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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di rinvio a seguito della ordinanza n. 17793/2019, emessa dalla Corte di cassazione il 28 marzo- 3 luglio 2019, iscritto al n.4965/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
, nata a [...] il 1° gennaio 1936 ed ivi residente a[...]
13 , , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Piranesi n. 18 (C.F.: ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_3 ed ivi residente a[...] (C.F. ) tutti quali unici e legittimi eredi C.F._2 del signor , nato a [...] il [...] e deceduto a Benevento il Persona_1
24.2.2022 rappresentati e difesi dall'avv. Pellegrino Cavuoto (C.F. C.F._3
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E con sede legale in Roma al viale Egidio Galbani n. 70 Controparte_1
(C.F. ), in persona del suo procuratore ing. , giusta procura per notaio P.IVA_1 CP_2 di Roma rep. n. 45085 del 7.10.2019 rappresentata e difesa anche disgiuntamente, Persona_2 dagli Avv.ti Antonio Iacono (C.F. ), Maurizio Carbone (C.F. C.F._4
) e Velia Loria (C.F. ) C.F._5 C.F._6
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 1999, esponeva che: Persona_1
- era proprietario di un fondo esteso circa 10 ettari, situato alla Contrada Olivola di Benevento;
- l'ENEL S.p.A. chiedeva ed otteneva dal sindaco del Comune di Benevento, l'autorizzazione ad occupare parte del predetto fondo per la realizzazione della linea elettrica a 150KW Colle Sannita-
Benevento I a Benevento II Ariano;
- il con decreto del 29 giugno 1991 autorizzava l'ENEL S.p.A. ad occupare il Controparte_3 predetto fondo, individuato in catasto alla partita 18969 fl.24 e partita 5538 fl.24 per circa 13.000 mq per cinque anni a decorrere dalla immissione in possesso;
- l'ENEL S.p.A. si immetteva nel possesso del bene il 29 luglio 1991, realizzando l'opera, senza provvedere a far emettere nel termine indicato nel decreto di occupazione il decreto di esproprio o il decreto di asservimento, con conseguente illegittimità della procedura;
- nel decreto di occupazione non erano indicati i termini di cui all'art. 13 L.2359/1865, con conseguente invalidità della dichiarazione di pubblica utilità;
- all'attore competeva pertanto il risarcimento del danno per il terreno illegittimamente espropriato, oltre i danni alle colture, le indennità di occupazione legittima e illegittima (quest'ultima con decorrenza dal luglio 1993 in applicazione dell'art. 71 l.2358/1865) nonché gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, oltre all'indennizzo pari alla differenza del valore originario del bene espropriato rispetto a quello determinatosi dopo la realizzazione dell'opera.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “attesa l'esecuzione abusiva dell'impianto e finchè la servitù non venga regolarmente e formalmente costituita, condannare la convenuta al risarcimento dei danni sofferti dall'attore per la protrazione illegittima della occupazione a decorrere dal luglio
1993, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare la convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione legittima oltre interessi legali;
nella ipotesi in cui nel corso del giudizio venisse costituita regolarmente o formalmente la servitù o venisse disposta dall'adito Giudice, condannare l'ENEL S.p.A. in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle indennità di asservimento ai sensi dell'art. 39 della Legge 2359/1865 o secondo i criteri stabiliti dalla legge vigente in materia, attesa la vocazione edificatoria del suolo occupato oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
condannare ancora la convenuta al pagamento della indennità prevista dall'art. 40 della legge 2359/1865 e/o dall'art. 123 della legge 1775/1993, oltre interessi e rivalutazione monetaria per i danni subiti alle colture..”.
Si costituiva la subentrata all'ENEL S.p.A. in quanto conferitaria del ramo di Controparte_1 azienda relativo alla proprietà della rete elettrica di trasmissione nazionale che si opponeva alla domanda e chiedeva in riconvenzionale la costituzione coattiva della servitù di elettrodotto.
2 Con sentenza n.1799/2003 del 9 settembre 2003, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, il
Tribunale di Benevento accoglieva la domanda proposta da e condannava la Persona_1
a risarcire i danni all'attore, nella misura degli interessi legali sulla somma di euro Controparte_1
53.653,21 dal 29 luglio 1991 fino alla sentenza per la linea elettrica ancora esistente e sulla somma di euro 43.013,43 dal 29 luglio 1991 al 29 dicembre 2002 relativamente alla linea elettrica rimossa e rigettava ogni altra domanda.
La proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento e la Corte di Controparte_1
Appello di Napoli con sentenza non definitiva n.3738/2005 del 28 dicembre 2005, accoglieva l'appello principale nella parte in cui l'appellante aveva eccepito la legittimità dell'occupazione iniziale del fondo di proprietà del individuato in catasto al Fl.24 p.lla 777 ( già p.lla 106) R_ del ed accoglieva l'appello incidentale proposto dal dichiarando che Controparte_3 R_ allo stesso era dovuta l'indennità per l'occupazione legittima del fondo, disponendo la rimessione della causa sul ruolo per determinare l'indennità di occupazione ed il risarcimento del danno per il periodo successivo alla scadenza dell'occupazione legittima.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza definitiva n.1897/2013 pubblicata il 14 maggio
2013 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, condannava la CP_4 pagamento, in favore del 1) di una somma pari agli interessi sull'importo di euro
[...] R_
24.416,66 dal 29 luglio 1991 al 28 luglio 1996, oltre interessi legali sulla somma risultante dal 28 luglio 1996 al saldo a titolo di indennità di occupazione legittima;
2) di una somma pari agli interessi legali sull'importo di euro 10.753,35 dal 29 luglio 1996 al 29 dicembre 2002, a titolo di risarcimento danni per l'illegittima occupazione della porzione di fondo di m.4527,73 utilizzata per il transito della linea elettrica Benevento2-Colle Sannita, nonché di una somma pari agli interessi legali sull'importo di euro 13.663,60 dal 29 luglio 1996 al 12 ottobre 2004 a titolo di risarcimento danni per l'illegittima occupazione della porzione di fondo di mq 5752,97 utilizzata per il transito della linea dell'elettrodotto Benevento 2-Ariano Irpino oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi dovuti per le sorti capitali non rivalutate, dal 12 ottobre 2004.
La Corte di Appello affermava che il parametro di calcolo per l'indennità di occupazione era l'importo dell'indennità di asservimento definitivo e non l'intero valore delle strisce di terreno asservite.
In particolare affermava che “… la disposizione particolare del R.D.L.n.1775 del 1933, in tema di servitù di elettrodotto, in deroga alla regola generale dell'art. 46 2°previsione della legge fondamentale n.2359 del 1865, prevede e disciplina per la determinazione dell'indennità ( o del risarcimento del danno) per la costituzione di servitù di elettrodotto, distinti indennizzi dovuti al proprietario del fondo servente in relazione ai diversi pregiudizi che questo può subire: e
3 precisamente quello inerente alla diminuzione del valore di tutto o di parte del fondo inteso come complessiva entità economica, quello riferito all'area assoggettata al transito per il servizio delle condutture e quello riferito alla superficie sottratta alla disponibilità del proprietario medesimo in conseguenza di installazioni fisse, quali basamenti, cabine o altri manufatti. Solo ove tali distinti pregiudizi risultino in concreto accertati l'indennità complessivamente dovuta va determinata cumulando gli indennizzi spettanti per ciascun tipo di pregiudizio……. Nel caso di specie,, invece, al fondo in oggetto non risulta sottratta nessuna area alla disponibilità del proprietario in conseguenza di installazioni fisse ( basamenti, cabine ecc) ma il fondo è stato solo soggetto al transito aereo: pertanto l'importo dell'occupazione va stabilito con riferimento, quale parametro base, al quarto del valore dell'area che è stata strettamente necessaria al transito aereo delle condutture elettriche, con riferimento cioè solo alla seconda componente prevista dall'articolo citato”.
Ha pertanto individuato gli importi dovuti, a titolo di indennità di occupazione legittima (per il periodo dal 29 luglio 1991 al 29 luglio 1996) ed il risarcimento del danno ( per il periodo dal 29 luglio
1996 al 29 dicembre 2002 per la prima linea e per il periodo dal 29 luglio 1996 al 12 ottobre 2004 per la seconda linea) nella misura degli interessi legali sulle somme pari ad un quarto del valore dell'area strettamente necessaria al transito aereo delle condutture elettriche.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione lamentando con Persona_1 il primo motivo “la violazione dell'art. 20 L.865/1971 e del r.d. n.1775 del 1933 nella determinazione dell'indennità di occupazione legittima. Violazione dell'art. 123 del r.d. n.1775 del 1993 e dell'art.
2043 c.c. nella determinazione dell'indennità di occupazione illegittima e/o del risarcimento del danno da occupazione illegittima”.
In particolare, ha contestato la determinazione dell'indennità di occupazione in base all'indennità di asservimento, dovendo essere invece calcolata sulla base dell'indennità virtuale di espropriazione dell'intera area occupata, in quanto l'area era rimasta nella esclusiva disponibilità giuridica e di fatto dell'occupante; ha dedotto, inoltre, che lo stesso criterio doveva essere utilizzato per la liquidazione del danno subito dal ricorrente a causa della illegittima occupazione, protrattasi per la prima linea dal
30 luglio 1996 alla data della rimozione avvenuta il 12 ottobre 2004 e per la seconda linea dal 30 luglio 1996 al 10 dicembre 2002.
Con il secondo motivo ha lamentato la “Violazione dell'art. 123 del r.d. n.1775 del 1933 e dell'art.
40 della L. 2359 del 1865. Contraddittorietà della motivazione”.
In particolare, ha contestato che la Corte di Appello non avesse riconosciuto in suo favore il risarcimento del danno derivante dalla costituzione dei due impianti di servitù che avevano impedito all'attore di costruire o vendere il suolo come edificatorio, danno che il CTU aveva quantificato nella misura del 10%.
4 La S.C. ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo e cassato la sentenza della
Corte di Appello di Napoli n. 1897/2013, rinviando a questa Corte d'Appello anche per la liquidazione delle spese.
Ha osservato, infatti, richiamando un principio ripetutamente affermato che “Il provvedimento di occupazione temporanea attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporne, allo scopo di accelerare la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stato emanato ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) in tutto o in parte delle facoltà di godimento e di disposizione. La compressione del diritto dominicale avviene automaticamente nel momento stesso in cui viene pronunciato il provvedimento di occupazione e diviene, quindi, suscettibile di esecuzione. L'obbligazione indennitaria è volta a compensare, per tutta la durata dell'indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, ossia una perdita reddituale che, essendo diversa da quella patrimoniale della perdita della proprietà del bene, impone un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell'indennità di espropriazione;
né allorquando si tratta come nel caso concreto di imposizione di una servitù, nell'indennità di asservimento (Cass.sez.un. n.493/1998; Cass. n. 7324/1998, 5804/95 6083/93 ed altre). Detto indennizzo derivando, dunque, da un atto legittimo dell'amministrazione autonomo ed indipendente dal titolo in base al quale potrà concludersi la vicenda ablativa, deve essere liquidato qualunque sia
l'evento giuridico che la caratterizzi ( cessione volontaria, espropriazione formale, occupazione acquisitiva, asservimento) in base ad un criterio unico ed unitario, che , trattandosi di terreno agricolo, deve essere commisurata all'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area effettivamente occupata ( Cass., 1 aprile 2003 n.4919; Cass. 26 marzo 2004, n.6068), non necessariamente coincidente con quella successivamente espropriata o, come nella specie, asservita
(Cass. n.8433/2012).
La Corte territoriale non si è attenuta ai suesposti principi di diritto ed ha provveduto a liquidare
l'indennità di occupazione legittima nonché il risarcimento dei danni da occupazione illegittima, in relazione al quale valgono i medesimi principi, assumendo come parametro l'importo dell'indennità di asservimento definitivo, invece che l'indennità virtuale di espropriazione determinata sul valore venale dei terreni occupati”.
Ha, pertanto, ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, rigettando invece il secondo ritenendo che correttamente la Corte di Appello di Napoli aveva escluso che fosse dimostrato il danno temporaneo da deprezzamento.
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato il 4 novembre 2019 citava Persona_1 in giudizio la richiamando il principio affermato dalla Corte di cassazione ed affermando CP_1 la debenza, da parte della convenuta in riassunzione, di ulteriori importi a titolo di indennità di
5 occupazione legittima ed illegittima considerato che le somme dovevano essere liquidate sulla base del valore dell'area occupata calcolata in euro 9,50 al m.q. dal C.T.U. e detratto l'importo di euro
75.132,00 già corrisposto in data 7 novembre 2003.
Ha chiesto pertanto “1) accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della indennità di occupazione legittima – per entrambe le occupazioni- a decorrere dal
29 luglio 1991 al 29 luglio 1996, da determinarsi sulla indennità virtuale di esproprio …con il criterio sussidiario degli interessi legali per ogni singolo anno di occupazione, oltre gli ulteriori interessi legali a decorrere da ogni singolo anno sino all'effettivo soddisfo;
2) accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della indennità di occupazione illegittima per entrambe le occupazioni, la prima a decorrere dal 29 luglio 1996 al 14 ottobre 2004, la seconda dal 29 luglio 1996 al 29 dicembre 2002, da determinarsi sempre sulla indennità virtuale di esproprio… con il criterio sussidiario degli interessi legali per ogni singolo anno di occupazione, oltre gli ulteriori interessi legali e la rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno di occupazione sino all'effettivo soddisfo;
3)rigettare ogni motivo di gravame avverso la domanda attrice in quanto infondato e comunque inammissibile anche perché già respinto dalla Suprema Corte
o coperto dal giudicato interno…”
Si è costituita la che ha eccepito che il giudicato doveva intendersi formato solo sul CP_1 valore venale dei terreni quantificato nell'importo di euro 9,50 al mq., dal C.T.U mentre contestava il criterio utilizzato dall'attore in riassunzione ( in particolare la quantificazione dell'indennità dovuta nella misura degli interessi legali) ed i calcoli effettuati, deducendo in particolare che l'indennità di occupazione illegittima era stata calcolata fino al 12 febbraio 2004 per la linea Benevento 2-Colle
Sannita, laddove la linea era stata rimossa il 29 dicembre 2002.
Ha contestato l'iniquità del criterio degli interessi legali in quanto l'importo complessivamente richiesto dall'attore in riassunzione era superiore al valore dell'indennità di esproprio che sarebbe spettata allo stesso, ed ha ribadito che l'occupazione aveva riguardato solo una parte dei fondi, e che le linee elettriche erano state rimosse, con conseguente restituzione della disponibilità degli stessi al proprietario.
Ha inoltre affermato che l'importo di euro 75.132,00 era già stato corrisposto all'attore.
Concludeva chiedendo il rigetto di ogni domanda e in subordine la riduzione degli importi richiesti dalla controparte.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza del 6 maggio 2025 era riservata in decisione con la concessione dei termini ridotti di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Preliminarmente va osservato che con la comparsa conclusionale depositata il 4 giugno 2025 si sono costituiti in giudizio, nella qualità di eredi di , Persona_1 Parte_1 Parte_2
e Parte_3
Dalla documentazione in atti è emerso che è deceduto ab intestato in data Persona_1
24.2.2022, e che i soggetti costituitisi sono eredi dello stesso (cfr. documentazione allegata alla comparsa conclusionale).
Quanto alla contestazione sollevata dalla relativa al criterio utilizzato per la CP_1 determinazione dell'importo dell'indennità da occupazione legittima e del risarcimento danni per occupazione illegittima da liquidare (che è stato equitativamente individuato nella misura degli interessi legali dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. 1799/2003 e dalla Corte di Appello di
Napoli con la sentenza n.1897/2013), si osserva che più volte la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'indennità di occupazione potesse essere legittimamente quantificata nella misura degli interessi legali sul valore del fondo ( cfr. Cass. SS.UU. del 23.2.2001 n.69, Cass. 12.4.2002 n.5271,
Cass.
7.11.2024 n.28688). Allo stesso modo la Suprema Corte si è espressa con riferimento al criterio degli interessi legali per la liquidazione del danno (Cass.
7.11.1998 n.11228, Cass.20.11.2018
n.29990).
Deve pertanto ritenersi corretto l'utilizzo del criterio degli interessi legali per la quantificazione degli importi dovuti sia a titolo di indennità di occupazione legittima sia a titolo di risarcimento danni.
Tanto premesso, nel presente giudizio di rinvio occorre rideterminare gli importi dovuti a R_
(e per lui ai suoi eredi) a titolo di indennità di occupazione legittima e di risarcimento danno
[...] da occupazione illegittima sulla base del valore della indennità virtuale di esproprio e non della indennità di asservimento, secondo il principio affermato dalla Suprema Corte nel giudizio che si è concluso con il rinvio alla Corte di appello di Napoli.
Va innanzi tutto osservato che non vi è contestazione sul valore venale del bene (individuato nella misura di euro 9,50 al mq dal C.T.U nel giudizio di primo grado), né sulla estensione dei fondi attraversati dalle linee elettriche per cui è causa, né con riferimento ai periodi di durata dell'occupazione legittima ed illegittima.
Occorre pertanto rideterminare gli importi dovuti, tenuto conto delle circostanze incontestate della rimozione delle linee elettriche (per la linea Benevento 2- Colle Sannita in data 29 dicembre 2002 e per la linea Benevento 2-Ariano Irpino in data 12 ottobre 2004) e dell'avvenuto pagamento, da parte di , dell'importo di euro 75.132,00 alla data del 7 novembre 2003. CP_1
7 Il valore del fondo interessato dall'elettrodotto va quantificato in euro Controparte_5
54.653,21 (mq 5752,97 moltiplicato per euro 9,50 al mq) ed il valore del fondo interessato dall'elettrodotto Benevento-Colle Sannita è pari ad euro 43.013,43 (mq.4527,73 moltiplicato per euro
9,50 al mq).
L'indennità di occupazione legittima del fondo interessato dall'elettrodotto Benevento2-Ariano
Irpino va liquidata nella misura degli interessi legali maturati anno per anno dal 29 luglio 1991 al 29 luglio 1996 sull'importo di euro 54.653,21; allo stesso modo occorre procedere con riferimento all'indennità di occupazione legittima del fondo interessato dall'elettrodotto Benevento2-Colle
Sannita tenendo conto del valore del bene stimato in euro 43.013,43.
L'importo dovuto per l'indennità di occupazione legittima va quantificato in euro 27.356, 55 per il fondo interessato dall'elettrodotto Benevento2-Ariano Irpino ed in euro 21.530,28 per il fondo interessato dall'elettrodotto Benevento 2-Colle Sannita.
Su tali importi devono essere corrisposti gli interessi legali, dal 29 luglio 1996 e fino al saldo.
Al fine di effettuare una corretta imputazione del pagamento eseguito in data 7 novembre 2003 è necessario procedere al calcolo degli interessi maturati sulle suddette somme fino alla data del 7 novembre.2003.
Gli importi sono pari ad euro 7744,53 per il fondo interessato dall'elettrodotto Benevento2-Ariano
Irpino ed euro 6095,14 per il fondo interessato dall'elettrodotto Benevento2-Colle Sannita.
Pertanto, gli importi maturati per indennità di occupazione legittima dei fondi ed accessori, alla data del 7 novembre 2003, sono pari ad euro 62.726,50.
Quanto al periodo di occupazione illegittima, il risarcimento del danno va quantificato con il criterio degli interessi legali sul valore del bene come stimato, dal 30 luglio 1996 al 29 dicembre 2002 per il fondo interessato dall'elettrodotto Benevento2-Colle Sannita e dal 30 luglio 1996 al 12 ottobre 2004 per il fondo interessato dall'elettrodotto Benevento2-Ariano Irpino.
Su tali somme dovranno poi essere corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma dovuta per ciascun fondo (da calcolarsi, come da conteggi effettuati dagli attori in riassunzione, sulla sorta capitale non rivalutata) a far data dal 29 luglio 1997 e fino al saldo effettivo.
Pertanto, gli importi dovuti per il risarcimento del danno sono pari ad euro 16.770,29 per il fondo interessato dall'elettrodotto Benevento2-Ariano Irpino e pari ad euro 11.058,57 per il fondo interessato dall'elettrodotto Benevento2-Colle Sannita.
Al fine di imputare correttamente gli importi corrisposti dalla in data 7 novembre 2003, CP_1 appare necessario quantificare le somme dovute (anche a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi) per il risarcimento dei danni alla data del 7 novembre 2003.
8 Pertanto per il fondo interessato dall'elettrodotto Benevento2-Colle Sannita la somma maturata a titolo di risarcimento del danno alla data del 7 novembre 2003 è pari ad euro 14.964,83 (di cui euro
11.070,36 per risarcimento danni alla data del 29 dicembre 2002, euro 1.658,79 per rivalutazione monetaria ed euro 2.247,47 per interessi legali).
Per il fondo interessato dall'elettrodotto Benevento2-Ariano Irpino la somma dovuta è pari ad euro
22.694, 10 ( di cui euro 16.770,29 per il risarcimento dei danni, euro 2515,54 per rivalutazione monetaria ed euro 3408,27 per interessi legali.
Alla data del 7 novembre 2003 il credito di parte istante per il risarcimento dei danni, la rivalutazione monetaria e gli interessi era pari all'importo di euro 37.658,93.
L'ammontare complessivo degli importi dovuti a dunque, era pari ad euro Persona_1
100.385,43.
Da tale importo va detratto quanto già corrisposto, pari ad euro 75.132,00 per la somma residua di euro 25.253,43.
In considerazione dei criteri previsti dall'art. 1193 c.c. la somma già corrisposta va imputata in primo luogo al debito per l'indennità di occupazione legittima (pari ad euro 62,726,50) in quanto debito più oneroso e per il residuo, ex art. 1194 c.c., agli interessi ed alla rivalutazione monetaria maturati sulle somme dovute a titolo di risarcimento danni per l'occupazione illegittima (pari a complessivi euro
9830,27).
L'ulteriore residuo, pari ad euro 2575,23 deve ritenersi satisfattivo di parte della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (euro 11.058, 57 per il fondo Benevento 2-Colle Sannita ed euro
16.770,29 per il fondo Benevento 2-Ariano Irpino).
La somma di euro 25.253,43 pari alla differenza tra l'importo dovuto alla data del 7 novembre 2003
e l'importo corrisposto in tale data costituisce pertanto la somma ancora dovuta a titolo di risarcimento del danno.
Su tale importo, che costituisce debito di valore, vanno corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali da calcolarsi sull'importo rivalutato di anno in anno (in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – FOI) fino alla data della presente decisione
(secondo le modalità indicate in Cass. SS.UU. 1712/1995 e nella giurisprudenza successiva conforme).
All'accoglimento della domanda consegue la condanna di al Controparte_1 pagamento in favore degli eredi di delle spese di tutti i gradi di giudizio. Le spese Persona_1 vanno liquidate in base alle tariffe contenute nel d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m.
147/2022) per un valore compreso tra Euro 52.000 ed Euro 260.000 per il giudizio di primo grado, il
9 giudizio di secondo grado ed il giudizio di rinvio e per un valore compreso tra Euro 5201,00 ed Euro
26.000,00 per il presente giudizio sulla base del decisum.
In caso di successione nel tempo delle tariffe professionali per gli avvocati secondo la S.C., quelle sopravvenute “sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del (…) decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (Cass. SS.UU. 17405/2012).
Non è chiaro, tuttavia, ciò che si intende per completamento dell'opera professionale e cioè se la prestazione può ritenersi conclusa in relazione a ciascun grado del processo. Al riguardo (pur dovendosi dare atto dell'esistenza di diversi orientamenti sul punto), appare condivisibile l'interpretazione secondo la quale, quanto meno quando vi sia stata la riforma delle sentenze rese nei gradi precedenti, le prestazioni svolte in relazione a quei gradi non possono considerarsi concluse, dovendosi valutare le stesse in base all'esito finale della lite (Cass. 30529/2017).
Pertanto le spese dei diversi gradi di giudizio possono essere liquidate secondo i valori riportati di seguito (per il giudizio di rinvio non viene considerata la fase istruttoria, non essendo stata svolta nessuna attività di tal genere): primo grado fase di studio: € 1.500,00
fase introduttiva: € 1.000,00
fase istruttoria: € 3.000,00
fase decisoria: € 2.500,00 secondo grado fase di studio: € 1.500,00
fase introduttiva: € 1.200,00
fase istruttoria € 2.500,00
fase decisoria € 2.600,00: giudizio di legittimità
fase di studio: € 2.000,00
fase introduttiva: € 1.500,00
fase decisoria: € 1.000,00 giudizio di rinvio fase di studio: € 600,00
10 fase introduttiva: € 600,00 fase decisoria: € 1300,00.
Vanno definitivamente poste a carico della : (limitatamente ai Controparte_1 rapporti tra le parti) le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando nel giudizio di rinvio conseguente all'ordinanza della Corte di cassazione n. 17793/2019:
1. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
e in solido nella qualità di eredi di nato Parte_2 Parte_3 Persona_1
a San Nicola Manfredi il 27 novembre 1925 e deceduto a Benevento il 24 febbraio 2022 della somma di euro 25.253,43. oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dal 7 novembre 2003 e fino alla sentenza;
2. condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
e in solido, delle spese dei gradi di giudizio che Pt_1 Parte_2 Parte_3 liquida:
- per il giudizio di primo grado in complessivi euro 8000,00 per compenso professionale ed
Euro 1200,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
- Per il giudizio di appello euro 7800,00 per compenso professionale ed euro 1170,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
- per il giudizio di Cassazione: in Euro 4500,00per compenso professionale ed euro 675,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
- per il giudizio di rinvio: in euro 2500,00 per compenso professionale ed euro 375,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. pone definitivamente a carico della (limitatamente ai Controparte_1 rapporti tra le parti) le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio.
Così deciso in Napoli il 16 settembre 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dott.ssa Caterina Molfino
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