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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. Cristina Mondini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5355/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FRANCESCO MASSARO;
ATTORE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
GLAUCO ARCAINI;
CONVENUTA
P.I. ),con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
FRANCESCO PIANOFORTE
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 16 ottobre 2024, conclusioni che qui si intendono richiamate.
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione il OR odierno attore, conveniva in giudizio la OR Parte_1
odierna convenuta, al fine di fare accertare la responsabilità di quest'ultima CP_1 nell'accadimento dell'infortunio occorsogli in data 02/07/2016 e, conseguentemente, vederla condannata al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, da parte del OR in Parte_1 conseguenza di tale infortunio, quantificati nella complessiva somma di euro 64.629,40 o in quella maggiore o minore che sarebbe risultata di giustizia, con vittoria di spese e compensi professionali. A sostegno della propria domanda, l'attore affermava che, mentre stava salendo a bordo dell'imbarcazione Craft Identification number DE-BAVL27G9A606, di proprietà della OR CP_1 presso la in Pilzone (BS), utilizzando l'apposita passarella in alluminio, Parte_2 la passerella stessa si disancorava improvvisamente provocando la caduta dello stesso in acqua. A seguito di tale caduta, sempre secondo la propria tesi, riportava fratture sia alla spalla destra che alla caviglia destra, con conseguente ricovero ospedaliero e successivi interventi chirurgici, da cui sarebbero esitati postumi invalidanti nella misura del 18%.
Si costituiva in giudizio la OR al fine di contestare la domanda attorea, chiedendone CP_1 il rigetto. Domandava, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria assicurazione. La convenuta contestava la domanda attorea sul presupposto che la caduta era, secondo la propria tesi, da imputare a colpa esclusiva dell'attore che era salito sulla passarella, già utilizzata pochi attimi prima da altre persone senza problemi, con un comportamento improprio, avendo lo stesso effettuato un salto in diagonale in direzione della passerella, con due borse tra le mani.
Si costituiva in giudizio, a sua volta, chiedendo di dichiarare Controparte_2 l'inoperatività della polizza ONDAMICA n. 104255117 invocata dalla convenuta nonché, qualora fosse stata ritenuta operativa tale polizza, l'esclusiva imputabilità dell'evento lesivo occorso a fatto e pagina 2 di 5 colpa del OR con conseguente rigetto di ogni domanda risarcitoria dallo stesso Parte_1 svolta in quanto assolutamente infondata in fatto e in diritto. Riguardo alla sopra citata responsabilità dell'attore, sostenuta da parte convenuta, occorre considerare che i testi , cugino della moglie dell'attore, e , moglie del suddetto Testimone_1 Testimone_2 teste, entrambi escussi all'udienza del 17 ottobre 2022, confermavano che il giorno del sinistro per cui è causa, la prima a salire sulla barca, utilizzando la passerella in esame, era stata la OR S_ stessa, seguita poi dalla moglie dell'attore, OR . Persona_1
I ORi e erano già a bordo, ma saliti tirando la corda della barca e non CP_1 CP_3 la passerella. Confermavano, altresì, che il OR odierno attore, si trovava dietro la Persona_2 OR e quando iniziava a salire sulla passerella, portando in mano una borsa, il OR S_ [...]
era dietro a lui di almeno un metro e non aveva nemmeno messo il piede su tale passerella. Tes_1 Parimenti confermava la OR , moglie dell'odierno attore, escussa all'udienza del Persona_1
26 settembre 2022. La tesi di parte convenuta veniva confermata soltanto dal teste escusso all'udienza del CP_3
17 ottobre 2022, che dichiarava di avere visto “con la coda dell'occhio” l'attore “che saliva in trasversale, con le borse in mano, sulla passerella, allungando il passo per passare davanti al cugino”, OR , già menzionato come teste, che, invece, su tale circostanza dichiarava Testimone_1 tutt'altro, come sopra esposto. La deposizione di quest'ultimo viene valutata più attendibile rispetto a quella del teste avendo CP_3 il OR stesso in corso una controversia, con l'odierna convenuta, anche riguardo alla CP_3 proprietà dell'imbarcazione per cui è causa.
Qualora fosse accolta la relativa domanda, quindi, vedrebbe dichiarata in suo favore la proprietà di tale l'imbarcazione. Le foto prodotte in atti, inoltre, raffigurano una passerella di esigua larghezza, che difficilmente, si ritiene, possa indurre qualcuno a sorpassare di lato un'altra persona (doc. 13 di parte terza chiamata).
Secondo le argomentazioni difensive di parte terza chiamata, l'evento lesivo per cui è causa sarebbe da considerare come una caduta accidentale avvenuta al di fuori dell'imbarcazione assicurata e conseguentemente, l'evento stesso non potrebbe essere considerato tra le ipotesi coperte dalla polizza assicurativa.
Non risultava però provata, per le ragioni sopra esposte, la circostanza che la passerella si sarebbe rovesciata poiché l'attore, anziché procedere come gli altri, avrebbe messo il piede sul lato della stessa per anticipare, nell'accesso all'imbarcazione, il proprio cugino che lo stava precedendo. Tes_1
Riguardo alla compromissione dell'equilibrio, per avere entrambe le mani impegnate a trasportare una o più borse, risultava provata la circostanza che l'attore ne portava una sola, contenente una bottiglia e dei dolci.
Da quanto emergeva in sede istruttoria, il convincimento è che, nella condotta tenuta dal soggetto danneggiato, non si possano rinvenire dei profili di colpa. E' ragionevole, infatti ritenere, che la passerella per cui è causa, fosse stata posizionata in maniera non corretta, così da non poter sopportare anche un terzo passaggio, considerato che l'imbarcazione, per come dichiarato dalla teste “si S_ muoveva e anche la passerella si muoveva”. Il teste , inoltre, dichiarava anche che “la Tes_1 passerella non era agganciata, ma solo appoggiata” Dalla consulenza medico-legale, depositata in data 7 novembre 2023, dal dottor , si Persona_3 evince che, “in conseguenza del fatto per cui è causa” all'attore derivava “ un danno biologico permanente, calcolato con criteri civilistici nella misura del 13% (tabella SIMLA) in esiti stabilizzati;
un'inabilità totale di gg. 8 relativi ai ricoveri ospedalieri e una inabilità parziale di gg. 40 al 75%, di gg. 30 al 50% e di gg. 30 al 25%.”
pagina 3 di 5 Secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, il totale del danno non patrimoniale risarcibile ammonta ad euro 43.092,50 di cui euro 6.957,50 per danno biologico temporaneo. Andrà anche riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale, l'importo di euro 816,00 per spese mediche riconosciute congrue dal sopra citato CTU. Saranno anche da porre a carico di parte convenuta le spese liquidate per la consulenza tecnica d'ufficio nel corso della presente procedura, oltre alle spese per la consulenza tecnica di parte attrice, per le quali veniva prodotta la relativa ricevuta di euro 488,00
Per quanto concerne la manleva richiesta da parte convenuta, risulta documentalmente che, con la polizza assicurativa sopra citata, venivano assicurati i rischi per la responsabilità civile, per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante.
Nel caso in esame l'imbarcazione assicurata si trovava ferma in porto, quindi in acqua, con un danno provocato a un terzo, che ancora non era a bordo, da una errato posizionamento della passerella o da un suo difetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
accerta la responsabilità della OR in merito al sinistro per cui è causa CP_1
e, conseguentemente, la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti da parte del OR in conseguenza dell'infortunio occorsogli in data 02/07/2016 Parte_1
e quantificati nella somma di euro 43.092,50 a titolo di danno non patrimoniale, oltre ad euro 816,00 a titolo di danno patrimoniale;
condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria, euro 2.905,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15%, anticipazioni di euro 831,95 ed euro 488,00 per le spese del CTP;
pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese liquidate per la Ctu espletata in corso di causa;
dichiara parte terza chiamata tenuta a manlevare parte convenuta CP_2 CP_1 rispetto alle pretese attoree e per l'effetto condanna parte terza chiamata a
[...] corrispondere a parte convenuta di quanto questa è stata condannata a pagare all'attore, con la presente sentenza, per capitale, interessi e spese tutte in relazione al titolo dedotto in giudizio;
pagina 4 di 5 condanna altresì parte terza chiamata a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria, euro 2.905,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed anticipazioni di euro 759,00.
Così deciso in data 27 marzo 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di
BERGAMO. il giudice onorario dott. Cristina Mondini
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