TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 970/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 970/2023
tra
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Guido Parte_1 C.F._1
Marone e con domicilio eletto in Napoli, in Via L. Giordano n. 15,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi P.IVA_1 CP_2
dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 31.7.2023 premettendo di Parte_1
essere docente di scuola secondaria di II grado alle dipendenze del convenuto in forza CP_3
di plurimi contratti sottoscritti con l'Amministrazione scolastica dall'A.S. 2016/2017 all'A.S.
2022/2023 su posto comune e di sostegno (v. doc.ti da 1 e 8 ricorso), ha convenuto in giudizio il
1 prospettando la nullità delle clausole apposte ai contratti di lavoro a Controparte_4
tempo determinato e la loro abusiva reiterazione per violazione della disciplina comunitaria e nazionale e, segnatamente, delle disposizioni dirette a contenere l'abuso di forme contrattuali determinanti un'ingiustificata condizione di precariato dei lavoratori, da cui il diritto a conseguire il risarcimento del danno patito, in conseguenza della condotta abusiva serbata dalla resistente.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: «A) accertare e dichiarare l'illegittimità del
termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato reiteratamente stipulati dalla
ricorrente con l'Amministrazione scolastica per lo svolgimento di incarichi di supplenza
annuale a copertura di posti nell'organico di diritto e/o di fatto, relativi agli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, in quanto
costituenti comportamento abusivo in violazione della clausola 5 dell'Accordo Quadro CES -
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuato con direttiva 1999/70/Ce, recepito con
D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368; B) conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dei
suddetti contratti ai sensi dell'art. 36, co. 5 quater del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi,
nonché del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in
conseguenza dell'illecita reiterazione di contratti di supplenza oltre il periodo massimo
consentito dall'ordinamento euro-unitario (tre anni); C) per l'effetto, condannare il
[...]
al risarcimento di tutti i pregiudizi patiti e patiendi (cd. danno Controparte_5
comunitario) da liquidarsi mediante corresponsione di un'indennità omnicomprensiva nella
misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione
globale valida per il calcolo del TFR ai sensi dell'art. 32, co. 5 della L. 4 novembre 2010 n. 183
(ora art. 28 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81); D) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o
annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto
e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi,
2 con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) del contratto a tempo determinato prot. n.
8068 del 3 ottobre 2016 stipulato con l'Istituto “A.F. Formaggini” di Sassuolo per il
conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2016/2017; b) del contratto a tempo determinato
prot. n. 8246 del 14 settembre 2017 stipulato con l'Istituto “A.F. Formaggini” di Sassuolo per
il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2017/18; c) del contratto a tempo determinato
prot. n. 10563 del 17 novembre 2018 stipulato con l'Istituto “A.F. Formaggini” di Sassuolo per
il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2018/19; d) del contratto a tempo determinato
prot. n. 9810 del 9 settembre 2019 stipulato con l'Istituto “A.F. Formaggini” di Sassuolo per il
conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2019/2020; e) del
contratto a tempo determinato prot. n. 13900 del 29 settembre 2020 stipulato con l'Istituto
“A.F. Formaggini” di Sassuolo per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2020/21; f)
del contratto a tempo determinato prot. n. 14657 del 4 settembre 2021 stipulato con l'Istituto
“A.F. Formaggini” di Sassuolo per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2021/2022;
g) del contratto a tempo determinato prot. n. 12296 del 1° settembre 2022 stipulato con
l'Istituto “A.F. Formaggini” di Sassuolo per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.
2022/23. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari,
delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore
dichiaratosi antistatario.».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che Controparte_5
nel contestare la configurabilità di un illegittimo abuso dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno nei termini invocati in ricorso e per gli anni di precariato oggetto della domanda attorea, ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso.
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza del 6.5.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
3 *
La domanda attorea di accertamento dell'abusivo impiego di contratti a termine ai fini risarcitori, compendiatosi nella reiterata stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dall'A.S. 2016/2017 all'A.S. 2022/2023, è da ritenersi fondata nei limiti di seguito esposti.
In punto fatto, non sono oggetto di contestazione tra le parti il periodo, il numero e la successione dei contratti stipulati tra la ricorrente e il convenuto (cfr. doc.ti da 1 a 8 CP_3
ricorso e doc. 1 memoria di costituzione).
Emerge pacificamente dal compendio documentale che la ricorrente ha svolto incarichi di docenza su posto comune presso l'Istituto “Formaggini” di Sassuolo dall' 2016/2017 CP_6
all' 2019/2020 (periodi 3.10.2016 – 30.6.2017; 14.9.2017 – 30.6.2018; 17.9.2018 – CP_6
31.8.2019; 9.9.2019 – 31.8.2020) e su posto sostegno presso il medesimo istituto dall' CP_6
2020/2021 all' 2022/2023 (periodi 29.9.2020 – 31.8.2021; 4.9.2021 – 30.6.2022; 1.9.2022 CP_6
– 30.6.2023).
Ciò premesso in fatto, la questione sottesa al presente giudizio attiene alla compatibilità tra i principi di diritto affermati a livello europeo e nazionale e l'attuale sistema di reclutamento del personale docente mediante il meccanismo dell'assegnazione di supplenze annuali, temporanee e brevi, al fine di accertare nella fattispecie in esame l'eventuale abusività della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti nel periodo indicato in ricorso, oltre il limite massimo dei trentasei mesi.
Occorre premettere, in ordine a tale limite temporale, quanto ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «questa Corte nelle sentenze del 7 novembre 2016
dalla numero 22552 alla numero 22557, relative alla disciplina speciale del settore scolastico,
ha già evidenziato in termini generali che «la complessiva durata massima di trentasei mesi
costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che
4 porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore
pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile
l'abuso» (sentenze citate, punto 65).» (Cass. n. 6089/2021).
La S.C. ha escluso la possibilità di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine ove ricorrano gli estremi dell'abuso, prevedendo una tutela risarcitoria e un regime agevolato in ordine all'onere probatorio gravante sul lavoratore, a presidio del principio di effettività della tutela dei prestatori di lavoro in condizione di precariato nell'ambito del lavoro pubblico: «32. Per costante giurisprudenza di questa Corte, dalla illegittima reiterazione di
contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione non può derivare la
conversione del rapporto: quest'ultima, infatti, è esclusa per legge (art. 36 TU nr. 165/2001) e
trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli
comunitari; la tutela riconosciuta al dipendente è esclusivamente quella risarcitoria (Cass. S.U.
15/03/2016 nr. 5072). 33. Piuttosto, poiché l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5
dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e
di favore, che consenta al lavoratore che ha patito la reiterazione di contratti a termine di
avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno, e rilevato che il pregiudizio
è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla
mancata conversione), le Sezioni Unite nella citata pronuncia nr. 5071/2016 hanno rinvenuto
nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in
cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il
lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni
ulteriori (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9787).» (ancora, Cass. n.
6089/2021).
La Corte ha poi chiarito, ai fini del computo della durata complessiva del rapporto di lavoro in mansioni equivalenti entro il limite dei trentasei mesi, l'irrilevanza delle modalità in forza delle
5 quali avviene l'assunzione a termine, precisando come sia determinante, per accertare la connotazione abusiva della reiterazione, verificare l'identità sostanziale dell'attività lavorativa svolta in concreto dal lavoratore per tutto il periodo: «in caso di successione di contratti a
tempo determinato, trova applicazione il limite di trentasei mesi di durata complessiva, decorso
il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l'assunzione a termine
sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici. La tesi proposta
dall'amministrazione – secondo cui occorrerebbe avere riguardo a ciascuno concorso indetto –
non solo non trova riscontro nella lettera della disposizione, che non opera alcun riferimento
alle modalità in forza delle quali avviene l'assunzione a termine, ma non è neppure conforme
alla ratio della previsione del limite massimo oltre il quale l'utilizzo del rapporto a termine
assume la connotazione abusiva, in chiara attuazione della clausola 5) lett. b) dell'accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. E' evidente, infatti, che rispetto alla finalità di
prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine, nessun rilievo può
essere attribuito all'espletamento di una nuova procedura concorsuale, in quanto il ripetersi
dei concorsi pubblici per l'assunzione a termine da parte della stessa amministrazione potrebbe
consentire l'impiego dello stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante per un
periodo di tempo potenzialmente illimitato. 1.3. – Va, peraltro, evidenziato che, ai fini
dell'interpretazione teleologica della clausola 5 e, più in generale, della conformità
dell'ordinamento interno alle finalità perseguite dall'accordo quadro e dalla direttiva cui lo
stesso è allegato, è centrale il concetto della medesima occasione lavorativa, espresso nell'art.
5, comma 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 (introdotto dall'art. 1, comma 40, della legge 24
dicembre 2007, n. 247 e successivamente modificato dall'art. 21 del d.l. 25 giugno 2008, n.
112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), con la locuzione “mansione
equivalente”. Pertanto, non assume rilievo la modalità attraverso cui si perviene alla stipula
del contratto a termine – e quindi, nella specie, attraverso differenti selezioni – bensì la
6 posizione e l'attività lavorativa per la quale si fa ricorso alla flessibilità: se essa, al di là del
nomen iuris utilizzato, presenta le medesime caratteristiche, per mansioni, modalità di
espletamento, inserimento nell'organizzazione, etc., trova applicazione il limite massimo,
introdotto proprio per prevenire il rischio che, attraverso la successioni di contratti o rapporti,
il medesimo lavoratore continui ad essere utilizzato rispetto ad esigenze che fuoriescono dal
paradigma della temporaneità; se, invece, l'attività lavorativa si connota in maniera
effettivamente differente, tanto da corrispondere anche ad esigenze differenti dal datore di
lavoro, viene a mancare la stessa ratio di prevenzione dell'abuso, dovendosi comunque
adottare un'interpretazione che, come accennato, non comporti la pratica diluizione del limite
attraverso formule che valgano a differenziare la mansione solo sul piano formale ma non su
quello sostanziale. » (Cass. ordinanza n. 10571 del 18/4/2024).
Fermi i superiori principi di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia escluso il carattere abusivo della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico ove si tratti di supplenze su organico di fatto e supplenze temporanee e il lavoratore non fornisca prova di un ricorso improprio ovvero distorto di tale strumento negoziale da parte dell'Amministrazione
scolastica: «nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati
per le supplenze su c.d. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé
configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE,
fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a
siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche
condizioni concrete della medesima (Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016).». (Cass. n.
176/2023).
L'attuale sistema di reclutamento del personale scolastico, infatti, prevede ai sensi dell'art. 4
della legge n. 124/1999 tre tipologie di supplenze: annuali o su organico di diritto (comma 1),
che riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico, cioè al
7 31 agosto;
le supplenze temporanee cosiddette su organico di fatto (comma 2), con scadenza al
30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica, che coprono posti che non sono tecnicamente vacanti ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico;
le supplenze temporanee (comma 3), conferite per ogni altra necessità,
come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
La legge n. 124 del 1999 per l'accesso in ruolo del personale docente, pur mantenendo il previgente sistema del doppio canale, in virtù del quale l'accesso ai ruoli doveva avvenire per il
50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l'inserimento dei docenti risultati idonei all'esito dell'espletamento del concorso regionale,
nonché l'aggiornamento, egualmente periodico, delle posizioni degli aspiranti all'assunzione già inclusi in graduatoria (art. 401 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con d.lgs. 297 del 1994).
La stessa legge, integrando l'art. 400 del T.U. del 1994, ha previsto la cadenza triennale dei concorsi per titoli ed esami, da bandire su base regionale, subordinatamente “alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento”.
La Suprema Corte, nel valutare la compatibilità con il diritto europeo di un siffatto sistema di reclutamento del personale docente, che consente la reiterazione di rapporti a termine, ha chiarito che: «La CGUE, nella sentenza ha affermato (paragrafi 91-95) che la Per_1
8 sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del
datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il
servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e
numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle
scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una
ragione obiettiva, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il
ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere
adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in
ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
Ha riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal
medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite
l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento
di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo
determinato.
Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le
supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva
1999/70/CE,
salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione
delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di
organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_3
prospettandosi non già la sola reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima (quali il
susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).»
(ancora, Cass. n. 176/2023).
In sintesi, mentre è indiscussa la connotazione abusiva della reiterazione dei contratti a termine del personale docente quando sia riscontrato il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo
9 automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità
scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale (sul punto, si vedano le plurime pronunce riguardanti l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole tramite incarichi annuali: Cass. n. 18698/2022, Cass. n. 19319/2022, Cass. n. 22420/2022, Cass. n. 24760/2022,
Cass. ordinanza n. 6559/2023), per le tipologie di supplenza in esame (su organico di fatto e temporanee per esigenze brevi e saltuarie) occorrerà invece accertare ai fini risarcitori che vi sia stato un uso improprio o distorto del contratto a tempo determinato, con onere probatorio gravante sul lavoratore.
Spostando le superiori considerazioni al caso di specie, è incontroverso che la ricorrente ha prestato servizio per oltre tre annualità in forza di due incarichi su organico di fatto con scadenza al 30 giugno degli A.S. 2016/2017 e 2017/2018 e su organico di diritto con scadenza al 31 agosto degli A.S. 2018/2019 e 2019/2020, in sostanziale continuità, presso il medesimo istituto scolastico e a copertura della stessa cattedra (posto comune).
Di fatto, la docente è stata impiegata in mansioni e ruolo identici, oltre il limite temporale dei trentasei mesi finalizzato ad evitare l'abuso, escludibile ove gli incarichi assegnati si connotino in maniera differente tra loro per rispondere ad esigenze difformi e temporanee del datore di lavoro.
Accertata l'identità del posto occupato per oltre un triennio, le esigenze che hanno condotto a stipulare con la ricorrente i contratti a termine, prima su organico di fatto e poi di diritto,
dall'A.S. 2016/2017 all'A.S. 2019/2020, presso il medesimo istituto e sullo stesso posto di insegnamento, non paiono transitorie, ma permanenti e durevoli: nel caso di specie, il CP_3
convenuto ha infatti attuato il meccanismo di conferimento delle supplenze su posti di fatto disponibili, applicabile senza alcun limite alla reiterazione del contratto, e poi su organico di diritto, così soddisfacendo le esigenze di lungo periodo della P.A.
10 Nel susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra,
sono ravvisabili elementi indicativi e documentati di un uso distorto del contratto a termine;
Cont circostanze specifiche sulle quali il nulla ha controdedotto.
Deve ritenersi, quindi, che parte ricorrente abbia assolto al proprio onere, dimostrando l'uso improprio a siffatta tipologia di incarico e il suo diritto al risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione ultratriennale dei contratti a tempo determinato a copertura della medesima cattedra su posto comune, per il periodo compreso dall'A.S. 2016/2017 all'A.S.
2019/2020.
Si aggiunga che lo stesso convenuto ha confermato per il periodo in esame l'assenza CP_3
della possibilità di accedere, nel periodo di mantenimento in servizio, a concorsi per la stabilizzazione a cadenza triennale.
Come confermato da parte resistente, infatti, solo di recente, con D.D. n. 499/2020 e a seguire con D.D.G. n. 108 del 6 maggio 2022 e D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023, sono stati pubblicati i bandi per il reclutamento di docenti su posto comune e di sostegno (v. doc. 2
memoria di costituzione).
Diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, non si ritiene che la circostanza possa esplicare alcun tipo di efficacia preclusiva al riconoscimento del diritto della lavoratrice a veder dichiarata la natura abusiva della stipulazione reiterata di contratti a termine, dal momento che l'indizione delle suddette procedure selettive per la stabilizzazione è intervenuta ben oltre il compimento del triennio e appare pertanto inidonea ad elidere l'illiceità della condotta serbata dalla resistente e a ridurre l'ammontare del danno conseguentemente patito.
Si ritiene invece che per il periodo di insegnamento su altra cattedra (posto sostegno), svolto dall'A.S. 2020/2021 all'A.S. 2022/2023, non ricorrano gli estremi dell'abuso, tanto per mancato superamento del limite temporale quanto per l'indizione delle procedure di reclutamento citate;
l'assenza di elementi fattuali da cui poter inferire ragionevoli e concordanti presunzioni nel
11 senso dell'illecita reiterazione e di un uso distorto o improprio del contratto a tempo determinato dall' 2020/2021 all'A.S. 2022/2023, consentono di concludere per un CP_6
accoglimento della domanda attorea di risarcimento circoscritto al periodo di servizio espletato dall' 016/2017 all'A.S. 2019/2020. CP_6
La riscontrata illegittimità della reiterazione dei contratti a termine intervenuti tra le parti dall'A.S. 2016/2017 all'A.S. 2019/2020, consente quindi di affermare il diritto di parte ricorrente al risarcimento del c.d. danno eurounitario, dovendo escludersi, in ogni caso, che l'eventuale illegittimità possa condurre alla declaratoria della nullità parziale con l'effetto della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Ai fini della quantificazione del ristoro, tenuto conto dei parametri introdotti dal D.L. 16
settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, che ha novellato il disposto dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001 («Nella specifica ipotesi di
danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a
tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il
giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di
ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei
contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.» cfr. art. 12 del D.L. n. 131/2024), nonché del numero dei contratti stipulati e della loro durata complessiva, si ritiene congrua l'entità del risarcimento in favore della ricorrente nella misura di cinque mensilità da parametrarsi all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite da parametrarsi sul decisum e non già sul petitum ex Cass. 8449/2023; Cass., 26
aprile 2021, n. 10984, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez.
un., 11 settembre 2007, n. 19014 seguono la soccombenza e sono quantificate nella misura
12 indicata in dispositivo a mente del tipo e valore della controversia, degli adempimenti compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Dichiara il diritto di al risarcimento del danno per abusiva Parte_1
reiterazione dei contratti a tempo determinato nel periodo dall'A.S. 2016/2017 all'A.S.
2019/2020 e, per l'effetto, condanna il a corrispondere in Controparte_5
favore di parte ricorrente a titolo risarcitorio una somma pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5
di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.314,00, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Modena, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 970/2023
tra
(C.F. ) col patrocinio dell'Avv. Guido Parte_1 C.F._1
Marone e con domicilio eletto in Napoli, in Via L. Giordano n. 15,
RICORRENTE
e
Contr
(C.F. in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi P.IVA_1 CP_2
dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 31.7.2023 premettendo di Parte_1
essere docente di scuola secondaria di II grado alle dipendenze del convenuto in forza CP_3
di plurimi contratti sottoscritti con l'Amministrazione scolastica dall'A.S. 2016/2017 all'A.S.
2022/2023 su posto comune e di sostegno (v. doc.ti da 1 e 8 ricorso), ha convenuto in giudizio il
1 prospettando la nullità delle clausole apposte ai contratti di lavoro a Controparte_4
tempo determinato e la loro abusiva reiterazione per violazione della disciplina comunitaria e nazionale e, segnatamente, delle disposizioni dirette a contenere l'abuso di forme contrattuali determinanti un'ingiustificata condizione di precariato dei lavoratori, da cui il diritto a conseguire il risarcimento del danno patito, in conseguenza della condotta abusiva serbata dalla resistente.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: «A) accertare e dichiarare l'illegittimità del
termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato reiteratamente stipulati dalla
ricorrente con l'Amministrazione scolastica per lo svolgimento di incarichi di supplenza
annuale a copertura di posti nell'organico di diritto e/o di fatto, relativi agli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, in quanto
costituenti comportamento abusivo in violazione della clausola 5 dell'Accordo Quadro CES -
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuato con direttiva 1999/70/Ce, recepito con
D. Lgs. 6 settembre 2001 n. 368; B) conseguentemente, accertare e dichiarare la nullità dei
suddetti contratti ai sensi dell'art. 36, co. 5 quater del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi,
nonché del diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi in
conseguenza dell'illecita reiterazione di contratti di supplenza oltre il periodo massimo
consentito dall'ordinamento euro-unitario (tre anni); C) per l'effetto, condannare il
[...]
al risarcimento di tutti i pregiudizi patiti e patiendi (cd. danno Controparte_5
comunitario) da liquidarsi mediante corresponsione di un'indennità omnicomprensiva nella
misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione
globale valida per il calcolo del TFR ai sensi dell'art. 32, co. 5 della L. 4 novembre 2010 n. 183
(ora art. 28 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81); D) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o
annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto
e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi,
2 con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) del contratto a tempo determinato prot. n.
8068 del 3 ottobre 2016 stipulato con l'Istituto “A.F. Formaggini” di Sassuolo per il
conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2016/2017; b) del contratto a tempo determinato
prot. n. 8246 del 14 settembre 2017 stipulato con l'Istituto “A.F. Formaggini” di Sassuolo per
il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2017/18; c) del contratto a tempo determinato
prot. n. 10563 del 17 novembre 2018 stipulato con l'Istituto “A.F. Formaggini” di Sassuolo per
il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2018/19; d) del contratto a tempo determinato
prot. n. 9810 del 9 settembre 2019 stipulato con l'Istituto “A.F. Formaggini” di Sassuolo per il
conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2019/2020; e) del
contratto a tempo determinato prot. n. 13900 del 29 settembre 2020 stipulato con l'Istituto
“A.F. Formaggini” di Sassuolo per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2020/21; f)
del contratto a tempo determinato prot. n. 14657 del 4 settembre 2021 stipulato con l'Istituto
“A.F. Formaggini” di Sassuolo per il conferimento della supplenza relativa all'a.s. 2021/2022;
g) del contratto a tempo determinato prot. n. 12296 del 1° settembre 2022 stipulato con
l'Istituto “A.F. Formaggini” di Sassuolo per il conferimento della supplenza relativa all'a.s.
2022/23. Con condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento dei diritti, degli onorari,
delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore
dichiaratosi antistatario.».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il che Controparte_5
nel contestare la configurabilità di un illegittimo abuso dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno nei termini invocati in ricorso e per gli anni di precariato oggetto della domanda attorea, ha chiesto l'integrale rigetto del ricorso.
Previo deposito di note scritte, all'esito dell'udienza del 6.5.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
3 *
La domanda attorea di accertamento dell'abusivo impiego di contratti a termine ai fini risarcitori, compendiatosi nella reiterata stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dall'A.S. 2016/2017 all'A.S. 2022/2023, è da ritenersi fondata nei limiti di seguito esposti.
In punto fatto, non sono oggetto di contestazione tra le parti il periodo, il numero e la successione dei contratti stipulati tra la ricorrente e il convenuto (cfr. doc.ti da 1 a 8 CP_3
ricorso e doc. 1 memoria di costituzione).
Emerge pacificamente dal compendio documentale che la ricorrente ha svolto incarichi di docenza su posto comune presso l'Istituto “Formaggini” di Sassuolo dall' 2016/2017 CP_6
all' 2019/2020 (periodi 3.10.2016 – 30.6.2017; 14.9.2017 – 30.6.2018; 17.9.2018 – CP_6
31.8.2019; 9.9.2019 – 31.8.2020) e su posto sostegno presso il medesimo istituto dall' CP_6
2020/2021 all' 2022/2023 (periodi 29.9.2020 – 31.8.2021; 4.9.2021 – 30.6.2022; 1.9.2022 CP_6
– 30.6.2023).
Ciò premesso in fatto, la questione sottesa al presente giudizio attiene alla compatibilità tra i principi di diritto affermati a livello europeo e nazionale e l'attuale sistema di reclutamento del personale docente mediante il meccanismo dell'assegnazione di supplenze annuali, temporanee e brevi, al fine di accertare nella fattispecie in esame l'eventuale abusività della reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti nel periodo indicato in ricorso, oltre il limite massimo dei trentasei mesi.
Occorre premettere, in ordine a tale limite temporale, quanto ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «questa Corte nelle sentenze del 7 novembre 2016
dalla numero 22552 alla numero 22557, relative alla disciplina speciale del settore scolastico,
ha già evidenziato in termini generali che «la complessiva durata massima di trentasei mesi
costituisce un parametro tendenziale del sistema delle assunzioni a tempo determinato che
4 porta ad allineare, ferma la specialità del D.Lgs. n. 165 del 2001, il settore privato e il settore
pubblico se pur esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile
l'abuso» (sentenze citate, punto 65).» (Cass. n. 6089/2021).
La S.C. ha escluso la possibilità di conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a termine ove ricorrano gli estremi dell'abuso, prevedendo una tutela risarcitoria e un regime agevolato in ordine all'onere probatorio gravante sul lavoratore, a presidio del principio di effettività della tutela dei prestatori di lavoro in condizione di precariato nell'ambito del lavoro pubblico: «32. Per costante giurisprudenza di questa Corte, dalla illegittima reiterazione di
contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione non può derivare la
conversione del rapporto: quest'ultima, infatti, è esclusa per legge (art. 36 TU nr. 165/2001) e
trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli
comunitari; la tutela riconosciuta al dipendente è esclusivamente quella risarcitoria (Cass. S.U.
15/03/2016 nr. 5072). 33. Piuttosto, poiché l'efficacia dissuasiva richiesta dalla clausola 5
dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE postula una disciplina agevolatrice e
di favore, che consenta al lavoratore che ha patito la reiterazione di contratti a termine di
avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno, e rilevato che il pregiudizio
è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile (e non alla
mancata conversione), le Sezioni Unite nella citata pronuncia nr. 5071/2016 hanno rinvenuto
nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, una disposizione idonea allo scopo, nella misura in
cui, prevedendo un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonera il
lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni
ulteriori (per tutte: Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9787).» (ancora, Cass. n.
6089/2021).
La Corte ha poi chiarito, ai fini del computo della durata complessiva del rapporto di lavoro in mansioni equivalenti entro il limite dei trentasei mesi, l'irrilevanza delle modalità in forza delle
5 quali avviene l'assunzione a termine, precisando come sia determinante, per accertare la connotazione abusiva della reiterazione, verificare l'identità sostanziale dell'attività lavorativa svolta in concreto dal lavoratore per tutto il periodo: «in caso di successione di contratti a
tempo determinato, trova applicazione il limite di trentasei mesi di durata complessiva, decorso
il quale la reiterazione è da considerarsi abusiva, a nulla rilevando che l'assunzione a termine
sia avvenuta, di volta in volta, all'esito di distinti concorsi pubblici. La tesi proposta
dall'amministrazione – secondo cui occorrerebbe avere riguardo a ciascuno concorso indetto –
non solo non trova riscontro nella lettera della disposizione, che non opera alcun riferimento
alle modalità in forza delle quali avviene l'assunzione a termine, ma non è neppure conforme
alla ratio della previsione del limite massimo oltre il quale l'utilizzo del rapporto a termine
assume la connotazione abusiva, in chiara attuazione della clausola 5) lett. b) dell'accordo
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. E' evidente, infatti, che rispetto alla finalità di
prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine, nessun rilievo può
essere attribuito all'espletamento di una nuova procedura concorsuale, in quanto il ripetersi
dei concorsi pubblici per l'assunzione a termine da parte della stessa amministrazione potrebbe
consentire l'impiego dello stesso lavoratore per coprire il medesimo posto vacante per un
periodo di tempo potenzialmente illimitato. 1.3. – Va, peraltro, evidenziato che, ai fini
dell'interpretazione teleologica della clausola 5 e, più in generale, della conformità
dell'ordinamento interno alle finalità perseguite dall'accordo quadro e dalla direttiva cui lo
stesso è allegato, è centrale il concetto della medesima occasione lavorativa, espresso nell'art.
5, comma 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001 (introdotto dall'art. 1, comma 40, della legge 24
dicembre 2007, n. 247 e successivamente modificato dall'art. 21 del d.l. 25 giugno 2008, n.
112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), con la locuzione “mansione
equivalente”. Pertanto, non assume rilievo la modalità attraverso cui si perviene alla stipula
del contratto a termine – e quindi, nella specie, attraverso differenti selezioni – bensì la
6 posizione e l'attività lavorativa per la quale si fa ricorso alla flessibilità: se essa, al di là del
nomen iuris utilizzato, presenta le medesime caratteristiche, per mansioni, modalità di
espletamento, inserimento nell'organizzazione, etc., trova applicazione il limite massimo,
introdotto proprio per prevenire il rischio che, attraverso la successioni di contratti o rapporti,
il medesimo lavoratore continui ad essere utilizzato rispetto ad esigenze che fuoriescono dal
paradigma della temporaneità; se, invece, l'attività lavorativa si connota in maniera
effettivamente differente, tanto da corrispondere anche ad esigenze differenti dal datore di
lavoro, viene a mancare la stessa ratio di prevenzione dell'abuso, dovendosi comunque
adottare un'interpretazione che, come accennato, non comporti la pratica diluizione del limite
attraverso formule che valgano a differenziare la mansione solo sul piano formale ma non su
quello sostanziale. » (Cass. ordinanza n. 10571 del 18/4/2024).
Fermi i superiori principi di diritto, la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia escluso il carattere abusivo della reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico ove si tratti di supplenze su organico di fatto e supplenze temporanee e il lavoratore non fornisca prova di un ricorso improprio ovvero distorto di tale strumento negoziale da parte dell'Amministrazione
scolastica: «nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati
per le supplenze su c.d. organico di fatto e per le supplenze temporanee, non è in sé
configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE,
fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a
siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione, ma le sintomatiche
condizioni concrete della medesima (Cass., Sez. L, n. 22552 del 7 novembre 2016).». (Cass. n.
176/2023).
L'attuale sistema di reclutamento del personale scolastico, infatti, prevede ai sensi dell'art. 4
della legge n. 124/1999 tre tipologie di supplenze: annuali o su organico di diritto (comma 1),
che riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico, cioè al
7 31 agosto;
le supplenze temporanee cosiddette su organico di fatto (comma 2), con scadenza al
30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica, che coprono posti che non sono tecnicamente vacanti ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico;
le supplenze temporanee (comma 3), conferite per ogni altra necessità,
come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
La legge n. 124 del 1999 per l'accesso in ruolo del personale docente, pur mantenendo il previgente sistema del doppio canale, in virtù del quale l'accesso ai ruoli doveva avvenire per il
50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esame e per il restante 50% attingendo dalla graduatoria del concorso per soli titoli, ha trasformato le graduatorie dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti, prevedendo la periodica integrazione delle stesse, mediante l'inserimento dei docenti risultati idonei all'esito dell'espletamento del concorso regionale,
nonché l'aggiornamento, egualmente periodico, delle posizioni degli aspiranti all'assunzione già inclusi in graduatoria (art. 401 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con d.lgs. 297 del 1994).
La stessa legge, integrando l'art. 400 del T.U. del 1994, ha previsto la cadenza triennale dei concorsi per titoli ed esami, da bandire su base regionale, subordinatamente “alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento”.
La Suprema Corte, nel valutare la compatibilità con il diritto europeo di un siffatto sistema di reclutamento del personale docente, che consente la reiterazione di rapporti a termine, ha chiarito che: «La CGUE, nella sentenza ha affermato (paragrafi 91-95) che la Per_1
8 sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del
datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il
servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e
numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle
scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una
ragione obiettiva, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo quadro per il
ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere
adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in
ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
Ha riconosciuto anche (par. 96) che, quando uno Stato membro riservi nelle scuole dal
medesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di tali concorsi, tramite
l'immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustificarsi che, in attesa dell'espletamento
di detti concorsi, i posti da occupare siano coperti con una successione di contratti a tempo
determinato.
Ne consegue, pertanto, che non può configurarsi, in relazione ai posti individuati per le
supplenze su organico di fatto e per le supplenze temporanee, l'abuso, contrario alla Direttiva
1999/70/CE,
salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione
delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di
organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_3
prospettandosi non già la sola reiterazione, ma le condizioni concrete della medesima (quali il
susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra).»
(ancora, Cass. n. 176/2023).
In sintesi, mentre è indiscussa la connotazione abusiva della reiterazione dei contratti a termine del personale docente quando sia riscontrato il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo
9 automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità
scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale (sul punto, si vedano le plurime pronunce riguardanti l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole tramite incarichi annuali: Cass. n. 18698/2022, Cass. n. 19319/2022, Cass. n. 22420/2022, Cass. n. 24760/2022,
Cass. ordinanza n. 6559/2023), per le tipologie di supplenza in esame (su organico di fatto e temporanee per esigenze brevi e saltuarie) occorrerà invece accertare ai fini risarcitori che vi sia stato un uso improprio o distorto del contratto a tempo determinato, con onere probatorio gravante sul lavoratore.
Spostando le superiori considerazioni al caso di specie, è incontroverso che la ricorrente ha prestato servizio per oltre tre annualità in forza di due incarichi su organico di fatto con scadenza al 30 giugno degli A.S. 2016/2017 e 2017/2018 e su organico di diritto con scadenza al 31 agosto degli A.S. 2018/2019 e 2019/2020, in sostanziale continuità, presso il medesimo istituto scolastico e a copertura della stessa cattedra (posto comune).
Di fatto, la docente è stata impiegata in mansioni e ruolo identici, oltre il limite temporale dei trentasei mesi finalizzato ad evitare l'abuso, escludibile ove gli incarichi assegnati si connotino in maniera differente tra loro per rispondere ad esigenze difformi e temporanee del datore di lavoro.
Accertata l'identità del posto occupato per oltre un triennio, le esigenze che hanno condotto a stipulare con la ricorrente i contratti a termine, prima su organico di fatto e poi di diritto,
dall'A.S. 2016/2017 all'A.S. 2019/2020, presso il medesimo istituto e sullo stesso posto di insegnamento, non paiono transitorie, ma permanenti e durevoli: nel caso di specie, il CP_3
convenuto ha infatti attuato il meccanismo di conferimento delle supplenze su posti di fatto disponibili, applicabile senza alcun limite alla reiterazione del contratto, e poi su organico di diritto, così soddisfacendo le esigenze di lungo periodo della P.A.
10 Nel susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso istituto e con riguardo alla stessa cattedra,
sono ravvisabili elementi indicativi e documentati di un uso distorto del contratto a termine;
Cont circostanze specifiche sulle quali il nulla ha controdedotto.
Deve ritenersi, quindi, che parte ricorrente abbia assolto al proprio onere, dimostrando l'uso improprio a siffatta tipologia di incarico e il suo diritto al risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione ultratriennale dei contratti a tempo determinato a copertura della medesima cattedra su posto comune, per il periodo compreso dall'A.S. 2016/2017 all'A.S.
2019/2020.
Si aggiunga che lo stesso convenuto ha confermato per il periodo in esame l'assenza CP_3
della possibilità di accedere, nel periodo di mantenimento in servizio, a concorsi per la stabilizzazione a cadenza triennale.
Come confermato da parte resistente, infatti, solo di recente, con D.D. n. 499/2020 e a seguire con D.D.G. n. 108 del 6 maggio 2022 e D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023, sono stati pubblicati i bandi per il reclutamento di docenti su posto comune e di sostegno (v. doc. 2
memoria di costituzione).
Diversamente da quanto sostenuto da parte resistente, non si ritiene che la circostanza possa esplicare alcun tipo di efficacia preclusiva al riconoscimento del diritto della lavoratrice a veder dichiarata la natura abusiva della stipulazione reiterata di contratti a termine, dal momento che l'indizione delle suddette procedure selettive per la stabilizzazione è intervenuta ben oltre il compimento del triennio e appare pertanto inidonea ad elidere l'illiceità della condotta serbata dalla resistente e a ridurre l'ammontare del danno conseguentemente patito.
Si ritiene invece che per il periodo di insegnamento su altra cattedra (posto sostegno), svolto dall'A.S. 2020/2021 all'A.S. 2022/2023, non ricorrano gli estremi dell'abuso, tanto per mancato superamento del limite temporale quanto per l'indizione delle procedure di reclutamento citate;
l'assenza di elementi fattuali da cui poter inferire ragionevoli e concordanti presunzioni nel
11 senso dell'illecita reiterazione e di un uso distorto o improprio del contratto a tempo determinato dall' 2020/2021 all'A.S. 2022/2023, consentono di concludere per un CP_6
accoglimento della domanda attorea di risarcimento circoscritto al periodo di servizio espletato dall' 016/2017 all'A.S. 2019/2020. CP_6
La riscontrata illegittimità della reiterazione dei contratti a termine intervenuti tra le parti dall'A.S. 2016/2017 all'A.S. 2019/2020, consente quindi di affermare il diritto di parte ricorrente al risarcimento del c.d. danno eurounitario, dovendo escludersi, in ogni caso, che l'eventuale illegittimità possa condurre alla declaratoria della nullità parziale con l'effetto della conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
Ai fini della quantificazione del ristoro, tenuto conto dei parametri introdotti dal D.L. 16
settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, che ha novellato il disposto dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001 («Nella specifica ipotesi di
danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a
tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il
giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di
ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei
contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.» cfr. art. 12 del D.L. n. 131/2024), nonché del numero dei contratti stipulati e della loro durata complessiva, si ritiene congrua l'entità del risarcimento in favore della ricorrente nella misura di cinque mensilità da parametrarsi all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite da parametrarsi sul decisum e non già sul petitum ex Cass. 8449/2023; Cass., 26
aprile 2021, n. 10984, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass., sez.
un., 11 settembre 2007, n. 19014 seguono la soccombenza e sono quantificate nella misura
12 indicata in dispositivo a mente del tipo e valore della controversia, degli adempimenti compiuti e delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Dichiara il diritto di al risarcimento del danno per abusiva Parte_1
reiterazione dei contratti a tempo determinato nel periodo dall'A.S. 2016/2017 all'A.S.
2019/2020 e, per l'effetto, condanna il a corrispondere in Controparte_5
favore di parte ricorrente a titolo risarcitorio una somma pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del T.F.R., oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5
di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.314,00, oltre rimborso contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese di lite in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Modena, 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
13