Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5850/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 23/11/2024
DA
rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“Le parti chiedono che l'Ill.mo IG. Tribunale adito, previ incombenti di legge, Voglia dare atto del loro consenso, alla separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Sia pronunciata la separazione personale dei coniugi;
2) La casa coniugale, sita Borgo Virgilio (MN) Via G.Pastore, 78 (identificato al FG 10 part. 404 del Catasto di detto Comune) di proprietà esclusiva di
[...] sia concessa alla IG.ra in comodato d'uso gratuito fino Pt_1 CP_1 al 30.06.2026 unitamente al mobilio che la correda. Ella continuerà ad abitarvi senza corrispettivo. Il IG. lascerà l'abitazione entro 90 giorni Parte_1 dal deposito del presente ricorso tenendo conto delle tempistiche di liberazione
Alla scadenza del Parte_1 comodato d'uso pattuito dalle parti (30.06.2026) la IG.ra lascerà CP_1 la casa inizialmente adibita a residenza coniugale, asportando i propri effetti personali, e riconsegnando al IG. le chiavi dell'immobile entro Parte_1
e non oltre il 5 luglio 2026; Si precisa che tale concessione deve intendersi quale comodato così come previsto dall'art. 1803 c.c. con obbligo di restituzione previsto e disciplinato dall'art. 1809 c.c.. Il predetto comodato è a termine ed il termine è stato espressamente indicato nel 30.06.2026;
3) I coniugi manterranno anche a seguito della separazione, il conto corrente comune dedicato agli investimenti cointestati: azioni, fondi, sicav, cedole (50%
50% ). Gli utili societari verranno suddivisi Parte_1 CP_1 secondo le seguenti modalità: 2/3 al IG. ed 1/3 alla IG.ra Parte_1
. La IG.ra si impegna a continuare a svolgere per CP_1 CP_1 conto della società attività amministrativa e di segreteria ( a titolo esemplificativo pagamento fornitori, pagamento tasse, gestione dei rapporti con le banche e con il commercialista) senza che sia prevista alcuna retribuzione per l'attività stessa, né da parte del IG. né da parte della . Alla Pt_1 Parte_2 società rimarranno intestate l'auto aziendale Mini Cooper s, le attrezzature per ufficio (computer, cellulari, stampanti ecc…). Il conto della Società verrà utilizzato per il pagamento delle tasse, per il pagamento delle pensioni integrative
(Gamalife), per il pagamento delle utenze (imu, rifiuti, acqua, luce e gas) dei due immobili siti in Borgo Virgilio, e per le spese della società stessa. La società rimarrà intestataria di un'assicurazione professionale, di una sulla malattia (assicurato e ), di una sugli infortuni (assicurato Parte_1 CP_1
, di una sulla vita (assicurato , dell'RC/ kasco Parte_1 Parte_1 sull'auto aziendale.
4) Ciascuno dei coniugi resterà esclusivo titolare di ogni piano previdenziale sottoscritto, anche in costanza di matrimonio (si precisa che la IG.ra è CP_1 intestataria di piano Cronosvita, Bayerische bonus, che permarrà nella sua esclusiva disponibilità)
5) L'immobile di via Pastore n.78 Borgo Virgilio MN, di proprietà esclusiva del IG. verrà concesso in uso gratuito a sino al Parte_1 CP_1 30/06/2026 come sopra indicato, mentre l'immobile cointestato tra i coniugi sito in Borgo Virgilio (MN) Via Pastore n. 125 attualmente concesso in comodato d'uso gratuito al IG. verrà utilizzato dal IG. Parte_3 Parte_1 senza che sia previsto corrispettivo alcuno, sino al 30/06/2026. Qualora per scelta personale del IG. si rendesse necessaria la locazione da parte Parte_1 dello stesso di un immobile differente, le spese dell'affitto e delle utenze saranno a carico della società. In tal caso l'immobile cointestato sito in Borgo Virgilio (MN) Via Pastore n.125 verra gestito dai coniugi secondo successive determinazioni:
6) La gestione economica delle spese relative all'immobile di proprietà esclusiva della IG.ra , sito in via Salita n.340 Corrido CO: sarà a totale carico CP_1 della proprietaria stessa: le spese ordinarie nonché l'IMU, TARI, utenze domestiche ed ogni altra relativa spesa verranno prese in carico dalla IG.ra
; CP_1
2 7) I costi relativi alla vettura Porsche AN in uso al IG. con contratto Pt_1 di Leasing intestato allo stesso, nonchè i costi di qualsivoglia futura auto privata in uso al IG. verranno presi in carico dalla Società Pt_1 [...]
la società verserà sul conto personale di Parte_2 Parte_1 l'ammontare delle spese relative al Leasing, combustibile (gasolio/benzina/elettricità) assicurazione Kasco e manutenzioni ordinarie
(tagliandi) e manutenzioni straordinarie. La società pagherà direttamente la RC auto.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a pretendere, né a titolo di assegno di mantenimento, né a qualunque altro titolo l'uno dall'altro. I coniugi dichiarano di avere così definito ogni rapporto patrimoniale fra loro e di null'altro avere più a pretendere, l'uno dall'altra, per alcuna ragione e/o titolo, avendo definito ogni pregresso rapporto patrimoniale, anche per quanto concerne la comunione legale dei beni, e per qualsivoglia altro rapporto dipendente e non dipendente dal coniugio ferma restando la condivisione di investimenti e proprietà immobiliari come sopra indicato;
9) I coniugi confermano sin da ora di volere rinunciare alla comparizione personale delle parti e di non avere intenzione di riconciliarsi.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in BORGO VIRGILIO in data 20/06/2009 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Predetto Comune al numero 9, parte II, serie A, anno 2009) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BORGO VIRGILIO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3 4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 20.03.2025.
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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