Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/07/2025, n. 5243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5243 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05243/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04270/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4270 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nextpower Development Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Caserta e Benevento, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di ripresa e resilienza prot. n. 17507-P del 13.6.2024, con la quale il Ministero della Cultura ha espresso parere tecnico istruttorio negativo nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, ove occorrer possa, i pareri e contributi endoprocedimentali richiamati nel parere del Ministero della Cultura, ossia: (i) il parere della Soprintendenza ABAP per le province di Caserta e Benevento espresso con nota prot. 12972 del 21.06.2023; (ii) la nota del Servizio II della DG ABAP prot. 5474-I del 10.11.2022;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota prot. 34815 del 24.2.2025, con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato l’attivazione della procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988;
- della nota del Ministero della Cultura prot. 2394-P del 29.1.2025 resa ad integrazione del precedente parere prot. 17507-P del 13.6.2024:
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi incluso il provvedimento con cui il MASE ha deferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la risoluzione del conflitto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista l memoria depositata il 17 giugno 2024 con cui la ricorrente ha dichiarato che nelle more del processo è venuto meno il suo interesse alla decisione;
Ritenuto, per quanto precede, che non resti al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile;
Ritenuto che le spese di giudizio possano essere interamente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Soricelli | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO