Ordinanza cautelare 27 luglio 2021
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 12/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00681/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00540/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Bologna (BO) alla via De’ Falegnami 5 dell’avv. Eleonora Viggianiello del Foro di Roma, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce all’atto di costituzione in giudizio in data 25 febbraio 2025 in sostituzione dell’originario difensore, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno - Questura di Bologna, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento, , previa sospensione cautelare della sua efficacia,
«del decreto prot. -OMISSIS- emesso il 26/03/2021 e notificato in data 19/04/2021 a mezzo del quale la Questura di Bologna ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato al sig. -OMISSIS- e rifiutato l’aggiornamento dello stesso, con rilascio di permesso di soggiorno della validità di un anno per lavoro subordinato».
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 17 giugno 2021, il sig. -OMISSIS-, cittadino del Bangladesh, titolare di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dal Questore di Bologna in data 4 agosto 2017, di cui ha chiesto l'aggiornamento l’11 novembre 2019, ha impugnato il decreto prot. -OMISSIS- emesso il 26 marzo 2021 e notificato in data 19 aprile 2021 con il quale la Questura di Bologna gli ha rifiutato l'aggiornamento ed ha revocato il predetto permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disponendo tuttavia il rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno della validità di un anno per lavoro subordinato.
2. Questi i motivi dell’atto di diniego di rinnovo e di revoca: “ dagli atti d'Ufficio (il prevenuto) risulta: Condannato con sentenza emessa dal Tribunale di Bologna in data 06.07.2015 ed irr. il 14.02.2020, alla pena di anni 1 mesi 4 e giorni 13 di reclusione e euro 267,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 628 co.1 e 582 c.p. . . . Considerato che il Sig. -OMISSIS-risulta aver fatto ingresso nel territorio italiano in data 29.06.2008 con regolare visto di ingresso rilasciato per motivi di "lavoro subordinato", aver svolto e svolgere ad oggi regolare attività lavorativa, risiedere in Italia unitamente al suo nucleo familiare composto dalla coniuge -OMISSIS--OMISSIS-nata il [...] ed ai figli minori -OMISSIS--OMISSIS-nata il [...] e -OMISSIS--OMISSIS-nata il [...], si ritiene possibile il rilascio di un permesso di soggiorno della validità di anni uno per "lavoro subordinato" ”.
3. Parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure: “ Illegittimità per Violazione di Legge con riferimento all'art. 9 comma 4 del d.lgs. 286/1998 ”: la Questura di Bologna non avrebbe considerato che l'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 richiede che il provvedimento negativo sia sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata che tenga conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo, escludendo ogni automatismo in conseguenza di condanna penale. “ Illegittimità per mancata motivazione del provvedimento impugnato ”: il provvedimento impugnato conterrebbe solo frasi di stile e avrebbe omesso di considerare la reale condizione del ricorrente e la sua avvenuta integrazione nel contesto sociale nazionale, che si desume dalla documentazione sui redditi, sull'occupazione lavorativa, sulla posizione sanitaria del ricorrente e della sua famiglia, sulla proficua frequenza scolastica dei figli. Nel caso di specie risulterebbe documentalmente che la sentenza penale cui si riferisce la Questura era antecedente al rilascio del primo permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (rilasciato il 4 agosto 2017). La motivazione adottata dalla Questura sarebbe insufficiente non dando conto compiutamente dei motivi che indurrebbero a ritenere socialmente pericoloso il sig. -OMISSIS-e, dall'altro lato, sarebbe illegittima in quanto non terrebbe minimamente in considerazione, se non "incidentalmente" e solo per giustificare il rilascio del permesso provvisorio, elementi che invece sono favorevoli al richiedente e tali da far ritenere perfettamente compatibile, nel caso di specie, il mantenimento in capo al sig. -OMISSIS-del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
4. Il Ministero si è costituito e ha depositato documenti in data 16 luglio 2021.
5. La causa è stata prontamente esaminata nella camera di consiglio del 27 luglio 2021 e la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 352/2021 del 27 luglio 2021: “ Considerato che dal provvedimento impugnato non deriva al ricorrente un pregiudizio connotato da particolare gravità e attualità, tenuto conto del fatto che l’amministrazione resistente ha rilasciato al medesimo ordinario permesso di soggiorno di validità annuale ”.
6. In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti, la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità “esplorative” dell’udienza di merito del 26 febbraio 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia, nell’ambito di un apposito programma diretto allo smaltimento dell’arretrato.
7. La Questura di Bologna ha depositato in data 15 gennaio 2025 la nota prot. 215582 del 24 dicembre 2024 nella quale informa che il ricorrente risulta titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al 1° marzo 2025, ritirato in data 2 maggio 2023.
8. In data 25 febbraio 2025 si è costituito il nuovo procuratore del ricorrente, avv. Viggianello, in sostituzione del precedente difensore, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
9. Nella predetta udienza pubblica di smistamento del 26 febbraio 2025 sono comparsi l’Avvocatura dello Stato e l’avv. Eleonora Viggianiello per la parte ricorrente.
10. La causa è stata dunque rinviata per la decisione conclusiva all’udienza dell’11 giugno 2025, nella quale è comparsa l’Avvocatura dello Stato e l’avv. Eleonora Viggianiello per la parte ricorrente, che ha dichiarato la persistenza dell’interesse e ha chiesto il passaggio in decisione. La causa è stata quindi presa in decisione, come da verbale di udienza.
11. Il ricorso è giudicato infondato dal Collegio e va come tale respinto.
12. L’Amministrazione, infatti, nel revocare il permesso di lungo soggiorno del ricorrente e nel rilasciargli nel contempo un permesso di soggiorno di un anno per lavoro subordinato (poi successivamente via via prorogato e rinnovato), ha in realtà - contrariamente alle tesi di parte ricorrente - compiuto un’adeguata e completa istruttoria ricognitiva della condizione personale, familiare e lavorativa dello straniero, bilanciando in modo non manifestamente irrazionale o incongruo l’interesse del soggetto a permanere sul territorio nazionale con le imprescindibili esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, a fronte di precedenti penali oggettivamente gravi del richiedente, rinvenendo il punto di equilibrio della decisione nella scelta di negare il rinnovo del permesso di lungo-soggiorno UE rilasciando tuttavia allo straniero un permesso di soggiorno di un anno per motivi di lavoro.
13. La Sezione a tal proposito ha già più volte avuto modo di sottolineare la natura lato sensu “premiale” del titolo di lungo soggiorno (Tar Bologna, sez. I, 3 giugno 2025, n. 609; 17 marzo 2025, n. 263), che costituisce in un certo senso un punto di arrivo nel percorso di integrazione dello straniero, ma che è passibile di mancato rinnovo o di revoca, per essere sostituito, salvi i casi di immediata espellibilità del soggetto, da un permesso di soggiorno “minore”, tale da consentire all’Autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più assiduo controllo sul percorso di recupero del soggetto e di verificare con maggiore frequenza il persistere dei requisiti necessari per prolungare la sua permanenza sul territorio nazionale.
14. Il Collegio non ravvisa, dunque, ragione di discostarsi dalle conclusioni cui è già addivenuto nelle precedenti pronunce, sopra richiamate, nelle quali ha avuto modo di affermare che il diniego di rilascio di un titolo di soggiorno “rafforzato”, che, per i suoi effetti particolarmente favorevoli, non può negarsi avere un carattere, sia pur latamente, premiale “ impone, specie in sede di rilascio, un attento bilanciamento dei valori in gioco, non potendosi ammettere il riconoscimento di un titolo di soggiorno, quale quello in esame, ad uno straniero che si renda colpevole di fatti profondamente incidenti su valori fondamentali tutelati dalla Costituzione quali diritti inviolabili della persona ”. 15. Non può, quindi, ravvisarsi la dedotta illegittimità del provvedimento che ha, ragionevolmente, escluso la concessione del titolo “premiale” a fronte del precedente penale che attinge colui che lo ha richiesto, correlato a un reato ritenuto di particolare allarme sociale dal legislatore italiano (la rapina e le lesioni personali). Né nessuna illogicità, incoerenza o lesione dell’affidamento può essere ravvisata in ragione del fatto che la stessa condanna che ha fondato il giudizio di pericolosità sociale ostativo al rilascio del titolo richiesto non ha impedito il rinnovo del titolo ordinario. Ciò risulta perfettamente rispondente ai principi in materia individuati dalla giurisprudenza del giudice amministrativo, orientata da quella della Corte di Giustizia europea e della Corte Costituzionale che lo stesso ricorrente invoca, l’applicazione dei quali ha consentito - in un’ottica di bilanciamento tra la gravità del reato commesso, da un lato, e i fattori positivi evidenziati nel ricorso dall’altro - gli ultimi due rinnovi del titolo a tempo determinato, che hanno assicurato allo straniero la regolare permanenza sul territorio nazionale e la possibilità di proseguire nel suo inserimento sociale, anche in un’ottica di futura aspirazione al titolo di soggiorno ambito.
16. In tal senso, anche nel caso di specie in esame, come rilevato già nei menzionati precedenti analoghi, nell’ambito della propria discrezionalità, la Questura di Bologna, in coerenza con la disciplina della materia, ha ritenuto di revocare il permesso di lungo soggiornante al ricorrente, stante la indubbia gravità dei reati a lui ascritti - indici di chiara pericolosità sociale (rapina e lesioni personali) - ma, proprio in considerazione della lunga permanenza in Italia e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo attestata dalla regolare attività lavorativa dal medesimo esercitata, ha ritenuto di poter disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di un anno, eventualmente rinnovabile alla scadenza (e poi in effetti più volte rinnovato), nel caso di permanenza delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio (tra cui, evidentemente, una condotta esente da mende, oltre alla permanenza di un reddito sufficiente).
17. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, l’Amministrazione, nell’ambito del procedimento finalizzato alla revoca del permesso di lungo soggiorno, ha effettuato una valutazione complessiva della situazione del ricorrente, valutando la durata della permanenza del medesimo sul territorio nazionale e il suo inserimento sociale e lavorativo, nonché i suoi legami familiari, concludendo per la possibilità di rilasciare un titolo di soggiorno annuale per lavoro subordinato pur a fronte della revoca del permesso di lungo soggiornante, stante la gravita dei reati dal medesimo commessi e accertati nella menzionata sentenza del Tribunale di Bologna in data 6 luglio 2015, divenuta irrevocabile il 14 febbraio 2020 (e dunque in epoca molto recente, rispetto alla data del provvedimento qui impugnato, che è del 26 marzo 2021). Al ricorrente, pertanto, nonostante il grave precedente penale, è stata data la possibilità di proseguire la propria permanenza sul territorio italiano, di svolgere regolare attività lavorativa e di ottenere, nel caso in cui saprà mantenere una condotta rispettosa delle regole della convivenza civile, il rinnovo del proprio titolo di soggiorno. Il provvedimento assunto dall’Amministrazione, dunque, risulta immune dalle censure avanzate dal ricorrente.
18. In ogni caso, premesso che il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza e può trarre giustificazione, tra l’altro, anche dalla tipologia, dal numero e dalla frequenza dei reati compiuti, nonché dalle specifiche caratteristiche fattuali degli stessi, ritiene il Collegio che l’Amministrazione, nel caso qui in esame, abbia correttamente esercitato il potere discrezionale ad essa attribuito dall’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, formulando un giudizio di pericolosità sociale che non appare inficiato da profili di evidente illogicità e/o irragionevolezza, avendo tenuto conto, in particolare, della gravità della condotta criminosa posta in essere dal ricorrente (rapina con lesioni personali), che oggettivamente denota una particolare inclinazione del medesimo a violare le norme poste dall’ordinamento giuridico a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che le più basilari regole di convivenza civile.
19. Pertanto, il provvedimento impugnato, a differenza di quanto lamentato in ricorso, non è stato assunto “in via automatica” sulla base del mero richiamo ai pregiudizi e ai precedenti penali del ricorrente (che, peraltro, come detto, costituiscono chiaro sintomo di una personalità incapace di attenersi alle regole stabilite dall’ordinamento giuridico), ma ha tenuto conto della complessiva situazione personale, familiare, lavorativa e di inserimento sociale del ricorrente medesimo, evidenziando la sua pericolosità sociale e la necessità di tutelare gli interessi pubblici diretti a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, interessi prevalenti rispetto a quelli privatistici del ricorrente, sottesi alla sua permanenza sul territorio nazionale.
20. In conclusione, il ricorso deve giudicarsi infondato e va pertanto respinto.
21. È possibile disporre tuttavia la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.