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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 118/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luigi Lombardo e Agata Coppola;
APPELLANTE
Contro
, nata a [...] il [...] codice fiscale ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanna Trovato;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 settembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 4833, pubblicata il 28 novembre 2023, il giudice unico del Tribunale di Catania rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, volta ad ottenere declaratoria “che , nato a [...] il
[...] Parte_1
19.06.1975, cod. fisc. , è l'unico esclusivo proprietario dell'autovettura C.F._1
BMW targata ES850LN e, per l'effetto, ordinare al P.R.A. di Catania la cancellazione della proprietà dell'auto medesima in capo a , nata a [...] il [...] Controparte_1
cod. fisc. , con la conseguente iscrizione della proprietà in capo al C.F._2 predetto ”. Parte_1
A sostegno di tale pronuncia, con la quale venivano regolate le spese secondo il principio della soccombenza, rilevava il tribunale che “Nella fattispecie odierna appare ictu oculi evidente come abbia, da un lato, allegato un fatto non idoneo a Parte_1 dimostrare l'acquisto della proprietà di un bene (ossia la mera dazione diretta o indiretta del denaro corrispettivo della compravendita, che può comunque essere stata stipulata da un terzo) e, per altro verso, non abbia dimostrato l'interposizione fittizia del bene oggetto di causa, mancando agli atti l'allegazione e la prova dell'accordo simulatorio nel rispetto dei limiti di legge …. il , al fine di ottenere una pronuncia che lo rendesse proprietario Parte_1 dell'autovettura, avrebbe dovuto provare inevitabilmente l'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti, non dimostrabile, ex art. 1417 c.c., attraverso presunzioni o all'esito dell'escussione testimoniale, mancando altresì la prefigurazione dell'illiceità del contratto dissimulato. Per di più, parte attrice nulla ha specificato in relazione all'eventuale partecipazione all'accordo anche della Macao Costruzioni s.r.l., precedente proprietaria della BMW per cui è causa”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato in data 31 gennaio 2024, sulla base di due ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1
il rigetto.
Disattesa l'istanza dell'appellante volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 10 settembre 2024. Motivi della decisione
Col primo motivo dell'appello, lamenta il “Travisamento dei fatti ed Parte_1
omesso esame delle allegazioni di parte attrice anche in relazione alle prove testimoniali richieste”.
Sostiene che l'unico accordo che ha determinato il trasferimento di proprietà dell'autovettura BMW targata ES850LN è stato quello che è intervenuto, nel gennaio 2020, tra esso ed il legale rappresentante della Macao Costruzioni srl;
che le Parte_1
prove testimoniali dedotte nella memoria ex art. 183 n. 2, erano dirette proprio a dimostrare l'intervenuto accordo tra il ed , legale rappresentante della Parte_1 Parte_2
Macao Costruzioni srl;
che l'intestazione dell'auto alla è stata effettuata CP_1 esclusivamente per godere – esso - dei benefici e sconti derivanti dalla Parte_1
attribuzione della medesima classe di merito in cui si trovava la stessa;
Controparte_1 che la formale titolarità dell'autovettura in capo alla , quale effetto derivante dalla CP_1 sottoscrizione dell'atto di vendita, è stata semmai diretta ad intestare fiduciariamente l'autovettura ad per il raggiungimento dei benefici assicurativi. Controparte_1
Col secondo motivo, deduce il travisamento del petitum e della Parte_1
causa petendi, come articolata in citazione e precisata nella memoria 183 n.1.
Sostiene che anche nella memoria ex art. 183 n.1, a confutazione delle avverse difese ed eccezioni, è stata ribadita la natura dell'azione proposta dall'attore, diretta ad ottenere una statuizione di mero accertamento della sua proprietà sull'autovettura; che il giudice di prime cure avrebbe dovuto qualificare l'azione proposta come azione di accertamento della proprietà del bene, o in via subordinata, come mera intestazione fiduciaria dell'auto alla convenuta, anche in considerazione degli elementi di fatto, accertati in primo grado, quali il possesso del bene mobile, l'avvenuta contrattazione del prezzo per l'acquisto direttamente tra il ed il venditore. Parte_1
Soggiunge che nella fattispecie de quo, trovano applicazione le norme regolanti il trasferimento dei beni mobili, ivi comprese le autovetture, in base alle quali per la vendita di un veicolo basta solo la manifestazione verbale del consenso dei contraenti a nulla rilevando, ai fini della validità ed efficacia del trasferimento, la trascrizione presso gli appositi registri;
che chi ha il possesso di un veicolo si presume che ne sia anche il proprietario fino a prova contraria;
che l'attore ha dato prova documentale di aver egli acquistato l'auto BMW targata ES850LN pagandone il relativo prezzo alla venditrice Macao Costruzioni s.r.l.; che parte attrice ha offerto di provare l'intestazione fittizia nella titolarità del bene in capo ad
. Controparte_1 I motivi, che possono trattarsi congiuntamente, siccome connessi, sono infondati.
E' corretto, invero, l'apprezzamento espresso dal primo giudice riguardo alla infondatezza della domanda proposta da , volta ad ottenere sentenza di Parte_1 accertamento della proprietà in capo allo stesso dell'autovettura BMW targata ES850LN, dovendosi ritenere condivisibile la riconduzione della fattispecie nell'alveo della simulazione.
Osserva la Corte che stando alla prospettazione attorea, deve ritenersi che in virtù di una interposizione fittizia di persona all'atto dell'acquisto il reclama la proprietà Parte_1
del veicolo, pur intestato alla convenuta . Controparte_1
Invero, l'interposizione fittizia di persona ricorre quando un soggetto, formalmente estraneo al contratto concluso da terzi, ne divenga tuttavia parte sostanziale.
Nella fattispecie, il , estraneo al contratto di compravendita con cui la Parte_1
Macao Costruzioni srl ha venduto ad l'autovettura BMW targata Controparte_1
ES850LN, deduce di esserne l'effettivo acquirente.
Si tratta, quindi, di un caso di simulazione che investe necessariamente tutti e tre i soggetti coinvolti.
L'interposizione fittizia di persona, costituendo una dissimulazione non del negozio, bensì di una delle parti contraenti, ha come necessario presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio di tutti i soggetti interessati, intesa, quanto al terzo contraente, come consapevole (anche, se non necessariamente contestuale) adesione all'accordo stesso attraverso la manifestazione di un intento negoziale volto inequivocabilmente all'assunzione di diritti ed obblighi direttamente nei confronti dell'interponente (Cass. 29 maggio 1998 n.
5317).
Orbene, rilevato che né il pagamento del prezzo, che può essere effettuato da un terzo, né l'utilizzo del bene implicano l'acquisto della proprietà del bene, alcuna prova è stata offerta riguardo alla esistenza dell'accordo simulatorio e della partecipazione ad esso anche del terzo contraente, nè giova, a tal fine, al la prova per testi formulata Parte_1
nella memoria ex art. 183 n. 2 e reiterata nel presente grado del giudizio, siccome inidonea alla dimostrazione dell'interposizione fittizia nell'acquisto dell'autovettura (non essendo diretta a provare che tra l'interponente, l'interposto ed i terzo era intervenuto accordo in base al quale il era l'effettivo proprietario dell'autovettura). Parte_1
L'appello va, pertanto, rigettato, conseguendone l'integrale conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia (fascia euro 5.200,01-26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi relativi alla fase istruttoria e di trattazione in prossimità dei minimi di tariffa, attesa la modesta attività svolta. Tali spese si liquidano in favore dell'Erario, essendo stata ammessa CP_1
al patrocinio a spese dello Stato.
[...]
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
, avverso la sentenza n. 4833, pubblicata il 28 novembre 2023, Parte_1 del giudice unico del Tribunale di Catania, rigetta l'appello e condanna
[...]
a rifondere, in favore dell'Erario, le spese del grado, che liquida in Parte_1 complessivi € 4916,00 (ivi compresi €. 1134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1911,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 17 dicembre 2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena