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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/07/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3410/19 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 04 dicembre
2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
promossa da
e Parte_1 Parte_2
rispettivamente nati a Catania il 13.12.1970 (c.f. ) e il 23.10.1973 (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliati in Catania, viale Libertà n. 176, presso lo studio C.F._2
degli Avv.ti Salvatore Ingrassia e Giulia Pappalardo, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
opponenti
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Aci Catena C.F._3
(CT), via Nizzeti n. 22, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Lo Presti, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
opposto
e nei confronti di pagina 1 di 8
Controparte_2
nata a [...] il [...] (c.f. ); C.F._4
terzo chiamato contumace
Controparte_3
nato a [...] il [...] (c.f. ); C.F._5
terzo chiamato contumace
Controparte_4
nata a [...] l'[...] (c.f. ); C.F._6
terzo chiamato contumace
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 101/2019
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catania l'Ing. , al fine di sentire Controparte_1
dichiarare l'annullamento, la revoca o l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposto da questo Tribunale in data 06 gennaio 2019 per l'importo di € 21.658,89, oltre spese. Gli
opponenti deducevano che l'incarico professionale di cui si discute (avente ad oggetto la progettazione della ristrutturazione dell'immobile sito in San Giovanni La Punta, via Duca degli Abbruzzi) era stato commissionato da (madre di , in qualità di curatore Controparte_2 Parte_2
speciale e legare rappresentato dei loro figli minori e non anche dagli odierni opponenti.
Conseguentemente, quest'ultimi eccepivano di non essere titolari passivamente della pretesa dedotta in giudizio da . Controparte_1
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio , contestando l'opposizione proposta e, per l'effetto, Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, la condanna nei confronti di
[...]
e al pagamento di € 21.658,89, oltre spese ed interessi di legge Parte_1 Parte_2
dalla domanda fino al soddisfo. In subordine, nell'ipotesi in cui si fosse accertata la committenza in capo a , chiedeva la condanna degli eredi al pagamento, in favore dell'opposto, Parte_3
della somma di cui sopra.
chiedeva, altresì, di essere ammesso alla chiamata di terzi nei confronti degli eredi Controparte_1
di , ossia, in particolare, di (moglie del de cuius) e dei figli Parte_3 Controparte_2
e . Controparte_3 Controparte_5 Parte_2
Si costituiva in qualità di erede pur essendo già parte opponente nel Parte_2
presente giudizio opponendosi.
, e seppure ritualmente citati, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
rimanevano contumaci.
Venivano assunte le prove richieste ed all'udienza del 04.12.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_2 Parte_3
e che, nonostante rituale notifica, non si costituivano in giudizio.
[...] Controparte_5
L'opposizione è infondata.
Gli odierni opponenti, in particolare, contestavano la pretesa di , deducendo che, in Controparte_1
ogni caso, l'incarico professionale era stato commissionato a titolo gratuito, in virtù del rapporto di amicizia che legava quest'ultimo con . Parte_3
Va osservato come – oltre ad essere documentalmente comprovato - non sussista alcuna contestazione in ordine alle attività espletate dall'opposto in relazione all'incarico in questione, con le conseguenze ex art. 115 c.p.c.. pagina 3 di 8 Con riguardo alla eccepita gratuità dell'incarico, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1709 c.c., «il
mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilità dalle parti è determinata in
base alle tariffe professionali o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice».
La presunzione di onerosità del mandato di cui alla disposizione normativa richiamata ha carattere relativo, potendo essere superata dalla prova della sua gratuità; prova quest'ultima che deve essere fornita dal committente.
In punto di diritto, è infatti noto che, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'onerosità è
elemento normale, anche se non essenziale, con la conseguenza che, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass. Civ. ord. 28226/2021).
Nel caso di specie, parte opponente non ha sufficientemente provato l'accordo di gratuità del mandato professionale, come allegato nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa, così
non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero, la gratuità della prestazione professionale, oltre a non potersi considerare provata in virtù
della mera allegazione dei rapporti personali intercorsi tra le parti all'epoca dello svolgimento dell'incarico, risulta smentita anche dalle risultanze della prova testimoniale escussa.
Ed invero, il primo dei testi escussi ( ) dichiarava che, pur non essendo presente Testimone_1
al momento del conferimento dell'incarico, incontrava «in varie occasioni l'ing. per CP_1
l'incarico in questione, nonché ne avevo discusso direttamente col defunto tenuto conto Parte_2
della copiosa documentazione richiesta dal (…) Sia in presenza Controparte_6
mia che dell'Ing. il defunto ci chiese quanto ci doveva e noi gli riferimmo che CP_1 Parte_2
avremmo visto nel corso delle opere. Incontravo il sig. in cantiere e se non ricordo Parte_1
male anche lui insisteva per il pagamento del mio compenso. Io ho ricevuto € 800,00 da parte del sig.
» (cfr. verbale del 21.02.2024). Parte_2
pagina 4 di 8 Le dichiarazioni rese dal teste, quindi, oltre a dimostrare ulteriormente l'effettivo conferimento dell'incarico e lo svolgimento della prestazione professionale (come già rilevato sulla base degli altri elementi probatori sopra esaminati), confermano altresì la natura onerosa del mandato professionale di cui si discute.
Ne deriva pertanto che gli elementi probatori acquisiti in giudizio in ordine alla natura del rapporto intercorrente tra le odierne parti precludono indubbiamente una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova e l'accoglimento della proposta opposizione.
A nulla, infatti, rileva la circostanza dedotta dagli odierni opponenti secondo cui la prova del mancato conferimento dell'incarico, in capo a , da parte degli stessi risulterebbe dalla Controparte_1
concessione edilizia n. 11/2014, poiché presentata da , in qualità di curatore Controparte_2
speciale e rappresentante legale dei figli minori di e e non Parte_1 Parte_2
direttamente da quest'ultimi.
Ciò in quanto, dall'esame degli elementi probatori risulta che, dalla data di acquisto dell'immobile di cui si discute, e si obbligavano, in favore dei figli Parte_1 Parte_2
minori (divenuti proprietari dello stesso), «ad assumere e sostenere» anche le spese di «ristrutturazione
e manutenzione inerenti l'immobile qui in oggetto, nonché qualsiasi carico fiscale possa gravare sui
minori e in dipendenza della proprietà dell'immobile qui acquistato» Persona_1 Persona_2
(cfr. contratto di compravendita del 20.10.2010 e autorizzazione del Giudice tutelare dell'8.11.2010).
Pertanto, non può riconoscersi alcuna rilevanza alla circostanza che la concessione edilizia sia stata in concreto presentata da (unica legittimata quale curatore speciale dei minori, Controparte_2
proprietari dell'immobile), essendo e tenuti in ogni caso, Parte_1 Parte_2
in forza dell'assunzione del suddetto obbligo, al pagamento di quanto dovuto per le prestazioni professionali connesse all'attività di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile.
Né a diversa conclusione si giunge da quanto dedotto dagli stessi opponenti nella parte in cui riferivano che (padre di e originario proprietario Parte_3 Parte_2
pagina 5 di 8 dell'immobile di cui si discute) manifestava la propria volontà di «donare ai propri nipoti le opere di
demolizione e di ricostruzione dell'unità immobiliare sita in San Giovanni La Punta in Via Duca degli
Abbruzzi, e a tal uopo aveva anche ricevuto la disponibilità “gratuita” dell'ing. , suo Controparte_1
collaboratore in alcune operazioni edilizie, per la redazione del progetto e dei relativi calcoli»,
rimborsando a la somma di € 2.000,00 per i costi da quest'ultimo sostenuti ai fini Controparte_1
della redazione del progetto (cfr. atto di citazione in opposizione).
Difatti, dalla prova assunta è emerso si l'interessamento di nella realizzazione Parte_3
dei lavori, ma non anche l'assunzione di alcuna obbligazione in proprio tenuto conto che l'immobile era di proprietà dei minori, con espressa assunzione dell'obbligazione del pagamento di tutte le spese da parte dei genitori.
Altresì infondate risultano, infine, le contestazioni sollevate dagli odierni opponenti in ordine al
quantum della pretesa di . Controparte_1
In particolare, e deducevano l'inutilizzabilità, ai fini Parte_1 Parte_2
della determinazione dei compensi dovuti all'odierno opposto, del parere di congruità della parcella rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, contestando, nello specifico, l'importo in esso determinato. Gli odierni opponenti asserivano, infatti, che parte opposta «indica erroneamente
ad arte il valore dell'importo dell'opera progettata in €. 350.469,00, dimenticandosi forse che dagli
elaborati ufficiali depositati presso il San Giovanni La Punta e, nello specifico, dal CP_6
Computo Metrico Estimativo (…) del progetto approvato da lui predisposto, risulta un valore
complessivo dell'opera progettata pari ad € 163.723,13, quindi inferiore di oltre il 50% rispetto quello
indicato per ottenere il parere di congruità» (cfr. atto di opposizione).
Al riguardo, deve rilevarsi che, sulla base degli elementi probatori versati in atti, l'importo pari ad €
163.723,13 di cui al computo metrico estimativo risulta essere riferito unicamente alla attività di natura edilizia, non tenendo conto invece dei costi di struttura ed impianti (rispettivamente pari ad €
116.723,00 ed € 76.893,00), anch'essi necessari ai fini della prestazione professionale in esame. pagina 6 di 8 Tali ulteriori importi, non essendo stati specificamente contestati da e Parte_1 Parte_2
, devono considerarsi dovuti alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115
[...]
c.p.c. È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza (ed oggi codificato nella disposizione normativa richiamata) quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111
Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile,
dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III,
25/05/2007, n.12231; App. Perugia, 10/12/2007; Trib. Genova, 16/05/2008; Trib. Salerno, Sez. II,
18/04/2008).
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, da e Parte_1
contro e nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
e , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_3 Controparte_5
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 101/2019 e, per l'effetto, dichiara pagina 7 di 8 esecutivo il decreto opposto;
2. condanna gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio, a favore di , Controparte_1
liquidate in complessivi € 2200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 11.06.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 8 di 8
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giorgio Marino, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3410/19 R.G.A.C., posta in decisione all'udienza del 04 dicembre
2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
promossa da
e Parte_1 Parte_2
rispettivamente nati a Catania il 13.12.1970 (c.f. ) e il 23.10.1973 (c.f. C.F._1
), elettivamente domiciliati in Catania, viale Libertà n. 176, presso lo studio C.F._2
degli Avv.ti Salvatore Ingrassia e Giulia Pappalardo, che li rappresentano e difendono giusta procura in atti;
opponenti
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente domiciliato in Aci Catena C.F._3
(CT), via Nizzeti n. 22, presso lo studio dell'Avv. Gregorio Lo Presti, che lo rappresenta e difende,
giusta procura in atti;
opposto
e nei confronti di pagina 1 di 8
Controparte_2
nata a [...] il [...] (c.f. ); C.F._4
terzo chiamato contumace
Controparte_3
nato a [...] il [...] (c.f. ); C.F._5
terzo chiamato contumace
Controparte_4
nata a [...] l'[...] (c.f. ); C.F._6
terzo chiamato contumace
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 101/2019
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Catania l'Ing. , al fine di sentire Controparte_1
dichiarare l'annullamento, la revoca o l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso in favore dell'opposto da questo Tribunale in data 06 gennaio 2019 per l'importo di € 21.658,89, oltre spese. Gli
opponenti deducevano che l'incarico professionale di cui si discute (avente ad oggetto la progettazione della ristrutturazione dell'immobile sito in San Giovanni La Punta, via Duca degli Abbruzzi) era stato commissionato da (madre di , in qualità di curatore Controparte_2 Parte_2
speciale e legare rappresentato dei loro figli minori e non anche dagli odierni opponenti.
Conseguentemente, quest'ultimi eccepivano di non essere titolari passivamente della pretesa dedotta in giudizio da . Controparte_1
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio , contestando l'opposizione proposta e, per l'effetto, Controparte_1
chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, dunque, la condanna nei confronti di
[...]
e al pagamento di € 21.658,89, oltre spese ed interessi di legge Parte_1 Parte_2
dalla domanda fino al soddisfo. In subordine, nell'ipotesi in cui si fosse accertata la committenza in capo a , chiedeva la condanna degli eredi al pagamento, in favore dell'opposto, Parte_3
della somma di cui sopra.
chiedeva, altresì, di essere ammesso alla chiamata di terzi nei confronti degli eredi Controparte_1
di , ossia, in particolare, di (moglie del de cuius) e dei figli Parte_3 Controparte_2
e . Controparte_3 Controparte_5 Parte_2
Si costituiva in qualità di erede pur essendo già parte opponente nel Parte_2
presente giudizio opponendosi.
, e seppure ritualmente citati, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5
rimanevano contumaci.
Venivano assunte le prove richieste ed all'udienza del 04.12.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , Controparte_2 Parte_3
e che, nonostante rituale notifica, non si costituivano in giudizio.
[...] Controparte_5
L'opposizione è infondata.
Gli odierni opponenti, in particolare, contestavano la pretesa di , deducendo che, in Controparte_1
ogni caso, l'incarico professionale era stato commissionato a titolo gratuito, in virtù del rapporto di amicizia che legava quest'ultimo con . Parte_3
Va osservato come – oltre ad essere documentalmente comprovato - non sussista alcuna contestazione in ordine alle attività espletate dall'opposto in relazione all'incarico in questione, con le conseguenze ex art. 115 c.p.c.. pagina 3 di 8 Con riguardo alla eccepita gratuità dell'incarico, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 1709 c.c., «il
mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilità dalle parti è determinata in
base alle tariffe professionali o agli usi;
in mancanza è determinata dal giudice».
La presunzione di onerosità del mandato di cui alla disposizione normativa richiamata ha carattere relativo, potendo essere superata dalla prova della sua gratuità; prova quest'ultima che deve essere fornita dal committente.
In punto di diritto, è infatti noto che, nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'onerosità è
elemento normale, anche se non essenziale, con la conseguenza che, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione (Cass. Civ. ord. 28226/2021).
Nel caso di specie, parte opponente non ha sufficientemente provato l'accordo di gratuità del mandato professionale, come allegato nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per cui è causa, così
non assolvendo all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
Ed invero, la gratuità della prestazione professionale, oltre a non potersi considerare provata in virtù
della mera allegazione dei rapporti personali intercorsi tra le parti all'epoca dello svolgimento dell'incarico, risulta smentita anche dalle risultanze della prova testimoniale escussa.
Ed invero, il primo dei testi escussi ( ) dichiarava che, pur non essendo presente Testimone_1
al momento del conferimento dell'incarico, incontrava «in varie occasioni l'ing. per CP_1
l'incarico in questione, nonché ne avevo discusso direttamente col defunto tenuto conto Parte_2
della copiosa documentazione richiesta dal (…) Sia in presenza Controparte_6
mia che dell'Ing. il defunto ci chiese quanto ci doveva e noi gli riferimmo che CP_1 Parte_2
avremmo visto nel corso delle opere. Incontravo il sig. in cantiere e se non ricordo Parte_1
male anche lui insisteva per il pagamento del mio compenso. Io ho ricevuto € 800,00 da parte del sig.
» (cfr. verbale del 21.02.2024). Parte_2
pagina 4 di 8 Le dichiarazioni rese dal teste, quindi, oltre a dimostrare ulteriormente l'effettivo conferimento dell'incarico e lo svolgimento della prestazione professionale (come già rilevato sulla base degli altri elementi probatori sopra esaminati), confermano altresì la natura onerosa del mandato professionale di cui si discute.
Ne deriva pertanto che gli elementi probatori acquisiti in giudizio in ordine alla natura del rapporto intercorrente tra le odierne parti precludono indubbiamente una valutazione positiva circa il raggiungimento della prova e l'accoglimento della proposta opposizione.
A nulla, infatti, rileva la circostanza dedotta dagli odierni opponenti secondo cui la prova del mancato conferimento dell'incarico, in capo a , da parte degli stessi risulterebbe dalla Controparte_1
concessione edilizia n. 11/2014, poiché presentata da , in qualità di curatore Controparte_2
speciale e rappresentante legale dei figli minori di e e non Parte_1 Parte_2
direttamente da quest'ultimi.
Ciò in quanto, dall'esame degli elementi probatori risulta che, dalla data di acquisto dell'immobile di cui si discute, e si obbligavano, in favore dei figli Parte_1 Parte_2
minori (divenuti proprietari dello stesso), «ad assumere e sostenere» anche le spese di «ristrutturazione
e manutenzione inerenti l'immobile qui in oggetto, nonché qualsiasi carico fiscale possa gravare sui
minori e in dipendenza della proprietà dell'immobile qui acquistato» Persona_1 Persona_2
(cfr. contratto di compravendita del 20.10.2010 e autorizzazione del Giudice tutelare dell'8.11.2010).
Pertanto, non può riconoscersi alcuna rilevanza alla circostanza che la concessione edilizia sia stata in concreto presentata da (unica legittimata quale curatore speciale dei minori, Controparte_2
proprietari dell'immobile), essendo e tenuti in ogni caso, Parte_1 Parte_2
in forza dell'assunzione del suddetto obbligo, al pagamento di quanto dovuto per le prestazioni professionali connesse all'attività di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile.
Né a diversa conclusione si giunge da quanto dedotto dagli stessi opponenti nella parte in cui riferivano che (padre di e originario proprietario Parte_3 Parte_2
pagina 5 di 8 dell'immobile di cui si discute) manifestava la propria volontà di «donare ai propri nipoti le opere di
demolizione e di ricostruzione dell'unità immobiliare sita in San Giovanni La Punta in Via Duca degli
Abbruzzi, e a tal uopo aveva anche ricevuto la disponibilità “gratuita” dell'ing. , suo Controparte_1
collaboratore in alcune operazioni edilizie, per la redazione del progetto e dei relativi calcoli»,
rimborsando a la somma di € 2.000,00 per i costi da quest'ultimo sostenuti ai fini Controparte_1
della redazione del progetto (cfr. atto di citazione in opposizione).
Difatti, dalla prova assunta è emerso si l'interessamento di nella realizzazione Parte_3
dei lavori, ma non anche l'assunzione di alcuna obbligazione in proprio tenuto conto che l'immobile era di proprietà dei minori, con espressa assunzione dell'obbligazione del pagamento di tutte le spese da parte dei genitori.
Altresì infondate risultano, infine, le contestazioni sollevate dagli odierni opponenti in ordine al
quantum della pretesa di . Controparte_1
In particolare, e deducevano l'inutilizzabilità, ai fini Parte_1 Parte_2
della determinazione dei compensi dovuti all'odierno opposto, del parere di congruità della parcella rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, contestando, nello specifico, l'importo in esso determinato. Gli odierni opponenti asserivano, infatti, che parte opposta «indica erroneamente
ad arte il valore dell'importo dell'opera progettata in €. 350.469,00, dimenticandosi forse che dagli
elaborati ufficiali depositati presso il San Giovanni La Punta e, nello specifico, dal CP_6
Computo Metrico Estimativo (…) del progetto approvato da lui predisposto, risulta un valore
complessivo dell'opera progettata pari ad € 163.723,13, quindi inferiore di oltre il 50% rispetto quello
indicato per ottenere il parere di congruità» (cfr. atto di opposizione).
Al riguardo, deve rilevarsi che, sulla base degli elementi probatori versati in atti, l'importo pari ad €
163.723,13 di cui al computo metrico estimativo risulta essere riferito unicamente alla attività di natura edilizia, non tenendo conto invece dei costi di struttura ed impianti (rispettivamente pari ad €
116.723,00 ed € 76.893,00), anch'essi necessari ai fini della prestazione professionale in esame. pagina 6 di 8 Tali ulteriori importi, non essendo stati specificamente contestati da e Parte_1 Parte_2
, devono considerarsi dovuti alla luce del principio di non contestazione di cui all'art. 115
[...]
c.p.c. È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza (ed oggi codificato nella disposizione normativa richiamata) quello per il quale l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416 c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena: dal sistema di preclusioni che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalla prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111
Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e di prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile,
dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte dal relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. III,
25/05/2007, n.12231; App. Perugia, 10/12/2007; Trib. Genova, 16/05/2008; Trib. Salerno, Sez. II,
18/04/2008).
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, da e Parte_1
contro e nei confronti di , Parte_2 Controparte_1 Controparte_2
e , disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede: Controparte_3 Controparte_5
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 101/2019 e, per l'effetto, dichiara pagina 7 di 8 esecutivo il decreto opposto;
2. condanna gli opponenti al pagamento delle spese del giudizio, a favore di , Controparte_1
liquidate in complessivi € 2200,00 per compensi, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania addì 11.06.2025
Il Giudice
(dott. Giorgio Marino)
pagina 8 di 8