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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 15385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15385 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7046 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CILE, 22/11/1991), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PASSERINI ILARIA e dell'avv. DI GIACOBBE MARZIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/06/1985), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. VARONE DENISE giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 08/09/2018 ha contratto in Roma matrimonio concordatario con
Perso e che dall'unione sono nate le figlie (Roma, Controparte_1
11/05/2014) e (Roma, 14/08/2019), ha dedotto che nel tempo la Per_2
convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno del marito che ha trascurato i doveri matrimoniali di cura e contribuzione ai bisogni della famiglia, serbando talvolta un atteggiamento aggressivo e denigratorio ed anche penalmente rilevante, essendo stato condannato per spaccio di stupefacenti, tanto che a gennaio 2023 la stessa lo ha invitato ad allontanarsi dalla casa familiare, di sua proprietà; ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, obbligo del già padre di CP_1
un altro figlio avuto da una precedente relazione, di contribuire al mantenimento delle figlie comuni mediante il versamento della somma mensile di euro 600,00, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti le figlie.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 23/09/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione 3 complessivamente prodotta ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha riservato l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 15006/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 23/09/2024 il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e, segnatamente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, affidato le figlie minori ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre cui ha assegnato la casa familiare, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre, a far data dalla domanda, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2024, posto a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti le figlie.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 07/10/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie relativamente alle quali deve preliminarmente darsi atto che la ricorrente ha “rinunciato”,
sia pure implicitamente, alla domanda di addebito, non avendo riproposto tale domanda nelle note di precisazione delle conclusioni, né nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025, e non avendo svolto alcuna difesa e/o argomentazione di fatto e di diritto in argomento 4 negli scritti conclusionali di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Perso Relativamente all'affidamento delle figlie minori e Per_2
meritano di essere confermate le vigenti statuizioni in forza delle quali le stesse sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, questione sulla quale, peraltro, non vi è contestazione alcuna, con residenza anagrafica presso la madre con la quale coabitano stabilmente sin dalla separazione di fatto dei genitori risalente a gennaio 2023; deve, altresì, essere confermata la vigente disciplina afferente i tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, nulla essendo mutato rispetto al quadro fattuale considerato in sede di provvedimenti provvisori, trascritti in dispositivo, e considerato che la notevole distanza esistente tra le abitazioni delle parti, pari a circa 18
chilometri, è radicalmente ostativa ad un collocamento delle minori paritario e alternato, su base settimanale, come richiesto dal CP_1
Meritano, infine, di essere confermate le vigenti statuizioni economiche in forza delle quali il è tenuto a corrispondere alla CP_1
, a far data dalla domanda (20/02/2024) ed entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, la somma mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2025, a titolo di contributo per il
Perso mantenimento delle figlie comuni, tenuto conto: dell'età di (2014) ed
(2019), dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, Per_2
del reddito netto mensile percepito dalla ricorrente pari a circa euro
1.000,00, dell'importo dell'assegno unico e universale percepito per intero dalla , pari ad euro 470,00 mensili circa, del reddito netto mensile Parte_1
del pari a circa euro 2.000,00 nel 2024, superiore a quello di euro CP_1
1.500,00 circa dell'anno precedente, della circostanza che la non Parte_1
sostiene oneri alloggiativi atteso che abita unitamente alle figlie in un 5 immobile di cui è comproprietaria in ragione del 90% unitamente alla di lei madre (proprietaria del restante 10%), del canone di locazione dovuto dal pari ad euro 500,00 mensili, della ulteriore circostanza per cui il CP_1
predetto, già padre di un figlio nato da una relazione precedente a quella con la , nel 2024 è divenuto padre di un altro figlio nato dalla relazione Parte_1
con l'attuale compagna, inoccupata, e non ha proprietà immobiliari.
Devono, infine, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti le due figlie, con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Per completezza giova evidenziare che alcuna parte ha formulato domanda di mantenimento per sé.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7046/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida le figlie minori (Roma, 11/05/2014) e Per_3 Per_4
(Roma, 14/08/2019) in modo condiviso ad entrambi i genitori con
[...]
residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità 6 genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
Perso salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé e
: a) tre finesettimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica Per_2
sera; b) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; c) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e in coincidenza con le festività nazionali e locali infrasettimanali;
d) per trenta giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre vedrà e terrà con sé le figlie dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al
31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dalla domanda
(20/02/2024), a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti le due figlie con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo; 7 spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa TE IA Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7046 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(CILE, 22/11/1991), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PASSERINI ILARIA e dell'avv. DI GIACOBBE MARZIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 16/06/1985), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. VARONE DENISE giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in Parte_1
data 08/09/2018 ha contratto in Roma matrimonio concordatario con
Perso e che dall'unione sono nate le figlie (Roma, Controparte_1
11/05/2014) e (Roma, 14/08/2019), ha dedotto che nel tempo la Per_2
convivenza è divenuta intollerabile a causa del contegno del marito che ha trascurato i doveri matrimoniali di cura e contribuzione ai bisogni della famiglia, serbando talvolta un atteggiamento aggressivo e denigratorio ed anche penalmente rilevante, essendo stato condannato per spaccio di stupefacenti, tanto che a gennaio 2023 la stessa lo ha invitato ad allontanarsi dalla casa familiare, di sua proprietà; ha chiesto, quindi, di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, obbligo del già padre di CP_1
un altro figlio avuto da una precedente relazione, di contribuire al mantenimento delle figlie comuni mediante il versamento della somma mensile di euro 600,00, onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra afferenti le figlie.
Si è costituito in giudizio che ha aderito alla Controparte_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi, contestando le avverse allegazioni e istanze.
Alla prima udienza del 23/09/2024 sono comparse personalmente le parti e il giudice delegato, sentite le stesse, acquisita la documentazione 3 complessivamente prodotta ed esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, ha riservato l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 15006/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 23/09/2024 il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e, segnatamente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, affidato le figlie minori ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre cui ha assegnato la casa familiare, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre, a far data dalla domanda, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2024, posto a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti le figlie.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti,
all'udienza del 07/10/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è
chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie relativamente alle quali deve preliminarmente darsi atto che la ricorrente ha “rinunciato”,
sia pure implicitamente, alla domanda di addebito, non avendo riproposto tale domanda nelle note di precisazione delle conclusioni, né nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 07/10/2025, e non avendo svolto alcuna difesa e/o argomentazione di fatto e di diritto in argomento 4 negli scritti conclusionali di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Perso Relativamente all'affidamento delle figlie minori e Per_2
meritano di essere confermate le vigenti statuizioni in forza delle quali le stesse sono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, questione sulla quale, peraltro, non vi è contestazione alcuna, con residenza anagrafica presso la madre con la quale coabitano stabilmente sin dalla separazione di fatto dei genitori risalente a gennaio 2023; deve, altresì, essere confermata la vigente disciplina afferente i tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, nulla essendo mutato rispetto al quadro fattuale considerato in sede di provvedimenti provvisori, trascritti in dispositivo, e considerato che la notevole distanza esistente tra le abitazioni delle parti, pari a circa 18
chilometri, è radicalmente ostativa ad un collocamento delle minori paritario e alternato, su base settimanale, come richiesto dal CP_1
Meritano, infine, di essere confermate le vigenti statuizioni economiche in forza delle quali il è tenuto a corrispondere alla CP_1
, a far data dalla domanda (20/02/2024) ed entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, la somma mensile di euro 400,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2025, a titolo di contributo per il
Perso mantenimento delle figlie comuni, tenuto conto: dell'età di (2014) ed
(2019), dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascun genitore, Per_2
del reddito netto mensile percepito dalla ricorrente pari a circa euro
1.000,00, dell'importo dell'assegno unico e universale percepito per intero dalla , pari ad euro 470,00 mensili circa, del reddito netto mensile Parte_1
del pari a circa euro 2.000,00 nel 2024, superiore a quello di euro CP_1
1.500,00 circa dell'anno precedente, della circostanza che la non Parte_1
sostiene oneri alloggiativi atteso che abita unitamente alle figlie in un 5 immobile di cui è comproprietaria in ragione del 90% unitamente alla di lei madre (proprietaria del restante 10%), del canone di locazione dovuto dal pari ad euro 500,00 mensili, della ulteriore circostanza per cui il CP_1
predetto, già padre di un figlio nato da una relazione precedente a quella con la , nel 2024 è divenuto padre di un altro figlio nato dalla relazione Parte_1
con l'attuale compagna, inoccupata, e non ha proprietà immobiliari.
Devono, infine, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti le due figlie, con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
Per completezza giova evidenziare che alcuna parte ha formulato domanda di mantenimento per sé.
Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7046/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
affida le figlie minori (Roma, 11/05/2014) e Per_3 Per_4
(Roma, 14/08/2019) in modo condiviso ad entrambi i genitori con
[...]
residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità 6 genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
Perso salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé e
: a) tre finesettimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica Per_2
sera; b) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; c) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e in coincidenza con le festività nazionali e locali infrasettimanali;
d) per trenta giorni consecutivi o meno durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa, con la precisazione che in difetto di accordo il padre vedrà e terrà con sé le figlie dal 1° al 15 dei mesi di luglio e agosto negli anni pari e dal 16 al
31 dei mesi di luglio e agosto negli anni dispari e la madre viceversa;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a far data dalla domanda
(20/02/2024), a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie, la somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base febbraio 2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno CP_1 Parte_1
5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti le due figlie con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo; 7 spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa TE IA
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi