1 relazione a essa domanda di usucapione.
Il c.t.u. l'aveva infine individuata in «[…] una porzione di terreno caratterizzato da scala in pietra, pedane, aiuole, secondo una superficie di alcune decine di metri quadrati in tutto, senza che alcuna delle parti abbia esattamente individuato i relativi confini […]» (ivi).
Il possesso ad usucapionem non era stato dimostrato.
1.4.c Il rigetto della domanda di usucapione determinava anche quello della domanda di evizione (pag. 4: «[…]
4. La domanda di evizione – Il rigetto della domanda di usucapione della convenuta comporta il rigetto anche della domanda di evizione che l'attrice ha spiegato nei confronti della sua dante causa. […]»; dispositivo: «[…] Respinge tutte le domande proposte da parte attrice;
[…]»). pagina 6 di 33
1.4.d Infine, erano da rigettare le domande attoree relative all'area privata (ivi, pagg. 4-
5):
La medesima incertezza che si ritiene caratterizzi la richiesta usucapione, denota come detto anche la porzione di terreno dell'attrice che sarebbe stata occupata dalla convenuta, nonché la durata dell'occupazione dell'area ai fini della liquidazione del richiesto indennizzo.
In atto di citazione infatti parte attrice si è limitata a denunciare l'occupazione da parte di capa piatti di alcune non meglio precisate porzioni di particella 441, senza indicare neppure se le stesse parti siano o meno contigue e come si manifestino le condotte di occupazione.
Non risulta neppure provato il tipo di utilizzo e dunque di incremento economico che in mancanza dell'occupazione vi sarebbe stato per l'attrice. La domanda di pagamento dell'indennizzo deve per quanto detto essere respinta.
1.4.e Le spese erano da compensare per reciproca soccombenza.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1
(di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello,
[...]
e (di seguito anche appellate), Controparte_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello, intesi a riproporre la domanda di usucapione:
2.1 Col primo e unico mezzo, intitolato “1) VIOLAZIONE DI LEGGE PER ERRATA E
OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1158 E SS. C.C. – VIOLAZIONE DI LEGGE PER
ERRATA E OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115, 116 E 209 C.P.C. NONCHE
DELL'ART. 2967 C.C. – ERROR IN PROCEDENDO - VIZIO PER MANCATA AMMISSIONE
DELLA PROVA PER TESTI - ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE ALLEGATE DALLA
CONVENUTA – VIZIO DI MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO.”, l'appellante si duole che:
2.1.a non siano state ammesse le proprie prove per testi, articolate nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.;
2.1.b le prove comunque acquisite siano state erroneamente apprezzate, anche perché la controparte non aveva contestato la materiale occupazione ultraventennale dell'area contesa;
occupazione manifestatasi, addirittura, con la realizzazione di opere fisse a uso esclusivo di pagina 7 di 33 (pag. 16: «[…] scale di accesso alle piazzole demaniali: alle quali si accede solo Parte_1 dalla proprietà e attraverso le quali si raggiungono le sola piazzole demaniali in Parte_1 uso a […]»). Parte_1
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Radicatosi il contraddittorio, ha chiesto il rigetto della Controparte_1 impugnazione e, a sua volta, ha proposto appello incidentale per reiterare tutte le domande respinte, sulla scorta dei seguenti motivi:
3.1 In primo luogo, si duole che il Tribunale abbia acriticamente recepito la CP_1
c.t.u. senza tener conto delle aspre critiche che erano state mosse alla relazione, sin dal contraddittorio tecnico dell'art. 195 co. 3^ c.p.c.-
Con le rituali osservazioni critiche era stato obiettato che:
3.1.a il consulente aveva proceduto ad acquisizioni documentali in difetto di una espressa delega del giudice e senza dare conto delle interlocuzioni e dei modi di acquisizione;
3.1.b la concessione di era valida ed efficace. CP_1
Il Tribunale avrebbe dunque dovuto valutare e recepire le critiche alla c.t.u. e avrebbe dovuto rinnovare il mezzo istruttorio, «[…] affinché la perizia sia:
- integrata con le acquisizioni documentali allegate alle osservazioni (cfr. All.7-17, sopra descritti in Nota 7) e con quelle suggerite (i documenti oggetto dell'istanza di accesso
All.15);
- corretta nelle sue conclusioni alla luce del portato della Sentenza TAR e delle stesse acquisizioni documentali tutte;
- completata in parte qua essa non risponde ai quesiti diretti alla quantificazione del danno, ovvero dell'indennizzo chiesto. […]» (pag. 13).
3.2 In secondo luogo, l'appellante incidentale critica il Tribunale per avere omesso, senza peraltro dichiararsi carente di giurisdizione, di accertare e risolvere, ai fini di causa, il problema della sovrapposizione delle concessioni, in quanto, a suo dire, questione che solo il giudice amministrativo potrebbe sindacare. pagina 8 di 33 In realtà, il TAR ha sostenuto che la controversia, sul punto, appartiene all e che CP_4 va risolta, ex art. 1380 c.c., in base alla priorità nella detenzione del bene (prior in tempore, potior in iure).
E poiché è fatto acclarato che è stata la prima società a occupare le aree (è CP_1 richiamato l'all. 3 costituito da nota emessa dalla Capitaneria di Porto di Livorno il 5/X/1972, prot.9772), e essa che deve prevalere nella presente causa.
Inoltre, il titolo concessorio di in ogni caso, era scaduto al 31.12.2002. Parte_1
3.3 In terzo luogo, la c.t.u. – sul punto corretta – aveva ben individuato l'oggetto del contendere, sicché del tutto prive di fondamento sono le considerazioni che il Tribunale ha fatto in merito alla asserita indeterminatezza della domanda di rilascio e di risarcimento.
Ha pertanto rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
4. nel costituirsi in giudizio, ha contestato, Controparte_2 perché infondate, le censure mosse alla sentenza impugnata, dolendosi unicamente, mediante appello incidentale, della mancata condanna delle controparti (o di quella ritenuta di giustizia) alla refusione delle spese da lei sostenute.
5. La causa, doppo alcuni rinvii chiesti dalle parti per la pendenza di trattative, è stata trattenuta in decisione in data 3.4.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello principale va respinto;
quello incidentale di parzialmente accolto;
CP_1
e quello di integralmente accolto. CP_2
6. Meritano esame prioritario la prima parte del motivo dell'appello principale
(supra, § 2.1.a), che concerne la mancata ammissione delle prove orali di e la Parte_1
pagina 9 di 33 prima parte del primo motivo dell'appello incidentale di (supra, § CP_1
3.1.a), che verte, in sostanza, sulla necessità di rinnovare (o integrare) la c.t.u., che costituisce l'unico mezzo istruttorio (ulteriore rispetto ai documenti delle parti) sul quale il Tribunale si è basato: tali critiche, infatti, condizionano la definizione del materiale istruttorio utilizzabile e, quindi, devono essere analizzate prima di poter sindacare il merito.
I mezzi, sul punto, sono entrambi infondati.
6.1 Appello principale (prima parte del motivo)
6.1.a Le prove orali reiterate dall'appellante principale (con rinvio a quelle articolate nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.) sono in primo luogo inammissibili perché abbandonate in prime cure.
Esse furono motivatamente rigettate (per la genericità dei capitoli e per la presenza di giudizi) con ordinanza riservata depositata il 30.3.2019.
La difesa di all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2019, così Parte_1 concluse: «[…] E' presente altresì l'avv. Costanzo che conclude come da comparsa di costituzione e risposta […]» (dal verbale).
I capitoli articolati nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., dunque, non furono richiamati neppure per relationem; si può affermare, anzi, che essi furono espressamente esclusi dalle conclusioni finali perché la parte, anziché richiamare tutti i propri atti precedenti, si limitò alla comparsa di costituzione, senza in alcun modo formulare specifiche conclusioni istruttorie.
Né la questione delle prove orali ebbe spazio nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica di Parte_1
Va dunque applicato il seguente principio: «La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.» (cfr Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741 rv 652770; conf.: Cass. sez. 3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352 rv 645492 – 01; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n.
16290 rv 642097; Cass. sez. 3^ civ. 14.10.2008 n. 25157 rv 605482; Cass. sez. 1^ civ.
30.3.1995 n. 3773 rv 491534).
pagina 10 di 33 Poco importa che il Tribunale, in sentenza, abbia motivato: «[…] Né tale carenza si ritiene possa essere colmata rimettendone l'accertamento a tecnici o meglio al CTU;
la verifica tecnica dei confini del terreno si pone infatti come elemento di verifica successivo all'accertamento dello specifico possesso di area espressamente caratterizzata, non potendo esso stesso assurgere ad elemento di prova del possesso, come invece emerge dalle richieste istruttorie della convenuta, di cui in questa sede si reitera la reiezione […]» (sent., pag. 4).
Questo passaggio, infatti, se rettamente inteso, non sta a rivalutare, in difetto di esplicita reiterazione della parte, le prove orali (che, del resto, non sono specificatamente menzionate dal primo giudice), ma a rimarcare, quale ragione addotta ad abundantiam, che la prospettazione stessa della parte, come desumibile anche dal compendio probatorio addotto, era sin dall'inizio intrinsecamente insufficiente a conseguire l'usucapione.
6.1.b Sotto autonomo profilo, è vero che le prove articolate, come a suo tempo ritenuto nell'ordinanza istruttoria, sono troppo generiche e spesso inframezzate a giudizi, per essere demandate a testimoni.
L'appello, sul punto, è generico, perché si limita a dedurre: «[…] è sufficiente leggere i capitoli articolati dal numero 6) al numero 13) della memoria 183 cpc n 2 di Parte_1 per convenire sul fatto che le circostanze domandante si limitano unicamente a
[...] sollecitare una risposta sull'utilizzo dell'area oggetto di usucapione, sulle modalità e il tempo di utilizzo di detta area, sulla realizzazione di opere da parte della comparente e sull'utilizzo di dette opere. Affermare che le prove così articolate siano irrilevanti ai fini di un giudizio sull'accoglimento o il rigetto di una domanda di usucapione, appare francamente una forzatura logica, prima ancora che giuridica. […]» (pag. 12); senza, però, esaminare i singoli capitoli, a ben vedere neppure riportati (adempimento che, ovviamente, non era necessario ai fini della ammissibilità del mezzo di gravame, ma la cui omissione depotenzia la critica, perché rende manifesto che la stessa parte interessata non è in grado di illustrare in dettaglio la rilevanza e l'ammissibilità dei capitoli), che, se letti, confermano invece quanto il Tribunale ha a suo tempo giudicato.
6.1.c D'altra parte, si può e deve aggiungere che le attività che si vorrebbero provare coi testi resterebbero su di un piano di sostanziale inidoneità probatoria rispetto alla dimostrazione del possesso utile per la usucapione.
Esse, nel complesso, porterebbero, nel migliore dei casi per a dimostrare che Parte_1 la società ha fatto uso dell'area (oggetto di domanda di usucapione) proprio come avrebbe pagina 11 di 33 potuto fare non solo un proprietario, ma anche solo un conduttore o altro titolare di diritto personale di godimento.
L'uso di quella porzione di area in funzione di uno stabilimento balneare, come ovvio, non indica all'esterno il proprietario, più di quanto non indichi il conduttore: si tratta, insomma, di condotte e attività che non sono esclusivamente riservate al proprietario, ma possono, con pari grado di possibilità, essere poste in essere dal conduttore (o, più in generale, da chi abbia il godimento in forza di un titolo personale, a es., il comodatario;
o di un diritto reale minore, come l'usufrutto).
Le prove, dunque, potrebbero solo dimostrare l'uso dell'area (fatto di per sé già acquisito in base ad altre emergenze, come si mostrerà esaminando la restante parte del motivo: infra,
§ 7.2), non anche che tale uso fosse posto in essere quale estrinsecazione del diritto di proprietà.
6.2 Appello incidentale (prima parte del primo motivo)
Osserva il collegio che, a tacere della significativa intermittenza con la quale la difesa di qualifica l'attività del c.t.u. (che sbaglierebbe tutto quando rende risposte sgradite CP_1 alla parte, mentre sarebbe nel giusto quando è utile ai suoi interessi, come rivela il terzo motivo di ), il c.t.u. ha acquisito i documenti reputati necessari per rispondere al CP_1 quesito in modo del tutto cristallino, restando le contestazioni mosse su di un piano di genericità ed eccessivo e vuoto formalismo.
I documenti sono poi stati messi a disposizione delle parti, che hanno potuto svolgere le loro difese in modo pieno già nell'ambito del contraddittorio tecnico dell'art. 195 co. 3^ c.p.c.-
Il consulente, dunque, ha operato entro i limiti a lui concessi (Cass. SSUU 3086/2022 e
5624/2022).
7. L'esame del merito può proseguire affrontando intanto le domande che concernono l'area privata.
Secondo il Tribunale ha errato a non accogliere la sua domanda di usucapione Parte_1
(seconda parte del motivo unico: supra, § 2.1.b); mentre, secondo , fermo il CP_1 rigetto di quella domanda, il Tribunale avrebbe dovuto condannare al rilascio, CP_1 nonché al risarcimento del danno (terzo motivo: supra, § 3.3).
pagina 12 di 33 7.1 Premessa sulla individuazione del bene
Il collegio rileva che sul punto entrambe le difese ( e colgono nel CP_1 Parte_1 segno laddove si dolgono che il primo giudice abbia reputato, a monte, indeterminato l'oggetto delle antitetiche domande.
A tacer d'altro, infatti, l'area è stata individuata in esito alla c.t.u.; il quale, in sostanza, ha rilevato che le contrapposte perizie di parte erano da recepire, fatta eccezione per una lieve discrasia che egli ha poi risolto.
Scrive il Geom. (rel., pagg.
9-10 e 13-14): CP_3
Per ciò che concerne le opere presenti e le caratteristiche del fondo per la parte di controversia relativa a beni privati, le stesse consistono in una scala in pietra, aiuole e area con calpestio allo stato naturale e in minima parte pedane lignee;
il tutto, secondo il Geom.
per una superficie occupata di circa mq. 35, mentre dalle misurazioni del Geom. Per_1 risulterebbero di circa mq. 43. Per_2
La differenza fra i due risultati ha fatto sì che lo scrivente approfondisse le misurazioni con rilievo grafico estratto da entrambe la cartografie, da cui risulterebbe un occupazione di un primo corpo da parte della scala per mq. 11 circa, delle aiuole per mq. 9,00 circa, delle piazzole per mq. 4,00 circa, il tutto per un totale di mq. 24,00 circa;
a cui aggiungere mq. 11 circa di un'area costituente un secondo corpo unito al primo (adiacente) con uno spigolo, interamente lasciata allo stato naturale.
[…]
g) accertare con esattezza i termini in fatto della porzione di proprietà privata dell'attrice occupata dalla società convenuta: anche per tale definizione lo scrivente si riconduce agli elaborati dei Geom. e Per_1
ampiamente trattati nelle parti che precedono. Per_2
L'area, quindi, non è mai stata indeterminata, perché ciascuna parte, per mezzo dei rispettivi periti di parte, l'aveva indicata sin dall'inizio della causa in modo sostanzialmente convergente, come il c.t.u. ha dato atto.
Vero è che le due prospettazioni non coincidevano in modo preciso: ma tale conflitto non metteva in luce alcuna indeterminatezza delle domande (di usucapione e di rilascio), posto che ciascuna parte aveva una sua rappresentazione precisa;
e costituiva solo un aspetto pagina 13 di 33 ulteriore della controversia da dirimere, che, in base al confronto effettuato dal c.t.u. e sopra riportato, è stato anche risolto.
Co
AP (seconda parte del primo motivo dell'appello principale).
Il rigetto pronunciato dal Tribunale deve essere pienamente confermato.
Il collegio, richiamato quanto si è già argomentato in merito alle prove orali di Parte_1
(supra, § 6.1), osserva che, se anche si recepisca la prospettazione della parte, la prova del possesso utile per l'usucapione non è stata raggiunta.
7.2.a Si può senz'altro concedere che l'area de qua è stata usata da nei termini Parte_1 indicati dal suo tecnico di parte Geom. (doc. 3 in particolare, allegato 2, Per_2 Parte_1 planimetria, e all. 3, fotografie), ossia: «[…] La zona in uso esclusivo ha una superficie di mq
43,00 ed è adibita in parte a scala di collegamento tra le piazzole dello stabilimento balneare ed in parte è occupata dalle piazzole stesse. Essa è stata realizzata in muratura tradizionale, completamente recintata ed è posta sulla particella n. 441 del Foglio di mappa
n. 59 del Comune di Monte EN. […]» (perizia di parte pag. 2). Per_2
Del resto, la contrapposta domanda di rilascio avanzata da dà la controva di CP_1 tale occupazione, in difetto della quale essa non sarebbe stata necessaria;
e la “corografia” redatta dal tecnico di parte Geom. (doc. 3 , richiamata nell'atto di Persona_1 CP_1 citazione introduttivo del giudizio, § 1, per la descrizione e la individuazione dei luoghi) riscontra la situazione, salvo lieve differenza sulla estensione.
7.2.b Tuttavia, la presenza di una scala o di altri manufatti che sono funzionali allo stabilimento balneare di così come l'uso in sé dell'area ai medesimi fini, ha il limite, Parte_1 già posto in luce (supra, § 6.1.c), di non configurare un possesso ad usucapionem, per la intrinseca equivocità di tale uso.
Chi gestisce uno stabilimento balneare, infatti, può disporre dell'area sulla quale esso insiste, anche istallandovi elementi di servizio stabili (come una scala di collegamento), in forza di titoli anche diversi dalla proprietà: affitto d'azienda, locazione commerciale, concessione di bene demaniale, comodato, usufrutto.
Il potere di fatto che si estrinseca nella gestione dell'area in funzione del proprio stabilimento balneare, pertanto, non corrisponde al diritto di proprietà, più di quanto non corrisponda al diritto di godimento che spetta a un conduttore, a un affittuario di azienda, ecc.-
pagina 14 di 33 Chi all'esterno percepisca tali attività, non avrà restituita necessariamente l'immagine del proprietario, potendo al pari pensare a un conduttore o, insomma, a un gestore dello stabilimento a qualsiasi titolo diverso da quello dominicale;
o, persino, a un uso meramente tollerato dal vero proprietario.
I manufatti in questione (scala verso il mare, aiole, ecc.), almeno per quanto può apprezzarsi dalle fotografie depositate e dagli altri elementi, non fanno sì che l'area contesa sia inglobata nello stabilimento dell'una società in modo pieno, ossia con una materiale e assoluta esclusione dell'altra, la cui attività è limitrofa.
Occorreva, quindi, un quid pluris – che non c'è e non vi sarebbe neppure ammettendo i capitoli di prova orale - per dimostrare che l'uso fosse posto in essere dall'occupante uti dominus.
7.2.c Si può aggiungere che la stessa è ben consapevole che l'area ricadente Parte_1 sulla particella 441 appartiene a;
e, del resto, è documentato che ha CP_1 CP_1 comprato anche quell'area da con contratto reso per atto pubblico rogato il CP_2
24.12.2004 dal Notaio (doc. 2 ); nel quale si dà atto che il Persona_3 CP_1 bene (che qui interessa, p.lla 441) era pervenuto alla venditrice a seguito di compravendita del
2.10.1992 (rogito Notaio ), contratto quest'ultimo prodotto da Persona_4 CP_6 suo doc. 14 in allegato alla 3^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c.).
[...]
L'appellante principale, dal canto suo, non chiarisce più di tanto l'origine della sua occupazione. Si legge: «[…] La stessa installazione delle scale di accesso, prova evidente dell'utilizzo esclusivo dell'area, viene descritta e provata dalla comparente come un'opera realizzata dalla prima concessionaria nel 1974, all'epoca della costruzione dello stabilimento balneare e poi pervenuta nello stato di fatto attuale all'odierna compagine. Porzione e relative scale sempre curate dalla comparente mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria, rendendone altresì esclusivo l'utilizzo in ragione della evidente recinzione.
[…]» (appello, pag. 17).
In realtà, premesso che le fotografie delle scale e della recinzione (che altro non è se non un corrimano delle scale degradanti verso il mare: foto in perizia citata) non Per_2 attestano in alcun modo l'esclusione di terzi dall'accesso all'area, si constata che Parte_1 deduce, in modo massimamente generico (poi pervenuta), di avere acquisito l'area in via derivativa dalla prima concessionaria nel 1974.
pagina 15 di 33 In difetto della specifica richiesta di voler unire al proprio il possesso del dante causa
(art. 1146 c.c.), ma anche se tale richiesta si consideri implicita nella prospettazione d'un possesso decorrente dal 1974, spettava comunque a dimostrare un possesso Parte_1 risalente a venti anni prima del 2012, data in cui ha esercitato l'azione di rilascio. CP_7
L'attuale conformazione dei luoghi, fra l'altro, non ha data certa in causa e nulla depone nel senso che la si possa automaticamente far risalire al 1974 o ad altra data utile ai fini del ventennio;
neppure la perizia di parte contiene una qualche indicazione in tal senso. Per_2
Anzi, nel costituirsi in primo grado, ha specificatamente dedotto e CP_2 contestato: «[…] Ed allorquando nel 1989, poi ebbe a vendere CP_8 CP_9 all'allora neocostituita Marina di una consistente parte della sua proprietà, non Parte_1 esisteva alcuna recinzione a delimitare la porzione della particella 441 pretesa e reclamata in usucapione da tale ultima società. Ergo, nel 2004, anno in cui la scrivente vendette a
[...]
non poteva essere maturato il ventennio necessario a determinare la prospettata CP_1 prescrizione acquisitiva […]» (pag. 2): contestazione che alcuna valida prova dell'attrice in usucapione ha smentito.
Inoltre, è evidente che occorreva anche la prova di un atto di interversione da parte di
(o del suo dante causa) posta in essere contro la proprietaria: interversione che, per Parte_1
l'equivocità dei suoi atti di potere diretto sulla cosa, non può essere desunta né dalle opere de quibus, né dall'utilizzo a servizio dell'accesso al suo stabilimento.
7.2.d Il richiamo del principio di non contestazione è, ad avviso del collegio, fuori bersaglio.
Esso si applica solo a fatti storici, non a questioni giuridiche (Cass. sez. 6^ civ. ord.
21.12.2017 n. 30744 rv 647006-01; Cass. sez. 3^ civ.
5.3.2020 n. 6172 rv 657154-01; Cass. sez.
3^ civ. ord. 17.11.2021 n. 35037), quale è l'accertamento di tutti i requisiti della usucapione.
L'unica cosa che complessivamente ha ammesso è che occupa una CP_1 Parte_1 sua area;
e che su tale area insistono quei manufatti che sono anche documentati. Ma in merito alla valutazione del loro significato ai fini che qui interessano e, in particolare, alla loro idoneità a configurare un possesso ad usucapionem, nulla avrebbe potuto “non CP_1 contestare” ex art. 115 c.p.c., trattandosi di questione giuridica;
né, comunque, ha in concreto prestato acquiescenza, avendo da sempre negato che l'occupazione materiale avesse i caratteri del possesso utile ex art. 1158 c.c. (vds, a es., 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. Cala Piccola,
§ e). pagina 16 di 33
7.2.e Per connessione logica si constata qui che la domanda di garanzia per evizione, rigettata (e non reputata assorbita: supra, § 1.4.c) dal Tribunale e meramente riproposta da
(per la sola denegata ipotesi di accoglimento della riconvenzionale di usucapione svolta dalla CP_1 convenuta: j) dichiarare il fatto dell'evizione, perciò, patito dalla comparente e accertare la relativa responsabilità della venditrice stante la violazione delle obbligazioni naturalmente assunte con Controparte_10 la compravendita 24.12.04; k) condannare quindi la venditrice alla restituzione della determinanda porzione di prezzo corrispettiva dei suoli evitti, oltreché al risarcimento del danno patito in ragione della denegata evizione, nella misura che sarà di diritto ovvero di equità;), è assorbita dalla conferma del rigetto della domanda d'usucapione, perché, per l'appunto, riproposta solo nella denegata ipotesi di accoglimento della riconvenzionale di usucapione.
L'assorbimento prevale su qualsiasi altra valutazione, ivi compresa quella altrimenti preliminare sulla ammissibilità della domanda in difetto di appello incidentale (si ribadisce, infatti, che il Tribunale ha espressamente rigettato la domanda di garanzia e non l'ha reputata assorbita, e che l'impugnazione incidentale è priva di qualsiasi critica a tale decisione, ma si limita alla riproposizione).
7.3 Rilascio e risarcimento dei danni (terzo motivo dell'appello incidentale di
[...]
). CP_1
Il mezzo va, per quanto di ragione, accolto, nei termini che seguono.
7.3.a È appena il caso di premettere che sin dalle note scritte ex art. 127 ter Parte_1
c.p.c. depositate il 28.1.2022 in vista dell'udienza di prima comparizione, ha sollevato, con riguardo indistintamente a tutto l'appello incidentale di , due eccezioni: una CP_1 afferente alla sopravvenuta carenza di interesse ad agire, l'altra concernente alla novità della domanda relativa alla priorità dei titoli (punti 2 e 3 delle conclusioni trascritte in epigrafe).
Tali eccezioni, tuttavia, riguardano non già l'appello incidentale nel suo complesso, ma solo la parte che sorregge la riproposizione delle domande inerenti l'area demaniale.
Esse, dunque, saranno trattate nella sede opportuna (infra, § 8), essendo qui irrilevanti.
7.3.b Si è già dato atto che sull'area privata contesa ha un titolo (rogito CP_1
Baldassarri 2004), dal quale si ricava ulteriormente che la venditrice l'aveva CP_2 acquistata per atto del 1992 (doc. 14 , dati questi, peraltro, incontestati. CP_2
Si constata allora che con il contratto di compravendita stipulato per atto pubblico rogato il 2.10.1992 dal Notaio (doc. 14 , alienò a Persona_5 CP_2 CP_9
fra l'altro, anche la particella 441; si diede atto in quel contratto che i beni CP_2 pagina 17 di 33 erano prevenuti alla venditrice «[…] quando ancora era denominata CP_9 CP_11
con sede in Roma, in forza di due acquisti effettuati ai rogiti di Roma
[...] Persona_6 del 24 novembre 1983 e del 13 giugno 1985 […] La ha modificato la Controparte_11 propria denominazione sociale in e ha trasferito la propria sede in CP_12
Scandicci in forza di delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di cui al verbale ai rogiti del Notaio di Rome del 16 ottobre 1989 […]» (pag. 4). Persona_7
Risulta, poi, che l'odierna appellante principale ha Parte_5 acquistato «[…] l'azienda consistente nello stabilimento balneare in Comune di Monte
EN … il tutto insistente su terreno di pertinenza di proprietà della società venditrice della superficie di circa mq 4765 … Distinto in Catasto Terreni … al foglio 59, con le particelle 1704 (ex 441/b) … e 1713 … 1705… I manufatti risultano censiti al N.C.E.U. … foglio
59 particella 440. Il terreno di pertinenza su cui insiste lo stabilimento come sopra descritto viene ceduto (con l'azienda di cui fa parte a corpo e non a misura […]»dalla medesima con contratto stipulato per atto pubblico rogato il 4.5.1989 dal Notaio Parte_1 [...]
(doc. 5 . Per_7 Parte_1
In origine, dunque, l'intero compendio (di aree private) era di (dal CP_8
16.10.1989 , la quale: CP_9
(-) col rogito del 1992, vendette la particella 441 a che, a sua Per_5 CP_2 volta,
(=) lo vendette a con il rogito del 2004; CP_1 Persona_3
(-) col rogito del 1989, vendette a l'azienda costituita dallo Per_7 Parte_1 stabilimento e dai terreni limitrofi.
Marina di iniziò a occupare le aree contese (p.lla 441) non prima del 1989, Parte_1 ossia quando comprò il suo compendio, essendo, prima di allora, senz'altro estranea alla zona;
è da escludere che la sua dante causa ( le abbia trasmesso il possesso della Parte_1 CP_9
p.lla 441, perché, per quanto si ricava dagli atti esaminati, lo aveva già espressamente trasmesso, assieme alla proprietà, a che l'ha poi trasmesso a . CP_2 CP_1
In una simile peculiare situazione, accertato che l'occupazione della odierna appellante principale sulla particella 441 (e quella eventualmente attribuibile ai suoi danti causa) non ha mai avuto i caratteri del possesso ad usucapionem, si può senz'altro concludere, sulla scorta dei contratti che si sono esaminati e del loro contenuto (che nessuno ha contestato in causa),
pagina 18 di 33 che la proprietà sulla particella 441 va riconosciuta, nel conflitto fra e CP_1 Parte_1
alla prima di tali società.
[...]
Ne segue che deve rilasciare l'area a . Parte_1 CP_1
L'oggetto del rilascio deve essere individuato nell'area che il Geom. nel già CP_3 richiamato passo della sua relazione, ha accertato, risolvendo le minime discrasie esistenti fra la prospettazione dell'una e dell'altra parte.
7.3.c Va accolta, per quanto di ragione, anche la domanda risarcitoria.
Sin dall'atto di citazione di primo grado (al § 4), ha espressamente allegato CP_1 che le aree a lei sottratte hanno una spiccata attitudine economica, perché si tratta di suoli prossimi al mare e collegati a stabilimenti balneari, natura questa che, del resto, emerge ampiamente in causa, trattandosi addirittura di un dato che può darsi per pacifico, considerato che la stessa ha adibito quelle zone a corredo del suo stabilimento. Parte_1
Applicati i principî in materia fissati dalla S.C. (Cass. SSUU 33645/2022), sussiste senz'altro un danno patito da , poiché la presunzione che può trarsi dalla CP_1 vocazione turistico recettiva delle aree in questione, non contraddetta da individua Parte_1 un nocumento (ulteriore rispetto alla perdita del mero non uso, che costituisce ipotesi non risarcibile) ristorabile anche ricorrendo al criterio equitativo (in particolare, massima n.
666193-02: «In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.»).
Per orientare il potere equitativo, d'altra parte, scarsa è stata l'attività assertiva e probatoria di : sia nella indicazione del quantum, lasciato illiquido sino alle CP_1 conclusioni definitive di secondo grado (determinare la misura dell'indennità di occupazione annuale dovuta da a per il fatto dell'occupazione della proprietà privata di cui ai capi e) e Parte_1 CP_1
f), riferendosi anche all'utile economico che avrebbe potuto conseguire ove avesse effettivamente CP_1 disposto delle porzioni occupate da , sia nella indicazione di utili elementi Parte_1 probatorî (è stato depositato, al doc. 5 allegato alla 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c., il prezziario per affitto di ombrelloni e sdraio dello stabilimento balneare nel 2011).
Il c.t.u., a sua volta, ha declinato la competenza tecnica a stimare il possibile lucro cessante (rel., punto h di pag. 13: «[…] trattandosi di attività commerciale, che oltretutto investe un'area di ben più vaste proporzioni e su cui insistono vari tipi di manufatti e pagina 19 di 33 attrezzature, lo scrivente non è nelle condizioni di poter dare una risposta a tale parte del quesito, di competenza di altra figura professionale (dottore o ragioniere commercialista).
[…]»); lacuna che non potrebbe certo essere colmata con una ulteriore attività dell'ufficio, che sarebbe indebita, perché andrebbe a sanare una inerzia assertiva e probatoria che è integralmente della parte attrice.
Il c.t.u. ha però fornito comunque elementi utili qui utilizzabili, sia descrivendo e misurando l'area, sia stimandone nel modo che segue il controvalore economico del suolo
(rel., da pag. 13):
- considerando che la maggior parte dell'area è occupata dalla scala e dalle aiuole (mq.
20,00 circa per il primo corpo + mq. 11,00 circa per il secondo corpo), con solo una piccola porzione destinata all'alloggio di ombrelloni (mq. 4,00 circa), estensione quest'ultima che può essere considerata incidente nella misura del 40% di un intero stallo (considerato equo nelle dimensioni di mq. 9,00 circa);
- che un intero stallo può fornire un reddito annuo di €. 2.000,00, da cui defalcare il
50% per spese, sfittanze, assicurazione, ecc., quindi con un redito complessivo annuale di €.
1.000,00;
- che il saggio di interesse da utilizzare in simili casi è pari al 4%;
- si ottiene un valore pari a €. 10.000,00 (diconsi euro diecimila/00), dato da [(€.
1.000,00 x 40%) : 0,04].
A tale cifra si deve aggiungere quella derivata dall'incidenza delle aiuole, dell'area grezza e della scala, considerati elementi accessori, che si può quantificare nel 30% della somma sopra considerata: €. 10.000,00 x 30% = €. 3.000,00 (diconsi euro tremila/00), corrispondenti a circa 100,00 €/mq.).
Ne consegue che il valore finale della porzione di terreno occupato dalla
[...] sulla proprietà privata della , viene individuato Parte_2 Parte_6 equo nella cifra di €. 13.000,00 (diconsi euro tredicimila/00), derivato dalla somma di €.
10.000,00 + €. 3.000,00.
La affermazione del c.t.u. secondo la quale un intero stallo [i.e.: l'area utile per ospitare un posto ombrellone] può fornire un reddito annuo di €. 2.000,00, da cui defalcare il 50% per spese, sfittanze, assicurazione, ecc., quindi con un redito complessivo annuale di €.
1.000,00 va corretta, dal momento che, dal prezziario depositato da (doc. 5, CP_1
pagina 20 di 33 citato), risulta che per un ombrellone e due sdraio il ricavo giornaliero era di € 45,00, che, su un periodo medio utile di 92 giorni (dal 15.6 al 15.9), ascende a € 4.140,00, che, opportunamente dimezzato per tener conto dei costi complessivi e del rischio di mancato affitto per i più svariati possibili motivi (condizioni climatiche, stato del mercato, ecc.), porta a una somma di € 2.070,00 per ciascuna stagione balneare.
D'altra parte, l'area in concreto destinabile a ospitare clientela (mq 4) era minore di uno stallo (stimato in mq 9), e pari al 40% di esso, così che la predetta somma deve essere ridotta in proporzione a quella di € 828,00.
Tale somma, per tener conto del vantaggio complessivo, in termini di abbellimento e di maggiore funzionalità dei servizi derivanti dalle altre aree che compongono la porzione occupata, nonché per tenere conto che il nocumento si è dislocato su una linea temporale di vari anni, si arrotonda a € 1.000,00.
In definitiva, esercitando il potere di cui all'art. 1226 c.c. sulla scorta degli elementi disponibili, il danno risarcibile deve considerarsi pari a mille euro per ciascun anno, inteso quale stagione balneare. La somma capitale resta fissa nel corso del tempo, perché essa, per l'appunto, è il frutto di una valutazione equitativa, nell'operare la quale, come poco sopra indicato, si è tenuto opportunamente conto anche del fattore tempo;
non si tratta invece della stima del lucro cessante in senso stretto, rispetto al quale ha certo omesso di CP_1 fornire elementi sufficienti, sol che si pensi che non ha fornito altro prezziario se non quello del 2011; né ha quanto meno allegato, per determinare il guadagno, l'ammontare dei costi da detrarre dai ricavi.
Va a questo punto ulteriormente rimarcato che la difesa non ha mai preso CP_1 una precisa posizione sulla esatta quantificazione del danno, neppure sotto il profilo della decorrenza dell'occupazione, così che non si può che ritenere, prudenzialmente, che essa sia stata chiesta a far data dalla citazione del 2012.
Il danno passato, ossia quello determinatosi dal 2012 all'odierna data di liquidazione
(che copre sino all'estate 2024), è dunque dato da un capitale di € (1.000,00 x 13=)
13.000,00.
Trattandosi di un debito di valore, spettano su ciascuna somma di € 1.000,00, sia la rivalutazione monetaria dall'anno di riferimento a oggi, sia gli interessi compensativi (da computarsi al saggio legale annuo) per lo stesso periodo, da calcolarsi come segue:
pagina 21 di 33 anno rivalutazione interessi capitale maggiorato
2012 210,00 167,65 1.377,65
2013 201,00 141,34 1.342,34
2014 202,00 127,07 1.329,07
2015 203,00 120,72 1.323,72
2016 202,00 117,72 1.319,72
2017 189,00 115,15 1.304,15
2018 174,00 111,27 1.285,27
2019 173,00 104,65 1.277,65
2020 180,00 102,59 1.282,59
2021 150,00 99,80 1.249,80
2022 59,00 82,99 1.141,99
2023 8,00 39,99 1.047,99
2024 2,00 7,34 1.009,34
Per un totale di € 16.291,28.
La liquidazione giudiziale trasforma l'originario debito di valore in un debito di valuta, così che sulla predetta somma decorrono, dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, interessi di pieno diritto al saggio legale annuo.
Inoltre, a ristoro del danno futuro, spetta a , per ciascuna stagione estiva a CP_1 partire da quella del 2025 e sino al rilascio effettivo dell'area, la somma di € 1.000,00, che dovrà maggiorarsi - dal 15 settembre di ciascun anno (data in cui deve considerarsi cristallizzato il danno della singola annata) sino al saldo - di rivalutazione monetaria e interessi legali.
8. Resta l'esame delle domande di che concernono le aree soggette a CP_1 concessione, che sono trattate nella seconda parte del primo motivo e nel secondo motivo dell'appello incidentale di , che, per intima connessione, meritano CP_1 analisi congiunta.
pagina 22 di 33 8.1 Il collegio, riprendendo un tema lasciato in sospeso (supra, § 7.3.a), deve farsi prioritario carico delle eccezioni sollevate da in merito alla sopravvenuta carenza di Parte_1 interesse ad agire di e alla asserita inammissibilità della sua domanda intesa a CP_1 valutare la priorità dei titoli.
La prima eccezione è fondata, limitatamente alla domanda di rilascio;
mentre la seconda
è infondata.
8.1.a Carenza di interesse
Così ha dedotto AT nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 28.1.2022
(§ 1):
La concessione demaniale n. 17/2010, sulla quale si fondava la domanda attorea, non è più valida ed efficacie. Detto titolo, come facilmente verificabile, aveva una durata fissata al dicembre 2015 e, alla sua scadenza, non è stato rinnovato e/o prorogato. Peraltro, come espressamente statuito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 17 e
18 del 9.11.2021, le eventuali proroghe sarebbero state comunque illegittime perché in contrasto con il diritto eurounitario (all 1 - si produce per economia la Sentenza n. 17/2021 del CdS).
La società in sostanza, non è più titolare di alcuna concessione Controparte_1 demaniale marittima che ne legittimi l'occupazione dell'area oggetto del presente giudizio.
Ne consegue, inevitabilmente, che è spoglia di qualsivoglia legittimazione ad CP_1 agire in giudizio in quanto priva di interesse ex art. 100 c.p.c.
Ha replicato , con note depositate il 1.2.2022 (pagg. 1-2): CP_1
permane indiscusso in capo a l'interesse ex art. 100 Cod. Proc. Civ. ad CP_13 agire e ad appellare: si ricorda che la nota Cons. Stato Ad. Plen. n.17/2021 ha anche statuito che “…in tema di proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga ùa riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico- ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno
pagina 23 di 33 di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E…”;
Nel dibattito processuale successivo il tema non è stato ulteriormente trattato.
8.1.a.i La domanda di rilascio è inammissibile per sopravvenuta carenza di legittimazione e di interesse ad agire, le quali, in quanto condizioni dell'azione, devono necessariamente sussistere al momento della decisione.
Non risulta infatti contestato che la concessione n. 17/2010 di , scaduta a CP_1 dicembre 2015, non è stata rinnovata;
, infatti, si è limitata replicare che la CP_1 concessione scaduta, in ogni caso, avrebbe continuato a essere efficace sino al 31.12.2023.
Ne segue che, per quanto allegato e documentato dalle parti, già alla data in cui la causa
è stata assunta in decisione (3.4.2024), non era più titolare di concessione, il che CP_1 implica che essa, non avendo più alcun titolo di godimento dell'immobile, ha perduto la legittimazione a chiedere il rilascio e anche l'interesse a una pronuncia in tal senso dal giudice.
8.1.a.ii Non altrettanto può dirsi in relazione all'azione di danni.
Il nocumento lamentato, infatti, si sarebbe prodotto per tutto il tempo in cui, vigendo un titolo concessorio, il diritto di godimento di sia stato, in ipotesi, indebitamente CP_1 impedito dall'occupazione di l'unica conseguenza del sopravvenuto venir meno Parte_1 della concessione, quindi, sarebbe quello di restringere il danno, non più configurabile, neppure in astratto, dopo quella perdita.
Resterebbe quindi del tutto fermo il diritto di al risarcimento per il periodo CP_1 anteriore, così che essa mantiene, in quanto in quei limiti temporali danneggiata, legittimazione e interesse per l'azione.
8.1.b Inammissibilità della domanda ex art. 1380 c.c.
Costituisce dato pacifico e accertato anche dal c.t.u. che entrambe le contendenti hanno, in parte, ottenuto concessioni sulle medesime aree demaniali;
che, insomma, si è verificata una situazione, per quanto davvero anomala, di sovrapposizione di titoli concessorî su identici beni.
, traendo spunto da un obiter dictum della già citata sentenza del TAR (ove, CP_1
a pag. 8, si legge: «[…] La presente controversia, costruita nel ricorso introduttivo come
pagina 24 di 33 giudizio sull'atto di annullamento d'ufficio, deve essere risolta con l'accoglimento del ricorso stesso, stante il mancato rispetto del termine di adozione dell'atto di autotutela. Ma
l'accoglimento del ricorso in trattazione comporta che si avrà la compresenza di due titoli concessori in patte incompatibili ed entrambi validi;
non rientra nell'oggetto di questo giudizio stabilire la prevalenza dell''uno o dell'altro titolo concessorio;
quella che residua
(consumato il potere amministrativo in materia) risulta invero controversia tra privati, sulla prevalenza dell'una o dell'altra concessione (in base alla priorità di rilascio o alla priorità di acquisizione del possesso ex 1380 cod. civ), che appare fuoriuscire dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrate nell'ambito di quella del giudice ordinario, come rapporto paritetico. […]»), ha sostenuto il proprio appello sostenendo di avere diritto a essere preferita a perché, ai fini dell'art. 1380 c.c., essa aveva Parte_1 conseguito il possesso del bene prima di . Parte_1
Quest'ultima ha eccepito la novità di tale domanda.
Si dissente.
In primo grado, ha chiesto il rilascio delle aree demaniali facendo valere la CP_1 sua concessione;
e, dinanzi alla difesa di d'essere anch'essa titolare di concessione, Parte_1 ha comunque insistito per far prevalere il suo titolo.
Pertanto, l'invocazione della regola dell'art. 1380 c.c. – peraltro, si nota incidentalmente, suggerita da una sentenza del TAR che è stata anche a voler depositare in questo Parte_1 processo, allegandola alla propria comparsa conclusionale di primo grado, così che la denuncia di una violazione del contraddittorio inibente il tema pare francamente fuori luogo – costituisce non già una domanda nuova, ma solo una più esatta qualificazione o, ancor meglio, un diverso argomento di diritto addotto a sostegno di una domanda che è sempre restata la medesima.
8.2 Nel merito, può essere utile prendere le mosse dalla sentenza del TAR, che, nell'individuare l'oggetto di quel giudizio, offre un punto di partenza valido anche per la presente disamina:
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la impugna Parte_7 il provvedimento del di Monte EN del 18 gennaio 2019 che ha disposto la CP_14 revoca parziale della concessione demaniale di cui la società è intestataria, cioè “revoca parziale di una parte della concessione demaniale marittima n. 17/2010, limitatamente alla parte sovrapposta all'area individuata nella planimetria allegata alla concessione 895/1974”, pagina 25 di 33 rilasciata al Sig. dante causa di Parte_8 Controparte_15
e che ha altresì previsto che sia presentata una nuova istanza per le restanti zone
[...] demaniali, con inesatta rappresentazione dell'esatto stato dei luoghi.
2 - Secondo la tesi comunale l'area oggetto di revoca parziale, che è una porzione dell'area sulla quale è allestito lo stabilimento balneare della ricorrente e che è tuttora in suo possesso, risultava già data in concessione al Sig. dante causa della Parte_8 [...]
l'11.11.1974 (con la concessione demaniale marittima Controparte_15
n. 895/1974), mentre veniva poi data in concessione anche alla Società Fin House, dante causa di , ovvero l'8.11.1983, con la concessione demaniale marittima n. CP_1
986/1983. La circostanza secondo cui una medesima porzione di demanio risulterebbe data in concessione a due diversi soggetti giustificherebbe la revoca, in parte qua, del titolo successivamente rilasciato.
3 - La ricorrente, nel contrastare in sede di partecipazione procedimentale tale tesi, aveva rilevato che la concessione n. 60 del 2002, rilasciata a era scaduta, come Parte_1 rilevato dalla stessa Amministrazione in altri atti. Ma il aveva Controparte_16 poi adottato il provvedimento qui gravato, ribadendo che area in questione era stata prioritariamente affidata alla con la concessione n. 895/74, divenuta poi la n. Parte_1
60/2002.
Nel resto, il TAR, riqualificato l'atto impugnato, anziché come revoca, come annullamento d'ufficio, l'ha annullato per motivi formali (mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 octies L. 241/1990), non senza aggiungere, con il già trascritto obiter, che l'ulteriore conflitto fra privati sulla prevalenza dell'una o dell'altra concessione non rientrava nel suo sindacato, ma avrebbe potuto essere risolta dal giudice ordinario in base all'art. 1380 c.c.-
8.3 , nel sostenere l'applicazione del principio prior in tempore, potior in CP_1 iure, così fonda, in concreto, le sue pretese (appello incidentale, pag. 16):
Se, dunque, si deve seguire il criterio civilistico poc'anzi enunciato, risulterà chiaro che, in fatto, ha già fornito prova della sua prioritaria presenza nelle aree di CP_13
Causa.
A tal riguardo, è dirimente l'All.3 alla Citazione introduttiva: si tratta della nota emessa dalla Capitaneria di Porto di Livorno il 5/X/1972, prot. 9772, dalla quale risulta inequivocabilmente che, all'epoca, “… l' unico…” stabilimento balneare del “…promontorio dell'EN compreso nel tratto da Porto Santo Stefano a Porto Ercole…” era quello pagina 26 di 33 gestito dalla Soc. a r.l. ” (indicata in oggetto), cui sono poi Parte_9 subentrate, senza soluzione di continuità, le Soc. Finhouse, Camerol e infine la Parte_10
che, già nel 1968, aveva fatto richiesta di concessione demaniale marittima
[...] per complesso balneare ottenendo tutti i pareri favorevoli delle Autorità all'epoca competenti per il rilascio.
Passo pressoché identico è riportato anche nella comparsa conclusionale (pagg. 14-15), senza ulteriori indicazioni o integrazioni degne di nota.
Nelle già citate note scritte depositate il 28.1.2022, ha replicato: Parte_1
La realtà storica, e le emergenze probatorie non lasciano dubbi, è un'altra. Marina di
infatti, non solo è titolare di concessione demaniale marittima, al pari di Parte_1 [...]
, ma è la compagine che per prima ne ha ottenuto il rilascio. Proprio la priorità CP_1 temporale del rilascio della concessione a rispetto a aveva portato Parte_1 CP_1
l'Amministrazione comunale a revocare parzialmente la concessione di . CP_1
8.4 A questo punto, il giudice civile, recependo quanto deduce in appello , CP_1 può ben fare proprio, condividendolo, il riferimento all'art. 1380 c.c., il quale, a ben vedere, può ben essere interpretato estensivamente anche al caso in cui il diritto di godimento sia stato dato a soggetti diversi, anziché con successivi contratti, con successivi atti concessorî.
Tuttavia, l'All.3 alla Citazione introduttiva non è la nota emessa dalla Capitaneria di
Porto di Livorno il 5/X/1972, prot. 9772, ma, come risulta dall'indice atti a firma dell'Avv.
Gulina, iniziale difensore di , attrice in primo grado, la già citata corografia del CP_1
Geom. Per_1
risulta avere prodotto, al suo doc. n. 1, la concessione n. 17/2010; nonché, in CP_1 allegato (n. 10) alle osservazioni ex art. 195 co. 3^ c.p.c. redatte dal procuratore e difensore della parte Avv. Luca Montemaggi e inviate al c.t.u., una precedente concessione del 1979 (n.
679) della Capitaneria di Porto di Livorno alla società Camerol srl e una successiva del 1983
(n. 986) rilasciata a Fin-House.
A tacere che quest'ultima produzione dovrebbe considerarsi inammissibile, perché, pur costituendo prova documentale diretta a supportare in via immediata e diretta la domanda, è stata prodotta dalla parte in sede di c.t.u., ossia dopo lo scadere delle preclusioni istruttorie
(né si tratta di documento autonomamente acquisito dal c.t.u., coi suoi più ampi poteri), nessuno dei documenti indicati richiama la nota emessa dalla Capitaneria di Porto di
pagina 27 di 33 Livorno il 5/X/1972, prot. 9772; né, comunque, contiene riferimenti o attestazioni che possano dimostrare un titolo e un godimento di (o suoi danti causa) anteriori al CP_1
1974, epoca del rilascio della concessione a dante causa di (doc. 2 Parte_8 Parte_1
. Parte_1
La nota del 1972 non si rinviene nel materiale probatorio disponibile, né la difesa di
[...]
ha fornito indicazioni specifiche sul momento processuale in cui essa è stata acquisita CP_1 al processo o l'atto al quale era allegata, fatta eccezione, appunto, per l'allegazione che si tratterebbe dell'All.3 alla Citazione introduttiva, ciò che però risulta senz'altro inesatto, dal momento che all'atto di citazione introduttivo risultano allegati: 1) la concessione del 2010; 2)
l'atto di compravendita del 2004; 3) la corografia del Geom. 4) atti del procedimento Per_1 di mediazione (per completezza si dà atto che nessun allegato aveva la 1^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. dell'attrice; mentre alla 2^ memoria era accluso un prezziario delle prestazioni offerte da ). CP_1
Si può, anzi, rimarcare che il TAR, nella sentenza citata (brano già trascritto), ha dato atto che in base all'atto amministrativo in quella sede sottoposto a vaglio (e annullato per vizi formali che non ne inficiavano il contenuto d'accertamento) la prima concessione in qualche modo riferibile a danti causa di era quella rilasciata a Fin-House l'8.11.1983, ossia CP_1 successivamente a quella del 1974.
A tutto concedere, la più remota epoca di concessione e godimento in capo a
[...]
, potrebbe essere retrodatato ulteriormente al 1977, perché di ciò ha dato atto, con CP_1 effetto di sostanziale riconoscimento, la difesa di nella sua comparsa conclusionale Parte_1 di primo grado (pag. 7).
Seguendo, dunque, il criterio dell'art. 1380 c.c., dunque, la preferenza (sulle aree oggetto di duplice concessione) va data, in base alle prove disponibili, a Parte_1
8.5 Profilo autonomo, all'interno dell'appello incidentale, ha sul punto la dedotta scadenza della concessione di «[…] Tale ricostruzione [del c.t.u., fatta propria dal Parte_1
Tribunale], tuttavia, trascura un dato di fatto determinante: e cioè che le ultime concessioni che attribuivano ad entrambe le Società l'area in oggetto, come risulta dalla relazione dell'Amministrazione Comunale, sono scadute entrambe il 31 dicembre del 2002. Tuttavia, mentre ha ottenuto in data 20 luglio 2010 una nuova concessione, portante CP_13 il n.16, valevole per il periodo 1 gennaio 2003 – 31 dicembre 2008 (in atti), e quindi il 21 luglio 2010 una nuova concessione portante il n.17 valevole dal 1 gennaio 2009 al 31 pagina 28 di 33 dicembre 2014 (in atti), la quale per effetto delle proroghe legali verrà a scadere il 1 gennaio
2034 (cfr. la Nota 7 della conclusionale di questa Difesa, riproducente il contenuto delle
Osservazioni alla Ctu), dopo la predetta scadenza del 31 dicembre 2002 si è Parte_1 limitata a presentare, in data 3 giugno 2003, il modello D1 necessario alla localizzazione della concessione (in atti) senza ricevere alcun provvedimento di accoglimento, ma, al contrario, un preavviso di diniego. È un dato di fatto che il titolo concessorio che legittimerebbe il possesso delle aree demaniali di è la Concessione n.60/2002, Parte_1 valevole per un solo quadriennio (dall'1^/I/1999 appunto al 31/XII/2002): dal momento della sua scadenza essa è rimasta ed è tuttora priva di titolo. […]» (comparsa con appello incidentale, pag. 18).
Questa tesi è manifestamente infondata, sol che si consideri che la stessa sentenza del
TAR, al quale era pur stata avanzata difesa analoga da parte di (scadenza della CP_1 concessione quadriennale del 2002), ha dato atto che, a seguito della sua sentenza Parte_1 caducatoria della revoca, si sarebbe effettivamente venuta a creare una situazione di coesistenza di titoli concessorî sulle stesse aree a soggetti diversi, il che implica la sopravvivenza di un titolo in capo a Parte_1
Per di più, ha depositato con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 28.1.2022, Parte_1 quale prova formatasi dopo il giudizio di primo grado (e dopo l'introduzione dell'appello, risalente al 2020), la concessione n. 26/2021 del 12.10.2021 ottenuta da Parte_1
8.6 In definitiva, la prova, che doveva fornire , in quanto attrice per l'azione CP_1 di danni, di avere diritto all'utilizzo di aree demaniali indebitamente occupate da è, Parte_1 quanto meno, insufficiente, potendosi più facilmente, semmai, sostenere che il godimento sia stato legittimo in capo a Parte_1
9. Resta l'appello incidentale di che è manifestamente fondato. CP_2
La società è stata chiamata in causa, in garanzia, da , per il caso subordinato CP_1 in cui fosse stata accolta la domanda di usucapione svolta da Parte_1
La chiamata era del tutto legittima e tutt'altro che arbitraria o manifestamente infondata, dal momento che, in effetti, se fosse risultato che aveva venduto a CP_2
un immobile in realtà menomato per la già intervenuta usucapione di terzi, la CP_1 venditrice avrebbe dovuto rispondere alla sua compratrice;
tanto è vero che, in concreto, le pagina 29 di 33 difese di sono state tutte dirette a negare, a monte, la fondatezza della domanda CP_2 di usucapione.
Poiché, allora, si è rivelata infondata la domanda di usucapione, le spese processuali sostenute da per il giudizio di primo grado devono essere sostenuti, secondo il CP_2 principio di causalità della lite, da la cui indebita domanda ha determinato il Parte_1 coinvolgimento del terzo (Cass. 31889/2019; Cass. sez. 2^ civ. 25.9.2019 n. 23948 rv 655358-
02; Cass. sez. 2^ civ. 17.9.2019 n. 23123 rv 655244-01; Cass. sez. 6^ civ. ord.
1.7.2021 n.
18710; Cass. sez. 1^ civ. ord. 18.4.2023 n. 10364 rv 667650-01).
Per il giudizio dinanzi al Tribunale, in difetto di nota, gli oneri si liquidano in base al
D.NM. 55/2014, § 12, parametri medi, valore di causa (di garanzia) indeterminabile basso.
Pertanto: € 1.620,00 fase 1, € 1.147,00 fase 2, € 1.720,00 fase 3 ed € 2.767,00 fase 4, in tutto € 7.254,00 oltre accessori di legge.
ovviamente, va esclusa da qualsiasi onere correlato alla c.t.u.- CP_2
10. Per mera completezza, si ribadisce il rigetto della richiesta di rinnovazione della c.t.u. o di un supplemento di indagine peritale.
Il collegio, richiamati i motivi già ampiamente spesi sul tema, non può che aggiungere che la consulenza del Geom. nei limiti e nei termini in cui è stata qui utilizzata ai CP_3 fini della decisione, è, per quanto già esposto, assolutamente corretta e condivisibile.
Ulteriori temi di indagine rientravano nell'onere probatorio delle parti, che non può essere supplito con una c.t.u.-
11. Resta la regolazione delle spese del grado.
11.1 Fra e si registra, all'esito del processo, reciproca CP_1 Parte_1 soccombenza.
Nondimeno, prevale senz'altro, sul piano della causalità della lite, , che, per CP_1 quanto concerne il tema delle aree private di sua proprietà, consegue una importante vittoria, anche patrimoniale.
Il profilo di soccombenza che la riguarda, che attiene alla questione delle aree sotto concessione, d'altra parte, ha non poco impegnato il contraddittorio, come è facile constatare. pagina 30 di 33 Pertanto, il collegio, soppesata nei termini che precedono la reciproca soccombenza ai fini dell'art. 92 co. 2^ c.p.c., reputa congruo compensare fra le parti metà degli oneri dei due gradi, ponendo la residua metà a carico di e porre definitivamente a carico di Parte_1 entrambe le parti, in ragione di metà ciascuna, i costi di c.t.u.-
La liquidazione degli oneri si opera – per l'intero, sul quale le parti calcoleranno le frazioni effettivamente dovute - in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022,
§§ 2 e 25 bis per il primo grado;
nonché 12 per il secondo grado, parametri medi.
Il valore della causa va determinato sommando il valore delle domande accolte a
[...]
. CP_1
Quella risarcitoria, secondo il principio del decisum, è di circa 16mila euro;
mentre quella attinente al rilascio, con rigetto della domanda d'usucapione, vale, anche ai sensi dell'art. 15 c.p.c., 13mila euro, tale essendo il valore di stima del c.t.u.-
Si ha quindi a questi fini un valore di 29mila euro, che si colloca nello scaglione sino a
52mila euro.
Pertanto:
1^ grado: € 1.701,00 fase 1, € 1.204,00 fase 2, € 1.806,00 fase 3, € 2.905,00 fase 4, €
536,00 fase dell'attivazione ed € 1.071,00 fase della negoziazione, in tutto € 9.223,00, oltre accessori e spese vive documentate, pari a € 193,60 per mediazione (doc. 4 ), € CP_1
210,65 per registrazione della sentenza di primo grado (allegato alla memoria di replica d'appello).
2^ grado: € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 3.045,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto € 9.991,00, oltre accessori e spese vive pari a € 777,00 (c.u.). deve rimborsare a per le medesime ragioni già esposte CP_17 CP_2
(supra, § 9), le spese del grado.
Esse, in difetto di nota, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa commisurato su quello dell'appello incidentale delle parte vittoriosa, ossia alla misura dei compensi di primo grado che sono stati liquidati (scaglione sino a 26mile euro).
Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 1.843,00 fase 3 ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 5.809,00, oltre accessori e spese vive pari a € 148,50 (c.u.)
pagina 31 di 33 11.3 Sussistono nei confronti della sola le condizioni processuali per il Parte_1 raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e, in parziale Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale di nonché in accoglimento Controparte_1 dell'appello incidentale di avverso la sentenza n. Controparte_2
204/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 25/02/2020, in sua parziale riforma e con conferma nel resto:
1.a) condanna a rilasciare in favore di Parte_1 [...]
libera da persone e cose, l'area di proprietà di quest'ultima sita in Comune Controparte_1 di Monte EN, in catasto al foglio 59, particella 441, limitatamente alla porzione così meglio descritta a pagina 10 della c.t.u. del Geom. depositata il 6.3.2019: Controparte_3
«[…] un primo corpo da parte della scala per mq. 11 circa, delle aiuole per mq. 9,00 circa, delle piazzole per mq. 4,00 circa, il tutto per un totale di mq. 24,00 circa;
a cui aggiungere mq. 11 circa di un'area costituente un secondo corpo unito al primo (adiacente) con uno spigolo, interamente lasciata allo stato naturale […]»;
1.b) condanna a pagare a Parte_1 CP_1
a titolo di risarcimento del danno cagionato per l'indebita occupazione della predetta
[...] area, le somme di:
(-) € 16.291,28, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, nonché di
(-) € 1.000,00, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e interessi legali dal
15 settembre di ciascun anno al saldo effettivo, per ciascuna ulteriore stagione estiva successiva alla pubblicazione della presente sentenza e fino al rilascio effettivo;
1.c) dichiara inammissibile, per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire, la domanda proposta da contro Controparte_1 Parte_1
pagina 32 di 33 er il rilascio delle aree demaniali in concessione;
Parte_1
1.d) condanna a rimborsare a Parte_1 CP_1 la metà delle spese processuali di primo grado e compensa la residua metà,
[...] liquidando l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 9.627,25, di cui €
404,25 per esborsi ed € 9.223,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
1.e) condanna a rimborsare a Parte_1 [...] le spese processuali di primo grado, che liquida in complessivi € Controparte_2
7.254,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
1.f) pone definitivamente a carico delle sole e Parte_1
in ragione di metà ciascuna, i costi di c.t.u.; Controparte_1
2. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_1 la metà delle spese processuali del presente grado e compensa la residua metà, liquidando l'intero, sul quale calcolare la metà dovuta, in complessivi € 10.768,00, di cui € 777,00 per esborsi ed € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_2 le spese processuali del presente grado, che liquida in complessivi €
[...]
5.957,50, di cui € 148,50 per esborsi ed € 5.809,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
4. dà atto che ricorrono nei confronti di le condizioni Parte_1 per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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