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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/05/2025, n. 2415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2415 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 2825/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. LIBERTO Parte_1
ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Piazza G. Amendola 31 PALERMO
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dell'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma
3, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 6.09.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LIBERTO ANTONIO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 sin dalla data della domanda amministrativa, come già riconosciuto in fase di A.T.P., poiché il ricorrente abbisognava di un intervento assistenziale continuativo, globale e permanente nella sfera individuale e in quella di relazione, come emergeva già dalla documentazione medica presente alla data della visita della ma non fosse in possesso dei CP_2
requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
La relazione di C.T.U., pur condivisibile sulla diagnosi, non è condivisibile nel predetto giudizio medico-legale, non tanto perché le due valutazioni appaiono in contrasto fra di loro, posto che i requisiti sanitari delle due prestazioni richieste non sono del tutto coincidenti, ma perché il ricorrente, invalido totale in misura del 100%, come ritenuto dalla Commissione medica e dallo stesso CTU, sin dalla data della domanda amministrativa, deve ritenersi necessitare anche di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana.
Ed invero, in punto di diritto, l'indennità di accompagnamento – finalizzata a consentire che le persone ammalate possano curarsi a casa, assistiti dai familiari o da terzi, invece che in strutture ospedaliere (tanto che il ricovero è ostativo alla corresponsione dell'indennità), - spetta ai soggetti che, invalidi al
100% per la patologie che li affliggono, non possono compiere in modo autonomo alcuni atti della vita quotidiana – anche uno solo, che debbano compiere nell'arco della giornata – sicché necessitano di assistenza continua, proprio in ragione della cadenza quotidiana della necessità di assistenza.
Orbene, il ricorrente, si legge nella relazione del C.T.U., è affetto da
“Diabete Mellito ID, Cardiopatia ischemica ipertensiva in pregresso IMA più volte sottoposto
a interventi di rivascolarizzazione, spondilo artrosi rachide lombare, Insufficienza renale cronica
III stadio. Arteriopatia obliterante cronica arti inferiori ipoacusia neurosensoriale bilaterale””, con la precisazione che dalle certificazioni mediche in atti si evidenziano “Episodi frequenti di angina a riposo. Capacità funzionale molto limitata da angina e claudicatio per distanze < 100 mt.”, che in entrambi i verbali della Commissione medica si attesta che il ricorrente “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, che nella sua relazione il ctp ha precisato che “La claudicatio è un sintomo di dolore muscolare crampiforme che può verificarsi al piede o al polpaccio oppure alla coscia e addirittura al gluteo, che insorge non a riposo ma quando il paziente cammina e di solito dopo un certo numero di metri.”. Lo stesso C.T.U. della fase di A.T.P. ha evidenziato in relazione “Rachide con scoliosi lombare sinistro convessa. Ipertonia delle masse muscolari paravertebrali e spinalgia pressoria in regione lombare. Movimenti del tronco limitati e dolenti ai gradi medi. Lasegue: positivo bilateralmente.”. Non può non rilevarsi che il ricorrente si è presentato a visita in sedia a rotelle e che in atti vi è un certificato di intrasportabilità.
Osserva questa giudice che, come premesso in punto di diritto, la necessità di assistenza continua può riguardare solo alcune attività quotidiane e che, nella specie, la certificata claudicatio dopo solo 100 metri di deambulazione non sembra consentire al ricorrente di uscire di casa per fare la spesa, acquistare farmaci, recarsi dal medico ecc., inoltre la stessa elevata difficoltà al mantenimento della stazione eretta per congrui periodi non gli consente di cucinare o di provvedere in modo autonomo all'igiene personale, tutte cose che nessuno dei CTU nominati ha provveduto a valutare, neppure tramite la somministrazione di tests idonei.
Il C.T.U. in particolare ha valutato le singole patologie, concludendo che nessuna di esse singolarmente impedisse l'autonomia del ricorrente nella deambulazione o nel compimento degli atti quotidiani, ma non ha valutato l'incidenza funzionale dell'insieme delle patologie in diagnosi sulla predetta autonomia, che, secondo la valutazione di questa giudice, per le considerazioni sopra dette, non consente al ricorrente di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, quali la vestizione, l'igiene personale, la preparazione e in consumo regolare dei cibi, l'assunzione dei farmaci e delle necessarie terapie, senza il pericolo di cadute e impossibilità di autosoccorso.
Gli stessi CTU del resto hanno ritenuto che il ricorrente si trovi in una situazione di disabilità tale da necessitare un intervento permanente, complessivo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione e hanno confermato che il ricorrente è invalido totale al 100%, sicché dette due condizioni insieme, unitamente a quanto rilevato in merito ai certificati effetti delle patologie sul piano funzionale, portano a concludere che egli non sia in grado di svolgere in modo autonomo gli atti della vita quotidiana, abbisognando di assistenza continua, con la medesima decorrenza rispetto alle condizioni sanitarie positivamente accertate dai C.T.U. e, quanto alla totale invalidità, anche dalla
Commissione sanitaria.
Ed invero, non vi è dubbio che la cura dell'igiene personale, la preparazione dei farmaci e l'acquisto di farmaci e di generi di prima necessità vadano effettuati con cadenza quotidiana e che tali atti non possono verosimilmente essere compiuti in autonomia dal ricorrente.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 24/05/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 2825/2024 R.G..L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. LIBERTO Parte_1
ANTONIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Piazza G. Amendola 31 PALERMO
- ricorrente -
C O N T R O
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
SPARACINO MARIA GRAZIA e dell'avv. RIZZO ADRIANA
GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in
VIA LAURANA 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici ex art. 3, comma
3, L. n. 104/1992, con decorrenza dal 6.09.2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. LIBERTO ANTONIO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(indennità di accompagnamento e benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_1
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale e rinviata per la decisione a udienza di trattazione scritta.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dei benefici ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 sin dalla data della domanda amministrativa, come già riconosciuto in fase di A.T.P., poiché il ricorrente abbisognava di un intervento assistenziale continuativo, globale e permanente nella sfera individuale e in quella di relazione, come emergeva già dalla documentazione medica presente alla data della visita della ma non fosse in possesso dei CP_2
requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
La relazione di C.T.U., pur condivisibile sulla diagnosi, non è condivisibile nel predetto giudizio medico-legale, non tanto perché le due valutazioni appaiono in contrasto fra di loro, posto che i requisiti sanitari delle due prestazioni richieste non sono del tutto coincidenti, ma perché il ricorrente, invalido totale in misura del 100%, come ritenuto dalla Commissione medica e dallo stesso CTU, sin dalla data della domanda amministrativa, deve ritenersi necessitare anche di assistenza continua per il compimento degli atti della vita quotidiana.
Ed invero, in punto di diritto, l'indennità di accompagnamento – finalizzata a consentire che le persone ammalate possano curarsi a casa, assistiti dai familiari o da terzi, invece che in strutture ospedaliere (tanto che il ricovero è ostativo alla corresponsione dell'indennità), - spetta ai soggetti che, invalidi al
100% per la patologie che li affliggono, non possono compiere in modo autonomo alcuni atti della vita quotidiana – anche uno solo, che debbano compiere nell'arco della giornata – sicché necessitano di assistenza continua, proprio in ragione della cadenza quotidiana della necessità di assistenza.
Orbene, il ricorrente, si legge nella relazione del C.T.U., è affetto da
“Diabete Mellito ID, Cardiopatia ischemica ipertensiva in pregresso IMA più volte sottoposto
a interventi di rivascolarizzazione, spondilo artrosi rachide lombare, Insufficienza renale cronica
III stadio. Arteriopatia obliterante cronica arti inferiori ipoacusia neurosensoriale bilaterale””, con la precisazione che dalle certificazioni mediche in atti si evidenziano “Episodi frequenti di angina a riposo. Capacità funzionale molto limitata da angina e claudicatio per distanze < 100 mt.”, che in entrambi i verbali della Commissione medica si attesta che il ricorrente “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta”, che nella sua relazione il ctp ha precisato che “La claudicatio è un sintomo di dolore muscolare crampiforme che può verificarsi al piede o al polpaccio oppure alla coscia e addirittura al gluteo, che insorge non a riposo ma quando il paziente cammina e di solito dopo un certo numero di metri.”. Lo stesso C.T.U. della fase di A.T.P. ha evidenziato in relazione “Rachide con scoliosi lombare sinistro convessa. Ipertonia delle masse muscolari paravertebrali e spinalgia pressoria in regione lombare. Movimenti del tronco limitati e dolenti ai gradi medi. Lasegue: positivo bilateralmente.”. Non può non rilevarsi che il ricorrente si è presentato a visita in sedia a rotelle e che in atti vi è un certificato di intrasportabilità.
Osserva questa giudice che, come premesso in punto di diritto, la necessità di assistenza continua può riguardare solo alcune attività quotidiane e che, nella specie, la certificata claudicatio dopo solo 100 metri di deambulazione non sembra consentire al ricorrente di uscire di casa per fare la spesa, acquistare farmaci, recarsi dal medico ecc., inoltre la stessa elevata difficoltà al mantenimento della stazione eretta per congrui periodi non gli consente di cucinare o di provvedere in modo autonomo all'igiene personale, tutte cose che nessuno dei CTU nominati ha provveduto a valutare, neppure tramite la somministrazione di tests idonei.
Il C.T.U. in particolare ha valutato le singole patologie, concludendo che nessuna di esse singolarmente impedisse l'autonomia del ricorrente nella deambulazione o nel compimento degli atti quotidiani, ma non ha valutato l'incidenza funzionale dell'insieme delle patologie in diagnosi sulla predetta autonomia, che, secondo la valutazione di questa giudice, per le considerazioni sopra dette, non consente al ricorrente di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, quali la vestizione, l'igiene personale, la preparazione e in consumo regolare dei cibi, l'assunzione dei farmaci e delle necessarie terapie, senza il pericolo di cadute e impossibilità di autosoccorso.
Gli stessi CTU del resto hanno ritenuto che il ricorrente si trovi in una situazione di disabilità tale da necessitare un intervento permanente, complessivo e globale nella sfera individuale e in quella di relazione e hanno confermato che il ricorrente è invalido totale al 100%, sicché dette due condizioni insieme, unitamente a quanto rilevato in merito ai certificati effetti delle patologie sul piano funzionale, portano a concludere che egli non sia in grado di svolgere in modo autonomo gli atti della vita quotidiana, abbisognando di assistenza continua, con la medesima decorrenza rispetto alle condizioni sanitarie positivamente accertate dai C.T.U. e, quanto alla totale invalidità, anche dalla
Commissione sanitaria.
Ed invero, non vi è dubbio che la cura dell'igiene personale, la preparazione dei farmaci e l'acquisto di farmaci e di generi di prima necessità vadano effettuati con cadenza quotidiana e che tali atti non possono verosimilmente essere compiuti in autonomia dal ricorrente.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle liquidate in questa fase di opposizione, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe. Così deciso in Palermo, lì 24/05/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/04/2025
LA GIUDICE
Paola Marino