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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/11/2025, n. 6799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6799 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: BE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1029 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 17.11.2025 tra (cod. fisc.: ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc.: , elettivamente domiciliati Parte_2 CodiceFiscale_2 in Roma, Via Degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell'avv. Nicola D'Ippolito, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Carrieri (cod. fisc: C.F._3
per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in
[...] appello;
-appellanti- e
(cod. fisc.: ), in per- Controparte_1 P.IVA_1 sona del procuratore speciale, dott.ssa , elettivamente Controparte_2 domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6, presso lo studio dell'avv.
LI IU, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Barile (cod. fisc.:
[...]
) per procura alle liti su foglio separato allegato alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, Parte_1 Parte_2 in riforma totale della sentenza appellata, così provvedere: 1. Dichiarare l'impugnata sentenza ingiusta, errata ed illogica per i motivi esposti in narrativa, previa ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.;
2. In totale riforma dell'impugnata sentenza, sulla base della rinnovata valu- tazione della documentazione, accogliere l'eccezione di incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Bari, previa dichiarazione di nullità della relativa clausola contrattuale, e per l'effetto,
3) revocare e dichiarare inefficace integralmente il decreto ingiuntivo n. 11522/18 (n. 30718/18 r.g.) reso dal Tribunale di Roma;
4) in via subordinata, salvo gravame, accogliere la opposizione del decreto ingiuntivo, all'uopo opposto, in quanto inammissibile ed improcedibile per mancanza dei presupposti di legge legittimanti l'emissione dello stesso, e co- munque per infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese avanzate dalla
; Controparte_1
5) in via di estremo subordine, in accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo per l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto;
6) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa di 1° e 2° grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”; per “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma: Controparte_1
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale
− rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in parte motiva e conseguentemente confermare integral- mente la sentenza di primo grado;
in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo n° 11522/2018 (RG 30718/2018) del Tribu- nale Civile di Roma, rigettando l'opposizione avversaria;
− dichiarare tenuti e condannare (Cod. Fisc.: Parte_1
) e (Cod. Fisc.: C.F._5 Parte_2
a pagare, in solido tra loro, a C.F._6 Controparte_3
[...
[...] la somma capitale di € 10.770,87 ovvero la diversa somma meglio
[...] ritenuta, oltre agli interessi come previsti dal D.lgs 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (9.6.2018 quanto a
e 19.6.2018 quanto a ) e sino al soddi- Parte_1 Parte_2 sfo;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il 15% relativi ad en- trambi i gradi di giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A.”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha emesso nell'interesse di Controparte_1 Parte_1
, titolare firmataria dell'omonima impresa individuale, la polizza fi-
[...] deiussoria n. N156/00A0348188 a favore della Controparte_4
, a garanzia dell'obbligo di restituzione dell'anticipa-
[...] zione concessa come indicato in polizza (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte del procedimento monitorio - fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Tutti gli obblighi ed oneri facenti capo alla contraente in ragione del contratto di garanzia suddetto sono stati assunti, in via solidale con que- sta, da sottoscrivendo l'appendice alla polizza per pattui- Parte_2 zione di coobbligazione (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte del procedimento monitorio - fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
2. Atteso l'inadempimento dell'obbligata principale ( ), il Parte_1 beneficiario ( ) ha escusso la garanzia e la NI ha corrisposto CP_4 all' in data 5.12.2017 la somma di € 10.770,87. La NI ha CP_4 quindi richiesto il pagamento alla contraente e al coobbligato e, nel perdu- rare del loro inadempimento, ha chiesto al Tribunale di Roma e ottenuto dallo stesso l'emissione in data 18.5.2018 del decreto ingiuntivo n. 11522/2018 per un importo pari alla somma corrisposta dalla stessa all'AGEA in esecu- zione della polizza fideiussoria suddetta, oltre interessi e spese del procedi- mento monitorio.
3. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione
[...]
e , che hanno preliminarmente eccepito Parte_3 Parte_2
l'incompetenza dell'adito Tribunale di Roma per essere competente per ter- ritorio il Tribunale di Bari in quanto Foro del consumatore (deducendo la qualità di consumatori dei due ingiunti); quindi, hanno dedotto che: a) il con- traente della polizza ha pagato gli importi dovuti a titolo di premio e ha
3 pertanto adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti del garante (in quanto – secondo gli opponenti – il contratto di garanzia autonoma sa- rebbe equiparabile al contatto di assicurazioni, per cui la Controparte_1 non avrebbe diritto di surroga e regresso legale e contrattuale nei confronti degli opponenti); b) il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
c) la mancata verificazione dei presupposti per l'escussione della garanzia previsti dal contratto (vale a dire, “irregolarità amministrative” o
“accertamento di reato”); d) l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto (ritenuto dagli opponenti di assicurazione) ai sensi dell'art. 2952, co. 1, c.c. (ai sensi del quale il pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze). Si è costituita nel giudizio di opposizione la chiedendone il rigetto in quanto infondata Controparte_1 in fatto e in diritto e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo.
4. Con sentenza n. 73/2021 del 4.1.2021 il Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, ha così statuito: “1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 11522/2018, del 18.05.2018; 2) condanna gli opponenti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite a favore di parte opposta, che liquida in euro 2.500,00 a titolo di compenso professio- nale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA.”. In buona sostanza, il giudice di primo grado, ritenuti gli opponenti professionisti (e non consumatori) e qualificata la polizza fideiussoria stipulata dagli stessi con la quale contratto autonomo di garanzia, Controparte_1
e conseguentemente rigettate le eccezioni di merito sollevate dagli stessi, ma anche l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, ha accertato che alla NI spetta il diritto di rivalsa nei confronti di Parte_1
e del coobbligato in solido , ai sensi degli artt.
[...] Parte_2
1203 n. 3), 1949 e 1950 c.c., nonché di quanto previsto dal contratto (art. 2 CGP e appendice di coobbligazione), rigettando pertanto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dagli stessi.
5. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto tempestivamente appello e , che hanno svolto i motivi riportati Parte_1 Parte_2 di seguito e hanno concluso, come in epigrafe, per l'integrale riforma della sentenza di primo grado. Si è costituita nel presente grado di giudizio la chiedendo il rigetto dell'impugnazione pro- Controparte_1 posta in quanto infondata in fatto e in diritto. 4 6. Non è fondato il primo motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado per avere qualificato contraente e coobbligato quali profes- sionisti, e segnatamente quali imprenditori, escludendo dunque l'applica- zione nel caso di specie della disciplina dettata dal Codice del consumo, e segnatamente per non avere ritenuto nulla la clausola che stabilisce la com- petenza del Foro in cui ha sede la NI (e, pertanto, quello di Roma).
7. e non possono essere qualificati Parte_1 Parte_2 consumatori, in quanto la prima è la titolare dell'impresa individuale che, proprio in quanto tale, ha stipulato con la la Controparte_1 polizza fideiussoria in favore dell' ; e il secondo è institore della prima CP_4
(v. docc. nn. 1 e 9 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
Conseguentemente, agli appellanti non può essere applicata la tutela previ- sta dal Codice del consumo per carenza del requisito soggettivo: infatti, l'art. 3, lett. a), cod. consumo qualifica come consumatore soltanto la persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
7. Con riguardo ad , la giurisprudenza ha chiarito che Parte_1 deve essere esclusa la qualifica di consumatore quando il soggetto agisce – come nel caso in esame – nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano all'esercente tale attività (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 18.9.2025, n. 25612; Cass. civ., S.U., ord. 27.2.2023,
n. 5868; Cass. civ., Sez. I, ord. 24.1.2020, n. 1666; Cass. civ., Sez. VI-1, 16.1.2020, n. 742; Cass. civ., Sez. III, ord. 13.12.2018, n. 32225). Con ri- guardo a , poi, la giurisprudenza ha ulteriormente preci- Parte_2 sato che, perché ricorra la figura del professionista,non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività di impresa o della pro- fessione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr. Cass. civ. Sez. VI-3, ord. 4.11.2013, n. 24731; Cass. civ., Sez. III, 15.5.2013, n.
11773; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.7.2011, n. 15531 e Cass. civ., Sez. III, ord. 18.9.2006, n. 20175).
8. Nel caso in esame, dunque, la garanzia è stata prestata in favore dell'in- giunta per un contributo da lei ottenuto per scopi inerenti alla sua attività imprenditoriale, alla quale il coobligato non era estraneo, rivestendo (e
5 dichiarando di rivestire in sede d sottoscrizione dell'appendice di polizza) la qualità di institore dell'imprenditrice. Entrambi gli odierni appellanti, dunque, rivestono una qualità incompatibile con l'applicazione della disciplina consu- meristica e, come condivisibilmente statuito dal giudice di prime cure, la po- lizza fideiussoria risulta rilasciata a garanzia dell' “anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR” ed i soggetti beneficiari dei bandi pubblici per la presentazione di domande di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale sono sog- getti privati organizzati in impresa individuale o collettiva.
9. In ragione di quanto sopra ritenuto, non potendo gli odierni appellanti essere qualificati quali consumatori, non è nulla la clausola della polizza che prevede la competenza del Foro in cui ha sede la NI;
e, conseguen- temente, sussiste la competenza dell'adito Foro di Roma, che non soltanto è il Foro esclusivamente competente ai sensi di contratto, come si è detto, ma lo sarebbe anche in quanto forum destinatae solutionis, ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 46 e 1182, co. 3, c.c. e 20 c.p.c. La
[...] ha sede legale in Roma e l'obbligazione dedotta in giu- Controparte_1 dizio, in virtù della sua natura di obbligazione pecuniaria, deve essere adem- piuta presso il creditore, senza che assuma alcuna rilevanza che la polizza fideiussoria per cui è causa sia stata emessa in Martina Franca. Secondo
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di competenza per territorio, ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, il domicilio del creditore cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 1182 c.c. si identifica nei riguardi di una società con la sua sede principale anche nel caso in cui vi sia una filiale (o a maggior ragione un ) giacché quest'ultima non assume mai autono- CP_4 mia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicili dell'imprendi- tore, senza che abbia rilievo in contrario la circostanza che lo specifico affare dal quale è sorto il rapporto controverso sia stato esclusivamente gestito dalla filiale” (così Cass. civ., Sez. III, 28.3.2017, n. 7887; e, in senso con- forme, cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 9.11.2012, n. 19473; Cass. civ., Sez. III, 2.5.1997, n. 3778).
10. Neanche è fondato quello che costituisce un secondo motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado per avere qualificato quella 6 sottoscritta dagli odierni appellanti quale contratto autonomo di garanzia e, conseguentemente, per avere rigettato i motivi di opposizione in ordine alla mancata verificazione di “irregolarità amministrative” o “accertamenti di reato”. In particolare, nel proporre opposizione gli odierni appellanti hanno contestato l'esistenza del diritto di rivalsa in capo alla NI garante poiché alla polizza fideiussoria sarebbe applicabile la normativa che regola- menta il contratto di assicurazione e l'unico obbligo in capo gli appellanti sarebbe stato quello di corrispondere il premio;
e l'esistenza del diritto di rivalsa in capo alla NI garante poiché alla polizza fideiussoria sa- rebbe applicabile la normativa che regolamenta il contratto di assicurazione e l'unico obbligo in capo gli appellanti sarebbe stato quello di corrispondere il premio.
11. La polizza fideiussoria emessa dalla infatti, Controparte_1 non può essere qualificata quale “fideiussione” in senso proprio, difettando una delle caratteristiche connaturali del contratto nominato “fideiussione” dal codice civile, ovverosia l'accessorietà rispetto all'obbligazione principale garantita.
12. Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte, “L'inserimento in un contratto di assicurazione fideiussoria di una clausola "a semplice ri- chiesta" o "senza eccezioni" vale di per sé a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di ac- cessorietà che caratterizza la fideiussione” (così Cass. civ., S.U., 18.2.2010, n. 3947). E nel caso in esame, ai sensi dell'art. 6 CGP, la NI odierna appellata era obbligata a versare al beneficiario ( ) le somme ad esso CP_4 dovute “a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondi- zionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre ad alcuna eccezione”. Inoltre, l'obbligato CP_4 principale ( ), ai sensi dell'art. 2 delle condizioni tra ga- Parte_1 rante e contraente, si è obbligato “a rimborsare alla NI, a semplice richiesta, tutto quanto dalla stessa pagato al beneficiario in forza della pre- sente polizza, rinunciando fin da ora ad ogni e qualsiasi eccezione, nessuna esclusa, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.”. Il coobbligato si è a sua volta obbligato a tenere indenne la NI da quanto da questa corrisposto, in solido con l'obbligato principale, “rinunciando ai diritti che loro perverrebbero dagli artt. 1950, 1952, 1955, 1956, 1957 c.c.”. 7 13. Alla qualificazione di quello sottoscritto da , nonché Parte_1 dal coobligato , come contratto autonomo di garanzia con- Parte_2 segue l'impossibilità di sollevare eccezioni inerenti il rapporto principale ga- rantito (stante l'inapplicabilità dell'art. 1945 c.c.), ma anche della disciplina normativa che regolamenta il diverso contratto di assicurazione, con la con- seguente sussistenza del diritto di rivalsa spettante alla NI in forza di surroga e regresso legali (artt. 1203 n. 3, 1949 c.c. e 1950 c.c.) e con- trattuali (artt. 2 e 7 di polizza ed appendice di coobbligazione). Ne consegue che, anche qualora venisse accertata, non potrebbe escludere l'esistenza dell'obbligazione azionata in sede monitoria dalla Controparte_1
l'assenza di “irregolarità amministrative” o di “accertamento di reato”
[...] con riguardo all'impresa di cui è titolare . Parte_1
14. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, non hanno rilievo, nell'ambito della garanzia autonoma, le circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile invece nel (diverso) rap- porto principale dal debitore principale garantito al creditore e beneficiario della garanzia (cfr. Cass. civ., Sez. V, 12.9.2012, n. 15216; Cass. civ., Sez. I,
31.7.2015, n. 16213; Cass. civ., Sez. V, 3.3.2017, n. 5439; Cass. civ., Sez. I, 21.6.2018, n. 16345). In particolare, nel contratto autonomo di garanzia, considerata l'astrazione che lo qualifica, l'exceptio doli non può risolversi in un'eccezione di merito attinente al rapporto principale, ma deve riferirsi a una condotta abusiva del garantito, il quale eserciti la garanzia per uno scopo diverso da quello istituzionale ovvero al fine esclusivo di recare pregiudizio al garante contro ogni sua legittima ed incolpevole aspettativa.
15. Con riguardo alla censura alla sentenza di primo grado per avere ritenuto che il diritto di rivalsa spettante al garante si prescrive in dieci anni stante l'applicabilità dell'art. 2946 c.c., e non già in un anno ai sensi dell'art. 2952
c.c., l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che, “Nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la fun- zione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare appli- cazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui, in par- ticolare, quella relativa al termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti mediante l'esame e la interpretazione delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, 8 abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, particolar- mente nei rapporti fra l'assicuratore e l'altro contraente (nella specie, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto applicabile alle polizze cauzionali la prescrizione breve e non quella ordinaria decen- nale)” (così Cass. civ., Sez. III, 7.7.2009, n. 15904; e, nello stesso senso, cfr.
Cass. civ., Sez. III, 15.10.2002 n. 14656).
16. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 73/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in
[...] composizione monocratica, il 4.1.2021.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 73/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, il 4.1.2021; condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare alla le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario RO BE Thellung de Courtelary
9
(cod. fisc.: , elettivamente domiciliati Parte_2 CodiceFiscale_2 in Roma, Via Degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell'avv. Nicola D'Ippolito, rappresentati e difesi dall'avv. Angela Carrieri (cod. fisc: C.F._3
per procura alle liti su foglio separato allegato all'atto di citazione in
[...] appello;
-appellanti- e
(cod. fisc.: ), in per- Controparte_1 P.IVA_1 sona del procuratore speciale, dott.ssa , elettivamente Controparte_2 domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 6, presso lo studio dell'avv.
LI IU, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Barile (cod. fisc.:
[...]
) per procura alle liti su foglio separato allegato alla C.F._4 comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata- OGGETTO: polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e : “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, Parte_1 Parte_2 in riforma totale della sentenza appellata, così provvedere: 1. Dichiarare l'impugnata sentenza ingiusta, errata ed illogica per i motivi esposti in narrativa, previa ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c.;
2. In totale riforma dell'impugnata sentenza, sulla base della rinnovata valu- tazione della documentazione, accogliere l'eccezione di incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Bari, previa dichiarazione di nullità della relativa clausola contrattuale, e per l'effetto,
3) revocare e dichiarare inefficace integralmente il decreto ingiuntivo n. 11522/18 (n. 30718/18 r.g.) reso dal Tribunale di Roma;
4) in via subordinata, salvo gravame, accogliere la opposizione del decreto ingiuntivo, all'uopo opposto, in quanto inammissibile ed improcedibile per mancanza dei presupposti di legge legittimanti l'emissione dello stesso, e co- munque per infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese avanzate dalla
; Controparte_1
5) in via di estremo subordine, in accoglimento della opposizione, revocare il decreto ingiuntivo per l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto;
6) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa di 1° e 2° grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”; per “Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma: Controparte_1
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
in via principale
− rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in parte motiva e conseguentemente confermare integral- mente la sentenza di primo grado;
in ogni caso, confermare il decreto ingiuntivo n° 11522/2018 (RG 30718/2018) del Tribu- nale Civile di Roma, rigettando l'opposizione avversaria;
− dichiarare tenuti e condannare (Cod. Fisc.: Parte_1
) e (Cod. Fisc.: C.F._5 Parte_2
a pagare, in solido tra loro, a C.F._6 Controparte_3
[...
[...] la somma capitale di € 10.770,87 ovvero la diversa somma meglio
[...] ritenuta, oltre agli interessi come previsti dal D.lgs 231/2002 a far data dall'avvenuta notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (9.6.2018 quanto a
e 19.6.2018 quanto a ) e sino al soddi- Parte_1 Parte_2 sfo;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il 15% relativi ad en- trambi i gradi di giudizio gravati di I.V.A. e C.P.A.”.
FATTO E DIRITTO
1. La ha emesso nell'interesse di Controparte_1 Parte_1
, titolare firmataria dell'omonima impresa individuale, la polizza fi-
[...] deiussoria n. N156/00A0348188 a favore della Controparte_4
, a garanzia dell'obbligo di restituzione dell'anticipa-
[...] zione concessa come indicato in polizza (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte del procedimento monitorio - fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio). Tutti gli obblighi ed oneri facenti capo alla contraente in ragione del contratto di garanzia suddetto sono stati assunti, in via solidale con que- sta, da sottoscrivendo l'appendice alla polizza per pattui- Parte_2 zione di coobbligazione (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte del procedimento monitorio - fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
2. Atteso l'inadempimento dell'obbligata principale ( ), il Parte_1 beneficiario ( ) ha escusso la garanzia e la NI ha corrisposto CP_4 all' in data 5.12.2017 la somma di € 10.770,87. La NI ha CP_4 quindi richiesto il pagamento alla contraente e al coobbligato e, nel perdu- rare del loro inadempimento, ha chiesto al Tribunale di Roma e ottenuto dallo stesso l'emissione in data 18.5.2018 del decreto ingiuntivo n. 11522/2018 per un importo pari alla somma corrisposta dalla stessa all'AGEA in esecu- zione della polizza fideiussoria suddetta, oltre interessi e spese del procedi- mento monitorio.
3. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione
[...]
e , che hanno preliminarmente eccepito Parte_3 Parte_2
l'incompetenza dell'adito Tribunale di Roma per essere competente per ter- ritorio il Tribunale di Bari in quanto Foro del consumatore (deducendo la qualità di consumatori dei due ingiunti); quindi, hanno dedotto che: a) il con- traente della polizza ha pagato gli importi dovuti a titolo di premio e ha
3 pertanto adempiuto a tutte le obbligazioni assunte nei confronti del garante (in quanto – secondo gli opponenti – il contratto di garanzia autonoma sa- rebbe equiparabile al contatto di assicurazioni, per cui la Controparte_1 non avrebbe diritto di surroga e regresso legale e contrattuale nei confronti degli opponenti); b) il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
c) la mancata verificazione dei presupposti per l'escussione della garanzia previsti dal contratto (vale a dire, “irregolarità amministrative” o
“accertamento di reato”); d) l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dal contratto (ritenuto dagli opponenti di assicurazione) ai sensi dell'art. 2952, co. 1, c.c. (ai sensi del quale il pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze). Si è costituita nel giudizio di opposizione la chiedendone il rigetto in quanto infondata Controparte_1 in fatto e in diritto e, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo.
4. Con sentenza n. 73/2021 del 4.1.2021 il Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, ha così statuito: “1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 11522/2018, del 18.05.2018; 2) condanna gli opponenti, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite a favore di parte opposta, che liquida in euro 2.500,00 a titolo di compenso professio- nale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali IVA e CPA.”. In buona sostanza, il giudice di primo grado, ritenuti gli opponenti professionisti (e non consumatori) e qualificata la polizza fideiussoria stipulata dagli stessi con la quale contratto autonomo di garanzia, Controparte_1
e conseguentemente rigettate le eccezioni di merito sollevate dagli stessi, ma anche l'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti, ha accertato che alla NI spetta il diritto di rivalsa nei confronti di Parte_1
e del coobbligato in solido , ai sensi degli artt.
[...] Parte_2
1203 n. 3), 1949 e 1950 c.c., nonché di quanto previsto dal contratto (art. 2 CGP e appendice di coobbligazione), rigettando pertanto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dagli stessi.
5. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto tempestivamente appello e , che hanno svolto i motivi riportati Parte_1 Parte_2 di seguito e hanno concluso, come in epigrafe, per l'integrale riforma della sentenza di primo grado. Si è costituita nel presente grado di giudizio la chiedendo il rigetto dell'impugnazione pro- Controparte_1 posta in quanto infondata in fatto e in diritto. 4 6. Non è fondato il primo motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado per avere qualificato contraente e coobbligato quali profes- sionisti, e segnatamente quali imprenditori, escludendo dunque l'applica- zione nel caso di specie della disciplina dettata dal Codice del consumo, e segnatamente per non avere ritenuto nulla la clausola che stabilisce la com- petenza del Foro in cui ha sede la NI (e, pertanto, quello di Roma).
7. e non possono essere qualificati Parte_1 Parte_2 consumatori, in quanto la prima è la titolare dell'impresa individuale che, proprio in quanto tale, ha stipulato con la la Controparte_1 polizza fideiussoria in favore dell' ; e il secondo è institore della prima CP_4
(v. docc. nn. 1 e 9 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
Conseguentemente, agli appellanti non può essere applicata la tutela previ- sta dal Codice del consumo per carenza del requisito soggettivo: infatti, l'art. 3, lett. a), cod. consumo qualifica come consumatore soltanto la persona fisica che agisca per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
7. Con riguardo ad , la giurisprudenza ha chiarito che Parte_1 deve essere esclusa la qualifica di consumatore quando il soggetto agisce – come nel caso in esame – nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano all'esercente tale attività (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 18.9.2025, n. 25612; Cass. civ., S.U., ord. 27.2.2023,
n. 5868; Cass. civ., Sez. I, ord. 24.1.2020, n. 1666; Cass. civ., Sez. VI-1, 16.1.2020, n. 742; Cass. civ., Sez. III, ord. 13.12.2018, n. 32225). Con ri- guardo a , poi, la giurisprudenza ha ulteriormente preci- Parte_2 sato che, perché ricorra la figura del professionista,non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività di impresa o della pro- fessione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr. Cass. civ. Sez. VI-3, ord. 4.11.2013, n. 24731; Cass. civ., Sez. III, 15.5.2013, n.
11773; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 14.7.2011, n. 15531 e Cass. civ., Sez. III, ord. 18.9.2006, n. 20175).
8. Nel caso in esame, dunque, la garanzia è stata prestata in favore dell'in- giunta per un contributo da lei ottenuto per scopi inerenti alla sua attività imprenditoriale, alla quale il coobligato non era estraneo, rivestendo (e
5 dichiarando di rivestire in sede d sottoscrizione dell'appendice di polizza) la qualità di institore dell'imprenditrice. Entrambi gli odierni appellanti, dunque, rivestono una qualità incompatibile con l'applicazione della disciplina consu- meristica e, come condivisibilmente statuito dal giudice di prime cure, la po- lizza fideiussoria risulta rilasciata a garanzia dell' “anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. CE N. 1698/2005, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR” ed i soggetti beneficiari dei bandi pubblici per la presentazione di domande di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale sono sog- getti privati organizzati in impresa individuale o collettiva.
9. In ragione di quanto sopra ritenuto, non potendo gli odierni appellanti essere qualificati quali consumatori, non è nulla la clausola della polizza che prevede la competenza del Foro in cui ha sede la NI;
e, conseguen- temente, sussiste la competenza dell'adito Foro di Roma, che non soltanto è il Foro esclusivamente competente ai sensi di contratto, come si è detto, ma lo sarebbe anche in quanto forum destinatae solutionis, ai sensi del combi- nato disposto degli artt. 46 e 1182, co. 3, c.c. e 20 c.p.c. La
[...] ha sede legale in Roma e l'obbligazione dedotta in giu- Controparte_1 dizio, in virtù della sua natura di obbligazione pecuniaria, deve essere adem- piuta presso il creditore, senza che assuma alcuna rilevanza che la polizza fideiussoria per cui è causa sia stata emessa in Martina Franca. Secondo
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, “in tema di competenza per territorio, ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, il domicilio del creditore cui fa riferimento il terzo comma dell'art. 1182 c.c. si identifica nei riguardi di una società con la sua sede principale anche nel caso in cui vi sia una filiale (o a maggior ragione un ) giacché quest'ultima non assume mai autono- CP_4 mia tale da localizzare a tutti gli effetti nella sua sede i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicili dell'imprendi- tore, senza che abbia rilievo in contrario la circostanza che lo specifico affare dal quale è sorto il rapporto controverso sia stato esclusivamente gestito dalla filiale” (così Cass. civ., Sez. III, 28.3.2017, n. 7887; e, in senso con- forme, cfr. Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 9.11.2012, n. 19473; Cass. civ., Sez. III, 2.5.1997, n. 3778).
10. Neanche è fondato quello che costituisce un secondo motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado per avere qualificato quella 6 sottoscritta dagli odierni appellanti quale contratto autonomo di garanzia e, conseguentemente, per avere rigettato i motivi di opposizione in ordine alla mancata verificazione di “irregolarità amministrative” o “accertamenti di reato”. In particolare, nel proporre opposizione gli odierni appellanti hanno contestato l'esistenza del diritto di rivalsa in capo alla NI garante poiché alla polizza fideiussoria sarebbe applicabile la normativa che regola- menta il contratto di assicurazione e l'unico obbligo in capo gli appellanti sarebbe stato quello di corrispondere il premio;
e l'esistenza del diritto di rivalsa in capo alla NI garante poiché alla polizza fideiussoria sa- rebbe applicabile la normativa che regolamenta il contratto di assicurazione e l'unico obbligo in capo gli appellanti sarebbe stato quello di corrispondere il premio.
11. La polizza fideiussoria emessa dalla infatti, Controparte_1 non può essere qualificata quale “fideiussione” in senso proprio, difettando una delle caratteristiche connaturali del contratto nominato “fideiussione” dal codice civile, ovverosia l'accessorietà rispetto all'obbligazione principale garantita.
12. Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte, “L'inserimento in un contratto di assicurazione fideiussoria di una clausola "a semplice ri- chiesta" o "senza eccezioni" vale di per sé a trasformare la polizza in un contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di ac- cessorietà che caratterizza la fideiussione” (così Cass. civ., S.U., 18.2.2010, n. 3947). E nel caso in esame, ai sensi dell'art. 6 CGP, la NI odierna appellata era obbligata a versare al beneficiario ( ) le somme ad esso CP_4 dovute “a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondi- zionato, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fideiussore di opporre ad alcuna eccezione”. Inoltre, l'obbligato CP_4 principale ( ), ai sensi dell'art. 2 delle condizioni tra ga- Parte_1 rante e contraente, si è obbligato “a rimborsare alla NI, a semplice richiesta, tutto quanto dalla stessa pagato al beneficiario in forza della pre- sente polizza, rinunciando fin da ora ad ogni e qualsiasi eccezione, nessuna esclusa, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.”. Il coobbligato si è a sua volta obbligato a tenere indenne la NI da quanto da questa corrisposto, in solido con l'obbligato principale, “rinunciando ai diritti che loro perverrebbero dagli artt. 1950, 1952, 1955, 1956, 1957 c.c.”. 7 13. Alla qualificazione di quello sottoscritto da , nonché Parte_1 dal coobligato , come contratto autonomo di garanzia con- Parte_2 segue l'impossibilità di sollevare eccezioni inerenti il rapporto principale ga- rantito (stante l'inapplicabilità dell'art. 1945 c.c.), ma anche della disciplina normativa che regolamenta il diverso contratto di assicurazione, con la con- seguente sussistenza del diritto di rivalsa spettante alla NI in forza di surroga e regresso legali (artt. 1203 n. 3, 1949 c.c. e 1950 c.c.) e con- trattuali (artt. 2 e 7 di polizza ed appendice di coobbligazione). Ne consegue che, anche qualora venisse accertata, non potrebbe escludere l'esistenza dell'obbligazione azionata in sede monitoria dalla Controparte_1
l'assenza di “irregolarità amministrative” o di “accertamento di reato”
[...] con riguardo all'impresa di cui è titolare . Parte_1
14. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, non hanno rilievo, nell'ambito della garanzia autonoma, le circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile invece nel (diverso) rap- porto principale dal debitore principale garantito al creditore e beneficiario della garanzia (cfr. Cass. civ., Sez. V, 12.9.2012, n. 15216; Cass. civ., Sez. I,
31.7.2015, n. 16213; Cass. civ., Sez. V, 3.3.2017, n. 5439; Cass. civ., Sez. I, 21.6.2018, n. 16345). In particolare, nel contratto autonomo di garanzia, considerata l'astrazione che lo qualifica, l'exceptio doli non può risolversi in un'eccezione di merito attinente al rapporto principale, ma deve riferirsi a una condotta abusiva del garantito, il quale eserciti la garanzia per uno scopo diverso da quello istituzionale ovvero al fine esclusivo di recare pregiudizio al garante contro ogni sua legittima ed incolpevole aspettativa.
15. Con riguardo alla censura alla sentenza di primo grado per avere ritenuto che il diritto di rivalsa spettante al garante si prescrive in dieci anni stante l'applicabilità dell'art. 2946 c.c., e non già in un anno ai sensi dell'art. 2952
c.c., l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel senso che, “Nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la fun- zione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare appli- cazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui, in par- ticolare, quella relativa al termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti mediante l'esame e la interpretazione delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, 8 abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, particolar- mente nei rapporti fra l'assicuratore e l'altro contraente (nella specie, la Corte ha cassato la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto applicabile alle polizze cauzionali la prescrizione breve e non quella ordinaria decen- nale)” (così Cass. civ., Sez. III, 7.7.2009, n. 15904; e, nello stesso senso, cfr.
Cass. civ., Sez. III, 15.10.2002 n. 14656).
16. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 73/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in
[...] composizione monocratica, il 4.1.2021.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 73/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in composi- zione monocratica, il 4.1.2021; condanna e , in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2 rimborsare alla le spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso spese for- fetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presup- posti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 17.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario RO BE Thellung de Courtelary
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