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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/05/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 405/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Sartori del Foro di NI (PEC:
ed elettivamente domiciliato presso il Email_1 suo studio sito a NI (RN) piazza Tre Martiri n. 43
-OPPONENTE-
CONTRO
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dai funzionari incaricati Valentina Proto , Rossella Polino, Maria Lisa Orsini , Anna Piersanti e Antonio Boscarino ed elettivamente domiciliato presso la sede dello stesso in NI (RN), Piazzale Cesare Battisti n. 20
- OPPOSTO -
Le parti concludono come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da in proprio e nella sua qualità di Parte_1 socio accomandatario e legale rappresentante della cessata società
[...]
già con sede legale in Riccione (RN) avverso Parte_2 l'Ordinanza-Ingiunzione l'Ordinanza Ingiunzione n. 9512 emessa dal Dirigente Con dell' di NI in data 20/12/2023 (notificata in data 16\01\2024) del valore di € 5.334,72 è risultata immeritevole di integrale accoglimento .
1 I fatti presi a riferimento dell'Ordinanza-Ingiunzione n. 9512 sono quelli Con accertati dagli ispettori dell' di NI a seguito di accesso ispettivo effettuato in data 31/08/2018 e contestati con verbale unico di accertamento e notificazione prot. n. 9428 del 15/04/2019 e poi riferiti, ai sensi degli artt. 17 e
35 della L.689/81, con rapporto n. 172/2020, prot. n. 19030 del 17/09/2020.
In particolare viene contestato a la violazione dell'art. 29, Parte_1 comma 1, D.Lvo n. 276/2003 come modificato dall'art. 1, comma 1,D.Lgs n. 8/2016 (Interposizione illecita da pseudo-appalto-appaltante) per avere stipulato ed eseguito un contratto di appalto in veste di appaltante/committente con la società “PUNTO LAVORO 2006 ” privo dei Controparte_3 requisiti di legge in ordine all'impiego dei lavoratori RI IA per n. 32 giorni dal 26/07/2017 al 31/08/2017, Parte_3 per n. 5 giorni dal 24/07/2017 al 31/07/2017 e Parte_4
per n. 74 giorni dal 17/06/2017 al 04/09/2017.
[...]
In primo luogo va rilevata l'inconsistenza della eccezione preliminare sollevata dalla parte opponente che ha dedotto l'estinzione della obbligazione per non essere stati gli estremi della violazione notificati dalla P.A. nel termine ( nel caso di specie 90 giorni ) prescritto dall'art. 14 L. 689\81 .
Va qui richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi Cass. Sez. II n.
3043 del 6\02\2009 Rv. 606557 e le conformi Ordinanze della stessa sezione n. 27702 del 29\10\2019 Rv. 655683-01 e n. 2202 del 30/01/2025 Rv. 673612 - 01) che è ferma nel ritenere come qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento − in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione − non coincida con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto , ma vada correttamente individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari quali le convocazioni di informatori che non hanno sortito effetto (Cass. Sez. L. Sentenza n. 7681 del 02/04/2014 Rv.
630503 - 01) .
Risulta allora decisivo nel caso di specie come tra la data dell'accesso ispettivo
(31/08/2018) e quella in cui sono stati notificati alla parte opponente gli illeciti amministrativi contestati (16/04/2019) l' abbia condotto diversi CP_1 accertamenti basati sulla vasta documentazione richiesta ( in particolare : LUL,
2 prospetti paga dei lavoratori in forza, comunicazioni d'assunzione, contratti di lavoro, visura camerale e patti sociali, delega al professionista, contratti di appalto in essere e relative fatture, DVR) consegnata dalla parte opponente solo in data 02/10/2018 , provvedendo a sentire in data 21\01\2019 a sommarie informazioni i lavoratori e Persona_1 Persona_2 CP_4 tutti convocati in data 20/12/2018 e che sono stati sentiti in relazione ai
[...] rapporti di appalto intercorsi tra la cooperativa “ Parte_5
e altre quindici ditte appaltanti.
[...]
Quanto al merito , si esamineranno ora alcuni profili della disciplina del contratto di somministrazione di lavoro in relazione al contratto di appalto di cui all'art. 1655 c.c. , contratto questo con cui una parte - appaltatore - assume l'obbligo, verso un corrispettivo in danaro, di realizzare un'opera o un servizio commissionata da un'altra parte - committente -, attraverso un'organizzazione di mezzi e di risorse umane con assunzione a proprio carico del rischio imprenditoriale.
Carattere essenziale del contratto di appalto è che la parte appaltatrice assuma, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso il corrispettivo in denaro, secondo lo schema dell'obbligazione di risultato.
Con particolare riferimento all'appalto di servizi, l'art. 29 del D.Lvo 276\2003 , nel distinguerlo dalla diversa fattispecie giuridica della somministrazione di lavoro, qualifica l'appalto "per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
Nel contratto di somministrazione di manodopera, cui sarebbe nella sostanza riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi, invece l'impresa datore di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi.
Pertanto nel contratto di appalto i lavoratori devono restare nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne deve curare la direzione ed il controllo;
nella somministrazione è invece l'utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le direttive da eseguire.
A tale riguardo l'articolo 1 della legge n. 1369 del 1960 ( abrogato dall'art. 85 comma 1, lett. c del D.Lvo n. 276 del 2003 ) com'è noto vietava espressamente all'imprenditore di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma ,
3 anche a società cooperative , l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l'impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore e dall'intermediario , qualunque fosse la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni erano riferite .
In conformità alla ratio legis di protezione dei lavoratori da forme di sfruttamento conseguenti alla dissociazione tra la titolarità formale del rapporto e la sua effettiva destinazione − vale a dire fra l'autore dell'assunzione e l'effettivo beneficiario delle prestazioni lavorative − la predetta disposizione normativa operava oggettivamente, prescindendo dall'intento fraudolento o simulatorio della parti ed anche in un momento successivo alla costituzione del rapporto;
potendo incorrere in tale violazione anche soggetti titolari dì una propria organizzazione autonoma, che professionalmente avessero assunto appalti regolari di opere e servizi, qualora in concreto avessero posto in essere un contratto di fornitura di manodopera : di modo che la situazione effettiva della prestazione di lavoro a favore e sotto il potere direttivo dell'interponente era sufficiente a realizzare la fattispecie legale della violazione del divieto ed a giustificare la conseguenza che i lavoratori fossero considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne aveva effettivamente utilizzato le prestazioni lavorative.
Nella vigenza della legge n. 1369 del 1960 la Suprema Corte aveva più volte affermato come il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro previsto dall'articolo 1 in riferimento agli appalti “endoaziendali ” − caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente
− operasse tutte le volte in cui l'appaltatore metteva a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione) ma senza che da parte sua ci fosse una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo ( vedi Cass. Sez. L. n. 5648 del 9 marzo 2009 Rv. 607759 e stessa sezione n. 18281 del
30\08\2007 Rv. 599333 e n. 14302 del 5\10\2002 Rv. 557780 ) .
Uno degli indici principali dell'interposizione era stato così ravvisato nell'assoggettamento dei dipendenti dello pseudo appaltatore al potere direttivo e di controllo dell'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative ( confronta Cass. Sez. L. n. 3196 del 18\03\2000 Rv. 534881 ) in quanto situazione ritenuta idonea a dimostrare l'assenza di un vero appalto che è invece caratterizzato dall'utilizzazione diretta della prestazione lavorativa da parte dell'appaltatore, con esercizio del potere direttivo e di controllo da parte di quest'ultimo, quale creditore della prestazione lavorativa del personale da lui dipendente,
4 Attualmente l'istituto della somministrazione di lavoro è disciplinato dagli articoli 20-28 del D.lvo 10\09\2003 n. 276 .
In particolare il primo comma ed il comma 3 bis dell'art. 29 della Legge n. 276/03 dispongono : “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contralto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contralto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa …3 bis. Quando il contralto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2
…” .
Pur nella autonomia e specificità degli istituti previsti dal D.Lvo 276\2003 rispetto alle disposizioni previgenti abrogate ed alle disposizioni del codice civile, si ritiene come nei principi sopra richiamati si possano enucleare alcuni parametri significativi utili per la verifica della ricorrenza o meno di un contratto di appalto attraverso il quale si intenda eludere le disposizioni che disciplinano il mercato del lavoro.
Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro questo , già previsto dall'art. 1 L. n. 1369 del 1960 , che in riferimento agli appalti "endoaziendali" caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente , opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali la retribuzione, la pianificazione delle ferie, l'assicurazione della continuità della prestazione) in assenza di una reale organizzazione della prestazione finalizzata al conseguimento di un risultato produttivo autonomo ( cfr. Cass. Sez. L. n. 27105 del 25\10\2018 Rv. 651256 -
01) .
Per la sussistenza di un legittimo appalto avente ad oggetto mere prestazioni di lavoro è infatti sempre necessaria la sussistenza di una autonomia nella gestione ed organizzazione del lavoro con la conseguente assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore, consistente nella direzione del personale e nella fissazione delle modalità e dei tempi di lavoro tali da conferire al servizio
5 espletato un carattere di autonomia rispetto all'attività imprenditoriale svolta dall'appaltante .
Viceversa si configura una intermediazione illecita “ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo a lui, datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (Cass. n. 7898/2011; Cass. n. 27213/2018; Cass. n. 27105/2018).
La giurisprudenza di legittimità ha così delineato i seguenti indici rivelatori della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto, ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale : la richiesta da parte del committente di un certo numero di ore di lavoro;
l'inserimento stabile del personale dell'appaltatore nel ciclo produttivo del committente;
l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore rispetto quella svolta dei dipendenti del committente;
la proprietà in capo al committente delle attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività; l'organizzazione da parte del committente dell'attività .
Nel caso di specie l' ha sicuramente assolto all'onere probatorio che CP_1 su di lei incombeva di provare la natura non genuina del contratto di appalto di servizi intercorso tra la società e Parte_2 l'appaltatrice in relazione Controparte_5 al quale risultano sussistenti tutti gli indici rivelatori della non genuinità di un affidamento formalmente qualificato come appalto ma in realtà dissimulante una somministrazione di personale : avendo i lavoratori coinvolti nell'appalto , anche dopo la stipulazione del contratto , continuato a svolgere la medesima attività lavorativa alle dirette dipendenze dell'effettiva datrice di lavoro
[...] ricevendo direttamente dalla stessa tutte le Parte_2 direttive senza alcuna ingerenza da parte di PUNTO LAVORO CP_5
che non si è mai fatta carico del rischio d'impresa.
[...]
Ciò che ha permesso alla società utilizzatrice e committente
[...]
di conseguire notevoli vantaggi fiscali ed extra- Parte_2 fiscali in particolare costituiti dalla elusione degli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali connessi alla stipula dei contratti di lavoro con i dipendenti .
Facendo fede le dichiarazioni nella presente sede giudiziaria dalle lavoratrici
, e Parte_6 Parte_3 [...]
impiegate nell'appalto oggetto dell'accertamento Parte_4 ispettivo le quali in aula hanno tutte confermato le loro dichiarazioni rese in sede
6 ispettiva sulle quali è saldamente fondato l'accertamento ispettivo , rendendo le seguenti testuali affermazioni reciprocamente confermative delle loro posizioni irregolari :
, sentita sulle circostanze di cui alla Parte_4 Parte_4 Cont memoria : “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese in data 29\11\2017 agli ispettori delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale . 11) Vero che è stata occupata presso i locali aziendali della Società
” – hotel “Touring ” di Riccione Pt_2 Parte_2 Parte_2 con le mansioni di addetta alla lavanderia per n. 74 giorni dal 17/06/2017 al 04/09/2017 : Confermo. 12) Vero che riceveva le direttive sull'esecuzione del lavoro dal sig. legale rappresentante della società Parte_1
o comunque da un suo Pt_2 Parte_2 delegato : Confermo. Io ricevevo le direttive dai dipendenti dell'albergo di cui non ricordo il nome , un ragazzo si chiamava ma non era Pt_1 Pt_1 il quale non mi ha mai detto quello che dovevo fare . 13) Vero che
[...] nessun referente della ditta “Punto Lavoro 2006 era Controparte_3 presente presso l'hotel “Touring” di Riccione : Confermo…”. Cont
, sentita sulle circostanze di cui alla memoria : “ADR: Parte_6
Confermo le mie dichiarazioni rese in data 29\11\2017 agli ispettori delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale . 1) Vero che è stata occupata presso i locali aziendali della Società Parte_2
” – hotel “Touring ” di Riccione con le mansioni di cameriera
[...] ai piani per n. 27 giorni dal 26/07/2017 al 31/08/2017 . Confermo. 2) Vero che riceveva le direttive sull'esecuzione del lavoro dal sig. , legale Parte_1 rappresentante della società “ ” o Parte_2 comunque da un suo delegato : C'era una donna , una dipendente stabile dell'Hotel di nazionalità italiana che mi sembra che si chiama , che mi Per_3 diceva cosa dovevo dare . 3) Vero che nessun referente della ditta “Punto Lavoro 2006 ” era presente presso l'hotel “Touring” di Riccione : Controparte_3 Confermo…”.
, sentita sulle circostanze di cui alla memoria Parte_3 Con
: “ ADR: Confermo le mie dichiarazioni rese in data 29\11\2027 agli ispettori dell'INPS delle quali ho avuto integrale lettura . Riconosco la mia firma sul verbale . 6) Vero che è stata occupata presso i locali aziendali della Società
” – hotel “Touring ” di Riccione Pt_2 Parte_2 Parte_2 con le mansioni di cameriera ai piani per n. 5 giorni dal 24/07/2017 al 31/07/2017 : Io ho lavorato all'hotel VIENNA …”.
Va allora qui richiamata Cass. Sez. L. n. 3525 del 22 febbraio 2005 RV 579671 ( conforme stessa sezione n. 15073 del 6\06\2008 Rv. 603639) che − dopo avere
7 ribadito come i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro facciano piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza , mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice − ha poi precisato come il giudice ben possa considerare il predetto verbale ispettivo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori .
Principio di diritto quest'ultimo affermato in un caso assolutamente analogo a quello di cui è causa in cui la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni. Contr La parte ricorrente soccombente sarà quindi tenuta a rimborsare alla di
NI le spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro 1.248,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica
Visto l'art. 22 e segg. L. 689\81 pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Pt_1 in proprio e nella sua qualità di socio accomandatario e legale
[...] rappresentante della cessata società Parte_2
con ricorso depositato in data 15\02\2024 , disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l'
[...]
di NI : Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione .
2) Condanna la parte opponente alla rifusione in favore dell'
[...]
di NI delle spese processuali consistenti nel Controparte_1 compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro
8 1.248,00 ( di cui euro 263,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A.
e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in NI, all'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025.
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'
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