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Sentenza breve 9 dicembre 2025
Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01397/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01132 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01397/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2025, proposto da
Bassanetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B906AC60FC, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava
e IU LA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Garda Uno S.p.a., non costituito in giudizio;
nei confronti
Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 01397/2025 REG.RIC.
previa sospensione dell'efficacia e, in ogni caso, richiesta di decretazione presidenziale d'urgenza
- della determinazione N. 64/2025/MP del 10/11/2025, con cui la stazione appaltante ha indetto la “Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi inerenti alla gestione dei rifiuti urbani nei comuni di Gargnano, Limone sul
Garda, Tignale e Tremosine sul Garda” portante C.I.G. B906AC60FC;
- del bando di gara;
- del disciplinare di gara;
- del capitolato speciale d'appalto, con i relativi allegati;
- del bando di gara ripubblicato sulla G.U.U.E. (numero di pubblicazione dell'avviso:
766401-2025) il 19/11/2025 recante il differimento del termine di presentazione delle offerte dal 25/11/2025 al giorno 02/12/2025;
- di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e connesso, anche non conosciuto e per la conseguente declaratoria dell'obbligo della stazione appaltante di re-indire la procedura avversata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1.1.- Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE) in data 11.11.2025 Garda Uno S.p.a. ha indetto una procedura aperta - ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 - per l'affidamento di servizi inerenti alla gestione dei rifiuti N. 01397/2025 REG.RIC.
urbani nei comuni di Gargnano, Limone sul Garda, Tignale e Tremosine sul Garda, per la durata di trentasei mesi ed un valore stimato al netto dell'IVA di euro
8.196.561,60, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul minor prezzo ex art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023.
1.2.- L'art. 11 del Disciplinare di gara ha previsto l'obbligatorietà dell'effettuazione di un sopralluogo, articolato in due fasi, da svolgere previo inoltro di una richiesta alla stazione appaltante entro il giorno 14.11.2025 ed il successivo articolo 13 ha fissato il termine ultimo per la presentazione dell'offerta nelle ore 12:00 del 25.11.2025, da trasmettere attraverso il Portale Appalti.
2.1.- Deducendo di essere un operatore economico del settore di comprovata esperienza, di aver appreso dell'esistenza della procedura il 15.11.2025 e dando atto della successiva pubblicazione, in data 19.11.2025, di un nuovo bando che ha differito il solo termine di presentazione delle offerte dal 25.11.2025 al 2.12.2025, con ricorso notificato il 20.11.2025 a Garda Uno S.p.a. ed all'Autorità Nazionale Anticorruzione
– ANAC ai soli fini di notiziarla, successivamente depositato, Bassanetti S.r.l. ha impugnato gli atti di gara di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione di misure cautelari monocratiche.
2.2.- Il ricorso si affida a tre motivi di doglianza
(i).- “violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 17 e 92 del d. lgs.
36/2023. violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità di matrice comunitaria. violazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 241/1990 in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, lett. a), del d. lgs. 36/2023. eccesso di per sviamento dalla causa tipica, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta in relazione al contegno serbato dalla stazione appaltante”: a prescindere dalla dedotta illegittima qualificazione del sopralluogo quale obbligatorio, la ricorrente sostiene che la previsione del suo espletamento – previa formale richiesta alla stazione appaltante nei 3 giorni successivi alla pubblicazione del bando – nel N. 01397/2025 REG.RIC.
ristretto termine di giorni 4 dalla pubblicazione dello stesso sia eccessivamente stringente. Tale incombente (non previsto dal bando tipo Anac, né dal codice dei contratti pubblici) violerebbe i principi del risultato, della fiducia (difettando la ragionevolezza e la proporzionalità rispetto all'interesse perseguito dalla stazione appaltante della previsione), di accesso al mercato, di buona fede, della tassatività delle cause di esclusione.
L'illegittimità della previsione, inoltre, emergerebbe con ancor maggior evidenza alla luce della pubblicazione di un nuovo bando che differisce il termine per la presentazione delle offerte al 2.12.2025, senza tuttavia innovare alcunché quanto al termine perentorio per la richiesta dell'effettuazione del sopralluogo obbligatorio;
(ii).- “violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 37, 71 e 92 del d.lgs. 36/202. violazione e falsa applicazione dei principi informanti l'evidenza pubblica. eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, difetto di motivazione, ingiustizia grave e manifesta”: tanto l'originario termine per la presentazione delle domande, quanto quello successivamente rideterminato contrasterebbero con il disposto dell'art. 71
D.Lgs. 36/2023, il cui II comma fissa in 30 giorni dalla trasmissione del bando il termine per la ricezione delle offerte, derogabile soltanto per ragioni di urgenza specificamente motivate, nonché con la previsione di cui all'art. 92 D.Lgs. 36/2023, secondo cui, laddove per presentare l'offerta sia indispensabile la visita dei luoghi, il relativo termine debba essere adeguato alla complessità dell'appalto ed alla preparazione delle offerte.
Nel caso di specie, tuttavia, la decisione a contrarre si sarebbe limitata, a supporto della fissazione del termine di 15 giorni per la presentazione delle offerte, a dare atto della scadenza, al 31.12.2025, dei contratti di appalto in corso, affermando la necessità di bandire la nuova procedura per garantirne la continuità dei relativi servizi e l'impossibilità di ricorrere a proroghe tecniche: dette ragioni di urgenza, però, N. 01397/2025 REG.RIC.
discenderebbero unicamente dalla negligenza della stazione appaltante, che non si sarebbe attivata per tempo, nel rispetto del programma triennale di beni e servizi;
(iii).- “violazione e falsa applicazione degli artt. 57, comma 2 e 108, comma 3, del d. lgs. 36/2023. violazione e falsa applicazione dei principi informanti l'evidenza pubblica. eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, difetto di motivazione, ingiustizia grave e manifesta”: la ricorrente deduce che l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul minor prezzo sarebbe precluso dall'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023 per i servizi ad alta intensità di manodopera, che secondo l'art. 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, ricomprendono i “contratti…nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al
50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi”, quale sarebbe quello messo a gara, per il quale il costo della manodopera è stato stimato dalla stessa lex specialis in misura pari al 51,5289% della base d'asta.
Inoltre la documentazione di gara sarebbe gravemente carente nell'individuare i dati essenziali per la formulazione dell'offerta con riferimento ai cd. CAM di cui al DM
7.4.2025.
3.- Con decreto monocratico n. 462 del 24.11.2025 il Presidente dal Tar ha ordinato a
Garda Uno S.p.a. di depositare in giudizio “una relazione, debitamente documentata, da parte della stazione appaltante Garda Uno S.p.A….entro le ore 18.00 di martedì
25 novembre 2025”.
4.- Con successivo decreto presidenziale n. 475 del 27.11.2025, preso atto dell'ingiustificata inottemperanza della stazione appaltante all'ordine giudiziale,
l'istanza cautelare è stata accolta, con conseguente divieto dell'ulteriore svolgimento della procedura di gara sino all'esito dell'udienza cautelare collegiale, confermata per il giorno 3.12.2025.
5.- In data 2.12.2025 la ricorrente ha depositato la delibera n. 67 dell'1.12.2025 con cui l'Amministrazione ha annullato d'ufficio la determina a contrarre e 64/2025 MP N. 01397/2025 REG.RIC.
del 10.11.2025 e gli atti conseguenti, chiedendo una declaratoria di cessata materia del contendere ed il favore delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
6.- Le parti intimate non si sono costituite.
7.- All'udienza camerale del 3.12.2025 è stata riservata la definizione della causa con sentenza in forma semplificata.
8.- L'annullamento d'ufficio della determina a contrarre n. 64/2025/MP del
10.11.2025 e degli atti conseguenti relativi all'affidamento dei servizi inerenti alla gestione dei rifiuti urbani nei comuni di Gargnano, Limone sul Garda, Tignale e
Tremosine sul Garda comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
9.- Avendo l'Amministrazione recepito i contenuti del III motivo di ricorso – prescindendo il Collegio da valutazioni circa la sua ammissibilità – ed apparendo i termini entro cui procedere alla prenotazione ed all'effettuazione del sopralluogo assolutamente irragionevoli, le spese di lite vengono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nulla sulle spese in relazione alla posizione di ANAC, evocata in giudizio solo ai fini di notiziarla dell'impugnazione e non costituitasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna Garda Uno S.p.a. a rimborsare alla società ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, oltre oneri ed accessori di legge, nonché il contributo unificato versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Nulla in punto spese quanto ad ANAC. N. 01397/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IC, Presidente
Francesca CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca CC LO IC
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01132 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01397/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1397 del 2025, proposto da
Bassanetti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B906AC60FC, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava
e IU LA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Garda Uno S.p.a., non costituito in giudizio;
nei confronti
Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC, non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 01397/2025 REG.RIC.
previa sospensione dell'efficacia e, in ogni caso, richiesta di decretazione presidenziale d'urgenza
- della determinazione N. 64/2025/MP del 10/11/2025, con cui la stazione appaltante ha indetto la “Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento di servizi inerenti alla gestione dei rifiuti urbani nei comuni di Gargnano, Limone sul
Garda, Tignale e Tremosine sul Garda” portante C.I.G. B906AC60FC;
- del bando di gara;
- del disciplinare di gara;
- del capitolato speciale d'appalto, con i relativi allegati;
- del bando di gara ripubblicato sulla G.U.U.E. (numero di pubblicazione dell'avviso:
766401-2025) il 19/11/2025 recante il differimento del termine di presentazione delle offerte dal 25/11/2025 al giorno 02/12/2025;
- di ogni altro atto preordinato, conseguenziale e connesso, anche non conosciuto e per la conseguente declaratoria dell'obbligo della stazione appaltante di re-indire la procedura avversata
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa Francesca
CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO e DIRITTO
1.1.- Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE) in data 11.11.2025 Garda Uno S.p.a. ha indetto una procedura aperta - ex art. 71 del D.Lgs. 36/2023 - per l'affidamento di servizi inerenti alla gestione dei rifiuti N. 01397/2025 REG.RIC.
urbani nei comuni di Gargnano, Limone sul Garda, Tignale e Tremosine sul Garda, per la durata di trentasei mesi ed un valore stimato al netto dell'IVA di euro
8.196.561,60, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul minor prezzo ex art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023.
1.2.- L'art. 11 del Disciplinare di gara ha previsto l'obbligatorietà dell'effettuazione di un sopralluogo, articolato in due fasi, da svolgere previo inoltro di una richiesta alla stazione appaltante entro il giorno 14.11.2025 ed il successivo articolo 13 ha fissato il termine ultimo per la presentazione dell'offerta nelle ore 12:00 del 25.11.2025, da trasmettere attraverso il Portale Appalti.
2.1.- Deducendo di essere un operatore economico del settore di comprovata esperienza, di aver appreso dell'esistenza della procedura il 15.11.2025 e dando atto della successiva pubblicazione, in data 19.11.2025, di un nuovo bando che ha differito il solo termine di presentazione delle offerte dal 25.11.2025 al 2.12.2025, con ricorso notificato il 20.11.2025 a Garda Uno S.p.a. ed all'Autorità Nazionale Anticorruzione
– ANAC ai soli fini di notiziarla, successivamente depositato, Bassanetti S.r.l. ha impugnato gli atti di gara di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione di misure cautelari monocratiche.
2.2.- Il ricorso si affida a tre motivi di doglianza
(i).- “violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 10, 17 e 92 del d. lgs.
36/2023. violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità di matrice comunitaria. violazione dell'art. 1, comma 2, della l. n. 241/1990 in combinato disposto con l'art. 12, comma 1, lett. a), del d. lgs. 36/2023. eccesso di per sviamento dalla causa tipica, travisamento dei presupposti di fatto, illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta in relazione al contegno serbato dalla stazione appaltante”: a prescindere dalla dedotta illegittima qualificazione del sopralluogo quale obbligatorio, la ricorrente sostiene che la previsione del suo espletamento – previa formale richiesta alla stazione appaltante nei 3 giorni successivi alla pubblicazione del bando – nel N. 01397/2025 REG.RIC.
ristretto termine di giorni 4 dalla pubblicazione dello stesso sia eccessivamente stringente. Tale incombente (non previsto dal bando tipo Anac, né dal codice dei contratti pubblici) violerebbe i principi del risultato, della fiducia (difettando la ragionevolezza e la proporzionalità rispetto all'interesse perseguito dalla stazione appaltante della previsione), di accesso al mercato, di buona fede, della tassatività delle cause di esclusione.
L'illegittimità della previsione, inoltre, emergerebbe con ancor maggior evidenza alla luce della pubblicazione di un nuovo bando che differisce il termine per la presentazione delle offerte al 2.12.2025, senza tuttavia innovare alcunché quanto al termine perentorio per la richiesta dell'effettuazione del sopralluogo obbligatorio;
(ii).- “violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 5, 37, 71 e 92 del d.lgs. 36/202. violazione e falsa applicazione dei principi informanti l'evidenza pubblica. eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, difetto di motivazione, ingiustizia grave e manifesta”: tanto l'originario termine per la presentazione delle domande, quanto quello successivamente rideterminato contrasterebbero con il disposto dell'art. 71
D.Lgs. 36/2023, il cui II comma fissa in 30 giorni dalla trasmissione del bando il termine per la ricezione delle offerte, derogabile soltanto per ragioni di urgenza specificamente motivate, nonché con la previsione di cui all'art. 92 D.Lgs. 36/2023, secondo cui, laddove per presentare l'offerta sia indispensabile la visita dei luoghi, il relativo termine debba essere adeguato alla complessità dell'appalto ed alla preparazione delle offerte.
Nel caso di specie, tuttavia, la decisione a contrarre si sarebbe limitata, a supporto della fissazione del termine di 15 giorni per la presentazione delle offerte, a dare atto della scadenza, al 31.12.2025, dei contratti di appalto in corso, affermando la necessità di bandire la nuova procedura per garantirne la continuità dei relativi servizi e l'impossibilità di ricorrere a proroghe tecniche: dette ragioni di urgenza, però, N. 01397/2025 REG.RIC.
discenderebbero unicamente dalla negligenza della stazione appaltante, che non si sarebbe attivata per tempo, nel rispetto del programma triennale di beni e servizi;
(iii).- “violazione e falsa applicazione degli artt. 57, comma 2 e 108, comma 3, del d. lgs. 36/2023. violazione e falsa applicazione dei principi informanti l'evidenza pubblica. eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, difetto di motivazione, ingiustizia grave e manifesta”: la ricorrente deduce che l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul minor prezzo sarebbe precluso dall'art. 108, comma 3, D.Lgs. 36/2023 per i servizi ad alta intensità di manodopera, che secondo l'art. 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, ricomprendono i “contratti…nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al
50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi”, quale sarebbe quello messo a gara, per il quale il costo della manodopera è stato stimato dalla stessa lex specialis in misura pari al 51,5289% della base d'asta.
Inoltre la documentazione di gara sarebbe gravemente carente nell'individuare i dati essenziali per la formulazione dell'offerta con riferimento ai cd. CAM di cui al DM
7.4.2025.
3.- Con decreto monocratico n. 462 del 24.11.2025 il Presidente dal Tar ha ordinato a
Garda Uno S.p.a. di depositare in giudizio “una relazione, debitamente documentata, da parte della stazione appaltante Garda Uno S.p.A….entro le ore 18.00 di martedì
25 novembre 2025”.
4.- Con successivo decreto presidenziale n. 475 del 27.11.2025, preso atto dell'ingiustificata inottemperanza della stazione appaltante all'ordine giudiziale,
l'istanza cautelare è stata accolta, con conseguente divieto dell'ulteriore svolgimento della procedura di gara sino all'esito dell'udienza cautelare collegiale, confermata per il giorno 3.12.2025.
5.- In data 2.12.2025 la ricorrente ha depositato la delibera n. 67 dell'1.12.2025 con cui l'Amministrazione ha annullato d'ufficio la determina a contrarre e 64/2025 MP N. 01397/2025 REG.RIC.
del 10.11.2025 e gli atti conseguenti, chiedendo una declaratoria di cessata materia del contendere ed il favore delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
6.- Le parti intimate non si sono costituite.
7.- All'udienza camerale del 3.12.2025 è stata riservata la definizione della causa con sentenza in forma semplificata.
8.- L'annullamento d'ufficio della determina a contrarre n. 64/2025/MP del
10.11.2025 e degli atti conseguenti relativi all'affidamento dei servizi inerenti alla gestione dei rifiuti urbani nei comuni di Gargnano, Limone sul Garda, Tignale e
Tremosine sul Garda comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
9.- Avendo l'Amministrazione recepito i contenuti del III motivo di ricorso – prescindendo il Collegio da valutazioni circa la sua ammissibilità – ed apparendo i termini entro cui procedere alla prenotazione ed all'effettuazione del sopralluogo assolutamente irragionevoli, le spese di lite vengono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nulla sulle spese in relazione alla posizione di ANAC, evocata in giudizio solo ai fini di notiziarla dell'impugnazione e non costituitasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna Garda Uno S.p.a. a rimborsare alla società ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, oltre oneri ed accessori di legge, nonché il contributo unificato versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
Nulla in punto spese quanto ad ANAC. N. 01397/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IC, Presidente
Francesca CC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca CC LO IC
IL SEGRETARIO