Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 12/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1207/2023 R.G.
BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 17 aprile 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1207/2023 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione all'esecuzione e vertente
TRA
C.F. 1 ), nato il [...] a [...], Parte 1 (C.F.
residente in [...] ed ivi elettivamente domiciliato alla
Via G. Marconi, n. 75 presso lo studio dell'Avvocato Elisa Iannelli, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
(C.F. P.IVA 1 ) con Controparte_1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale CP_1 sito in Lamezia Terme
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
,P.IVA 2 con sede in Roma alla (P.IVA Controparte_2
Via Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Massimo Gallo presso il cui studio sito in Catanzaro alla Via V. Cortese, n. 12 elettivamente domicilia, come da procura in atti
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 09.10.2023, Parte 1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020239001791506/000, notificata a mezzo Raccomandata A/R da in data 06.07.2023, limitatamente all'avviso di addebito n.Controparte_2
33020180000672255000.
Nel merito, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva e deduceva la nullità dell'avviso di intimazione per omessa notifica dell'avviso di addebito presupposto nonché per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti ad esso sottesi per decorso del termine quinquennale tra l'asserita e contestata notifica del suddetto avviso di addebito e la notifica dell'avviso di intimazione impugnato. Chiedeva, quindi, volersi dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito e dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e competenze, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.
2. In data 06.02.2024 si costituiva l'CP_1 che eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per tardività nonché la regolarità della notifica dell'avviso di addebito contestato e l'infondatezza della presunta intervenuta prescrizione per "eccessiva genericità”. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
3. Con memoria difensiva depositata in data 07.10.2024, si costitutiva in giudizio l' CP_3 che, in via preliminare la tardività del ricorso di cui è causa, la regolarità della notifica degli atti presupposti nonché l'infondatezza dell'avanzata eccezione di prescrizione alla luce dell'esistenza di atti interruttivi del termine quinquennale (il riferimento era all'intimazione di pagamento n. agli atti di pignoramento 03084202200001148001; 03020219000451128000,
03084202200001150001; 03084202200001149001; 03084202200001151001; di pagamento03084202200001152001; 03084202200001153001 e all'intimazione
03020229000243574000) nonché dell'applicabilità della sospensione di cui al D.L. n. 18/2020.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese di lite.
4. Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 17.10.2024, 1' CP_1 rilevava la pendenza di altri due giudizi riguardanti le medesime questioni, aventi n. 1206/2013 RG e il n.
1036/2022 RG.
5. A seguito dell'udienza del 17.04.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6. Al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n. 18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617
c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: "Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata";
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio
(cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che "In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione"
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione di cui è causa è stata proposta oltre il termine di 40 giorni previsto dalla legge con conseguente irretrattabilità del credito: la notifica dell'atto impugnato, infatti, è stata effettuata in data 06.07.2023, per cui il ricorso, depositato in data
09.10.2023, è da considerarsi tardivo. L'opposizione proposta dal ricorrente, perciò, va qualificata come opposizione all'esecuzione quale strumento che, senza essere soggetto a termini di decadenza, può essere utilizzato solo per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (c.d. prescrizione sopravvenuta).
8. Passando all'avviso di addebito n. 33020180000672255000, sotteso all'intimazione di pagamento opposta, bisogna rilevare che lo stesso è relativo a contributi IVS dell'anno 2017 e risulta essere stato regolarmente notificato il 26.06.2018 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario
Parte 1 nonché contenuto: a) nell'intimazione di pagamento n. 03020219000451128000, notificata il 24.02.2022 a mezzo raccomandata A/R a mani di Persona 1 figlio convivente ' del destinatario;
b) negli atti di pignoramento n. 03084202200001148001, n.
03084202200001149001, n. 03084202200001151001, n. n. 03084202200001150001,
03084202200001152001, n. 03084202200001153001, tutti regolarmente notificati il 28.09.2022 a mezzo raccomandata A/R a mani di Persona 1 figlio convivente del destinatario;
c)
,
nell'intimazione di pagamento n. 03020229000243574000, notificata il 07.06.2023 a mezzo raccomandata A/R a mani del destinatario;
d) e da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.
03020239001791506000, regolarmente notificata il 06.07.2023 a mezzo raccomandata A/R a mani familiare convivente. di Persona 2
,
In relazione ai crediti previdenziali sopra elencati, alla luce della prova della regolare notifica dell'avviso di addebito e degli atti ad esso successivi interruttivi del termine quinquennale tra la notifica dell'atto presupposto e quella dell'intimazione impugnata, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
9. Alla luce di quanto appena detto, giova evidenziare che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che, essendo stata proposta oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata risulta tardiva con la conseguente inammissibilità di tutte le doglianze che attengono all'asserita nullità dell'intimazione di pagamento per vizi formali del titolo tra cui rientra l'eccepita mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
10. Per completezza espositiva, con riferimento al vizio di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si sottolinea che il contenuto della cartella e/o dell'intimazione di pagamento
è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis.
La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo".
Ed è proprio il ruolo l'atto in cui, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 602 del 1973, sono iscritti, oltre alle imposte e alle sanzioni, gli interessi con la conseguenza che gli interessi richiamati nella singola cartella o nel singolo avviso di addebito sono, in realtà, quelli già iscritti ex lege a ruolo.
11. Perciò, in assenza di una disposizione normativa che prescriva l'indicazione, nella cartella e/o nell'avviso, delle modalità di calcolo degli interessi, il vizio lamentato oltre che inammissibile in quanto tardivo va considerato anche infondato.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della non complessità della stessa e dell'assenza di attività istruttoria, si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi di cui alle Tabelle allegate al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte 1
così provvede:
1. rigetta il ricorso;
al pagamento delle spese di lite nei confronti dell' CP_1
2. condanna Parte 1
e dell' che liquida in € 886 ciascuno, oltre spese Controparte_2
documentate e accessori di legge, se dovuti.
Lamezia Terme, 12.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara