Sentenza 22 luglio 1999
Massime • 1
Posto che la notificazione dell'impugnazione equivale agli effetti della scienza legale, anche per la parte soccombente, alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta, nel caso in cui il soccombente abbia proposto istanza di revocazione e successivamente ricorso per cassazione, tale secondo ricorso intanto può essere considerato ammissibile in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell'istanza di revocazione, salvo che detto termine sia stato sospeso dal giudice della revocazione su istanza di parte, atteso che il nuovo testo dell'ultimo comma dell'art. 398 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 68 della legge n. 353/90 ha soppresso l'effetto sospensivo "de iure" del termine per proporre ricorso per cassazione a seguito della proposizione dell'istanza di revocazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1999, n. 7896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7896 |
| Data del deposito : | 22 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO Presidente
Dott. FRANCO PONTORIERI Consigliere
Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel.
Dott. CARLO CIOFFI Consigliere
Dott. GIOVANNA SCHERILLO Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO AR, elettivamente domiciliato in Roma, via Pilo Albertelli n. 14, presso gli avv. Angelo Pontecorvo e Geppino Jandoli, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL IA, anche quale unica erede di DE CA AU, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Marco Squicquero, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sparagna, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Latina del 18 gennaio 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21 marzo 1999 dal Relatore Cons. Dott. Ugo Riggio;
Udito l'avv. G. Barbantini, per delega dei difensori del ricorrente e l'avv. Sparagna;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 dicembre 1985 IO IL proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Latina n. 81/85, Sezione distaccata di Minturno, con la quale era stato condannato a reintegrare IA RE e UR De AP nel possesso di parte del viottolo esistente tra la loro proprietà, sita in Castelforte, Villaggio UNRRA CASAS, e la fronteggiante proprietà dell'appellante, ed a demolire il manufatto che il IL aveva realizzato in violazione delle distanze legali. L'appellante chiedeva che il Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, respingesse la domanda attorea.
Si costituivano le appellate contestando i motivi di appello e, dopo l'espletamento di consulenza tecnica di ufficio il Tribunale di Latina, con sentenza del 18 gennaio 1996, confermava la decisione di primo grado.
Ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza il IL, in base a tre motivi, illustrati anche con memoria. La RE ha resistito con controricorso (intitolato controricorso con ricorso incidentale, ma senza la formulazione di alcuna domanda, oltre alla richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla RE con il controricorso.
La controricorrente, richiamando un principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui la notifica dell'impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale, alla notificazione della sentenza impugnata, con conseguente decorrenza del termine breve per una seconda impugnazione dal giorno della proposizione della prima, anche per la stessa parte impugnante, fa presente che il IL, con atto notificato il 23 aprile 1996, ha proposto istanza di revocazione della medesima sentenza dinanzi al Tribunale di Latina, e che il relativo giudizio è ancora pendente. Pertanto, la proposizione del ricorso in esame sarebbe tardiva, in quanto avvenuta oltre sessanta giorni dopo la notificazione del primo gravame. L'eccezione è fondata.
Deve rilevarsi infatti che effettivamente, secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte richiamato dalla RE, la notificazione della impugnazione equivale, agli effetti della scienza legale, alla notificazione della sentenza contro cui sia stata proposta, nel caso in cui il soccombente proponga una prima impugnazione dinanzi ad un giudice, e successivamente proponga altra impugnazione dinanzi al medesimo organo giurisdizionale, o con altro mezzo dinanzi ad un organo diverso, e tale principio è applicabile sia in relazione al soccombente, sia in relazione alla parte destinataria della notifica della impugnazione (vedansi tra le tante:
Cass. 12 novembre 1993, n. 11176; 7 settembre 1993, n. 9393 ); 25 luglio 1991, n. 8328; 29 maggio 1990 n. 5022).
Trattasi di una giurisprudenza largamente prevalente, fondata sull'assunto secondo cui la notificazione della sentenza, essendo volta ad assicurare la conoscenza legale della stessa, può essere surrogata, agli effetti della decorrenza del termine breve, dalla notificazione della prima impugnazione, che fornisce una prova piena della conoscenza legale della decisione, oltre che su altre argomentazioni. Si è infatti rilevato anche, tra l'altro, che ai sensi dell'art. 326 cpv c.p.c. nelle cause scindibili l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti. Così pure è stato osservato che l'art. 333 c.p.c. non distingue tra impugnazioni principali validamente proposte ed impugnazioni inammissibili e che, se si ritenesse che dalla notificazione dell'impugnazione inammissibile non debba decorrere il termine breve per riproporla, si creerebbe una disparità tra la parte alla quale l'impugnazione è notificata, che deve impugnare in via incidentale nei termini di cui agli artt. 343 e 371, e la parte che ha notificato l'impugnazione inammissibile, che in, tal modo avrebbe a disposizione, per rinnovarla, il termine lungo (cfr: Cass. Sez. un.20 maggio 1982 n. 3111). Vigendo la precedente formulazione dell'art. 398 c.p.c., vale a dire prima della sostituzione dell'ultimo comma per effetto dell'art.68 della legge 26 novembre 1990 n. 353, in vigore dal 1^ gennaio
1993, il principio di cui innanzi aveva scarsa rilevanza nel caso che la prima impugnazione fosse costituita da una citazione per revocazione e la seconda dal ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza, poiché tale comma disponeva che "la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione". Con la legge in questione, tuttavia, tale comma è stato modificato nel senso che "la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo", pur dando facoltà al giudice della revocazione - qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta - di sospendere tale termine, o il relativo procedimento, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione.
Nel caso di specie risulta assolutamente pacifico, essendo lo stesso IL ad affermarlo nel proprio ricorso, che il ricorrente ha proposto il giudizio di revocazione (R.G. n. 1569/96) ed ha chiesto la sospensione dei termine per proporre il ricorso per cassazione, ma il tribunale ha rigettato l'istanza. Pertanto, poiché il ricorso in esame è stato notificato in data 11 aprile 1997, mentre l'atto introduttivo del giudizio per revocazione venne notificato il 23 aprile 1996, come documentato dalla controricorrente, non vi è alcun dubbio che il ricorso per cassazione sia stato proposto tardivamente, ben oltre il termine breve di sessanta giorni.
Il ricorso in esame deve pertanto essere dichiarato inammissibile, mentre esistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio, tenuto conto che l'art. 398 è stato modificato solo di recente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 1999