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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19587/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19587/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Valdieri 8, Torino presso lo studio dell'avv. Parte_1
GROSSO MONICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Vittorio Amedeo II 6, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
DAVEGNA GLORIA MARIA e dell'avv. SCASSA STEFANO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note d'udienza depositate il 02-04/04/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Marocco il 12/12/2014. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 02/04/2016 e il 20/04/2018. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 21/10/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Il resistente non si costituiva in giudizio. Si svolgeva ritualmente udienza e il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori. A scioglimento della riserva, il Presidente si pronunciava con provvedimento del 13/02/2023.
Venivano depositate memorie dalla ricorrente, che si richiamava ai precedenti atti difensivi.
All'udienza del 09/05/2023 veniva richiesta assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Il Giudice concedeva i termini e rinviava a successiva udienza.
All'udienza del 26/09/2023 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Il 05/03/2025 si costituiva in giudizio, tardivamente, il resistente.
All'udienza del 20/03/2025 le parti rilevavano di essere addivenute a un accordo in ordine alle conclusioni, chiedendo termine per la precisazione delle stesse. Il Giudice rinviava a successiva udienza, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Le parti, nel rispetto dei termini assegnati, depositavano note sostitutive d'udienza contenenti conclusioni congiunte. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
pagina 2 di 4 PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
Prende atto dell'accordo delle parti e pertanto:
ASSEGNA la casa coniugale, con i mobili e gli arredi che la compongono, sita in Torino, alla ricorrente, che ivi abiterà assieme alle figlie minori.
DISPONE l'affidamento condiviso delle minori a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente le funzioni genitoriali relativamente agli atti di straordinaria amministrazione. Per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà separatamente.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie nella misura più ampia possibile, assecondando i desideri della minore e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, previo accordo telefonico. In assenza di tale accordo, il padre avrà diritto di visita secondo il seguente calendario:
- un pomeriggio a settimana (il mercoledì e il giovedì a settimane alterne), dall'uscita da scuola e con accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alla domenica sera;
- durante le vacanze scolastiche pasquali e per tutta la loro durata, ad anni alterni;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
salvo diverso accordo tra i genitori, nell'anno 2025 il padre starà con la figlia dal 24 al 30 dicembre;
- durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, concordando con la madre i periodi entro il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di accordo, la minore starà con il padre i primi 15 giorni di agosto negli anni dispari e, negli anni pari, i secondi 15 giorni di agosto. La festa del fine del Ramadam
e la festa dell'agnello ad anni alterni (festa fine del Ramadam 2025 con il padre);
- con sospensione, durante tutti i periodi, del diritto di permanenza della minore presso l'altro genitore.
Con facoltà per entrambi i genitori di portare con sé i figli in località di villeggiatura, previa indicazione della stessa all'altro genitore;
- durante le vacanze scolastiche pasquali e per tutta la loro durata, ad anni alterni;
- durante le vacanze invernali di carnevale ad anni alterni;
- le altre festività e gli eventuali ponti, in modo alternato all'altro genitore;
- il giorno del compleanno delle figlie, ad anni alterni e, tutti gli anni il giorno del proprio compleanno
(del pari, le figlie staranno con la madre, tutti gli anni, il giorno del compleanno della stessa).
DISPONE che il sig. provveda al concorso al mantenimento delle figlie, sino all'indipendenza CP_1
economica delle stesse, corrispondendo mensilmente alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1
pagina 3 di 4 un importo pari a € 200,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al pagamento della misura del 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche ordinarie e straordinarie, ricreative e sportive, così come da protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del Foro di Torino del
15/03/2016.
PRENDE ATTO che il sig. autorizza la sig.ra a incassare l'assegno unico e/o qualsiasi CP_1 Pt_1
altro sussidio in favore delle minori nella misura del 100%.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19587/2022 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Valdieri 8, Torino presso lo studio dell'avv. Parte_1
GROSSO MONICA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Vittorio Amedeo II 6, Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
DAVEGNA GLORIA MARIA e dell'avv. SCASSA STEFANO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note d'udienza depositate il 02-04/04/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in Marocco il 12/12/2014. Parte_1 CP_1
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 02/04/2016 e il 20/04/2018. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 21/10/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1
la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Il resistente non si costituiva in giudizio. Si svolgeva ritualmente udienza e il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori. A scioglimento della riserva, il Presidente si pronunciava con provvedimento del 13/02/2023.
Venivano depositate memorie dalla ricorrente, che si richiamava ai precedenti atti difensivi.
All'udienza del 09/05/2023 veniva richiesta assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Il Giudice concedeva i termini e rinviava a successiva udienza.
All'udienza del 26/09/2023 il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Il 05/03/2025 si costituiva in giudizio, tardivamente, il resistente.
All'udienza del 20/03/2025 le parti rilevavano di essere addivenute a un accordo in ordine alle conclusioni, chiedendo termine per la precisazione delle stesse. Il Giudice rinviava a successiva udienza, disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Le parti, nel rispetto dei termini assegnati, depositavano note sostitutive d'udienza contenenti conclusioni congiunte. Il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c.
pagina 2 di 4 PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
Prende atto dell'accordo delle parti e pertanto:
ASSEGNA la casa coniugale, con i mobili e gli arredi che la compongono, sita in Torino, alla ricorrente, che ivi abiterà assieme alle figlie minori.
DISPONE l'affidamento condiviso delle minori a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente le funzioni genitoriali relativamente agli atti di straordinaria amministrazione. Per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio della responsabilità genitoriale avverrà separatamente.
DISPONE che il padre possa incontrare e tenere con sé le figlie nella misura più ampia possibile, assecondando i desideri della minore e compatibilmente con le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, previo accordo telefonico. In assenza di tale accordo, il padre avrà diritto di visita secondo il seguente calendario:
- un pomeriggio a settimana (il mercoledì e il giovedì a settimane alterne), dall'uscita da scuola e con accompagnamento a scuola la mattina successiva;
- fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alla domenica sera;
- durante le vacanze scolastiche pasquali e per tutta la loro durata, ad anni alterni;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
salvo diverso accordo tra i genitori, nell'anno 2025 il padre starà con la figlia dal 24 al 30 dicembre;
- durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, concordando con la madre i periodi entro il 31 maggio di ogni anno. In mancanza di accordo, la minore starà con il padre i primi 15 giorni di agosto negli anni dispari e, negli anni pari, i secondi 15 giorni di agosto. La festa del fine del Ramadam
e la festa dell'agnello ad anni alterni (festa fine del Ramadam 2025 con il padre);
- con sospensione, durante tutti i periodi, del diritto di permanenza della minore presso l'altro genitore.
Con facoltà per entrambi i genitori di portare con sé i figli in località di villeggiatura, previa indicazione della stessa all'altro genitore;
- durante le vacanze scolastiche pasquali e per tutta la loro durata, ad anni alterni;
- durante le vacanze invernali di carnevale ad anni alterni;
- le altre festività e gli eventuali ponti, in modo alternato all'altro genitore;
- il giorno del compleanno delle figlie, ad anni alterni e, tutti gli anni il giorno del proprio compleanno
(del pari, le figlie staranno con la madre, tutti gli anni, il giorno del compleanno della stessa).
DISPONE che il sig. provveda al concorso al mantenimento delle figlie, sino all'indipendenza CP_1
economica delle stesse, corrispondendo mensilmente alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_1
pagina 3 di 4 un importo pari a € 200,00, annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, oltre al pagamento della misura del 50% delle spese sanitarie non coperte dal S.S.N., scolastiche ordinarie e straordinarie, ricreative e sportive, così come da protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati del Foro di Torino del
15/03/2016.
PRENDE ATTO che il sig. autorizza la sig.ra a incassare l'assegno unico e/o qualsiasi CP_1 Pt_1
altro sussidio in favore delle minori nella misura del 100%.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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