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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/09/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4046/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4046/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CUSEO ROBERTA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generali alle liti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971 e esenzione ticket) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa.
2. Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento delle prestazioni oggetto di domanda, ritenendo che, in concreto, il grado di invalidità riscontrato in capo alla parte istante ed in relazione alle patologie acclarate ed in esito alla valutazione dei codici applicabili fosse pari al 61%.
Tanto premesso, in esito al deposito della relazione peritale, al supplemento di perizia e all' esame obiettivo espletato il TU nominato – Dott. – ha acclarato che la Persona_1 periziata, sig.ra è affetta da: “esiti di mastectomia radicale destra con Parte_1 linfadenectomia eseguita a giugno 2015. Ha terminato nel 2020 i controlli periodici e la cura ormonale adiuvante ed è attualmente clinicamente e strumentalmente guarita. È affetta da una sindrome depressiva endoreattiva lieve attualmente non in trattamento clinico e da artrosi cervicolombare a modesto impegno funzionale. Si specifica che la valutazione ha tenuto conto anche di una condizione di osteoporosi in trattamento farmacologico e che non ha causato significative riduzioni in altezza né deformazioni compatibili con fratture dei somi vertebrali dorsolombari.”
Il Ctu, quanto alla sindrome depressiva ha evidenziato che :” Non si condivide la valutazione psichiatrica formulata dallo specialista psichiatra dott.ssa che nel Persona_2 certificato del 29.11.23 attesta una “grave sindrome depressiva endoreattiva”. La paziente non ha riferito di assumere la terapia psichiatrica proposta dal medesimo specialista né di sottoporsi a sedute di sostegno psico-logico. Si apprezzano in occasione della visita peritale
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro note di ansia che possono giustificare disturbi del sonno. Volendo valutare favorevolmente il disturbo, in riferimento al cod.2204 (sindrome depressiva endoreattiva lieve) si può attribuire un valore del 10%. Alla data della visita peritale presenta un grado d'invalidità pari al 61(sessantuno)%.”
Ebbene sulla scorta dell'accertamento offerto dal perito in ordine alla lievità della sindrome depressiva da cui risulta affetta la parte istante, ritiene il Tribunale di non poter valorizzare
(in senso favorevole alla ricorrente) la relazione della specialista psichiatra dott.ssa
[...] del 13.3.2025 (depositata solo con le note dell'8.09.2025), dal cui esame Per_2 emergono le medesime valutazioni già espresse dalla stessa nella precedente relazione del
29.11.2023, oggetto di attenta analisi da parte del TU .
In altre parole, dalla lettura della predetta relazione, appare evidente che non emergano elementi di novità che facciano ritenere un aggravamento della sindrome depressiva cui risulta affetta la parte ricorrente.
3. Le conclusioni rese dal TU - appaiono molto ben motivate e dettagliatamente descrittive e non paiono suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
4.Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
5. Le spese di lite, (comprensive della fase di Atpo e della presente fase di merito di cui sono computate le sole fasi di studio e istruttoria) - liquidate come in dispositivo, secondo il DM
n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa (da
€5.200/€26.000) ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate ed inclusa la fase istruttoria - possono essere poste a carico di parte ricorrente, stante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica resa nell'ambito dell'a.t.p.o. vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente nella misura già liquidata, così come a carico di parte istante sono poste quelle relative alla ctu espletata nel presente giudizio e
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento delle prestazioni di assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971 e esenzione ticket;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell' CP_1 liquidate in complessivi €2.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA;
3) pone le spese di TU espletata nel presente giudizio a carico di parte ricorrente da liquidarsi in favore del dott. come da separato decreto emesso in pari data. Persona_1
4)pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di TU, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, data deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4046/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CUSEO ROBERTA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generali alle liti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'odierno ricorso, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971 e esenzione ticket) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa.
2. Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento delle prestazioni oggetto di domanda, ritenendo che, in concreto, il grado di invalidità riscontrato in capo alla parte istante ed in relazione alle patologie acclarate ed in esito alla valutazione dei codici applicabili fosse pari al 61%.
Tanto premesso, in esito al deposito della relazione peritale, al supplemento di perizia e all' esame obiettivo espletato il TU nominato – Dott. – ha acclarato che la Persona_1 periziata, sig.ra è affetta da: “esiti di mastectomia radicale destra con Parte_1 linfadenectomia eseguita a giugno 2015. Ha terminato nel 2020 i controlli periodici e la cura ormonale adiuvante ed è attualmente clinicamente e strumentalmente guarita. È affetta da una sindrome depressiva endoreattiva lieve attualmente non in trattamento clinico e da artrosi cervicolombare a modesto impegno funzionale. Si specifica che la valutazione ha tenuto conto anche di una condizione di osteoporosi in trattamento farmacologico e che non ha causato significative riduzioni in altezza né deformazioni compatibili con fratture dei somi vertebrali dorsolombari.”
Il Ctu, quanto alla sindrome depressiva ha evidenziato che :” Non si condivide la valutazione psichiatrica formulata dallo specialista psichiatra dott.ssa che nel Persona_2 certificato del 29.11.23 attesta una “grave sindrome depressiva endoreattiva”. La paziente non ha riferito di assumere la terapia psichiatrica proposta dal medesimo specialista né di sottoporsi a sedute di sostegno psico-logico. Si apprezzano in occasione della visita peritale
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro note di ansia che possono giustificare disturbi del sonno. Volendo valutare favorevolmente il disturbo, in riferimento al cod.2204 (sindrome depressiva endoreattiva lieve) si può attribuire un valore del 10%. Alla data della visita peritale presenta un grado d'invalidità pari al 61(sessantuno)%.”
Ebbene sulla scorta dell'accertamento offerto dal perito in ordine alla lievità della sindrome depressiva da cui risulta affetta la parte istante, ritiene il Tribunale di non poter valorizzare
(in senso favorevole alla ricorrente) la relazione della specialista psichiatra dott.ssa
[...] del 13.3.2025 (depositata solo con le note dell'8.09.2025), dal cui esame Per_2 emergono le medesime valutazioni già espresse dalla stessa nella precedente relazione del
29.11.2023, oggetto di attenta analisi da parte del TU .
In altre parole, dalla lettura della predetta relazione, appare evidente che non emergano elementi di novità che facciano ritenere un aggravamento della sindrome depressiva cui risulta affetta la parte ricorrente.
3. Le conclusioni rese dal TU - appaiono molto ben motivate e dettagliatamente descrittive e non paiono suscettibili di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di ulteriori chiarimenti né rinnovi (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
4.Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
5. Le spese di lite, (comprensive della fase di Atpo e della presente fase di merito di cui sono computate le sole fasi di studio e istruttoria) - liquidate come in dispositivo, secondo il DM
n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa (da
€5.200/€26.000) ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate ed inclusa la fase istruttoria - possono essere poste a carico di parte ricorrente, stante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 152 disp. att.
c.p.c.
Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica resa nell'ambito dell'a.t.p.o. vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente nella misura già liquidata, così come a carico di parte istante sono poste quelle relative alla ctu espletata nel presente giudizio e
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento delle prestazioni di assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971 e esenzione ticket;
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell' CP_1 liquidate in complessivi €2.500,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA;
3) pone le spese di TU espletata nel presente giudizio a carico di parte ricorrente da liquidarsi in favore del dott. come da separato decreto emesso in pari data. Persona_1
4)pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di TU, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, data deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro