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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1248/2021
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 11/03/2025, alle ore 09:30, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. PAOLO OCCHIPINTI, in sostituzione Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI FEDE SALVATORE, il quale, in via preliminare, chiede un rinvio atteso che il titolare della causa è impegnato ad accudire il figlio spesso l'ospedale S. Marco, come da certificato esibito all'udienza; rappresenta che le date sono sbagliate dal 26/3/2025 al 4/3/2025; nel merito insiste nelle domande;
per l'avv. CARBONARO ALESSANDRO, il quale chiede di discutere la causa, Parte_2 essendoci il sostituto.
Il giudice ritiene che il certificato esibito (Azienda Ospedaliera G. Rodolico S. Marco, Unità Operativa
Complessa di Pediatria, del 4/3/2025) non indica i motivi, improvvisi o meno, del ricovero, né la patologia, che parte attrice è oggi rappresentata da un difensore;
inoltre, il ricovero del figlio è noto quantomeno dal 4/3/2025 consentendo il tempo sufficiente quantomeno a formulare una previa istanza di rinvio. Invita quindi le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi agli atti del collega.
L'avv. di parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di risposta e discute la causa come da comparsa conclusionale.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagina 1 di 8 Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1248/2021 pendente tra:
nato in [...] l'[...], residente in [...] Parte_1
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE DI FEDE (c.f.: CodiceFiscale_2
), con elezione di domicilio a Pachino C.F._3 Email_1
(SR), via Ferrucci n. 72, presso lo studio dell'avv. Di Fede.
ATTORE contro nato a [...] l' 8/11/1964, ivi residente in [...], (c.f. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CARBONARO, (c.f.: C.F._4
), ) con elezione di domicilio a C.F._5 Email_2
PO (Rg) in via Magenta n. 4, presso lo studio dell'avv. Carbonaro.
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., regolarmente notificato, citava Parte_1 in giudizio per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[a]ccertare e dichiarare Parte_2
l'inadempimento del sig. e l'intervenuta risoluzione del contratto, per le ragioni di cui in parte Pt_2 motiva;
condannare il sig. alla restituzione della caparra confirmatoria di € 1.200,00; Pt_2 condannare il sig. al risarcimento dei danni subiti dal sig. a seguito dell'inadempimento, Pt_2 Pt_1 da liquidarsi in € 3.800,00; vinte le spese ed onorari di lite.”
Allegava a tal fine che:
- con atto di citazione del 18/2/2020, conveniva in giudizio innanzi al giudice di Pace di Modica il Sig.
esponendo che in data 11/11/2018 stipulava con lo stesso un contratto avente a oggetto Parte_2
l'acquisto di: un banco frigo, un registratore di cassa, una macchina per sottovuoto, una bilancia Omega, un affettacarne Marvel più portale, due climatizzatori Ariston e Mitsubishi, un ceppo, due tavoli da lavoro, una insaccatrice per salsiccia, un segaossa, un tritacarne, due celle frigo, una cappa, uno sterilizzatore coltelli, oltre a mensole e utensili vari, il tutto per un valore complessivo di euro 5.250,00;
- al momento della sottoscrizione venivano consegnati unicamente il registratore di cassa, la macchina per il sottovuoto, la bilancia Omega, il ceppo, il tritacarne e lo sterilizzatore coltelli;
- aveva a tal fine corrisposto la somma di euro 1.200,00, a titolo di caparra confirmatoria;
pagina 2 di 8 - il sig. si impegnava a custodire la restante merce sino all'effettiva consegna;
Pt_2
- nei giorni successivi la sottoscrizione del contratto l'esponente chiedeva la consegna della restante merce acquistata, apprendendo che l'odierno convenuto aveva ceduto ad altri la merce già impegnata;
- con lettera raccomandata del 30/11/2018 intimava al sig. di consegnare la merce vendutagli ed Pt_2 ancora in sua custodia, diffidandolo, contestualmente, a non alienare ad altri l'attrezzatura;
- la predetta lettera raccomandata non sortiva alcun effetto;
- in data 18/1/2021 il giudice di Pace di Modica, pronunciava sentenza n. 17/2021 depositata il 19/1/2021
e dichiarava la propria incompetenza per valore e, per l'effetto, rimetteva le parti dinanzi al tribunale di
Ragusa;
- il giudice di Pace di Modica, fissava il termine perentorio di giorni novanta dalla comunicazione del deposito della sentenza, per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente;
- a tutela del proprio diritto di credito introduceva il presente giudizio.
Concludeva come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il quale Parte_2 chiedeva:“[i]n via preliminare e processuale: dire, ritenere e dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità della citazione notificata il 4/3/2020 e, conseguentemente, la nullità del giudizio;
in via preliminare e processuale: dire, ritenere e dichiarare che l'attore non ha riassunto la causa definita con sentenza del
13/5/2019 di questo stesso G.d.p. entro i termini perentori stabiliti e quindi il giudizio si è estinto ex art.
50 c.p.c. con conseguente formazione del giudicato (che copre il dedotto ed il deducibile) ed inammissibilità della domanda introdotta col presente giudizio;
nel merito comunque – per le causali esposte in narrativa – dire, ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata la domanda proposta dall'attore e quindi rigettarla;
in ogni caso con vittoria di competenze del Parte_1 giudizio ex artt. 91 c.p.c. e condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. nella misura che il giudice riterrà equo determinare”.
Deduceva a tal fine che:
- l'odierno giudizio era relativo alla riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c. del procedimento iscritto al n.r.g. 297/2020 giudice di Pace di Modica, conclusosi con la sent. n. 17/2021;
- quest'ultimo giudizio era stato preceduto dal procedimento n.r.g. 398/2019 Giudice di Pace di Modica, conclusosi con declaratoria di incompetenza per valore;
- l'attore, piuttosto che riassumere ex art. 50 c.p.c. il giudizio n.r.g. 398/2019 innanzi al tribunale
(dichiarato competente per valore) entro i perentori termini assegnati dal Giudice di Pace con la sentenza del 13/5/2019, lasciava spirare il termine di riassunzione e riproponeva l'azione con nuova citazione del
4/3/2020 innanzi al medesimo Giudice di Pace di Modica (n.r.g. 297/2020); pagina 3 di 8 - nel merito, in data 11/11/2018 le parti avevano il contratto di vendita de quo ed in tale occasione l'acquirente, a fronte del pagamento di acconto di euro 1.200,00, ritirava l'attrezzatura di valore pari all'acconto versato che veniva contrassegnata con l'asterisco, omettendo in seguito di saldare l'intero prezzo dovuto per la vendita;
- il sig. contattava l'acquirente il quale riferiva di non avere più la disponibilità economica per Pt_2 saldare il prezzo e chiedeva di ritardare il pagamento e il ritiro della restante merce;
- in data 23/11/2018 l'odierno convenuto, non avendo né la possibilità né l'interesse a ritardare sia l'incasso del prezzo dell'attrezzatura venduta che la consegna della merce, che era ubicata presso immobile di terzi, propose bonariamente all'attore di risolvere consensualmente il contratto dell'11/11/2018 e, quindi, concordavano per il successivo 25/11/2018 la restituzione dell'attrezzatura già precedentemente consegnatagli;
-alla data convenuta, l'attore si presentava senza tuttavia restituire la merce già in suo possesso.
Concludeva come sopra riepilogato.
Il g.i. concessi i termini ex art 183 co. 6, c.p.c., ammetteva le prove orali articolate dal convenuto. Escussi
i testi, ritenuta la causa matura per la decisione così statuiva.
Nel merito
La domanda è attorea è infondata e va pertanto rigettata.
In materia di responsabilità contrattuale l'art. 1218 c.c. stabilisce che: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento
o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, manifestando apertis verbis un evidente favor creditoris, posto che a quest'ultimo è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno che consegue all'inadempimento, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, il danno evento e l'elemento psicologico.
Nel caso di specie, parte attrice ha provato la fonte negoziale del proprio titolo di credito, rappresentato dal contratto di compravendita dell'11/11/2018, ha quantificato il danno per il ritardo nell'apertura della propria attività commerciale in euro 3.800,00 e ha allegato l'inadempimento del debitore, il quale negava la consegna delle ulteriori attrezzature da lavoro in quanto vendute ad altri acquirenti. Grava invece sul debitore l'onere della prova dell'adempimento o dell'eventuale non imputabilità dell'inadempimento o l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del rapporto obbligatorio.
Le coordinate giuridiche testé chiarite subiscono, tuttavia, un'inversione nell'ipotesi in cui il debitore convenuto in giudizio, parte di un contratto a prestazioni corrispettive legate da un nesso sinallagmatico,
pagina 4 di 8 alleghi tempestivamente l'altrui precedente inadempimento o con eccezione impeditiva o con domanda riconvenzionale, entrambi sussumibili all'interno dell'art. 1460 c.c.
A quel punto, infatti, il medesimo onere probatorio incombe sull'originario creditore della domanda principale, debitore della controprestazione che la controparte allega essere inadempiuta.
Si rinvia, a tal fine, alla pacifica condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.
1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula
l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare
l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione
a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Nel caso di specie, il sig. ha sollevato, in seno alla propria comparsa di costituzione e Parte_2 risposta, eccezione ex art. 1460 c.c. sul presupposto che il sig. fosse, a sua volta, Parte_1 inadempiente, poiché aveva pagato solo una piccola parte del prezzo concordato e non aveva ancora corrisposto il saldo. Aggiunge il convenuto nella propria comparsa che l'acquirente, nonostante i suoi inviti all'adempimento, ammise di non avere più la disponibilità economica per saldare il prezzo di acquisto, precedentemente concordato. E sebbene invitato a risolvere consensualmente il contratto, restituendo le attrezzature già comprate in cambio dell'acconto versato, non ha dato seguito all'accordo risolutivo.
L'attore nel corso del giudizio non ha dimostrato il proprio adempimento anzi si è sottratto senza giustificato motivo all'interrogatorio formale fissato per il giorno 13 dicembre 2022.
Alla luce della giurisprudenza della corte di cassazione in forza della quale: “[la] valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata pagina 5 di 8 risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione.” Cass. civ. sez. VI n. 10099/2013. E in senso conforme la pronuncia n. 6697/2009: “[l]a mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. Tuttavia, qualora lo stesso giudice ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, può negare ad essi valore probatorio senza però prescindere dalla valutazione del risultato del mezzo istruttorio e dall'espressa menzione delle ragioni che sorreggono il proprio negativo apprezzamento.”
e la pronuncia n. 9254/2006 con la quale si statuisce che “[i]n tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo,
«valutato ogni altro elemento di prova» - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario”, si possono ritenere provate le circostanze dedotte nel mancato esperimento dell'i.f. a carico dell'attore anche alla luce delle risposte fornite dei testi.
Nel caso di specie il teste di parte convenuta rispondendo all'articolato n. 1 Testimone_1 riferisce: “posso dire di aver assistito al raggiungimento dell'accordo di compravendita tra le parti, che avvenne nella macelleria del [….] ero anche presente il giorno in cui, completata Pt_2
l'operazione di smontaggio, l' disse al che non ne voleva più sapere delle rimanenti Pt_1 Pt_2 attrezzature;
si trattò di una conversazione telefonica in viva voce cui ho assistito nella macelleria del
. Pt_2
Relativamente all'articolato n. 7, “vero o non che all'incontro del 25/11/2018 a PO il sig. Pt_1 si presentò senza consegnare la merce, contrassegnata mediante l'asterisco nel contratto di vendita, che avrebbe dovuto restituire al sig. il medesimo teste riporta: “posso dire che il ebbe a dirmi Pt_2 Pt_2 che l' presenziò all'incontro ma non restituì la merce”. Pt_1
In maniera del tutto coerente ha risposto il secondo teste, il quale rispondendo Testimone_2 all'articolato n. 1 riferisce “è vero;
posso dire che il mi chiese di aiutarlo a staccare i fili elettrici Pt_2 da alcune attrezzature della macelleria che aveva venduto al sig. essendo io elettricista;
quando Pt_1 ho eseguito l'intervento era presente anche il sig. e a un certo punto venne anche Testimone_1
pagina 6 di 8 l' mentre eravamo ancora tutti là, che si accordo con il vicari per portare via parte delle Pt_1 attrezzature verso il pagamento di una caparra. Nessun altro era presente. Non conosco per il resto i termini del contratto e non ricordo esattamente le date, però era la fine del 2018”.
Sull'articolato n. 2 “vero o no che in data 23/11/2018 l'acquirente dichiarò Parte_1 al sig. di non disporre delle somme necessarie per saldare il prezzo di tutta la merce Parte_2 relativa al contratto di vendita del 11/11/2018” riferiva: “è vero;
nella stessa occasione l' isse Pt_1 che non aveva tutto il danaro per saldare il prezzo e che aveva bisogno di tempo per acquisire la disponibilità di un locale;
il li disse però di non impiegare troppo tempo perché aveva a propria Pt_2 volta bisogno di liberare al più presto i propri locali”. In merito all'articolato n. 3 “vero o no che in data
23/11/2018, a causa del mancato pagamento dell'intero prezzo di vendita, il sig. Parte_2 propose amichevolmente al sig. di sciogliere/risolvere consensualmente e Parte_1 reciprocamente il contratto di vendita dell'attrezzatura del 11/11/2018 e di liberarsi da qualsiasi obbligo
o vincolo contrattuale” risponde “[r]icordo che qualche tempo dopo (ma non saprei dire esattamente quanto), di nuovo nella macelleria del perché dovevo smontare una cella frigorifera, ho Pt_2 assistito a una conversazione telefonica in vivavoce tra le parti, nel corso della quale il Pt_2 proponeva di risolvere l'accordo con le reciproche restituzioni della merce già consegnata e della caparra. Era presente anche il . L' parlava e comprendeva l'italiano abbastanza Tes_1 Pt_1 bene.”
In merito agli articolati 5 e 6 “vero o non che nella stessa data del 23/11/2018 il sig. ed Parte_2 il sig. concordarono in via bonaria che il sig. si Parte_1 Parte_1 impegnava a restituire la merce/attrezzatura ricevuta dal sig. ; “vero o non che nella stessa data Pt_2
23/11/2018 il sig. ed il sig. concordarono di incontrarsi a Parte_2 Parte_1
PO in data 25/11/2018 affinché il sig. provvedesse in tale occasione a Parte_1 restituire tutta la merce del contratto di vendita del 11/11/2018 precedentemente consegnatagli dal sig.
rispondeva “è vero, questi accordi furono presi nel corso della conversazione Parte_2 telefonica in vivavoce cui ho assistito”.
Le dichiarazioni dei testi assunti sono tra di loro coerenti e prive di contraddizioni. Non sono emersi elementi da cui evincere un deficit di credibilità soggettiva, essendo soggetti occasionalmente presenti al momento delle avvenute conversazioni tra attore e convenuto, quindi non personalmente interessati all'esito della causa.
Di conseguenza, non avendo parte attrice assolto il proprio onere probatorio, la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Pt_1
pagina 7 di 8 (c.f.: ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri Parte_1 C.F._6 di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Non può essere invece accolta la domanda del convenuto ex art. 96 c.p.c., per mancata allegazione di un danno (cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 05-03-2015, n. 4443: “la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte”), potendo anche la stessa parte convenuta riassumere il primo giudizio definito con sentenza di incompetenza del Giudice di Pace di Modica, invece di attendere la riproposizione di un secondo processo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la proposta da (c.f.: ) contro Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ); Pt_2 C.F._4
• condanna, altresì, (c.f.: ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, Pt_2 C.F._4 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, co. 1, lett. 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 11/03/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 11/03/2025, alle ore 09:30, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per ), l'avv. PAOLO OCCHIPINTI, in sostituzione Parte_1 C.F._1 dell'avv. DI FEDE SALVATORE, il quale, in via preliminare, chiede un rinvio atteso che il titolare della causa è impegnato ad accudire il figlio spesso l'ospedale S. Marco, come da certificato esibito all'udienza; rappresenta che le date sono sbagliate dal 26/3/2025 al 4/3/2025; nel merito insiste nelle domande;
per l'avv. CARBONARO ALESSANDRO, il quale chiede di discutere la causa, Parte_2 essendoci il sostituto.
Il giudice ritiene che il certificato esibito (Azienda Ospedaliera G. Rodolico S. Marco, Unità Operativa
Complessa di Pediatria, del 4/3/2025) non indica i motivi, improvvisi o meno, del ricovero, né la patologia, che parte attrice è oggi rappresentata da un difensore;
inoltre, il ricovero del figlio è noto quantomeno dal 4/3/2025 consentendo il tempo sufficiente quantomeno a formulare una previa istanza di rinvio. Invita quindi le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'avv. di parte attrice precisa le conclusioni riportandosi agli atti del collega.
L'avv. di parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di risposta e discute la causa come da comparsa conclusionale.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO pagina 1 di 8 Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1248/2021 pendente tra:
nato in [...] l'[...], residente in [...] Parte_1
(c.f.: ), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE DI FEDE (c.f.: CodiceFiscale_2
), con elezione di domicilio a Pachino C.F._3 Email_1
(SR), via Ferrucci n. 72, presso lo studio dell'avv. Di Fede.
ATTORE contro nato a [...] l' 8/11/1964, ivi residente in [...], (c.f. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO CARBONARO, (c.f.: C.F._4
), ) con elezione di domicilio a C.F._5 Email_2
PO (Rg) in via Magenta n. 4, presso lo studio dell'avv. Carbonaro.
CONVENUTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., regolarmente notificato, citava Parte_1 in giudizio per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “[a]ccertare e dichiarare Parte_2
l'inadempimento del sig. e l'intervenuta risoluzione del contratto, per le ragioni di cui in parte Pt_2 motiva;
condannare il sig. alla restituzione della caparra confirmatoria di € 1.200,00; Pt_2 condannare il sig. al risarcimento dei danni subiti dal sig. a seguito dell'inadempimento, Pt_2 Pt_1 da liquidarsi in € 3.800,00; vinte le spese ed onorari di lite.”
Allegava a tal fine che:
- con atto di citazione del 18/2/2020, conveniva in giudizio innanzi al giudice di Pace di Modica il Sig.
esponendo che in data 11/11/2018 stipulava con lo stesso un contratto avente a oggetto Parte_2
l'acquisto di: un banco frigo, un registratore di cassa, una macchina per sottovuoto, una bilancia Omega, un affettacarne Marvel più portale, due climatizzatori Ariston e Mitsubishi, un ceppo, due tavoli da lavoro, una insaccatrice per salsiccia, un segaossa, un tritacarne, due celle frigo, una cappa, uno sterilizzatore coltelli, oltre a mensole e utensili vari, il tutto per un valore complessivo di euro 5.250,00;
- al momento della sottoscrizione venivano consegnati unicamente il registratore di cassa, la macchina per il sottovuoto, la bilancia Omega, il ceppo, il tritacarne e lo sterilizzatore coltelli;
- aveva a tal fine corrisposto la somma di euro 1.200,00, a titolo di caparra confirmatoria;
pagina 2 di 8 - il sig. si impegnava a custodire la restante merce sino all'effettiva consegna;
Pt_2
- nei giorni successivi la sottoscrizione del contratto l'esponente chiedeva la consegna della restante merce acquistata, apprendendo che l'odierno convenuto aveva ceduto ad altri la merce già impegnata;
- con lettera raccomandata del 30/11/2018 intimava al sig. di consegnare la merce vendutagli ed Pt_2 ancora in sua custodia, diffidandolo, contestualmente, a non alienare ad altri l'attrezzatura;
- la predetta lettera raccomandata non sortiva alcun effetto;
- in data 18/1/2021 il giudice di Pace di Modica, pronunciava sentenza n. 17/2021 depositata il 19/1/2021
e dichiarava la propria incompetenza per valore e, per l'effetto, rimetteva le parti dinanzi al tribunale di
Ragusa;
- il giudice di Pace di Modica, fissava il termine perentorio di giorni novanta dalla comunicazione del deposito della sentenza, per la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente;
- a tutela del proprio diritto di credito introduceva il presente giudizio.
Concludeva come sopra riepilogato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio il quale Parte_2 chiedeva:“[i]n via preliminare e processuale: dire, ritenere e dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità della citazione notificata il 4/3/2020 e, conseguentemente, la nullità del giudizio;
in via preliminare e processuale: dire, ritenere e dichiarare che l'attore non ha riassunto la causa definita con sentenza del
13/5/2019 di questo stesso G.d.p. entro i termini perentori stabiliti e quindi il giudizio si è estinto ex art.
50 c.p.c. con conseguente formazione del giudicato (che copre il dedotto ed il deducibile) ed inammissibilità della domanda introdotta col presente giudizio;
nel merito comunque – per le causali esposte in narrativa – dire, ritenere e dichiarare inammissibile ed infondata la domanda proposta dall'attore e quindi rigettarla;
in ogni caso con vittoria di competenze del Parte_1 giudizio ex artt. 91 c.p.c. e condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. nella misura che il giudice riterrà equo determinare”.
Deduceva a tal fine che:
- l'odierno giudizio era relativo alla riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c. del procedimento iscritto al n.r.g. 297/2020 giudice di Pace di Modica, conclusosi con la sent. n. 17/2021;
- quest'ultimo giudizio era stato preceduto dal procedimento n.r.g. 398/2019 Giudice di Pace di Modica, conclusosi con declaratoria di incompetenza per valore;
- l'attore, piuttosto che riassumere ex art. 50 c.p.c. il giudizio n.r.g. 398/2019 innanzi al tribunale
(dichiarato competente per valore) entro i perentori termini assegnati dal Giudice di Pace con la sentenza del 13/5/2019, lasciava spirare il termine di riassunzione e riproponeva l'azione con nuova citazione del
4/3/2020 innanzi al medesimo Giudice di Pace di Modica (n.r.g. 297/2020); pagina 3 di 8 - nel merito, in data 11/11/2018 le parti avevano il contratto di vendita de quo ed in tale occasione l'acquirente, a fronte del pagamento di acconto di euro 1.200,00, ritirava l'attrezzatura di valore pari all'acconto versato che veniva contrassegnata con l'asterisco, omettendo in seguito di saldare l'intero prezzo dovuto per la vendita;
- il sig. contattava l'acquirente il quale riferiva di non avere più la disponibilità economica per Pt_2 saldare il prezzo e chiedeva di ritardare il pagamento e il ritiro della restante merce;
- in data 23/11/2018 l'odierno convenuto, non avendo né la possibilità né l'interesse a ritardare sia l'incasso del prezzo dell'attrezzatura venduta che la consegna della merce, che era ubicata presso immobile di terzi, propose bonariamente all'attore di risolvere consensualmente il contratto dell'11/11/2018 e, quindi, concordavano per il successivo 25/11/2018 la restituzione dell'attrezzatura già precedentemente consegnatagli;
-alla data convenuta, l'attore si presentava senza tuttavia restituire la merce già in suo possesso.
Concludeva come sopra riepilogato.
Il g.i. concessi i termini ex art 183 co. 6, c.p.c., ammetteva le prove orali articolate dal convenuto. Escussi
i testi, ritenuta la causa matura per la decisione così statuiva.
Nel merito
La domanda è attorea è infondata e va pertanto rigettata.
In materia di responsabilità contrattuale l'art. 1218 c.c. stabilisce che: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento
o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, manifestando apertis verbis un evidente favor creditoris, posto che a quest'ultimo è sufficiente provare in giudizio soltanto il titolo di credito su cui si fonda la pretesa e il danno che consegue all'inadempimento, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, il danno evento e l'elemento psicologico.
Nel caso di specie, parte attrice ha provato la fonte negoziale del proprio titolo di credito, rappresentato dal contratto di compravendita dell'11/11/2018, ha quantificato il danno per il ritardo nell'apertura della propria attività commerciale in euro 3.800,00 e ha allegato l'inadempimento del debitore, il quale negava la consegna delle ulteriori attrezzature da lavoro in quanto vendute ad altri acquirenti. Grava invece sul debitore l'onere della prova dell'adempimento o dell'eventuale non imputabilità dell'inadempimento o l'esistenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del rapporto obbligatorio.
Le coordinate giuridiche testé chiarite subiscono, tuttavia, un'inversione nell'ipotesi in cui il debitore convenuto in giudizio, parte di un contratto a prestazioni corrispettive legate da un nesso sinallagmatico,
pagina 4 di 8 alleghi tempestivamente l'altrui precedente inadempimento o con eccezione impeditiva o con domanda riconvenzionale, entrambi sussumibili all'interno dell'art. 1460 c.c.
A quel punto, infatti, il medesimo onere probatorio incombe sull'originario creditore della domanda principale, debitore della controprestazione che la controparte allega essere inadempiuta.
Si rinvia, a tal fine, alla pacifica condivisibile giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata a far data dalla celebre sentenza della cassazione, a sezioni unite, n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
3. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art.
1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula
l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare
l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione
a suo carico (in tal senso: sent. n. 3099-87; n. 13445-92; n. 3232-98)”.
Nel caso di specie, il sig. ha sollevato, in seno alla propria comparsa di costituzione e Parte_2 risposta, eccezione ex art. 1460 c.c. sul presupposto che il sig. fosse, a sua volta, Parte_1 inadempiente, poiché aveva pagato solo una piccola parte del prezzo concordato e non aveva ancora corrisposto il saldo. Aggiunge il convenuto nella propria comparsa che l'acquirente, nonostante i suoi inviti all'adempimento, ammise di non avere più la disponibilità economica per saldare il prezzo di acquisto, precedentemente concordato. E sebbene invitato a risolvere consensualmente il contratto, restituendo le attrezzature già comprate in cambio dell'acconto versato, non ha dato seguito all'accordo risolutivo.
L'attore nel corso del giudizio non ha dimostrato il proprio adempimento anzi si è sottratto senza giustificato motivo all'interrogatorio formale fissato per il giorno 13 dicembre 2022.
Alla luce della giurisprudenza della corte di cassazione in forza della quale: “[la] valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata pagina 5 di 8 risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione.” Cass. civ. sez. VI n. 10099/2013. E in senso conforme la pronuncia n. 6697/2009: “[l]a mancata risposta all'interrogatorio formale costituisce un comportamento processuale qualificato che, nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. Tuttavia, qualora lo stesso giudice ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro, può negare ad essi valore probatorio senza però prescindere dalla valutazione del risultato del mezzo istruttorio e dall'espressa menzione delle ragioni che sorreggono il proprio negativo apprezzamento.”
e la pronuncia n. 9254/2006 con la quale si statuisce che “[i]n tema di interrogatorio formale, l'inciso contenuto nell'art. 232 c.p.c. - secondo il quale il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo,
«valutato ogni altro elemento di prova» - va interpretato nel senso che la mancata risposta non equivale ad una confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 c.p.c.), il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario”, si possono ritenere provate le circostanze dedotte nel mancato esperimento dell'i.f. a carico dell'attore anche alla luce delle risposte fornite dei testi.
Nel caso di specie il teste di parte convenuta rispondendo all'articolato n. 1 Testimone_1 riferisce: “posso dire di aver assistito al raggiungimento dell'accordo di compravendita tra le parti, che avvenne nella macelleria del [….] ero anche presente il giorno in cui, completata Pt_2
l'operazione di smontaggio, l' disse al che non ne voleva più sapere delle rimanenti Pt_1 Pt_2 attrezzature;
si trattò di una conversazione telefonica in viva voce cui ho assistito nella macelleria del
. Pt_2
Relativamente all'articolato n. 7, “vero o non che all'incontro del 25/11/2018 a PO il sig. Pt_1 si presentò senza consegnare la merce, contrassegnata mediante l'asterisco nel contratto di vendita, che avrebbe dovuto restituire al sig. il medesimo teste riporta: “posso dire che il ebbe a dirmi Pt_2 Pt_2 che l' presenziò all'incontro ma non restituì la merce”. Pt_1
In maniera del tutto coerente ha risposto il secondo teste, il quale rispondendo Testimone_2 all'articolato n. 1 riferisce “è vero;
posso dire che il mi chiese di aiutarlo a staccare i fili elettrici Pt_2 da alcune attrezzature della macelleria che aveva venduto al sig. essendo io elettricista;
quando Pt_1 ho eseguito l'intervento era presente anche il sig. e a un certo punto venne anche Testimone_1
pagina 6 di 8 l' mentre eravamo ancora tutti là, che si accordo con il vicari per portare via parte delle Pt_1 attrezzature verso il pagamento di una caparra. Nessun altro era presente. Non conosco per il resto i termini del contratto e non ricordo esattamente le date, però era la fine del 2018”.
Sull'articolato n. 2 “vero o no che in data 23/11/2018 l'acquirente dichiarò Parte_1 al sig. di non disporre delle somme necessarie per saldare il prezzo di tutta la merce Parte_2 relativa al contratto di vendita del 11/11/2018” riferiva: “è vero;
nella stessa occasione l' isse Pt_1 che non aveva tutto il danaro per saldare il prezzo e che aveva bisogno di tempo per acquisire la disponibilità di un locale;
il li disse però di non impiegare troppo tempo perché aveva a propria Pt_2 volta bisogno di liberare al più presto i propri locali”. In merito all'articolato n. 3 “vero o no che in data
23/11/2018, a causa del mancato pagamento dell'intero prezzo di vendita, il sig. Parte_2 propose amichevolmente al sig. di sciogliere/risolvere consensualmente e Parte_1 reciprocamente il contratto di vendita dell'attrezzatura del 11/11/2018 e di liberarsi da qualsiasi obbligo
o vincolo contrattuale” risponde “[r]icordo che qualche tempo dopo (ma non saprei dire esattamente quanto), di nuovo nella macelleria del perché dovevo smontare una cella frigorifera, ho Pt_2 assistito a una conversazione telefonica in vivavoce tra le parti, nel corso della quale il Pt_2 proponeva di risolvere l'accordo con le reciproche restituzioni della merce già consegnata e della caparra. Era presente anche il . L' parlava e comprendeva l'italiano abbastanza Tes_1 Pt_1 bene.”
In merito agli articolati 5 e 6 “vero o non che nella stessa data del 23/11/2018 il sig. ed Parte_2 il sig. concordarono in via bonaria che il sig. si Parte_1 Parte_1 impegnava a restituire la merce/attrezzatura ricevuta dal sig. ; “vero o non che nella stessa data Pt_2
23/11/2018 il sig. ed il sig. concordarono di incontrarsi a Parte_2 Parte_1
PO in data 25/11/2018 affinché il sig. provvedesse in tale occasione a Parte_1 restituire tutta la merce del contratto di vendita del 11/11/2018 precedentemente consegnatagli dal sig.
rispondeva “è vero, questi accordi furono presi nel corso della conversazione Parte_2 telefonica in vivavoce cui ho assistito”.
Le dichiarazioni dei testi assunti sono tra di loro coerenti e prive di contraddizioni. Non sono emersi elementi da cui evincere un deficit di credibilità soggettiva, essendo soggetti occasionalmente presenti al momento delle avvenute conversazioni tra attore e convenuto, quindi non personalmente interessati all'esito della causa.
Di conseguenza, non avendo parte attrice assolto il proprio onere probatorio, la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Pt_1
pagina 7 di 8 (c.f.: ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri Parte_1 C.F._6 di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Non può essere invece accolta la domanda del convenuto ex art. 96 c.p.c., per mancata allegazione di un danno (cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 05-03-2015, n. 4443: “la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte”), potendo anche la stessa parte convenuta riassumere il primo giudizio definito con sentenza di incompetenza del Giudice di Pace di Modica, invece di attendere la riproposizione di un secondo processo.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta la proposta da (c.f.: ) contro Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ); Pt_2 C.F._4
• condanna, altresì, (c.f.: ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, Pt_2 C.F._4 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta;
• dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, co. 1, lett. 1-quater, d.p.r. 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Ragusa, 11/03/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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