Art. 27. Norme complementari.
Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
- BOTTAI - RICCI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni, le norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
- BOTTAI - RICCI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI