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Ordinanza 15 aprile 2025
Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Elvira Majolino, nel procedimento n. 12992/2024 R.G.L., ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
A seguito dell'udienza del 14/04/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, rilevato, in particolare, che l'I.N.P.S. ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea avente ad oggetto l'assegno di invalidità per superamento del requisito reddituale;
considerato in proposito che l'art. 445 bis c.p.c. va interpretato, alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art. 100 c.p.c., nel senso che:
a) in base all'espressa previsione di cui al comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. - secondo cui l'istanza di accertamento tecnico ha la funzione di consentire «la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere» - nel ricorso per accertamento tecnico preventivo deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere ed alla quale l'ATP è preordinato;
l'enunciazione della pretesa, peraltro, è indispensabile, non solo al fine di consentire al giudice di individuare l'oggetto dell'accertamento peritale e con esso l'interesse concreto ad agire, ma altresì al fine, da un lato, di determinare la soccombenza all'esito di tale accertamento, e, dall'altro, di individuare gli enti competenti per la realizzazione della pretesa: non a caso, l'art. 445 bis comma 5 prevede che il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo sia «notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni»;
b) il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario, e segnatamente la competenza territoriale del giudice adito;
la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del prescritto certificato medico;
la comunicazione del verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l'omessa convocazione a visita (o la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 3 comma 5 d.p.r. 21/09/94 n. 698); il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326, l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 l. 18/06/09, n. 69, in relazione all'art. 11 l. 12/06/84 n. 222; l'inesistenza di un giudicato;
la sussistenza degli eventuali presupposti anagrafici, segnatamente quanto ai limiti di età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt. 12 comma 1 e 13 comma 1 d.l. 30/01/71 n. 5 conv. in l. 30/03/71 n. 118; art. 1 comma 1 l. 11/10/90 n. 289); considerato, altresì, che superando l'orientamento espresso da Cass. Sez. Lav. sentenza n. 6085 del 17/03/2014, la Cassazione si è recentemente orientata nel senso che il giudice adito per l'accertamento tecnico non deve procedere alla nomina del c.t.u. in difetto dei presupposti sostanziali e processuali per accedere alla prestazione cui l'accertamento è finalizzato, tra i quali figurano i c.d. requisiti socioeconomici posti dal legislatore tra i fatti costitutivi della pretesa, determinandosi altrimenti, del tutto illogicamente, lo svolgimento di un'attività processuale finalizzata esclusivamente a fornire alla persona interessata una diagnosi medica fine a se stessa in una sede del tutto impropria qual è quella del processo civile, tenuto conto che il procedimento per ATP è pur sempre un procedimento giurisdizionale soggetto alle regole ed ai principi generali, applicabili a qualunque tipologia di processo, e contenuti nel Libro Primo del codice di procedura civile, primo dei quali il principio posto espressamente dall'art. 100 c.p.c. secondo cui «per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse», con la conseguenza che la presentazione dell'istanza in carenza di alcuno dei presupposti sopra richiamati determina, ad avviso della Corte di legittimità, l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo (Cass. Sez L. Sentenza n. 8932 del 05/05/2015; Sez L. Sentenza n. 8533 del 27/04/2015), con il conseguente rigetto della relativa istanza, provvedimento che non pregiudica la riproposizione di una nuova domanda ove sussistano e risultino provati i suddetti presupposti;
rilevato, inoltre, che il diritto alla pensione di inabilità civile e quello all'assegno mensile di assistenza è riconoscibile solo se tutti i requisiti per essi richiesti sussistano nel primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità; con l'ulteriore conseguenza che le indicate provvidenze non spettano ai soggetti che, alle date in questione, non posseggano i prescritti requisiti socioeconomici (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8099 del 23/05/2012); considerato, nella specie, che il ricorrente non risultava né al momento della proposizione della domanda amministrativa né al momento del deposito del ricorso in possesso del requisito reddituale previsto dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità, siccome evincibile dall'estratto contributivo prodotto dall'I.N.P.S. (cfr. all. 1 in memoria); rilevato altresì che parte ricorrente non ha contestato la succitata carenza dei requisiti reddituali, né tantomeno ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il rispetto della soglia reddituale imposta dalla legge, con la conseguenza che la relativa domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che un accertamento sanitario ad esso favorevole non sarebbe comunque sufficiente per ottenere le prestazioni richieste;
rilevato che il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese di lite, avendo fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e revoca l'incarico al ctu nominato.
Nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti e al ctu.
Palermo, 15/04/2025
Il Giudice Elvira Majolino
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Elvira Majolino, nel procedimento n. 12992/2024 R.G.L., ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
A seguito dell'udienza del 14/04/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, rilevato, in particolare, che l'I.N.P.S. ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea avente ad oggetto l'assegno di invalidità per superamento del requisito reddituale;
considerato in proposito che l'art. 445 bis c.p.c. va interpretato, alla luce del suo tenore letterale nonché dell'art. 100 c.p.c., nel senso che:
a) in base all'espressa previsione di cui al comma 1 dell'art. 445 bis c.p.c. - secondo cui l'istanza di accertamento tecnico ha la funzione di consentire «la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere» - nel ricorso per accertamento tecnico preventivo deve essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere ed alla quale l'ATP è preordinato;
l'enunciazione della pretesa, peraltro, è indispensabile, non solo al fine di consentire al giudice di individuare l'oggetto dell'accertamento peritale e con esso l'interesse concreto ad agire, ma altresì al fine, da un lato, di determinare la soccombenza all'esito di tale accertamento, e, dall'altro, di individuare gli enti competenti per la realizzazione della pretesa: non a caso, l'art. 445 bis comma 5 prevede che il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo sia «notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni»;
b) il ricorso, in quanto preordinato all'instaurazione del giudizio ordinario, non può essere presentato se non in quanto sussistano le condizioni sostanziali ed i presupposti processuali per la proposizione del giudizio ordinario, e segnatamente la competenza territoriale del giudice adito;
la presentazione di una valida domanda amministrativa corredata del prescritto certificato medico;
la comunicazione del verbale con accertamento sanitario negativo, ovvero l'omessa convocazione a visita (o la mancata comunicazione del verbale) nel termine di 9 mesi, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo (art. 3 comma 5 d.p.r. 21/09/94 n. 698); il mancato verificarsi della decadenza di cui all'art. 42 comma 3 d.l. 30/09/03 n. 269 conv. in l. 24/11/03 n. 326, l'ammissibilità della domanda amministrativa ai sensi dell'art. 56 l. 18/06/09, n. 69, in relazione all'art. 11 l. 12/06/84 n. 222; l'inesistenza di un giudicato;
la sussistenza degli eventuali presupposti anagrafici, segnatamente quanto ai limiti di età eventualmente previsti in relazione alla prestazione invocata (artt. 12 comma 1 e 13 comma 1 d.l. 30/01/71 n. 5 conv. in l. 30/03/71 n. 118; art. 1 comma 1 l. 11/10/90 n. 289); considerato, altresì, che superando l'orientamento espresso da Cass. Sez. Lav. sentenza n. 6085 del 17/03/2014, la Cassazione si è recentemente orientata nel senso che il giudice adito per l'accertamento tecnico non deve procedere alla nomina del c.t.u. in difetto dei presupposti sostanziali e processuali per accedere alla prestazione cui l'accertamento è finalizzato, tra i quali figurano i c.d. requisiti socioeconomici posti dal legislatore tra i fatti costitutivi della pretesa, determinandosi altrimenti, del tutto illogicamente, lo svolgimento di un'attività processuale finalizzata esclusivamente a fornire alla persona interessata una diagnosi medica fine a se stessa in una sede del tutto impropria qual è quella del processo civile, tenuto conto che il procedimento per ATP è pur sempre un procedimento giurisdizionale soggetto alle regole ed ai principi generali, applicabili a qualunque tipologia di processo, e contenuti nel Libro Primo del codice di procedura civile, primo dei quali il principio posto espressamente dall'art. 100 c.p.c. secondo cui «per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse», con la conseguenza che la presentazione dell'istanza in carenza di alcuno dei presupposti sopra richiamati determina, ad avviso della Corte di legittimità, l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo (Cass. Sez L. Sentenza n. 8932 del 05/05/2015; Sez L. Sentenza n. 8533 del 27/04/2015), con il conseguente rigetto della relativa istanza, provvedimento che non pregiudica la riproposizione di una nuova domanda ove sussistano e risultino provati i suddetti presupposti;
rilevato, inoltre, che il diritto alla pensione di inabilità civile e quello all'assegno mensile di assistenza è riconoscibile solo se tutti i requisiti per essi richiesti sussistano nel primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità; con l'ulteriore conseguenza che le indicate provvidenze non spettano ai soggetti che, alle date in questione, non posseggano i prescritti requisiti socioeconomici (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8099 del 23/05/2012); considerato, nella specie, che il ricorrente non risultava né al momento della proposizione della domanda amministrativa né al momento del deposito del ricorso in possesso del requisito reddituale previsto dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità, siccome evincibile dall'estratto contributivo prodotto dall'I.N.P.S. (cfr. all. 1 in memoria); rilevato altresì che parte ricorrente non ha contestato la succitata carenza dei requisiti reddituali, né tantomeno ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il rispetto della soglia reddituale imposta dalla legge, con la conseguenza che la relativa domanda deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che un accertamento sanitario ad esso favorevole non sarebbe comunque sufficiente per ottenere le prestazioni richieste;
rilevato che il ricorrente non va condannato al pagamento delle spese di lite, avendo fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e revoca l'incarico al ctu nominato.
Nulla sulle spese.
Si comunichi alle parti e al ctu.
Palermo, 15/04/2025
Il Giudice Elvira Majolino