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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 14/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere dott. Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 740/2022 R.G., iscritta a ruolo il 5 novembre 2022, posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 ottobre 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...]ò il 3 febbraio 1963, c.f. Parte_1
, e nato a [...]ò il 21 CodiceFiscale_1 Parte_2
maggio 1956, c.f rappresentati e difesi per procura C.F._2
rilasciata ai sensi dell'art. 83.3 c.p.c. su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di appello dall' Avv.to Antonia La Cava c.f.
del Foro di Barcellona P.G., C.F._3
appellanti
contro
, c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Alberto Di Mario, (c.f.: ) del Foro di Barcellona C.F._5
P.G., per procura allegata alla comparsa di costituzione;
appellato
Oggetto: servitù – appello avverso sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.
1088/2022.
Motivi della decisione
1. I sig.ri e , con citazione notificata il 31 Parte_1 Parte_2
luglio 2019 hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G.,
il sig. affinché fosse dichiarata l'usucapione ventennale di una Controparte_1
servitù di scarico sulla condotta fognaria collocata sul terreno del convenuto a servizio del confinante fabbricato di proprietà attrice, al fine di consentirne il collegamento con la rete fognaria comunale.
2. Costituitosi in giudizio, il sig. ha chiesto il rigetto della domanda Pt_1
attorea, chiedendone in via preliminare che ne fosse dichiarata l'improcedibilità
per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata (negatoria servitutis) l'inesistenza della contestata servitù di passaggio e che venisse ordinata la demolizione del superiore allaccio della condotta fognaria degli attori a quella di sua proprietà,
con il ripristino dello stato dei luoghi nonché la cessazione di ogni turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte del convenuto stesso.
3. Con la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. gli attori hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, tenuto conto della dismissione delle opere per cui era stata proposta domanda di usucapione in esecuzione di giudicato amministrativo intervenuto a loro sfavore in corso di giudizio.
Il convenuto, al contrario, ha insistito nella domanda riconvenzionale di
negatoria servitutis.
4. Il Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza del 20/09/2022 n. 1088,
a) ha rigettato la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per difetto dei presupposti in mancanza del consenso del convenuto, il quale, come detto, aveva chiesto una decisione sulla propria azione riconvenzionale;
b) ritenuta l'assenza di valido titolo negoziale, ha accolto tale ultima domanda,
accertando l'inesistenza dell'invocata servitù di passaggio della conduttura fognaria del fabbricato di via Nuova n. 2 sul terreno di proprietà del convenuto e della servitù di scarico dei reflui provenienti da tale fabbricato nella condotta fognaria dell'abitazione del convenuto;
c) ha infine rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria proposta dal convenuto per mancata allegazione di uno specifico danno e per l'impossibilità di determinarlo in base agli atti di causa.
5. Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto appello, deducendo l'erroneità ed ingiustizia della sentenza e chiedendone la riforma, previo accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia e/o degli effetti esecutivi.
6. Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano che il primo giudice non abbia dichiarato che l'intervenuta demolizione dell'allaccio fognario ed il ripristino dello stato dei luoghi aveva determinato la cessazione della materia del contendere, considerando che nel frattempo era intervenuta la demolizione dell'opera oggetto di domanda di usucapione. Al riguardo, deducono che anche la parte convenuta, nella memoria ex art. 183 c. VI c.p.c., depositata il 28 febbraio
2022, aveva chiesto che il Giudice dichiarasse la cessazione della materia del contendere pur se limitatamente alla domanda di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
6.1 – La censura coglie nel segno.
6.2 - E' noto, in punto di diritto, che la cessazione della materia del contendere,
che può essere pronunciata anche d'ufficio (Cass. 11 gennaio 2006, n. 271;
Cass. 29 luglio 2021, n. 21757) presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. (Cass. ss.uu. 26
luglio 2004, n. 13969) o che nel corso del processo sopravvenga una situazione
– incontestata - che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice e l'interesse delle stesse ad agire e contraddire (Cass. 8 novembre 2007, n. 23289), non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale.
6.3 - Ed è quello che si è verificato nel giudizio di primo grado, avendo peraltro lo stesso appellato affermato (pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione) che “con
l'eliminazione dell'abuso era venuto meno solo l'interesse di Controparte_1
alla “condanna degli attori alla dismissione delle opere poste occultamente in
essere per il suo esercizio…”. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve provvedersi in conformità, come da dispositivo.
7. Con il secondo e il terzo motivo di appello gli appellanti, in stretta correlazione con quanto oggetto del primo motivo, si dolgono del fatto che il
Tribunale abbia accertato l'inesistenza della servitù di passaggio della conduttura fognaria, nonostante le opere per le quali prioritariamente era stato incardinato il giudizio erano state rimosse: sicché era venuto meno il presupposto giuridico e fattuale della domanda. Aggiungono che, essendo l'actio negatoria servitutis
un'azione di mero accertamento negativo e presupponendo l'affermazione di un diritto da parte del terzo idoneo ad ingenerare nel proprietario il timore di ricevere un pregiudizio, nel caso di specie, il convenuto avrebbe dovuto provare il fatto dell'affermazione del diritto da parte del terzo e l'esistenza di motivi sufficienti a far ritenere sussistente un pregiudizio potenziale. Tuttavia, avendo gli appellanti rimosso le opere, venivano meno tutti i presupposti dell'azione stessa,
determinando anche l'assenza di pregiudizio anche potenzialmente inteso.
7.1 - Le superiori censure sono infondate e vanno rigettate.
Dall'esame degli atti processuali e dalla condotta delle parti, ivi comprese le domande e conclusioni da ciascuno svolte, è di tutta evidenza che, sulla base della citata giurisprudenza di legittimità, difetta nel caso di specie la necessaria situazione per la quale le parti si diano reciprocamente atto e sottopongano al giudice conclusioni conformi del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, tale da rendere inutile la pronuncia giudiziale.
Invece, ove, come nel caso in esame, una parte non aderisca alla prospettazione dell'altra, è preclusa la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma, ove la sopravvenienza abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Cass. n. 21757/2021 cit.).
7.2 - Ciò posto, a giudizio della Corte non può dubitarsi del fatto che l'eliminazione dell'abuso (accertato nel giudicato amministrativo di cui si dirà
dopo) non ha fatto venire meno l'interesse dell'attore oggi appellato (declamato ancora in questa fase di gravame) ad un accertamento negativo, cioè ad una pronuncia che, con efficacia di giudicato inter partes e, quindi, anche per il futuro,
dichiari l'inesistenza della servitù vantata dai vicini, anche per evitare nuove turbative. Servitù che, per l'appunto, come affermato correttamente dal primo giudice, non trova alcuna giustificazione in un inesistente titolo, legale o contrattuale, essendo tale conclusione corroborata dal citato giudicato amministrativo: infatti, la prodotta sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 92/2021 ha accertato che l'allaccio fognario acque bianche e nere del fabbricato sito nel Comune di Gualtieri
Sicaminò, alla via Nuova n.2, censito in catasto al foglio 1, part. 2515 sub.3,4,5,6,
di proprietà di e non è Parte_1 Parte_2
autosufficiente nel suo collegamento alla rete comunale, ma dipende dall'impianto di altro utente della rete comunale, il vicino;
ne deriva la difformità
rispetto al titolo edilizio, con conseguente necessità e legittimità dell'ordine amministrativo di demolizione. 7.3 - L'appello va quindi, sotto tale profilo, rigettato, essendo palese l'inesistenza di un diritto di servitù a favore del fondo degli appellanti da un lato,
e l'interesse dell'appellato ad una pronuncia accertativa negativa dall'altro..
8. L'esito complessivo del giudizio, con il sostanziale accoglimento delle domande svolte da (corroborate dal giudicato amministrativo) Controparte_1
assorbe innanzitutto il quarto motivo di appello (con il quale gli appellanti si dolgono della loro condanna alle spese): va al riguardo ricordato che il principio di soccombenza virtuale comporta che, anche quanto alla dichiarata cessata materia del contendere, gli originari attori non avrebbero potuto vedere la loro domanda di confessoria servitutis accolta.
Ne consegue, altresì, che anche per tale grado va applicato il principio della
(sostanziale) soccombenza, dovendosi liquidare le spese, in mancanza di nota,
tenuto conto del valore della causa e dell'oggetto della stessa, nella misura media, in € 5.809,00 per compensi (fase di studio € 1.134,00, fase introduttiva
€ 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisoria € 1.911,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 740 /2022 RG, sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1088/2022:
[...]
1) Accoglie il primo motivo di appello e rigetta gli altri motivi, 2) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande riconvenzionali dell'originario convenuto di demolizione dell'allaccio della condotta fognaria degli attori/appellanti a quella dell'appellato e di ripristino dello stato dei luoghi;
3) condanna gli appellanti in solido a pagare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a.
ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 10 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappala' consigliere dott. Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 740/2022 R.G., iscritta a ruolo il 5 novembre 2022, posta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 4 ottobre 2024, decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...]ò il 3 febbraio 1963, c.f. Parte_1
, e nato a [...]ò il 21 CodiceFiscale_1 Parte_2
maggio 1956, c.f rappresentati e difesi per procura C.F._2
rilasciata ai sensi dell'art. 83.3 c.p.c. su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di appello dall' Avv.to Antonia La Cava c.f.
del Foro di Barcellona P.G., C.F._3
appellanti
contro
, c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4 dall'avv. Alberto Di Mario, (c.f.: ) del Foro di Barcellona C.F._5
P.G., per procura allegata alla comparsa di costituzione;
appellato
Oggetto: servitù – appello avverso sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.
1088/2022.
Motivi della decisione
1. I sig.ri e , con citazione notificata il 31 Parte_1 Parte_2
luglio 2019 hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G.,
il sig. affinché fosse dichiarata l'usucapione ventennale di una Controparte_1
servitù di scarico sulla condotta fognaria collocata sul terreno del convenuto a servizio del confinante fabbricato di proprietà attrice, al fine di consentirne il collegamento con la rete fognaria comunale.
2. Costituitosi in giudizio, il sig. ha chiesto il rigetto della domanda Pt_1
attorea, chiedendone in via preliminare che ne fosse dichiarata l'improcedibilità
per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata (negatoria servitutis) l'inesistenza della contestata servitù di passaggio e che venisse ordinata la demolizione del superiore allaccio della condotta fognaria degli attori a quella di sua proprietà,
con il ripristino dello stato dei luoghi nonché la cessazione di ogni turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte del convenuto stesso.
3. Con la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. gli attori hanno chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, tenuto conto della dismissione delle opere per cui era stata proposta domanda di usucapione in esecuzione di giudicato amministrativo intervenuto a loro sfavore in corso di giudizio.
Il convenuto, al contrario, ha insistito nella domanda riconvenzionale di
negatoria servitutis.
4. Il Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza del 20/09/2022 n. 1088,
a) ha rigettato la richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per difetto dei presupposti in mancanza del consenso del convenuto, il quale, come detto, aveva chiesto una decisione sulla propria azione riconvenzionale;
b) ritenuta l'assenza di valido titolo negoziale, ha accolto tale ultima domanda,
accertando l'inesistenza dell'invocata servitù di passaggio della conduttura fognaria del fabbricato di via Nuova n. 2 sul terreno di proprietà del convenuto e della servitù di scarico dei reflui provenienti da tale fabbricato nella condotta fognaria dell'abitazione del convenuto;
c) ha infine rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria proposta dal convenuto per mancata allegazione di uno specifico danno e per l'impossibilità di determinarlo in base agli atti di causa.
5. Avverso tale sentenza i soccombenti hanno proposto appello, deducendo l'erroneità ed ingiustizia della sentenza e chiedendone la riforma, previo accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia e/o degli effetti esecutivi.
6. Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti lamentano che il primo giudice non abbia dichiarato che l'intervenuta demolizione dell'allaccio fognario ed il ripristino dello stato dei luoghi aveva determinato la cessazione della materia del contendere, considerando che nel frattempo era intervenuta la demolizione dell'opera oggetto di domanda di usucapione. Al riguardo, deducono che anche la parte convenuta, nella memoria ex art. 183 c. VI c.p.c., depositata il 28 febbraio
2022, aveva chiesto che il Giudice dichiarasse la cessazione della materia del contendere pur se limitatamente alla domanda di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
6.1 – La censura coglie nel segno.
6.2 - E' noto, in punto di diritto, che la cessazione della materia del contendere,
che può essere pronunciata anche d'ufficio (Cass. 11 gennaio 2006, n. 271;
Cass. 29 luglio 2021, n. 21757) presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice. (Cass. ss.uu. 26
luglio 2004, n. 13969) o che nel corso del processo sopravvenga una situazione
– incontestata - che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice e l'interesse delle stesse ad agire e contraddire (Cass. 8 novembre 2007, n. 23289), non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale.
6.3 - Ed è quello che si è verificato nel giudizio di primo grado, avendo peraltro lo stesso appellato affermato (pag. 5 e 6 della comparsa di costituzione) che “con
l'eliminazione dell'abuso era venuto meno solo l'interesse di Controparte_1
alla “condanna degli attori alla dismissione delle opere poste occultamente in
essere per il suo esercizio…”. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve provvedersi in conformità, come da dispositivo.
7. Con il secondo e il terzo motivo di appello gli appellanti, in stretta correlazione con quanto oggetto del primo motivo, si dolgono del fatto che il
Tribunale abbia accertato l'inesistenza della servitù di passaggio della conduttura fognaria, nonostante le opere per le quali prioritariamente era stato incardinato il giudizio erano state rimosse: sicché era venuto meno il presupposto giuridico e fattuale della domanda. Aggiungono che, essendo l'actio negatoria servitutis
un'azione di mero accertamento negativo e presupponendo l'affermazione di un diritto da parte del terzo idoneo ad ingenerare nel proprietario il timore di ricevere un pregiudizio, nel caso di specie, il convenuto avrebbe dovuto provare il fatto dell'affermazione del diritto da parte del terzo e l'esistenza di motivi sufficienti a far ritenere sussistente un pregiudizio potenziale. Tuttavia, avendo gli appellanti rimosso le opere, venivano meno tutti i presupposti dell'azione stessa,
determinando anche l'assenza di pregiudizio anche potenzialmente inteso.
7.1 - Le superiori censure sono infondate e vanno rigettate.
Dall'esame degli atti processuali e dalla condotta delle parti, ivi comprese le domande e conclusioni da ciascuno svolte, è di tutta evidenza che, sulla base della citata giurisprudenza di legittimità, difetta nel caso di specie la necessaria situazione per la quale le parti si diano reciprocamente atto e sottopongano al giudice conclusioni conformi del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, tale da rendere inutile la pronuncia giudiziale.
Invece, ove, come nel caso in esame, una parte non aderisca alla prospettazione dell'altra, è preclusa la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma, ove la sopravvenienza abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (Cass. n. 21757/2021 cit.).
7.2 - Ciò posto, a giudizio della Corte non può dubitarsi del fatto che l'eliminazione dell'abuso (accertato nel giudicato amministrativo di cui si dirà
dopo) non ha fatto venire meno l'interesse dell'attore oggi appellato (declamato ancora in questa fase di gravame) ad un accertamento negativo, cioè ad una pronuncia che, con efficacia di giudicato inter partes e, quindi, anche per il futuro,
dichiari l'inesistenza della servitù vantata dai vicini, anche per evitare nuove turbative. Servitù che, per l'appunto, come affermato correttamente dal primo giudice, non trova alcuna giustificazione in un inesistente titolo, legale o contrattuale, essendo tale conclusione corroborata dal citato giudicato amministrativo: infatti, la prodotta sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana n. 92/2021 ha accertato che l'allaccio fognario acque bianche e nere del fabbricato sito nel Comune di Gualtieri
Sicaminò, alla via Nuova n.2, censito in catasto al foglio 1, part. 2515 sub.3,4,5,6,
di proprietà di e non è Parte_1 Parte_2
autosufficiente nel suo collegamento alla rete comunale, ma dipende dall'impianto di altro utente della rete comunale, il vicino;
ne deriva la difformità
rispetto al titolo edilizio, con conseguente necessità e legittimità dell'ordine amministrativo di demolizione. 7.3 - L'appello va quindi, sotto tale profilo, rigettato, essendo palese l'inesistenza di un diritto di servitù a favore del fondo degli appellanti da un lato,
e l'interesse dell'appellato ad una pronuncia accertativa negativa dall'altro..
8. L'esito complessivo del giudizio, con il sostanziale accoglimento delle domande svolte da (corroborate dal giudicato amministrativo) Controparte_1
assorbe innanzitutto il quarto motivo di appello (con il quale gli appellanti si dolgono della loro condanna alle spese): va al riguardo ricordato che il principio di soccombenza virtuale comporta che, anche quanto alla dichiarata cessata materia del contendere, gli originari attori non avrebbero potuto vedere la loro domanda di confessoria servitutis accolta.
Ne consegue, altresì, che anche per tale grado va applicato il principio della
(sostanziale) soccombenza, dovendosi liquidare le spese, in mancanza di nota,
tenuto conto del valore della causa e dell'oggetto della stessa, nella misura media, in € 5.809,00 per compensi (fase di studio € 1.134,00, fase introduttiva
€ 921,00, fase di trattazione € 1.843,00, fase decisoria € 1.911,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014 , aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 740 /2022 RG, sull'appello proposto da e contro Parte_1 Parte_2 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 1088/2022:
[...]
1) Accoglie il primo motivo di appello e rigetta gli altri motivi, 2) per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che conferma nel resto, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle domande riconvenzionali dell'originario convenuto di demolizione dell'allaccio della condotta fognaria degli attori/appellanti a quella dell'appellato e di ripristino dello stato dei luoghi;
3) condanna gli appellanti in solido a pagare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in 5.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a.
ed iva.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 10 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)