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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2137/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FINOCCHIARO ELENA e dell'avv.
RICORRRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MANFREDINI MASSIMO e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Separazione giudiziale
Con l'intervento del P.M.- Sede
Svolgimento del processo
Premettendo il matrimonio contratto a Livorno in data 16.02.2008 con il signor la nascita della figlia il 2.7.2009, rilevando la crisi CP_1 Per_1 dell'unione matrimoniale in ragione della violazione del dovere di fedeltà da parte del sig. e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei CP_1 coniugi, con ricorso depositato in data 19.9.2024 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa per sentir pronunciare la Parte_1 CP_1 separazione dei coniugi con addebito al marito. La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] 1) I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del reciproco rispetto.
1 2) La casa familiare sita in Livorno, Via Coccoluto Ferrigni 84, sarà assegnata alla
IG.ra che ivi manterrà la propria residenza insieme alla figlia minore Pt_1 Per_2
[...]
3) Il IG. trasferirà altrove la propria residenza anagrafica, entro e non CP_1 oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione;
4) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà Per_1 residenza prevalente presso la madre, con diritto della minore di trascorrere con il padre due pomeriggi a settimana dalle 17.00 alle 21.00 ed un fine settimana ogni due, con pernottamento presso il padre, in ogni caso in conformità alle esigenze ed agli impegni della minore.
Durante le vacanze estive, sia il padre sia la madre avranno diritto a trascorrere una settimana continuativa con la figlia. trascorrerà poi metà delle festività Per_1 natalizie e metà di quelle pasquali con la madre, l'altra metà con il padre, ad anni alterni.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi fra i coniugi in ordine alle modalità di permanenza della figlia minore presso entrambi i genitori, in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori stessi, nonché delle necessità e della volontà della minore.
Ogni esigenza contingente di variazione delle modalità di visita sopra indicate dovrà comunque essere concordata fra i coniugi, con obbligo reciproco di comunicazione delle rispettive necessità, con almeno tre giorni di preavviso.
5) Il canone di locazione dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti sito in Via
Calzabigi sarà versato sul conto corrente cointestato alle parti acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, ove ciascuno dei coniugi verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, il
50% della differenza tra il canone di locazione ricevuto dai conduttori e la rata di mutuo da versare alla banca mutuataria.
6) Gli oneri condominiali del condominio di Via Calzabigi 96 scaduti ad oggi saranno saldati integralmente dal IG. mentre quelli a scadere saranno versati CP_1 all'amministratore al 50% ciascuno.
7) Il canone di locazione della casa familiare di Via Coccoluto Ferrigni sarà versato integralmente dalla IG.ra direttamente a favore della proprietà. Pt_1
8) Entro 30 giorni dalla sentenza di separazione la sig.ra intesterà a sé tutte le Pt_1 utenze della casa familiare e provvederà a pagare le relative fatture. Le fatture già emesse o che saranno emesse fino al cambio della intestazione delle utenze resteranno a carico del IG. CP_1
9) Il IG. verserà a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese a partire da aprile 2024 (allontanamento del Pt_1
SO dalla casa familiare), la somma di € 1.200,00, quale contributo al mantenimento delle figlia minore mentre i genitori percepiranno l'assegno unico al 50% Per_1 ciascuno e sosteranno al 50% ciascuno le spese straordinarie della figlia, debitamente documentate, mediche, sportive, ludiche, extrascolastiche, secondo le modalità e precisazioni indicate nel protocollo del CNF in materia.
2 10) Entro 30 giorni dalla sentenza di separazione il IG. restituirà alla IG.ra CP_1
sempre a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa la Pt_1 somma di € 375,84 o quella maggiore che risulterà all'esito del presente procedimento, pari al 50% delle spese straordinarie della figlia sostenute integralmente dalla Pt_1 dal 30.3.24 in avanti.
11) Entro 30 giorni dalla sentenza di separazione il IG. restituirà alla IG.ra CP_1
sempre a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa la Pt_1 somma di € 1581,75, o quella maggiore che risulterà all'esito del presente procedimento pari al 50% delle spese sostenute integralmente dalla per le cure mediche del Pt_1 cane Per_3
12) Entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, il motociclo targato ER42793 sarà intestato alla IG.ra con spese a carico del IG. e con obbligo dello stesso Pt_1 CP_1
a sottoscrivere tutto quanto necessario al passaggio di proprietà.
13) L'autovettura targata ES122SP rimarrà formalmente intestata al SO, ma nella disponibilità esclusiva della che potrà decidere di porla in vendita: in tal caso Pt_1 il SO si impegna a sottoscrivere tutto quanto necessario alla vendita e rinuncia ad incamerare il relativo prezzo che resterà integralmente nella disponibilità della
”. Pt_1
Si costituiva in causa il signor il quale contestava i CP_1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta con particolare riferimento alle ragioni della lenta disgregazione dell'unione coniugale e dunque negando la rapportabilità causale della crisi familiare alla propria condotta. Il resistente concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa familiare sita in Livorno, Via
Coccoluto Ferrigni 84, sarà assegnata alla IG.ra che ivi manterrà la propria Pt_1 residenza insieme alla figlia minore 3) Il IG. trasferirà Persona_2 CP_1 altrove la propria residenza anagrafica, entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione;
e nello specifico il contratto di locazione sarà intestato alla sola IG.ra senza alcuna garanzia da parte del che trasferirà altrove lo studio Pt_1 CP_1 professionale. 4) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori ed avrà residenza prevalente presso la madre, con diritto della minore di trascorrere con il padre due pomeriggi a settimana dalle 17.00 alle 21.00 ed un fine settimana ogni due, con pernottamento presso il padre, in ogni caso in conformità alle esigenze ed agli impegni della minore. Durante le vacanze estive, sia il padre sia la madre avranno diritto a trascorrere una settimana continuativa con la figlia. Per_1 trascorrerà poi metà delle festività natalizie e metà di quelle pasquali con la madre,
l'altra metà con il padre, ad anni alterni. Sono sempre fatti salvi diversi accordi fra i coniugi in ordine alle modalità di permanenza della figlia minore presso entrambi i genitori, in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori stessi, nonché delle necessità e della volontà della minore. Ogni esigenza contingente di variazione delle
3 modalità di visita sopra indicate dovrà comunque essere concordata fra i coniugi, con obbligo reciproco di comunicazione delle rispettive necessità, con almeno tre giorni di preavviso. 5) Il canone di locazione dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti sito in
Via Calzabigi sarà versato sul conto corrente cointestato alle parti acceso presso il
Monte dei Paschi di Siena, ove ciascuno dei coniugi verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, il 50% della differenza tra il canone di locazione ricevuto dai conduttori e la rata di mutuo da versare alla banca mutuataria. Il tutto tendendo conto che il IG. ha CP_1 già versato la differenza di circa 40 euro mensili fra canone e mutuo (698,00 euro –
658,00 euro) per n. 9 mesi. 6) Gli oneri condominiali del condominio di Via Calzabigi
96 di importo pari ad 2.431,50 euro dovrà essere computato a 50% tenendo conto che il sig. ha già pagato per il proprio 50% € 492,00. Ed inoltre la signora ed CP_1 Pt_1 il IG. avendo interrotto il pagamento delle quote condominiali da Aprile 2024 ad CP_1 oggi, sono tenuti a pagare per un totale di 868,50 € da versare al 50% così come le rate future al 50%. 7) Il canone di locazione della casa familiare di Via Coccoluto Ferrigni sarà versato integralmente dalla IG.ra direttamente a favore della proprietà. Pt_1
8) Entro 30 giorni dalla sentenza di separazione la sig.ra intesterà a sé tutte le Pt_1 utenze della casa familiare e provvederà a pagare le relative fatture. Le fatture già emesse o che saranno emesse fino al cambio della intestazione delle utenze resteranno a carico del IG. 9) Il IG. verserà a mezzo bonifico bancario su conto CP_1 CP_1 corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € Pt_1
450,00, a partire dal momento di assunzione dei provvedimenti provvisori che l'Ill.mo
IG. Giudice, quale contributo al mantenimento delle figlia minore mentre i Per_1 genitori percepiranno l'assegno unico al 50% ciascuno e sosteranno al 50% ciascuno le spese straordinarie della figlia, debitamente documentate, mediche sportive, ludiche, extrascolastiche, secondo le modalità e precisazioni indicate nel protocollo del CNF in materia. 10) Niente è dovuto per la somma pretesa da parte ricorrente di € 375,84 o quella maggiore che risulterà all'esito del presente procedimento, pari al 50% delle spese straordinarie della figlia sostenute in quanto non preventivamente concordate.
11) Niente è dovuto per la somma di € 1.581,75, o quella maggiore che risulterà all'esito del presente procedimento pari al 50% delle spese sostenute integralmente dalla per le cure mediche del cane in quanto il cane è di proprietà Pt_1 Per_3 esclusiva della ricorrente ed ammesso e non concesso che fosse di competenza di entrambi trattasi di spesa straordinaria non previamente concordata. 12) Il motociclo targato ER42793 è e rimarrà nella proprietà esclusiva del sig. con la sua CP_1 disponibilità esclusiva. 13) L'autovettura targata ES122SP è e rimarrà nella proprietà esclusiva del con la sua disponibilità esclusiva.”. CP_1
Tentata in sede di udienza di comparizione delle parti la composizione delle questioni accessorie pendenti tra le parti, all'esito di ampia discussione, le parti chiedevano un rinvio della causa al fine della verifica di possibilità transattiva.
Disposti successivi rinvii su istanza delle parti, all'udienza in data 27.5.2025, i procuratori davano dell'accordo raggiunto dai signori e CP_1 Pt_1
4 depositato in PCT sottoscritto dagli stessi e concludevano Pt_1 congiuntamente per sentir pronunciare la separazione alle condizioni indicate.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse del figlio minore.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite, anche del sub procedimento, vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 16.02.2008
e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune - atto n. 6, parte 2, serie A- 2008;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. I coniugi dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti e rinunciano pertanto ad ogni reciproca richiesta di contributo al mantenimento per sé stessi.
2) La casa familiare sita in Livorno, Via Coccoluto Ferrigni 84, sarà assegnata alla IG.ra che ivi manterrà la propria residenza insieme alla figlia Pt_1 minore e che provvederà al pagamento del 100% del canone di Persona_2 locazione dalla mensilità di maggio 2025 in avanti.
3) Il IG. trasferirà altrove la propria residenza anagrafica, entro e CP_1 non oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione;
4) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 ed avrà residenza prevalente presso la madre, con diritto della minore di trascorrere con il padre due pomeriggi a settimana dalle 17.00 alle 21.00 ed un
5 fine settimana ogni due, con pernottamento presso il padre, in ogni caso in conformità alle esigenze ed agli impegni della minore.
Durante le vacanze estive, sia il padre sia la madre avranno diritto a trascorrere una settimana continuativa con la figlia. trascorrerà poi Per_1 metà delle festività natalizie e metà di quelle pasquali con la madre, l'altra metà con il padre, ad anni alterni.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi fra i coniugi in ordine alle modalità di permanenza della figlia minore presso entrambi i genitori, in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori stessi, nonché delle necessità e della volontà della minore.
Ogni esigenza contingente di variazione delle modalità di visita sopra indicate dovrà comunque essere concordata fra i coniugi, con obbligo reciproco di comunicazione delle rispettive necessità, con almeno tre giorni di preavviso.
5) Il IG. verserà a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato CP_1 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a partire da maggio 2025, la Pt_1 somma di € 650,00, quale contributo al mantenimento della figlia minore
, oltre aggiornamento annuale ISTAT. Per_1
Il IG. SO verserà altresì quali arretrati € 550,00 al mese da ottobre 2024 a aprile 2025 compresi, secondo le modalità e i tempi di cui al seguente articolo
13 del presente accordo.
6) L'assegno unico per la minore sarà percepito integralmente dalla IG.ra
Pt_1
7) Le spese straordinarie di Bianca mediche, sportive, ludiche, extrascolastiche, saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori. Esse dovranno essere documentate e/o concordate fra i genitori, a seconda della tipologia della spesa, secondo le modalità e precisazioni indicate nel protocollo del CNF in materia di spese straordinarie dei figli minori, da intendersi qui richiamato. Il genitore anticipatario ha diritto alla restituzione del 50% delle suddette spese entro la fine del mese nel corso del quale la spesa è stata sostenuta.
Il IG. si impegna altresì a restituire alla IG.ra € 375,84 pari a CP_1 Pt_1 spese straordinarie documentate, sostenute dalla madre per dalla data Per_1 di allontanamento del padre dalla casa familiare ad oggi.
8) La casa in comproprietà fra i coniugi, sita in Livorno, Via Calzabigi 96 è già stata posta in vendita su volontà concorde delle parti, al prezzo di € 185.000,00, trattabile al ribasso fino ad € 160.000,00, ma non ad una cifra inferiore, salvo successivo diverso accordo fra le parti che dovrà risultare per scritto.
Fino al momento dell'effettiva vendita, il canone di locazione dell'appartamento di cui sopra, pari a complessivi € 558,15 continuerà ad essere incassato dal IG. come avvenuto fino ad oggi. CP_1
Con tali somme, il IG. provvederà al pagamento della rata di mutuo pari CP_1 ad € 697,74.
6 Vista la differenza tra canone di locazione e rata di mutuo, pari ad € 139,59, la
IG.ra verserà, da maggio 2025, fino alla vendita, € 70,00 mensili sul Pt_1 conto corrente acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, sul quale viene addebitato il mutuo, nonché € 840,00, pari alla medesima differenza non versata dalla a maggio 2024 a aprile 2025 compresi. Pt_1
La IG.ra ed il IG. si impegnano altresì ad inviare raccomandata Pt_1 CP_1
A/R a firma congiunta, entro il 30.4.25, con la quale richiedere ai conduttori di
Via Calzabigi 96 l'invio di formale disdetta dal contratto di locazione, vista l'intenzione di rilascio manifestata dai conduttori stessi, ma ancora non formalizzata, con decorrenza dalla data di ricezione di tale disdetta dei 6 mesi di preavviso previsti dalla legge.
9) Fino alla vendita dell'immobile di Via Calzabigi, il IG. continuerà a CP_1 ricevere dai conduttori anche la somma mensile di € 100,00 per oneri condominiali ordinari, come previsto nel contratto di locazione, incassati fino ad oggi dal medesimo IG. CP_1
Gli oneri condominiali ordinari del condominio di Via Calzabigi 96 scaduti ad oggi e da scadere fino alla vendita, saranno pertanto saldati integralmente dal
IG. CP_1
Quanto agli oneri condominiali straordinari, scaduti e non pagati, essi saranno saldati sempre dal SO stesso, ma la provvederà a versare al SO € Pt_1
1.216,00, pari al 50% di € 2.431,50, importo degli oneri condominiali straordinari dovuti, come quantificati dallo stesso SO nella comparsa di costituzione.
Il SO si impegna pertanto espressamente a tenere indenne la a ogni Pt_1 richiesta di pagamento di oneri, ordinari o straordinari che dovesse giungere da parte del . Controparte_2
10) Entro il 30.4.25 la sig.ra intesterà a sé tutte le utenze della casa Pt_1 familiare e provvederà a pagare le relative fatture. Le fatture già emesse o che saranno emesse fino al cambio della intestazione delle utenze resteranno a carico del IG. CP_1
11) Entro 15 giorni dalla firma del presente accordo il IG. provvederà a CP_1 liberare definitivamente la stanza adibita a studio all'interno dell'immobile di
Via Coccoluto Ferrigni: decorsa tale data la sarà libera di disporre Pt_1 della suddetta stanza e dei beni mobili ivi rinvenuti come meglio riterrà.
12) L'autovettura targata ES122SP sarà riconsegnata materialmente dalla al subito dopo la vendita dell'immobile di Via Calzabigi e Pt_1 CP_1 contestual ment e il verserà alla € 2000,00, quale parziale CP_1 Pt_1 restituzione del contributo della per l'iniziale acquisto di tale auto. Pt_1
Ricevuta tale somma la dichiara di non aver più nulla a che Pt_1 pretendere in relazione all'autovettura di cui sopra.
7 13) Visti i reciprochi obblighi di pagamento sopra disciplinati, le parti acconsentono alla compensazione reciproca parziale secondo le seguenti modalità.
- Debito SO per mantenimento pregresso di : € 3.850,00 (€ 550,00 x 7 Per_1 mesi da ottobre 2024 – ad aprile 2025 compresi)
- Debito SO per spese straordinarie : € 375,84 Per_1
- Debito SO per acquisto auto ES122SP: € 2.000,00
DEBITO COMPLESSIVO SOCCI: € 6.225,84
- Debito per differenza canone di locazione – mutuo: € 840,00 (€ 70,00 Pt_1
x 12 mesi maggio 2024 – aprile 2025)
- Debito Moriani per oneri condominiali straordinari Via Calzabigi: € 1216,00
DEBITO COMPLESSIVO MORIANI: € 2.056,00
Pertanto, operate le reciproche compensazioni, il IG. verserà alla IG.ra CP_1
a somma complessiva di € 4.169,84 (€ 6225,84 - € 2056,00). Pt_1
Tale somma sarà versata some segue:
- € 2.084,92 entro il 30.4.25;
- € 2.084,92 entro 5 giorni dopo la stipula di contratto definitivo di compravendita della casa di Via Calzabigi.
Da maggio 2025 in avanti, entro il giorno 5 di ogni mese, il SO verserà alla
€ 650,00 al mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, quale contributo Pt_1 al mantenimento di , come previsto al precedente punto 5). Per_1
Da maggio 2025 in avanti e fino alla vendita dell'immobile di Via Calzabigi 96, la verserà € 70,00 al mese sul conto corrente cointestato acceso presso Pt_1
MPS.
14) Le parti dichiarano che con l'esecuzione di quanto sopra previsto hanno risolto ogni questione relativa alla loro separazione, la dichiara Pt_1 pertanto espressamente di rinunciare al ricorso introduttivo della presente causa e alla richiesta di addebito ivi avanzata, il IG. dichiara di accettare CP_1 tale rinuncia ed entrambe le parti dichiarano che le spese legali del giudizio saranno tra le stesse integralmente compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 27.5.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2137/2024 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FINOCCHIARO ELENA e dell'avv.
RICORRRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
MANFREDINI MASSIMO e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Separazione giudiziale
Con l'intervento del P.M.- Sede
Svolgimento del processo
Premettendo il matrimonio contratto a Livorno in data 16.02.2008 con il signor la nascita della figlia il 2.7.2009, rilevando la crisi CP_1 Per_1 dell'unione matrimoniale in ragione della violazione del dovere di fedeltà da parte del sig. e allegando le condizioni economiche e patrimoniale dei CP_1 coniugi, con ricorso depositato in data 19.9.2024 e poi ritualmente notificato la signora evocava in causa per sentir pronunciare la Parte_1 CP_1 separazione dei coniugi con addebito al marito. La ricorrente concludeva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “[…] 1) I coniugi vivranno separati con
l'obbligo del reciproco rispetto.
1 2) La casa familiare sita in Livorno, Via Coccoluto Ferrigni 84, sarà assegnata alla
IG.ra che ivi manterrà la propria residenza insieme alla figlia minore Pt_1 Per_2
[...]
3) Il IG. trasferirà altrove la propria residenza anagrafica, entro e non CP_1 oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione;
4) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori ed avrà Per_1 residenza prevalente presso la madre, con diritto della minore di trascorrere con il padre due pomeriggi a settimana dalle 17.00 alle 21.00 ed un fine settimana ogni due, con pernottamento presso il padre, in ogni caso in conformità alle esigenze ed agli impegni della minore.
Durante le vacanze estive, sia il padre sia la madre avranno diritto a trascorrere una settimana continuativa con la figlia. trascorrerà poi metà delle festività Per_1 natalizie e metà di quelle pasquali con la madre, l'altra metà con il padre, ad anni alterni.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi fra i coniugi in ordine alle modalità di permanenza della figlia minore presso entrambi i genitori, in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori stessi, nonché delle necessità e della volontà della minore.
Ogni esigenza contingente di variazione delle modalità di visita sopra indicate dovrà comunque essere concordata fra i coniugi, con obbligo reciproco di comunicazione delle rispettive necessità, con almeno tre giorni di preavviso.
5) Il canone di locazione dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti sito in Via
Calzabigi sarà versato sul conto corrente cointestato alle parti acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, ove ciascuno dei coniugi verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, il
50% della differenza tra il canone di locazione ricevuto dai conduttori e la rata di mutuo da versare alla banca mutuataria.
6) Gli oneri condominiali del condominio di Via Calzabigi 96 scaduti ad oggi saranno saldati integralmente dal IG. mentre quelli a scadere saranno versati CP_1 all'amministratore al 50% ciascuno.
7) Il canone di locazione della casa familiare di Via Coccoluto Ferrigni sarà versato integralmente dalla IG.ra direttamente a favore della proprietà. Pt_1
8) Entro 30 giorni dalla sentenza di separazione la sig.ra intesterà a sé tutte le Pt_1 utenze della casa familiare e provvederà a pagare le relative fatture. Le fatture già emesse o che saranno emesse fino al cambio della intestazione delle utenze resteranno a carico del IG. CP_1
9) Il IG. verserà a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese a partire da aprile 2024 (allontanamento del Pt_1
SO dalla casa familiare), la somma di € 1.200,00, quale contributo al mantenimento delle figlia minore mentre i genitori percepiranno l'assegno unico al 50% Per_1 ciascuno e sosteranno al 50% ciascuno le spese straordinarie della figlia, debitamente documentate, mediche, sportive, ludiche, extrascolastiche, secondo le modalità e precisazioni indicate nel protocollo del CNF in materia.
2 10) Entro 30 giorni dalla sentenza di separazione il IG. restituirà alla IG.ra CP_1
sempre a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa la Pt_1 somma di € 375,84 o quella maggiore che risulterà all'esito del presente procedimento, pari al 50% delle spese straordinarie della figlia sostenute integralmente dalla Pt_1 dal 30.3.24 in avanti.
11) Entro 30 giorni dalla sentenza di separazione il IG. restituirà alla IG.ra CP_1
sempre a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa la Pt_1 somma di € 1581,75, o quella maggiore che risulterà all'esito del presente procedimento pari al 50% delle spese sostenute integralmente dalla per le cure mediche del Pt_1 cane Per_3
12) Entro 30 giorni dalla sentenza di separazione, il motociclo targato ER42793 sarà intestato alla IG.ra con spese a carico del IG. e con obbligo dello stesso Pt_1 CP_1
a sottoscrivere tutto quanto necessario al passaggio di proprietà.
13) L'autovettura targata ES122SP rimarrà formalmente intestata al SO, ma nella disponibilità esclusiva della che potrà decidere di porla in vendita: in tal caso Pt_1 il SO si impegna a sottoscrivere tutto quanto necessario alla vendita e rinuncia ad incamerare il relativo prezzo che resterà integralmente nella disponibilità della
”. Pt_1
Si costituiva in causa il signor il quale contestava i CP_1 presupposti in fatto e in diritto della domanda proposta con particolare riferimento alle ragioni della lenta disgregazione dell'unione coniugale e dunque negando la rapportabilità causale della crisi familiare alla propria condotta. Il resistente concludeva per sentir pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni che si riportano: “[…] 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) La casa familiare sita in Livorno, Via
Coccoluto Ferrigni 84, sarà assegnata alla IG.ra che ivi manterrà la propria Pt_1 residenza insieme alla figlia minore 3) Il IG. trasferirà Persona_2 CP_1 altrove la propria residenza anagrafica, entro e non oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione;
e nello specifico il contratto di locazione sarà intestato alla sola IG.ra senza alcuna garanzia da parte del che trasferirà altrove lo studio Pt_1 CP_1 professionale. 4) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori ed avrà residenza prevalente presso la madre, con diritto della minore di trascorrere con il padre due pomeriggi a settimana dalle 17.00 alle 21.00 ed un fine settimana ogni due, con pernottamento presso il padre, in ogni caso in conformità alle esigenze ed agli impegni della minore. Durante le vacanze estive, sia il padre sia la madre avranno diritto a trascorrere una settimana continuativa con la figlia. Per_1 trascorrerà poi metà delle festività natalizie e metà di quelle pasquali con la madre,
l'altra metà con il padre, ad anni alterni. Sono sempre fatti salvi diversi accordi fra i coniugi in ordine alle modalità di permanenza della figlia minore presso entrambi i genitori, in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori stessi, nonché delle necessità e della volontà della minore. Ogni esigenza contingente di variazione delle
3 modalità di visita sopra indicate dovrà comunque essere concordata fra i coniugi, con obbligo reciproco di comunicazione delle rispettive necessità, con almeno tre giorni di preavviso. 5) Il canone di locazione dell'appartamento di proprietà dei ricorrenti sito in
Via Calzabigi sarà versato sul conto corrente cointestato alle parti acceso presso il
Monte dei Paschi di Siena, ove ciascuno dei coniugi verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, il 50% della differenza tra il canone di locazione ricevuto dai conduttori e la rata di mutuo da versare alla banca mutuataria. Il tutto tendendo conto che il IG. ha CP_1 già versato la differenza di circa 40 euro mensili fra canone e mutuo (698,00 euro –
658,00 euro) per n. 9 mesi. 6) Gli oneri condominiali del condominio di Via Calzabigi
96 di importo pari ad 2.431,50 euro dovrà essere computato a 50% tenendo conto che il sig. ha già pagato per il proprio 50% € 492,00. Ed inoltre la signora ed CP_1 Pt_1 il IG. avendo interrotto il pagamento delle quote condominiali da Aprile 2024 ad CP_1 oggi, sono tenuti a pagare per un totale di 868,50 € da versare al 50% così come le rate future al 50%. 7) Il canone di locazione della casa familiare di Via Coccoluto Ferrigni sarà versato integralmente dalla IG.ra direttamente a favore della proprietà. Pt_1
8) Entro 30 giorni dalla sentenza di separazione la sig.ra intesterà a sé tutte le Pt_1 utenze della casa familiare e provvederà a pagare le relative fatture. Le fatture già emesse o che saranno emesse fino al cambio della intestazione delle utenze resteranno a carico del IG. 9) Il IG. verserà a mezzo bonifico bancario su conto CP_1 CP_1 corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € Pt_1
450,00, a partire dal momento di assunzione dei provvedimenti provvisori che l'Ill.mo
IG. Giudice, quale contributo al mantenimento delle figlia minore mentre i Per_1 genitori percepiranno l'assegno unico al 50% ciascuno e sosteranno al 50% ciascuno le spese straordinarie della figlia, debitamente documentate, mediche sportive, ludiche, extrascolastiche, secondo le modalità e precisazioni indicate nel protocollo del CNF in materia. 10) Niente è dovuto per la somma pretesa da parte ricorrente di € 375,84 o quella maggiore che risulterà all'esito del presente procedimento, pari al 50% delle spese straordinarie della figlia sostenute in quanto non preventivamente concordate.
11) Niente è dovuto per la somma di € 1.581,75, o quella maggiore che risulterà all'esito del presente procedimento pari al 50% delle spese sostenute integralmente dalla per le cure mediche del cane in quanto il cane è di proprietà Pt_1 Per_3 esclusiva della ricorrente ed ammesso e non concesso che fosse di competenza di entrambi trattasi di spesa straordinaria non previamente concordata. 12) Il motociclo targato ER42793 è e rimarrà nella proprietà esclusiva del sig. con la sua CP_1 disponibilità esclusiva. 13) L'autovettura targata ES122SP è e rimarrà nella proprietà esclusiva del con la sua disponibilità esclusiva.”. CP_1
Tentata in sede di udienza di comparizione delle parti la composizione delle questioni accessorie pendenti tra le parti, all'esito di ampia discussione, le parti chiedevano un rinvio della causa al fine della verifica di possibilità transattiva.
Disposti successivi rinvii su istanza delle parti, all'udienza in data 27.5.2025, i procuratori davano dell'accordo raggiunto dai signori e CP_1 Pt_1
4 depositato in PCT sottoscritto dagli stessi e concludevano Pt_1 congiuntamente per sentir pronunciare la separazione alle condizioni indicate.
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte rispondendo agli interessi delle stesse così come emersi in sede di udienza di comparizione e risultando conformi all'interesse del figlio minore.
Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite, anche del sub procedimento, vanno compensate tra le parti in ragione delle concordi conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno il giorno 16.02.2008
e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune - atto n. 6, parte 2, serie A- 2008;
Quanto ai provvedimenti accessori, si stabilisce come da accordo tra le parti, come segue:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. I coniugi dichiarano altresì di essere economicamente indipendenti e rinunciano pertanto ad ogni reciproca richiesta di contributo al mantenimento per sé stessi.
2) La casa familiare sita in Livorno, Via Coccoluto Ferrigni 84, sarà assegnata alla IG.ra che ivi manterrà la propria residenza insieme alla figlia Pt_1 minore e che provvederà al pagamento del 100% del canone di Persona_2 locazione dalla mensilità di maggio 2025 in avanti.
3) Il IG. trasferirà altrove la propria residenza anagrafica, entro e CP_1 non oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione;
4) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 ed avrà residenza prevalente presso la madre, con diritto della minore di trascorrere con il padre due pomeriggi a settimana dalle 17.00 alle 21.00 ed un
5 fine settimana ogni due, con pernottamento presso il padre, in ogni caso in conformità alle esigenze ed agli impegni della minore.
Durante le vacanze estive, sia il padre sia la madre avranno diritto a trascorrere una settimana continuativa con la figlia. trascorrerà poi Per_1 metà delle festività natalizie e metà di quelle pasquali con la madre, l'altra metà con il padre, ad anni alterni.
Sono sempre fatti salvi diversi accordi fra i coniugi in ordine alle modalità di permanenza della figlia minore presso entrambi i genitori, in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori stessi, nonché delle necessità e della volontà della minore.
Ogni esigenza contingente di variazione delle modalità di visita sopra indicate dovrà comunque essere concordata fra i coniugi, con obbligo reciproco di comunicazione delle rispettive necessità, con almeno tre giorni di preavviso.
5) Il IG. verserà a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato CP_1 alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese a partire da maggio 2025, la Pt_1 somma di € 650,00, quale contributo al mantenimento della figlia minore
, oltre aggiornamento annuale ISTAT. Per_1
Il IG. SO verserà altresì quali arretrati € 550,00 al mese da ottobre 2024 a aprile 2025 compresi, secondo le modalità e i tempi di cui al seguente articolo
13 del presente accordo.
6) L'assegno unico per la minore sarà percepito integralmente dalla IG.ra
Pt_1
7) Le spese straordinarie di Bianca mediche, sportive, ludiche, extrascolastiche, saranno sostenute al 50% da ciascuno dei genitori. Esse dovranno essere documentate e/o concordate fra i genitori, a seconda della tipologia della spesa, secondo le modalità e precisazioni indicate nel protocollo del CNF in materia di spese straordinarie dei figli minori, da intendersi qui richiamato. Il genitore anticipatario ha diritto alla restituzione del 50% delle suddette spese entro la fine del mese nel corso del quale la spesa è stata sostenuta.
Il IG. si impegna altresì a restituire alla IG.ra € 375,84 pari a CP_1 Pt_1 spese straordinarie documentate, sostenute dalla madre per dalla data Per_1 di allontanamento del padre dalla casa familiare ad oggi.
8) La casa in comproprietà fra i coniugi, sita in Livorno, Via Calzabigi 96 è già stata posta in vendita su volontà concorde delle parti, al prezzo di € 185.000,00, trattabile al ribasso fino ad € 160.000,00, ma non ad una cifra inferiore, salvo successivo diverso accordo fra le parti che dovrà risultare per scritto.
Fino al momento dell'effettiva vendita, il canone di locazione dell'appartamento di cui sopra, pari a complessivi € 558,15 continuerà ad essere incassato dal IG. come avvenuto fino ad oggi. CP_1
Con tali somme, il IG. provvederà al pagamento della rata di mutuo pari CP_1 ad € 697,74.
6 Vista la differenza tra canone di locazione e rata di mutuo, pari ad € 139,59, la
IG.ra verserà, da maggio 2025, fino alla vendita, € 70,00 mensili sul Pt_1 conto corrente acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, sul quale viene addebitato il mutuo, nonché € 840,00, pari alla medesima differenza non versata dalla a maggio 2024 a aprile 2025 compresi. Pt_1
La IG.ra ed il IG. si impegnano altresì ad inviare raccomandata Pt_1 CP_1
A/R a firma congiunta, entro il 30.4.25, con la quale richiedere ai conduttori di
Via Calzabigi 96 l'invio di formale disdetta dal contratto di locazione, vista l'intenzione di rilascio manifestata dai conduttori stessi, ma ancora non formalizzata, con decorrenza dalla data di ricezione di tale disdetta dei 6 mesi di preavviso previsti dalla legge.
9) Fino alla vendita dell'immobile di Via Calzabigi, il IG. continuerà a CP_1 ricevere dai conduttori anche la somma mensile di € 100,00 per oneri condominiali ordinari, come previsto nel contratto di locazione, incassati fino ad oggi dal medesimo IG. CP_1
Gli oneri condominiali ordinari del condominio di Via Calzabigi 96 scaduti ad oggi e da scadere fino alla vendita, saranno pertanto saldati integralmente dal
IG. CP_1
Quanto agli oneri condominiali straordinari, scaduti e non pagati, essi saranno saldati sempre dal SO stesso, ma la provvederà a versare al SO € Pt_1
1.216,00, pari al 50% di € 2.431,50, importo degli oneri condominiali straordinari dovuti, come quantificati dallo stesso SO nella comparsa di costituzione.
Il SO si impegna pertanto espressamente a tenere indenne la a ogni Pt_1 richiesta di pagamento di oneri, ordinari o straordinari che dovesse giungere da parte del . Controparte_2
10) Entro il 30.4.25 la sig.ra intesterà a sé tutte le utenze della casa Pt_1 familiare e provvederà a pagare le relative fatture. Le fatture già emesse o che saranno emesse fino al cambio della intestazione delle utenze resteranno a carico del IG. CP_1
11) Entro 15 giorni dalla firma del presente accordo il IG. provvederà a CP_1 liberare definitivamente la stanza adibita a studio all'interno dell'immobile di
Via Coccoluto Ferrigni: decorsa tale data la sarà libera di disporre Pt_1 della suddetta stanza e dei beni mobili ivi rinvenuti come meglio riterrà.
12) L'autovettura targata ES122SP sarà riconsegnata materialmente dalla al subito dopo la vendita dell'immobile di Via Calzabigi e Pt_1 CP_1 contestual ment e il verserà alla € 2000,00, quale parziale CP_1 Pt_1 restituzione del contributo della per l'iniziale acquisto di tale auto. Pt_1
Ricevuta tale somma la dichiara di non aver più nulla a che Pt_1 pretendere in relazione all'autovettura di cui sopra.
7 13) Visti i reciprochi obblighi di pagamento sopra disciplinati, le parti acconsentono alla compensazione reciproca parziale secondo le seguenti modalità.
- Debito SO per mantenimento pregresso di : € 3.850,00 (€ 550,00 x 7 Per_1 mesi da ottobre 2024 – ad aprile 2025 compresi)
- Debito SO per spese straordinarie : € 375,84 Per_1
- Debito SO per acquisto auto ES122SP: € 2.000,00
DEBITO COMPLESSIVO SOCCI: € 6.225,84
- Debito per differenza canone di locazione – mutuo: € 840,00 (€ 70,00 Pt_1
x 12 mesi maggio 2024 – aprile 2025)
- Debito Moriani per oneri condominiali straordinari Via Calzabigi: € 1216,00
DEBITO COMPLESSIVO MORIANI: € 2.056,00
Pertanto, operate le reciproche compensazioni, il IG. verserà alla IG.ra CP_1
a somma complessiva di € 4.169,84 (€ 6225,84 - € 2056,00). Pt_1
Tale somma sarà versata some segue:
- € 2.084,92 entro il 30.4.25;
- € 2.084,92 entro 5 giorni dopo la stipula di contratto definitivo di compravendita della casa di Via Calzabigi.
Da maggio 2025 in avanti, entro il giorno 5 di ogni mese, il SO verserà alla
€ 650,00 al mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, quale contributo Pt_1 al mantenimento di , come previsto al precedente punto 5). Per_1
Da maggio 2025 in avanti e fino alla vendita dell'immobile di Via Calzabigi 96, la verserà € 70,00 al mese sul conto corrente cointestato acceso presso Pt_1
MPS.
14) Le parti dichiarano che con l'esecuzione di quanto sopra previsto hanno risolto ogni questione relativa alla loro separazione, la dichiara Pt_1 pertanto espressamente di rinunciare al ricorso introduttivo della presente causa e alla richiesta di addebito ivi avanzata, il IG. dichiara di accettare CP_1 tale rinuncia ed entrambe le parti dichiarano che le spese legali del giudizio saranno tra le stesse integralmente compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della Camera di Consiglio del 27.5.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr.ssa Azzurra Fodra)
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