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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/12/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa IA Mingione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. n. 229/2019, riservata per la decisione con ordinanza del 27.06.2025, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal
01.09.2025 ed avente ad oggetto: “Divisione di beni caduti in successione”;
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa in virtù di procura a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Vincenzo Calabrese, presso il cui studio sito in
Ginosa (TA) alla via Carlo Levi snc è elettivamente domiciliata;
-attrice-
E
; CP_1
- convenuto contumace-
Parte attrice precisava le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.12.2018 conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, , in qualità di erede legittimo di , nato CP_1 Persona_1
a Ginosa il 22.10.1924 e ivi deceduto in data 03.09.2000, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili relitti, che analiticamente ha indicato con attribuzione a ciascuno dei cespiti corrispondenti alla rispettiva quota;
chiedeva, altresì, la condanna del convenuto al pagamento in proprio favore di una somma a titolo di indennità per l'illegittima occupazione, per intero e in via esclusiva, del deposito e dell'abitazione al primo piano in Ginosa, entrambi con accesso da via Noci, secondo il
1 valore locativo indicato in atti, ovvero secondo quanto sarà determinato dal ctu in corso di causa.
A sostegno della domanda allegava di essere erede di e di aver ereditato Persona_1 unitamente all'altro coerede, , come emerge dalla denuncia di successione CP_1
(registrata a Taranto il 02.03.2001 al n.57 Volume 1206), un locale deposito e un'abitazione siti in via Noci (nn.12 e 10), in Ginosa e dei fondi rustici in agro di Ginosa
(contrada Palombaro, contrada Lama Callara, contrada San Felice, contrada
Corvellara, contrada Bove Cesine, contrada Capo Domine, contrada Fiumicello, contrada Salacone, contrada Arciprete, contrada Difesa), specificamente identificati in atti;
il locale deposito a piano terra e l'abitazione al primo piano con accesso da via Noci, sin dalla morte del padre (il 03.09.2000), sono occupate esclusivamente dal germano
[...]
, escludendola dalla gestione e dai potenziali frutti che possono trarsi dai predetti CP_1 immobili.
Il convenuto, a fronte della regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio.
Istruita oralmente la causa e subentrata la scrivente al precedente giudice istruttore veniva disposta c.t.u. volta a descrivere i beni immobili caduti in successione, stimarne il valore e verificarne la comoda divisibilità.
Depositato l'elaborato peritale (in data 30.03.2023, a firma del geom. , Persona_2 veniva posto in discussione il progetto di cui all'ordinanza del 19.02.2024, previa comunicazione del decreto al convenuto contumace.
All'udienza del 16.05.2024, aderiva al progetto in discussione, insistendo per Parte_1
l'accoglimento della domanda volta a conseguire l'indennità di occupazione, in considerazione dell'utilizzo esclusivo del locale deposito e dell'appartamento con accesso da via Noci da parte del convenuto. Verificata la regolarità della notifica del progetto di divisione, alcuna specifica richiesta di attribuzione veniva formulata dal convenuto che restava contumace.
Sciogliendo la riserva assunta, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 07.11.2024; all'esito, stante la necessità di acquisire ulteriore documentazione a riscontro del perfezionamento della notifica del progetto di divisione al convenuto contumace, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. del 26.06.2025.
Con ordinanza del 27.06.2025, la causa veniva quindi riservata in decisione assegnando il primo termine ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 01.09.2025.
La domanda di scioglimento della comunione ereditaria è fondata.
2 Come prescritto dagli artt. 713 e ss. c.c., la divisione consta di tre fasi: la definizione delle masse da dividere, la formazione delle porzioni (previa collazione e imputazione) e l'attribuzione di ciascuna quota a ciascun coerede.
I beni da dividere secondo quanto accertato in sede di consulenza tecnica di ufficio, sono:
1) Locale sito alla Via Noci n. 12, piano terra, in Catasto al fg. 144 p.lla 9 sub 1; 2)
Appartamento sito alla Via Noci n. 10, piano 1°, in Catasto al fg. 144 p.lla 9 sub 3; 3)
EN alla Contrada Difesa, in Catasto al fg. 2 p.lla 359; 4) EN alla Contrada
Salacone, in Catasto al fg. 8 p.lla 110; 5) EN alla Contrada Salacone, in Catasto al fg.
8 p.lla 187; 6) EN alla Contrada Camera Arciprete al fg. 9 p.lla 130; 7) Terreni alla
Contrada Palombaro, in Catasto al fg. 16 p.lle 93-94-95-96-98-102-103-104-105; 8)
EN alla Contrada San Felice, in Catasto al fg. 61 p.lla 242.
Secondo la valutazione dei cespiti operata dal CTU, che appare adeguata anche all'attualità, stante il non lungo tempo trascorso dalla redazione dell'elaborato tecnico,
l'asse ereditario dividendo ha un valore complessivo di € 120.245,00 di cui € 76.000,00 imputabile ai beni immobili ed € 44.245,00 ai terreni. Di tale valore, compete a ciascuno dei due eredi una quota pari a: € 120.245,00 / 2 = € 60.122,50.
L'ausiliario ha ritenuto la comoda divisibilità in natura dei cespiti, evidenziando che data la presenza di numerosi immobili, è possibile suddividere comodamente in due quote di pari valore l'intero asse ereditario con minimi conguagli e ha, dunque, formato tre progetti divisionali con previsione di quote omogenee (assegnando a ciascuno dei condividenti un immobile – Locale via Noci n. 12 p.t./Appartamento via Noci n. 10 p.1-
e dei terreni) e di conguagli ridotti al minimo (“ipotesi n.1”; “ipotesi n.2”; “ipotesi n.3”
a pag.33 e ss. della relazione tecnica del 30.03.2023).
Stante l'esiguità dei conguagli, le quote da attribuire a ciascuna delle parti condividenti possono considerarsi uguali, ma l'assegnazione ex art. 729 c.c., di regola fatta mediante estrazione a sorte, non ha carattere assoluto ed è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità (Cass. n. 4426/2017).
Ciò posto, nella specie, tenuto conto dell'occupazione degli immobili posseduti dal convenuto e dell'adesione manifestata dall'attrice, che si è espressa positivamente rispetto al primo dei progetti divisionali elaborati dal CTU, mentre il convenuto non costituendosi in giudizio non ha espresso uno specifico interesse verso un lotto piuttosto
3 che l'altro, va recepito il progetto di divisione conformemente all'ipotesi n. 1 di cui a pag.
33 e 34 della relazione tecnica del 30.03.2023, che prevede:
- attribuzione della “Quota A” (1) Locale via Noci n. 12, p.t.; 12) Terreni CP_2
, fg. 89 p.lle 66-281; 13) EN , fg. 90 p.lla 131; 14)
[...] Controparte_2
EN , fg. 98 p.lla 40; 15) EN C.da Corvellara, fg. 98 p.lla Controparte_3
227) a per un valore complessivo di € 60.150,00 e conguaglio da dare Parte_1
€ 27,50;
- attribuzione della “Quota B” (2) Appartamento via Noci n. 10, P.1; 3) EN
C.da Difesa, fg. 2 p.lla 359; 4) EN C.da Salacone, fg. 8 p.lla 110; 5) Terreni
C.da Salacone, fg. 8 p.lla 187; 6) EN C.da Camera Arciprete fg. 9 p.lla 130;
7) Terreni C.da Palombaro, fg. 16 p.lle 93-94-ecc.; 8) EN C.da San Felice, fg. 61 p.lla 242; 9) Terreni alla C.da Fiumicello, fg. 66 p.lle 43-72; 10) Terreni
C.da Capo Domine, fg. 69 p.lle 210-212; 11) EN C.da Bove Cesine, fg. 73
p.lla 192) a , per un valore complessivo di € 60.095,00 e conguaglio CP_1 da avere € 27,50.
La domanda di condanna alla corresponsione dell'indennità per illegittima occupazione
(limitatamente al locale deposito, con accesso da via Noci n. 12 e dell'abitazione con accesso da via Noci n. 10) è fondata nei termini che seguono.
A tale riguardo, è consolidato in giurisprudenza il principio per il quale “in tema di uso della cosa comune, sussiste la violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera del comproprietario e la sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità” (Cass. n. 20394/2013; Cass. n. 5156/2012).
Nell'esplicitare la nozione di impedimento della facoltà di godimento dell'altro contitolare, peraltro, in tale contesto la Corte di Cassazione ha evidenziato che essa si incentra sulla negazione del potere di pari utilizzo del bene che quest'ultimo abbia inteso esercitare, vale a dire in ipotesi di estromissione di taluno dei comproprietari dall'utilizzo,
a fronte della sua manifestazione dell'intenzione di partecipare al suo godimento;
più precisamente, “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo, di per sé solo, a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco” (in ipotesi anche tacitamente), essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal
4 godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso (Cass. n.
2423/2015; Cass. n. 24647/2010).
Di recente è stato chiarito che “Se la natura di un immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento;
ma, fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere l'idoneità a produrre qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale” (cfr. Cass.
n.1738/2022).
Ciò premesso, nella specie, l'attrice non ha assolto all'onere probatorio che gli incombeva ex art. 2967 c.c., non avendo provato (né offerto di provare) di aver richiesto al convenuto, che ne ha esercitato il possesso esclusivo successivamente al decesso del de cuius
[...]
, comune dante causa di entrambe le parti, di partecipare al godimento diretto Per_1
- promiscuo o secondo modalità turnarie – degli immobili in comunione ereditaria e di aver ricevuto ipotetico diniego a fronte di tale pretesa.
L'attrice ha genericamente dedotto, piuttosto, di non aver potuto parimenti usufruire dell'immobile abitato dal convenuto e del locale deposito, ma non ha provato (tramite evidenze documentali o a mezzo di prove costituende) il diniego da parte del germano, coerede, al godimento dei beni, in forma espressa o mediante contegno concludente (ad esempio attraverso il cambio della serratura di accesso all'immobile a seguito del decesso del padre, originario proprietario).
Dall'espletata istruttoria orale, infatti, emerge che il convenuto , occupa per CP_1 intero e in via esclusiva gli immobili (il teste , all'udienza del Testimone_1
01.03.2021 ha dichiarato: “(…) il sig. abita l'appartamento di via Noci 10 CP_1 al primo piano e occupa in via esclusiva il locale deposito dove ricovera il trattore (…)”; dal giorno del decesso di non ho mai più visto la sig.ra , ma Persona_1 Parte_1 solo il sig. che possiede esclusivamente gli immobili”; a sua volta il teste CP_1 [...]
, all'udienza del 07.06.2021 ha riferito: “confermo che il sig. Tes_2 CP_1 occupa l'immobile al primo piano e il deposito a piano terra all'indirizzo via Noci a
Ginosa in quanto fin da piccolo, andavo a scuola lì vicino e il pomeriggio giocavamo con
i miei amici sempre lì e lo vedevo;
l'ho visto almeno per un paio di anni, quando io avevo
5 9 anni e quindi circa 11 anni fa;
mentre, dal 2013 lavoro presso un'azienda che si trova
a Laterza e viaggio con un collega che abita lì vicino a Ginosa, quindi passo tutti i giorni in quella zona e vedo il sig. che entra ed esce dal deposito con la macchina e lo CP_1 vedo salire e scendere dalla palazzina, di solito verso le 7:15 la mattina e verso le
17:00/17:15, quando passo al ritorno per accompagnare il mio collega”), ma nulla può desumersi circa l'eventuale richiesta da parte di di utilizzare i predetti beni e Parte_1 partecipare alla loro gestione;
né a tal fine è sufficiente che l'attrice abbia richiesto di procedere alla divisione dell'intero compendio ereditario (“Dalla morte di mio nonno, mia madre, , ha cercato in diverse occasioni di prendere possesso della quota Parte_1 di sua proprietà dei vari cespiti immobiliari lasciati da mio nonno. Vi sono stati diversi contrasti con mio zio e si è cercato, senza risultato, di stimare gli immobili incaricando alcuni professionisti, fino ad intraprendere il giudizio senza esservi riuscita”, così il teste
, all'udienza del 01.03.2021). Testimone_3
Inoltre, con la raccomandata del 15.07.2018, la sig.ra si è limitata a Parte_1 manifestare la propria intenzione di procedere alla divisione volontaria e in via bonaria degli immobili caduti nella successione ereditaria del sig. , senza Persona_1 precisare alcunché in ordine all'utilizzazione degli immobili alla via Noci (nn.12 e 10).
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e tenuto conto dell'esito dell'istruttoria, ai fini della decorrenza dell'indennità di occupazione, rileva necessariamente la data del 14.01.2019, ossia dalla notifica dell'atto di citazione, con il quale veniva proposta la domanda giudiziale di scioglimento della comunione e di pagamento dell'indennità di occupazione.
Stimato equo il canone di euro 150,00 per il locale in via Noci n.12 (ora n. 36) e di euro
205,00 per l'appartamento di via Noci n.10 (ora n. 38), spetta quindi all'attrice l'indennità di € 75,00 mensili, dal 14.01.2019 fino alla data del rilascio o della perdita della detenzione esclusiva da parte del convenuto del locale deposito e di € 102,50 mensili, dal
14.01.2019 alla pronuncia giudiziale, con riferimento all'appartamento e, quindi, pari complessivamente ad € 8.456,25 (€ 102,50 x 72 mensilità, dal 14.01.2019 al 14.01.2025
- € 7.380,00 + € 1.076,25, dal 14.01.2025 al 01.12.2025).
Essendo il convenuto rimasto contumace e, quindi, in difetto di resistenza di sorta alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, nonché in considerazione del riconoscimento del diritto all'indennità per l'occupazione in via esclusiva dei beni comuni a far data dalla notifica dell'atto di citazione (e non dall'apertura della successione), le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
6 Il compenso già provvisoriamente liquidato in favore del C.T.U., con decreto del
19.02.2024, va posto definitivamente a carico delle parti in solido, in quanto la richiamata c.t.u. è, per l'appunto, finalizzata alla predisposizione di eventuale progetto di divisione
(ovvero alla verifica del presupposto della vendita del compendio immobiliare in comunione, quale modalità alternativa di scioglimento della stessa in sede giudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa IA Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria sul patrimonio relitto da
[...]
; Per_1
b) attribuisce a la proprietà esclusiva dei seguenti cespiti, meglio Parte_1 identificati in atti: 1) Locale via Noci n. 12, p.t.; 2) Terreni fg. Controparte_2
89 p.lle 66-281; 3) EN fg. 90 p.lla 131; 4) EN Controparte_2 [...]
, fg. 98 p.lla 40; 5) EN C.da Corvellara, fg. 98 p.lla 227 e CP_3 conguaglio da dare € 27,50;
c) attribuisce a la proprietà esclusiva dei seguenti cespiti: 1) CP_1
Appartamento via Noci n. 10, P.1; 2) EN fg. 2 p.lla 359; 3) CP_4
EN C.da Salacone, fg. 8 p.lla 110; 4) Terreni C.da Salacone, fg. 8 p.lla 187;
5) EN C.da Camera Arciprete fg. 9 p.lla 130; 6) Terreni C.da Palombaro, fg.
16 p.lle 93-94-ecc.; 7) EN C.da San Felice, fg. 61 p.lla 242; 8) Terreni alla
C.da Fiumicello, fg. 66 p.lle 43-72; 9) Terreni C.da Capo Domine, fg. 69 p.lle
210-212; 10) EN C.da Bove Cesine, fg. 73 p.lla 192 e conguaglio da avere €
27,50;
d) condanna il convenuto al pagamento della somma mensile di € 75,00 in favore dell'attore, a far data dal 14.01.2019 fino al rilascio del locale in Ginosa, in via
Noci n. 12, meglio identificato in atti;
e) condanna il convenuto al pagamento della somma di € 8.456,25, a titolo di indennità di occupazione dell'appartamento in Ginosa, in via Noci n. 10, meglio identificato in atti;
f) compensa tra le parti le spese di lite;
g) pone le spese di c.t.u., già liquidate con decreto del 19.02.2024, definitivamente a carico delle parti in solido;
h) ordina la trascrizione della presente sentenza a cura della Conservatoria dei
7 Registri immobiliari di Taranto, con esonero da ogni responsabilità.
Taranto, 01.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa IA Mingione
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