TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/06/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 420/2022 tra le parti:
(cf Parte_1 C.F._1
(cf ), Parte_2 C.F._2 con gli avv. TINELLI GIUSEPPE (cf C.F._3
(cf Parte_3 C.F._4
(cf Parte_4 C.F._5
ATTORI
(cf , Controparte_1 P.IVA_1 con gli avv. PISTELLI SIMONE (cf ), C.F._6
(cf CP_2 C.F._7
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 04/06/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attori: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c. dep.
10.2.2025, cui espressamente si rinvia
Convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c. dep.
10.2.2025, cui espressamente si rinvia
Fatto e diritto
I.1. Si decide la domanda azionata da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di in relazione a Controparte_3 contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 24.6.2013 con la allora
[...] Contr
(ora per l'importo complessivo di euro Controparte_4
420.000,00 in relazione al quale gli attori denunciano: (i) nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1346, 1418 e 1284 c.c., con richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di interessi per l'importo complessivo di euro 107.811,28;
(ii) nullità del contratto per mancata indicazione del regime finanziario;
(iii) nullità del contratto per violazione del principio di trasparenza ex art. 117
T.U.B.;
(iv) violazione degli artt. 1283 e 821 c.c., nonché dell'art. 120 T.U.B.;
e concludono per sentir
“- accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, l'invalidità o la nullità del contratto di mutuo per cui è causa, in relazione alle clausole afferenti gli interessi, per indeterminatezza o indeterminabilità degli stessi;
- accertare e dichiarare, comunque, l'invalidità o la nullità del contratto di mutuo per cui è causa, in relazione alle clausole afferenti gli interessi, per violazione delle disposizioni in tema di trasparenza bancaria;
- in subordine, accertare e dichiarare, con ogni conseguenza di legge, l'invalidità
o la nullità del contratto di mutuo per cui è causa, stante l'applicazione di interessi anatocistici;
- conseguentemente condannare la convenuta a restituire ai Sigg. CP_4
ed , la maggiore somma da loro pagata a titolo di Parte_1 Parte_2 interessi, spese ed oneri di qualsiasi genere e specie, pari a complessivi Euro
107.811,28, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rifusione delle spese di mediazione sostenute pari ad Euro 48,80.
In via istruttoria si chiede, sin d'ora ammettersi CTU contabile al fine di accertare l'avvenuta determinazione o determinabilità degli interessi nel contratto di mutuo e, in difetto, di calcolare i maggiori interessi corrisposti indebitamente dagli odierni attori per le ragioni illustrate in narrativa.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
I.2. Si costituisce in giudizio la convenuta, contestando i motivi di doglianza avversari con richiesta conclusiva di rigetto integrale delle domande attoree.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo c.t.u. contabile giusta ordinanza 10.2.2024 emessa dal g.o.p. (a distanza di quasi 18 mesi dall'assunzione della riserva), supplente temporaneo dello scrivente magistrato durante il congedo maternale;
quindi, depositata la c.t.u., viene fissata udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata nelle modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., con successiva assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi. II. Reputa questo Tribunale che le domande attoree non meritino accoglimento per le ragioni che si vengono sinteticamente a esporre.
Merita in apertura precisare come le censure versate in atto di citazione, seppure con denominazioni e riferimenti normativi differenti, siano invero incentrate sulla denuncia di mancata indicazione in contratto del regime finanziario applicato al mutuo, sulla pretesa indeterminatezza delle clausole relative agli interessi, sull'illegittimità del fenomeno anatocistico sotteso al piano di ammortamento cd. alla francese.
Nessuna di tali eccezioni è assistita da giuridica fondatezza.
a) quanto alla indeterminatezza/non determinabilità degli interessi il c.t.u., all'esito di approfondita analisi condotta anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia, ha recisamente escluso la sussistenza della suddetta problematica non provvedendo quindi ad alcun ricalcolo (cfr. pag. 10 relazione c.t.u.).
In effetti, per un verso, le modalità di calcolo degli interessi risultano sufficientemente determinate all'art. 3 del contratto di mutuo, contenente specifica delle stesse e indicazione del TAEG nonché rinvio all'allegato A al contratto di mutuo stesso, contenente tabella delle Condizioni economiche
(doc. 1 fasc. attoreo), laddove l'allegato B reca il Documento di sintesi con elenco delle condizioni economiche più significative;
per altro verso, ossia nella misura in cui la censura di indeterminatezza viene fatta passare dalla mancata indicazione in contratto del regime finanziario applicato al rapporto, soccorre l'elaborazione giurisprudenziale già seguita da questo ufficio giudiziario e infine fatta propria dalla Suprema Corte a Sez.
Unite, n. 15130/2024, la quale ha definitivamente chiarito che la suddetta mancanza non integra causa di invalidità del mutuo per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto contrattuale;
b) proprio a questo proposito, ossia sulla tematica del regime finanziario applicato al rapporto – la quale innerva, a ben vedere, tutte le singole doglianze attoree – occorre spendere brevi riflessioni per evidenziare che i principi di cui al citato arresto delle SS.UU. non possono dirsi rigidamente limitati ai mutui cd. a tasso fisso, occorrendo piuttosto valutare la ratio della pronuncia e la relativa trasponibilità o meno a contratti cd. a tasso variabile
(quale quello che ci occupa nella presente contesa) alla luce delle caratteristiche proprie degli stessi. Afferma la Corte, sent. n. 15130/2024: da un lato, che “l'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria,
Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto”, così escludendo in radice che la problematica inerente l'esplicitazione o meno del regime finanziario applicato al rapporto abbia a che vedere con la validità del contratto di mutuo, costituendo rispetto a questo un profilo distonico perché non incidente sulla struttura contrattuale, né sull'integrità del consenso negoziale, né sulla meritevolezza degli interessi sottesi alla pattuizione in disamina;
dall'altro lato, che il requisito della determinatezza è soddisfatto qualora il contratto di mutuo contenga “le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss.
c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
Ebbene, la prima asserzione, per cui la specificazione del regime finanziario non attiene alla struttura del contratto né alla corretta formazione del consenso negoziale assume, a ben considerare, valenza generale e dunque difficilmente può essere circoscritta, nella sua portata applicativa, ai cd. mutui a tasso fisso atteso che, indipendentemente dalla tipologia del tasso concordato (fisso o variabile), resta ferma e valida la considerazione per cui il regime finanziario afferisce a profili di convenienza economica dell'operazione negoziale e non alla struttura fondante della stessa;
quanto invece alla seconda asserzione, è fin troppo evidente come i criteri di determinatezza individuati dalle Sezioni Unite ben possano rinvenirsi anche in mutui a tasso variabile, purché essi contengano indicazione precisa degli elementi essenziali del tipo negoziale (mutuo) ossia, secondo le parole della Corte, (i) l'importo erogato, (ii) la durata del prestito, (iii) la periodicità del rimborso, (iv) il tasso di interesse predeterminato, tutti elementi che si rinvengono nel contratto di mutuo in analisi, cfr. art. 1 importo del mutuo, art. 4 durata del prestito e periodicità di rimborso, art. 3 tasso degli interessi nonché all. A e all. B entrambi espressamente sottoscritti e quindi accettati e “conosciuti” dalle parti;
c) infine, da disattendere la censura di anatocismo asseritamente sotteso all'adozione del piano di ammortamento con il sistema cd. alla francese.
La questione era stata già più volte affrontata dall'interpretazione giurisprudenziale e risolta nel senso di escludere qualsiasi forma di anatocismo, assunto ribadito dalle Sez. Unite n. 15130/2024 cit. a rendere granitico un orientamento già, per verso, diffuso e consolidato e che risulta superfluo ripercorrere nel dettaglio in questa sede trattandosi di considerazioni ben cognite anche alle parti contendenti.
Val semmai la pena di precisare, in chiusura, come le considerazioni suesposte vadano a toccare anche l'altro addebito attoreo, inerente la pretesa violazione del principio di trasparenza argomentata, ancora una volta, con la eccepita indeterminatezza degli elementi contrattuali che s'è visto invece doversi escludere nella vicenda contrattuale in analisi.
Interessante il richiamo, in proposito, alla recente Cass. ord. n. 7382/2025 la quale, in espressa adesione alle sez. Unite cit., ha ribadito anche con riferimento ai mutui a tasso variabile che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” così nuovamente sancendo l'assenza di lesione al principio di trasparenza e determinatezza contrattuale.
Tanto basta a rendere definitivamente acclarata l'infondatezza delle domande attoree.
III. In punto di regolamentazione delle spese di lite, si ritiene di poter convenire con la parte attrice circa la sussistenza di “atre gravi ed eccezionali analoghe ragioni” atte a disporre l'integrale compensazione ai sensi dell'art. 92
c.p.c. posto che la questione centrale innervante tutte le doglianze attoree, ossia appunto quella inerente la mancata specificazione in contratto del regime finanziario applicato al rapporto, è stata per anni oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale, risolto alfine dalle Sez. Unite n. 15130/2024 intervenute in corso di causa proprio a chiarimento di tale discrasia interpretativa (tanto vero che il c.t.u. ha atteso il pronunciamento della S.C., dato per imminente, chiedendo a tal uopo proroga dei termini di conclusione dell'indagine peritale).
Quanto alle spese di c.t.u., si ritiene conforme a giustizia farne carico alla parte attrice, risultata soccombente rispetto alle conclusioni di cui all'indagine peritale (anche a prescindere dal citato pronunciamento delle SS.UU.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;
3) pone a carico definitivo di parte attrice le spese di c.t.u., liquidate separatamente.
Pistoia, 04/06/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini