Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3052 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di OL- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di OL, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5436/2017 R.G, riservata in decisione all'udienza del
15.1.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(P.IVA , nella qualità di impresa designata alla Parte_1 P.IVA_1
liquidazione dei danni di competenza del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella
Regione Campania, in persona di amministratore delegato e Controparte_1
direttore generale, e di , dirigente della società, giusta procura alle liti per Parte_2
Notar del 18.12.2014 rep. n. 186905 racc. n. 30367, Persona_1 rappresentata e difesa, dall'Avv. Giovanna Fucci (C.F. ) unitamente C.F._1
alla quale elegge domicilio, in OL alla via Melisurgo n. 4, presso lo studio dell'avv.
Andrea Abbamonte
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Controparte_2 C.F._2
procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Romano (C.F. e Paola C.F._3
Genito (C.F. ), presso il cui studio, sito in NE al Viale C.F._4
Mellusi n. 53, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
RGn°5436+5595/2017 -sentenza
- 1 -
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_3 CodiceFiscale_5
e di rappresentata e difesa, giusta procura allegata alle Persona_2 Controparte_4
comparse di costituzione, dagli avv.ti Italo Giovanni Dalmato Palumbo (C.F.
) e Assunta Grosso (C.F. ), presso il cui C.F._6 C.F._7
studio, sito in NE al Viale Raffaele De Caro n. 4 int. 6, è elettivamente domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE nonché nel giudizio civile riunito recante RG 5595/2017 vertente
TRA
(C.F. ), come sopra rappresentato e Controparte_2 C.F._2
difeso
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_3 CodiceFiscale_5
e di , come sopra rappresentata e difesa Persona_2 Controparte_4
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(P.IVA , nella qualità di impresa designata alla Parte_1 P.IVA_1
liquidazione dei danni di competenza del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella
Regione Campania, come sopra rapp.ta e difesa
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 21.2.2011, e Controparte_3 [...]
convenivano in giudizio , in qualità di proprietario e CP_4 Controparte_2 conducente dell'autovettura Fiat Bravo tg. DK413KY, sfornita di assicurazione per la RCA,
e la in qualità di impresa designata alla liquidazione dei danni di Controparte_5
competenza del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione Campania, al fine di sentir accertare l'esclusiva responsabilità di nella Controparte_2
causazione dell'investimento stradale di , rispettivamente padre e marito Persona_2
RGn°5436+5595/2017 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di OL- sezione seconda delle attrici, dal quale conseguiva il decesso del loro congiunto, e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
1.1 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_5
nella qualità di FGVS, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda;
[...]
nel merito, contestava la fondatezza della domanda, chiedendo, in via gradata, il riconoscimento del concorso colposo del danneggiato nella verificazione del sinistro.
1.2 Si costituiva, altresì, in giudizio , eccependo l'infondatezza in Controparte_2
fatto e in diritto della domanda, di cui chiedeva il rigetto, stante l'assenza del nesso causale tra il sinistro e il decesso di Persona_2
1.3 Dichiarata l'interruzione per la morte di e riassunto il giudizio su Controparte_4
impulso di , all'esito della espletata prova testimoniale, sulle conclusioni in Controparte_3
epigrafe, il Tribunale di NE, a scioglimento della riserva della causa in decisione assunta all'udienza del 15.12.2016, pronunciava la sentenza n. 1354/2017, pubblicata in data 10.7.2017.
1.4 Il Giudice di prime cure, sulla scorta del verbale di rilevamento redatto dalla Polizia
Provinciale e delle testimonianze raccolte, ha accertato e dichiarato la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, attesa l'individuazione Controparte_2
del punto di impatto tra la terza e la quarta striscia pedonale, in una strada suddivisa in due corsie a senso unico di marcia;
in particolare, ritenuto che il pedone fosse già in fase di attraversamento della strada e delle condizioni di buona visibilità, ha escluso un concorso di colpa ascrivibile al danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. Inoltre, con riguardo al nesso di causalità tra il sinistro e il decesso, il Tribunale, condivise le conclusioni formulate dal consulente tecnico di parte attrice, ha rilevato che il sinistro stradale, comportando una serie di eventi stressanti (interventi e ricoveri), peggiorativi delle già esistenti patologie di
, è stato la causa del decesso di quest'ultimo. Il Tribunale ha, quindi, Persona_2
condannato i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore di , quantificati in in € 334.595,00 nella qualità di erede di Controparte_3
; in € 117.925,00 iure proprio; in € 141.500,00 nella qualità di erede di Persona_2 [...]
; in € 20.000,00 per gli ulteriori danni morali e patrimoniali subiti da entrambe CP_4
le congiunte, ivi comprese le spese funerarie.
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- 3 - Corte d'appello di OL- sezione seconda
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 10.7.2017, con atto di citazione, notificato in data 29.9.2017, , nella qualità di FGVS, ha proposto appello, affidato a Parte_1
cinque motivi di gravame.
1.6 Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza in forza del quale il
Tribunale ha affermato la legittimazione passiva del Fondo di Garanzia;
segnatamente, sostiene che la scopertura assicurativa dell'autoveicolo, di proprietà di
[...]
, è stata statuita senza valutare il rapporto redatto dalla Polizia Provinciale, da CP_2
cui risulta che era stata elevata la contravvenzione non per il divieto di circolazione senza valida copertura assicurativa ex art. 193 c.d.s., bensì quella per la mancata esposizione del certificato di assicurazione;
ancora, lamenta che la responsabilità di cui sopra è stata dichiarata esclusivamente sulla scorta delle note provenienti dalla compagnia assicurativa Contr
“ che non hanno, di per sé, efficacia probatoria, avendo omesso le attrici di produrre in atti le attestazioni Consap;
infine, anche a voler condividere l'ipotesi sostenuta, secondo cui il pagamento del premio era avvenuto il giorno stesso del sinistro (17.9.2009), oltre il Contr termine di tolleranza di giorni 15 dalla scadenza della polizza (30.8.2009), la non avrebbe potuto opporre la circostanza al terzo danneggiato, operando, nei rapporti con quest'ultimo, il principio dell'apparenza e della tutela dell'affidamento legittimamente riposto su un contrassegno valido e non risultato falsificato.
1.6 Con il secondo motivo l'appellante contesta la ricostruzione della dinamica del sinistro;
adduce che, come emerso dall'istruttoria, le prime due strisce pedonali erano occupate da veicoli in sosta e che , cadendo tra la terza e la quarta striscia perdonale, non Persona_2
era già in fase di attraversamento, ma aveva appena iniziato lo stesso;
con riguardo alla velocità di viaggio, evidenzia che , nell'approssimarsi Controparte_2 all'attraversamento pedonale, aveva ridotto l'andatura, tanto che la contravvenzione ex art. 191 c.d.s è stata annullata dal Giudice di pace con sentenza 2860/2010; ancora, contesta l'utilizzabilità, ai fini probatori, del verbale redatto dalla Polizia Provinciale, in quanto i verbalizzanti occupavano una posizione sulla strada che non consentiva loro la visuale del punto di impatto.
1.7 Con il terzo motivo l'appellante confuta l'esistenza del nesso di causalità tra l'investimento e il decesso;
in particolare, lamenta che tale nesso è stato ritenuto sussistente solo in termini probabilistici e sulla scorta della consulenza tecnica di parte attrice, a cui non
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- 4 - Corte d'appello di OL- sezione seconda può attribuirsi valore probatorio;
ancora, deduce che la causa del decesso di Per_2
intervenuto a distanza di 67 giorni per arresto cardiocircolatorio, è da rinvenire
[...]
esclusivamente nelle gravi patologie da cui la vittima era già affetta.
1.8 Con il quarto motivo l'appellante impugna le statuizioni di condanna al risarcimento dei danni;
in ordine alla condanna al risarcimento dei danni iure hereditatis, sostiene che la stessa, in modo erroneo, è stata parametrata non alla inabilità temporanea patita da Per_2
per 67 giorni, bensì ad un danno biologico con postumi permanenti al 50% e che, comunque, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il calcolo non può avvenire sulla probabile aspettativa di vita del defunto, dal momento che la morte è intervenuta per cause non legate al sinistro;
in ordine al danno biologico subito da CP_4
a causa della morte del marito, lamenta la mancanza di prove a fondamento della
[...]
riconducibilità dell'aggravamento della patologia di Alzheimer alla morte del;
con riguardo al danno morale, iure proprio e iure hereditatis, nonché al danno da perdita del rapporto parentale, l'appellante deduce che gli stessi vanno liquidati unitariamente e che il Tribunale ha erroneamente duplicato le poste risarcitorie;
infine, censura la risarcibilità del danno patrimoniale quantificato in € 20.000,00 in mancanza di prove documentali a suo fondamento.
1.9 Con il quinto motivo l'appellante sollecita, all'esito dell'accoglimento dei precedenti mezzi di gravame, la riforma del regime delle spese di lite, che devono seguire l'integrale soccombenza di . Controparte_3
1.10 Con atto di citazione, notificato in data 3.10.2017, ha Controparte_2
proposto, a sua volta, autonomo appello incardinato nel giudizio iscritto al n. RG 5595/2017
e successivamente riunito, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., al procedimento principale RG
5436/2017.
1.11 Con il primo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza in forza del quale è stata riconosciuta la propria esclusiva responsabilità in ordine al sinistro;
sul punto, sostiene che il Tribunale, superando la presunzione di responsabilità ex art. 2054, avrebbe dovuto riconoscere, quantomeno, un concorso colposo del pedone nella causazione del sinistro, considerando la fase iniziale di attraversamento in cui lo stesso si trovava, emersa dagli elementi probatori acquisiti;
in ordine a tali elementi l'appellante contesta l'attendibilità delle dichiarazioni contenute nel verbale redatto dalla Polizia Provinciale, in quanto scarne e
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- 5 - Corte d'appello di OL- sezione seconda generiche, evidenziando, a sostegno della propria tesi ricostruttiva: a) il punto di impatto ricondotto, sulla scorta dei rilievi fotografici, tra la terza e la quarta striscia pedonale, ossia le prime utili ai fini dell'attraversamento, dal momento che la prima e la seconda striscia erano occupate da stalli per il parcheggio;
b) i danni ben più gravi che il pedone e l'autoveicolo dovevano riportare in caso di attraversamento in fase avanzata;
c) l'assenza di tracce di frenatura repentina sul manto stradale, a riprova che la velocità di viaggio tenuta dall'appellante era bassa.
1.12 Con il secondo motivo l'appellante contesta la ricorrenza del nesso di causalità tra il sinistro e la morte di;
sul punto, adduce che l'età del defunto (86 anni), le Persona_2
gravi patologie di cui era affetto e i diversi ricoveri ed interventi a cui era stato sottoposto per cause indipendenti dalle lesioni riportate a seguito del sinistro, non consentono di escludere che la morte sia dipesa da fattori estranei al sinistro, come, del resto, accertato in sede penale con la sentenza n.2082/2016 di assoluzione dell'odierno comparente.
1.13 Con il terzo motivo l'appellante impugna il capo della sentenza avente ad oggetto l'accertamento e la condanna alle poste risarcitorie, associandosi alle difese di
[...]
sulla genericità delle voci richieste, prive di supporto probatorio. Controparte_7
1.14 Si è costituita, in entrambi i giudizi, , in proprio e nella qualità di erede Controparte_3
dei genitori, eccependo l'infondatezza dei gravami, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite. Nel giudizio n. 5595/2017 ha spiegato, altresì, appello incidentale avverso il capo relativo alle spese di lite, censurando la non corrispondenza della fascia di valore applicata (da €.26.001 a €.52.000) al valore effettivo della controversia, a fronte della somma complessiva di € 600.000,00 liquidata a titolo risarcitorio;
inoltre, lamenta l'omessa liquidazione delle spese vive anticipate e documentate per l'introduzione dei giudizi.
1.15 Disposta la riunione dei procedimenti, all'esito di una prima riserva della causa in decisione, con ordinanza del 20.2.2023 l'intestata Corte ha rimesso la causa in istruttoria al fine di espletare una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
1.16 All'udienza cartolare del 15.1.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
-sentenza CodiceFiscale_8
- 6 - Corte d'appello di OL- sezione seconda
2.Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività di entrambi i gravami, proposti con citazione notificata rispettivamente in data 29.9.2017 e
3.10.2017, nel rispetto del termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325
c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 5.9.2017, considerata la proroga di diritto del termine di scadenza al primo giorno non festivo prevista dall'art. 155 commi 4 e 5 c.p.c.
2.1 E' infondato il primo motivo di appello di nella qualità di FGVS, Parte_1
con cui si insiste nell'accertamento della carenza della propria legittimazione passiva, per non essere stata fornita la prova della scopertura assicurativa del veicolo investitore, che integra la condizione dell'azione ex art. 283 lett. b) D. Lgs 209/2005.
Va premesso innanzitutto che, contrariamente a quanto argomentato dall'appellante, la ricorrenza di siffatta condizione può essere fornita dal danneggiato con qualsiasi mezzo di prova, non essendo a tal fine obbligatorio produrre l'attestazione risultante dall'interrogazione del Centro di Informazione istituito presso il CONSAP ai sensi degli artt. 142 bis e 154 Codice delle Assicurazioni, la cui finalità è soltanto quella di agevolare gli aventi diritto al risarcimento in conseguenza di un sinistro stradale, consentendo loro di identificare l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile civile, e non già quella di sancire una fonte di prova esclusiva del regime di copertura e/o scopertura assicurativa dei veicoli.
Ciò posto, dalle risultanze istruttorie acquisite (vedi deposizioni dei testi Testimone_1
e , agenti della Polizia Provinciale di NE, i quali si
[...] Testimone_2
erano trovati occasionalmente a seguire l'autovettura condotta da nelle Parte_3
circostanze di tempo e luogo in cui si verificava il sinistro) è emerso che nell'immediatezza dell'accadimento il dichiarava agli agenti di aver dimenticato a casa il CP_2
contrassegno assicurativo, di cui vigeva, secondo la normativa dell'epoca, l'obbligo di esibizione, riservandosi di fornirne successivamente prova. Il si portava, quindi, CP_2
dopo tre giorni presso l'ufficio di Polizia Provinciale, esibendo un certificato dal quale la polizza risultava apparentemente rinnovata in data 30.8.2009; sulla scorta del documento così esibito gli agenti riportavano sul rapporto che il veicolo era assicurato, alla data del fatto, da (vedi, in tal senso, dichiarazione del teste “Il Controparte_8 Tes_1
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- 7 - Corte d'appello di OL- sezione seconda
al momento del sinistro non aveva esposto il tagliando dell'assicurazione che CP_2
poi esibì ed io ritenni che fosse assicurato”).
Da indagini successive eseguite in sede penale emergeva, tuttavia, che la polizza era intestata a , padre di , il quale soltanto nel Persona_3 Parte_3
pomeriggio del 17.9.2009 (e, dunque, nelle ore immediatamente successive al sinistro) si era Contr recato presso l'agenzia della a pagare il premio per il rinnovo della polizza, la cui decorrenza iniziava, dunque, dalle h. 00:01 del 18.9.2009, senza retroagire ai sensi dell'art. 1901 c.c perché il pagamento era intervenuto oltre il termine di 15 giorni dalla precedente scadenza del 30.8.2009 (vedi verbale di SIT dell'agente assicurativo della
[...]
riportate nella relazione sulla delega di indagine della Polizia di Stato di Controparte_9
NE del 9.11.2010, prodotta in allegato al fascicolo di parte di ). Parte_3
Contr La circostanza era, poi, opposta dalla nelle lettere del 26.5.2010, 1.9.2010 e 5.10.2010, con cui si riscontrava negativamente la richiesta di indennizzo inoltrata dalle eredi Per_2
con la missiva del 16.4.2010, appunto sul presupposto che dalle verifiche interne eseguite dalla compagnia di assicurazione la polizza risultata inattiva alla data del sinistro, poiché scaduta il 30.8.2009 e rinnovata con un pagamento eseguito il 17.9.2009, oltre il termine di
15 giorni di sospensione sancito dall'art. 1901 c.c.
Così ricostruiti i fatti, va innanzitutto escluso che l'esistenza di una polizza assicurativa valida ed efficace alla data del sinistro debba farsi discendere, con efficacia fidefaciente, dalla attestazione riportata sul rapporto redatto a firma degli agenti di Polizia e Tes_1
Tes_2
Costituisce ius receptum che il rapporto di polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria, ma non un' efficacia probatoria privilegiata (da ultimo, Cass. 10376/2024).
Nella specie, allora, la copertura fidefaciente dell'attestazione è limitata al dato estrinseco dell'esibizione del certificato di assicurazione, da parte di , presso il Parte_3
Comando di Polizia alcuni giorni dopo la verificazione del sinistro, non estendendosi anche
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- 8 - Corte d'appello di OL- sezione seconda alla veridicità delle circostanze attestate da quel certificato, relative al rapporto tra assicurato ed assicurazione.
Esclusa, pertanto, la necessità di proporre querela di falso per superare l'“apparenza” di un rinnovo con efficacia retroagente alla data dal 30.8.2009, nel libero apprezzamento della fonte di prova riservato all'organo giudicante va segnalato che il certificato di assicurazione Contr esibito era scarsamente affidabile, non recando, a differenza di quello agli atti della alcuna annotazione sul giorno in cui era stato eseguito il pagamento del premio né la firma per quietanza dell'agente assicuratore (vedi in tal senso dichiarazioni rese nel succitato verbale di SIT dall'agente assicurativo della ) Controparte_9
Alla luce degli eventi così ricostruiti alcuna incoerenza si rinviene nella natura dell'infrazione riscontrata dagli agenti e in occasione del sinistro Tes_1 Tes_2
(circolazione senza esibizione del contrassegno assicurativo e non già circolazione senza copertura assicurativa), posto che, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal CP_2 nell'immediatezza del fatto e del certificato successivamente esibito, dal quale gli agenti avevano tratto l'esistenza di una copertura assicurativa alla data del sinistro, l'unica contravvenzione consumata appariva essere quella prevista dall'art. 180 commi 1 e 7 CdS in relazione all'obbligo, ratione temporis vigente, di esposizione del "contrassegno assicurativo" (siffatto obbligo è venuto meno in seguito al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 31, convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27, cui è stata data attuazione con il decreto interministeriale 9 agosto 2013, n. 110 - "Regolamento recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici" - che "In considerazione....delle finalità primarie che oggi il contrassegno assicurativo soddisfa, ovvero la necessità di rendere conoscibile ai terzi i dati relativi all'impresa assicuratrice che copre il veicolo ed il relativo periodo di copertura, a tutela dei danneggiati coinvolti in incidenti stradali, o comunque portatori di interesse ad acquisire le informazioni relative al veicolo danneggiante" ha previsto e reso disponibili "le procedure e modalità di accesso pubblico alle informazioni contenute nei database garantendo le stesse finalità che attualmente la normativa vigente considera rilevanti nell'interesse generale").
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- 9 - Corte d'appello di OL- sezione seconda
Non coglie, poi, nel segno la doglianza dell'appellante secondo cui, quand'anche appurata
Contr la scopertura assicurativa, le eredi avrebbero dovuto evocare in giudizio la Per_2 per non poter quest'ultima opporre alle terze danneggiate, a fronte dell'apparenza ingenerata da una polizza che indicava una decorrenza della copertura a far data dal 30.8.2009,
l'inesistenza di un valido rapporto assicurativo, essendo l'ammissibilità di una siffatta contestazione limitata ai rapporti interni con l'assicurato.
Il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è obbligato ex lege a risarcire, tramite la impresa designata, il danno alla persona - nonchè anche i danni alle cose, di importo superiore alla franchigia indicata, ed alle condizioni previste - nei limiti del massimale previsto dalla legge, nei casi in cui "il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione" (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett. b); D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. b).
Tale essendo il presupposto legale per l'esperimento dell'azione diretta da parte del danneggiato, non può porsi in dubbio che, qualora il danneggiato assuma l'onere di svolgere preventive indagini in ordine alla copertura assicurativa RCA del veicolo responsabile e risulti accertata la inesistenza di un valido ed efficace rapporto assicurativo, lo stesso sia legittimato a proporre domanda risarcitoria nei confronti della impresa designata dal FGVS, che assume la qualità di parte "ex latere debitoris" del rapporto obbligatorio dedotto nel giudizio.
In relazione all'indicato presupposto legale (mancanza di copertura assicurativa), richiesto per l'esercizio dell'azione giudiziale nei confronti del FGVS, è dunque irrilevante la situazione giuridica di "apparenza" -apparente esistenza di una valida polizza assicurativa
RCA stipulata dal responsabile del sinistro- costituita dalla emissione di un contrassegno o di un certificato di assicurazione non corrispondente alla effettiva realtà giuridica, non venendo in questione tra "soggetto danneggiato" -titolare del diritto al risarcimento- e la impresa designata che agisce in nome e per conto del FGVS -quale soggetto obbligato al risarcimento- alcuna esigenza di bilanciamento tra il principio di titolarità del diritto ed il principio di sicurezza dei traffici giuridici, e non trovando alcun fondamento nel sistema normativo della assicurazione RCA la opponibilità al danneggiato, da parte della impresa designata, del difetto di titolarità passiva del rapporto, in considerazione di una ipotetica prevalenza da attribuire alla situazione giuridica fittizia rispetto a quella reale, tale per cui la
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- 10 - Corte d'appello di OL- sezione seconda domanda risarcitoria debba essere esclusivamente rivolta nei confronti dell'assicuratore
"apparente" (in tal senso, Cass. 24069/2017)
In sintesi, il principio di apparenza rappresenta una tutela per il soggetto a favore del quale esso è previsto e trova applicazione nella distinta relazione tra soggetto danneggiato e società che assicura (apparentemente) la RCA del responsabile del sinistro, in quanto il contrassegno ed il certificato assicurativo costituivano, anteriormente alla istituzione del
"Centro di informazione italiano" alle informazioni del cui archivio i danneggiati hanno diritto di accesso per accertare la copertura assicurativa del veicolo responsabile (artt. 154 e
155; art. 142 bis -introdotto dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198, art. 1, comma 6 -, Cod.
Ass. Priv.), gli unici elementi attraverso i quali il titolare del diritto al risarcimento veniva a conoscenza della esistenza di una polizza RCA e della identità del soggetto assicuratore, nei confronti del quale poter svolgere l'azione diretta (L. n. 990 del 1969, art. 18; D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144).
La tutela indicata è, dunque, rafforzativa della posizione del terzo danneggiato, considerato nell'intero impianto normativo come soggetto debole al quale deve essere garantita nel massimo grado la effettività del ristoro del danno;
la situazione di apparenza non può, dunque, che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell'interesse proprio del danneggiato, venendo ad essere opposta come eccezione fatta valere dalla impresa designata dal FGVS per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla -accertata- mancanza di una copertura assicurativa RCA del veicolo danneggiante.
In tal senso va inteso il principio di diritto, enunciato dalla Suprema Corte ed erroneamente interpretato nella tesi propugnata con il motivo di gravame, secondo cui "In forza del combinato disposto della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 7 (attuale D.Lgs. 7 settembre
2005, n. 209, art. 127) e dell'art. 1901 cod. civ., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della r.c.a. vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, rileva l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo. Tuttavia, posto che la disciplina del citato art. 7 mira alla tutela dell'affidamento del danneggiato e
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- 11 - Corte d'appello di OL- sezione seconda
copre, pertanto, anche l'ipotesi dell'apparenza del diritto, per escludere la responsabilità dell'assicuratore in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato occorre che risulti esclusa l'apparenza del diritto, e cioè che l'assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l'affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa.".
In conclusione, va escluso che, in presenza del documento di polizza rilevato ed annotato nel verbale dalla Polizia Provinciale, sussistesse una esclusiva legittimazione passiva dell'assicuratore “apparente”; in tale situazione è rimessa, invece, al danneggiato la scelta tra l'esperimento dell'azione risarcitoria "diretta" L. n. 990 del 1969, ex art. 18 (attuale D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144), facendo valere la situazione di apparenza indotta dalla emissione del certificato e del contrassegno assicurativo, ovvero, come accaduto nella specie, una volta appurata l'inesistenza di una valida polizza assicurativa
RCA- l'esperimento dell'azione risarcitoria nei confronti della impresa designata dal
FGVS (attuale D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283, comma 1, lett. b).
2.2 Deve essere, altresì, disatteso il secondo motivo del gravame interposto da
[...]
ed il primo motivo dell'impugnazione di , con cui si attinge Parte_1 Parte_3
l'affermazione di esclusiva responsabilità di quest'ultimo, nella qualità di conducente dell'autovettura Fiat Bravo tg Dk413KY, dell'investimento del pedone . Persona_2
Va, in primis, segnalato che ha prodotto, in allegato alla comparsa Controparte_3
conclusionale del presente grado, il dispositivo della sentenza n. 3801/2025 resa dalla Corte di Appello di OL in data 3.2.2025 che, in riforma della statuizione di assoluzione pronunciata dal Tribunale di NE in data 27.10.2016, ha dichiarato Parte_3
colpevole del reato ascrittogli di omicidio colposo, condannandolo alla pena di
[...]
anni due di reclusione.
Siffatta pronuncia, pur se priva, allo stato, dell'efficacia vincolante riconosciuta, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., alla sentenza penale irrevocabile di condanna quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, costituisce certamente elemento di prova liberamente valutabile nel presente giudizio, presupponendo l'accertamento dei medesimi fatti in funzione dell'azione risarcitoria.
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- 12 - Corte d'appello di OL- sezione seconda
Tanto premesso, è destituita di fondamento la doglianza dell'appellante sulla Parte_1
mancata prova che l'autovettura condotta dal avesse attinto il corpo del pedone, CP_2
provocandone la caduta.
Sul punto si registra la stessa dichiarazione resa nell'immediatezza da Parte_3
e riportata nel rapporto a firma degli agenti di Polizia e (anche testi oculari Tes_1 Tes_2
dell'incidente), dal seguente tenore: “il pedone l'ho visto all'improvviso e non ho avuto il tempo di fermarmi per evitarlo..”.
Se è vero, poi, che la confessione stragiudiziale resa dal responsabile civile è liberamente valutabile nei rapporti con il litisconsorte e rispetto allo stesso confitente (Cass.
10304/2007), in tale libero apprezzamento si osserva che non vi è alcuna ragione di dubitare che quanto dichiarato nell'immediatezza del fatto e peraltro mai ritrattato dal CP_2
corrisponda al vero, secondo la massima di comune esperienza per cui non vi è alcuna logica nel riferire una circostanza a sé sfavorevole, implicante, peraltro, così gravi conseguenze per il dichiarante, se non appunto sul presupposto che essa sia veritiera.
A ciò va soggiunto che gli agenti della Polizia Provinciale di NE Testimone_1
e hanno riferito- nella loro posizione qualificata che induce ad
[...] Testimone_2
escludere qualsivoglia supposto interesse a riferire circostanze diverse da quelle realmente e direttamente constatate nella verificazione del sinistro- di aver assistito al momento dell'impatto, precisando che, trovandosi in posizione arretrata rispetto all'autovettura condotta dal e sul lato sinistro rispetto a quest'ultima, che procedeva lungo la CP_2
mano destra della stessa corsia a senso unico di marcia, avevano la piena visibilità del punto dell'attraversamento pedonale in cui l'autoveicolo aveva attinto il pedone.
Alcuna incoerenza in siffatta ricostruzione è data dal fatto che l'autovettura investitrice non avesse riportato danni, poiché è ben plausibile per la dinamica del sinistro riferita dai testi, secondo cui il pedone era caduto al suolo appena attinto dalla parte anteriore del veicolo, e in rapporto al diverso peso e struttura degli elementi venuti in collisione, che la carrozzeria dell'auto non fosse stata danneggiata.
Procedendo, quindi, allo scrutinio delle censure sollevate da entrambi gli appellanti principali sul cattivo governo delle regole applicative degli artt. 2054 comma 1 e 1227 c.c. in caso di investimento di un pedone, in cui, a loro dire, è incorso il primo giudice, si rammenta che l'art. 2054 comma 1 c.c. pone, per tale ipotesi, una presunzione di
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- 13 - Corte d'appello di OL- sezione seconda responsabilità a carico del conducente del veicolo investitore, sul quale incombe l'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ciò non esclude la necessità di verificare la condotta in concreto tenuta dal pedone, onde accertare se essa, per le sue modalità intrinseche di pericolosità o imprevedibilità, abbia svolto un ruolo causale concorrente ovvero esclusivo nella determinazione del sinistro, permettendo in tal modo di vincere in tutto o in parte la presunzione di cui al primo comma del citato art. 2054 c.c. (cfr. Cassazione civile 18/10/2001 n. 12751; Cassazione civile
29/9/2006 n. 21249).
E tuttavia si è chiarito che la prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile, non essendo di per sé sufficiente a vincere la presunzione di colpa, che l'art. 2054, primo comma, cod. civ. pone a carico del conducente, la violazione, da parte del pedone, delle regole del codice della strada (tra le altre, la sentenza 18 novembre 2014, n. 24472, e le ordinanze 28 gennaio 2019, n. 2241, e 13 luglio 2023, n. 20137. Da vedere anche l'ordinanza 17 gennaio 2020, n. 8424; Cass. aprile 2017, n. 8663, e sull'ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5627)
Ebbene, nella specie è stato accertato innanzitutto che il veniva investito sulle Per_2
strisce pedonali, che ai sensi dell'art. 191 CdS attribuiscono al pedone un diritto di precedenza assoluta nell'attraversamento della strada (la norma così recita: “Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali…”).
Inoltre è vero che, come pure ormai pacifico tra le parti, l'investimento avveniva tra la terza e la quarta striscia pedonale, che sono le prime effettivamente percorribili dalle autovetture, poiché le prime due sono posizionate in corrispondenza degli stalli di parcheggio ubicati ai lati della strada.
E, tuttavia, pur a voler ammettere che il avesse appena impegnato il tratto viario Per_2
libero dalla presenza di autovetture in sosta lungo il margine della strada e sostanzialmente destinato alla circolazione carrabile, la sua presenza in quel punto non può certamente
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- 14 - Corte d'appello di OL- sezione seconda definirsi una evenienza del tutto imprevedibile da parte del conducente ed ascrivibile ad una condotta anomala del pedone.
Attraversando sulle strisce pedonali il stava facendo un uso della strada conforme Per_2
alla sua normale destinazione, godendo, anzi, di un diritto di precedenza assoluta rispetto ai veicoli a motore. La presenza di stalli autorizzati al margine estremo della careggiata imponeva, poi, al conducente dell'autovettura di usare una prudenza ed un'attenzione ancora più avvertite, non potendo escludersi che il pedone impegnasse il tratto riservato all'attraversamento pedonale appunto uscendo dallo spazio destinato al parcheggio dei veicoli.
Inoltre, l'assenza di tracce di frenata, di cui gli agenti rilevatori davano atto nel rapporto da essi redatto, lascia presumere che il non era stato in grado di approntare alcuna CP_2
manovra di emergenza proprio per la mancanza di un margine di previsione dell'ostacolo rappresentato dalla presenza del pedone sul tratto viario e ciò a riprova che la velocità con cui sopraggiungeva, seppur non particolarmente elevata, come riferito dai testi, non era comunque consona alle particolari condizioni della strada, che per le ragioni sopra illustrate, prescrivevano una particolare prudenza nella circolazione ed un'attenzione particolarmente vigile.
L'art. 141 CdS, fa invero obbligo al “..conducente di regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione;
il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
in particolare, il conducente deve regolare la velocità nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”-
Da tale disposizione è tratto il principio secondo cui la velocità, che il conducente è obbligato ad osservare, va adeguata al contesto dei luoghi ed all'aree nelle immediate vicinanze delle strisce, essendo tenuto, approssimandosi alla zona pedonale, a regolare
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- 15 - Corte d'appello di OL- sezione seconda adeguatamente la velocità del mezzo per essere in condizione di fronteggiare situazioni improvvise ma prevedibili collegate alla presenza di pedoni in zona.
Del resto, come affermato dalla Suprema Corte, il pedone non ha nessun obbligo di valutare l'intenzione del conducente del veicolo sopraggiungente di lasciarlo effettivamente passare, ben potendo riporre il legittimo affidamento sul diritto di precedenza assoluta assicuratagli dall'attraversamento sulle strisce pedonali e sull'osservanza del dovere di garantirli tale diritto di precedenza corrispondentemente gravante sul conducente (vedi Cass 20949/2009 che ha escluso la configurabilità di un concorso di colpa del pedone ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c al di fuori dei casi di una sua condotta assolutamente imprevedibile e straordinaria).
Alcun rilievo, infine, l'accertamento compiuto nella sentenza del Giudice di Pace di
NE pubblicata il 19.11.2010, con cui è stato annullato il verbale della contravvenzione elevata a carico del , sul presupposto della mancata CP_2 contestazione immediata dell'infrazione, pur possibile, da parte degli agenti di Polizia presenti sul posto.
2.3 Deve essere, ancora, respinto il terzo motivo dell'appello di ed il Parte_1 secondo motivo dell'appello interposto da , con cui si addebita al Parte_3
primo giudice la cattiva applicazione delle regole sul nesso causale in materia di responsabilità civile, laddove è stato affermato che il decesso di sia Persona_2
eziologicamente riconducibile all'investimento stradale.
La Suprema Corte ha avuto modo di ribadire, dando costante continuità al principio enunciato da Cass. SU 576/2008, che "in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio” (Cass. 8461/2019). E' stato, altresì,
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- 16 - Corte d'appello di OL- sezione seconda affermato che "anticipare il decesso di una persona già destinata a morire perché afflitta da una patologia, costituisce pur sempre una condotta legata da nesso di causalità rispetto all'evento morte, ed obbliga chi l'ha tenuta al risarcimento del danno” (Cass. 20996/2012).
Richiamati i principi che devono informare il giudizio che ci occupa, si evidenzia che nel presente grado di giudizio è stata disposta CTU affidata alla dr.ssa onde Persona_4
istruire, sotto il profilo medico-legale, l'accertamento sulla sussistenza del nesso causale, rimesso dal primo giudice alla consulenza tecnica della stessa parte attrice, che, come è noto, ha il valore di mera allegazione difensiva.
Ebbene, l'ausiliario d'ufficio, con considerazioni pienamente condivisibili, poiché fondate su una approfondita ed esauriente disamina della storia clinica del pregressa e Per_2
successiva all'incidente occorsogli il giorno 17.9.2009, ha affermato che la vittima era indubbiamente un soggetto di età molto avanzata (anni 86), all'epoca dei fatti già affetto da diverse patologie, quali cardiopatia ipertensiva, fibrillazione atriale cronica trattata con pace maker, neoplasia della prostata, vasculopatia cerebrale cronica e, tuttavia, fino al momento del sinistro, era ancora un soggetto autonomo , in grado di deambulare ed uscire per strada, tant'è che, proprio in una di queste attività, in data 17/9/2009, era stato investito.
A seguito dell'incidente il riportava un importante politrauma caratterizzato da una Per_2
frattura esposta di gamba destra con vasta ferita lacerocontusa (successivamente complicata da necrosi cutanea e sottocutanea), una frattura al polso destro, una frattura pluriframmentaria della testa e del collo dell'omero a sinistra, ed una infrazione dell'arco medio-posteriore della VIII e IX costa di sinistra. A causa delle predette lesioni veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi della fratture di gamba
(osteotassi alla gamba e fili metallici percutanei al polso), a prolungata immobilizzazione dei distretti corporei interessati dal trauma, a prolungato periodo di ricovero ospedaliero, allettamento ed a trattamenti di chirurgia plastica per le complicanze della vasta ferita alla gamba.
Dall'iter clinico documentato risulta, quindi, che il dal giorno dell'evento Per_2
traumatico fino al giorno del decesso, era stato ricoverato quasi ininterrottamente, in particolare: presso il PO MO di NE (dal 17/9/2009 al 2/10/2009 e dal 6/10/2009 al 22/10/2009 da qui dimesso in assistenza domiciliare integrata); presso l'Unità di
Chirurgia Plastica dell'A.O. “A. Cardarelli” di OL (dal 23/10/2009 al 5/11/2009 con
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- 17 - Corte d'appello di OL- sezione seconda dimissione contro il parere dei sanitari); presso il Reparto di Cardiologia Interventistica ed
UTIC dell' di NE ove in data 10.11.09 veniva re-impiantato PMK CP_10 ed elettrocatetere ventricolare (dal 7/11/2009 al 19/11/2009); presso la Casa di Cura “Villa
Margherita” di NE (dal 19/11/2009 al 24/11/2009) da dove veniva dimesso per volontà della figlia, decedendo subito dopo presso la propria abitazione.
Secondo la condivisibile valutazione eseguita dal CTU può, quindi, affermarsi che il al momento del sinistro, pur essendo affetto da importanti patologie, era un Per_2
soggetto in buon compenso terapeutico e che siffatto equilibrio veniva stravolto dal trauma subito a causa dell'investimento stradale e dalle rovinose conseguenze da esso derivate. Di ciò si rinviene conferma nella documentazione medica esaminata, da cui si evince che le condizioni cliniche del dopo il trauma, peggioravano progressivamente a causa del Per_2
sopraggiungere di complicanze a livello neurologico, cardiovascolare e renale riconducibili ai numerosi fattori stressanti sopraggiunti: interventi chirurgici di ostesintesi metallica alla gamba e polso destro;
immobilizzazione della spalla sinistra, persistenza di necrosi dei tessuti cutanei e sottocutanei della vasta ferita lacerocontusa alla gamba, divieto di carico, allettamento, immobilizzazione, prolungati ricoveri ospedalieri, anemia secondaria, debilitazione, comparsa di febbre, perdita dell'appetito.
Il giudizio espresso dal CTU è peraltro supportato dalla letteratura scientifica richiamata nell'elaborato peritale, secondo cui in Medicina legale sono note da tempo le gravi alterazioni patologiche che si verificano nei soggetti immobilizzati (vedi stralcio della fonte menzionata dal CTU – et Al., “Manuale di Medicina Legale”, Vallardi Editore, Per_5
Milano, 1976- in cui viene riportato quanto segue: “Nei traumatizzati gravi, specie se anziani, costretti a prolungata immobilizzazione a letto … si manifestano alterazioni dei vari organi e dello stato generale che determinano una progressiva debilitazione dell'organismo fino all'exitus. Si tratta di una patologia da decubito protratto, assai complessa e non del tutto chiarita nella sua intima genesi, nella quale figurano di volta in volta associati i seguenti disturbi: astenia e atrofia muscolare, contrazioni muscolari dolorose, osteoporosi e ritardo di formazione del callo di frattura, tendenza alle infezioni, intorpidimento delle funzioni digerenti con anoressia e stipsi, scadimento delle funzioni intellettive, adinamia cardiaca e crisi di asma notturna, stasi circolatoria degli organi e dei distretti vascolari periferici con tendenza alle trombosi venose degli arti e agli embolismi
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- 18 - Corte d'appello di OL- sezione seconda
spesso asintomatici, insorgenza di broncopolmoniti ipostatiche, incontinenza urinaria oppure paresi vescicale seguita da complicazioni settiche per i ripetuti cateterismi, piaghe da decubito sacrali o in altre regione cutanee sottoposte a compressione, rallentamento del metabolismo cellulare, riduzione delle albumine e aumento delle gammaglobuline seriche, dimagramento progressivo fino alla cachessia”)
Il CTU, inoltre, rispondendo esaustivamente alle controdeduzioni dei CCTT di parte, ha escluso la bontà dei diversi alternativi fattori eziologici da essi prospettati. In particolare, rispetto all'ipotesi, sostenuta dal consulente tecnico di parte del , dell'insorgenza CP_2
di una morte improvvisa resa plausibile dalle comorbidità da cui il era già affetto Per_2 da anni , l'ausiliario d'ufficio ha chiarito che per “morte improvvisa” viene definita una morte naturale inattesa da causa soprattutto cardiaca, vascolare e/o neurologica che si verifica entro un breve intervallo temporale dall'insorgenza dei sintomi, in un soggetto senza alcun precedente che possa apparire fatale ed in apparente buona salute.
Tale definizione non si addice al caso del tenuto conto, per un verso, che egli era Per_2
affetto, già da prima del sinistro, da patologie croniche, e soprattutto che la morte si verificava in maniera tutt'altro che improvvisa, ovverosia all'esito di un progressivo decadimento delle condizioni psico-fisiche della vittima. Ne consegue che l'evento della morte, seppur non intervenuto in concomitanza dell'investimento stradale, può dirsi causalmente innescato proprio da quell'originario fattore traumatico, produttivo della concatenazione dei successivi fattori stressanti e delle negative ripercussioni sull'iniziale condizione di compenso terapeutico in cui il si trovava al momento dell'incidente Per_2
stradale.
Ancora, replicando, ancora, alle osservazioni del CT di , secondo cui il Parte_1
era deceduto per un episodio di fibrillazione atriale in soggetto affetto da Per_2
insufficienza cardiorespiratoria da BPCO e portatore di pacemaker per aritmia cardiaca,
l'ausiliario d'ufficio ha persuasivamente sottolineato che la causa di morte indicata dal ctp, cioè l'episodio di fibrillazione acuta irreversibile, non esclude affatto il rapporto causale con le compromesse condizioni generali in cui si trovava il de cuius in conseguenza del grave trauma riportato 67 giorni prima, dovendo ragionevolmente ritenersi che anche lo scompenso della patologia cardiaca, da cui pure il era già affetto, sia in correlazione Per_2 causale con l'ininterrotto allettamento e la prolungata immobilizzazione, indicati, in
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- 19 - Corte d'appello di OL- sezione seconda letteratura, come cause adeguate di un decadimento fisico e di uno scompenso multiorgano proprio nei soggetti anziani più a rischio di tali complicanze, idonee a determinarne, quale ultima conseguenza, il decesso.
In condivisione con le conclusioni rassegnate dal CTU deve affermarsi, quindi, che, pur volendo considerare lo stato anteriore del (avanzata età e complesso morboso Per_2
preesistente), senza il verificarsi delle gravi lesioni traumatiche riportate nell'incidente di cui si discute, il decesso non si sarebbe verificato nelle modalità e nei tempi avvenuti in concreto e che l'investimento stradale, secondo la regola del "più probabile che non", ne è stato, perciò, la causa.
2.4 Sono, invece, parzialmente fondati il quarto motivo di gravame della Parte_1
ed il terzo mezzo dell'appello interposto da , con cui si confutano
[...] Parte_3
le voci di danno iure hereditatis e iure proprio riconosciute in favore di . Controparte_3
Procedendo dapprima alla disamina delle censure alla liquidazione del danno biologico iure successionis (ovverosia quello asseritamente maturato in capo a e fatto Persona_2
valere dalle congiunte appunto nella qualità di eredi della vittima) si osserva che, secondo gli orientamenti cristallizzati della giurisprudenza di legittimità, il danno biologico sussiste ove la vittima primaria abbia maturato il relativo diritto a percepire il risarcimento a tale titolo: “nel caso di fatto illecito che abbia provocato ad un soggetto lesioni personali cui, dopo un periodo di infermità, sia sopravvenuta la morte, il diritto al risarcimento del danno alla salute, verificatosi dal momento della lesione a quello della morte, essendo entrato nel patrimonio dell'infortunato al momento della lesione, può essere fatto valere iure successionis dai suoi eredi” (ex multis Cassazione, 27.12.1994, n° 11169).
Ne consegue che, nel caso di morte di un individuo causata dall'altrui fatto illecito, ove la morte sia contestuale all'azione dannosa (danno da morte immediata o danno tanatologico) nulla è dovuto agli eredi a titolo di risarcimento iure successionis del danno biologico sofferto dal loro dante causa, atteso che questi non ha subito alcun danno biologico nel senso innanzi precisato (l'irrisarcibilità del danno alla vita è stata confermata dalla pronunzia delle Sezioni Unite Cass. Civ. n. 15350/2015).
Nella specie, essendo la morte sopravvenuta dopo 67 giorni dal sinistro, sussiste certamente il requisito della presenza di un congruo lasso temporale antecedente all'evento- morte,
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- 20 - Corte d'appello di OL- sezione seconda idoneo a consolidare, in capo al de cuius , una lesione all'integrità psico- Persona_2
fisica, trasmissibile in via ereditaria ai prossimi congiunti.
Circa i criteri di quantificazione della compromissione all'integrità psico-fisica così determinatasi, si è chiarito che il relativo pregiudizio consiste in un danno biologico da invalidità temporanea totale, che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso, la cui liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle del Tribunale di
Milano relative all'invalidità temporanea (Cass. Civ. 23183/2014).
Coglie, pertanto, nel segno la denuncia degli appellanti del vizio da cui è affetta la sentenza impugnata, laddove ha liquidato la posta di danno in esame commisurandola ad una invalidità permanente al 50%.
In applicazione dei principi sopra esposti la posta risarcitoria spettante a tale titolo è pari, invece, ad € 7.705,00, tenuto conto del punto percentuale di invalidità temporanea totale previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024 moltiplicato per nn. 67 giorni.
Il danno non patrimoniale maturato a tale titolo, è, poi, implementabile per la specifica componente rappresentata dal danno morale cd. terminale, quale sofferenza psichica di massima intensità che si produce in capo alla vittima che abbia lucidamente percepito
l'approssimarsi della morte, pur nel breve intervallo delle residue speranze di vita. Nella specie, i presupposti per riconoscere in via equitativa una ulteriore somma per la componente di sofferenza psichica ricorrono, come condivisibilmente accertato dal CTU sulla base della documentazione medica prodotta, limitatamente al periodo del ricovero presso “Villa Margherita” di NE dal 19/11/2009 al 24/11/2009, quando la morte era ormai imminente ed il si era mantenuto lucido durante i giorni di agonia, potendo Per_2
rappresentarsi il tragico approssimarsi della morte.
È opportuno ricordare in proposito che secondo l'indirizzo consolidato di legittimità (di recente, Cass. 33009/2024; Cass. 6981/2025) il danno morale terminale va liquidato secondo un criterio equitativo puro, che, tenuto conto di tutte le circostanze concrete, della durata della lucida agonia e della presumibile intensità della sofferenza morale in vista del prevedibile exitus, si liquida nella complessiva somma di € 30.000,00 già rivalutata all'attualità (€ 5.000,00 pro die).
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- 21 - Corte d'appello di OL- sezione seconda
Passando alla disamina della voce risarcitoria da danno biologico vantato originariamente jure proprio da ed invocato, a seguito della morte di quest'ultima avvenuta Controparte_4
in corso di causa, dalla figlia , subentrata iure successionis nella posizione Controparte_3
della consorte in lite, va premesso che il danno biologico jure proprio in conseguenza della morte di un congiunto ha come presupposto uno stato di alterazione psicofisica del richiedente, occorrendo, pertanto, che sussista un vero e proprio danno alla salute. Tale danno costituisce il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo e che, in persone predisposte da particolari condizioni, anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento (Cass. Civ. 5 gennaio
2001 n. 116). Quanto, poi, alla prova dell'esistenza di un tale disturbo e del nesso causale con l'evento della perdita del congiunto, l'orientamento prevalente ed assolutamente condivisibile postula un concreto accertamento medico-legale sulla persona del richiedente, non potendosi giammai far ricorso a mere presunzioni semplici.
Nel caso di specie, il CTU ha accertato, con conclusioni che l'intestata Corte fa proprie in quanto fondate sulla storia clinica della documentata dai certificati medici CP_4
prodotti, che non vi è alcun nesso causale tra il decesso di , prodottosi a Persona_2
causa dell'investimento stradale, e la compromissione dell'integrità psico-fisica della moglie della vittima primaria. La invero, già dal 2004 (cinque anni prima CP_4 dell'evento traumatico che portò alla morte del marito) era affetta da atrofia cerebellare familiare con correlati gravi disturbi neurologici e psichiatrici, per i quali era in trattamento farmacologico. Deve, pertanto, escludersi che l'insorgenza della grave patologia da cui la
[...]
era affetta fosse dipesa dal lutto per la morte del marito, essendo, si ribadisce, CP_4 antecedente all'episodio traumatico che aveva coinvolto il così come deve Per_2
ragionevolmente escludersi che l'evento traumatico abbia inciso negativamente sull'evoluzione di un disturbo, destinato per sua intrinseca natura e gravità ad un progressivo graduale peggioramento.
Venendo al danno da perdita del rapporto parentale, di cui le originarie attrici invocavano il risarcimento nella rispettiva qualità di coniuge e figlia della vittima primaria dell'illecito e
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- 22 - Corte d'appello di OL- sezione seconda di cui gli odierni appellanti principali contestano la spettanza nell'an e, in subordine,
l'erroneo criterio di liquidazione, si è costantemente affermato che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale e del danno esistenziale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente (Cass n.
25351 del 17/12/2015; Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; Cass. 23 settembre 2013, n. 21716;
(Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018).
Tali precisazioni si pongono in linea con la più recente elaborazione giurisprudenziale della
Suprema Corte, che, nel delimitare i contorni del compito liquidatorio del giudice in caso di danno non patrimoniale, ha sottolineato come la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario concetto di danno non patrimoniale, in tanto è ammessa, in quanto sia evidente la diversità del bene o interesse oggetto di lesione (Cass. 9 giugno 2015, n. 11851; Cass. 8 maggio 2015, n. 9320).
Nella prospettiva così chiarita il concetto di danno parentale si presta, quindi, a ricomprendere, in sé, sia il profilo interno della sofferenza morale soggettiva, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, sia quello esistenziale, che coglie i riflessi, in termini dinamico-relazionali, della perdita del legame sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita (Cass. 28989/2019).
Nella specie, tenuto conto dello stretto legame del vincolo parentale, che ha coinvolto membri della famiglia “originaria” (coniuge e figlia), può ragionevolmente presumersi la sussistenza di entrambe le suindicate componenti, ovvero sia della sofferenza intima cagionata dal venir meno della persona cara, sia l'incidenza di detta perdita sulle abitudini di vita familiare (sulla operatività di una presunzione siffatta vedi Cass. 5769/2024).
In tal caso, infatti, l'esistenza stessa del rapporto di parentela lascia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza
è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano (Cass. n. 11212 del 2019; n. 31950 del 2018; n. 12146 del 14 giugno 2016); d'altro canto, l'intensità del rapporto affettivo qualifica in modo apprezzabile anche la ricaduta sulla dimensione relazionale.
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E, tuttavia, la ravvisabilità di entrambe le componenti non conduce alla liquidazione di due distinte poste risarcitorie, poiché, come sopra illustrato, il bene risarcibile rimane unitario ed
è identificabile nella perdita del legame parentale
Circa poi la tecnica di liquidazione del danno unitariamente accertato, la Suprema Corte ha, di recente, affermato che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema che preveda l'adozione del criterio a punto,
l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti — tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza — con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione (Cass.
10579/2021).
E' noto che l'utilizzo da parte del giudice di tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale trova fondamento nel potere del giudice di valutazione equitativa del danno previsto dall'art. 1226 c.c.. In particolare, l'elaborazione della tabella da parte dell'ufficio giudiziario assolve alla funzione di assicurare l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza e tale risultato è affidato al sistema del punto variabile, che è il più affidabile per il grado di prevedibilità che tale tecnica offre, pur con limitate possibilità di deroga, derivanti dalla eccezionalità del caso di specie.
Su tale premessa la Suprema Corte, con la pronuncia succitata, ha evidenziato che la tabella di Milano, nell'edizione 2021, con riferimento al danno da perdita parentale, non seguiva la tecnica del punto, ma si limitava ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorreva, peraltro, una assai significativa differenza. La previsione di un range così elevato non realizzava, in conclusione, l'effetto che dovrebbe, invece, essere connaturato alla funzione tabellare.
Adeguandosi a tali principi, le tabelle di Milano, nelle edizioni successive, hanno adottato, per la liquidazione del danno parentale, il sistema del punto variabile, con la previsione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, la convivenza.
In applicazione, allora, del punto medio individuato dalle tabelle elaborate per l'anno 2024, tenuto conto di tutte le suindicate circostanze, il danno parentale ammonta ad € 254.215,00 per e ad € 199.461,00 per . Controparte_4 Controparte_3
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In particolare, non sussistono i presupposti per discostarsi dal valore tabellare medio con l'applicazione di coefficienti correttivi in aumento.
Il valore medio del punto tabellare è, infatti, già in sé idoneo a ricomprendere le conseguenze “ordinarie” che qualunque persona della stessa età, dello stesso sesso e nelle medesime condizioni familiari in rapporto alla vittima primaria, non avrebbe potuto presumibilmente non subire;
vanno, invece, reputate "eccezionali", e quindi idonee a giustificare una variazione del risarcimento (beninteso, tanto in aumento quanto in diminuzione), quelle circostanze "legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale" (così, testualmente, da ultimo, Cass. 08/09/2022, n. 26440). Nella specie, è mancata la specifica allegazione di uno “straordinario” modo di atteggiarsi del legame parentale, che imponga di discostarsi dalla standardizzazione del valore medio del punto.
Ancora, deve essere disattesa la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della contribuzione economica, che le attrici originarie assumevano aver subito in conseguenza della morte del rispettivo padre e coniuge.
A riguardo si è chiarito che, in materia di riconoscimento del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico di un congiunto deceduto, non sussiste alcun automatismo, giacché tale pregiudizio presuppone necessariamente la prova del sostegno economico che la vittima primaria dell'illecito forniva al familiare e che quest'ultimo ha perduto proprio a causa del decesso del congiunto (Cass. 9431/2016).
Nella specie, le eredi si sono limitate a richiedere del tutto genericamente nell'atto Per_2 introduttivo del giudizio il “risarcimento del danno patrimoniale anche sotto il profilo del lucro cessante, cioè come mancata contribuzione del defunto alle esigenze del nucleo familiare”, omettendo di precisare e documentare, anche nei successivi scritti difensivi, la natura e l'importo del reddito del congiunto alla data del decesso e in quale misura il venir meno dello stesso abbia inciso sulle aspettative del contributo economico alle esigenze familiari basate su quel supposto reddito, anche in rapporto alla posizione personale ed economica di ciascuna delle richiedenti.
Altrettanto indimostrato è rimasto il danno emergente da spese funerarie, che le eredi hanno assunto di aver sostenuto nell'ammontare di € 2.400,00, senza, tuttavia, Per_2
produrre la relativa fattura (vedi segnatamente deduzioni formulate nella prima memoria ex
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- 25 - Corte d'appello di OL- sezione seconda art. 183 VI comma c.p.c., in cui esse si riservavano di depositare entro il secondo termine la fattura documentante la spesa, onere rimasto poi non assolto).
Va, perciò, riformata la parte della decisione con cui è stato liquidato in via “equitativa” in favore delle istanti la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento di indefiniti “restanti danni di natura morale e patrimoniale”, essendo i danni patrimoniali non provati ed il danno morale una componente del danno da perdita parentale come sopra chiarito.
In conclusione, il complessivo danno non patrimoniale da riconoscere a Controparte_3
iure hereditatis, anche considerando il subentro nella posizione della madre CP_4
ammonta ad € 291.920,00, mentre il danno spettante alla stessa iure proprio è pari
[...] ad € 199.461,00.
Su tali somme già rivalutate all'attualità spettano gli interessi da cosiddetto lucro cessante, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui tali interessi sono destinati a “compensare …il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro;
somma che arricchisce il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità” .
Il fondamento del calcolo dei suddetti interessi non può essere quello della somma rivalutata al momento della liquidazione del danno, in quanto occorre scongiurare il pericolo di una ingiustificata “overcompensation” a beneficio del creditore e il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”. La base del computo è costituita, dunque, dalla somma devalutata alla data del fatto illecito (17.9.2009) e via via rivalutata, a decorrere da tale data, alla scadenza di ogni anno, secondo gli indici ISTAT
FOI.
Tali interessi da lucro cessante ammontano ad € 53.986,01 per le poste risarcitorie iure hereditatis (inclusa quella relativa al subentro nella posizione di e ad € Controparte_4
36.887,13 per il danno iure proprio .
Sulla somma finale rispettivamente di € 345.906,01 per le poste risarcitorie iure hereditatis
(inclusa quella relativa al subentro nella posizione di ) e di € 236.348,14 per Controparte_4
il danno iure proprio, che assumono la natura di debito di valuta, saranno dovuti gli interessi legali ex art: 1282 c.c. dalla data della decisione al saldo.
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3. La riforma della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio, con conseguente assorbimento del quinto motivo dell'appello principale di e dell'unico Parte_1
motivo di appello incidentale di (cfr., ex multis, Cass. 6259/2014 secondo Controparte_3
cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Esse seguono la soccombenza di entrambi gli appellanti principali.
Costoro hanno, invero, infondatamente insistito per l'insussistenza del nesso causale tra il sinistro e la morte del negando addirittura l'an Per_2 Parte_1 dell'investimento e la propria legittimazione passiva nella qualità di FGVS.
Quanto poi alla rideterminazione nel quantum delle poste di danno, si rammenta che la nozione di soccombenza reciproca, in presenza della quale è possibile compensare in parte o integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., è stata, di recente, rimeditata dalla
Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 32061/2022)
Con tale arresto le Sezioni Unite hanno dato continuità all'indirizzo che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti o di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, escludendola, invece, nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo e l'accoglimento sia avvenuto in maniera anche sensibilmente ridotta.
Nella specie, dunque, in cui l'unico capo della domanda attorea è stato accolto, sia pure in una misura quantitativamente ridotta rispetto alla prospettazione, non è integrata un
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- 27 - Corte d'appello di OL- sezione seconda soccombenza reciproca in senso tecnico ai fini della possibilità di una compensazione anche solo parziale.
I compensi professionali si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 520.000,00, considerato che nella determinazione del valore agli effetti in esame non possono essere computati la rivalutazione e gli interessi successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado (Cass. 3463/2010) e che a tale data (18.2.2011) i danni ammontavano, inclusi gli accessori, a complessivi € 391.775,00; i parametri medi di detto scaglione sono aumentati ex art. 4 comma 2 D.M. cit. per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale implicante parzialmente la trattazione di distinte questioni di fatto e di diritto.
Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico degli appellanti principali.
P.Q.M.
la Corte di Appello di OL - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 1354/2017 del
Tribunale di NE, pubblicata in data 10.7.2017, così provvede:
a) accoglie parzialmente gli appelli principali e, per l'effetto, in parziale riforma del capo 3) della statuizione impugnata, condanna nella qualità di Parte_1
FGVS, e , in solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_3 CP_3
, della somma di € 345.906,01 a titolo di risarcimento dei danni iure
[...]
hereditatis (inclusi quelli relativi al subentro nella posizione di ) e di Controparte_4
€ 236.348,14 a titolo di danno iure proprio, il tutto oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) condanna nella qualità di FGVS, e , in Parte_1 Parte_3
solido tra loro, alla refusione, in favore di anche nella qualità, delle Controparte_3
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- 28 - Corte d'appello di OL- sezione seconda spese di lite del doppio grado, che liquida, per il primo grado, in € 1.346,00 per spese ed € 29.200,00 per compensi professionali nonché, per il presente grado, in €
804,00 per spese ed € 18.500,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore degli avv.ti Italo G.D Palumbo e Assunta Grosso dichiaratisene anticipatari;
c) pone definitivamente le spese di CTU del presente grado a carico di Parte_1
nella qualità di FGVS, e di;
[...] Parte_3
d) conferma per il resto la statuizione di primo grado.
Così deciso in OL, nella Camera di Consiglio del 4.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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