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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/10/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3619 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARRARA C.F._1
GIULIA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DRAGO C.F._2
GAETANO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/11/2024 i coniugi Parte_2
[...] , nato a [...] il [...], e , nata
[...] CP_1
a PATTI (ME) il 15/05/1987, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di
[...]
(ME) il 13/06/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile CP_2
di detto Comune al n. 3, parte II, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
; 2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata CP_2
nel Comune di Torregrotta Viale Europa 231, a favore del sig. Parte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
3) Confermare la
[...]
rinuncia reciproca all'assegno divorzile;
4) Compensare interamente tra le parti le spese di giudizio”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 09/12/2024.
Con sentenza n. 114/2025 pubbl. il 12/03/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata
2 ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza dell'01/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 114/2025 pubbl. il 12/03/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di GALATI MA (ME) il 13/06/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte II, serie A, tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni CP_1
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di GALATI
MA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 02/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3619 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARRARA C.F._1
GIULIA, come da procura in atti;
E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DRAGO C.F._2
GAETANO, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 04/11/2024 i coniugi Parte_2
[...] , nato a [...] il [...], e , nata
[...] CP_1
a PATTI (ME) il 15/05/1987, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di
[...]
(ME) il 13/06/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile CP_2
di detto Comune al n. 3, parte II, serie A;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di
[...]
; 2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata CP_2
nel Comune di Torregrotta Viale Europa 231, a favore del sig. Parte_1
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
3) Confermare la
[...]
rinuncia reciproca all'assegno divorzile;
4) Compensare interamente tra le parti le spese di giudizio”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 09/12/2024.
Con sentenza n. 114/2025 pubbl. il 12/03/2025 nel presente giudizio, il Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e, con separata
2 ordinanza, disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
Alla udienza dell'01/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 114/2025 pubbl. il 12/03/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi e non appaiono contrarie a norme imperative.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di GALATI MA (ME) il 13/06/2018, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 3, parte II, serie A, tra nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni CP_1
concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di GALATI
MA (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della
Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 02/10/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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