Cass. civ., sez. I, sentenza 09/06/1988, n. 3923
CASS
Sentenza 9 giugno 1988

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'equo compenso, dovuto all'appaltatore per la cosiddetta sorpresa geologica, cioè per i maggiori oneri derivanti da difficoltà di esecuzione per cause geologiche, secondo la previsione dell'art. 1664 secondo comma cod. civ., integra un debito di valuta e la relativa liquidazione ove venga effettuata prendendo a base i maggiori esborsi dell'appaltatore, per poi adeguarli agli indici della sopravvenuta svalutazione monetaria, quale mezzo al fine di renderne equo l'ammontare, non comporta un'arbitraria rivalutazione automatica di esso restando il parametro inflattivo utilizzato quale mero criterio per determinare secondo equità il compenso medesimo.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 09/06/1988, n. 3923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3923
    Data del deposito : 9 giugno 1988

    Testo completo