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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5644/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. ), in persona del Liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, NO , con sede in Firenze Via Aretina n. 155/1, rappresentata CP_2 e difesa dall'Avv. Alessandro Luciani (Cod. Fisc. ), ed ai fini del presente C.F._1 giudizio elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze Via G. Bovio n.30 e presso il suo indirizzo pec giusta procura alle liti rilasciata con atto Email_1 separato, ma che viene allegata al ricorso ed allo stesso congiunta e da considerarsi quindi apposta in calce allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 3 c.p.c., il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio al proprio indirizzo pec o al seguente numero fax: Email_1 P.IVA_2
ATTORE contro
Avv. , nato a [...] il [...] e residente in C.so Garibaldi Controparte_3 72/1, Milano CF rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. C.F._2
in virtù di procura alle liti rilasciata in modalità telematica ex art. 83 III° Co. C.F._3
Cpc congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso in Piazza Dè Salterelli, 1 Firenze, il quale difensore dichiara ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni al seguente numero di FAX: 055-290745 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Piaccia al Tribunale di Firenze, rigettata ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, per i motivi esposti in narrativa del presente atto: IN VIA PRELIMINARE: disporre l'esperimento del procedimento di mediazione delegata ai sensi dell'art.5 comma 2 D.Lgs. n.28/2010 e ss. mm., eventualmente riservando all'esito dello stesso la decisione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnando al convenuto opposto il termine di quindici giorni per la proposizione della domanda di mediazione da promuoversi davanti all'organismo di conciliazione competente per territorio;
IN VIA CAUTELARE: in ogni caso, anche in ipotesi di eventuale esito negativo del tentativo di conciliazione disposto dal Tribunale ai sensi dell'art.5 comma 2 D.Lgs. n.28/2010, respingere l'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. che il
pagina 1 di 5 convenuto opposto, nel costituirsi nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovesse eventualmente proporre nella propria comparsa di costituzione e risposta, non ricorrendo i motivi di cui all'art. 648 cpc ma, anzi, ricorrendo quelli gravi ex art. 649 cpc;
NEL MERITO IN TESI: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito vantato dall'Avv. nei Controparte_3 confronti della in persona del Liquidatore e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore ed oggetto del ricorso monitorio e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il Decreto Ingiuntivo N.1117/2024 – NRG 2726/2024 emesso dal Tribunale di Firenze, dichiarando non dovute le somme richieste;
NEL MERITO IN IPOTESI: accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di credito vantato dall'Avv. nei Controparte_3 confronti della in persona del Liquidatore e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, nella minore somma rispetto a quella ingiunta per l'attività professionale che verrà eventualmente dimostrata come svolta dall'Avv. nell'interesse Controparte_3 della in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro Controparte_4 tempore nel giudizio di appello davanti alla Corte di Appello di Milano ed iscritto al ruolo al NRG 3253/2022, e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il Decreto Ingiuntivo N.1117/2024 – NRG 2726/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
NEL MERITO IN
IPOTESI: in caso di fondatezza anche parziale degli assunti e della domanda di condanna al pagamento di parte convenuta opposta, accertare e dichiarare l'Avv. tenuto Controparte_3
a manlevare e tenere indenne la in persona del Liquidatore e Controparte_4 legale rappresentante pro tempore da ogni richiesta e/o statuizione di condanna di pagamento dei compensi a favore dell'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason (Cod. Fisc. ) del Foro di C.F._4 Firenze per l'attività professionale eventualmente da lui svolta nell'interesse della
[...]
in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore nel giudizio di Controparte_4 appello davanti alla Corte di Appello di Milano ed iscritto al ruolo al NRG 3253/2022; IN OGNI
CASO: Con vittoria di spese ed onorari, in ordine ai quali lo scrivente legale si dichiara procuratore antistatario”.
Per parte convenuta opposta: “Voglia il Tribunale di FIRENZE, contrariis reiectiis, 1) In via preliminare e in tesi, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
Cpc; 2) In via preliminare ma in subordine, emettere ex art. 186 bis Cpc, a carico di ed in CP_4 favore di Avv. , ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva di Controparte_3 pagamento della somma di €uro 9.876,00, oltre ad interessi nella misura stabilita dal decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 ex art. 1284 VI° Co. CC decorrenti dalla domanda sino al saldo;
3) Nel merito, rigettare l'opposizione nonché le eccezioni e le domande ivi sollevate siccome infondate in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare CP_4 in persona del legale rappresentante protempore, a pagare all'Avv. la Controparte_3 somma di €uro 43.910,35 ovvero quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta per accertamento di Giustizia, oltre ad interessi nella misura stabilita dal decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 ex art. 1284 VI° Co. CC decorrenti dalla domanda sino al saldo”. Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 con distrazione ex art. 93 Cpc in favore del difensore antistatario Avv. Maurizio Bufalini che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli
Onorari.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1117/2024, Controparte_4 notificato in data 10.4.2024 ad istanza dell'Avv. , per la somma di Euro Controparte_3
43.910,35, oltre interessi e spese, vantata a titolo di compensi per l'attività professionale giudiziale dallo stesso svolta in favore della società opponente nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Milano RG 3253/2022.
pagina 2 di 5 A fondamento dell'opposizione ha allegato: che la procura alle liti firmata dall'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione della società opponente, sig. , era stata conferita a due distinti CP_2 legali, l'Avv. e l'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, affinchè, congiuntamente Controparte_3
e disgiuntamente, svolgessero la loro attività defensionale in favore della nel suddetto Controparte_4 procedimento avanti la Corte d'Appello di Milano;
di non sapere quale dei due legali avesse effettivamente svolto l'attività difensiva per la quale era stato richiesto il pagamento in sede monitoria dal solo Avv. ; che, in assenza di certezza circa la paternità degli atti Controparte_3 giudiziali redatti e depositati in quel giudizio, ha chiesto di essere, ove condannata al pagamento in favore del legale convenuto opposto, dallo stesso manlevata e tenuta indenne da ogni eventuale e futura richiesta di pagamento, per la medesima attività, da parte dell'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason;
di contestare, comunque, l'an e il quantum della pretesa monitoria azionata;
che la bozza di notula ed il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze non indicano quali sono gli elementi di “complessità” e di “urgenza” posti a fondamento della richiesta di maggiorazione dei compensi e, comunque, tali da legittimare l'applicazione dei massimi tariffari;
che per la liquidazione della “Fase di studio della controversia” erano stati erroneamente applicati i massimi tariffari, nonostante l'Avv. fosse subentrato nella difesa in un momento successivo a quello di CP_3 introduzione del giudizio;
che, parimenti, la comparsa conclusionale e la memoria di replica, redatte dall'Avv. , avevano un contenuto identico a quello dell'Atto di citazione in appello, CP_3 redatto dal precedente difensore, cosicchè, anche per la fase decisionale, non si giustificava l'applicazione dei massimi tariffari.
Si è costituito in giudizio l'Avv. , il quale ha eccepito: di aver effettivamente Controparte_3 svolto l'attività giudiziale per cui è causa;
che, al nuovo difensore che subentra nell'attività difensiva, è dovuto il compenso previsto per la fase di studio della controversia, in quanto lo stesso deve necessariamente svolgere le attività di esame e di studio degli atti e di consultazione con il cliente;
che la causa trattata avanti alla Corte di Appello di Milano presentava numerosi profili di complessità, in fatto e in diritto, riguardanti sia il tema del perfezionamento dei contratti di fornitura di merce di lusso
(marchio , sia la tematica dei criteri presuntivi di liquidazione del danno da lucro cessante del CP_5 venditore nell'ipotesi di inadempimento dell'acquirente; che sussisteva, altresì, il requisiti dell'urgenza, visto che la aveva conferito la procura alle liti all'Avv. in data 19.6.2023 e CP_4 CP_3
l'udienza per la precisazione delle conclusioni avanti la Corte d'Appello era fissata per il 29.6.2023, cosicchè il legale aveva avuto a disposizione appena 10 giorni per studiare gli atti processuali e precisare le conclusioni in una causa del valore di 1,5 milioni di Euro;
che la richiesta di liquidazione del massimo tariffario non esige alcuna motivazione da parte dell'Avvocato.
Con ordinanza dell'8.10.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente.
Preliminarmente parte debitrice-opponente assume l'impossibilità di individuare chi tra i due difensori ai quali aveva conferito mandato congiunto abbia effettivamente svolto attività difensiva, posto che solo il ricorrente, Avv. , ha presentato ricorso per ingiunzione di pagamento. Controparte_3
Tale asserzione non è rilevante, dal momento che svariate possono essere le ipotesi opponibili alternative: il co-difensore potrebbe essere stato pagato ovvero tra i due legali vi era accordo interno secondo cui sarebbe stata ripartita tra essi la parcella chiesta da uno solo dei due. In ogni caso, l'allegazione sul punto di parte opponente è volta, solamente, ad essere eventualmente rilevata indenne in caso di futura richiesta di pagamento anche dei compensi anche da parte dell'alto difensore, Avv. Pier Ettore Olivetti Rason.,
L'opponente deduce, altresì, l'impossibilità di ricondurre la paternità, in capo all'Avv.
[...]
, dei due atti (comparsa conclusionale e memoria di replica) predisposti in relazione alla CP_3 pagina 3 di 5 causa già incardinata da altro difensore avanti la Corte di Appello di Milano, producendo copia delle stesse prive della firma digitale. Tale assunto è infondato, atteso che, come desumibile da uno scambio di pec tra le parti allegata da parte opposta, trattasi di atti che il creditore-ricorrente ha trasmesso alla a titolo di “bozza”, cui è seguita la richiesta di deposito da parte della società al difensore CP_4 opposto. Ciò è avallato, infatti, dalla sussistenza in atti della comparsa conclusionale e della memoria di replica, entrambe recanti la firma digitale dell'Avv. . Controparte_3
Passando ad esaminare il merito della controversia, deve ritenersi correttamente dovuto anche al legale subentrante il compenso per la Fase di studio della controversia, in quanto è compito di chi subentra nella difesa già impostata da precedente legale effettuare, in primo luogo, consultazioni con il cliente e, comunque, provvedere alla lettura degli atti già predisposti, anche dalla controparte, studiare le questioni di diritto al fine di predisporre le difese e le incombenze processuali, scritte o orali, successive.
Deve, invece, ritenersi che non debbano essere liquidati i compensi per le fasi, rispettivamente, di studio della controversia e decisionale, nella misura massima prevista dalle tariffe forensi, e che non sia dovuto l'aumento riconosciuto per la “complessità” e l'”urgenza” delle questioni trattate. Nella fattispecie, infatti, lo studio della controversia si è necessariamente fondato sugli atti già redatti dal precedente legale, che aveva già impostato le questioni di fatto e di diritto della causa, mentre la fase decisionale si è concretizzata nella redazione della comparsa conclusionale e della memoria di replica, le quali, a ben vedere, appaiono riprodurre, pressochè integralmente, il contenuto dell'Atto di citazione in appello redatto dal precedente difensore. Pertanto, la redazione di tali atti difensionali non ha richiesto al nuovo difensore uno sforzo rielaborativo – tanto più in assenza di attività istruttoria – delle precedenti difese, che sono state integralmente riprodotte negli atti defensionali conclusivi, né di inquadramento giuridico della controversia, già operato dal precedente legale, la cui complessità, pertanto, era già stata affrontata in tale sede. Né si giustifica il riconosciuto aumento per l'”urgenza” delle questioni trattate, che il convenuto opposto ritiene dovuto in virtù del fatto di aver ricevuto il mandato 10 giorni prima della già fissata udienza di precisazione delle conclusioni in sede di giudizio di appello: come abbiamo evidenziato, infatti, tale urgenza è risultata compensata dall'aver potuto utilizzare le difese già espletate nei precedenti atti dal difensore al quale l'Avv. Controparte_3
era subentrato.
[...]
In definitiva, si ritiene che debbano essere riconosciuti, per l'attività giudiziale espletata dall'Avv.
[...]
in favore della società opponente nel giudizio avanti la Corte di Appello di Controparte_3
Milano, i valori medi, senza alcun aumento, sia per la fase di studio (Euro 7.418,00) che per la fase decisionale (Euro 12.333,00), per un compenso complessivo di Euro 19.751,00, oltre accessori di legge.
In considerazione dell'accoglimento della domanda proposta in via di ipotesi da parte opponente, e, quindi, della parziale soccombenza reciproca, devono ritenersi sussistenti le ragioni per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA l'esistenza del diritto di credito vantato dall'Avv. nei confronti della Controparte_3 Controparte_4
in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, nella minore somma di
[...]
Euro 19.751,00, oltre accessori di legge e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo N.1117/2024 –
NRG 2726/2024 emesso dal Tribunale di Firenze per la somma eccedente;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
pagina 4 di 5 Firenze, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5644/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. ), in persona del Liquidatore e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, NO , con sede in Firenze Via Aretina n. 155/1, rappresentata CP_2 e difesa dall'Avv. Alessandro Luciani (Cod. Fisc. ), ed ai fini del presente C.F._1 giudizio elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze Via G. Bovio n.30 e presso il suo indirizzo pec giusta procura alle liti rilasciata con atto Email_1 separato, ma che viene allegata al ricorso ed allo stesso congiunta e da considerarsi quindi apposta in calce allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 3 c.p.c., il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio al proprio indirizzo pec o al seguente numero fax: Email_1 P.IVA_2
ATTORE contro
Avv. , nato a [...] il [...] e residente in C.so Garibaldi Controparte_3 72/1, Milano CF rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. C.F._2
in virtù di procura alle liti rilasciata in modalità telematica ex art. 83 III° Co. C.F._3
Cpc congiunta alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dello stesso in Piazza Dè Salterelli, 1 Firenze, il quale difensore dichiara ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi, le comunicazioni di Cancelleria e le notificazioni al seguente numero di FAX: 055-290745 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Piaccia al Tribunale di Firenze, rigettata ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, per i motivi esposti in narrativa del presente atto: IN VIA PRELIMINARE: disporre l'esperimento del procedimento di mediazione delegata ai sensi dell'art.5 comma 2 D.Lgs. n.28/2010 e ss. mm., eventualmente riservando all'esito dello stesso la decisione relativa alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnando al convenuto opposto il termine di quindici giorni per la proposizione della domanda di mediazione da promuoversi davanti all'organismo di conciliazione competente per territorio;
IN VIA CAUTELARE: in ogni caso, anche in ipotesi di eventuale esito negativo del tentativo di conciliazione disposto dal Tribunale ai sensi dell'art.5 comma 2 D.Lgs. n.28/2010, respingere l'eventuale istanza ex art. 648 c.p.c. che il
pagina 1 di 5 convenuto opposto, nel costituirsi nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dovesse eventualmente proporre nella propria comparsa di costituzione e risposta, non ricorrendo i motivi di cui all'art. 648 cpc ma, anzi, ricorrendo quelli gravi ex art. 649 cpc;
NEL MERITO IN TESI: accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito vantato dall'Avv. nei Controparte_3 confronti della in persona del Liquidatore e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore ed oggetto del ricorso monitorio e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il Decreto Ingiuntivo N.1117/2024 – NRG 2726/2024 emesso dal Tribunale di Firenze, dichiarando non dovute le somme richieste;
NEL MERITO IN IPOTESI: accertare e dichiarare l'esistenza del diritto di credito vantato dall'Avv. nei Controparte_3 confronti della in persona del Liquidatore e legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, nella minore somma rispetto a quella ingiunta per l'attività professionale che verrà eventualmente dimostrata come svolta dall'Avv. nell'interesse Controparte_3 della in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro Controparte_4 tempore nel giudizio di appello davanti alla Corte di Appello di Milano ed iscritto al ruolo al NRG 3253/2022, e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque inefficace il Decreto Ingiuntivo N.1117/2024 – NRG 2726/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
NEL MERITO IN
IPOTESI: in caso di fondatezza anche parziale degli assunti e della domanda di condanna al pagamento di parte convenuta opposta, accertare e dichiarare l'Avv. tenuto Controparte_3
a manlevare e tenere indenne la in persona del Liquidatore e Controparte_4 legale rappresentante pro tempore da ogni richiesta e/o statuizione di condanna di pagamento dei compensi a favore dell'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason (Cod. Fisc. ) del Foro di C.F._4 Firenze per l'attività professionale eventualmente da lui svolta nell'interesse della
[...]
in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore nel giudizio di Controparte_4 appello davanti alla Corte di Appello di Milano ed iscritto al ruolo al NRG 3253/2022; IN OGNI
CASO: Con vittoria di spese ed onorari, in ordine ai quali lo scrivente legale si dichiara procuratore antistatario”.
Per parte convenuta opposta: “Voglia il Tribunale di FIRENZE, contrariis reiectiis, 1) In via preliminare e in tesi, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
Cpc; 2) In via preliminare ma in subordine, emettere ex art. 186 bis Cpc, a carico di ed in CP_4 favore di Avv. , ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva di Controparte_3 pagamento della somma di €uro 9.876,00, oltre ad interessi nella misura stabilita dal decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 ex art. 1284 VI° Co. CC decorrenti dalla domanda sino al saldo;
3) Nel merito, rigettare l'opposizione nonché le eccezioni e le domande ivi sollevate siccome infondate in fatto e in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare CP_4 in persona del legale rappresentante protempore, a pagare all'Avv. la Controparte_3 somma di €uro 43.910,35 ovvero quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta per accertamento di Giustizia, oltre ad interessi nella misura stabilita dal decreto legislativo 9.10.2002 n. 231 ex art. 1284 VI° Co. CC decorrenti dalla domanda sino al saldo”. Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022 n. 147 con distrazione ex art. 93 Cpc in favore del difensore antistatario Avv. Maurizio Bufalini che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli
Onorari.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1117/2024, Controparte_4 notificato in data 10.4.2024 ad istanza dell'Avv. , per la somma di Euro Controparte_3
43.910,35, oltre interessi e spese, vantata a titolo di compensi per l'attività professionale giudiziale dallo stesso svolta in favore della società opponente nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Milano RG 3253/2022.
pagina 2 di 5 A fondamento dell'opposizione ha allegato: che la procura alle liti firmata dall'allora Presidente del Consiglio di Amministrazione della società opponente, sig. , era stata conferita a due distinti CP_2 legali, l'Avv. e l'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason, affinchè, congiuntamente Controparte_3
e disgiuntamente, svolgessero la loro attività defensionale in favore della nel suddetto Controparte_4 procedimento avanti la Corte d'Appello di Milano;
di non sapere quale dei due legali avesse effettivamente svolto l'attività difensiva per la quale era stato richiesto il pagamento in sede monitoria dal solo Avv. ; che, in assenza di certezza circa la paternità degli atti Controparte_3 giudiziali redatti e depositati in quel giudizio, ha chiesto di essere, ove condannata al pagamento in favore del legale convenuto opposto, dallo stesso manlevata e tenuta indenne da ogni eventuale e futura richiesta di pagamento, per la medesima attività, da parte dell'Avv. Pier Ettore Olivetti Rason;
di contestare, comunque, l'an e il quantum della pretesa monitoria azionata;
che la bozza di notula ed il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze non indicano quali sono gli elementi di “complessità” e di “urgenza” posti a fondamento della richiesta di maggiorazione dei compensi e, comunque, tali da legittimare l'applicazione dei massimi tariffari;
che per la liquidazione della “Fase di studio della controversia” erano stati erroneamente applicati i massimi tariffari, nonostante l'Avv. fosse subentrato nella difesa in un momento successivo a quello di CP_3 introduzione del giudizio;
che, parimenti, la comparsa conclusionale e la memoria di replica, redatte dall'Avv. , avevano un contenuto identico a quello dell'Atto di citazione in appello, CP_3 redatto dal precedente difensore, cosicchè, anche per la fase decisionale, non si giustificava l'applicazione dei massimi tariffari.
Si è costituito in giudizio l'Avv. , il quale ha eccepito: di aver effettivamente Controparte_3 svolto l'attività giudiziale per cui è causa;
che, al nuovo difensore che subentra nell'attività difensiva, è dovuto il compenso previsto per la fase di studio della controversia, in quanto lo stesso deve necessariamente svolgere le attività di esame e di studio degli atti e di consultazione con il cliente;
che la causa trattata avanti alla Corte di Appello di Milano presentava numerosi profili di complessità, in fatto e in diritto, riguardanti sia il tema del perfezionamento dei contratti di fornitura di merce di lusso
(marchio , sia la tematica dei criteri presuntivi di liquidazione del danno da lucro cessante del CP_5 venditore nell'ipotesi di inadempimento dell'acquirente; che sussisteva, altresì, il requisiti dell'urgenza, visto che la aveva conferito la procura alle liti all'Avv. in data 19.6.2023 e CP_4 CP_3
l'udienza per la precisazione delle conclusioni avanti la Corte d'Appello era fissata per il 29.6.2023, cosicchè il legale aveva avuto a disposizione appena 10 giorni per studiare gli atti processuali e precisare le conclusioni in una causa del valore di 1,5 milioni di Euro;
che la richiesta di liquidazione del massimo tariffario non esige alcuna motivazione da parte dell'Avvocato.
Con ordinanza dell'8.10.2024 è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita documentalmente.
Preliminarmente parte debitrice-opponente assume l'impossibilità di individuare chi tra i due difensori ai quali aveva conferito mandato congiunto abbia effettivamente svolto attività difensiva, posto che solo il ricorrente, Avv. , ha presentato ricorso per ingiunzione di pagamento. Controparte_3
Tale asserzione non è rilevante, dal momento che svariate possono essere le ipotesi opponibili alternative: il co-difensore potrebbe essere stato pagato ovvero tra i due legali vi era accordo interno secondo cui sarebbe stata ripartita tra essi la parcella chiesta da uno solo dei due. In ogni caso, l'allegazione sul punto di parte opponente è volta, solamente, ad essere eventualmente rilevata indenne in caso di futura richiesta di pagamento anche dei compensi anche da parte dell'alto difensore, Avv. Pier Ettore Olivetti Rason.,
L'opponente deduce, altresì, l'impossibilità di ricondurre la paternità, in capo all'Avv.
[...]
, dei due atti (comparsa conclusionale e memoria di replica) predisposti in relazione alla CP_3 pagina 3 di 5 causa già incardinata da altro difensore avanti la Corte di Appello di Milano, producendo copia delle stesse prive della firma digitale. Tale assunto è infondato, atteso che, come desumibile da uno scambio di pec tra le parti allegata da parte opposta, trattasi di atti che il creditore-ricorrente ha trasmesso alla a titolo di “bozza”, cui è seguita la richiesta di deposito da parte della società al difensore CP_4 opposto. Ciò è avallato, infatti, dalla sussistenza in atti della comparsa conclusionale e della memoria di replica, entrambe recanti la firma digitale dell'Avv. . Controparte_3
Passando ad esaminare il merito della controversia, deve ritenersi correttamente dovuto anche al legale subentrante il compenso per la Fase di studio della controversia, in quanto è compito di chi subentra nella difesa già impostata da precedente legale effettuare, in primo luogo, consultazioni con il cliente e, comunque, provvedere alla lettura degli atti già predisposti, anche dalla controparte, studiare le questioni di diritto al fine di predisporre le difese e le incombenze processuali, scritte o orali, successive.
Deve, invece, ritenersi che non debbano essere liquidati i compensi per le fasi, rispettivamente, di studio della controversia e decisionale, nella misura massima prevista dalle tariffe forensi, e che non sia dovuto l'aumento riconosciuto per la “complessità” e l'”urgenza” delle questioni trattate. Nella fattispecie, infatti, lo studio della controversia si è necessariamente fondato sugli atti già redatti dal precedente legale, che aveva già impostato le questioni di fatto e di diritto della causa, mentre la fase decisionale si è concretizzata nella redazione della comparsa conclusionale e della memoria di replica, le quali, a ben vedere, appaiono riprodurre, pressochè integralmente, il contenuto dell'Atto di citazione in appello redatto dal precedente difensore. Pertanto, la redazione di tali atti difensionali non ha richiesto al nuovo difensore uno sforzo rielaborativo – tanto più in assenza di attività istruttoria – delle precedenti difese, che sono state integralmente riprodotte negli atti defensionali conclusivi, né di inquadramento giuridico della controversia, già operato dal precedente legale, la cui complessità, pertanto, era già stata affrontata in tale sede. Né si giustifica il riconosciuto aumento per l'”urgenza” delle questioni trattate, che il convenuto opposto ritiene dovuto in virtù del fatto di aver ricevuto il mandato 10 giorni prima della già fissata udienza di precisazione delle conclusioni in sede di giudizio di appello: come abbiamo evidenziato, infatti, tale urgenza è risultata compensata dall'aver potuto utilizzare le difese già espletate nei precedenti atti dal difensore al quale l'Avv. Controparte_3
era subentrato.
[...]
In definitiva, si ritiene che debbano essere riconosciuti, per l'attività giudiziale espletata dall'Avv.
[...]
in favore della società opponente nel giudizio avanti la Corte di Appello di Controparte_3
Milano, i valori medi, senza alcun aumento, sia per la fase di studio (Euro 7.418,00) che per la fase decisionale (Euro 12.333,00), per un compenso complessivo di Euro 19.751,00, oltre accessori di legge.
In considerazione dell'accoglimento della domanda proposta in via di ipotesi da parte opponente, e, quindi, della parziale soccombenza reciproca, devono ritenersi sussistenti le ragioni per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA l'esistenza del diritto di credito vantato dall'Avv. nei confronti della Controparte_3 Controparte_4
in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, nella minore somma di
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Euro 19.751,00, oltre accessori di legge e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo N.1117/2024 –
NRG 2726/2024 emesso dal Tribunale di Firenze per la somma eccedente;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
pagina 4 di 5 Firenze, 7 aprile 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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