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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 174/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
C.F. nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BERTAGGIA TANIA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a ORISTANO (OR) in [...] Controparte_1 C.F._2
30.8.1917, rappresentata e difesa dall'avv. CORDA BARBARA, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO presso il Tribunale di Rovigo CP_2
CONCLUSIONI
Per la ricorrente ed il resistente:
1
2
3
4
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 30.1.2024, ha allegato Parte_1
che dalla relazione more uxorio con è nata la LI , in data Controparte_1 Per_1
30.8.2017.
La ricorrente ha allegato che la convivenza è cessata nel maggio 2022, allorquando ha deciso di trasferirsi a Porto Tolle con la LI, mentre il è rimasto a vivere in Sardegna. CP_1
La ha evidenziato che tale scelta è risultata necessaria, a causa delle condotte aggressive e Pt_1
violente del resistente, perpetrate a suo danno anche in presenza della LI.
La ricorrente ha precisato che il sente la LI telefonicamente, sebbene con scarsa CP_1
continuità, e non la vede dal mese di ottobre del 2022.
Dunque, la ricorrente ha chiesto assumersi i provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate in ricorso.
Si è costituito il il quale ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e CP_1
dedotto.
In particolare, il resistente ha evidenziato che nell'ottobre 2022 la ricorrente e la LI sono tornate in Veneto, attesa la necessità di assistenza della madre della ma con la prospettiva di fare Pt_1
ritorno in Sardegna.
Il ha confermato di non avere più incontrato la LI da allora, ponendo in rilievo che tale CP_1
situazione è stata determinata dalla carenza di liquidità, tale da impedirgli di sostenere i costi del viaggio.
Il resistente ha quindi chiesto assumersi i provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta.
All'udienza del 28.5.2024 è stata sentita la mentre il non è comparso, non Pt_1 CP_1
adducendo a tal proposito alcuna plausibile giustificazione.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo
Con ordinanza ex art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c., il giudice designato ha disposto:
5 a. l'affidamento esclusivo della LI alla madre, con collocazione prevalente presso la ricorrente;
c. un assegno di mantenimento della LI a carico di parte resistente ed in favore della Pt_1 nella misura di € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
d. che l'assegno universale unico, relativo a e corrisposto dall'INPS, venga percepito per Per_1
intero dalla ricorrente.
È stata poi disposta l'acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
3. Nel merito
Successivamente alla fase istruttoria, all'udienza del 2.5.2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, evidenziando una positiva evoluzione dei rapporti tra padre e LI, nonché tra le stesse parti.
I difensori, dunque, hanno chiesto che il Tribunale recepisca l'accordo raggiunto dalle parti alle condizioni riportate in epigrafe, sebbene avessero diversamente precisato le conclusioni entro il primo termine ex art. 473-bis.28 c.p.c..
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Gli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi nel verbale della menzionata udienza, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della LI minore;
pertanto, il
Tribunale ritiene di poterli porre a base della presente decisione.
In particolare, entrambe le parti hanno dato atto di un radicale mutamento della situazione rispetto a quella sussistente al momento dell'introduzione del giudizio: il ha ricominciato ad avere CP_1
contatti frequenti e costanti con la LI , sta corrispondendo con regolarità il contributo al Per_1
mantenimento, sta manifestando interesse e partecipazione in relazione alle questioni che riguardano la minore ed anche i rapporti tra loro come genitori sono sensibilmente migliorati.
Ciò posto, pur sussistenti i presupposti per disporsi l'affidamento condiviso, va riconosciuta alla ricorrente la facoltà di assumere, in via esclusiva, le decisioni nell'interesse della LI , Per_1 limitatamente alle questioni attinenti all'ambito scolastico e sportivo, tenuto conto della distanza del luogo di residenza del nonché delle difficoltà che hanno animato il rapporto tra le parti CP_1
sino al recente periodo.
In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DISPONE in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in epigrafe;
6 DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 5.5.2025
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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