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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/03/2024, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Ada Meterangelis consigliere
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1230/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di RE NZ, n. 316/2017, pubblicata in data 2.2.2017
TRA
, cf. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
cf. , rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Astarita, cf. C.F._2
, giusta procura stesa in calce all'atto di appello, elett.nte C.F._3
dom.ti presso lo studio dell'avv. Quirino Mariano Palagano in Napoli, via Cesare
Rossaroll n. 70
Appellanti
E
, cf. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dall'avv.to Ferdinando Astarita, cf. , in virtù di procura già C.F._5
segnata a margine dell'originaria comparsa di costituzione e risposta e confermata e/o conferita anche con l'atto in calce ed in allegato alla comparsa di risposta in
1 appello, unitamente allo stesso elettivamente domiciliato in Vico Equense, alla via
Nicotera n. 29/b.
Appellato
Conclusioni
All'udienza del 5.10.2023, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'oggetto del contendere e le difese delle parti, per come interpretate dal giudice di primo grado, sono così riassunti nel provvedimento impugnato (in particolare in corsivo si è richiamata l'attenzione, però, su aspetti che sono oggetto di contestazione tra le parti):
“I germani sono proprietari iure hereditatis di un fondo ciascuno con annesso Pt_1 fabbricato sito in Vico Equense.
In particolare, è proprietario: della porzione orientale del fondo sito alla Parte_2
Marina D'Equa, e di due piccoli locali deposito insistenti sul predetto fondo;
di un appezzamento di terreno di circa mq 1331 nella medesima località; di un piccolo fabbricato costituito da un solo piano ubicato anch'esso alla Marina D'Equa, tutti con accesso da via
Murrano n. 9
è proprietario della porzione orientale di un fondo alla Marina D'Equa con Parte_1 annesso vano diruto, intercluso tra i fondi dei fratelli e . Pt_2 CP_1
è proprietario di un appezzamento di terreno alla Marina D'Equa e di Controparte_1 un'abitazione al primo piano sito su tale terreno. Inoltre, in virtù di una modifica testamentaria, è esclusivo proprietario dell'intero piano terra di un fabbricato sito nel terreno di cui innanzi, tutti con accesso da via Murrano n. 15.
è sempre stato unico titolare dell'impresa “ ” che Controparte_1 Org_1 esercitava sui predetti terreni, in virtù di un contratto di locazione del 19 aprile 1991 con cui gli locava il terreno di sua proprietà. Il fratello ET, invece, prestava la Parte_1 sua attività lavorativa nella suddetta impresa.
Pertanto, in virtù dell'esercizio della predetta impresa, utilizzava sia Controparte_1
l'accesso di via Murrano n.9 che quello del civico n. 15. Inoltre, , per recarsi Parte_2
2 sul luogo di lavoro, usava un passaggio tra il fondo di e quello di CP_1 Pt_1
Con il presente giudizio i ricorrenti hanno convenuto il fratello chiedendo la CP_1 reintegra: a) nel compossesso del passaggio attraverso il varco di via Murrano n. 15; b) nell'accesso ai locali siti al piano terra;
c) nel transito attraverso il confine tra i fondi CP_1
e
[...] Parte_1
Il resistente proponeva domanda riconvenzionale chiedendo 1) la reintegra nel possesso del fondo oggetto di contratto di locazione, nonché di tutte le strutture ivi esistenti di sua esclusiva proprietà (bungalow, blocchi bagno ecc,); 2) chiedeva inoltre la reintegra nel compossesso del varco da via Murrano n. 9 che il fratello gli impediva.”. Pt_2
Con ordinanza del 28 marzo 2001, il giudice, titolare del giudizio possessorio,
così statuiva:
a) ordina a di reintegrare immediatamente, sotto pena – in difetto – di Controparte_1 attuazione forzata, e nel compossesso della servitù di Parte_1 Parte_2 passaggio attraverso il varco di via Murrano n. 15, mediante la rimozione dei paletti e delle catene apposte e la consegna di tutte le chiavi delle chiusure esistenti, nel compossesso dei locali siti a piano terra dell'ex fabbricato rurale individuato NCEU al foglio 7, particella 489/1, mediante la consegna di tutte le chiavi delle chiusure esistenti, e nel compossesso della servitù di passaggio attraverso il confine tra i fondi - mediante la Controparte_1 Parte_1 rimozione dei vasi e della transenna;
b) ordina a e a di reintegrare immediatamente, sotto pena Parte_1 Parte_2
– in difetto – di attuazione forzata, nel compossesso della servitù di passaggio Persona_1 attraverso il varco di via Murano n. 9, mediante la consegna di tutte le chiavi delle chiusure esistenti;
c) assegna alle parti termine di mesi quattro dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio di merito possessorio innanzi alla I sezione civile di questo tribunale, ex art 704 comma due c.p.c., limitatamente alla domanda di cui al punto b delle conclusioni rassegnate dal ricorrente nel ricorso introduttivo (n.d.r. quella relativa alla reintegra nel compossesso del locali al piano terra dell'ex fabbricato rurale al foglio 7, p.lla
489/1, pendendo già giudizio petitorio);
d) fissa, ai sensi dell'art 180 comma due c.p.c., per la prosecuzione del giudizio di merito, limitatamente alle domande di cui ai punti a) e c) delle conclusioni rassegnate ai ricorrenti in ricorso introduttivo e alle riconvenzionali spiegate dal resistente, la prima udienza di trattazione per il 22.2.2002, concedendo termine perentorio al convenuto fino a 20 giorni prima per la proposizione le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.”,
statuizione successivamente confermata anche in sede di reclamo proposto da
3 . Controparte_1
A.b.) All'esito dell'istruzione relativa al giudizio di merito, il tribunale adito,
così si pronunciava:
“A) rigetta le domande dei ricorrenti relative alla reintegra: a) nel compossesso del passaggio attraverso il varco di via Murrano n. 15; b) nell'accesso ai locali siti al piano terra dell'ex fabbricato rurale individuato al NCEU al foglio 7, part. 489/1; c) nel transito attraverso il confine tra i fondi e per le causali di cui in premessa;
Controparte_1 Parte_1
B) rigetta le domande riconvenzionali del resistente relative alla reintegra: a) nel possesso del fondo oggetto di contratto di locazione, nonché di tutte le strutture ivi esistenti di sua esclusiva proprietà (bungalow, blocchi bagno ecc,); b) nel compossesso del varco da via
Murrano n. 9, per le causali di cui in motivazione;
C) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.”.
Il primo giudice perveniva alla indicata statuizione sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“Nel merito, dall'esame degli atti è emerso che il de cuius, modificando il testamento attribuiva al figlio l'esclusiva proprietà dell'intero piano terra del fabbricato sito nel CP_1 suo terreno con accesso da via Murrano n. 15, pertanto deve revocarsi l'ordinanza del 28 marzo 2001 nella parte in cui il giudicante ordinava a di reintegrare i germani Controparte_1
e nel compossesso dei locali siti nel suo fondo, al piano terra, mediante Pt_1 Pt_2 consegna delle chiavi.
Nelle more del giudizio con sentenza del 13 giugno 2003, codesto Tribunale, sezione distaccata di Sorrento, risolveva per inadempimento delle parti il contratto di locazione stipulato da e avente ad oggetto il fondo di proprietà di Controparte_1 Parte_1 Pt_1 sul quale il fratello esercitava l'impresa di campeggio, ordinando a quest'ultimo di CP_1 lasciare il fondo libero da persone e cose.
Orbene, alla luce di tale pronuncia, deve rigettarsi anche la domanda riconvenzionale di con cui chiedeva la reintegra nel possesso del fondo oggetto di contratto di Controparte_1 locazione, nonché di tutte le strutture ivi esistenti di sua esclusiva proprietà (bungalow, blocchi bagno ecc,).
Infine, dall'esame del testamento, si rileva che il de cuius, dopo aver diviso i sui beni tra i figli ha testualmente scritto che annullava: “le servitù sulle zone contigue alla Marina d'Equa assegnate rispettivamente ai miei tre figli”
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di e la revoca Controparte_1 dell'ordinanza del precedente giudicante nella parte in cui ordinava a e Parte_1
4 di reintegrare il fratello nel compossesso della servitù di passaggio attraverso Pt_2 CP_1 il varco di via Murrano n. 9, mediante la consegna delle chiavi e nella parte in cui ordinava a di reintegrare i fratelli e nel compossesso della servitù di Controparte_1 Pt_1 Pt_2 passaggio attraverso il confine tra i fondi e Controparte_1 Pt_1
In considerazione dell'esito del giudizio che vede respinte tutte le domande delle parti, si ritiene equo compensare interamente le spese tra le parti.”.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello e Pt_1 Parte_2
da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
espressa della presente decisione, sulla base di motivi così rubricati,
“I) – illegittimità della sentenza – Violazione artt. 112 e 115 c.p.c. –
Travisamento dei fatti e delle risultanze processuali”, con cui lamentano che il tribunale non aveva tenuto presenti i limiti e l'oggetto del giudizio demandato alla sua cognizione, equivocando in merito al fatto che il genitore dei germani Pt_1
avesse attribuito al figlio l'intero primo piano del fabbricato sito nel suo CP_1
terreno con accesso da via Murrano n. 15, essendo, in ogni caso, la circostanza ininfluente, trattandosi di giudizio possessorio, ed essendo l'accertamento della proprietà del piano terra oggetto del pendente giudizio petitorio, con richiesta di riunione reiterata ma negata dal tribunale, nelle more deciso anche con sentenza
971/2017;
“II) – Nullità della sentenza per vizio di omessa e insufficiente motivazione.
Incompletezza, illogicità, incoerenza del ragionamento del giudice di prime cure”,
con cui nuovamente si dolgono del fatto che il tribunale aveva male interpretato la scheda testamentaria, attribuendole, oltretutto, valore nel giudizio possessorio,
dove al più poteva valere “ad colorandum” per corroborare il preteso possesso;
“III – Nullità della sentenza – Violazione art. 115 c.p.c. per assoluta omissione
5 della corretta valutazione dei documenti e delle prove offerte dalle parti – Omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia”, emergendo la fondatezza delle domande avanzate da essi e dalla documentazione Pt_1 Parte_2
prodotta e dalle prove testimoniali raccolte, di cui riportavano ampi stralci, che confermavano quanto statuito in sede di interdetto possessorio, confortato anche dal rigetto del reclamo.
“IV – Illiceità della sentenza per ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. –
Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione – Nullità della sentenza per
omessa pronuncia sulla domanda possessoria oggetto del giudizio”, considerato che all'epoca di introduzione del procedimento, il giudizio possessorio si articolava necessariamente in due fasi, avendo, invece, il primo giudice omesso di pronunciarsi sulla domanda possessoria, producendosi in un accertamento petitorio per di più errato circa la portata dei titoli.
Gli appellanti, pertanto, chiedevano la conferma del rigetto delle domande riconvenzionali del resistente/appellato e
“1) Confermarsi provvedimenti di reintegra adottati a favore di in accoglimento e le istanze svolte dagli appellanti e , resi a definizione Parte_1 Parte_2 nell'originario procedimento RG 326/AC/SO/ 2) Rigettare ogni avversa domanda Pt_3 siccome, inammissibile, improcedibile oltreché infondata in fatto di diritto;
3) condannare
al giusto pagamento delle spese, delle competenze e degli accessori tutti di Controparte_1 legge relativi ai giudizi già pendenti tra le stesse parti innanzi al tribunale di RE
NZ , ovvero quello cautelare… al reclamo procedimento numero 19/2001 reg. reclami, al giudizio di merito possessorio 597/2001 definito con la sentenza gravata nonché quelle del presente giudizio di appello.”.
B.b.) Si costituiva che resisteva all'impugnazione e Controparte_1
proponeva, a sua volta, appello incidentale, analogamente da intendersi qui
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della
6 presente decisione, con il quale, in estrema sintesi, attraverso ampie e diffuse argomentazioni offriva la propria diversa ricostruzione storica e cronologica dei fatti e degli elementi di giudizio con particolare riguardo alla documentazione prodotta, riportando anch'egli testualmente le testimonianze dei tesi addotti nel suo interesse, che confermavano l'utilizzo del varco da via Murrano n. 9 e l'insussistenza di qualsiasi possesso dei ricorrenti rispetto al varco da via Murrano
n. 15, anch'egli lamentando lo 'sconfinamento' delle valutazioni del tribunale nell'ambito petitorio.
L'appellante incidentale così concludeva:
“1) Pronunciare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse dei sigg.ri e , attesa la incompatibilità del presente gravame con il nuovo Pt_2 Parte_1 articolo 342 c.p.c. (attraverso una valutazione formale) e con l'art. 348 bis c.p.c. (attraverso una valutazione sostanziale);
2)- Rigettare l'appello proposto nell'interesse dei sigg.ri e in Pt_2 Parte_1 quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto e, comunque carente di prova, anche in forza delle argomentazioni tutte già esposte nell'interesse del sig.
; Controparte_1
3)- Accogliere l'appello incidentale proposto nell'interesse del sig. e, in Controparte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, modificare il capo b) della parte del dispositivo della sentenza stessa di primo grado laddove il Giudicante così dispone: Rigetta le domande riconvenzionali del resistente ( ) relative alla reintegra: a) nel possesso del Controparte_1 fondo oggetto di contratto di locazione, nonché in tutte le strutture ivi esistenti di sua esclusiva proprietà (bungalows, blocchi bagno ecc. ecc.); b) nel compossesso del varco da Via Murrano
n.9, per le causali di cui in motivazione, con riferimento alle quali l'odierno comparente evidenzia che l'impugnata pronuncia merita piena censura e va riformata con il pieno accoglimento delle domande già proposte in primo grado e qui reiterate nell'interesse del sig.
nonché le statuizioni contrassegnate con la lettera C) (Compensa Controparte_1 interamente tra le parti le spese di giudizio)
Emettendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la seguente pronuncia:
3.1) In accoglimento delle originarie domande riconvenzionali, oggetto di appello incidentale nel presente giudizio, formulate nell'interesse del sig. : Controparte_1
3.2) Accertare, dichiarare e/o confermare il diritto del medesimo sig. , per Controparte_1 le ragioni e motivazioni già tutte dedotte in atti, alla reintegra richiesta in via riconvenzionale
7 nell'originario atto e, per l'effetto, condannare, definitivamente il sig. Parte_1 all'immediata reintegra del sig. nel possesso del fondo di cui al contratto di Controparte_1 fitto sottoscritto con il medesimo sig. in data 26.4.1991 e meglio segnato con il Parte_1 colore azzurro nell'allegata planimetria, nonché in tutte le strutture (bungalows, blocchi bagno ecc.) ivi insistenti dichiarando che la proprietà, come da accordi tra le parti intercorsi, si appartiene comunque al sig. e/o comunque a mezzo della consegna di tutte le Controparte_1 chiavi delle chiusure di cui in narrativa, il tutto in danno di chiunque risulti autore materiale della lamentata lesione.
3.3) Accertare, dichiarare e/o confermare il provvedimento di reintegra già disposto e riconosciuto a favore del sig. e/o disporre lo stesso e, per l'effetto, ordinare al Controparte_1 sig. di reitegrare, a titolo definitivo, il sig. , nel transito Parte_2 Controparte_1 attraverso il varco, carrabile e pedonale, sito sulla Via Murrano, 9, di accesso attraverso la proprietà del sig. e nell'attraversamento dei fondi, anche a mezzo della Parte_2 consegna di tutte le chiavi delle chiusure di cui al cancello di cui sopra.
Il tutto con l'emissione di ogni connesso e consequenziale provvedimento come per legge.
4) Rigettare integralmente ogni altra avversa istanza, eccezione e deduzione così come formulata ex adverso anche nei motivi di gravame sia dal sig. che dal sig. Parte_1
con l'emissione di ogni altro connesso e consequenziale provvedimento Parte_2 come per legge ed anche di condanna dei medesimi al pagamento di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone, anche in accoglimento dell'appello incidentale.
5) Emettere ogni altro connesso e consequenziale provvedimento come per legge”.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve evidenziarsi, immediatamente, che sia gli appellanti principali, che quello incidentale, sebbene lamentino tutti che il giudice di primo grado ha finito per risolvere la controversia de qua – che costituiva prosecuzione, peraltro parziale, nel merito, secondo l'originaria formulazione dell'art. 703 c.p.c., della fase sommaria azionata con ricorso da e nei confronti del Pt_1 Parte_2
fratello , in cui anche quest'ultimo aveva avanzato domande riconvenzionali CP_1
8 di reintegra – sulla base di affermazioni di carattere petitorio o non connesse con la situazione di fatto, che, evidentemente, esorbitavano dall'ambito della sua cognizione, anche nella presente sede di appello sembrano, comunque, prospettare questioni che in buona parte non hanno rilevanza, attenendo all'ambito della tutela del diritto 'sottostante', o presuntamente vantato 'a monte', anziché alla posizione di fatto tutelabile ex art. 1140 c.c. (e, come vedremo, ex art. 1168 comma 2 c.c.).
Con altrettanta immediatezza va subito sgombrato il campo da buona parte delle censure che i fratelli e oppongono alla decisone di primo grado in Pt_1 Pt_2
relazione alla reiezione della domanda riguardante il possesso dei locali al piano terra dell'ex fabbricato rurale in catasto al foglio 7, particella n. 489 sub 1, che,
effettivamente, il tribunale ha deciso sulla scorta della considerazione che, a suo avviso, il testamento di padre degli attuali contendenti, Persona_2
attribuiva in proprietà al figlio , chiaramente negando la tutela possessoria CP_1
in virtù di una valutazione di natura petitoria che esorbitava, oltretutto,
radicalmente dal giudizio di cui era investito.
Va considerato, infatti, che, all'esito dell'emissione del provvedimento possessorio, con l'ordinanza depositata il 28.3.2001, il giudice della fase interdittale, proprio rilevando che già pendeva il giudizio petitorio riguardo all'appartenenza di quei beni, aveva, a mente dell'art. 704 comma 2 c.p.c., rimesso la cognizione del merito a quel giudice, disponendo la prosecuzione, con assegnazione del termine ex art. 180 c.p.c. al convenuto nel testo ante mini riforma del 2005/2006, del giudizio di merito innanzi a sé solo per le questioni relative al possesso dell'accesso al varco di via Murrano n. 15 e al passaggio tra il fondo di e quello di preteso dai ricorrenti, e alla riconvenzionale avanzata dal CP_1 Pt_1
resistente, riguardante l'accesso al varco di via Murrano n. 9 e ai beni che
9 servivano all'attività di campeggio esercitata da . CP_1
Ovviamente, avendo costituito oggetto di un'espressa statuizione, tale parte andava censurata proprio in riferimento all'assoluto vizio di extra petizione,
esorbitando radicalmente la pronuncia dall'oggetto del contendere per il quale proseguiva il giudizio di merito, cosa che, sebbene con alcune incertezze argomentative, sembrando gli appellanti riferirsi anche alla contestazione della pronuncia sul diritto, essi hanno fatto soprattutto con la prima e con l'ultima censura sub IV, evidenziando, altresì, che la contesa riguardante i suddetti locali del piano terra del fabbricato rurale era stata definita dalla successiva, autonoma decisione del medesimo tribunale nell'ambito del giudizio petitorio.
Ogni questione al riguardo è, in effetti, oramai, superata, posto che gli appellanti principali hanno documentato, come detto, che è intervenuta la pronuncia del tribunale nel giudizio petitorio, che ha ritenuto che il testamento di Per_2
ha attribuito quei locali al piano terra alla proprietà comune dei tre
[...]
fratelli, confermando, inoltre, la reintegra nel possesso in favore dei germani Pt_1
e , concessa con l'ordinanza del 28.3.2001, sentenza che è stata Pt_2
successivamente confermata, nelle more del presente grado giudizio, pure da questa corte, avendo gli appellanti documentato anche il suo passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c..
Pertanto, la sentenza impugnata va sul punto – rigetto della domanda di cui al capo A), sub b) –, sic et simpliciter dichiarata nulla, essendo, in ogni caso, la relativa situazione possessoria regolata dal giudicato già formatosi, che, come è
noto, ha natura sostanziale e non processuale (la questione, come vedremo, ad avviso della corte, spiega, comunque, effetti, per così dire, 'riflessi', in parte, anche sull'oggetto del presente giudizio).
10 Deve, altresì, osservarsi, sempre in relazione all'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., che, postulando gli appellanti che, in sostanza, il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla domanda possessoria da essi proposta, ben possono limitarsi ad invocare la conferma delle statuizioni rese in loro favore in sede di interdetto;
tantomeno hanno l'obbligo di spendere specifico motivo di appello contro la statuizione del giudice della fase sommaria che ha reintegrato nell'accesso al varco da via Murrano n. 9, Controparte_1
considerato che essa è stata travolta dalla pronuncia resa all'esito della fase di merito, essendo, del resto, oggetto di impugnazione da parte dell'appellante incidentale.
C.b.) E necessario, inoltre, inquadrare correttamente la pronuncia oggetto dei contrapposti appelli proposti da un lato da e , dall'altro da Pt_1 Pt_2 CP_1
[...]
Infatti, in un passaggio della comparsa di risposta, contenente appello incidentale, di sembra che egli prospetti la lettura in base alla Controparte_1
quale il tribunale avrebbe affermato – id est accertato – che prestava la sua Pt_2
attività lavorativa nell'impresa individuale del fratello ed esercitava il passaggio per ragioni di servizio.
Prescindendo dal rilievo che ciò si riferirebbe solo al “passaggio tra il fondo di e quello di , deve osservarsi che, in realtà, il riferimento è CP_1 Pt_1
chiaramente contenuto nella parte espositiva delle tesi delle parti, tanto che è
anteposto alle proposizioni che raccolgono le loro conclusioni e sintetizzano le domande principali e riconvenzionali, dando poi conto delle statuizioni adottate dal giudice della fase sommaria.
La parte dedicata alla motivazione è, invece, quella introdotta dal sintagma “Nel
11 merito”, ed è chiaro, come si è già detto, che il motivo del perché è stata negata la tutela possessoria in favore di e è rappresentato dal fatto che, in base Pt_1 Pt_2
a quanto dato per presupposto dal giudice, avendo il testamento di Per_2
attribuito i locali al piano terra del fabbricato rurale a , essi non
[...] CP_1
avevano più titolo per recarvisi “con accesso da via Murrano n. 15”, con l'ulteriore ragione che, avendo il padre, con la modifica testamentaria del 1986, annullato le servitù tra i fondi, attribuiti autonomamente ai figli, sia il compossesso della servitù
di passaggio dal fondo di a quello di in favore di e e CP_1 Pt_1 Pt_2 Pt_1
dal varco n. 15, che quello a vantaggio di dal varco n. 9, dovevano ritenersi CP_1
cessati, come cessato il possesso di quest'ultimo del fondo oggetto del contratto di locazione, nonché di tutte le strutture ivi esistenti, rendendo manifesto che,
effettivamente, tutta la causa è stata definita dal primo giudice alla luce di considerazioni di carattere petitorio (l'affermata proprietà dei locali a piano terra del solo e il venir meno del diritto di servitù reciproche tra i fondi) o CP_1
condizionate dal venir meno della posizione di conduttore in capo a . CP_1
Il che significa che, non avendo la decisione del tribunale per cui è appello, in ragione anche di quanto si dirà, messo a fuoco l'oggetto della contesa, per così
dire, la controversia, nel merito, si trova al punto di partenza, dove l'aveva lasciata il giudice dell'interdetto.
C.c.) Qui si innesta una prima considerazione.
L'appellante incidentale non sembra avere correttamente interpretato le ragioni della decisione resa dal giudice della fase sommaria.
Infatti, sostiene che il germano non potrebbe vantare Controparte_1 Pt_2
una posizione possessoria né sul varco n. 15, né sul passaggio dal fondo a lui assegnato a quello attribuito al fratello perché non sarebbe stato detentore Pt_1
12 qualificato, ma, solo in quanto dipendente dell'impresa familiare facente capo esclusivamente ad esso , per ragioni di servizio, mentre residente in CP_1 Pt_1
Canada, al massimo praticava saltuariamente gli accessi per mera tolleranza.
Invece, come ha rilevato il giudice della fase lato sensu cautelare, era a Pt_2
tutti gli effetti detentore qualificato, giacché il contratto di locazione del fondo del fratello, risalente al 26.4.1991, non vedeva come conduttore solo , ma anche CP_1
ed infatti, l'azione di risoluzione del detto contratto è stata esercitata da Pt_2
nei confronti di e del medesimo , sicché se il possesso, come Pt_1 CP_1 Pt_2
argomenta , è da lui tutelabile in quanto conduttore e, quindi, Controparte_1
detentore qualificato, deve evidentemente esserlo anche da parte del fratello
ET e ad impedirgli di passare dal varco 15 e attraverso il suo fondo per andare in quello oggetto della locazione, non è certo stato Pt_1
Inoltre, è indubbio che, dalla morte del padre, attribuitogli il fondo raffigurato in rosa nella piantina prodotta dal resistente, egli attraversava i fondi, accedendo anche dal varco 15, per andare pure nel proprio terreno.
Sotto altro profilo, non è chiaro come legittimi, dopo la morte del padre, CP_1
la detenzione, per continuare l'attività del camping “ ”, sul fondo Org_2
attribuito a , posto che il contratto di locazione del 26.4.1991 riguarda solo Pt_2
il terreno lasciato a cosa che lascia intendere che l'attività esercitata dal Pt_1
fratello , come si desume dallo stesso contratto di fitto sottoscritto da tutti Pt_2
e tre, in cui sia che vengono definiti entrambi gerenti e CP_1 Pt_2
proprietari delle strutture ivi allocate, fosse tutt'altro che 'confinato' nell'ambito di un rapporto di mera dipendenza lavorativa.
D'altro canto, le ragioni che l'appellante incidentale adduce per negare che il fratello possa vantare un possesso sul varco n. 15, riassunte a pagg. 12 e Pt_2
13 13 della comparsa con appello incidentale, o sono basate sull'errato presupposto che egli non era detentore qualificato, o su motivi che riguarderebbero anche lo stesso , come la cessazione del contratto di fitto, che pure, invece, è ritenuta CP_1
dall'appellante incidentale ininfluente per negargli il passaggio dal varco n. 9, o per ragioni petitorie quale l'annullamento delle servitù reciproche, che manifesta quel perdurare della 'commistione' tra i profili di cui si è fatto cenno in apertura, e che dovrebbero valere ancora una volta pure per esso in relazione al varco n. 9, CP_1
ovvero sulla circostanza che ha l'accesso da tale varco, cosa che Pt_2
correttamente il giudice dell'interdetto ha ritenuto irrilevante, non escludendo certo il possesso dell'altro accesso.
Analogamente, è proprietario ed era locatore del proprio fondo Parte_1
in favore anche del fratello , come rilevato dal giudice dell'interdetto, per Pt_2
questo tenuto a garantire l'accesso al germano, oltre che possessore per suo mezzo,
ex art. 1140 comma 2 c.c..
D'altro canto, come si era preavvertito, è chiaro che, essendo oramai acclarato,
con valore di giudicato, che essi erano comproprietari-compossessori dei locali posti al piano terreno del fabbricato rurale di cui al foglio 7 p.lla 489/1 – avendo,
come rilevato dal tribunale di Napoli, 'proseguito' il possesso del loro dante causa sin dall'apertura della successione – l'accesso presumibilmente Persona_2
più comodo per raggiungerli che essi praticavano non poteva che essere quello dal varco n. 15.
In tal senso depone, infatti, con altrettanta evidenza la prova testimoniale raccolta, essendo emerso certamente dalle dichiarazioni di , Testimone_1
e che sia , che praticavano l'accesso dal varco Tes_2 Testimone_3 Pt_2 Pt_1
n. 15, possedendo le chiavi, e raggiungevano sia i locali al piano terra, che anche i
14 fondi posti a monte.
Non attendibili, invece, sono le dichiarazioni dei testi addotti dal convenuto/resistente, sol che si consideri che sono tutte rivolte a cercare di confermare che l'accesso di era praticato solo perché dipendente del Pt_2
campeggio – come possano essere così sicuri di un tale riferimento resta un mistero, manifestando l'intento evidente di favorire il resistente – mentre, invece,
sappiamo, come opportunamente rimarcato dal giudice dell'interdetto, che egli era conduttore del fondo assegnato a oltre che comproprietario delle strutture Pt_1
sullo stesso allocate.
Davvero arduo è, poi, ritenere credibile che vi fosse una sola chiave dell'ingresso dal n. 15 e che essa fosse riposta nel locale direzione e prelevata volta a volta “per esigenze di servizio rispettivamente da ET e ”, con la CP_1
precisazione “Non so se ET avesse o meno altra chiave, posso solo presumere di no atteso che prelevava il mazzo di chiavi per aprire il cancello” (tanto ha dichiarato il teste ). Tes_4
D'altro canto, che l'accesso 15 sia stato ampliato e reso carrabile solo dal 1983 e che in precedenza l'unico accesso fosse quello 9 è circostanza irrilevante, così
come quella che solo da tale data la porzione poi assegnata a era stata CP_1
rilasciata dal precedente affittuario, visto che stiamo parlando di un'azione di spoglio avvenuta durante l'estate del . Pt_3
Tantomeno rileva che il padre avesse disposto dei propri beni in modo da evitare commistioni ed ingerenze, perché nuovamente si confondono i profili.
Invece, appare più che evidente che fino ad una certa data non erano sorti dissapori tra i fratelli – almeno fino al 1997/1998 – rapporti che si sono definitivamente inaspriti proprio con la 'rettifica' della dichiarazione di
15 successione operata autonomamente da nell'aprile del 1999 quando si è CP_1
affermato proprietario esclusivo di tutti i locali posti al piano terra del fabbricato al foglio 7 particella 489/1.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da e , va Pt_2 Parte_1
confermata la statuizione di cui all'interdetto reso in data 28 marzo 2001, riguardo al capo a), limitatamente alla reintegra nel compossesso della servitù di passaggio attraverso il varco di via Murrano n. 15, mediante la rimozione dei paletti e delle catene apposte e la consegna di tutte le chiavi delle chiusure esistenti, e nel compossesso della servitù di passaggio attraverso il confine tra i fondi CP_1
– mediante la rimozione dei vasi e della transenna, ancora
[...] Parte_1
in contestazione in questo processo.
C.d.) Relativamente al gravame incidentale si osserva immediatamente che trascura di considerare l'argomentazione che il giudice Controparte_1
dell'interdetto ha reso per negare la reintegra nel possesso dei bungalows e delle strutture esistenti nel fondo di e che, invece, dimostravano che egli le avesse Pt_1
già abbandonate dal 1997, avendo proprio “dichiarato … in sede di CP_1
accertamento tecnico edilizio del 13 aprile 2000” che “ha abbandonato gli altri fondi, esercitando, fin dalla stagione 1997, l'attività turistico-recettiva solo sulla particella 490 di sua proprietà”, in contraddizione con le dichiarazioni dei testi addotti.
Sotto altro profilo, è egli stesso ad avere ostruito il passaggio dal proprio fondo a quello del fratello ed è egli stesso a sostenere di avere creato il Pt_1
collegamento e che questo, essendo cessata l'attività turistico ricettiva, andrebbe rimosso, non comprendendosi, pertanto, gran parte delle argomentazioni spese in merito all'accesso al fondo di oggetto anche delle dichiarazioni dei propri Pt_1
16 testi, ed anzi, confermando quanto in precedenza esposto in merito al fatto che egli avesse già ben prima del abbandonato il fondo del fratello (vds anche la Pt_3
mancata risposta all'interrogatorio formale sulla circostanza di cui al capo 7).
Ma, ad avviso della corte, deve convenirsi con quanto argomentato dagli appellanti principali che ciò appare in contraddizione palese anche con il praticato accesso dal n. 9, considerato che se afferma che andrebbe eliminato il collegamento col proprio fondo e se il fondo di preso in locazione era già Pt_1
stato abbandonato dal 1997, emerge dalla planimetria prodotta che il terreno del germano , segnato in rosa – e la richiesta di reintegra si rivolge, infatti, Pt_2
solo ad esso – non è confinante con quello segnato in verde, di , occorrendo CP_1
percorrere il tratto di collegamento in azzurro insistente su quello di Pt_1
Pertanto, il gravame incidentale va disatteso e il rigetto della relativa domanda di reintegra, ancorché con diversa motivazione, va confermata.
D – Le spese
Le spese vanno liquidate secondo soccombenza, risultando , Controparte_1
all'esito del giudizio d'appello, integralmente soccombente, con liquidazione secondo i parametri aggiornati di cui al d.m. n. 147/2022, con valutazione, però, in virtù dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 [di compensi a carico del soccombente, l'art. 5, comma 6, del D.M. 55 del 2014 -
secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione
17 più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (Cass. nn.
968/2022 e 26113/2023)>>], ove si consideri anche la dichiarazione di valore operata dalle parti stesse (per la fase di trattazione in appello nei minimi, non essendo stata svolta attività istruttoria).
Riguardo all'appello incidentale deve, altresì, darsi atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr
115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sugli appelli di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, a1) dichiara la nullità della pronuncia di primo grado nella parte in cui statuisce il rigetto della domanda di reintegra al capo A), sub b) del dispositivo,
non oggetto del presente giudizio;
a2) conferma la statuizione di cui all'interdetto reso in data 28 marzo 2001, riguardo al capo a), limitatamente alla reintegra 1) nel compossesso della servitù di passaggio attraverso il varco di via Murrano n. 15,
mediante la rimozione dei paletti e delle catene apposte e la consegna di tutte le chiavi delle chiusure esistenti e 2) nel compossesso della servitù di passaggio attraverso il confine tra i fondi – mediante la Controparte_1 Parte_1
rimozione dei vasi e della transenna, ancora in contestazione in questo processo;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna a rifondere le spese di lite in favore dei Controparte_1
ricorrenti/appellanti e , che liquida, c1) per il primo grado, Pt_2 Parte_1
in euro 50,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese
18 generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; c2) per il grado d'appello in euro 174,00
per spese ed euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
iva e c.p.a..
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
dott. ssa Ada Meterangelis consigliere
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 1230/2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di RE NZ, n. 316/2017, pubblicata in data 2.2.2017
TRA
, cf. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
cf. , rappresentati e difesi dall'avv. Aldo Astarita, cf. C.F._2
, giusta procura stesa in calce all'atto di appello, elett.nte C.F._3
dom.ti presso lo studio dell'avv. Quirino Mariano Palagano in Napoli, via Cesare
Rossaroll n. 70
Appellanti
E
, cf. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dall'avv.to Ferdinando Astarita, cf. , in virtù di procura già C.F._5
segnata a margine dell'originaria comparsa di costituzione e risposta e confermata e/o conferita anche con l'atto in calce ed in allegato alla comparsa di risposta in
1 appello, unitamente allo stesso elettivamente domiciliato in Vico Equense, alla via
Nicotera n. 29/b.
Appellato
Conclusioni
All'udienza del 5.10.2023, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti costituite hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) L'oggetto del contendere e le difese delle parti, per come interpretate dal giudice di primo grado, sono così riassunti nel provvedimento impugnato (in particolare in corsivo si è richiamata l'attenzione, però, su aspetti che sono oggetto di contestazione tra le parti):
“I germani sono proprietari iure hereditatis di un fondo ciascuno con annesso Pt_1 fabbricato sito in Vico Equense.
In particolare, è proprietario: della porzione orientale del fondo sito alla Parte_2
Marina D'Equa, e di due piccoli locali deposito insistenti sul predetto fondo;
di un appezzamento di terreno di circa mq 1331 nella medesima località; di un piccolo fabbricato costituito da un solo piano ubicato anch'esso alla Marina D'Equa, tutti con accesso da via
Murrano n. 9
è proprietario della porzione orientale di un fondo alla Marina D'Equa con Parte_1 annesso vano diruto, intercluso tra i fondi dei fratelli e . Pt_2 CP_1
è proprietario di un appezzamento di terreno alla Marina D'Equa e di Controparte_1 un'abitazione al primo piano sito su tale terreno. Inoltre, in virtù di una modifica testamentaria, è esclusivo proprietario dell'intero piano terra di un fabbricato sito nel terreno di cui innanzi, tutti con accesso da via Murrano n. 15.
è sempre stato unico titolare dell'impresa “ ” che Controparte_1 Org_1 esercitava sui predetti terreni, in virtù di un contratto di locazione del 19 aprile 1991 con cui gli locava il terreno di sua proprietà. Il fratello ET, invece, prestava la Parte_1 sua attività lavorativa nella suddetta impresa.
Pertanto, in virtù dell'esercizio della predetta impresa, utilizzava sia Controparte_1
l'accesso di via Murrano n.9 che quello del civico n. 15. Inoltre, , per recarsi Parte_2
2 sul luogo di lavoro, usava un passaggio tra il fondo di e quello di CP_1 Pt_1
Con il presente giudizio i ricorrenti hanno convenuto il fratello chiedendo la CP_1 reintegra: a) nel compossesso del passaggio attraverso il varco di via Murrano n. 15; b) nell'accesso ai locali siti al piano terra;
c) nel transito attraverso il confine tra i fondi CP_1
e
[...] Parte_1
Il resistente proponeva domanda riconvenzionale chiedendo 1) la reintegra nel possesso del fondo oggetto di contratto di locazione, nonché di tutte le strutture ivi esistenti di sua esclusiva proprietà (bungalow, blocchi bagno ecc,); 2) chiedeva inoltre la reintegra nel compossesso del varco da via Murrano n. 9 che il fratello gli impediva.”. Pt_2
Con ordinanza del 28 marzo 2001, il giudice, titolare del giudizio possessorio,
così statuiva:
a) ordina a di reintegrare immediatamente, sotto pena – in difetto – di Controparte_1 attuazione forzata, e nel compossesso della servitù di Parte_1 Parte_2 passaggio attraverso il varco di via Murrano n. 15, mediante la rimozione dei paletti e delle catene apposte e la consegna di tutte le chiavi delle chiusure esistenti, nel compossesso dei locali siti a piano terra dell'ex fabbricato rurale individuato NCEU al foglio 7, particella 489/1, mediante la consegna di tutte le chiavi delle chiusure esistenti, e nel compossesso della servitù di passaggio attraverso il confine tra i fondi - mediante la Controparte_1 Parte_1 rimozione dei vasi e della transenna;
b) ordina a e a di reintegrare immediatamente, sotto pena Parte_1 Parte_2
– in difetto – di attuazione forzata, nel compossesso della servitù di passaggio Persona_1 attraverso il varco di via Murano n. 9, mediante la consegna di tutte le chiavi delle chiusure esistenti;
c) assegna alle parti termine di mesi quattro dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio di merito possessorio innanzi alla I sezione civile di questo tribunale, ex art 704 comma due c.p.c., limitatamente alla domanda di cui al punto b delle conclusioni rassegnate dal ricorrente nel ricorso introduttivo (n.d.r. quella relativa alla reintegra nel compossesso del locali al piano terra dell'ex fabbricato rurale al foglio 7, p.lla
489/1, pendendo già giudizio petitorio);
d) fissa, ai sensi dell'art 180 comma due c.p.c., per la prosecuzione del giudizio di merito, limitatamente alle domande di cui ai punti a) e c) delle conclusioni rassegnate ai ricorrenti in ricorso introduttivo e alle riconvenzionali spiegate dal resistente, la prima udienza di trattazione per il 22.2.2002, concedendo termine perentorio al convenuto fino a 20 giorni prima per la proposizione le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.”,
statuizione successivamente confermata anche in sede di reclamo proposto da
3 . Controparte_1
A.b.) All'esito dell'istruzione relativa al giudizio di merito, il tribunale adito,
così si pronunciava:
“A) rigetta le domande dei ricorrenti relative alla reintegra: a) nel compossesso del passaggio attraverso il varco di via Murrano n. 15; b) nell'accesso ai locali siti al piano terra dell'ex fabbricato rurale individuato al NCEU al foglio 7, part. 489/1; c) nel transito attraverso il confine tra i fondi e per le causali di cui in premessa;
Controparte_1 Parte_1
B) rigetta le domande riconvenzionali del resistente relative alla reintegra: a) nel possesso del fondo oggetto di contratto di locazione, nonché di tutte le strutture ivi esistenti di sua esclusiva proprietà (bungalow, blocchi bagno ecc,); b) nel compossesso del varco da via
Murrano n. 9, per le causali di cui in motivazione;
C) Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.”.
Il primo giudice perveniva alla indicata statuizione sulla scorta delle seguenti considerazioni:
“Nel merito, dall'esame degli atti è emerso che il de cuius, modificando il testamento attribuiva al figlio l'esclusiva proprietà dell'intero piano terra del fabbricato sito nel CP_1 suo terreno con accesso da via Murrano n. 15, pertanto deve revocarsi l'ordinanza del 28 marzo 2001 nella parte in cui il giudicante ordinava a di reintegrare i germani Controparte_1
e nel compossesso dei locali siti nel suo fondo, al piano terra, mediante Pt_1 Pt_2 consegna delle chiavi.
Nelle more del giudizio con sentenza del 13 giugno 2003, codesto Tribunale, sezione distaccata di Sorrento, risolveva per inadempimento delle parti il contratto di locazione stipulato da e avente ad oggetto il fondo di proprietà di Controparte_1 Parte_1 Pt_1 sul quale il fratello esercitava l'impresa di campeggio, ordinando a quest'ultimo di CP_1 lasciare il fondo libero da persone e cose.
Orbene, alla luce di tale pronuncia, deve rigettarsi anche la domanda riconvenzionale di con cui chiedeva la reintegra nel possesso del fondo oggetto di contratto di Controparte_1 locazione, nonché di tutte le strutture ivi esistenti di sua esclusiva proprietà (bungalow, blocchi bagno ecc,).
Infine, dall'esame del testamento, si rileva che il de cuius, dopo aver diviso i sui beni tra i figli ha testualmente scritto che annullava: “le servitù sulle zone contigue alla Marina d'Equa assegnate rispettivamente ai miei tre figli”
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale di e la revoca Controparte_1 dell'ordinanza del precedente giudicante nella parte in cui ordinava a e Parte_1
4 di reintegrare il fratello nel compossesso della servitù di passaggio attraverso Pt_2 CP_1 il varco di via Murrano n. 9, mediante la consegna delle chiavi e nella parte in cui ordinava a di reintegrare i fratelli e nel compossesso della servitù di Controparte_1 Pt_1 Pt_2 passaggio attraverso il confine tra i fondi e Controparte_1 Pt_1
In considerazione dell'esito del giudizio che vede respinte tutte le domande delle parti, si ritiene equo compensare interamente le spese tra le parti.”.
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponevano appello e Pt_1 Parte_2
da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte
espressa della presente decisione, sulla base di motivi così rubricati,
“I) – illegittimità della sentenza – Violazione artt. 112 e 115 c.p.c. –
Travisamento dei fatti e delle risultanze processuali”, con cui lamentano che il tribunale non aveva tenuto presenti i limiti e l'oggetto del giudizio demandato alla sua cognizione, equivocando in merito al fatto che il genitore dei germani Pt_1
avesse attribuito al figlio l'intero primo piano del fabbricato sito nel suo CP_1
terreno con accesso da via Murrano n. 15, essendo, in ogni caso, la circostanza ininfluente, trattandosi di giudizio possessorio, ed essendo l'accertamento della proprietà del piano terra oggetto del pendente giudizio petitorio, con richiesta di riunione reiterata ma negata dal tribunale, nelle more deciso anche con sentenza
971/2017;
“II) – Nullità della sentenza per vizio di omessa e insufficiente motivazione.
Incompletezza, illogicità, incoerenza del ragionamento del giudice di prime cure”,
con cui nuovamente si dolgono del fatto che il tribunale aveva male interpretato la scheda testamentaria, attribuendole, oltretutto, valore nel giudizio possessorio,
dove al più poteva valere “ad colorandum” per corroborare il preteso possesso;
“III – Nullità della sentenza – Violazione art. 115 c.p.c. per assoluta omissione
5 della corretta valutazione dei documenti e delle prove offerte dalle parti – Omessa
motivazione su un punto decisivo della controversia”, emergendo la fondatezza delle domande avanzate da essi e dalla documentazione Pt_1 Parte_2
prodotta e dalle prove testimoniali raccolte, di cui riportavano ampi stralci, che confermavano quanto statuito in sede di interdetto possessorio, confortato anche dal rigetto del reclamo.
“IV – Illiceità della sentenza per ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. –
Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione – Nullità della sentenza per
omessa pronuncia sulla domanda possessoria oggetto del giudizio”, considerato che all'epoca di introduzione del procedimento, il giudizio possessorio si articolava necessariamente in due fasi, avendo, invece, il primo giudice omesso di pronunciarsi sulla domanda possessoria, producendosi in un accertamento petitorio per di più errato circa la portata dei titoli.
Gli appellanti, pertanto, chiedevano la conferma del rigetto delle domande riconvenzionali del resistente/appellato e
“1) Confermarsi provvedimenti di reintegra adottati a favore di in accoglimento e le istanze svolte dagli appellanti e , resi a definizione Parte_1 Parte_2 nell'originario procedimento RG 326/AC/SO/ 2) Rigettare ogni avversa domanda Pt_3 siccome, inammissibile, improcedibile oltreché infondata in fatto di diritto;
3) condannare
al giusto pagamento delle spese, delle competenze e degli accessori tutti di Controparte_1 legge relativi ai giudizi già pendenti tra le stesse parti innanzi al tribunale di RE
NZ , ovvero quello cautelare… al reclamo procedimento numero 19/2001 reg. reclami, al giudizio di merito possessorio 597/2001 definito con la sentenza gravata nonché quelle del presente giudizio di appello.”.
B.b.) Si costituiva che resisteva all'impugnazione e Controparte_1
proponeva, a sua volta, appello incidentale, analogamente da intendersi qui
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della
6 presente decisione, con il quale, in estrema sintesi, attraverso ampie e diffuse argomentazioni offriva la propria diversa ricostruzione storica e cronologica dei fatti e degli elementi di giudizio con particolare riguardo alla documentazione prodotta, riportando anch'egli testualmente le testimonianze dei tesi addotti nel suo interesse, che confermavano l'utilizzo del varco da via Murrano n. 9 e l'insussistenza di qualsiasi possesso dei ricorrenti rispetto al varco da via Murrano
n. 15, anch'egli lamentando lo 'sconfinamento' delle valutazioni del tribunale nell'ambito petitorio.
L'appellante incidentale così concludeva:
“1) Pronunciare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto nell'interesse dei sigg.ri e , attesa la incompatibilità del presente gravame con il nuovo Pt_2 Parte_1 articolo 342 c.p.c. (attraverso una valutazione formale) e con l'art. 348 bis c.p.c. (attraverso una valutazione sostanziale);
2)- Rigettare l'appello proposto nell'interesse dei sigg.ri e in Pt_2 Parte_1 quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto e, comunque carente di prova, anche in forza delle argomentazioni tutte già esposte nell'interesse del sig.
; Controparte_1
3)- Accogliere l'appello incidentale proposto nell'interesse del sig. e, in Controparte_1 parziale riforma della sentenza impugnata, modificare il capo b) della parte del dispositivo della sentenza stessa di primo grado laddove il Giudicante così dispone: Rigetta le domande riconvenzionali del resistente ( ) relative alla reintegra: a) nel possesso del Controparte_1 fondo oggetto di contratto di locazione, nonché in tutte le strutture ivi esistenti di sua esclusiva proprietà (bungalows, blocchi bagno ecc. ecc.); b) nel compossesso del varco da Via Murrano
n.9, per le causali di cui in motivazione, con riferimento alle quali l'odierno comparente evidenzia che l'impugnata pronuncia merita piena censura e va riformata con il pieno accoglimento delle domande già proposte in primo grado e qui reiterate nell'interesse del sig.
nonché le statuizioni contrassegnate con la lettera C) (Compensa Controparte_1 interamente tra le parti le spese di giudizio)
Emettendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la seguente pronuncia:
3.1) In accoglimento delle originarie domande riconvenzionali, oggetto di appello incidentale nel presente giudizio, formulate nell'interesse del sig. : Controparte_1
3.2) Accertare, dichiarare e/o confermare il diritto del medesimo sig. , per Controparte_1 le ragioni e motivazioni già tutte dedotte in atti, alla reintegra richiesta in via riconvenzionale
7 nell'originario atto e, per l'effetto, condannare, definitivamente il sig. Parte_1 all'immediata reintegra del sig. nel possesso del fondo di cui al contratto di Controparte_1 fitto sottoscritto con il medesimo sig. in data 26.4.1991 e meglio segnato con il Parte_1 colore azzurro nell'allegata planimetria, nonché in tutte le strutture (bungalows, blocchi bagno ecc.) ivi insistenti dichiarando che la proprietà, come da accordi tra le parti intercorsi, si appartiene comunque al sig. e/o comunque a mezzo della consegna di tutte le Controparte_1 chiavi delle chiusure di cui in narrativa, il tutto in danno di chiunque risulti autore materiale della lamentata lesione.
3.3) Accertare, dichiarare e/o confermare il provvedimento di reintegra già disposto e riconosciuto a favore del sig. e/o disporre lo stesso e, per l'effetto, ordinare al Controparte_1 sig. di reitegrare, a titolo definitivo, il sig. , nel transito Parte_2 Controparte_1 attraverso il varco, carrabile e pedonale, sito sulla Via Murrano, 9, di accesso attraverso la proprietà del sig. e nell'attraversamento dei fondi, anche a mezzo della Parte_2 consegna di tutte le chiavi delle chiusure di cui al cancello di cui sopra.
Il tutto con l'emissione di ogni connesso e consequenziale provvedimento come per legge.
4) Rigettare integralmente ogni altra avversa istanza, eccezione e deduzione così come formulata ex adverso anche nei motivi di gravame sia dal sig. che dal sig. Parte_1
con l'emissione di ogni altro connesso e consequenziale provvedimento Parte_2 come per legge ed anche di condanna dei medesimi al pagamento di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone, anche in accoglimento dell'appello incidentale.
5) Emettere ogni altro connesso e consequenziale provvedimento come per legge”.
B.c.) La causa, all'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis di gg. 60 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve evidenziarsi, immediatamente, che sia gli appellanti principali, che quello incidentale, sebbene lamentino tutti che il giudice di primo grado ha finito per risolvere la controversia de qua – che costituiva prosecuzione, peraltro parziale, nel merito, secondo l'originaria formulazione dell'art. 703 c.p.c., della fase sommaria azionata con ricorso da e nei confronti del Pt_1 Parte_2
fratello , in cui anche quest'ultimo aveva avanzato domande riconvenzionali CP_1
8 di reintegra – sulla base di affermazioni di carattere petitorio o non connesse con la situazione di fatto, che, evidentemente, esorbitavano dall'ambito della sua cognizione, anche nella presente sede di appello sembrano, comunque, prospettare questioni che in buona parte non hanno rilevanza, attenendo all'ambito della tutela del diritto 'sottostante', o presuntamente vantato 'a monte', anziché alla posizione di fatto tutelabile ex art. 1140 c.c. (e, come vedremo, ex art. 1168 comma 2 c.c.).
Con altrettanta immediatezza va subito sgombrato il campo da buona parte delle censure che i fratelli e oppongono alla decisone di primo grado in Pt_1 Pt_2
relazione alla reiezione della domanda riguardante il possesso dei locali al piano terra dell'ex fabbricato rurale in catasto al foglio 7, particella n. 489 sub 1, che,
effettivamente, il tribunale ha deciso sulla scorta della considerazione che, a suo avviso, il testamento di padre degli attuali contendenti, Persona_2
attribuiva in proprietà al figlio , chiaramente negando la tutela possessoria CP_1
in virtù di una valutazione di natura petitoria che esorbitava, oltretutto,
radicalmente dal giudizio di cui era investito.
Va considerato, infatti, che, all'esito dell'emissione del provvedimento possessorio, con l'ordinanza depositata il 28.3.2001, il giudice della fase interdittale, proprio rilevando che già pendeva il giudizio petitorio riguardo all'appartenenza di quei beni, aveva, a mente dell'art. 704 comma 2 c.p.c., rimesso la cognizione del merito a quel giudice, disponendo la prosecuzione, con assegnazione del termine ex art. 180 c.p.c. al convenuto nel testo ante mini riforma del 2005/2006, del giudizio di merito innanzi a sé solo per le questioni relative al possesso dell'accesso al varco di via Murrano n. 15 e al passaggio tra il fondo di e quello di preteso dai ricorrenti, e alla riconvenzionale avanzata dal CP_1 Pt_1
resistente, riguardante l'accesso al varco di via Murrano n. 9 e ai beni che
9 servivano all'attività di campeggio esercitata da . CP_1
Ovviamente, avendo costituito oggetto di un'espressa statuizione, tale parte andava censurata proprio in riferimento all'assoluto vizio di extra petizione,
esorbitando radicalmente la pronuncia dall'oggetto del contendere per il quale proseguiva il giudizio di merito, cosa che, sebbene con alcune incertezze argomentative, sembrando gli appellanti riferirsi anche alla contestazione della pronuncia sul diritto, essi hanno fatto soprattutto con la prima e con l'ultima censura sub IV, evidenziando, altresì, che la contesa riguardante i suddetti locali del piano terra del fabbricato rurale era stata definita dalla successiva, autonoma decisione del medesimo tribunale nell'ambito del giudizio petitorio.
Ogni questione al riguardo è, in effetti, oramai, superata, posto che gli appellanti principali hanno documentato, come detto, che è intervenuta la pronuncia del tribunale nel giudizio petitorio, che ha ritenuto che il testamento di Per_2
ha attribuito quei locali al piano terra alla proprietà comune dei tre
[...]
fratelli, confermando, inoltre, la reintegra nel possesso in favore dei germani Pt_1
e , concessa con l'ordinanza del 28.3.2001, sentenza che è stata Pt_2
successivamente confermata, nelle more del presente grado giudizio, pure da questa corte, avendo gli appellanti documentato anche il suo passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c..
Pertanto, la sentenza impugnata va sul punto – rigetto della domanda di cui al capo A), sub b) –, sic et simpliciter dichiarata nulla, essendo, in ogni caso, la relativa situazione possessoria regolata dal giudicato già formatosi, che, come è
noto, ha natura sostanziale e non processuale (la questione, come vedremo, ad avviso della corte, spiega, comunque, effetti, per così dire, 'riflessi', in parte, anche sull'oggetto del presente giudizio).
10 Deve, altresì, osservarsi, sempre in relazione all'eccezione di inammissibilità
dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., che, postulando gli appellanti che, in sostanza, il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla domanda possessoria da essi proposta, ben possono limitarsi ad invocare la conferma delle statuizioni rese in loro favore in sede di interdetto;
tantomeno hanno l'obbligo di spendere specifico motivo di appello contro la statuizione del giudice della fase sommaria che ha reintegrato nell'accesso al varco da via Murrano n. 9, Controparte_1
considerato che essa è stata travolta dalla pronuncia resa all'esito della fase di merito, essendo, del resto, oggetto di impugnazione da parte dell'appellante incidentale.
C.b.) E necessario, inoltre, inquadrare correttamente la pronuncia oggetto dei contrapposti appelli proposti da un lato da e , dall'altro da Pt_1 Pt_2 CP_1
[...]
Infatti, in un passaggio della comparsa di risposta, contenente appello incidentale, di sembra che egli prospetti la lettura in base alla Controparte_1
quale il tribunale avrebbe affermato – id est accertato – che prestava la sua Pt_2
attività lavorativa nell'impresa individuale del fratello ed esercitava il passaggio per ragioni di servizio.
Prescindendo dal rilievo che ciò si riferirebbe solo al “passaggio tra il fondo di e quello di , deve osservarsi che, in realtà, il riferimento è CP_1 Pt_1
chiaramente contenuto nella parte espositiva delle tesi delle parti, tanto che è
anteposto alle proposizioni che raccolgono le loro conclusioni e sintetizzano le domande principali e riconvenzionali, dando poi conto delle statuizioni adottate dal giudice della fase sommaria.
La parte dedicata alla motivazione è, invece, quella introdotta dal sintagma “Nel
11 merito”, ed è chiaro, come si è già detto, che il motivo del perché è stata negata la tutela possessoria in favore di e è rappresentato dal fatto che, in base Pt_1 Pt_2
a quanto dato per presupposto dal giudice, avendo il testamento di Per_2
attribuito i locali al piano terra del fabbricato rurale a , essi non
[...] CP_1
avevano più titolo per recarvisi “con accesso da via Murrano n. 15”, con l'ulteriore ragione che, avendo il padre, con la modifica testamentaria del 1986, annullato le servitù tra i fondi, attribuiti autonomamente ai figli, sia il compossesso della servitù
di passaggio dal fondo di a quello di in favore di e e CP_1 Pt_1 Pt_2 Pt_1
dal varco n. 15, che quello a vantaggio di dal varco n. 9, dovevano ritenersi CP_1
cessati, come cessato il possesso di quest'ultimo del fondo oggetto del contratto di locazione, nonché di tutte le strutture ivi esistenti, rendendo manifesto che,
effettivamente, tutta la causa è stata definita dal primo giudice alla luce di considerazioni di carattere petitorio (l'affermata proprietà dei locali a piano terra del solo e il venir meno del diritto di servitù reciproche tra i fondi) o CP_1
condizionate dal venir meno della posizione di conduttore in capo a . CP_1
Il che significa che, non avendo la decisione del tribunale per cui è appello, in ragione anche di quanto si dirà, messo a fuoco l'oggetto della contesa, per così
dire, la controversia, nel merito, si trova al punto di partenza, dove l'aveva lasciata il giudice dell'interdetto.
C.c.) Qui si innesta una prima considerazione.
L'appellante incidentale non sembra avere correttamente interpretato le ragioni della decisione resa dal giudice della fase sommaria.
Infatti, sostiene che il germano non potrebbe vantare Controparte_1 Pt_2
una posizione possessoria né sul varco n. 15, né sul passaggio dal fondo a lui assegnato a quello attribuito al fratello perché non sarebbe stato detentore Pt_1
12 qualificato, ma, solo in quanto dipendente dell'impresa familiare facente capo esclusivamente ad esso , per ragioni di servizio, mentre residente in CP_1 Pt_1
Canada, al massimo praticava saltuariamente gli accessi per mera tolleranza.
Invece, come ha rilevato il giudice della fase lato sensu cautelare, era a Pt_2
tutti gli effetti detentore qualificato, giacché il contratto di locazione del fondo del fratello, risalente al 26.4.1991, non vedeva come conduttore solo , ma anche CP_1
ed infatti, l'azione di risoluzione del detto contratto è stata esercitata da Pt_2
nei confronti di e del medesimo , sicché se il possesso, come Pt_1 CP_1 Pt_2
argomenta , è da lui tutelabile in quanto conduttore e, quindi, Controparte_1
detentore qualificato, deve evidentemente esserlo anche da parte del fratello
ET e ad impedirgli di passare dal varco 15 e attraverso il suo fondo per andare in quello oggetto della locazione, non è certo stato Pt_1
Inoltre, è indubbio che, dalla morte del padre, attribuitogli il fondo raffigurato in rosa nella piantina prodotta dal resistente, egli attraversava i fondi, accedendo anche dal varco 15, per andare pure nel proprio terreno.
Sotto altro profilo, non è chiaro come legittimi, dopo la morte del padre, CP_1
la detenzione, per continuare l'attività del camping “ ”, sul fondo Org_2
attribuito a , posto che il contratto di locazione del 26.4.1991 riguarda solo Pt_2
il terreno lasciato a cosa che lascia intendere che l'attività esercitata dal Pt_1
fratello , come si desume dallo stesso contratto di fitto sottoscritto da tutti Pt_2
e tre, in cui sia che vengono definiti entrambi gerenti e CP_1 Pt_2
proprietari delle strutture ivi allocate, fosse tutt'altro che 'confinato' nell'ambito di un rapporto di mera dipendenza lavorativa.
D'altro canto, le ragioni che l'appellante incidentale adduce per negare che il fratello possa vantare un possesso sul varco n. 15, riassunte a pagg. 12 e Pt_2
13 13 della comparsa con appello incidentale, o sono basate sull'errato presupposto che egli non era detentore qualificato, o su motivi che riguarderebbero anche lo stesso , come la cessazione del contratto di fitto, che pure, invece, è ritenuta CP_1
dall'appellante incidentale ininfluente per negargli il passaggio dal varco n. 9, o per ragioni petitorie quale l'annullamento delle servitù reciproche, che manifesta quel perdurare della 'commistione' tra i profili di cui si è fatto cenno in apertura, e che dovrebbero valere ancora una volta pure per esso in relazione al varco n. 9, CP_1
ovvero sulla circostanza che ha l'accesso da tale varco, cosa che Pt_2
correttamente il giudice dell'interdetto ha ritenuto irrilevante, non escludendo certo il possesso dell'altro accesso.
Analogamente, è proprietario ed era locatore del proprio fondo Parte_1
in favore anche del fratello , come rilevato dal giudice dell'interdetto, per Pt_2
questo tenuto a garantire l'accesso al germano, oltre che possessore per suo mezzo,
ex art. 1140 comma 2 c.c..
D'altro canto, come si era preavvertito, è chiaro che, essendo oramai acclarato,
con valore di giudicato, che essi erano comproprietari-compossessori dei locali posti al piano terreno del fabbricato rurale di cui al foglio 7 p.lla 489/1 – avendo,
come rilevato dal tribunale di Napoli, 'proseguito' il possesso del loro dante causa sin dall'apertura della successione – l'accesso presumibilmente Persona_2
più comodo per raggiungerli che essi praticavano non poteva che essere quello dal varco n. 15.
In tal senso depone, infatti, con altrettanta evidenza la prova testimoniale raccolta, essendo emerso certamente dalle dichiarazioni di , Testimone_1
e che sia , che praticavano l'accesso dal varco Tes_2 Testimone_3 Pt_2 Pt_1
n. 15, possedendo le chiavi, e raggiungevano sia i locali al piano terra, che anche i
14 fondi posti a monte.
Non attendibili, invece, sono le dichiarazioni dei testi addotti dal convenuto/resistente, sol che si consideri che sono tutte rivolte a cercare di confermare che l'accesso di era praticato solo perché dipendente del Pt_2
campeggio – come possano essere così sicuri di un tale riferimento resta un mistero, manifestando l'intento evidente di favorire il resistente – mentre, invece,
sappiamo, come opportunamente rimarcato dal giudice dell'interdetto, che egli era conduttore del fondo assegnato a oltre che comproprietario delle strutture Pt_1
sullo stesso allocate.
Davvero arduo è, poi, ritenere credibile che vi fosse una sola chiave dell'ingresso dal n. 15 e che essa fosse riposta nel locale direzione e prelevata volta a volta “per esigenze di servizio rispettivamente da ET e ”, con la CP_1
precisazione “Non so se ET avesse o meno altra chiave, posso solo presumere di no atteso che prelevava il mazzo di chiavi per aprire il cancello” (tanto ha dichiarato il teste ). Tes_4
D'altro canto, che l'accesso 15 sia stato ampliato e reso carrabile solo dal 1983 e che in precedenza l'unico accesso fosse quello 9 è circostanza irrilevante, così
come quella che solo da tale data la porzione poi assegnata a era stata CP_1
rilasciata dal precedente affittuario, visto che stiamo parlando di un'azione di spoglio avvenuta durante l'estate del . Pt_3
Tantomeno rileva che il padre avesse disposto dei propri beni in modo da evitare commistioni ed ingerenze, perché nuovamente si confondono i profili.
Invece, appare più che evidente che fino ad una certa data non erano sorti dissapori tra i fratelli – almeno fino al 1997/1998 – rapporti che si sono definitivamente inaspriti proprio con la 'rettifica' della dichiarazione di
15 successione operata autonomamente da nell'aprile del 1999 quando si è CP_1
affermato proprietario esclusivo di tutti i locali posti al piano terra del fabbricato al foglio 7 particella 489/1.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da e , va Pt_2 Parte_1
confermata la statuizione di cui all'interdetto reso in data 28 marzo 2001, riguardo al capo a), limitatamente alla reintegra nel compossesso della servitù di passaggio attraverso il varco di via Murrano n. 15, mediante la rimozione dei paletti e delle catene apposte e la consegna di tutte le chiavi delle chiusure esistenti, e nel compossesso della servitù di passaggio attraverso il confine tra i fondi CP_1
– mediante la rimozione dei vasi e della transenna, ancora
[...] Parte_1
in contestazione in questo processo.
C.d.) Relativamente al gravame incidentale si osserva immediatamente che trascura di considerare l'argomentazione che il giudice Controparte_1
dell'interdetto ha reso per negare la reintegra nel possesso dei bungalows e delle strutture esistenti nel fondo di e che, invece, dimostravano che egli le avesse Pt_1
già abbandonate dal 1997, avendo proprio “dichiarato … in sede di CP_1
accertamento tecnico edilizio del 13 aprile 2000” che “ha abbandonato gli altri fondi, esercitando, fin dalla stagione 1997, l'attività turistico-recettiva solo sulla particella 490 di sua proprietà”, in contraddizione con le dichiarazioni dei testi addotti.
Sotto altro profilo, è egli stesso ad avere ostruito il passaggio dal proprio fondo a quello del fratello ed è egli stesso a sostenere di avere creato il Pt_1
collegamento e che questo, essendo cessata l'attività turistico ricettiva, andrebbe rimosso, non comprendendosi, pertanto, gran parte delle argomentazioni spese in merito all'accesso al fondo di oggetto anche delle dichiarazioni dei propri Pt_1
16 testi, ed anzi, confermando quanto in precedenza esposto in merito al fatto che egli avesse già ben prima del abbandonato il fondo del fratello (vds anche la Pt_3
mancata risposta all'interrogatorio formale sulla circostanza di cui al capo 7).
Ma, ad avviso della corte, deve convenirsi con quanto argomentato dagli appellanti principali che ciò appare in contraddizione palese anche con il praticato accesso dal n. 9, considerato che se afferma che andrebbe eliminato il collegamento col proprio fondo e se il fondo di preso in locazione era già Pt_1
stato abbandonato dal 1997, emerge dalla planimetria prodotta che il terreno del germano , segnato in rosa – e la richiesta di reintegra si rivolge, infatti, Pt_2
solo ad esso – non è confinante con quello segnato in verde, di , occorrendo CP_1
percorrere il tratto di collegamento in azzurro insistente su quello di Pt_1
Pertanto, il gravame incidentale va disatteso e il rigetto della relativa domanda di reintegra, ancorché con diversa motivazione, va confermata.
D – Le spese
Le spese vanno liquidate secondo soccombenza, risultando , Controparte_1
all'esito del giudizio d'appello, integralmente soccombente, con liquidazione secondo i parametri aggiornati di cui al d.m. n. 147/2022, con valutazione, però, in virtù dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 [
secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00 - non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione
17 più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (Cass. nn.
968/2022 e 26113/2023)>>], ove si consideri anche la dichiarazione di valore operata dalle parti stesse (per la fase di trattazione in appello nei minimi, non essendo stata svolta attività istruttoria).
Riguardo all'appello incidentale deve, altresì, darsi atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr
115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sugli appelli di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, a1) dichiara la nullità della pronuncia di primo grado nella parte in cui statuisce il rigetto della domanda di reintegra al capo A), sub b) del dispositivo,
non oggetto del presente giudizio;
a2) conferma la statuizione di cui all'interdetto reso in data 28 marzo 2001, riguardo al capo a), limitatamente alla reintegra 1) nel compossesso della servitù di passaggio attraverso il varco di via Murrano n. 15,
mediante la rimozione dei paletti e delle catene apposte e la consegna di tutte le chiavi delle chiusure esistenti e 2) nel compossesso della servitù di passaggio attraverso il confine tra i fondi – mediante la Controparte_1 Parte_1
rimozione dei vasi e della transenna, ancora in contestazione in questo processo;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna a rifondere le spese di lite in favore dei Controparte_1
ricorrenti/appellanti e , che liquida, c1) per il primo grado, Pt_2 Parte_1
in euro 50,00 per spese ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese
18 generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; c2) per il grado d'appello in euro 174,00
per spese ed euro 4.888,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
iva e c.p.a..
d) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, nella camera di consiglio del 29 febbraio 2024
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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