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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/10/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1750/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione Civile Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1750 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile, vertente: TRA:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 dall'avv. Assunta Sulmona;
(ricorrente) E:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. CP_1 Antonio Scuncio;
(resistente) NONCHÉ: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 01/08/2020 (atto di matrimonio dell'anno 2020, n. 1, parte I, ufficio 1), presso il Comune di Mirabello Sannitico (CB), con , dal CP_1 quale non sono nati figli. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto, a fondamento della propria domanda:
- che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata, con sentenza n. 556/2023, emessa, in data 21/07/2023, dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 1115/2023, su ricorso congiunto di entrambi i coniugi e con il quale le parti avevano concordato, tra le altre cose, l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente,
, senza null'altro prevedere quanto ai reciproci rapporti economici, Parte_1 essendo entrambi economicamente indipendenti;
- che la separazione dal coniuge si è protratta ininterrottamente sino all'attualità, senza alcuna possibilità di riconciliazione della coppia. Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con , CP_1 Si è costituita in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata dal ricorrente ma chiedendo, a parziale modifica delle condizioni disposte in sede di separazione, la previsione, a carico del ricorrente, di un assegno divorzile in proprio favore, da quantificarsi nell'importo pari ad € 300,00 mensili. Designato il giudice istruttore, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere la causa mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha concluso esprimendo parere favorevole quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto inter partes.
***
Sullo scioglimento del matrimonio civile. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto inter partes è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, ossia il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, emessa, dall'intestato Tribunale, in data 21/07/2023 (non risultando, infatti, essere stata proposta alcuna impugnazione avverso la stessa), e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione personale dei coniugi.
Sull'assegno divorzile. Deve, invece, essere rigettata la domanda della resistente di previsione, a carico del ricorrente, di un assegno divorzile proprio favore, da determinarsi nell'importo mensile richiesto, pari ad € 300,00. Benché, infatti, non possano ritenersi, in astratto, preclusivi del riconoscimento dell'assegno divorzile né la breve durata del matrimonio (nel caso di specie, inferiore a tre anni), né il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione (al quale entrambi i coniugi, come visto, avevano espressamente rinunciato, essendo entrambi economicamente autosufficienti), ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda della resistente e per il riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorzile, che mancherebbe, nel caso di specie, sia della sua componente assistenziale, sia della sua componente perequativo-compensativa. Ciò in ragione:
- della giovane età della donna (di appena trentacinque anni) e del titolo di studio dalla stessa conseguito (laurea in giurisprudenza), il che le consente, potenzialmente, l'accesso a molteplici posizioni lavorative, pubbliche o private;
- dell'assenza di mutamenti significativi nelle circostanze di fatto esistenti al momento della separazione e che, a fronte dell'attestazione, in quella sede, dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi, giustifichino oggi il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, non essendo sufficienti a comprovare un idoneo mutamento i certificati attestanti la mera frequenza, da parte della resistente stessa, di uno psicoterapeuta per “problematiche familiari” legate alla separazione e all'accudimento dello zio e della madre e/o per la necessità di un periodo “di riposo e cure”, sia perché non si tratta di circostanze direttamente incidenti, in senso negativo, sulla sua capacità lavorativa, sia perché trattasi, in ogni caso, di documentazione non attuale (l'ultimo certificato è datato 20/04/2024);
- dell'assenza di alcuna allegazione circa la mancata percezione, da parte della resistente, di redditi derivanti da un'attività lavorativa o di altro genere, anche in ragione del fatto che, dagli estratti conto della resistente, dopo un primo versamento in suo favore complessivamente pari ad € 16.710,00 (di cui € 1.710,00 in contanti e i restanti € 15.000,00 tramite assegno bancario) nel solo mese di giugno 2023, e dopo il versamento di una cifra in contanti del tutto modesta nel periodo estivo immediatamente successivo (pari a soli € 350,00 nel periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023), risultano, invero, frequenti e non del tutto irrisori versamenti in contanti (pari ad €: 2.550,00 nel periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023; 1.760,00 nel periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024; 1.530,00 nel periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024; 2.140,00 nel periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024), per entrate mensili mediamente pari ad € 665,00 (derivanti, verosimilmente, da un'attività lavorativa retribuita “in nero”, o ricevute, a titolo di aiuti, da parte di familiari e/o amici);
- dell'assenza di alcuna allegazione specifica e/o richiesta di prova sia in ordine alle asserite
“rinunce lavorative e/o di carriera” che la resistente avrebbe fatto a causa del matrimonio, sia in ordine al contributo che ella avrebbe apportato al ménage familiare, seppure di breve durata, tali da giustificare – pur in assenza della componente assistenziale – il riconoscimento dell'assegno sotto la sua diversa funzione perequativo-compensativa. Ne deriva il rigetto della domanda della resistente, con conseguente integrale conferma delle statuizioni già disposte in sede di separazione.
Sulle spese di lite del presente giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste integralmente a carico della resistente. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione nonché decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata (anche tenuto conto del fatto che il presente giudizio si è esaurito nell'ambito di due sole udienze cartolari).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1750 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 01/08/2020, tra e (come da atto di matrimonio iscritto presso il Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Mirabello Sannitico – CB dell'anno 2020, n. 1, parte I, ufficio 1) alle medesime condizioni già disposte in sede di separazione;
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• Rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
CP_1 Parte_1
• Condanna alla refusione, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di lite sostenute per l'odierno giudizio (che si liquidano in complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge);
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione Civile Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
Dott.ssa Claudia Carissimi Giudice Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1750 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile, vertente: TRA:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 dall'avv. Assunta Sulmona;
(ricorrente) E:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. CP_1 Antonio Scuncio;
(resistente) NONCHÉ: PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
(interventore ex lege)
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1 scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 01/08/2020 (atto di matrimonio dell'anno 2020, n. 1, parte I, ufficio 1), presso il Comune di Mirabello Sannitico (CB), con , dal CP_1 quale non sono nati figli. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto, a fondamento della propria domanda:
- che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata, con sentenza n. 556/2023, emessa, in data 21/07/2023, dall'intestato Tribunale, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 1115/2023, su ricorso congiunto di entrambi i coniugi e con il quale le parti avevano concordato, tra le altre cose, l'assegnazione della casa coniugale in favore del ricorrente,
, senza null'altro prevedere quanto ai reciproci rapporti economici, Parte_1 essendo entrambi economicamente indipendenti;
- che la separazione dal coniuge si è protratta ininterrottamente sino all'attualità, senza alcuna possibilità di riconciliazione della coppia. Il ricorrente ha, quindi, concluso, chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto con , CP_1 Si è costituita in giudizio la resistente, aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata dal ricorrente ma chiedendo, a parziale modifica delle condizioni disposte in sede di separazione, la previsione, a carico del ricorrente, di un assegno divorzile in proprio favore, da quantificarsi nell'importo pari ad € 300,00 mensili. Designato il giudice istruttore, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni e fatta discutere la causa mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la stessa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale ha concluso esprimendo parere favorevole quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto inter partes.
***
Sullo scioglimento del matrimonio civile. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto inter partes è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b, della legge n. 898/1970, ossia il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, emessa, dall'intestato Tribunale, in data 21/07/2023 (non risultando, infatti, essere stata proposta alcuna impugnazione avverso la stessa), e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento per la separazione personale dei coniugi.
Sull'assegno divorzile. Deve, invece, essere rigettata la domanda della resistente di previsione, a carico del ricorrente, di un assegno divorzile proprio favore, da determinarsi nell'importo mensile richiesto, pari ad € 300,00. Benché, infatti, non possano ritenersi, in astratto, preclusivi del riconoscimento dell'assegno divorzile né la breve durata del matrimonio (nel caso di specie, inferiore a tre anni), né il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento in sede di separazione (al quale entrambi i coniugi, come visto, avevano espressamente rinunciato, essendo entrambi economicamente autosufficienti), ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda della resistente e per il riconoscimento, in suo favore, dell'assegno divorzile, che mancherebbe, nel caso di specie, sia della sua componente assistenziale, sia della sua componente perequativo-compensativa. Ciò in ragione:
- della giovane età della donna (di appena trentacinque anni) e del titolo di studio dalla stessa conseguito (laurea in giurisprudenza), il che le consente, potenzialmente, l'accesso a molteplici posizioni lavorative, pubbliche o private;
- dell'assenza di mutamenti significativi nelle circostanze di fatto esistenti al momento della separazione e che, a fronte dell'attestazione, in quella sede, dell'indipendenza economica di entrambi i coniugi, giustifichino oggi il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, non essendo sufficienti a comprovare un idoneo mutamento i certificati attestanti la mera frequenza, da parte della resistente stessa, di uno psicoterapeuta per “problematiche familiari” legate alla separazione e all'accudimento dello zio e della madre e/o per la necessità di un periodo “di riposo e cure”, sia perché non si tratta di circostanze direttamente incidenti, in senso negativo, sulla sua capacità lavorativa, sia perché trattasi, in ogni caso, di documentazione non attuale (l'ultimo certificato è datato 20/04/2024);
- dell'assenza di alcuna allegazione circa la mancata percezione, da parte della resistente, di redditi derivanti da un'attività lavorativa o di altro genere, anche in ragione del fatto che, dagli estratti conto della resistente, dopo un primo versamento in suo favore complessivamente pari ad € 16.710,00 (di cui € 1.710,00 in contanti e i restanti € 15.000,00 tramite assegno bancario) nel solo mese di giugno 2023, e dopo il versamento di una cifra in contanti del tutto modesta nel periodo estivo immediatamente successivo (pari a soli € 350,00 nel periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023), risultano, invero, frequenti e non del tutto irrisori versamenti in contanti (pari ad €: 2.550,00 nel periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023; 1.760,00 nel periodo dal 01/01/2024 al 31/03/2024; 1.530,00 nel periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024; 2.140,00 nel periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024), per entrate mensili mediamente pari ad € 665,00 (derivanti, verosimilmente, da un'attività lavorativa retribuita “in nero”, o ricevute, a titolo di aiuti, da parte di familiari e/o amici);
- dell'assenza di alcuna allegazione specifica e/o richiesta di prova sia in ordine alle asserite
“rinunce lavorative e/o di carriera” che la resistente avrebbe fatto a causa del matrimonio, sia in ordine al contributo che ella avrebbe apportato al ménage familiare, seppure di breve durata, tali da giustificare – pur in assenza della componente assistenziale – il riconoscimento dell'assegno sotto la sua diversa funzione perequativo-compensativa. Ne deriva il rigetto della domanda della resistente, con conseguente integrale conferma delle statuizioni già disposte in sede di separazione.
Sulle spese di lite del presente giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste integralmente a carico della resistente. Le stesse sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto o di diritto) previsti per i procedimenti dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, con riconoscimento delle sole fasi di studio e introduttiva e con esclusione, invece, delle fasi istruttoria e/o di trattazione nonché decisionale, con riferimento alle quali alcuna particolare attività difensiva risulta essere stata espletata (anche tenuto conto del fatto che il presente giudizio si è esaurito nell'ambito di due sole udienze cartolari).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1750 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto, in data 01/08/2020, tra e (come da atto di matrimonio iscritto presso il Parte_1 CP_1 registro degli atti di matrimonio del Comune di Mirabello Sannitico – CB dell'anno 2020, n. 1, parte I, ufficio 1) alle medesime condizioni già disposte in sede di separazione;
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
• Rigetta la domanda proposta da nei confronti di;
CP_1 Parte_1
• Condanna alla refusione, in favore di , delle CP_1 Parte_1 spese di lite sostenute per l'odierno giudizio (che si liquidano in complessivi € 1.453,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge);
• Rigetta ogni altra domanda. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda