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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1094/2024 R.G.L. a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 1232/2024 R.G.L., entrambe proposte da proposta da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Damiano Ferraro (C.F.
) del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo, 88
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
resistente
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.” e “indennità ferie non retribuite” Conclusioni
Per il ricorrente: A) “- previa disapplicazione delle norme discriminatorie, accertare il diritto del ricorrente di ottenere per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021, la carta docente, per l'importo complessivo di euro 1.000,00 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori di legge della presente procedura, aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali, da distrarsi.”
B) “- accertata la mancata fruizione dei giorni di ferie, per come calcolati in parte motiva, dichiarare il diritto di parte ricorrente di percepire €
1.627,89 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore al Controparte_1
pagamento, in favore di parte ricorrente, della suddetta somma o, in ogni caso, al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) preliminarmente, adottare i provvedimenti di cui all'art. 274 c.p.c., ai fini della riunione del presente giudizio a quello più antico in ruolo pendente dinnanzi al Giudice del
Lavoro dott.ssa Vezzosi, recante RGN 1094/2024 proposto dal medesimo ricorrente avverso la convenuta amministrazione;
2) Nel merito, rigettare la domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede di voler contenere la pretesa entro i
Pag. 2 di 14 limiti del giusto e del provato disponendo, per il caso di mancata riunione delle cause connesse, la integrale o comunque maggior congrua compensazione delle spese di giudizio, in ragione della dedotta violazione del divieto di frazionamento del credito in sede processuale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, previs ta dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore dello Controparte_1
stesso, della somma complessiva pari ad € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddis fo.
Il ricorrente allega di avere pres tato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Pag. 3 di 14 Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discrimina zione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Il resistente, pur regolarmente convenut o, non si è CP_1
costituito nel presente giudizio.
Viene tuttavia dato atto della pendenza, avanti all'intestato
Tribunale, di altra controversi a ins taurata tra le stesse parti, iscritta al n. 1232/2024 R. G.L. ancorché con oggetto diverso, nella quale il suddetto , costituendosi, avanza is tanza CP_1
di riunione ex art. 274 c.p.c. in ragione di conness ione soggettiva e parzialmente oggettiva.
In quest'ultima causa, chiede l'accertamento Parte_1
del proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 .
In particolare, il ricorrente chiede di accertare il proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018 , ai sens i dell'art. 1 comma 54 L. n.
228/2012, quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sosp ensione delle lezioni con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento della relativa indennità.
[...]
Contro Con comparsa di costituzione e risposta del 13.03.2025, il ha chiesto il rigetto della domanda perché inammissibile, improp onibile ed infondata e comunque non provata, in quanto
Pag. 4 di 14 carente di indicazioni che consentano di valutare la congruità delle somme richieste a titolo di differenze retributive.
Ha esposto che il ricorrente, all'epoca dei fatti docente a tempo determinato con contratti fino al 30 giugno, può vantare un diritto alla monetizzazione sos titutiva delle ferie non godute solo limitatamente all'eventuale differenza residua che dovesse risultare tra i giorni di ferie a lui spettanti e quelli in cui era consentito al medesimo di fruire delle ferie medesime, cos ì come previs to dalla L. n. 228/12.
Il Ministero chiede inoltre la riunione della causa n. 1232
R.G. L. a quella più risalente n. 1094/2024 R. G. L., per i motivi suesposti, chiedendo altresì, in caso di mancata riunione delle cause connesse, la integrale o comunque maggior congrua compensazione delle spese di giudizio, in ragione della dedotta violazione del divieto di frazionamento del credito in sede processuale.
In conseguenza di quanto sopra esposto, visto l'art. 274 c.p.c., la causa R G 1232/2024 è stata riunita alla causa R G 1094/2024 con decreto del 04.04.2025.
La causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
A) Sulla domanda relativa alla “Carta docenti”.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato
Pag. 5 di 14 servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
a.s. 2019/2020, contratto di lavoro decorrente dal 16.09. 2019 al
31.08.2020;
a.s. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 19.09. 2020 al
31.08.2021.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazi one del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazi oni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatr ali e cinematografiche, per l'ingresso a
Pag. 6 di 14 musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figu ra nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo perso nale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del com parto scuola ed in particolare
Pag. 7 di 14 l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attivit à di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza
Pag. 8 di 14 di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Pt_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino
[...]
al termine delle attività didattiche neg li anni scolas tici sopra indicati, stante altresì la prova della permanenza del ricorrente nel sistema delle docenze scolas tiche al momento del deposito del ricorso, come risulta dal contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01. 09.2021 e conseguen te immissione in ruolo (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici ris pettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva s omma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come s opra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
B) Sulla domanda relativa all'indennità sostituiva di ferie non fruite.
Anche con riguardo all'indennità sostitutiva delle ferie, il ricorso va accolto.
Pag. 9 di 14 L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: “54. Il personale docente di tutti i gr adi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezion i definiti dai calendar i scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non super iore a sei gi ornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanz a pubblica. 55.
All'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modifi caz ioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135,
è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuar io o docente con contratto fino al termine delle lez i oni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di fer ie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruir e delle ferie. 56. Le dispos izioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contr at ti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contr attuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Il ricorrente afferma di non avere percepito – negli aa.ss.
2016/2017 e 2017/2018 – alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012, nonos tante la maturazione di un
Pag. 10 di 14 numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle attività didattiche , definite con ordinanza ministeriale e determinate per la R egione Emilia -R omagna da specifiche delibere.
Vanno considerati i giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico cui devono essere sottratti i giorni di ferie fruiti.
Sul punto, va rilevato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta pres tazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, attes o che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del per iodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di for nire la prova del relativo pagamento” (Corte di Cassazione n. 8521/2015).
Nei fatti, il rapporto di lavoro de quo riguarda soltanto i mes i dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche.
Ciò non consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad
“attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale”.
In tale contesto, infatti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non fruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezioni rientranti
Pag. 11 di 14 nel periodo ordinario di lavoro;
il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella s ottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del datore di CP_1
lavoro l'onere di fornire la prova ad essa contraria che il docente ha in realtà di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica. (Sentenza T ribunale di
Torino n. 1171/2020).
Va richiamato, in ultimo, la recente ordinanza della Corte di
Cassazione, pubblicata il 03.06.2024 nel giudizio n. 10541/2023
R.G.), in cui viene applic ato il seguente principio di diritto ovvero “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo i nutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della per dita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa inter na
- e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d. l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'ar t. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla C orte di Giustiz ia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C -619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il
Pag. 12 di 14 lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il pr oprio diritto alle fer ie prima della cessazione del rapporto di lavor o.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle le zioni
e il 30 giugno di ogni anno››.
Nel caso di specie non ris ulta che il docente abbia formulato richiesta di ferie oltre alle giornate di sospensione previsti dai calendari scolastici .
Pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss.
2016/2017 e 2017/2018 , determinata secondo il dettagliato conteggio indicato in ricorso.
Per quanto argomentato, al ricorrente spettan o: 1) il riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici in oggetto per l'importo di euro 500,00 annui, con le stesse regole previste per il personale di ruolo;
2) le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie pari complessivament e alla somma lorda di euro € 1.627,89.
Le spese seguono la soccombenza , tenuto conto della riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e
Pag. 13 di 14 domanda rigettata, nella causa n. 1094/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per un importo di €
1.000,00 a favore di , oltre interessi s ino al Parte_1
soddis fo.
2) Dichiara il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di € 1.627,89 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 , con conseguente condanna del al Controparte_1
pagamento della suddetta somma a favore di , Parte_1
oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere al ricorrente, con distrazione Controparte_4
in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 577,50 per compensi, oltre spese generali del
15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 08. 04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 14 di 14
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1094/2024 R.G.L. a cui è stata riunita la causa iscritta al n. 1232/2024 R.G.L., entrambe proposte da proposta da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Damiano Ferraro (C.F.
) del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo, 88
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
resistente
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.” e “indennità ferie non retribuite” Conclusioni
Per il ricorrente: A) “- previa disapplicazione delle norme discriminatorie, accertare il diritto del ricorrente di ottenere per gli anni scolastici
2019/2020 e 2020/2021, la carta docente, per l'importo complessivo di euro 1.000,00 e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori di legge della presente procedura, aumentati del 30% stante la presenza di collegamenti ipertestuali, da distrarsi.”
B) “- accertata la mancata fruizione dei giorni di ferie, per come calcolati in parte motiva, dichiarare il diritto di parte ricorrente di percepire €
1.627,89 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 e, per l'effetto, condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore al Controparte_1
pagamento, in favore di parte ricorrente, della suddetta somma o, in ogni caso, al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”
Per il : “Si conclude affinchè l'On.le Tribunale adito, reietta e CP_1
disattesa ogni avversa pretesa, voglia: 1) preliminarmente, adottare i provvedimenti di cui all'art. 274 c.p.c., ai fini della riunione del presente giudizio a quello più antico in ruolo pendente dinnanzi al Giudice del
Lavoro dott.ssa Vezzosi, recante RGN 1094/2024 proposto dal medesimo ricorrente avverso la convenuta amministrazione;
2) Nel merito, rigettare la domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata e comunque non provata, con vittoria di spese. 3) In caso di accoglimento, anche parziale del ricorso, si chiede di voler contenere la pretesa entro i
Pag. 2 di 14 limiti del giusto e del provato disponendo, per il caso di mancata riunione delle cause connesse, la integrale o comunque maggior congrua compensazione delle spese di giudizio, in ragione della dedotta violazione del divieto di frazionamento del credito in sede processuale.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, previs ta dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore dello Controparte_1
stesso, della somma complessiva pari ad € 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddis fo.
Il ricorrente allega di avere pres tato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers onale docente, senza distinzioni.
Pag. 3 di 14 Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discrimina zione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Il resistente, pur regolarmente convenut o, non si è CP_1
costituito nel presente giudizio.
Viene tuttavia dato atto della pendenza, avanti all'intestato
Tribunale, di altra controversi a ins taurata tra le stesse parti, iscritta al n. 1232/2024 R. G.L. ancorché con oggetto diverso, nella quale il suddetto , costituendosi, avanza is tanza CP_1
di riunione ex art. 274 c.p.c. in ragione di conness ione soggettiva e parzialmente oggettiva.
In quest'ultima causa, chiede l'accertamento Parte_1
del proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 .
In particolare, il ricorrente chiede di accertare il proprio diritto all'indennità per ferie non godute per gli anni scolastici
2016/2017 e 2017/2018 , ai sens i dell'art. 1 comma 54 L. n.
228/2012, quale differenziale tra i giorni maturati e i giorni fruiti d'ufficio durante il periodo di sosp ensione delle lezioni con conseguente condanna del Controparte_1
al pagamento della relativa indennità.
[...]
Contro Con comparsa di costituzione e risposta del 13.03.2025, il ha chiesto il rigetto della domanda perché inammissibile, improp onibile ed infondata e comunque non provata, in quanto
Pag. 4 di 14 carente di indicazioni che consentano di valutare la congruità delle somme richieste a titolo di differenze retributive.
Ha esposto che il ricorrente, all'epoca dei fatti docente a tempo determinato con contratti fino al 30 giugno, può vantare un diritto alla monetizzazione sos titutiva delle ferie non godute solo limitatamente all'eventuale differenza residua che dovesse risultare tra i giorni di ferie a lui spettanti e quelli in cui era consentito al medesimo di fruire delle ferie medesime, cos ì come previs to dalla L. n. 228/12.
Il Ministero chiede inoltre la riunione della causa n. 1232
R.G. L. a quella più risalente n. 1094/2024 R. G. L., per i motivi suesposti, chiedendo altresì, in caso di mancata riunione delle cause connesse, la integrale o comunque maggior congrua compensazione delle spese di giudizio, in ragione della dedotta violazione del divieto di frazionamento del credito in sede processuale.
In conseguenza di quanto sopra esposto, visto l'art. 274 c.p.c., la causa R G 1232/2024 è stata riunita alla causa R G 1094/2024 con decreto del 04.04.2025.
La causa è istruita documentalmente e viene d ecisa all'esito di trattazione scritta.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
A) Sulla domanda relativa alla “Carta docenti”.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato
Pag. 5 di 14 servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
a.s. 2019/2020, contratto di lavoro decorrente dal 16.09. 2019 al
31.08.2020;
a.s. 2020/2021, contratto di lavoro decorrente dal 19.09. 2020 al
31.08.2021.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazi one del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazi oni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatr ali e cinematografiche, per l'ingresso a
Pag. 6 di 14 musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figu ra nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo perso nale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del com parto scuola ed in particolare
Pag. 7 di 14 l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attivit à di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza
Pag. 8 di 14 di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Pt_1
ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino
[...]
al termine delle attività didattiche neg li anni scolas tici sopra indicati, stante altresì la prova della permanenza del ricorrente nel sistema delle docenze scolas tiche al momento del deposito del ricorso, come risulta dal contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01. 09.2021 e conseguen te immissione in ruolo (cfr. doc. 3 allegato al ricorso).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per gli anni scolastici ris pettivamente richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva s omma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 1.000,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come s opra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
B) Sulla domanda relativa all'indennità sostituiva di ferie non fruite.
Anche con riguardo all'indennità sostitutiva delle ferie, il ricorso va accolto.
Pag. 9 di 14 L'art. 1, co. 54-56, della legge n. 228/2012, in vigore dal'1/1/2013, prevede: “54. Il personale docente di tutti i gr adi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezion i definiti dai calendar i scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non super iore a sei gi ornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanz a pubblica. 55.
All'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito, con modifi caz ioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135,
è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuar io o docente con contratto fino al termine delle lez i oni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di fer ie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruir e delle ferie. 56. Le dispos izioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contr at ti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contr attuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Il ricorrente afferma di non avere percepito – negli aa.ss.
2016/2017 e 2017/2018 – alcuna indennità sostitutiva per ferie non godute secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 24/12/2012, nonos tante la maturazione di un
Pag. 10 di 14 numero di giorni di ferie superiore rispetto alle giornate di sospensione delle attività didattiche , definite con ordinanza ministeriale e determinate per la R egione Emilia -R omagna da specifiche delibere.
Vanno considerati i giorni di ferie maturati durante l'anno scolastico cui devono essere sottratti i giorni di ferie fruiti.
Sul punto, va rilevato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta pres tazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, attes o che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del per iodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di for nire la prova del relativo pagamento” (Corte di Cassazione n. 8521/2015).
Nei fatti, il rapporto di lavoro de quo riguarda soltanto i mes i dell'anno che il calendario scolastico dedica alle attività didattiche.
Ciò non consente di affermare che la mancata fruizione delle ferie ulteriori rispetto a quelle coincidenti con i giorni di sospensione dalle predette attività didattiche corrisponda ad
“attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale”.
In tale contesto, infatti, i giorni in cui il docente avrebbe potuto fruire, a domanda, dei giorni di ferie maturati e non fruiti obbligatoriamente sono certamente giorni di lezioni rientranti
Pag. 11 di 14 nel periodo ordinario di lavoro;
il che fonda la presunzione - contraria e prevalente rispetto a quella s ottesa all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che in quei giorni il docente abbia lavorato e pone quindi a carico del datore di CP_1
lavoro l'onere di fornire la prova ad essa contraria che il docente ha in realtà di godere di ferie ulteriori rispetto a quelle a fruizione obbligatoria ed automatica. (Sentenza T ribunale di
Torino n. 1171/2020).
Va richiamato, in ultimo, la recente ordinanza della Corte di
Cassazione, pubblicata il 03.06.2024 nel giudizio n. 10541/2023
R.G.), in cui viene applic ato il seguente principio di diritto ovvero “‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo i nutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della per dita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa inter na
- e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d. l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'ar t. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla C orte di Giustiz ia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C -619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il
Pag. 12 di 14 lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il pr oprio diritto alle fer ie prima della cessazione del rapporto di lavor o.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle le zioni
e il 30 giugno di ogni anno››.
Nel caso di specie non ris ulta che il docente abbia formulato richiesta di ferie oltre alle giornate di sospensione previsti dai calendari scolastici .
Pertanto, il ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss.
2016/2017 e 2017/2018 , determinata secondo il dettagliato conteggio indicato in ricorso.
Per quanto argomentato, al ricorrente spettan o: 1) il riconoscimento della carta docente per gli anni scolastici in oggetto per l'importo di euro 500,00 annui, con le stesse regole previste per il personale di ruolo;
2) le differenze retributive per indennità sostitutiva di ferie pari complessivament e alla somma lorda di euro € 1.627,89.
Le spese seguono la soccombenza , tenuto conto della riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma 4, D.M. 55/2014 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e
Pag. 13 di 14 domanda rigettata, nella causa n. 1094/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole previs te per il personale di ruolo con riferimento:
- agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per un importo di €
1.000,00 a favore di , oltre interessi s ino al Parte_1
soddis fo.
2) Dichiara il diritto del ricorrente a percepire la somma lorda di € 1.627,89 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non fruite per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 , con conseguente condanna del al Controparte_1
pagamento della suddetta somma a favore di , Parte_1
oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2) Condanna il , in persona del Controparte_1
a rifondere al ricorrente, con distrazione Controparte_4
in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio, liquidate in euro 577,50 per compensi, oltre spese generali del
15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 08. 04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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