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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 999/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile
in persona dei Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 999/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello, dall'avv.
Fernando Volpe, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Giovanni
Palatucci n.12/B
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonietta
Maggisano presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Volpiano (TO), via G. Raimondo 19
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 639/2022 pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data
31.05.2022
- Azione di arricchimento senza giusta causa
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 11 “Voglia l'adita Corte di Appello di Torino, pur rimettendosi ad ogni diversa valutazione ritenuta di giustizia, cosi statuire:
-Accertare e dichiarare che dopo la cessazione della convivenza tra i coniugi e Parte_1 [...]
si sia prodotto in capo a quest'ultima ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. CP_1
ingiustificato arricchimento riconducibile al fatto che tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
è venuto meno il rapporto di convivenza more uxorio prima (oltre vent'anni di CP_1
convivenza) e coniugale (solo tre anni) poi, e soprattutto perché il sig. ha pagato Parte_1
integralmente, personalmente ed esclusivamente le rate del mutuo per l'acquisto dell'immobile di Via
Donatello n. 14 in Volpiano (TO) anche e soprattutto in virtù della notevole sproporzione tra i vantaggi ricevuti dalla sig.ra rispetto al depauperamento del patrimonio e delle Controparte_1
condizioni sociali del sig. ; Parte_1
-Stabilire, in virtù della dichiarazione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., un indennizzo in favore del sig. tenendo conto della natura dello stesso e delle somme da egli versate Parte_1 per l'acquisto dell'immobile di Via Donatello in Volpiano che ammontano alla somma complessiva, a titolo d'indennizzo, di circa € 160.000,00 o nella somma ritenuta comunque di giustizia al fine di ripristinare la proporzionalità e l'adeguatezza dei conferimenti effettuati dal sig. per Pt_1
l'acquisto dell'immobile di Via Donatello in Volpiano (TO).
Condannare parte convenuta al pagamento della somma riconosciuta e ritenuta di giustizia da codesta
Ecc.ma Corte d'Appello a titolo di indennizzo al sig. . Parte_1
Condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
- RIGETTARE l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 639/2022 del Tribunale di Ivrea e per l'effetto richiamate le conclusioni di primo grado:
- In via istruttoria: Richiamate e reiterate le istanze istruttorie non ammesse, così come indicate in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. dell'11/04/2021 con i testi ivi indicati, nonché le contestazioni tutte alle istanze di controparte come dedotto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. del
29/04/2021, compresa la domanda di rigetto dell'eccezione attorea di inammissibilità ex art. 2721 c.c.;
- Nel merito, rigettare le domande tutte del Signor perché prive di ogni fondamento sia in fatto Pt_1
che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori, I.V.A. (se dovuta) e
C.P.A. come per legge;
pagina 2 di 11 - Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse stabilire un indennizzo a favore del signor in forza dell'azione spiegata, Voglia porre Pt_1 in compensazione tale eventuale somma con l'importo non contestato di euro 3.000,00 già corrisposto all'attore dalla signora nonché con il 50% delle penali corrisposte dalla stessa all'agenzia CP_1
ed ogni altra CP_2
somma accertanda in corso di causa, con vittoria di spese di competenze professionali, oltre accessori,
I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge.
- Con il favore delle spese di giudizio anche di secondo grado, anche della fase cautelare, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 DM 55/2014 ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15/01/2020 conveniva in giudizio la ex coniuge, Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Ivrea, chiedendo di essere indennizzato, ex art. 2041 c.c., per CP_1
l'arricchimento asseritamente conseguito dalla in dipendenza del pagamento integrale da parte CP_1
sua, nel corso della loro convivenza more uxorio e poi del matrimonio, delle rate del mutuo per l'acquisto dell'immobile, sito in Volpiano, via Donatello n. 14, intestato alla sola convenuta.
L'attore riferiva di avere stipulato, nel luglio 2004, unitamente alla un contratto di mutuo per CP_1
l'acquisto di un immobile e di avere provveduto al pagamento dei ratei di mutuo personalmente, nonostante l'intestataria dell'immobile fosse la sola che i relativi ratei erano stati addebitati su CP_1
un conto corrente bancario cointestato ad entrambi, sul quale veniva accreditato il suo stipendio, e ciò sino al momento della separazione personale tra i coniugi.
Si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per Controparte_1
indeterminatezza della cosa oggetto della domanda, nonché chiedendo la reiezione della domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, la convenuta chiedeva di porre in compensazione con l'indennizzo eventualmente riconosciuto l'importo non contestato di euro 3.000,00 già corrisposto all'attore dalla d il 50% delle penali corrisposte dalla stessa all'agenzia , CP_1 CP_2
oltre ad ogni altra somma che fosse stata accertata in corso di causa.
In linea di fatto la asseriva di avere acquistato in data 27/07/2004, con denaro proprio, CP_1
proveniente dalla propria attività lavorativa e da una piccola eredità della madre, un immobile sito in
Volpiano, via Donatello, per il prezzo di euro 80.000,00, dove era andata a convivere con Parte_1
che, sempre nel 2004, per far fronte alle esigenze della vita in comune, le parti, di comune
[...] accordo, decidevano di ipotecare l'immobile appena acquistato, al fine di ottenere un mutuo ad un tasso più favorevole di quello che avrebbero ottenuto accendendo un finanziamento;
che le rate del mutuo venivano rimborsate attraverso l'addebito su un conto corrente acceso presso la NC del Piemonte a pagina 3 di 11 loro cointestato;
che dal 2004 al 2007 il conto veniva alimentato unicamente dai proventi dell'attività lavorativa della convenuta;
che anche negli anni successivi, dopo che il aveva iniziato a Pt_1
svolgere dei lavori più o meno stabili, aveva comunque continuato ad effettuare dei versamenti su quel conto, allo scopo di contribuire per la sua parte al pagamento delle rate di mutuo, oltre ad avere provveduto, sia durante la convivenza, che durante il matrimonio, a far fronte alle spese della vita quotidiana.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Tribunale riteneva la causa documentalmente istruita, quindi in data 31.05.2022 pronunciava sentenza, con la quale rigettava le domande attoree, condannando il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2022 ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma, con conseguente accoglimento della domanda già proposta in primo grado e vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e reiterando, in via subordinata, la domanda di compensazione già formulata in primo grado, con il favore delle spese di giudizio.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 07.12.2022 con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 e sue successive modifiche, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.11.2023 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.11.2023 le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ivrea ha rigettato la domanda di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., formulata dal per carenza dei presupposti di legge. Pt_1
Il Tribunale, dopo aver esaminato i presupposti per l'applicazione della disciplina relativa all'azione di arricchimento senza causa, ed i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia, ha ritenuto che “i contratti di mutuo accesi dalla siano stati stipulati esclusivamente per far fronte a esigenze di CP_1 vita della coppia, connesse all'acquisto di un immobile ove consolidare e sviluppare un progetto di vita comune”; i conferimenti in denaro provenienti dal e confluiti sul conto corrente Pt_1
cointestato acceso preso la NC del Piemonte S.p.A., nonché quelli successivamente eseguiti sul pagina 4 di 11 conto corrente intestato alla sola non sono mai stati indirizzati ad esclusivo vantaggio di CP_1 quest'ultima.
La sentenza ha inoltre osservato come la scelta di intestare l'immobile acquistato alla sola osse CP_1
il frutto di una decisione presa dalle parti di comune accordo, dovendosi così escludere la sussistenza in un animus donandi in capo al ed anche un ingiusto arricchimento della che Pt_1 CP_1
risultava altresì escluso dalla circostanza che le prestazioni eseguite dal non avevano Pt_1
esulato dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, oltre ad essere sempre state parametrate alle sue risorse ed al fatto che egli ha goduto dell'immobile acquistato dal
2004 sino al luglio 2018, momento in cui le parti decidevano di separarsi.
Pertanto, in assenza della prova, che avrebbe dovuto essere fornita dall'attore, dell'esorbitanza della sua contribuzione rispetto al mero adempimento delle obbligazioni naturali connesse al rapporto di convivenza, le erogazioni compiute risultavano “assistite da una presunzione di gratuità, ricollegabile alla contribuzione…al ménage familiare”.
L'impugnazione
Parte appellante rivolge le proprie censure nei confronti della decisione di primo grado, formalmente attraverso l'articolazione di un unico motivo di gravame, con cui censura l'errata valutazione delle prove, l'omessa motivazione e la non corretta applicazione dei principi di diritto, in base ai quali la controversia avrebbe dovuto essere esaminata.
A tale enunciazione, seguono alcune più specifiche critiche (articolate attraverso l'esposizione del
“profilo volitivo” e del “profilo argomentativo”), cui segue l'esposizione dei “principi di diritto e giurisprudenziali”.
La peculiare tecnica di redazione dell'atto rende necessario enucleare i singoli passaggi attraverso i quali si articolano le critiche rivolte alla decisione impugnata.
Sostiene, anzitutto, parte appellante che nel caso di specie non erano esperibili altri rimedi, al di là dell'azione ex art. 2041 c.c., atteso che lo squilibrio patrimoniale determinatosi successivamente alla separazione, evidenziava “lo svantaggio” e il “depauperamento” del suo patrimonio, poiché, dopo aver contribuito in modo esclusivo al pagamento del mutuo, aveva dovuto, cessata la convivenza, farsi carico dei costi del contratto di locazione di un immobile da destinare a sua abitazione.
Il motivo, se diretto a censurare un'asserita ritenuta non esperibilità in astratto dell'azione, ex art. 2041
c.c., risulta inammissibile, poiché non individua alcun passaggio della motivazione, in base al quale la domanda sia stata respinta per carenza del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.
Il Giudice di primo grado ha infatti respinto la domanda per avere ritenuto, in concreto, che non sussistessero i presupposti per riconoscere l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., escludendo, da un lato,
pagina 5 di 11 che vi fosse stata una locupletazione ingiustificata da parte della e, dall'altro, ritenendo che le CP_1
prestazioni eseguite dal , tramite la contribuzione ai conti correnti su cui venivano Pt_1
addebitate le rate di mutuo, fossero sorrette da una causa idonea a giustificarle, e cioè l'adempimento di obbligazioni naturali nascenti dal rapporto di convivenza, prima, e di coniugio, poi.
Quanto indicato a pag. 4 dell'atto d'appello, nel paragrafo “Profilo argomentativo”, e cioè
l'affermazione secondo cui non risulterebbe provato quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, in ordine al fatto che il conto corrente cointestato fosse alimentato anche dai proventi dell'attività lavorativa della attiene dunque ad una questione del tutto diversa da quella enunciata in diritto CP_1
ed introduce una censura, che riguarda la valutazione del materiale probatorio.
Tale critica è tuttavia infondata. aveva infatti contestato, in fatto, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, che il Controparte_1
mutuo acceso il 27/07/2004 fosse stato utilizzato, in tutto o in parte, per il pagamento del prezzo d'acquisto dell'immobile, sostenendo che quello era invece stato destinato alle esigenze della vita in comune;
inoltre ha allegato - e prodotto documentazione, quanto meno parziale, a sostegno dell'allegazione - di avere anch'essa contribuito al pagamento delle rate del mutuo con denaro proprio, provvedendo a versare somme di denaro, in contanti o tramite assegni, sul conto corrente cointestato, acceso presso la NC del Piemonte S.p.A., sul quale venivano accreditate le rate di mutuo.
Orbene, occorre in primo luogo evidenziare come le deduzioni del , relativamente alle Pt_1
modalità con le quali sarebbe stato pagato il prezzo dell'immobile di via Donatello in Vinovo, non siano del tutto coerenti con le risultanze documentali acquisite al giudizio.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il ha infatti sostenuto che Pt_1
l'immobile sarebbe stato acquistato per il prezzo di € 200.000,00, di cui € 80.000,00 sarebbero stati versati dalla e la parte restante a seguito dell'erogazione del mutuo, che era però di soli € CP_1
100.000,00 e non di € 120.000,00, secondo quanto sarebbe stato necessario per saldare il prezzo.
Peraltro, il rogito d'acquisto indica quale prezzo versato l'importo di € 80.000,00, per cui dovrebbe assumersi una simulazione relativa al prezzo di compravendita, di cui difetta tuttavia la prova, pur potendosi ritenere che l'immobile avesse un valore di mercato superiore a quello indicato in atto – che
è però una circostanza diversa dalla prova di avere pagato un prezzo superiore a quello indicato - visto che, in epoca coeva all'acquisto, veniva erogato il mutuo garantito da ipoteca su quell'immobile, ipoteca che veniva iscritta per il valore di € 200.000,00 (cfr. contratto di mutuo, prodotto sub. 3 da parte attrice e sub. 4 da parte convenuta).
pagina 6 di 11 Dunque, per come accertato dal Giudice di prime cure, la ha provveduto al versamento con CP_1
denaro proprio dell'importo di euro 80.000,00 per l'acquisto dell'immobile e tale circostanza è espressamente ammessa dal , appartenendo – come visto - alle sue stesse allegazioni. Pt_1
Ulteriormente non trova riscontro quanto dedotto dal in ordine al pagamento da parte sua, Pt_1
in via esclusiva, del mutuo, affermazione questa che troverebbe riscontro nel fatto che sul conto corrente cointestato veniva accreditato il suo stipendio.
Gli estratti del conto corrente, che riguardano il periodo da luglio 2007 al 2018 documentano invero delle movimentazioni diverse e più complesse da quelle che vorrebbe accreditare l'odierno appellante.
Vi sono infatti, soprattutto nei primi anni, per i quali sono disponibili gli estratti conto, plurimi versamenti di non trascurabili importi in contanti, spesso eseguiti nei giorni immediatamente precedenti la scadenza della rata di mutuo, i quali sono certamente compatibili con l'attività professionale in allora svolta dalla (quella di parrucchiera), idonea a generare incassi di denaro contante, e del resto, CP_1
non avendo il sostenuto di avere eseguito, in tutto o in parte, quei versamenti, è evidente Pt_1
come essi non possano che provenire dall'altra intestataria del conto.
La ha pertanto dedotto e provato, in forza dei documenti in atti, che ella versò sul conto CP_1
corrente comune almeno la somma di euro 61.808,81, mediante versamenti in contanti e per assegni
(anche per questi il non ha mai sostenuto che si trattasse di titoli da lui versati per Pt_1
l'incasso), nonché bonifici per vendita titoli. Inoltre, nell'anno 2006 i versamenti per il mutuo sarebbero stati esclusivamente effettuati dalla in quanto il aveva lavorato solo per CP_1 Pt_1
pochissime settimane, come confermato dall'estratto previdenziale da lui stesso prodotto, ed anche negli anni successivi le attività lavorative del sono state saltuarie, pervenendo a reperire Pt_1
un'occupazione lavorativa stabile sostanzialmente a partire del 2013, secondo quanto desumibile dal numero di settimane lavorative indicate nell'estratto conto contributivo.
Pertanto, come già osservato, la circostanza che i versamenti diversi dall'accredito dello stipendio del
, provenissero dall'attività lavorativa della on è stata contestata in modo specifico, Pt_1 CP_1 ai fini e per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c., essendosi il limitato a dedurre in merito che, Pt_1
non si saprebbe con certezza se i versamenti in contanti e gli assegni siano state versati operati dalla
(cfr. pag. pag. 7 repliche conclusionali), senza tuttavia affermare che fossero somme da lui CP_1
versate, ovvero frutto di altra sua attività lavorativa.
È evidente, dunque, come entrambe le parti contraenti il mutuo abbiano concorso al pagamento delle rate, peraltro secondo modalità assolutamente coerenti con l'obbligo di contribuzione, definito dall'ult. comma dell'art. 143 c.c. (“in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro”), per pagina 7 di 11 cui, a seconda dei periodi e delle diverse condizioni reddituali delle parti, modificatesi nel corso del tempo, l'onere veniva sostenuto esclusivamente o in maniera prevalente da uno dei due conviventi.
Sulla scorta delle sopra svolte considerazioni, risulta pertanto infondata la censura in ordine alla valutazione compiuta dalla sentenza impugnata degli elementi di prova tratti dagli estratti conto depositati e dalle circostanze di fatto allegate dalla non specificamente contestate. CP_1
Con un ulteriore motivo di censura l'appellante lamenta che il Tribunale sia pervenuto ad affermare che il avrebbe adempiuto ad un'obbligazione naturale, senza verificare le condizioni di Pt_1
proporzionalità ed adeguatezza, e dimenticandosi “che l'obbligazione del era di tipo Pt_1
contrattuale (mutuo per l'acquisto dell'immobile di Volpiano) e che il valore di predetto adempimento era di centinaia di migliaia di euro”.
Il motivo poggia su alcune affermazioni in fatto, che già sono state oggetto di smentita, in quanto non è vero che al rimborso del mutuo abbia provveduto il solo , visto che quel conto è stato Pt_1
alimentato anche dalla e la provvista depositata sul conto veniva dall'odierno appellante, CP_1
incontestatamente, utilizzata anche per le sue spese personali, non disponendo egli di altro conto corrente, a differenza della Inoltre, il carattere di obbligazione naturale va riguardato nei CP_1
rapporti con la e non con la NC (con la quale è stato stipulato il mutuo), visto che, secondo CP_1
la stessa prospettazione del , questi avrebbe assunto un'obbligazione esclusivamente a Pt_1
vantaggio della (il rimborso del mutuo da lei impiegato per l'acquisto dell'immobile) senza CP_1
esservi tenuto.
Giova precisare come per costante giurisprudenza di legittimità, “l'azione generale di arricchimento ha come espresso presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa;
di talché, quando questo sia, invece, la conseguenza di un contratto, o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria.” (v. ex multis Cass. Civ. n. 12405/2020). Ne consegue che solamente l'insussistenza o il venir meno dell'obbligazione – anche di carattere naturale ex art. 2034 c.c. – comporta il venir meno della causa, che giustifica la locupletazione a favore di una parte, così realizzando un arricchimento ingiustificato, che comporta l'obbligo di indennizzare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., la parte che ha subito una riduzione del proprio patrimonio.
Tali principi sono stati più volte applicati ai rapporti tra soggetti legati da un rapporto di convivenza more uxorio o di coniugio, poi cessato, laddove una delle parti abbia eseguito spontaneamente delle prestazioni di carattere patrimoniale in favore dell'altra.
pagina 8 di 11 In particolare, è stato precisato come i doveri morali e sociali aventi contenuto economico, anche in relazione al rapporto tra conviventi, vadano qualificati come adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 cc, ravvisando un dovere a carico dei conviventi di contribuire al ménage della vita in comune e alla reciproca assistenza materiale. Il contenuto di tali doveri deve essere rapportato ai mezzi del disponente e deve essere proporzionato alle condizioni patrimoniali dei conviventi, se tale proporzione non sussiste, l'arricchimento di un convivente a vantaggio dell'altro è ritenuto ingiustificato, con conseguente obbligo di indennizzo ex art. 2041 (v. Cass. 16/02/2022 n. 5086; Cass. 07/06/2018 n.
14732; Cass. 15/05/2009 n. 11330).
In altri termini, gli apporti patrimoniali tra i conviventi sono da considerarsi giustificati e dunque sottratti al rimedio di cui all'art. 2041 c.c. se rispettano i criteri di proporzionalità e adeguatezza, per cui il contenuto delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza deve essere parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali della famiglia di fatto.
Pacifica è la giurisprudenza della Suprema Corte nel precisare che “Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura l'adempimento di una obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens." (v. Cass. 13/03/2003 n. 3713; in senso conforme
Cass. 12/06/2020 n. 11330); per cui: "La natura di obbligazione naturale sarà esclusa ove gli esborsi superino la soglia di proporzionalità ed adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei partners e superino il normale contributo alle spese ordinarie della convivenza (Cass. n. 1266 del 2012)." (v.
Cass. 16/02/2022 n. 5086).
Posti tali principi, è agevole osservare come nel caso di specie il non abbia mai esplicitato Pt_1
sulla base di quale parametri dovrebbe ritenersi non adeguato e non proporzionato al suo reddito - dal momento in cui ha iniziato ad avere una stabile occupazione lavorativa - il contribuire al pagamento di una rata mensile di mutuo dell'ammontare di circa € 800,00, anche perché in quel contributo, per quanto dedotto dalla e non specificamente contestato dall'odierno appellante, si sarebbe CP_1
sostanziata la sua partecipazione alle spese fisse del ménage familiare.
Ora sia che si voglia ritenere - seguendo la prospettazione del – secondo cui il mutuo Pt_1
sarebbe stato utilizzato per far fronte, almeno in parte, al pagamento del prezzo dell'abitazione adibito a residenza della coppia, durante la convivenza e poi il matrimonio, sia che si ritenga che l'importo mutuato sia stato utilizzato per far fronte alle spese della vita in comune, si tratta in entrambi i casi della partecipazione all'estinzione di un debito contratto in funzione del rapporto di convivenza in allora in essere e della pacifica fruizione dell'immobile anche da parte del . Pt_1
pagina 9 di 11 Sotto tale profilo non rilevano dunque le considerazioni svolte dall'appellante, riguardo al fatto che la risulterebbe quindi - al termine della relazione - proprietaria di due immobili, mentre il CP_1
non possiede immobili, dal momento che la proporzionalità ed adeguatezza va valutata in Pt_1
relazione al contributo che le parti hanno dato nel periodo in cui hanno convissuto, avendo riguardo al loro reddito e alle loro capacità patrimoniali di quel momento.
Del resto, ancora una volta giova ribadire come non vi sia prova che il mutuo sia stato impiegato, in tutto o in parte, per il pagamento del prezzo dell'immobile di Volpiano, sicché l'argomentare dell'appellante poggia su un presupposto di fatto contestato e rimasto indimostrato.
Per il resto l'atto d'appello si sostanzia in un richiamo dei “Principi di diritto e giurisprudenziali”, già sopra riassunti, in tema di applicabilità dell'azione ex art. 2041 c.c. ai rapporti tra conviventi, principi che sono tuttavia insuscettibili di applicazione al caso di specie per la diversità della situazione di fatto, come sopra ricostruita, rispetto ai presupposti fattuali della fattispecie dell'arricchimento senza causa.
Per tutte le ragioni già in precedenza esposte, non è infatti vero che la abbia conseguito la CP_1
proprietà dell'immobile di Volpiano, “usufruendo” di € 160.000,00 pagati dal per far Pt_1
fronte al mutuo, dal ché consegue anche il venir meno del carattere di “esorbitanza” attribuito a quella contribuzione, visto che il contributo dato dall'odierno appellante non è stato di quell'entità.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base dell'esame dell'ordinanza della Suprema Corte n.
11303/20202, richiamata alle pagg. 18 e ss. dell'atto d'appello, dal momento che quella si pone nel solco degli insegnamenti della Corte di Cassazione in materia, secondo cui “è possibile configurare
l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”.
Tali principi, già esaminati, nel caso in esame non conducono alla conclusione auspicata dall'appellante, non trovando riscontro nei fatti che risultano provati e quindi non potendosi ravvisare i presupposti legittimanti il riconoscimento del richiesto indennizzo.
L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Da ultimo va rilevato come in punto spese non sia stato formulato alcun reale motivo d'impugnazione, dato che l'appellante si è limitato ad affermare che la riforma (auspicata) della sentenza di primo grado dovrà interessare anche la pronuncia sulle spese, invocando dunque l'applicazione del disposto dell'art. 336 c.p.c.
Le spese del giudizio.
pagina 10 di 11 In base al principio della soccombenza, le spese anche del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico di e vengono liquidate, avuto riguardo allo scaglione di valore della Parte_1
controversia (da € 52.000,00 a € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi prossimi ai medi, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi per la fase decisionale, essendo gli scritti conclusionali privi di contenuti nuovi rispetto a quelli sviluppati con gli atti introduttivi del giudizio, e così complessivi € 7.163,00 (di cui €
2.700,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva e € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
639/2022 pronunciata in data 31 maggio 2022 dal Tribunale di Ivrea;
respinge l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.163,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/10/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile
in persona dei Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 999/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello, dall'avv.
Fernando Volpe, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia alla via Giovanni
Palatucci n.12/B
APPELLANTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Antonietta
Maggisano presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Volpiano (TO), via G. Raimondo 19
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 639/2022 pronunciata dal Tribunale di Ivrea in data
31.05.2022
- Azione di arricchimento senza giusta causa
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 11 “Voglia l'adita Corte di Appello di Torino, pur rimettendosi ad ogni diversa valutazione ritenuta di giustizia, cosi statuire:
-Accertare e dichiarare che dopo la cessazione della convivenza tra i coniugi e Parte_1 [...]
si sia prodotto in capo a quest'ultima ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. CP_1
ingiustificato arricchimento riconducibile al fatto che tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
è venuto meno il rapporto di convivenza more uxorio prima (oltre vent'anni di CP_1
convivenza) e coniugale (solo tre anni) poi, e soprattutto perché il sig. ha pagato Parte_1
integralmente, personalmente ed esclusivamente le rate del mutuo per l'acquisto dell'immobile di Via
Donatello n. 14 in Volpiano (TO) anche e soprattutto in virtù della notevole sproporzione tra i vantaggi ricevuti dalla sig.ra rispetto al depauperamento del patrimonio e delle Controparte_1
condizioni sociali del sig. ; Parte_1
-Stabilire, in virtù della dichiarazione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., un indennizzo in favore del sig. tenendo conto della natura dello stesso e delle somme da egli versate Parte_1 per l'acquisto dell'immobile di Via Donatello in Volpiano che ammontano alla somma complessiva, a titolo d'indennizzo, di circa € 160.000,00 o nella somma ritenuta comunque di giustizia al fine di ripristinare la proporzionalità e l'adeguatezza dei conferimenti effettuati dal sig. per Pt_1
l'acquisto dell'immobile di Via Donatello in Volpiano (TO).
Condannare parte convenuta al pagamento della somma riconosciuta e ritenuta di giustizia da codesta
Ecc.ma Corte d'Appello a titolo di indennizzo al sig. . Parte_1
Condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino
- RIGETTARE l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza n. 639/2022 del Tribunale di Ivrea e per l'effetto richiamate le conclusioni di primo grado:
- In via istruttoria: Richiamate e reiterate le istanze istruttorie non ammesse, così come indicate in memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. dell'11/04/2021 con i testi ivi indicati, nonché le contestazioni tutte alle istanze di controparte come dedotto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. del
29/04/2021, compresa la domanda di rigetto dell'eccezione attorea di inammissibilità ex art. 2721 c.c.;
- Nel merito, rigettare le domande tutte del Signor perché prive di ogni fondamento sia in fatto Pt_1
che in diritto, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori, I.V.A. (se dovuta) e
C.P.A. come per legge;
pagina 2 di 11 - Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse stabilire un indennizzo a favore del signor in forza dell'azione spiegata, Voglia porre Pt_1 in compensazione tale eventuale somma con l'importo non contestato di euro 3.000,00 già corrisposto all'attore dalla signora nonché con il 50% delle penali corrisposte dalla stessa all'agenzia CP_1
ed ogni altra CP_2
somma accertanda in corso di causa, con vittoria di spese di competenze professionali, oltre accessori,
I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge.
- Con il favore delle spese di giudizio anche di secondo grado, anche della fase cautelare, oltre rimborso spese generali 15% ex art. 2 DM 55/2014 ed accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15/01/2020 conveniva in giudizio la ex coniuge, Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Ivrea, chiedendo di essere indennizzato, ex art. 2041 c.c., per CP_1
l'arricchimento asseritamente conseguito dalla in dipendenza del pagamento integrale da parte CP_1
sua, nel corso della loro convivenza more uxorio e poi del matrimonio, delle rate del mutuo per l'acquisto dell'immobile, sito in Volpiano, via Donatello n. 14, intestato alla sola convenuta.
L'attore riferiva di avere stipulato, nel luglio 2004, unitamente alla un contratto di mutuo per CP_1
l'acquisto di un immobile e di avere provveduto al pagamento dei ratei di mutuo personalmente, nonostante l'intestataria dell'immobile fosse la sola che i relativi ratei erano stati addebitati su CP_1
un conto corrente bancario cointestato ad entrambi, sul quale veniva accreditato il suo stipendio, e ciò sino al momento della separazione personale tra i coniugi.
Si costituiva in giudizio eccependo la nullità dell'atto di citazione per Controparte_1
indeterminatezza della cosa oggetto della domanda, nonché chiedendo la reiezione della domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto;
in via subordinata, la convenuta chiedeva di porre in compensazione con l'indennizzo eventualmente riconosciuto l'importo non contestato di euro 3.000,00 già corrisposto all'attore dalla d il 50% delle penali corrisposte dalla stessa all'agenzia , CP_1 CP_2
oltre ad ogni altra somma che fosse stata accertata in corso di causa.
In linea di fatto la asseriva di avere acquistato in data 27/07/2004, con denaro proprio, CP_1
proveniente dalla propria attività lavorativa e da una piccola eredità della madre, un immobile sito in
Volpiano, via Donatello, per il prezzo di euro 80.000,00, dove era andata a convivere con Parte_1
che, sempre nel 2004, per far fronte alle esigenze della vita in comune, le parti, di comune
[...] accordo, decidevano di ipotecare l'immobile appena acquistato, al fine di ottenere un mutuo ad un tasso più favorevole di quello che avrebbero ottenuto accendendo un finanziamento;
che le rate del mutuo venivano rimborsate attraverso l'addebito su un conto corrente acceso presso la NC del Piemonte a pagina 3 di 11 loro cointestato;
che dal 2004 al 2007 il conto veniva alimentato unicamente dai proventi dell'attività lavorativa della convenuta;
che anche negli anni successivi, dopo che il aveva iniziato a Pt_1
svolgere dei lavori più o meno stabili, aveva comunque continuato ad effettuare dei versamenti su quel conto, allo scopo di contribuire per la sua parte al pagamento delle rate di mutuo, oltre ad avere provveduto, sia durante la convivenza, che durante il matrimonio, a far fronte alle spese della vita quotidiana.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Tribunale riteneva la causa documentalmente istruita, quindi in data 31.05.2022 pronunciava sentenza, con la quale rigettava le domande attoree, condannando il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Con atto di citazione notificato in data 20.07.2022 ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma, con conseguente accoglimento della domanda già proposta in primo grado e vittoria di spese del doppio grado.
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e reiterando, in via subordinata, la domanda di compensazione già formulata in primo grado, con il favore delle spese di giudizio.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 07.12.2022 con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020 e sue successive modifiche, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.11.2023 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.11.2023 le parti precisavano quindi le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ivrea ha rigettato la domanda di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., formulata dal per carenza dei presupposti di legge. Pt_1
Il Tribunale, dopo aver esaminato i presupposti per l'applicazione della disciplina relativa all'azione di arricchimento senza causa, ed i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia, ha ritenuto che “i contratti di mutuo accesi dalla siano stati stipulati esclusivamente per far fronte a esigenze di CP_1 vita della coppia, connesse all'acquisto di un immobile ove consolidare e sviluppare un progetto di vita comune”; i conferimenti in denaro provenienti dal e confluiti sul conto corrente Pt_1
cointestato acceso preso la NC del Piemonte S.p.A., nonché quelli successivamente eseguiti sul pagina 4 di 11 conto corrente intestato alla sola non sono mai stati indirizzati ad esclusivo vantaggio di CP_1 quest'ultima.
La sentenza ha inoltre osservato come la scelta di intestare l'immobile acquistato alla sola osse CP_1
il frutto di una decisione presa dalle parti di comune accordo, dovendosi così escludere la sussistenza in un animus donandi in capo al ed anche un ingiusto arricchimento della che Pt_1 CP_1
risultava altresì escluso dalla circostanza che le prestazioni eseguite dal non avevano Pt_1
esulato dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza, oltre ad essere sempre state parametrate alle sue risorse ed al fatto che egli ha goduto dell'immobile acquistato dal
2004 sino al luglio 2018, momento in cui le parti decidevano di separarsi.
Pertanto, in assenza della prova, che avrebbe dovuto essere fornita dall'attore, dell'esorbitanza della sua contribuzione rispetto al mero adempimento delle obbligazioni naturali connesse al rapporto di convivenza, le erogazioni compiute risultavano “assistite da una presunzione di gratuità, ricollegabile alla contribuzione…al ménage familiare”.
L'impugnazione
Parte appellante rivolge le proprie censure nei confronti della decisione di primo grado, formalmente attraverso l'articolazione di un unico motivo di gravame, con cui censura l'errata valutazione delle prove, l'omessa motivazione e la non corretta applicazione dei principi di diritto, in base ai quali la controversia avrebbe dovuto essere esaminata.
A tale enunciazione, seguono alcune più specifiche critiche (articolate attraverso l'esposizione del
“profilo volitivo” e del “profilo argomentativo”), cui segue l'esposizione dei “principi di diritto e giurisprudenziali”.
La peculiare tecnica di redazione dell'atto rende necessario enucleare i singoli passaggi attraverso i quali si articolano le critiche rivolte alla decisione impugnata.
Sostiene, anzitutto, parte appellante che nel caso di specie non erano esperibili altri rimedi, al di là dell'azione ex art. 2041 c.c., atteso che lo squilibrio patrimoniale determinatosi successivamente alla separazione, evidenziava “lo svantaggio” e il “depauperamento” del suo patrimonio, poiché, dopo aver contribuito in modo esclusivo al pagamento del mutuo, aveva dovuto, cessata la convivenza, farsi carico dei costi del contratto di locazione di un immobile da destinare a sua abitazione.
Il motivo, se diretto a censurare un'asserita ritenuta non esperibilità in astratto dell'azione, ex art. 2041
c.c., risulta inammissibile, poiché non individua alcun passaggio della motivazione, in base al quale la domanda sia stata respinta per carenza del requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.
Il Giudice di primo grado ha infatti respinto la domanda per avere ritenuto, in concreto, che non sussistessero i presupposti per riconoscere l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c., escludendo, da un lato,
pagina 5 di 11 che vi fosse stata una locupletazione ingiustificata da parte della e, dall'altro, ritenendo che le CP_1
prestazioni eseguite dal , tramite la contribuzione ai conti correnti su cui venivano Pt_1
addebitate le rate di mutuo, fossero sorrette da una causa idonea a giustificarle, e cioè l'adempimento di obbligazioni naturali nascenti dal rapporto di convivenza, prima, e di coniugio, poi.
Quanto indicato a pag. 4 dell'atto d'appello, nel paragrafo “Profilo argomentativo”, e cioè
l'affermazione secondo cui non risulterebbe provato quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, in ordine al fatto che il conto corrente cointestato fosse alimentato anche dai proventi dell'attività lavorativa della attiene dunque ad una questione del tutto diversa da quella enunciata in diritto CP_1
ed introduce una censura, che riguarda la valutazione del materiale probatorio.
Tale critica è tuttavia infondata. aveva infatti contestato, in fatto, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, che il Controparte_1
mutuo acceso il 27/07/2004 fosse stato utilizzato, in tutto o in parte, per il pagamento del prezzo d'acquisto dell'immobile, sostenendo che quello era invece stato destinato alle esigenze della vita in comune;
inoltre ha allegato - e prodotto documentazione, quanto meno parziale, a sostegno dell'allegazione - di avere anch'essa contribuito al pagamento delle rate del mutuo con denaro proprio, provvedendo a versare somme di denaro, in contanti o tramite assegni, sul conto corrente cointestato, acceso presso la NC del Piemonte S.p.A., sul quale venivano accreditate le rate di mutuo.
Orbene, occorre in primo luogo evidenziare come le deduzioni del , relativamente alle Pt_1
modalità con le quali sarebbe stato pagato il prezzo dell'immobile di via Donatello in Vinovo, non siano del tutto coerenti con le risultanze documentali acquisite al giudizio.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il ha infatti sostenuto che Pt_1
l'immobile sarebbe stato acquistato per il prezzo di € 200.000,00, di cui € 80.000,00 sarebbero stati versati dalla e la parte restante a seguito dell'erogazione del mutuo, che era però di soli € CP_1
100.000,00 e non di € 120.000,00, secondo quanto sarebbe stato necessario per saldare il prezzo.
Peraltro, il rogito d'acquisto indica quale prezzo versato l'importo di € 80.000,00, per cui dovrebbe assumersi una simulazione relativa al prezzo di compravendita, di cui difetta tuttavia la prova, pur potendosi ritenere che l'immobile avesse un valore di mercato superiore a quello indicato in atto – che
è però una circostanza diversa dalla prova di avere pagato un prezzo superiore a quello indicato - visto che, in epoca coeva all'acquisto, veniva erogato il mutuo garantito da ipoteca su quell'immobile, ipoteca che veniva iscritta per il valore di € 200.000,00 (cfr. contratto di mutuo, prodotto sub. 3 da parte attrice e sub. 4 da parte convenuta).
pagina 6 di 11 Dunque, per come accertato dal Giudice di prime cure, la ha provveduto al versamento con CP_1
denaro proprio dell'importo di euro 80.000,00 per l'acquisto dell'immobile e tale circostanza è espressamente ammessa dal , appartenendo – come visto - alle sue stesse allegazioni. Pt_1
Ulteriormente non trova riscontro quanto dedotto dal in ordine al pagamento da parte sua, Pt_1
in via esclusiva, del mutuo, affermazione questa che troverebbe riscontro nel fatto che sul conto corrente cointestato veniva accreditato il suo stipendio.
Gli estratti del conto corrente, che riguardano il periodo da luglio 2007 al 2018 documentano invero delle movimentazioni diverse e più complesse da quelle che vorrebbe accreditare l'odierno appellante.
Vi sono infatti, soprattutto nei primi anni, per i quali sono disponibili gli estratti conto, plurimi versamenti di non trascurabili importi in contanti, spesso eseguiti nei giorni immediatamente precedenti la scadenza della rata di mutuo, i quali sono certamente compatibili con l'attività professionale in allora svolta dalla (quella di parrucchiera), idonea a generare incassi di denaro contante, e del resto, CP_1
non avendo il sostenuto di avere eseguito, in tutto o in parte, quei versamenti, è evidente Pt_1
come essi non possano che provenire dall'altra intestataria del conto.
La ha pertanto dedotto e provato, in forza dei documenti in atti, che ella versò sul conto CP_1
corrente comune almeno la somma di euro 61.808,81, mediante versamenti in contanti e per assegni
(anche per questi il non ha mai sostenuto che si trattasse di titoli da lui versati per Pt_1
l'incasso), nonché bonifici per vendita titoli. Inoltre, nell'anno 2006 i versamenti per il mutuo sarebbero stati esclusivamente effettuati dalla in quanto il aveva lavorato solo per CP_1 Pt_1
pochissime settimane, come confermato dall'estratto previdenziale da lui stesso prodotto, ed anche negli anni successivi le attività lavorative del sono state saltuarie, pervenendo a reperire Pt_1
un'occupazione lavorativa stabile sostanzialmente a partire del 2013, secondo quanto desumibile dal numero di settimane lavorative indicate nell'estratto conto contributivo.
Pertanto, come già osservato, la circostanza che i versamenti diversi dall'accredito dello stipendio del
, provenissero dall'attività lavorativa della on è stata contestata in modo specifico, Pt_1 CP_1 ai fini e per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c., essendosi il limitato a dedurre in merito che, Pt_1
non si saprebbe con certezza se i versamenti in contanti e gli assegni siano state versati operati dalla
(cfr. pag. pag. 7 repliche conclusionali), senza tuttavia affermare che fossero somme da lui CP_1
versate, ovvero frutto di altra sua attività lavorativa.
È evidente, dunque, come entrambe le parti contraenti il mutuo abbiano concorso al pagamento delle rate, peraltro secondo modalità assolutamente coerenti con l'obbligo di contribuzione, definito dall'ult. comma dell'art. 143 c.c. (“in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro”), per pagina 7 di 11 cui, a seconda dei periodi e delle diverse condizioni reddituali delle parti, modificatesi nel corso del tempo, l'onere veniva sostenuto esclusivamente o in maniera prevalente da uno dei due conviventi.
Sulla scorta delle sopra svolte considerazioni, risulta pertanto infondata la censura in ordine alla valutazione compiuta dalla sentenza impugnata degli elementi di prova tratti dagli estratti conto depositati e dalle circostanze di fatto allegate dalla non specificamente contestate. CP_1
Con un ulteriore motivo di censura l'appellante lamenta che il Tribunale sia pervenuto ad affermare che il avrebbe adempiuto ad un'obbligazione naturale, senza verificare le condizioni di Pt_1
proporzionalità ed adeguatezza, e dimenticandosi “che l'obbligazione del era di tipo Pt_1
contrattuale (mutuo per l'acquisto dell'immobile di Volpiano) e che il valore di predetto adempimento era di centinaia di migliaia di euro”.
Il motivo poggia su alcune affermazioni in fatto, che già sono state oggetto di smentita, in quanto non è vero che al rimborso del mutuo abbia provveduto il solo , visto che quel conto è stato Pt_1
alimentato anche dalla e la provvista depositata sul conto veniva dall'odierno appellante, CP_1
incontestatamente, utilizzata anche per le sue spese personali, non disponendo egli di altro conto corrente, a differenza della Inoltre, il carattere di obbligazione naturale va riguardato nei CP_1
rapporti con la e non con la NC (con la quale è stato stipulato il mutuo), visto che, secondo CP_1
la stessa prospettazione del , questi avrebbe assunto un'obbligazione esclusivamente a Pt_1
vantaggio della (il rimborso del mutuo da lei impiegato per l'acquisto dell'immobile) senza CP_1
esservi tenuto.
Giova precisare come per costante giurisprudenza di legittimità, “l'azione generale di arricchimento ha come espresso presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa;
di talché, quando questo sia, invece, la conseguenza di un contratto, o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria.” (v. ex multis Cass. Civ. n. 12405/2020). Ne consegue che solamente l'insussistenza o il venir meno dell'obbligazione – anche di carattere naturale ex art. 2034 c.c. – comporta il venir meno della causa, che giustifica la locupletazione a favore di una parte, così realizzando un arricchimento ingiustificato, che comporta l'obbligo di indennizzare, ai sensi dell'art. 2041 c.c., la parte che ha subito una riduzione del proprio patrimonio.
Tali principi sono stati più volte applicati ai rapporti tra soggetti legati da un rapporto di convivenza more uxorio o di coniugio, poi cessato, laddove una delle parti abbia eseguito spontaneamente delle prestazioni di carattere patrimoniale in favore dell'altra.
pagina 8 di 11 In particolare, è stato precisato come i doveri morali e sociali aventi contenuto economico, anche in relazione al rapporto tra conviventi, vadano qualificati come adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 cc, ravvisando un dovere a carico dei conviventi di contribuire al ménage della vita in comune e alla reciproca assistenza materiale. Il contenuto di tali doveri deve essere rapportato ai mezzi del disponente e deve essere proporzionato alle condizioni patrimoniali dei conviventi, se tale proporzione non sussiste, l'arricchimento di un convivente a vantaggio dell'altro è ritenuto ingiustificato, con conseguente obbligo di indennizzo ex art. 2041 (v. Cass. 16/02/2022 n. 5086; Cass. 07/06/2018 n.
14732; Cass. 15/05/2009 n. 11330).
In altri termini, gli apporti patrimoniali tra i conviventi sono da considerarsi giustificati e dunque sottratti al rimedio di cui all'art. 2041 c.c. se rispettano i criteri di proporzionalità e adeguatezza, per cui il contenuto delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza deve essere parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali della famiglia di fatto.
Pacifica è la giurisprudenza della Suprema Corte nel precisare che “Un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente “more uxorio” configura l'adempimento di una obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens." (v. Cass. 13/03/2003 n. 3713; in senso conforme
Cass. 12/06/2020 n. 11330); per cui: "La natura di obbligazione naturale sarà esclusa ove gli esborsi superino la soglia di proporzionalità ed adeguatezza rispetto ai mezzi di ciascuno dei partners e superino il normale contributo alle spese ordinarie della convivenza (Cass. n. 1266 del 2012)." (v.
Cass. 16/02/2022 n. 5086).
Posti tali principi, è agevole osservare come nel caso di specie il non abbia mai esplicitato Pt_1
sulla base di quale parametri dovrebbe ritenersi non adeguato e non proporzionato al suo reddito - dal momento in cui ha iniziato ad avere una stabile occupazione lavorativa - il contribuire al pagamento di una rata mensile di mutuo dell'ammontare di circa € 800,00, anche perché in quel contributo, per quanto dedotto dalla e non specificamente contestato dall'odierno appellante, si sarebbe CP_1
sostanziata la sua partecipazione alle spese fisse del ménage familiare.
Ora sia che si voglia ritenere - seguendo la prospettazione del – secondo cui il mutuo Pt_1
sarebbe stato utilizzato per far fronte, almeno in parte, al pagamento del prezzo dell'abitazione adibito a residenza della coppia, durante la convivenza e poi il matrimonio, sia che si ritenga che l'importo mutuato sia stato utilizzato per far fronte alle spese della vita in comune, si tratta in entrambi i casi della partecipazione all'estinzione di un debito contratto in funzione del rapporto di convivenza in allora in essere e della pacifica fruizione dell'immobile anche da parte del . Pt_1
pagina 9 di 11 Sotto tale profilo non rilevano dunque le considerazioni svolte dall'appellante, riguardo al fatto che la risulterebbe quindi - al termine della relazione - proprietaria di due immobili, mentre il CP_1
non possiede immobili, dal momento che la proporzionalità ed adeguatezza va valutata in Pt_1
relazione al contributo che le parti hanno dato nel periodo in cui hanno convissuto, avendo riguardo al loro reddito e alle loro capacità patrimoniali di quel momento.
Del resto, ancora una volta giova ribadire come non vi sia prova che il mutuo sia stato impiegato, in tutto o in parte, per il pagamento del prezzo dell'immobile di Volpiano, sicché l'argomentare dell'appellante poggia su un presupposto di fatto contestato e rimasto indimostrato.
Per il resto l'atto d'appello si sostanzia in un richiamo dei “Principi di diritto e giurisprudenziali”, già sopra riassunti, in tema di applicabilità dell'azione ex art. 2041 c.c. ai rapporti tra conviventi, principi che sono tuttavia insuscettibili di applicazione al caso di specie per la diversità della situazione di fatto, come sopra ricostruita, rispetto ai presupposti fattuali della fattispecie dell'arricchimento senza causa.
Per tutte le ragioni già in precedenza esposte, non è infatti vero che la abbia conseguito la CP_1
proprietà dell'immobile di Volpiano, “usufruendo” di € 160.000,00 pagati dal per far Pt_1
fronte al mutuo, dal ché consegue anche il venir meno del carattere di “esorbitanza” attribuito a quella contribuzione, visto che il contributo dato dall'odierno appellante non è stato di quell'entità.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi sulla base dell'esame dell'ordinanza della Suprema Corte n.
11303/20202, richiamata alle pagg. 18 e ss. dell'atto d'appello, dal momento che quella si pone nel solco degli insegnamenti della Corte di Cassazione in materia, secondo cui “è possibile configurare
l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”.
Tali principi, già esaminati, nel caso in esame non conducono alla conclusione auspicata dall'appellante, non trovando riscontro nei fatti che risultano provati e quindi non potendosi ravvisare i presupposti legittimanti il riconoscimento del richiesto indennizzo.
L'appello deve quindi essere integralmente rigettato.
Da ultimo va rilevato come in punto spese non sia stato formulato alcun reale motivo d'impugnazione, dato che l'appellante si è limitato ad affermare che la riforma (auspicata) della sentenza di primo grado dovrà interessare anche la pronuncia sulle spese, invocando dunque l'applicazione del disposto dell'art. 336 c.p.c.
Le spese del giudizio.
pagina 10 di 11 In base al principio della soccombenza, le spese anche del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico di e vengono liquidate, avuto riguardo allo scaglione di valore della Parte_1
controversia (da € 52.000,00 a € 260.000,00), facendo applicazione dei compensi prossimi ai medi, previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2022, per le fasi di studio e introduttiva e dei compensi minimi per la fase decisionale, essendo gli scritti conclusionali privi di contenuti nuovi rispetto a quelli sviluppati con gli atti introduttivi del giudizio, e così complessivi € 7.163,00 (di cui €
2.700,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva e € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all'atto dell'iscrizione a ruolo.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
639/2022 pronunciata in data 31 maggio 2022 dal Tribunale di Ivrea;
respinge l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento in favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, che si liquidano in complessivi € 7.163,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante, del Parte_1 versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23/10/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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