Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/05/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 339/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Filocamo
e
(nato a [...] il [...] – c.f. , CP C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. M. Stefania Filippone
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/04/2025 e hanno Parte_1 CP chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 2/07/2016 in Reggio LA
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 170, part II serie
A anno 2016) e che dall'unione è nato il figlio (19/11/2017), hanno riferito che R_ con sentenza n. 46/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio è affidato ad entrambi i coniugi in regime di affido condiviso, R_ con collocazione paritaria presso entrambi i genitori, trascorrerà con i R_ genitori un uguale tempo secondo la seguente calendarizzazione:
il padre lo prenderà all'uscita di scuola del venerdì e lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
La settimana successiva il figlio trascorrerà con le medesime modalità le giornate del lunedì e martedì, il venerdì, il sabato e la domenica con la madre, mentre starà con il padre le giornate del mercoledì e del giovedì.
Durante i periodi in cui il minore non dovesse frequentare la scuola ciascun genitore lo prenderà presso l'abitazione dell'altro alle ore 10,00 e lo riaccompagnerà alle ore 10,00, salvo diversi accordi tra i coniugi.
A trascorrerà con il criterio dell'alternanza e salvo diversi accordi tra i Persona_2 coniugi: il giorno di vigilia dalle ore 10,00 fino alle 10,00 del 25 dicembre con un genitore e il giorno di Natale dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del 26 dicembre con l'altro.
A Capodanno, sempre con il criterio dell'alternanza e salvo diversi accordi tra i coniugi rimarrà il 31 dicembre dalle ore 10,00 fino alla mattina del 1° gennaio con il R_ genitore con il quale ha trascorso il giorno di Natale e il giorno di Capodanno dalle ore
10,00 alla mattina del 2 gennaio alle ore 10,00 con il genitore con il quale ha trascorso la
Vigilia di Natale. inoltre trascorrerà il 26 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 10,00 R_ del 27 con il genitore con il quale ha trascorso la Vigilia di Natale e il giorno dell'Epifania dalle ore 10,00 compreso il pernottamento con il genitore con il quale avrà trascorso il 31 dicembre.
Nelle altre giornate si applicherà il calendario ordinario.
A Pasqua, trascorrerà con il criterio dell'alternanza con un genitore il giorno di R_
Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del Lunedì dell'Angelo quando la sera sarà con l'altro genitore fino alle ore 10 del giorno successivo.
Per l'anno in corso 2025 si inizierà nel seguente modo: il giorno di Natale con la madre ed il giorno di Pasqua con la madre.
In estate rimarrà presso ciascun genitore dalla fine della scuola fino alla fine del R_ mese di luglio e dall'inizio di settembre all'inizio della scuola, secondo il calendario ordinario. Ad agosto rimarrà con ciascun genitore a settimane alterne compreso il R_ pernottamento.
Il giorno della festa della mamma e quella della festa del papà verrà trascorso con il relativo genitore così come i compleanni della mamma e del papà.
3. La casa coniugale sita a Gioia Tauro in via Provinciale per Rizziconi, snc, rimane nella disponibilità del SI. che ne è il proprietario. La SI.ra CP
, si è trasferita presso altro immobile di proprietà del SI. , PT CP sito in Gioia Tauro, via Pio XII, snc, identificato nel medesimo Comune al foglio di mappa 33, particella 887, sub 11, detto immobile si trova a brevissima distanza dall'abitazione del SInor e le viene assegnato CP perché continui ad abitarvi stabilmente con il figlio per garantire a R_ quest'ultimo l'ambiente familiare.
4. Il signor ha provveduto, all'arredamento, scelto dalla signora CP
, per l'appartamento assegnato alla stessa. La signora ha PT PT provveduto al ritiro di parte dei propri effetti personali dalla casa coniugale ad oggi risultano non ritirati: la scrivania in legno noce, la libreria con vetrate, il tavolino mobile color noce, la consolle in legno con base di vetro, uno specchio ed un servizio di piatti. La SI ritirerà tali beni al più PT presto.
5. Il signor verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese la CP PT somma di € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (da versarsi sul conto corrente acceso presso Unicredit Filiale di Reggio LA con IBAN:
[...]).
Inoltre, il signor verserà l'importo di € 100,00 in favore della signora fino al CP mese dicembre 2025.
L'importo dell'assegno unico ed universale istituito con L. 46 del 2021 per il figlio fino al 21° anno di età, è interamente attribuito alla SI avendo il signor PT CP espressamente rinunciato alla propria quota.
Il SI. contribuirà inoltre nella misura del 70% delle spese straordinarie per il CP figlio sino a quando la signora troverà una occupazione, dopo di che le spese PT saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, previamente concordate e debitamente documentate.
6. Le parti si rilasciano assenso reciproco alla richiesta di rilascio e/o rinnovo per il passaporto o documento equipollente oltre che documento di identità, valido per l'espatrio, anche per il figlio minore R_
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto matrimonio in data
2/07/2016 in Reggio LA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 170, part II serie A anno 2016) e che dall'unione è nato il figlio R_
(19/11/2017), hanno riferito che con sentenza n. 46/2024 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni del divorzio il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 2/07/2016 in Reggio Parte_1 CP
LA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 170, part II serie A anno 2016) alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio è affidato ad entrambi i coniugi in regime di affido condiviso, R_ con collocazione paritaria presso entrambi i genitori, trascorrerà con i R_ genitori un uguale tempo secondo la seguente calendarizzazione:
Durante il periodo scolastico una settimana rimarrà con il padre il R_ lunedì dall'uscita di scuola e il martedì; la madre lo prenderà con sé il mercoledì all'uscita di scuola e lo terrà con sé fino al venerdì quando lo riaccompagnerà a scuola;
il padre lo prenderà all'uscita di scuola del venerdì
e lo terrà con sé fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
La settimana successiva il figlio trascorrerà con le medesime modalità le giornate del lunedì e martedì, il venerdì, il sabato e la domenica con la madre, mentre starà con il padre le giornate del mercoledì e del giovedì.
Durante i periodi in cui il minore non dovesse frequentare la scuola ciascun genitore lo prenderà presso l'abitazione dell'altro alle ore 10,00 e lo riaccompagnerà alle ore 10,00, salvo diversi accordi tra i coniugi. A trascorrerà con il criterio dell'alternanza e salvo diversi Persona_2 accordi tra i coniugi: il giorno di vigilia dalle ore 10,00 fino alle 10,00 del 25 dicembre con un genitore e il giorno di Natale dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del 26 dicembre con l'altro.
A Capodanno, sempre con il criterio dell'alternanza e salvo diversi accordi tra i coniugi rimarrà il 31 dicembre dalle ore 10,00 fino alla mattina R_ del 1° gennaio con il genitore con il quale ha trascorso il giorno di Natale e il giorno di Capodanno dalle ore 10,00 alla mattina del 2 gennaio alle ore
10,00 con il genitore con il quale ha trascorso la Vigilia di Natale. R_ inoltre trascorrerà il 26 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del 27 con il genitore con il quale ha trascorso la Vigilia di Natale e il giorno dell'Epifania dalle ore 10,00 compreso il pernottamento con il genitore con il quale avrà trascorso il 31 dicembre.
Nelle altre giornate si applicherà il calendario ordinario.
A Pasqua, trascorrerà con il criterio dell'alternanza con un genitore il R_ giorno di Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 10,00 del Lunedì dell'Angelo quando la sera sarà con l'altro genitore fino alle ore 10 del giorno successivo.
Per l'anno in corso 2025 si inizierà nel seguente modo: il giorno di Natale con la madre ed il giorno di Pasqua con la madre.
In estate rimarrà presso ciascun genitore dalla fine della scuola fino R_ alla fine del mese di luglio e dall'inizio di settembre all'inizio della scuola, secondo il calendario ordinario. Ad agosto rimarrà con ciascun R_ genitore a settimane alterne compreso il pernottamento.
Il giorno della festa della mamma e quella della festa del papà verrà trascorso con il relativo genitore così come i compleanni della mamma e del papà.
3. La casa coniugale sita a Gioia Tauro in via Provinciale per Rizziconi, snc, rimane nella disponibilità del SI. che ne è il proprietario. La SI.ra CP
, si è trasferita presso altro immobile di proprietà del SI. , PT CP sito in Gioia Tauro, via Pio XII, snc, identificato nel medesimo Comune al foglio di mappa 33, particella 887, sub 11, detto immobile si trova a brevissima distanza dall'abitazione del SInor e le viene assegnato CP perché continui ad abitarvi stabilmente con il figlio per garantire a R_ quest'ultimo l'ambiente familiare.
4. Il signor ha provveduto, all'arredamento, scelto dalla signora CP
, per l'appartamento assegnato alla stessa. La signora ha PT PT provveduto al ritiro di parte dei propri effetti personali dalla casa coniugale ad oggi risultano non ritirati: la scrivania in legno noce, la libreria con vetrate, il tavolino mobile color noce, la consolle in legno con base di vetro, uno specchio ed un servizio di piatti. La SI ritirerà tali beni al più PT presto.
5. Il signor verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese la CP PT somma di € 400,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (da versarsi sul conto corrente acceso presso Unicredit Filiale di Reggio LA con IBAN:
[...]).
Inoltre, il signor verserà l'importo di € 100,00 in favore della CP signora fino al mese dicembre 2025.
L'importo dell'assegno unico ed universale istituito con L. 46 del 2021 per il figlio fino al 21° anno di età, è interamente attribuito alla SI PT avendo il signor espressamente rinunciato alla propria quota. CP
Il SI. contribuirà inoltre nella misura del 70% delle spese CP straordinarie per il figlio sino a quando la signora troverà una PT occupazione, dopo di che le spese saranno suddivise nella misura del 50% ciascuno, previamente concordate e debitamente documentate.
6. Le parti si rilasciano assenso reciproco alla richiesta di rilascio e/o rinnovo per il passaporto o documento equipollente oltre che documento di identità, valido per l'espatrio, anche per il figlio minore R_
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola