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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1070/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI ID, Presidente
ID PAOLO, EL
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016693000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016693000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016693000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016693000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016693000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato l'atto sopraindicato, con il quale Agenzia delle
Entrate – IS richiedeva il pagamento di diverse cartelle relativa a tributi e imposte varie.
Eccepiva il ricorrente l'avvenuto annullamento di gran parte delle cartelle sulle quali il preavviso si fondava e conseguentemente ne invocava l'annullamento.
Si costituiva la Regione Sicilia e l'Agenzia delle Entrate - IS, che chiedevano entrambe il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con memorie del 2.2.26, il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con riferimento alle cartelle delle quali l'Ente impositore e Agenzia delle Entrate – IS chiedono il pagamento (e che ha originato il preavviso di Fermo oggi impugnato), il ricorrente ha documentato (e la
Regione Sicilia ha peraltro confermato aggiungendo per alcune di avere proceduto a sgravio) che:
- la cartella n. 29620200099087707000 è stata oggetto di impugnazione pendente innanzi questa Corte e posta in decisione;
- la cartella n. 29620210106576715000 è stata già annullata con la sentenza n. 675/2025 di questa Corte
e con sentenza n.4361/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
- la cartella n. 29620220015855602000 è stata annullata, in parte con la sentenza n. 3988/2024 di questa
Corte e la rimanente parte con le sentenze nn. 1908/2025, 263/2025, 270/2025, 271/2025, 3679/2023,
3681/2023 e 3680/2023 emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
- la cartella n. 29620220059345028000 è stata annullata con la sentenza n. 598/2026 di questa Corte;
- la cartella n. 29620230031582281000 è stata parzialmente annullata con la sentenza n. 4580/2024 di questa Corte;
- la cartella n. 29620230051184358000 è stata impugnata ed è in attesa di fissazione l'udienza di trattazione;
- la cartella n. 29620240041559447000 è stata impugnata ed è in attesa di fissazione l'udienza di trattazione;
- la cartella n. 29620240048270714001 è stata annullata con sentenza n. 75/2025 del giudice di Pace di
Trapani.
Sulla scorta di tali evenienze, l'importo del debito tributario (in relazione al quale era stata emessa la misura pre-cautelare oggi impugnata) deve essere certamente rideterminato in ragione degli annullamenti definitivi di alcuni titoli che lo fondano e degli esiti delle impugnative ancora pendenti (che potrebbero determinarne la caducazione dell'intero importo).
Di talchè il preavviso di fermo amministrativo, almeno nei termini nei quali è stato formulato e notificato alla ricorrente, deve essere annullato.
Le spese di giudizio, in ragione della complessità della vicenda e dei diversi contenziosi, taluni ancora in corso, possono compensarsi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRIGNI ID, Presidente
ID PAOLO, EL
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 770/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016693000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016693000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016693000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016693000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500016693000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato l'atto sopraindicato, con il quale Agenzia delle
Entrate – IS richiedeva il pagamento di diverse cartelle relativa a tributi e imposte varie.
Eccepiva il ricorrente l'avvenuto annullamento di gran parte delle cartelle sulle quali il preavviso si fondava e conseguentemente ne invocava l'annullamento.
Si costituiva la Regione Sicilia e l'Agenzia delle Entrate - IS, che chiedevano entrambe il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con memorie del 2.2.26, il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con riferimento alle cartelle delle quali l'Ente impositore e Agenzia delle Entrate – IS chiedono il pagamento (e che ha originato il preavviso di Fermo oggi impugnato), il ricorrente ha documentato (e la
Regione Sicilia ha peraltro confermato aggiungendo per alcune di avere proceduto a sgravio) che:
- la cartella n. 29620200099087707000 è stata oggetto di impugnazione pendente innanzi questa Corte e posta in decisione;
- la cartella n. 29620210106576715000 è stata già annullata con la sentenza n. 675/2025 di questa Corte
e con sentenza n.4361/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
- la cartella n. 29620220015855602000 è stata annullata, in parte con la sentenza n. 3988/2024 di questa
Corte e la rimanente parte con le sentenze nn. 1908/2025, 263/2025, 270/2025, 271/2025, 3679/2023,
3681/2023 e 3680/2023 emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado;
- la cartella n. 29620220059345028000 è stata annullata con la sentenza n. 598/2026 di questa Corte;
- la cartella n. 29620230031582281000 è stata parzialmente annullata con la sentenza n. 4580/2024 di questa Corte;
- la cartella n. 29620230051184358000 è stata impugnata ed è in attesa di fissazione l'udienza di trattazione;
- la cartella n. 29620240041559447000 è stata impugnata ed è in attesa di fissazione l'udienza di trattazione;
- la cartella n. 29620240048270714001 è stata annullata con sentenza n. 75/2025 del giudice di Pace di
Trapani.
Sulla scorta di tali evenienze, l'importo del debito tributario (in relazione al quale era stata emessa la misura pre-cautelare oggi impugnata) deve essere certamente rideterminato in ragione degli annullamenti definitivi di alcuni titoli che lo fondano e degli esiti delle impugnative ancora pendenti (che potrebbero determinarne la caducazione dell'intero importo).
Di talchè il preavviso di fermo amministrativo, almeno nei termini nei quali è stato formulato e notificato alla ricorrente, deve essere annullato.
Le spese di giudizio, in ragione della complessità della vicenda e dei diversi contenziosi, taluni ancora in corso, possono compensarsi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.