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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 16/12/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. CH RU Presidente dott.ssa NA Lo SC Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1262/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCARINGI TI
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
RA US IU
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 19.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, rappresentava che, con Parte_1
sentenza n. 608/2005, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in data 2.03.1998. CP_1
Deduceva che in tale pronuncia era stato sancito il suo obbligo di versare la complessiva somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per la figlia ed € 250,00 per la ex moglie),
a titolo di contributo al mantenimento.
1 Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
In particolare, deduceva di essere stato posto in quiescenza e di percepire una pensione lorda ammontante ad € 1.500,00, importo ritenuto insufficiente per sostenere gli obblighi contributivi a suo carico e, al contempo, mantenere il nuovo nucleo familiare.
Lamentava l'inerzia della figlia né studentessa né lavoratrice all'età di Pt_2 venticinque anni. Chiedeva, quindi, la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Chiedeva, inoltre, la revoca dell'assegno divorzile versato mensilmente a favore dell'ex moglie, sull'assunto che costei avesse sempre lavorato, seppur senza un regolare contratto, e che avesse anche percepito sussidi statali.
In subordine, chiedeva la riduzione del quantum degli assegni da versare.
Si costituiva la resistente contestando integralmente quanto ex CP_1
adverso dedotto relativamente alla inerzia della figlia, specificando che la stessa, a causa dell'abbandono subito da parte del padre, aveva sofferto per anni di problemi psicologici e di obesità.
Rappresentava che con molto impegno, era riuscita a raggiungere il proprio peso Pt_2 forma, e indicava come necessario un intervento chirurgico molto costoso, non sovvenzionato dal Servizio sanitario nazionale, per la eliminazione della pelle in eccesso.
Aggiungeva che per sostenere le spese dell'intervento la figlia aveva svolto qualche lavoro occasionale e part-time, anche per sopperire alle carenze del padre, che non aveva mai versato gli importi dovuti a titolo di spese straordinarie.
Esponeva di far fronte alle esigenze quotidiane del nucleo grazie a sussidi statali, non essendo riuscita a trovare un impiego stabile e ben retribuito.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate in ricorso.
Alla prima udienza di comparizione, emergeva il perdurare della distanza tra le posizioni delle parti: il ricorrente si opponeva alla richiesta di conferma dei provvedimenti vigenti, dichiarandosi disponibile – per mero spirito conciliativo – a continuare a contribuire al mantenimento della sola figlia;
la resistente, evidenziando di dover sostenere il canone di locazione dell'immobile ove convivente con la figlia, negava di poter accettare la revoca dell'assegno divorzile.
2 Le parti venivano invitate ad integrare il deposito della documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, giova preliminarmente rammentare che il neo-introdotto art. 473- bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti
“giustificati motivi”, da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante (tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n.
28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assetto sia personale che economico.
*****
Nel caso di specie, il ricorrente, sottolineando, da un lato, il peggioramento della propria situazione economica e, dall'altro, l'inerzia della figlia nella ricerca di un lavoro o nella prosecuzione degli studi, ha ritenuto venuti meno i presupposti giustificativi dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico;
parimenti, ha escluso di dover continuare a versare l'assegno divorzile nei confronti della moglie, asserendo come costei non si sia mai impegnata nel reperimento di un'attività lavorativa ed abbia sempre beneficiato di emolumenti statali.
Orbene, avendo riguardo alla posizione ed alla età della figlia della coppia ( , se Pt_2
il padre ha imputato il dedotto mancato raggiungimento dell'indipendenza economica ad ingiustificabile indolenza, la madre ha rilevato le difficoltà affrontate dalla giovane, sotto il profilo della salute, che la hanno condotta all'abbandono degli studi e, comunque, il tentativo della giovane di inserirsi nel mondo del lavoro, pur tramite lo svolgimento di impieghi saltuari con paghe modeste, al fine di raggiungere una certa autonomia e sostenere i costi di un intervento chirurgico ritenuto necessario.
3 Detta ultima circostanza, documentata e non contestata, tuttavia, non è idonea a fare ritenere il conseguimento di una piena autosufficienza economica, atteso che alcuni brevi impieghi (da cui sono derivati, invero, modesti guadagni), per un soggetto di giovane età, rendono piuttosto conto di una volontà e di diligenti tentativi di inserirsi nel mondo del lavoro
(diversamente dovendosi opinare ove la figlia fosse stata negligentemente disoccupata ed ultratrentenne). Né gli addotti problemi di salute sono stati puntualmente suffragati da documentazione medica che supporti una valutazione di totale impedimento al lavoro.
Inoltre, stando al contenuto della documentazione contabile e fiscale depositata dal ricorrente (da cui si evince anche la riscossione di una polizza vita), non consta una grave contrazione del regolare e notevole introito garantito sottoforma, prima di reddito da lavoro dipendente, attualmente da pensione (che si attesa intorno a complessivi € 59.000,00).
Il contributo va, dunque, ancora mantenuto, sebbene ridotto per la parziale capacità manifestata nell'esercizio di lavori occasionali, sino ad € 150,00.
Va confermato l'obbligo di entrambe le parti di sostenere le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuna.
*****
Passando all'ulteriore questione oggetto di contesa, relativa all'assegno divorzile, di cui il ha chiesto la revoca, va considerata una sostanziale stasi delle (nettamente Pt_1 inferiori) risorse della , perlopiù derivanti da sussidi statali, unitamente all'età della CP_1
medesima (60 anni) e alla carenza di specifica capacità lavorativa, non coltivata negli anni, se non per lo svolgimento di lavoretti occasionali (cfr. dichiarazioni rese all'udienza dell'8.01.2025: “…in passato ho fatto piccolissimi lavoretti ma solo per sopravvivere e vivo in una casa in affitto con mia figlia;
sono caduta e ho problemi alla spalla e a un ginocchio…”).
Sicché, valorizzando anche il principio di autoresponsabilità e la minore pregnanza del dovere solidaristico discendente dalla pronuncia di divorzio, nonché la pacifica circostanza che il (che otterrà anche un risparmio degli oneri fissi già previsti) ha creato un nuovo Pt_1
nucleo familiare, la misura dell'assegno divorzile andrà ridotta ad € 200,00 mensili.
*****
Infine, le spese processuali possono essere compensate avuto riguardo all'accoglimento parziale.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 608/2005 (pronunciata dal Tribunale di Trapani in data
29.07.2005), riducendo l'importo del contributo al mantenimento della figlia posto a carico del ad € 150,00 e l'importo dell'assegno divorzile Pt_2 Pt_1 ad € 200,00;
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. est.
NA Lo SC
Il Presidente
CH RU
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. CH RU Presidente dott.ssa NA Lo SC Giudice relatore dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1262/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SCARINGI TI
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
RA US IU
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 19.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, rappresentava che, con Parte_1
sentenza n. 608/2005, il Tribunale di Trapani aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente in data 2.03.1998. CP_1
Deduceva che in tale pronuncia era stato sancito il suo obbligo di versare la complessiva somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per la figlia ed € 250,00 per la ex moglie),
a titolo di contributo al mantenimento.
1 Esponeva che, medio tempore, erano intervenuti degli elementi di novità tali da richiedere la modifica delle condizioni cristallizzate nella sentenza di divorzio.
In particolare, deduceva di essere stato posto in quiescenza e di percepire una pensione lorda ammontante ad € 1.500,00, importo ritenuto insufficiente per sostenere gli obblighi contributivi a suo carico e, al contempo, mantenere il nuovo nucleo familiare.
Lamentava l'inerzia della figlia né studentessa né lavoratrice all'età di Pt_2 venticinque anni. Chiedeva, quindi, la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore.
Chiedeva, inoltre, la revoca dell'assegno divorzile versato mensilmente a favore dell'ex moglie, sull'assunto che costei avesse sempre lavorato, seppur senza un regolare contratto, e che avesse anche percepito sussidi statali.
In subordine, chiedeva la riduzione del quantum degli assegni da versare.
Si costituiva la resistente contestando integralmente quanto ex CP_1
adverso dedotto relativamente alla inerzia della figlia, specificando che la stessa, a causa dell'abbandono subito da parte del padre, aveva sofferto per anni di problemi psicologici e di obesità.
Rappresentava che con molto impegno, era riuscita a raggiungere il proprio peso Pt_2 forma, e indicava come necessario un intervento chirurgico molto costoso, non sovvenzionato dal Servizio sanitario nazionale, per la eliminazione della pelle in eccesso.
Aggiungeva che per sostenere le spese dell'intervento la figlia aveva svolto qualche lavoro occasionale e part-time, anche per sopperire alle carenze del padre, che non aveva mai versato gli importi dovuti a titolo di spese straordinarie.
Esponeva di far fronte alle esigenze quotidiane del nucleo grazie a sussidi statali, non essendo riuscita a trovare un impiego stabile e ben retribuito.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande formulate in ricorso.
Alla prima udienza di comparizione, emergeva il perdurare della distanza tra le posizioni delle parti: il ricorrente si opponeva alla richiesta di conferma dei provvedimenti vigenti, dichiarandosi disponibile – per mero spirito conciliativo – a continuare a contribuire al mantenimento della sola figlia;
la resistente, evidenziando di dover sostenere il canone di locazione dell'immobile ove convivente con la figlia, negava di poter accettare la revoca dell'assegno divorzile.
2 Le parti venivano invitate ad integrare il deposito della documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, giova preliminarmente rammentare che il neo-introdotto art. 473- bis.29 c.p.c. consente alle parti di chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici alla condizione esplicita che siano sopravvenuti
“giustificati motivi”, da intendersi come nuove circostanze, così avallando la tendenza giurisprudenziale dominante (tra cui, a mero titolo esemplificativo, Cass. sent. n.
28436/2017).
Orbene, l'onere di dimostrare la sopravvenienza dei giustificati motivi che consentono di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione/divorzio dei coniugi è a carico dell'interessato, che deve provare un effettivo mutamento della situazione rispetto a quella valutata, anche in via consensuale, in sede di determinazione dell'assetto sia personale che economico.
*****
Nel caso di specie, il ricorrente, sottolineando, da un lato, il peggioramento della propria situazione economica e, dall'altro, l'inerzia della figlia nella ricerca di un lavoro o nella prosecuzione degli studi, ha ritenuto venuti meno i presupposti giustificativi dell'assegno di mantenimento posto a proprio carico;
parimenti, ha escluso di dover continuare a versare l'assegno divorzile nei confronti della moglie, asserendo come costei non si sia mai impegnata nel reperimento di un'attività lavorativa ed abbia sempre beneficiato di emolumenti statali.
Orbene, avendo riguardo alla posizione ed alla età della figlia della coppia ( , se Pt_2
il padre ha imputato il dedotto mancato raggiungimento dell'indipendenza economica ad ingiustificabile indolenza, la madre ha rilevato le difficoltà affrontate dalla giovane, sotto il profilo della salute, che la hanno condotta all'abbandono degli studi e, comunque, il tentativo della giovane di inserirsi nel mondo del lavoro, pur tramite lo svolgimento di impieghi saltuari con paghe modeste, al fine di raggiungere una certa autonomia e sostenere i costi di un intervento chirurgico ritenuto necessario.
3 Detta ultima circostanza, documentata e non contestata, tuttavia, non è idonea a fare ritenere il conseguimento di una piena autosufficienza economica, atteso che alcuni brevi impieghi (da cui sono derivati, invero, modesti guadagni), per un soggetto di giovane età, rendono piuttosto conto di una volontà e di diligenti tentativi di inserirsi nel mondo del lavoro
(diversamente dovendosi opinare ove la figlia fosse stata negligentemente disoccupata ed ultratrentenne). Né gli addotti problemi di salute sono stati puntualmente suffragati da documentazione medica che supporti una valutazione di totale impedimento al lavoro.
Inoltre, stando al contenuto della documentazione contabile e fiscale depositata dal ricorrente (da cui si evince anche la riscossione di una polizza vita), non consta una grave contrazione del regolare e notevole introito garantito sottoforma, prima di reddito da lavoro dipendente, attualmente da pensione (che si attesa intorno a complessivi € 59.000,00).
Il contributo va, dunque, ancora mantenuto, sebbene ridotto per la parziale capacità manifestata nell'esercizio di lavori occasionali, sino ad € 150,00.
Va confermato l'obbligo di entrambe le parti di sostenere le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuna.
*****
Passando all'ulteriore questione oggetto di contesa, relativa all'assegno divorzile, di cui il ha chiesto la revoca, va considerata una sostanziale stasi delle (nettamente Pt_1 inferiori) risorse della , perlopiù derivanti da sussidi statali, unitamente all'età della CP_1
medesima (60 anni) e alla carenza di specifica capacità lavorativa, non coltivata negli anni, se non per lo svolgimento di lavoretti occasionali (cfr. dichiarazioni rese all'udienza dell'8.01.2025: “…in passato ho fatto piccolissimi lavoretti ma solo per sopravvivere e vivo in una casa in affitto con mia figlia;
sono caduta e ho problemi alla spalla e a un ginocchio…”).
Sicché, valorizzando anche il principio di autoresponsabilità e la minore pregnanza del dovere solidaristico discendente dalla pronuncia di divorzio, nonché la pacifica circostanza che il (che otterrà anche un risparmio degli oneri fissi già previsti) ha creato un nuovo Pt_1
nucleo familiare, la misura dell'assegno divorzile andrà ridotta ad € 200,00 mensili.
*****
Infine, le spese processuali possono essere compensate avuto riguardo all'accoglimento parziale.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza domanda eccezione difesa disattesa e/o assorbita:
− modifica le condizioni statuite nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 608/2005 (pronunciata dal Tribunale di Trapani in data
29.07.2005), riducendo l'importo del contributo al mantenimento della figlia posto a carico del ad € 150,00 e l'importo dell'assegno divorzile Pt_2 Pt_1 ad € 200,00;
− compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025
Il Giudice rel. est.
NA Lo SC
Il Presidente
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