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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9464 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 12792/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 02.04.2025 e vertente
TRA nato a [...] il [...] Codice Fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Ciappetta giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] il [...] Codice Fiscale CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 14.04.2025
OGGETTO: divorzio contenzioso
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2.04.2025 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile a Milano in data 10.10.2008 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano anno 2008, atto n. 1847, parte I) con dalla cui unione non sono nati figli e da cui si era CP_1 separato con sentenza n. 1758/2024 del Tribunale di Milano del 7.02.2024 pubblicata il 16.02.2024, chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 13.11.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dava atto che la convenuta non si era costituita in giudizio e ne dichiarava la contumacia.
Sentiva la parte attrice che confermava di voler ottenere la pronuncia sullo status.
Il difensore di insisteva nelle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio e Parte_1 discuteva oralmente.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendola al
Collegio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) ii) del Regolamento CE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità diversa (italiana il ricorrente ed albanese la convenuta) è in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi ed il ricorrente vi risiede ancora;
è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui è adita l'Autorità Giudiziaria, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
La domanda di divorzio
Le parti e hanno contratto matrimonio civile a Milano in data Parte_1 CP_1
10.10.2008 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano anno 2008, atto n. 1847, parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza n. 1758/2024 del Tribunale di
Milano del 7.02.2024 pubblicata il 16.02.2024,
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va, dunque, emessa la pronuncia di divorzio.
Le spese di lite Le spese di lite, attesa la contumacia della parte convenuta che non ha svolto difese, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione rigettata e disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Milano Parte_1 CP_1 in data 10.10.2008 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano anno 2008, atto n. 1847, parte I).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, dove l'atto è stato iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 26 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. dott. Giuseppe Gennari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 02.04.2025 e vertente
TRA nato a [...] il [...] Codice Fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Ciappetta giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
nata a [...] il [...] Codice Fiscale CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 14.04.2025
OGGETTO: divorzio contenzioso
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2.04.2025 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile a Milano in data 10.10.2008 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano anno 2008, atto n. 1847, parte I) con dalla cui unione non sono nati figli e da cui si era CP_1 separato con sentenza n. 1758/2024 del Tribunale di Milano del 7.02.2024 pubblicata il 16.02.2024, chiedeva al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del 13.11.2025 il Giudice, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, dava atto che la convenuta non si era costituita in giudizio e ne dichiarava la contumacia.
Sentiva la parte attrice che confermava di voler ottenere la pronuncia sullo status.
Il difensore di insisteva nelle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio e Parte_1 discuteva oralmente.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato tratteneva la causa in decisione rimettendola al
Collegio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 lett. A) ii) del Regolamento CE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità diversa (italiana il ricorrente ed albanese la convenuta) è in Italia l'ultima residenza abituale dei coniugi ed il ricorrente vi risiede ancora;
è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui è adita l'Autorità Giudiziaria, in mancanza di scelta ad opera delle parti.
La domanda di divorzio
Le parti e hanno contratto matrimonio civile a Milano in data Parte_1 CP_1
10.10.2008 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano anno 2008, atto n. 1847, parte I).
Dalla loro unione non sono nati figli.
La separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con sentenza n. 1758/2024 del Tribunale di
Milano del 7.02.2024 pubblicata il 16.02.2024,
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va, dunque, emessa la pronuncia di divorzio.
Le spese di lite Le spese di lite, attesa la contumacia della parte convenuta che non ha svolto difese, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione rigettata e disattesa, così decide;
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Milano Parte_1 CP_1 in data 10.10.2008 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano anno 2008, atto n. 1847, parte I).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, dove l'atto è stato iscritto, affinché provvedano alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio in data 26 novembre 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo