Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1999, n. 7896
CASS
Sentenza 22 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Posto che la notificazione dell'impugnazione equivale agli effetti della scienza legale, anche per la parte soccombente, alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta, nel caso in cui il soccombente abbia proposto istanza di revocazione e successivamente ricorso per cassazione, tale secondo ricorso intanto può essere considerato ammissibile in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell'istanza di revocazione, salvo che detto termine sia stato sospeso dal giudice della revocazione su istanza di parte, atteso che il nuovo testo dell'ultimo comma dell'art. 398 cod. proc. civ., introdotto dall'art. 68 della legge n. 353/90 ha soppresso l'effetto sospensivo "de iure" del termine per proporre ricorso per cassazione a seguito della proposizione dell'istanza di revocazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/1999, n. 7896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7896
    Data del deposito : 22 luglio 1999

    Testo completo