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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1507/2023
Udienza del 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1507/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Mancuso
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
- RESISTENTE - avente ad oggetto: mansioni superiori - E.G.R. (Elemento di Garanzia Retributiva) - buoni pasto - differenze retributive.
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1507/2023
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/07/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio la Controparte_1 esponendo:
- che a decorrere dal 01/08/2017 ed a seguito di subentro nel contratto di appalto del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico (Badolato, Isca
Sullo Ionio, San Sostene e S. Andrea), la Controparte_1 lo aveva assunto con contratto di lavoro a tempo
[...] indeterminato;
- che, per come risulta dalla lettera di assunzione, egli era stato illegittimamente inquadrato nel livello 3B del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, anziché nel livello 4A dello stesso CCNL, effettivamente corrispondente alle mansioni espletate;
- che dal 01/08/2017 egli aveva prestato l'attività lavorativa a tempo pieno, per complessive 38 ore mensili, con sede lavorativa presso l'Unione dei Comuni del Versante Jonico ed era stato assegnato, in quanto in possesso della patente di categoria “C”, “CE”,
“D” e “DE”, ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, quale addetto alla conduzione di veicoli per la guida di portata superiore a
10 tonnellate;
- che dalla data dell'assunzione gli era, dunque, stata affidata la conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera ed, in particolare,
l'autocompattatore, mezzo con il quale aveva effettuato ed effettua attività di carico, scarico presso i centri di raccolta ed i depositi regionali, pubblici e privati, ed aveva svolto attività accessorie quali la consegna e la sottoscrizione delle bolle di accompagnamento;
- che per effetto dei compiti e dell'attività lavorativa effettivamente prestata, egli ha pertanto diritto al trattamento
Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 1507/2023
economico corrispondente al 4° livello CCNL Fise-Assoambiente;
- che, in ogni caso, non gli sono state mai corrisposte l'indennità denominata Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.) ed i buoni pasto, benché detti emolumenti siano previsti dal citato CCNL.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di € 8.962,29 maturata fino al 31/12/2022 a titolo di differenze retributive, dei ratei di 13ª e 14ª mensilità e del T.F.R spettanti per le mansioni effettivamente espletate, nonché a titolo di E.G.R. e buoni pasto, oltre al risarcimento danni per l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi all'anzidette differenze stipendiali nonché interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi.
2. Si è costituita la che ha Controparte_1 concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
3. Il ricorso è fondato in relazione all'E.G.R. (seppur nei limiti di seguito precisati) ed ai buoni pasto, mentre è infondato per il resto
(ovvero con riferimento alle mansioni superiori asseritamente svolte).
4. In ordine al preteso inquadramento nel livello professionale 4A dei lavoratori appartenenti all'area “conduzione”, la declaratoria contrattuale (art. 15 del CCNL Fise-Assoambiente: doc. n. 3 allegato al ricorso, pagg. 54-55 del PDF) prevede espressamente che vi rientrano quei lavoratori che “… Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore con caricamento automatico senza ausilio manuale, autolavacassonetti ecc.)...”. Tra i profili esemplificativi viene indicato, tra gli altri, il
“conducente di: autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, mentre il peso superiore a 10 T (tonnellate) rileva unicamente per le “pale, ruspe, trattori ed escavatori” (e non per gli autocompattatori).
Il ricorrente ha però solo genericamente dedotto che egli abbia
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 1507/2023
effettuato la raccolta dei rifiuti quale operatore unico (pag. 6 del ricorso), senza però dedurre che egli manovri da bordo i comandi e gli apparati in dotazione al veicolo utilizzato. Tale circostanza (pur nella sua genericità) viene, però, del tutto pretermessa ed obliterata nel capitolo di prova testimoniale n. 1 formulato nel ricorso, laddove il ricorrente si limita a chiedere di provare che egli è “addetto … alla conduzione di veicoli quali l'autocompattatore di portata superiore a
10 tonnellate per il trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati”, senza, quindi, alcun riferimento né alla circostanza che egli fosse
“operatore unico” né a quella che il caricamento fosse “automatizzato”
e avvenisse senza ausilio manuale e mediante l'utilizzo dei comandi posti sullo stesso veicolo.
Non rileva, infatti, ai fini delle mansioni superiori, la circostanza che l'autocompattatore sia di massa superiore a 10 tonnellate se esso non sia manovrato da un “operatore unico” mediante i comandi automatizzati posti a bordo del veicolo (in tal caso, d'altronde, le mansioni superiori si configurerebbero anche se l'autocompattatore fosse di peso inferiore a 10 T).
Ed, invero, parte resistente ha invece specificamente dedotto che il ricorrente «non operava – all'epoca dei fatti di causa – e tuttora non opera in qualità di operatore unico, in quanto espleta il servizio di raccolta rifiuti “in concorso” con un altro dipendente, segnatamente il sig. » (pag. 4 della memoria di costituzione). Persona_1
Tale circostanza di fatto (ovvero che il ricorrente non operava come
“operatore unico”, ma insieme ad un altro collega, nominativamente indicato nella persona di ) non è stata mai oggetto Persona_1 di specifica contestazione da parte ricorrente (si vedano le note di trattazione scritta, di ben 4 pagine, depositate in data 02/12/2024, nelle quali parte ricorrente rileva unicamente - ed erroneamente, trattandosi, appunto, di circostanza di fatto - con riferimento al corrispondente capitolo di prova n. 4 formulato dalla resistente, che si tratterebbe di “valutazioni tecnico giuridiche”, senza però
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 1507/2023
contestare il fatto storico in sé), sicché essa si deve pertanto ritenere provata ai sensi dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.
Da qui discende l'infondatezza della pretesa ad un inquadramento nel livello superiore.
5. Per quanto concerne l'E.G.R. (Elemento di garanzia retributiva),
l'art. 2, lett. C), punto n. 8, del CCNL applicabile al rapporto dispone:
“Ai fini della effettività della diffusione della contrattazione aziendale di secondo livello, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, a partire dal 2013 si conviene quanto segue: a) ai lavoratori di cui al presente comma in forza nel mese di marzo, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente c.c.n.l., altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, è riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno l'importo annuo procapite di € 150,00 a titolo di Elemento di garanzia retributiva
(E.G.R.)”; il punto 10 dispone, poi, che l' sia CP_2
«proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa» (il riferimento è, evidentemente, al lavoro a tempo parziale).
Ora, il ricorrente è un lavoratore a tempo pieno, come si evince dal contratto di assunzione (il quale indica un orario pari a 36 ore settimanali) e dalle buste paga allegate al ricorso (docc. nn. 1 e 4).
Ne consegue che l'importo unitario dell'E.G.R. è pari ad € 150,00.
La citata voce retributiva spetta, poi, per i mesi di marzo degli anni
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (ovvero cinque annualità), per un totale di € 750,00 (in luogo della somma di € 762,50 indicata nel conteggio allegato al ricorso - doc. n. 6).
La resistente ha, d'altronde, solo genericamente dedotto che la competenza non sarebbe dovuta, in quanto il ricorrente avrebbe percepito altri trattamenti economici equiparabili all'istituto in esame, ma non ha affatto specificato quali sarebbero questi trattamenti.
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 1507/2023
6. Per quanto concerne i buoni pasto, l'art. 36 del CCNL Fise-
Assoambiente ne determina il valore nella somma di € 1,00 per ogni giornata di effettiva prestazione, disponendo che essi vengano consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza mensile, al di fuori della busta paga, e che non possano essere sostituiti da trattamenti retributivi di corrispondente valore.
6.1. La Società resistente non ha però offerto prova documentale della consegna dei buoni pasto, apparendo scarsamente verosimile, considerata la natura di società di capitali del datore di lavoro e l'attività imprenditoriale svolta, che i buoni pasto venissero consegnati senza il rilascio di una ricevuta (da qui l'inammissibilità del capitolo di prova testimoniale n. 9 formulato nella memoria difensiva).
In ordine alle giornate di lavoro, dalle buste paga (doc. n. 4 allegato al ricorso) si evince che nel periodo da agosto 2017 a dicembre 2022 il ricorrente ha prestato n.
1.301 giornate di lavoro (il risultato si ottiene sommando i dati indicati nella casella “GG. LAV.” delle singole buste paga prodotte dal ricorrente).
Deve essere, quindi, riconosciuto al ricorrente l'importo di €
1.301,00 a titolo di buoni pasto (ovvero la somma indicata nei conteggi allegati al ricorso).
6.2. Su tale somma, non avendo essa natura retributiva, spetteranno i soli interessi legali (esclusa la rivalutazione monetaria)
a decorrere da ogni mese di maturazione dei buoni pasto e fino al pagamento effettivo.
7. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente per il periodo antecedente al 17/08/2018 (essendo stato il ricorso notificato il 17/08/2023) è, infine, destituita di fondamento.
La Suprema Corte ha ormai chiarito che «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione
e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 1507/2023
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (Cass. n. 26246/2022).
Poiché, nel caso di specie, si verte in tema corrispettivi (buoni pasto) e di retribuzioni (EGR) risalenti agli anni 2017/2018 (successivi al 2012), il termine di prescrizione non è, in realtà, mai iniziato a decorrere, non essendo cessato il rapporto di lavoro.
8. Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva
e, per l'effetto:
i) condanna la resistente Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente ,
[...] Parte_1 della somma di € 750,00 a titolo di E.G.R. per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
ii) condanna la resistente Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente ,
[...] Parte_1 della somma di € 1.301,00 a titolo di buoni pasto maturati per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2022, oltre soli interessi legali a decorrere da ogni mese di maturazione dei buoni pasto e fino al pagamento effettivo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 7 di 7
Udienza del 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1507/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Mancuso
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Fatigato e Maria Antonia Fatigato
- RESISTENTE - avente ad oggetto: mansioni superiori - E.G.R. (Elemento di Garanzia Retributiva) - buoni pasto - differenze retributive.
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 1507/2023
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/07/2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio la Controparte_1 esponendo:
- che a decorrere dal 01/08/2017 ed a seguito di subentro nel contratto di appalto del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico (Badolato, Isca
Sullo Ionio, San Sostene e S. Andrea), la Controparte_1 lo aveva assunto con contratto di lavoro a tempo
[...] indeterminato;
- che, per come risulta dalla lettera di assunzione, egli era stato illegittimamente inquadrato nel livello 3B del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali, anziché nel livello 4A dello stesso CCNL, effettivamente corrispondente alle mansioni espletate;
- che dal 01/08/2017 egli aveva prestato l'attività lavorativa a tempo pieno, per complessive 38 ore mensili, con sede lavorativa presso l'Unione dei Comuni del Versante Jonico ed era stato assegnato, in quanto in possesso della patente di categoria “C”, “CE”,
“D” e “DE”, ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, quale addetto alla conduzione di veicoli per la guida di portata superiore a
10 tonnellate;
- che dalla data dell'assunzione gli era, dunque, stata affidata la conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera ed, in particolare,
l'autocompattatore, mezzo con il quale aveva effettuato ed effettua attività di carico, scarico presso i centri di raccolta ed i depositi regionali, pubblici e privati, ed aveva svolto attività accessorie quali la consegna e la sottoscrizione delle bolle di accompagnamento;
- che per effetto dei compiti e dell'attività lavorativa effettivamente prestata, egli ha pertanto diritto al trattamento
Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 1507/2023
economico corrispondente al 4° livello CCNL Fise-Assoambiente;
- che, in ogni caso, non gli sono state mai corrisposte l'indennità denominata Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.) ed i buoni pasto, benché detti emolumenti siano previsti dal citato CCNL.
1.1. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma complessiva di € 8.962,29 maturata fino al 31/12/2022 a titolo di differenze retributive, dei ratei di 13ª e 14ª mensilità e del T.F.R spettanti per le mansioni effettivamente espletate, nonché a titolo di E.G.R. e buoni pasto, oltre al risarcimento danni per l'omesso versamento dei contributi previdenziali relativi all'anzidette differenze stipendiali nonché interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi.
2. Si è costituita la che ha Controparte_1 concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
3. Il ricorso è fondato in relazione all'E.G.R. (seppur nei limiti di seguito precisati) ed ai buoni pasto, mentre è infondato per il resto
(ovvero con riferimento alle mansioni superiori asseritamente svolte).
4. In ordine al preteso inquadramento nel livello professionale 4A dei lavoratori appartenenti all'area “conduzione”, la declaratoria contrattuale (art. 15 del CCNL Fise-Assoambiente: doc. n. 3 allegato al ricorso, pagg. 54-55 del PDF) prevede espressamente che vi rientrano quei lavoratori che “… Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore con caricamento automatico senza ausilio manuale, autolavacassonetti ecc.)...”. Tra i profili esemplificativi viene indicato, tra gli altri, il
“conducente di: autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, mentre il peso superiore a 10 T (tonnellate) rileva unicamente per le “pale, ruspe, trattori ed escavatori” (e non per gli autocompattatori).
Il ricorrente ha però solo genericamente dedotto che egli abbia
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effettuato la raccolta dei rifiuti quale operatore unico (pag. 6 del ricorso), senza però dedurre che egli manovri da bordo i comandi e gli apparati in dotazione al veicolo utilizzato. Tale circostanza (pur nella sua genericità) viene, però, del tutto pretermessa ed obliterata nel capitolo di prova testimoniale n. 1 formulato nel ricorso, laddove il ricorrente si limita a chiedere di provare che egli è “addetto … alla conduzione di veicoli quali l'autocompattatore di portata superiore a
10 tonnellate per il trasporto dei rifiuti differenziati ed indifferenziati”, senza, quindi, alcun riferimento né alla circostanza che egli fosse
“operatore unico” né a quella che il caricamento fosse “automatizzato”
e avvenisse senza ausilio manuale e mediante l'utilizzo dei comandi posti sullo stesso veicolo.
Non rileva, infatti, ai fini delle mansioni superiori, la circostanza che l'autocompattatore sia di massa superiore a 10 tonnellate se esso non sia manovrato da un “operatore unico” mediante i comandi automatizzati posti a bordo del veicolo (in tal caso, d'altronde, le mansioni superiori si configurerebbero anche se l'autocompattatore fosse di peso inferiore a 10 T).
Ed, invero, parte resistente ha invece specificamente dedotto che il ricorrente «non operava – all'epoca dei fatti di causa – e tuttora non opera in qualità di operatore unico, in quanto espleta il servizio di raccolta rifiuti “in concorso” con un altro dipendente, segnatamente il sig. » (pag. 4 della memoria di costituzione). Persona_1
Tale circostanza di fatto (ovvero che il ricorrente non operava come
“operatore unico”, ma insieme ad un altro collega, nominativamente indicato nella persona di ) non è stata mai oggetto Persona_1 di specifica contestazione da parte ricorrente (si vedano le note di trattazione scritta, di ben 4 pagine, depositate in data 02/12/2024, nelle quali parte ricorrente rileva unicamente - ed erroneamente, trattandosi, appunto, di circostanza di fatto - con riferimento al corrispondente capitolo di prova n. 4 formulato dalla resistente, che si tratterebbe di “valutazioni tecnico giuridiche”, senza però
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contestare il fatto storico in sé), sicché essa si deve pertanto ritenere provata ai sensi dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.
Da qui discende l'infondatezza della pretesa ad un inquadramento nel livello superiore.
5. Per quanto concerne l'E.G.R. (Elemento di garanzia retributiva),
l'art. 2, lett. C), punto n. 8, del CCNL applicabile al rapporto dispone:
“Ai fini della effettività della diffusione della contrattazione aziendale di secondo livello, a favore dei lavoratori a tempo indeterminato o determinato dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, a partire dal 2013 si conviene quanto segue: a) ai lavoratori di cui al presente comma in forza nel mese di marzo, che non percepiscano, oltre quanto spettante per il vigente c.c.n.l., altri trattamenti economici collettivi o individuali, assimilabili al presente istituto quanto a caratteristiche di corresponsione, è riconosciuto con la retribuzione relativa al mese di marzo di ogni anno l'importo annuo procapite di € 150,00 a titolo di Elemento di garanzia retributiva
(E.G.R.)”; il punto 10 dispone, poi, che l' sia CP_2
«proporzionalmente ridotto in relazione alla ridotta durata della prestazione lavorativa» (il riferimento è, evidentemente, al lavoro a tempo parziale).
Ora, il ricorrente è un lavoratore a tempo pieno, come si evince dal contratto di assunzione (il quale indica un orario pari a 36 ore settimanali) e dalle buste paga allegate al ricorso (docc. nn. 1 e 4).
Ne consegue che l'importo unitario dell'E.G.R. è pari ad € 150,00.
La citata voce retributiva spetta, poi, per i mesi di marzo degli anni
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 (ovvero cinque annualità), per un totale di € 750,00 (in luogo della somma di € 762,50 indicata nel conteggio allegato al ricorso - doc. n. 6).
La resistente ha, d'altronde, solo genericamente dedotto che la competenza non sarebbe dovuta, in quanto il ricorrente avrebbe percepito altri trattamenti economici equiparabili all'istituto in esame, ma non ha affatto specificato quali sarebbero questi trattamenti.
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 1507/2023
6. Per quanto concerne i buoni pasto, l'art. 36 del CCNL Fise-
Assoambiente ne determina il valore nella somma di € 1,00 per ogni giornata di effettiva prestazione, disponendo che essi vengano consegnati cumulativamente ai lavoratori con cadenza mensile, al di fuori della busta paga, e che non possano essere sostituiti da trattamenti retributivi di corrispondente valore.
6.1. La Società resistente non ha però offerto prova documentale della consegna dei buoni pasto, apparendo scarsamente verosimile, considerata la natura di società di capitali del datore di lavoro e l'attività imprenditoriale svolta, che i buoni pasto venissero consegnati senza il rilascio di una ricevuta (da qui l'inammissibilità del capitolo di prova testimoniale n. 9 formulato nella memoria difensiva).
In ordine alle giornate di lavoro, dalle buste paga (doc. n. 4 allegato al ricorso) si evince che nel periodo da agosto 2017 a dicembre 2022 il ricorrente ha prestato n.
1.301 giornate di lavoro (il risultato si ottiene sommando i dati indicati nella casella “GG. LAV.” delle singole buste paga prodotte dal ricorrente).
Deve essere, quindi, riconosciuto al ricorrente l'importo di €
1.301,00 a titolo di buoni pasto (ovvero la somma indicata nei conteggi allegati al ricorso).
6.2. Su tale somma, non avendo essa natura retributiva, spetteranno i soli interessi legali (esclusa la rivalutazione monetaria)
a decorrere da ogni mese di maturazione dei buoni pasto e fino al pagamento effettivo.
7. L'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente per il periodo antecedente al 17/08/2018 (essendo stato il ricorso notificato il 17/08/2023) è, infine, destituita di fondamento.
La Suprema Corte ha ormai chiarito che «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n.
92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione
e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 1507/2023
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (Cass. n. 26246/2022).
Poiché, nel caso di specie, si verte in tema corrispettivi (buoni pasto) e di retribuzioni (EGR) risalenti agli anni 2017/2018 (successivi al 2012), il termine di prescrizione non è, in realtà, mai iniziato a decorrere, non essendo cessato il rapporto di lavoro.
8. Le spese di lite, considerata la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in parte motiva
e, per l'effetto:
i) condanna la resistente Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente ,
[...] Parte_1 della somma di € 750,00 a titolo di E.G.R. per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;
ii) condanna la resistente Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente ,
[...] Parte_1 della somma di € 1.301,00 a titolo di buoni pasto maturati per il periodo dal 1° agosto 2017 al 31 dicembre 2022, oltre soli interessi legali a decorrere da ogni mese di maturazione dei buoni pasto e fino al pagamento effettivo;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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