Sentenza 9 giugno 1988
Massime • 1
L'equo compenso, dovuto all'appaltatore per la cosiddetta sorpresa geologica, cioè per i maggiori oneri derivanti da difficoltà di esecuzione per cause geologiche, secondo la previsione dell'art. 1664 secondo comma cod. civ., integra un debito di valuta e la relativa liquidazione ove venga effettuata prendendo a base i maggiori esborsi dell'appaltatore, per poi adeguarli agli indici della sopravvenuta svalutazione monetaria, quale mezzo al fine di renderne equo l'ammontare, non comporta un'arbitraria rivalutazione automatica di esso restando il parametro inflattivo utilizzato quale mero criterio per determinare secondo equità il compenso medesimo.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/06/1988, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1988 |
Testo completo
L'equo compenso, dovuto all'appaltatore per la cosiddetta sorpresa geologica, cioè per i maggiori oneri derivanti da difficoltà di esecuzione per cause geologiche, secondo la previsione dell'art. 1664 secondo comma cod. civ., integra un debito di valuta e la relativa liquidazione ove venga effettuata prendendo a base i maggiori esborsi dell'appaltatore, per poi adeguarli agli indici della sopravvenuta svalutazione monetaria, quale mezzo al fine di renderne equo l'ammontare, non comporta un'arbitraria rivalutazione automatica di esso restando il parametro inflattivo utilizzato quale mero criterio per determinare secondo equità il compenso medesimo.*