Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina Prima Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18.06.2025 davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 2263/2018, alle ore 10,35 sono comparsi gli Avv.ti ANZÀ MARIO, per parte attrice e Paolo Rotelli per delega dell'Avv. VINCI ELIANA per parte convenuta, che discutono oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 18.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile, iscritta nel registro generale degli affari contenziosi al n.
2263/2018
TRA
nato il [...] a [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. ANZÀ MARIO ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, in via Università n. 1 presso lo Studio
Legale Stancanelli, giusta procura in atti;
- ATTORE –
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
VINCI ELIANA ed elettivamente domiciliato presso in Messina, via Nino Bixio
n. 9, presso lo studio dell'avv. Alberto Vermiglio, giusta procura in atti;
- CONVENUTO -
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, perché ne fosse accertata la responsabilità per l'incidente occorsogli in data 03.10.2016, con conseguente condanna al risarcimento in suo favore del danno patrimoniale e non dallo stesso subito, nella misura documentata o in quella che sarebbe risultata in corso di causa.
L'attore, in particolare, rappresentava che in data 03.10.2016, intorno alle ore 12:50, mentre stava percorrendo, alla guida del proprio motociclo tg. DS66406, la rampa d'ingresso dello svincolo dell'autostrada A/20 ME – Tremestieri, giunto all'altezza di un curvone destrorso aveva perso improvvisamente aderenza ed era scivolato rovinosamente sul manto stradale e, ha riportato escoriazioni e danni al veicolo.
evidenziava, inoltre, che l'occorso si era verificato a causa della Parte_1 presenza di una cospicua ed inevitabile macchia oleosa che aveva ricoperto accidentalmente la sede stradale, non opportunamente rimossa e/o segnalata, pertanto, l'incidente era addebitabile esclusivamente al quale ente CP_2 proprietario della strada e responsabile ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., poiché aveva omesso l'ordinario svolgimento di controllo e vigilanza sulle strade di sua pertinenza, non garantendo l'incolumità dell'utenza. Esponeva, poi, che in conseguenza della rovinosa caduta, l'attore era stato soccorso dal 118 e trasportato presso il Pronto Soccorso del Policlinico di Messina dove gli sono state diagnosticate diverse escoriazioni e contusioni alla mano, al gomito, all'avambraccio ed al malleolo destri con una prognosi di giorni cinque. Proseguiva, poi, rilevando che il motociclo, alla guida del quale si trovava, ha riportato ingenti danni materiali quantificati in € 10.705,13. Aggiungeva, altresì, che alle ore 12:30 si era verificato altro incidente sempre per la presenza di una sostanza oleosa sull'asfalto a danno di un altro motoveicolo, il quale invece stava percorrendo la rampa d'uscita della suddetta autostrada, adiacente a quella percorsa dal quindi, per tale incidente il centro Pt_1 operativo di soccorso era già stato allertato. Infatti, al momento della caduta dell'odierno attore i soccorsi erano giunti immediatamente, poiché erano già in loco per la precedente segnalazione. , inoltre, aggiungeva che, con pec del 06.12.2016, ha denunciato il Parte_1 sinistro al C.A.S. invitandolo a risarcire i danni subiti e subendi, ma con raccomandata del 28.12.2016 la “Sircus del Gruppo Lercari Srl”, gestore dei sinistri incaricata dalla “XL Catlin”, assicuratore del C.A.S., ha dapprima richiesto documentazione varia del sinistro, oltre le fotografie dei danni subiti dal motociclo del ma in un secondo momento il Pt_1 Controparte_1
non ha corrisposto alcun risarcimento.
[...]
In conseguenza, con missiva del 05.12.2017 il ha ritualmente invitato il Pt_1 convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, alla quale in data 08.02.2018, il succitato ente assicurativo non ha aderito ritenendo assente qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso nell'occorso.
Instauratosi, regolarmente, il contraddittorio, il
[...]
si è costituito chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto ed in via subordinata l'accertamento del concorso del fatto colposo dell'attore nella determinazione dell'evento.
La causa, non richiedeva istruzione, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va inquadrata la responsabilità ex art. 2051 c.c., la disposizione disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, il quale risponde del danno oggettivamente, salva la prova del caso fortuito.
Tale ipotesi di responsabilità risulta, ormai, pacificamente applicabile anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dal momento che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass., n. 6703/2018). Anche l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai concessionari delle autostrade è ormai pacificamente ammessa, ed infatti la Cassazione ha affermato che “la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di controllo e disponibilità sulle medesime” (Cass. Civ., sez. III,
2308/2007; n. 298/03; n. 488/2003; Cass. 15383/2006).
Più segnatamente, si rileva che “ai proprietari, o concessionari, delle autostrade, in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere” (Cass. civ., Sez. III, 26/05/2016, n. 10893). Ne discende, dunque, la configurabilità della responsabilità per cose in custodia a carico dei proprietari o concessionari delle strade e delle autostrade, stante la disponibilità e l'effettiva possibilità del controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile a un rapporto di custodia.
Quindi, nel caso di specie il rapporto di custodia con la res, autostrada, si individua in capo al C.A.S., che ha la titolarità e la gestione delle (cfr. Controparte_1
Cass. Civ. Sez. 3 sent. n. 4495 del 24/02/2011).
Accertata, dunque, l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. al fine dell'individuazione dell'onere probatorio a carico del gestore, bisogna ora far ricorso alla differenza tra cause di danno intrinseche ed estrinseche, ovverosia tra difetti strutturali del bene stradale (per sconnessioni, buche, e simili) e situazioni di rischio presenti sulla strada per cause riconducibili agli utenti ovvero a fattori estranei e naturali.
Ciò comporta che, nel primo caso, l'onere probatorio a carico del gestore della strada sia più gravoso, emergendo con più evidenza la violazione dell'obbligo di manutenzione e cura della cosa e l'assenza del caso fortuito, mentre, nel secondo caso, l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo (cfr. ex multis Cass. n. 7763/2007, Cass. n. 1479/2005, Cass. n.
16953/2003, Cass. n. 298/2003; cfr. anche Cass. n. 2308/2007, Cass. civ,
10/6/2020, n. 11096).
Invece, con riferimento all'onere della prova che incombe sul danneggiato, egli dovrà in ogni caso dimostrare la sussistenza dell'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa. Solo dopo il raggiungimento della prova della sussistenza del suddetto nesso causale il gestore della rete autostradale sarà tenuto a dimostrare, per escludere la propria responsabilità, che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso (cfr. Cass. civ. 27 marzo
2015, n. 6245; Cass. Civ. 24 febbraio 2011, n. 4476; Cass. Civ. 19 maggio 2011,
n. 11016).
Ebbene, in base alla disciplina della responsabilità per danni da cosa in custodia
è onere del convenuto, al fine di andare esente da responsabilità, provare o l'insussistenza del fatto storico dedotto in giudizio oppure l'assoluta impossibilità di intervenire in tempo utile per eliminarlo, a causa dell'immediatezza del sinistro rispetto al comportamento che ebbe a creare l'evento. Con riferimento alle disposizioni normative di cui all'art. 2051 c.c., è evidente che, alla stregua di tutto quanto fin qui esposto sui profili di fatto della vicenda, la presenza dell'olio in questione integra, con riferimento alla concreta possibilità per l'ente convenuto di accorgersene tempestivamente e di evitare l'incidente occorso, l'ipotesi di “caso fortuito” che la suddetta norma disciplina come limite della responsabilità del custode.
Pertanto, l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
Invero, pretendere dall'ente custode di verificare continuamente se qualche veicolo abbia lasciato sostanze o oggetti atti a creare pericolo ed intralcio alla circolazione su tutte le strade sottoposte a vigilanza significa di fatto imporre una prestazione inesigibile, ossia quella di un controllo minuto per minuto dell'intero ampio panorama stradale, con prevenzione di elementi di pericolo creati da agenti esterni (cfr. Tribunale di Salerno, sez. II, 10.3.2016 n. 1127).
Esaminata la normativa di riferimento e la prevalente giurisprudenza sul tema, occorre ora verificare se nel caso di specie possa o meno escludersi la responsabilità del C.A.S. per caso fortuito.
Esaminando la documentazione in atti e, più segnatamente, i fogli di “Richieste interventi e segnalazioni varie del ” si rileva Controparte_1 che la prima segnalazione relativa alla presenza dell'asserita insidia è stata comunicata al Centro Radio del alle ore 12:47 del Controparte_1
03.10.2016 ed immediatamente dopo, alle ore 12:48, il C.A.S. ha richiesto l'intervento sul posto della squadra di sorveglianza;
mentre, la seconda segnalazione, relativa all'asserito sinistro occorso al è giunta alla Pt_1 Pt_2
alle ore 12:55.
[...] In seguito a tale seconda segnalazione il , Controparte_1 alle ore 12:56, ha provveduto a richiedere l'intervento di Sicurezza Ambiente che ha provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza del manto stradale.
Ne discende che, è chiaramente emerso dai fogli di “Richieste interventi e segnalazioni varie del ” che dal momento Controparte_1 Controparte_1 della segnalazione della presenza dell'insidia (nel caso di specie di natura Contro estrinseca) al momento dell'intervento da parte del personale del sono trascorsi pochi minuti, e nello specifico la prima segnalazione è pervenuta alle ore
12:47 mentre la seconda, quella relativa al sinistro oggetto del presente giudizio, Cont alle ore 12:55 e l'intervento del è avvenuto immediatamente dopo (cfr. all. 2 Contr
.
Ed infatti, anche dal “Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali” emerge che gli accertatori, agenti della Polizia di Stato, hanno rilevato sul luogo del sinistro due operatori ausiliari della viabilità del C.A.S. che effettuavano segnalazioni e rallentamenti (cfr. all 1 attore).
Si rileva, dunque, che l'incidente del si è verificato nel brevissimo arco Pt_1 di tempo in cui il CAS aveva avuto conoscenza dell'anomalia ma si era già attivato per rimuoverla, considerato che gli operatori si trovavano già sui luoghi al momento dell'intervento della Polizia di Stato. Con riferimento, dunque, alla sussistenza del caso fortuito, esaminando l'ipotesi peculiare della macchia di olio sulla carreggiata, che è stato rilasciato da automezzi in transito su quella carreggiata, è la natura stessa dell'insidia a creare i presupposti per il riconoscimento del caso fortuito, atteso che risulta, assai verosimilmente, trascorso un breve lasso di tempo tra il rilascio del liquido ed il sopraggiungere dell'attore e, immediatamente prima di lui, dell'altro motociclo – BMW R1150, tg. AZ94980, condotto da – che era scivolato Persona_1 mentre percorreva la rampa d'uscita della suddetta autostrada, adiacente a quella percorsa dal (cfr. all. memoria di replica attore). Pt_1
Ed infatti, la Cassazione sul punto ha affermato che “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr. Cass.
Ordinanza n. 7805/2017).
Pertanto, appare evidente come nel caso di specie possa essere invocato da parte del il caso fortuito atteso che, in applicazione della summenzionata e CP_1 pacifica giurisprudenza, quest'ultimo può ritenersi sussistente esclusivamente qualora non sia trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente affinché l'ente gestore venisse a conoscenza del pericolo e potesse intervenire per eliminarlo, ed infatti nel caso di specie a distanza di soli 7 minuti sono intervenuti gli agenti del
C.A.S., immediatamente allertati dell'anomalia, inoltre, gli agenti verbalizzanti del sinistro riportano già la presenza degli operatori ausiliari della viabilità del
C.A.S. sul posto, per cui sulla base degli atti è possibile ritenere che l'intervento sia avvenuto nell'immediato (cfr. all. 1 attore).
In sintesi, appare evidente che il C.A.S. ha provato, dopo la segnalazione della presenza dell'insidia, nella specie la macchia oleosa, di aver compiuto tempestivamente tutte le attività necessarie a rimettere la strada in condizioni di sicurezza con la conseguenza che, avendo assolto l'onere della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., lo stesso non deve essere ritenuto responsabile del sinistro occorso a . Parte_1
Il caso fortuito verificatosi nella specie ha, quindi, interrotto il nesso causale tra l'anomalia creatasi sulla res in custodia e l'evento dannoso, con conseguente esclusione di responsabilità da parte del che non ha avuto a disposizione CP_2 il tempo sufficiente per rimuovere la sostanza oleosa o per procedere all'adeguata segnalazione della situazione di pericolo prima che sopraggiungesse il motociclo dell'attore.
Infine, per completezza espositiva, occorre esaminare i profili di responsabilità ex art. 2043 c.c.
Ebbene, è pacifico che nel caso di specie la responsabilità potrebbe fondarsi solo sul dovere dell'ente proprietario della strada di curarne la pulizia e di vigilare sulla sua idoneità a servire all'uso a cui è destinata. Tuttavia, essendo l'insidia conseguenza non già delle modalità di costruzione e/o esercizio della strada da parte del ma dell'opera illecita di terzi, l'ente CP_2 proprietario non può essere chiamato a risponderne se non sotto il profilo dell'omessa vigilanza e tempestiva pulizia. Sicché, anche sotto questo profilo è evidente che “l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti (…) comporta che l'assolvimento della prova (…) si sposti tutto sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che possa concludersi che quest'ultimo è dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene sia stato solo occasione e non concausa dell'evento, perché esso ha contribuito a determinarlo senza assumere rilievo, in dipendenza dell'indicato fattore temporale, in quanto bene soggetto a relazione di custodia” (Cass. Sez. III, 1 ottobre 2004, n. 19653).
Più segnatamente, in base al riparto degli oneri processuali previsto dall'art. 2043 c.c., compete al danneggiato l'onere di provare il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta altrui e la colpa del danneggiante.
Ebbene, la prova offerta dal è risultata fallace proprio sotto il profilo della Pt_1 prova della colpa, in particolare avuto riguardo a quello specifico aspetto che riguarda l'esigibilità della condotta di sorveglianza del tratto autostradale da parte dell'ente gestore.
Invero, non è sufficiente dimostrare che il sinistro si è verificato a causa della presenza di un ostacolo sulla carreggiata, in quanto la colpa può dirsi integrata a carico dell'ente gestore del tratto autostradale solo con la dimostrazione che quell'ostacolo giaceva sulla sede stradale già da tempo, e che il C.A.S., benché tempestivamente informato, non aveva provveduto a rimuoverlo, o comunque aveva omesso qualsivoglia forma di controllo e sorveglianza.
Nel caso di specie è emerso dagli atti di causa che a seguito della segnalazione vi
è stato l'intervento immediato del C.A.S. Appare utile segnalare che “In tema di danni cagionati dalla presenza di ostacoli sulla sede autostradale, l'obbligo del concessionario di garantire la buona manutenzione della rete viaria e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni, non può estendersi al controllo preventivo di tutti gli automezzi che chiedano di accedere all'autostrada, con conseguente obbligo di precluderne l'utilizzazione a quelli che non offrano sufficienti garanzie di stabilità e sicurezza del carico, altrimenti compromettendosi l'obiettivo della speditezza della circolazione, consustanziale alla realizzazione ed all'uso della via, salvo che l'anomalia del mezzo o del suo carico non sia stata segnalata o sia visibile "ictu oculi", nel qual caso l'inerzia del gestore rileva in termini di "culpa in omittendo"” (Cass. Civ. n. 19648 del
3.10.2016).
Invero, nel caso di specie è evidente, per l'immediatezza dell'evento e che, per le medesime ragioni indicate in narrativa, la condotta tenuta dal C.A.S. è stata conforme all'esigibilità richiesta nel caso di specie, posto che non era esigibile dall'utente della strada un intervento più repentino di quello verificatosi. La domanda dell'attore deve, dunque, essere integralmente rigettata. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della non particolare complessità, seguono la soccombenza e gravano su e in favore del , in persona del Parte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- Condanna, alla rifusione in favore del in persona del legale Parte_1 CP_2 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00, oltre oneri e accessori, spese generali, come per legge, distratte in favore del procuratore dello stesso Avv.
Eliana Vinci che ha reso la dichiarazione di legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Clarissa Nania, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, 18 Giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna